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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4120/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4120 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
[...
nato a [...] il [...] (C.F.: ) – Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F.: , entrambi Parte_2 C.F._2
residenti in [...], rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv.
Luigi Vocella (c.f. , ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Fondi C.F._3
alla Via Novara, n. 1, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11.7.2024;
OPPONENTI
Società unipersonale, in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Conigliano (TV), a Via Alfieri n. 1, (C.F. – P. IVA:
), rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Mastrobattista (C.F.: PEC: P.IVA_1 CodiceFiscale_4
, ed elettivamente domiciliata in Fondi, Piazza Giuseppe De Email_1
Santis, n. 6, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONTRO
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare pagina1 di 5 comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
e hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso Parte_1 Parte_2
l'atto di precetto notificato loro in data 8.7.2022 con il quale la (in qualità di Controparte_1 cessionaria della ha intimato loro il pagamento di complessivi euro 48.561,90 Controparte_2 in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato con il suddetto istituto di credito in data 3.5.1999 (Rep. 17650 – Racc. 5035); a sostegno dell'opposizione hanno dedotto la prescrizione del credito, la nullità del contratto per indeterminatezza delle condizioni economiche nonché mancata indicazione dell' l'illegittimità della pattuizione relativa alla misura degli interessi CP_3 in quanto superiore al tasso soglia usura, la decadenza ex art. 1957 c.c. dall'azione nei confronti del fideiussore, . Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 5.12.2022 si è costituita in giudizio la CP_1 la quale contestava le avverse pretese e concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria
[...] delle spese di lite.
Il giudizio, rigettata con ordinanza riservata del 19.01.2023 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e ritenuta superflua l'ammissione di consulenza tecnica richiesta da parte opponente, è pervenuto all'udienza del 2.10.2024 ed ivi assunto in decisione con termini ex art. 190
c.p.c.
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dagli opponenti vanno ricondotte all'ipotesi di cui all'art. 615 cod. proc. civ., investendo esse l'an debeatur, ovvero il diritto della creditrice di agire in executivis in forza dell'opposto precetto.
Così correttamente qualificata la domanda, l'opposizione risulta infondata e va rigettata.
In via preliminare va esaminata la questione relativa all'eccezione di intervenuta prescrizione decennale del credito azionato in forza del contratto di mutuo;
come affermato in plurimi precedenti dalla giurisprudenza di legittimità, “nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo” (cfr Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez.
3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798) non incidendo il frazionamento del debito in singole rate sull'unitarietà del contratto (Cass. Civ. n. 4232/2023): con riferimento alla data del
03.05.2014 corrispondente a quella di scadenza dell'ultima rata, alcuna prescrizione può pertanto dirsi maturata.
Va inoltre osservato che, pur anticipando il dies a quo del termine di prescrizione al momento in cui
è stato comunicato ai debitori il recesso da parte della banca in ragione dell'inadempimento della pagina2 di 5 controparte, dalla non contestata data di ricezione della raccomandata del 23.05.2008 il termine di prescrizione risulta interrotto dalla notifica di un primo atto di precetto notificato in data 17.4.2009
(doc. n. 3 parte opposta), di un secondo atto di precetto ricevuto da in data 3.4.2013 Parte_1
e da per compiuta giacenza in data 11.4.2013, nonchè dell'atto di pignoramento Parte_2 immobiliare notificato in data 8.6.2013, risultando pertanto non maturata la prescrizione decennale al momento della notifica del precetto opposto.
Quanto all'eccezione di indeterminatezza delle previsioni contrattuali, in ragione della previsione di un tasso di interesse commisurato al “prime rate ABI”, è sufficiente osservare come, secondo costante giurisprudenza, "la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purchè il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato" (ex multiis,
Cass., 19 luglio 2000, n. 9465; Cass. , n. 4490/2002): in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha in particolare ritenuto la validità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi al tasso
"prime rate Abi come rilevato da ", in quanto determinabile attraverso la rilevazione CP_4 operata dagli informatori economici. (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 96 del 04/01/2022 (Rv.
663501 - 01).
Ne deriva che il tasso di interesse convenuto dalle parti, contrariamente a quanto dedotto, deve ritenersi verificabile e calcolabile sulla base a criteri oggettivi indicati nel contratto di mutuo, che prevede un tasso di interesse in misura iniziale fissa al 4,40% sino al diciottesimo mese, mentre a decorrere dal diciannovesimo mese, un tasso di interesse variabile nella misura di mezzo punto in più del parametro di riferimento “prime rate ABI” tempo per tempo vigente, da ritenersi un parametro sufficientemente univoco.
Anche la dedotta mancata indicazione dell'Indice di costo non comporta, secondo principi oramai da ritenersi pacifici, la nullità del contratto, posto che, come chiarito dalla S.C. (n. 39169/2021) “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
Quanto all'asserita usurarietà del contratto stipulato, va osservato che il tasso di interesse corrispettivo non risulta superiore al tasso soglia rilevato con riferimento alla data di stipula del mutuo, pari al 7,635 %, dando gli stessi opponenti atto del fatto che “Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da BA d'TA per il periodo 01/04/1999 - 30/06/1999 per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO VARIABILE”: secondo la prospettazione degli opponenti, il superamento del tasso soglia sarebbe quindi determinato dalla previsione della penale di estinzione anticipata, la quale tuttavia, costituendo una clausola penale di recesso corrispondente a un diritto pagina3 di 5 potestativo esercitato a discrezione del mutuatario, non risulta computabile ai fini della verifica di non usurarietà, non essendo collegata se non indirettamente all'erogazione del credito (cfr. Cass. n.
8109/22).
Ugualmente infondato risulta il rilievo circa il carattere usurario degli interessi di mora, pattuiti nella misura del 8,40%: il raffronto non può, infatti, essere operato con riferimento al mero tasso soglia usura calcolato sulla base del TEGM del periodo di riferimento, non tenendo quest'ultimo conto dei tassi di mora, ma necessita di considerare la maggiorazione normalmente praticata dagli operatori del settore a titolo di interessi moratori, che, con riferimento al periodo in cui è stato stipulato il contratto tra le parti in causa, era mediamente pari a 2,1 punti percentuali, come rilevato dalla BA
d'TA (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n. 19597): “il calcolo della soglia usuraria dovrà pertanto tener conto della predetta maggiorazione, calcolata sul TEGM per il trimestre di riferimento;
su questa base andrà applicato poi lo spread previsto dall'art. 2 L. 108/1996, incrementando i tassi medi di un quarto più altri 4 punti percentuali (o aumento della metà prima del d.l. 70/2011). Tale valore andrà posto in raffronto con il valore percentuale degli interessi di mora convenzionalmente pattuiti o, nel caso, di quelli effettivamente applicati perché, ove al verificarsi della mora sia stato applicato in concreto un interesse diverso, è con riferimento a quest'ultimo che deve accertarsi l'usura” (cfr. Cass.
Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n. 19597 cit. e Cass. Civ. Ordinanza del 16.05.2022 n. 15505): ne consegue che, con riferimento al trimestre in questione, la soglia oltre la quale gli interessi di mora pattuiti risulterebbero usurari era pari al 9,735% (TEGM del 7,635 % aumentato del 2,1%), con la conseguenza che gli interessi pattuiti tra le parti risultano ampiamente al di sotto di tale soglia.
Quanto, poi, alla contestazione in punto di usura sopravvenuta, appare dirimente, in via preliminare, evidenziare che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica,
l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, conv. con L. n. 24/2001, ha stabilito che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”; la verifica dell'usurarietà va pertanto condotta facendo riferimento esclusivamente alle condizioni pattuite al momento della conclusione del contratto, mentre “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata,
pagina4 di 5 per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. S.U. n. 24675/2017).
Relativamente, infine, all'eccezione di decadenza in merito alla garanzia prevista ex art. 1957 c.c. deve osservarsi che all'art. 6 del predetto contratto di mutuo è espressamente riportato che: “La parte fideiubente dichiara di prestare, come in effetti con il presente atto presta, fideiussione in via solidale ed indivisibile di tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuataria con il presente contratto
e fino alla completa estinzione delle stesse (con espressa rinuncia al termine di liberazione di cui all'art. 1957 c.c.)”; pertanto, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore il quale non può successivamente pretendere l'applicazione del termine decadenziale previsto dall'articolo 1957 c.c. comportando soltanto l'assunzione, da parte di quest'ultimo, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n.28943/2017; Cass. n.21867/2013; Cass. n.9455/2012,
Cass. n.13078/2008 e Cass. n.9245/2007) e la mancata soggezione dell'azione del creditore a termini di decadenza.
Per tutte le ragioni svolte, ogni domanda di parte opponente deve essere respinta.
Non sussistono i presupposti per la condanna, richiesta da parte opposta, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., in difetto di allegazione del danno e dovendosi ritenere la condanna alle spese di lite, risulta già satisfattiva del suo interesse.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, in favore della parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opposta in € 2.906,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a..
Così deciso in Latina, 20 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4120 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
[...
nato a [...] il [...] (C.F.: ) – Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F.: , entrambi Parte_2 C.F._2
residenti in [...], rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv.
Luigi Vocella (c.f. , ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Fondi C.F._3
alla Via Novara, n. 1, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11.7.2024;
OPPONENTI
Società unipersonale, in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Conigliano (TV), a Via Alfieri n. 1, (C.F. – P. IVA:
), rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Mastrobattista (C.F.: PEC: P.IVA_1 CodiceFiscale_4
, ed elettivamente domiciliata in Fondi, Piazza Giuseppe De Email_1
Santis, n. 6, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONTRO
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare pagina1 di 5 comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
e hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso Parte_1 Parte_2
l'atto di precetto notificato loro in data 8.7.2022 con il quale la (in qualità di Controparte_1 cessionaria della ha intimato loro il pagamento di complessivi euro 48.561,90 Controparte_2 in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato con il suddetto istituto di credito in data 3.5.1999 (Rep. 17650 – Racc. 5035); a sostegno dell'opposizione hanno dedotto la prescrizione del credito, la nullità del contratto per indeterminatezza delle condizioni economiche nonché mancata indicazione dell' l'illegittimità della pattuizione relativa alla misura degli interessi CP_3 in quanto superiore al tasso soglia usura, la decadenza ex art. 1957 c.c. dall'azione nei confronti del fideiussore, . Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 5.12.2022 si è costituita in giudizio la CP_1 la quale contestava le avverse pretese e concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria
[...] delle spese di lite.
Il giudizio, rigettata con ordinanza riservata del 19.01.2023 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e ritenuta superflua l'ammissione di consulenza tecnica richiesta da parte opponente, è pervenuto all'udienza del 2.10.2024 ed ivi assunto in decisione con termini ex art. 190
c.p.c.
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dagli opponenti vanno ricondotte all'ipotesi di cui all'art. 615 cod. proc. civ., investendo esse l'an debeatur, ovvero il diritto della creditrice di agire in executivis in forza dell'opposto precetto.
Così correttamente qualificata la domanda, l'opposizione risulta infondata e va rigettata.
In via preliminare va esaminata la questione relativa all'eccezione di intervenuta prescrizione decennale del credito azionato in forza del contratto di mutuo;
come affermato in plurimi precedenti dalla giurisprudenza di legittimità, “nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo” (cfr Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez.
3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798) non incidendo il frazionamento del debito in singole rate sull'unitarietà del contratto (Cass. Civ. n. 4232/2023): con riferimento alla data del
03.05.2014 corrispondente a quella di scadenza dell'ultima rata, alcuna prescrizione può pertanto dirsi maturata.
Va inoltre osservato che, pur anticipando il dies a quo del termine di prescrizione al momento in cui
è stato comunicato ai debitori il recesso da parte della banca in ragione dell'inadempimento della pagina2 di 5 controparte, dalla non contestata data di ricezione della raccomandata del 23.05.2008 il termine di prescrizione risulta interrotto dalla notifica di un primo atto di precetto notificato in data 17.4.2009
(doc. n. 3 parte opposta), di un secondo atto di precetto ricevuto da in data 3.4.2013 Parte_1
e da per compiuta giacenza in data 11.4.2013, nonchè dell'atto di pignoramento Parte_2 immobiliare notificato in data 8.6.2013, risultando pertanto non maturata la prescrizione decennale al momento della notifica del precetto opposto.
Quanto all'eccezione di indeterminatezza delle previsioni contrattuali, in ragione della previsione di un tasso di interesse commisurato al “prime rate ABI”, è sufficiente osservare come, secondo costante giurisprudenza, "la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purchè il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato" (ex multiis,
Cass., 19 luglio 2000, n. 9465; Cass. , n. 4490/2002): in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha in particolare ritenuto la validità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi al tasso
"prime rate Abi come rilevato da ", in quanto determinabile attraverso la rilevazione CP_4 operata dagli informatori economici. (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 96 del 04/01/2022 (Rv.
663501 - 01).
Ne deriva che il tasso di interesse convenuto dalle parti, contrariamente a quanto dedotto, deve ritenersi verificabile e calcolabile sulla base a criteri oggettivi indicati nel contratto di mutuo, che prevede un tasso di interesse in misura iniziale fissa al 4,40% sino al diciottesimo mese, mentre a decorrere dal diciannovesimo mese, un tasso di interesse variabile nella misura di mezzo punto in più del parametro di riferimento “prime rate ABI” tempo per tempo vigente, da ritenersi un parametro sufficientemente univoco.
Anche la dedotta mancata indicazione dell'Indice di costo non comporta, secondo principi oramai da ritenersi pacifici, la nullità del contratto, posto che, come chiarito dalla S.C. (n. 39169/2021) “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
Quanto all'asserita usurarietà del contratto stipulato, va osservato che il tasso di interesse corrispettivo non risulta superiore al tasso soglia rilevato con riferimento alla data di stipula del mutuo, pari al 7,635 %, dando gli stessi opponenti atto del fatto che “Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da BA d'TA per il periodo 01/04/1999 - 30/06/1999 per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO VARIABILE”: secondo la prospettazione degli opponenti, il superamento del tasso soglia sarebbe quindi determinato dalla previsione della penale di estinzione anticipata, la quale tuttavia, costituendo una clausola penale di recesso corrispondente a un diritto pagina3 di 5 potestativo esercitato a discrezione del mutuatario, non risulta computabile ai fini della verifica di non usurarietà, non essendo collegata se non indirettamente all'erogazione del credito (cfr. Cass. n.
8109/22).
Ugualmente infondato risulta il rilievo circa il carattere usurario degli interessi di mora, pattuiti nella misura del 8,40%: il raffronto non può, infatti, essere operato con riferimento al mero tasso soglia usura calcolato sulla base del TEGM del periodo di riferimento, non tenendo quest'ultimo conto dei tassi di mora, ma necessita di considerare la maggiorazione normalmente praticata dagli operatori del settore a titolo di interessi moratori, che, con riferimento al periodo in cui è stato stipulato il contratto tra le parti in causa, era mediamente pari a 2,1 punti percentuali, come rilevato dalla BA
d'TA (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n. 19597): “il calcolo della soglia usuraria dovrà pertanto tener conto della predetta maggiorazione, calcolata sul TEGM per il trimestre di riferimento;
su questa base andrà applicato poi lo spread previsto dall'art. 2 L. 108/1996, incrementando i tassi medi di un quarto più altri 4 punti percentuali (o aumento della metà prima del d.l. 70/2011). Tale valore andrà posto in raffronto con il valore percentuale degli interessi di mora convenzionalmente pattuiti o, nel caso, di quelli effettivamente applicati perché, ove al verificarsi della mora sia stato applicato in concreto un interesse diverso, è con riferimento a quest'ultimo che deve accertarsi l'usura” (cfr. Cass.
Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n. 19597 cit. e Cass. Civ. Ordinanza del 16.05.2022 n. 15505): ne consegue che, con riferimento al trimestre in questione, la soglia oltre la quale gli interessi di mora pattuiti risulterebbero usurari era pari al 9,735% (TEGM del 7,635 % aumentato del 2,1%), con la conseguenza che gli interessi pattuiti tra le parti risultano ampiamente al di sotto di tale soglia.
Quanto, poi, alla contestazione in punto di usura sopravvenuta, appare dirimente, in via preliminare, evidenziare che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica,
l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, conv. con L. n. 24/2001, ha stabilito che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”; la verifica dell'usurarietà va pertanto condotta facendo riferimento esclusivamente alle condizioni pattuite al momento della conclusione del contratto, mentre “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata,
pagina4 di 5 per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. S.U. n. 24675/2017).
Relativamente, infine, all'eccezione di decadenza in merito alla garanzia prevista ex art. 1957 c.c. deve osservarsi che all'art. 6 del predetto contratto di mutuo è espressamente riportato che: “La parte fideiubente dichiara di prestare, come in effetti con il presente atto presta, fideiussione in via solidale ed indivisibile di tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuataria con il presente contratto
e fino alla completa estinzione delle stesse (con espressa rinuncia al termine di liberazione di cui all'art. 1957 c.c.)”; pertanto, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore il quale non può successivamente pretendere l'applicazione del termine decadenziale previsto dall'articolo 1957 c.c. comportando soltanto l'assunzione, da parte di quest'ultimo, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n.28943/2017; Cass. n.21867/2013; Cass. n.9455/2012,
Cass. n.13078/2008 e Cass. n.9245/2007) e la mancata soggezione dell'azione del creditore a termini di decadenza.
Per tutte le ragioni svolte, ogni domanda di parte opponente deve essere respinta.
Non sussistono i presupposti per la condanna, richiesta da parte opposta, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., in difetto di allegazione del danno e dovendosi ritenere la condanna alle spese di lite, risulta già satisfattiva del suo interesse.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, in favore della parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opposta in € 2.906,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a..
Così deciso in Latina, 20 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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