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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12510 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 26224/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA NT spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter cpc, fino al 3.12.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 2, Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Salvatore Dell'Alpi, Riccardo Faranda, e Pasquale
RI CR, che la rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
MO ON, dall'Avv. Gloria Cavalli e dall'Avv. Francesco Morosetti ed elettivamente domiciliata nello studio dell'ultimo in Roma, Via Fonteiana 49
RESISTENTE
OGGETTO: demansionamento e risarcimento del danno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.7.2024 e ritualmente notificato Parte_2
[...
[...] [
, dipendente della dall'1.0.2013, assunta con contratto part-time
[...] CP_1
75%, a tempo indeterminato, inquadrata al 5 livello del Ccnl Pubblici Esercizi con mansioni di addetta al nastro, premesso che sino alla data del trasferimento dal Centro Cottura di via Casal Bianco all'Ospedale S. Andrea di Roma – e quindi sino all'11.8.2021 – aveva sempre svolto i compiti che si addicono alla mansione per cui era stata assunta (“Mansione di capo nastro, più precisamente indicava a voce agli addetti incaricati al nastro dove i vari tipi di pasto dovevano essere consegnati, recependo direttamente dalla direzione le quantità e le tipologie di pasti richieste dai clienti;
Sistemava sul nastro trasportatore i prodotti cotti all'interno dei piatti o delle stoviglie che poi venivano chiusi e inseriti nei carrelli, che venivano poi spostati dai carrellisti nei reparti”) e che a seguito del trasferimento “in violazione dell'articolo 13 dello statuto dei lavoratori nonché dell'art. 2103 c.c.” aveva svolto – e svolgeva – mansioni inferiori (“Lavaggio a mano delle stoviglie;
Inserimento delle stoviglie nella lavastoviglie;
Scarrellamento, vale a dire togliere dai carrelli i vassoi sporchi e usati dai pazienti dopo i pasti;
Recupero dei piatti puliti dalla lavastoviglie e deposito degli stessi nei carrelli appositi;
Nel turno pomeridiano(dalle 15 alle 20:30) pulizia del locale spogliatoio e bagni, sia degli uomini che delle donne”), inquadrabili nel settimo livello, dedotta la subita dequalificazione professionale ed il patimento del danno alla stessa conseguente, conveniva in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo al
Tribunale di voler “A) Accertare e dichiarare che a far data, quantomeno, dal agosto
2021 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, la ricorrente ha subito un demansionamento, che a tutt'oggi sussiste;
e per l'effetto B) Ordinare alla società resistente in persona del suo legale rappresentate di reintegrare la ricorrente nelle proprie mansioni di capo/addetta al nastro, di cui al V livello super del CCNL PP.EE, o in quelle equivalenti del medesimo livello o superiori ai sensi dell'art.2103 c.c.; C) Per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante, a pagare in favore della ricorrente il risarcimento del
2 danno da valutarsi in via equitativa e secondo il libero apprezzamento del giudice, in subordine da quantificare con separato giudizio;
D) Alle spettanze economiche come sopra determinate dovranno essere calcolati e liquidati in aggiunta le ulteriori somme a titolo di svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo e di interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c.; E) con sentenza esecutiva e con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio da liquidarsi in favore degli scriventi difensori antistatari. Con ulteriore riserva di richiedere ancora in altro futuro ed eventuale giudizio qualsivoglia altra spettanza ed indennità maturata a qualsiasi titolo in favore dell'istante, valendo il deposito del presente ricorso come atto di costituzione in mora, interruttivo di ogni prescrizione e decadenza”.
Si costituiva in giudizio la la quale, prospettata una diversa CP_1 ricostruzione dei fatti – secondo la quale la ricorrente, assunta con qualifica di
“addetta ai servizi mensa/addetta alla pulizie”, nella quale pienamente rientrante la figura di addetta al nastro dalla stessa di fatto sempre svolta (anche dopo il trasferimento), ed inquadrata a meri fini retributivi di miglior favore nel livello
5^ - e dedotta l'assenza della lamentata dequalificazione, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prova testimoniale.
Rinviata per la discussione con autorizzazione al deposito di note, una volta spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fatto pacifico tra le parti di causa e documentalmente provato che la ricorrente sia stata assunta dalla in data 01.09.2013, con qualifica CP_1 di “Addetta ai Servizi Mensa/Addetta alle Pulizie”, in forza di contratto a
3 tempo indeterminato part-time al 75%, inquadrata al V livello del CCNL
Turismo, presso il centro cottura sito in Roma alla Via Casal Bianco n. 198, e che in data 11.8.2021 sia stata trasferita presso l'Ospedale S. Andrea.
La lamenta di aver subito un demansionamento dal tempo del suo Pt_1 trasferimento presso l'Ospedale S. Andrea, avendo fino a quel tempo svolto mansioni di capo nastro e successivamente, invece, di addetta alle pulizie (dalle stoviglie ai bagni e agli spogliatoi), con conseguente danno da dequalificazione professionale - che ha chiesto liquidarsi in via equitativa - e richiesta di essere reintegrata nelle mansioni di “capo/addetta al nastro di cui al V livello super del
CCNL PP.EE” o in quelle equivalenti del medesimo livello o superiori ai sensi dell'art. 2103 c.c..
La domanda è infondata e va respinta.
Rileva in primo luogo il Tribunale che, all'esito del giudizio, è emerso che la abbia svolto, dal momento dell'assunzione e anche dopo il Pt_1 trasferimento, mansioni di “addetta ai servizi mensa/addetta alle pulizie”, quali compiti espressamente esplicitati nel contratto di assunzione (cfr. doc. 1 fascicolo resistente) e costantemente riportati nelle buste paga prodotte (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente e doc. 2 fascicolo resistente).
A chiara smentita delle deduzioni della stessa – che ha espressamente Pt_1 allegato di aver svolto esclusivamente le mansioni di “capo nastro” inquadrabile nel V livello sin dall'inizio del rapporto e fino a trasferimento all'Ospedale S.
Andrea – dalle dichiarazioni dei testi esaminati in corso di giudizio è emerso con chiara evidenza che la mansione di “capo nastro” sia (solo) uno dei compiti degli addetti ai servizi mensa/addetti alle pulizie - giammai svolta in via esclusiva da taluno di loro, quanto piuttosto a turno tra i medesimi, non essendo una figura specifica - e che anche nel periodo di assegnazione al Centro
4 Cottura di via Casal Bianco nelle mansioni della ricorrente rientrasse quella di
Addetta alle pulizie, che concretamente svolgeva come tutti gli altri, ancorché inquadrati nel 5^ livello.
In particolare, il teste collega della , quanto ai Testimone_1 Pt_1 compiti riferibili al nastro, ha espressamente dichiarato che la ricorrente “va a turno nelle varie posizioni dello stesso”; che, quanto alle pulizie, “fa anche le pulizie al bagno e sta alla lavastoviglie, fa lo scarrellamento (arrivano degli armadi che mantengono in caldo i pasti e lei raccoglie i vassoi dagli stessi e butta via i residui), recupera i piatti puliti dalla lavastoviglie”. Il teste referente della ricorrente dal 2015 Testimone_2 fino al 2020-21 presso il centro cottura di Casal Bianco, a conferma che anche prima del trasferimento fossero concretamente rientranti nelle mansioni della anche quelle di pulizia (benché vi fosse una squadra ad esse dedicata e Pt_1 che non fossero le mansioni svolte in via primaria), ha riferito che la stessa “era un'addetta ai servizi mensa assieme ad altri lavoratori, sporzionava e confezionava i piatti...
Faceva anche le pulizie come tutte le altre colleghe della sua area di lavoro. C'era una squadra apposita che faceva le pulizie per il resto della struttura. Poteva averle svolte sì, ma non era la sua attività primaria. Rispetto al nastro le operatrici ruotavano, così anche la ricorrente. Gli
ASM di solito fanno anche le pulizie, dappertutto, anche ai bagni. Se fosse servito la signora avrebbe dovuto pulire anche i bagni”. La teste , collega della ricorrente Testimone_3 presso il centro cottura di via Casal Bianco, ha a sua volta confermato che rientrassero pienamente tra le mansioni della ricorrente quelle relative alle pulizie, per quanto vi fossero degli addetti (che tuttavia potevano essere sostituiti dal personale Vivenda) e che tutti giravano indistintamente per le varie posizioni del nastro (“Conosco i fatti perché ho lavorato con la ricorrente per circa tre anni in via Casalbianco, centro cottura. La ricorrente faceva l'addetta ai servizi mensa. Faceva anche le pulizie, come tutti noi. Non puliva i bagni, c'erano altre persone addette a questo.
5 Noi pulivamo la postazione nella quale lavoravamo. Il capo nastro è la persona che sta alla fine del macchinario. Si faceva a turno;
tutte noi o quasi giravamo per le varie posizioni del nastro. Io non sono mai stata chiamata a fare le pulizie dei bagni o di altre zone del centro.
Se mi avessero chiamato a farlo sicuramente mi spettava”). Infine, il teste Tes_4 collega anch'egli della ricorrente, ha a sua volta confermato che la
[...] ricorrente non svolge(sse) in esclusiva la mansione di “capo nastro” (quanto piuttosto che la ricopre a turno) e che le mansioni svolte dalla presso Pt_1
l'Ospedale S. Andrea – comprese quelle di pulizia -sono quelle svolte da tutti, ancorché l'inquadramento sia nel 5^ livello (“Lavoro nello stesso impianto della
Tudini dal settembre 2008, lei dal 2021. Abbiamo più o meno gli stessi orari anche se vi sono turni. Dal 2021 la ricorrente esercita la mansione di addetta servizi mensa e pulizie. Fa
a turno tutte le cose degli altri. Fa anche le pulizie, dei bagni e delle celle. Io ad esempio non le faccio per motivi di salute. Faceva capo nastro ma a turno con altri due, stava anche in altri punti del nastro. Confermo che svolge tutte le mansioni di cui al cap. 7 del ricorso. Sono le mansioni che fanno tutti, anche se sono di quinto livello”).
Ora è che dalle dichiarazioni esaminate si evince senza spazio per il dubbio che la abbia sempre svolto mansioni pienamente rientranti in quelle di Pt_1
Addetta ai Servizi Mensa/Addetta alle Pulizie per le quali è stata assunta. E' altresì chiaro che non esista una mansione specifica e distinta di “capo nastro” e che, in ogni caso, tutti indistintamente ruota(va)no nelle varie posizioni del nastro. Altresì dimostrato è risultato il fatto che la fosse, già all'epoca Pt_1 dell'assegnazione presso il Centro Cottura, adibita a mansioni di pulizia, in via ordinaria a quella della posizione di cottura utilizzata e, in via eventuale, a quella dei bagni (essendovi una squadra specificamente adibita a detta funzione, tuttavia non essendo esclusa a priori dai compiti richiesti alla figura professionale della ricorrente la mansione di pulizia dei bagni).
6 Da quanto sopra esposto appare evidente che nessun demansionamento possa essere ravvisabile nel passaggio (trasferimento) della ricorrente dal Centro
Cottura all'Ospedale S. Andrea: ella ha sempre svolto mansioni pienamente rientranti in quelle contrattualmente pattuite, essendo pacificamente compresi nei compiti stabiliti al momento dell'assunzione – assieme a quelli di addetto servizi mensa - quelli relativi alle pulizie.
Quanto, invece, alla “discrasia” esistente tra le mansioni contrattuali e il livello di inquadramento riconosciuto alla ricorrente, ritiene il Tribunale che sia necessario verificare la realtà operativa, e quindi, in sostanza, ciò che la lavoratrice concretamente facesse, dal momento che il diritto a mansioni diverse e superiori nel caso di mancata concordanza tra i compiti indicati e l'inquadramento riconosciuto non nasce automaticamente dalla indicazione del livello nel contratto (che per certo dà luogo alla retribuzione corrispondente), ma dal riscontro concreto dell'attività svolta..
Orbene, nel caso concreto, ben può accedersi alla tesi della società convenuta in relazione al fatto che la stessa abbia riconosciuto un livello superiore (il 5^), rispetto a quello corrispondente alle mansioni espletate dalla ricorrente, a fini meramente retributivi e di garanzia di un trattamento economico di maggior favore.
Tanto trova conforto non solo nella circostanza che la ricorrente abbia svolto, sempre e costantemente, le mansioni descritte nella lettera di assunzione, ma anche nel fatto che, di contro, ella mai abbia svolto mansioni rientranti nel 5^ livello e che in quest'ultimo non sia contemplata alcuna mansione relativa al servizio mensa.
Invero nella declaratoria del livello 5^, riportata dalla stessa ricorrente nell'atto introduttivo, non è rinvenibile alcuna mansione riconducibile ai servizi mensa
7 e/o alle pulizie, né, tantomeno, quella di capo nastro, come detto concretamente non avente una autonoma identità.
E invero, nella declaratoria del livello 5^ si legge “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- tablottista e marchiere;
-cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
-cassiere mensa aziendale con funzioni di esazione;
- telescriventista;
- magazziniere comune;
- centralinista;
- cellista surgelati o precotti;
- terzo pasticcere;
- dattilografo;
- altri impiegati d'ordine;
- dispensiere;
- cantiniere;
-banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
- banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
- carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine;
- sfoglina, intendendosi per tale coloro che approntano pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.;
8 - addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
- addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;
- controllo merci;
- cameriere bar, tavola calda, self-service; demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
- barista;
- guardarobiere non consegnatario;
- allestitore catering;
- autista di pista catering;
- secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
- operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
- guardia giurata;
- conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento chilogrammi,
- operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
9 - addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.”.
Nelle mansioni elencate nessuna appare neppure avvicinarsi a quelle di addetto mensa/addetto alle pulizie, pacificamente svolte dall'inizio del rapporto da parte della ricorrente, che, del resto non ha dedotto di espletare compiti diversi rientranti nel superiore livello.
La qualifica di ASM/ADD. compare, del resto, in tutte le buste paga CP_2 prodotte (da entrambe le parti); la ricorrente, nondimeno, è sempre stata pagata per il livello 5^ indicato sia nel contratto che nei cedolini.
Pertanto, a fronte della espressa indicazione, in contratto, dei compiti assegnati
(addetto servizi mensa/addetto alle pulizie), dell'accertato svolgimento da parte della degli stessi (non solo in via prevalente bensì esclusiva) dall'inizio Pt_1 del rapporto, dell'indicazione delle mansioni persino in busta paga e dell'appurata assenza, nella declaratoria del livello 5^, di qualsivoglia mansione riconducibile ai compiti concretamente svolti dalla ricorrente, è del tutto plausibile che effettivamente l'attribuzione di un livello superiore sia stata effettuata, da parte della datrice di lavoro, esclusivamente a fini retributivi (e di trattamento di miglior favore), potendosi escludere che la mera indicazione del livello possa prevalere sulla accertata realtà concreta, corrispondente alle mansioni contrattualmente stabilite.
La appurata insussistenza del lamentato demansionamento e del diritto della ricorrente all'assegnazione a mansioni di 5^ livello assorbono ogni questione e domanda connessa e conseguente.
10 Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.
La condanna alle spese della ricorrente – non anche, tuttavia, alla lite temeraria, per carenza di presupposti – liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarsi, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - nei confronti della in persona del l.r.p.t., CP_1 da distrarsi.
Roma, 4.12.2025
Il Giudice
IA NT
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA NT spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter cpc, fino al 3.12.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 2, Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Salvatore Dell'Alpi, Riccardo Faranda, e Pasquale
RI CR, che la rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
MO ON, dall'Avv. Gloria Cavalli e dall'Avv. Francesco Morosetti ed elettivamente domiciliata nello studio dell'ultimo in Roma, Via Fonteiana 49
RESISTENTE
OGGETTO: demansionamento e risarcimento del danno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.7.2024 e ritualmente notificato Parte_2
[...
[...] [
, dipendente della dall'1.0.2013, assunta con contratto part-time
[...] CP_1
75%, a tempo indeterminato, inquadrata al 5 livello del Ccnl Pubblici Esercizi con mansioni di addetta al nastro, premesso che sino alla data del trasferimento dal Centro Cottura di via Casal Bianco all'Ospedale S. Andrea di Roma – e quindi sino all'11.8.2021 – aveva sempre svolto i compiti che si addicono alla mansione per cui era stata assunta (“Mansione di capo nastro, più precisamente indicava a voce agli addetti incaricati al nastro dove i vari tipi di pasto dovevano essere consegnati, recependo direttamente dalla direzione le quantità e le tipologie di pasti richieste dai clienti;
Sistemava sul nastro trasportatore i prodotti cotti all'interno dei piatti o delle stoviglie che poi venivano chiusi e inseriti nei carrelli, che venivano poi spostati dai carrellisti nei reparti”) e che a seguito del trasferimento “in violazione dell'articolo 13 dello statuto dei lavoratori nonché dell'art. 2103 c.c.” aveva svolto – e svolgeva – mansioni inferiori (“Lavaggio a mano delle stoviglie;
Inserimento delle stoviglie nella lavastoviglie;
Scarrellamento, vale a dire togliere dai carrelli i vassoi sporchi e usati dai pazienti dopo i pasti;
Recupero dei piatti puliti dalla lavastoviglie e deposito degli stessi nei carrelli appositi;
Nel turno pomeridiano(dalle 15 alle 20:30) pulizia del locale spogliatoio e bagni, sia degli uomini che delle donne”), inquadrabili nel settimo livello, dedotta la subita dequalificazione professionale ed il patimento del danno alla stessa conseguente, conveniva in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo al
Tribunale di voler “A) Accertare e dichiarare che a far data, quantomeno, dal agosto
2021 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, la ricorrente ha subito un demansionamento, che a tutt'oggi sussiste;
e per l'effetto B) Ordinare alla società resistente in persona del suo legale rappresentate di reintegrare la ricorrente nelle proprie mansioni di capo/addetta al nastro, di cui al V livello super del CCNL PP.EE, o in quelle equivalenti del medesimo livello o superiori ai sensi dell'art.2103 c.c.; C) Per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante, a pagare in favore della ricorrente il risarcimento del
2 danno da valutarsi in via equitativa e secondo il libero apprezzamento del giudice, in subordine da quantificare con separato giudizio;
D) Alle spettanze economiche come sopra determinate dovranno essere calcolati e liquidati in aggiunta le ulteriori somme a titolo di svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo e di interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c.; E) con sentenza esecutiva e con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio da liquidarsi in favore degli scriventi difensori antistatari. Con ulteriore riserva di richiedere ancora in altro futuro ed eventuale giudizio qualsivoglia altra spettanza ed indennità maturata a qualsiasi titolo in favore dell'istante, valendo il deposito del presente ricorso come atto di costituzione in mora, interruttivo di ogni prescrizione e decadenza”.
Si costituiva in giudizio la la quale, prospettata una diversa CP_1 ricostruzione dei fatti – secondo la quale la ricorrente, assunta con qualifica di
“addetta ai servizi mensa/addetta alla pulizie”, nella quale pienamente rientrante la figura di addetta al nastro dalla stessa di fatto sempre svolta (anche dopo il trasferimento), ed inquadrata a meri fini retributivi di miglior favore nel livello
5^ - e dedotta l'assenza della lamentata dequalificazione, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prova testimoniale.
Rinviata per la discussione con autorizzazione al deposito di note, una volta spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fatto pacifico tra le parti di causa e documentalmente provato che la ricorrente sia stata assunta dalla in data 01.09.2013, con qualifica CP_1 di “Addetta ai Servizi Mensa/Addetta alle Pulizie”, in forza di contratto a
3 tempo indeterminato part-time al 75%, inquadrata al V livello del CCNL
Turismo, presso il centro cottura sito in Roma alla Via Casal Bianco n. 198, e che in data 11.8.2021 sia stata trasferita presso l'Ospedale S. Andrea.
La lamenta di aver subito un demansionamento dal tempo del suo Pt_1 trasferimento presso l'Ospedale S. Andrea, avendo fino a quel tempo svolto mansioni di capo nastro e successivamente, invece, di addetta alle pulizie (dalle stoviglie ai bagni e agli spogliatoi), con conseguente danno da dequalificazione professionale - che ha chiesto liquidarsi in via equitativa - e richiesta di essere reintegrata nelle mansioni di “capo/addetta al nastro di cui al V livello super del
CCNL PP.EE” o in quelle equivalenti del medesimo livello o superiori ai sensi dell'art. 2103 c.c..
La domanda è infondata e va respinta.
Rileva in primo luogo il Tribunale che, all'esito del giudizio, è emerso che la abbia svolto, dal momento dell'assunzione e anche dopo il Pt_1 trasferimento, mansioni di “addetta ai servizi mensa/addetta alle pulizie”, quali compiti espressamente esplicitati nel contratto di assunzione (cfr. doc. 1 fascicolo resistente) e costantemente riportati nelle buste paga prodotte (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente e doc. 2 fascicolo resistente).
A chiara smentita delle deduzioni della stessa – che ha espressamente Pt_1 allegato di aver svolto esclusivamente le mansioni di “capo nastro” inquadrabile nel V livello sin dall'inizio del rapporto e fino a trasferimento all'Ospedale S.
Andrea – dalle dichiarazioni dei testi esaminati in corso di giudizio è emerso con chiara evidenza che la mansione di “capo nastro” sia (solo) uno dei compiti degli addetti ai servizi mensa/addetti alle pulizie - giammai svolta in via esclusiva da taluno di loro, quanto piuttosto a turno tra i medesimi, non essendo una figura specifica - e che anche nel periodo di assegnazione al Centro
4 Cottura di via Casal Bianco nelle mansioni della ricorrente rientrasse quella di
Addetta alle pulizie, che concretamente svolgeva come tutti gli altri, ancorché inquadrati nel 5^ livello.
In particolare, il teste collega della , quanto ai Testimone_1 Pt_1 compiti riferibili al nastro, ha espressamente dichiarato che la ricorrente “va a turno nelle varie posizioni dello stesso”; che, quanto alle pulizie, “fa anche le pulizie al bagno e sta alla lavastoviglie, fa lo scarrellamento (arrivano degli armadi che mantengono in caldo i pasti e lei raccoglie i vassoi dagli stessi e butta via i residui), recupera i piatti puliti dalla lavastoviglie”. Il teste referente della ricorrente dal 2015 Testimone_2 fino al 2020-21 presso il centro cottura di Casal Bianco, a conferma che anche prima del trasferimento fossero concretamente rientranti nelle mansioni della anche quelle di pulizia (benché vi fosse una squadra ad esse dedicata e Pt_1 che non fossero le mansioni svolte in via primaria), ha riferito che la stessa “era un'addetta ai servizi mensa assieme ad altri lavoratori, sporzionava e confezionava i piatti...
Faceva anche le pulizie come tutte le altre colleghe della sua area di lavoro. C'era una squadra apposita che faceva le pulizie per il resto della struttura. Poteva averle svolte sì, ma non era la sua attività primaria. Rispetto al nastro le operatrici ruotavano, così anche la ricorrente. Gli
ASM di solito fanno anche le pulizie, dappertutto, anche ai bagni. Se fosse servito la signora avrebbe dovuto pulire anche i bagni”. La teste , collega della ricorrente Testimone_3 presso il centro cottura di via Casal Bianco, ha a sua volta confermato che rientrassero pienamente tra le mansioni della ricorrente quelle relative alle pulizie, per quanto vi fossero degli addetti (che tuttavia potevano essere sostituiti dal personale Vivenda) e che tutti giravano indistintamente per le varie posizioni del nastro (“Conosco i fatti perché ho lavorato con la ricorrente per circa tre anni in via Casalbianco, centro cottura. La ricorrente faceva l'addetta ai servizi mensa. Faceva anche le pulizie, come tutti noi. Non puliva i bagni, c'erano altre persone addette a questo.
5 Noi pulivamo la postazione nella quale lavoravamo. Il capo nastro è la persona che sta alla fine del macchinario. Si faceva a turno;
tutte noi o quasi giravamo per le varie posizioni del nastro. Io non sono mai stata chiamata a fare le pulizie dei bagni o di altre zone del centro.
Se mi avessero chiamato a farlo sicuramente mi spettava”). Infine, il teste Tes_4 collega anch'egli della ricorrente, ha a sua volta confermato che la
[...] ricorrente non svolge(sse) in esclusiva la mansione di “capo nastro” (quanto piuttosto che la ricopre a turno) e che le mansioni svolte dalla presso Pt_1
l'Ospedale S. Andrea – comprese quelle di pulizia -sono quelle svolte da tutti, ancorché l'inquadramento sia nel 5^ livello (“Lavoro nello stesso impianto della
Tudini dal settembre 2008, lei dal 2021. Abbiamo più o meno gli stessi orari anche se vi sono turni. Dal 2021 la ricorrente esercita la mansione di addetta servizi mensa e pulizie. Fa
a turno tutte le cose degli altri. Fa anche le pulizie, dei bagni e delle celle. Io ad esempio non le faccio per motivi di salute. Faceva capo nastro ma a turno con altri due, stava anche in altri punti del nastro. Confermo che svolge tutte le mansioni di cui al cap. 7 del ricorso. Sono le mansioni che fanno tutti, anche se sono di quinto livello”).
Ora è che dalle dichiarazioni esaminate si evince senza spazio per il dubbio che la abbia sempre svolto mansioni pienamente rientranti in quelle di Pt_1
Addetta ai Servizi Mensa/Addetta alle Pulizie per le quali è stata assunta. E' altresì chiaro che non esista una mansione specifica e distinta di “capo nastro” e che, in ogni caso, tutti indistintamente ruota(va)no nelle varie posizioni del nastro. Altresì dimostrato è risultato il fatto che la fosse, già all'epoca Pt_1 dell'assegnazione presso il Centro Cottura, adibita a mansioni di pulizia, in via ordinaria a quella della posizione di cottura utilizzata e, in via eventuale, a quella dei bagni (essendovi una squadra specificamente adibita a detta funzione, tuttavia non essendo esclusa a priori dai compiti richiesti alla figura professionale della ricorrente la mansione di pulizia dei bagni).
6 Da quanto sopra esposto appare evidente che nessun demansionamento possa essere ravvisabile nel passaggio (trasferimento) della ricorrente dal Centro
Cottura all'Ospedale S. Andrea: ella ha sempre svolto mansioni pienamente rientranti in quelle contrattualmente pattuite, essendo pacificamente compresi nei compiti stabiliti al momento dell'assunzione – assieme a quelli di addetto servizi mensa - quelli relativi alle pulizie.
Quanto, invece, alla “discrasia” esistente tra le mansioni contrattuali e il livello di inquadramento riconosciuto alla ricorrente, ritiene il Tribunale che sia necessario verificare la realtà operativa, e quindi, in sostanza, ciò che la lavoratrice concretamente facesse, dal momento che il diritto a mansioni diverse e superiori nel caso di mancata concordanza tra i compiti indicati e l'inquadramento riconosciuto non nasce automaticamente dalla indicazione del livello nel contratto (che per certo dà luogo alla retribuzione corrispondente), ma dal riscontro concreto dell'attività svolta..
Orbene, nel caso concreto, ben può accedersi alla tesi della società convenuta in relazione al fatto che la stessa abbia riconosciuto un livello superiore (il 5^), rispetto a quello corrispondente alle mansioni espletate dalla ricorrente, a fini meramente retributivi e di garanzia di un trattamento economico di maggior favore.
Tanto trova conforto non solo nella circostanza che la ricorrente abbia svolto, sempre e costantemente, le mansioni descritte nella lettera di assunzione, ma anche nel fatto che, di contro, ella mai abbia svolto mansioni rientranti nel 5^ livello e che in quest'ultimo non sia contemplata alcuna mansione relativa al servizio mensa.
Invero nella declaratoria del livello 5^, riportata dalla stessa ricorrente nell'atto introduttivo, non è rinvenibile alcuna mansione riconducibile ai servizi mensa
7 e/o alle pulizie, né, tantomeno, quella di capo nastro, come detto concretamente non avente una autonoma identità.
E invero, nella declaratoria del livello 5^ si legge “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- tablottista e marchiere;
-cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
-cassiere mensa aziendale con funzioni di esazione;
- telescriventista;
- magazziniere comune;
- centralinista;
- cellista surgelati o precotti;
- terzo pasticcere;
- dattilografo;
- altri impiegati d'ordine;
- dispensiere;
- cantiniere;
-banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
- banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
- carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine;
- sfoglina, intendendosi per tale coloro che approntano pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.;
8 - addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
- addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;
- controllo merci;
- cameriere bar, tavola calda, self-service; demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
- barista;
- guardarobiere non consegnatario;
- allestitore catering;
- autista di pista catering;
- secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
- operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
- guardia giurata;
- conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento chilogrammi,
- operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
9 - addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.”.
Nelle mansioni elencate nessuna appare neppure avvicinarsi a quelle di addetto mensa/addetto alle pulizie, pacificamente svolte dall'inizio del rapporto da parte della ricorrente, che, del resto non ha dedotto di espletare compiti diversi rientranti nel superiore livello.
La qualifica di ASM/ADD. compare, del resto, in tutte le buste paga CP_2 prodotte (da entrambe le parti); la ricorrente, nondimeno, è sempre stata pagata per il livello 5^ indicato sia nel contratto che nei cedolini.
Pertanto, a fronte della espressa indicazione, in contratto, dei compiti assegnati
(addetto servizi mensa/addetto alle pulizie), dell'accertato svolgimento da parte della degli stessi (non solo in via prevalente bensì esclusiva) dall'inizio Pt_1 del rapporto, dell'indicazione delle mansioni persino in busta paga e dell'appurata assenza, nella declaratoria del livello 5^, di qualsivoglia mansione riconducibile ai compiti concretamente svolti dalla ricorrente, è del tutto plausibile che effettivamente l'attribuzione di un livello superiore sia stata effettuata, da parte della datrice di lavoro, esclusivamente a fini retributivi (e di trattamento di miglior favore), potendosi escludere che la mera indicazione del livello possa prevalere sulla accertata realtà concreta, corrispondente alle mansioni contrattualmente stabilite.
La appurata insussistenza del lamentato demansionamento e del diritto della ricorrente all'assegnazione a mansioni di 5^ livello assorbono ogni questione e domanda connessa e conseguente.
10 Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.
La condanna alle spese della ricorrente – non anche, tuttavia, alla lite temeraria, per carenza di presupposti – liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarsi, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - nei confronti della in persona del l.r.p.t., CP_1 da distrarsi.
Roma, 4.12.2025
Il Giudice
IA NT
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