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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/05/2024, n. 8724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8724 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 57654/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57654/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BONAVITACOLA SABRINA e dell'avv. VIOLA GIUSEPPE ( Indirizzo C.F._2
Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
BONAVITACOLA SABRINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
BONAVITACOLA SABRINA e dell'avv. VIOLA GIUSEPPE ( Indirizzo C.F._2
Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
BONAVITACOLA SABRINA
OPPONENTI / ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
INSABATO FRANCESCO SAVERIO, elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 41
00195 presso il difensore avv. INSABATO FRANCESCO SAVERIO CP_2
OPPOSTO / CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la ricostruzione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato dalla L. 2009 n. 69) tenuto conto della opportunità della redazione dei provvedimenti giurisdizionali telematici in modo sintetico.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni rassegnate dalle parti;
osservato che la parte opponente ha eccepito l'illegittimità / nullità della delibera assembleare sottesa all'azione monitoria sostenendo di non avere ricevuto regolare convocazione della delibera medesima;
sostenendo, poi, di dover corrispondere un importo limitato rispetto a quanto richiesto dalla parte ingiungente per essere stato pagato 'integralmente' il debito a titolo di oneri condominiali;
sostenendo l'illegittimità della delibera in quanto viziata sotto differenti aspetti, in particolare la mancata indicazione dei millesimi dei partecipanti al voto;
oltre l'omessa convocazione di essi opponenti e 'intervenuta prescrizione del credito.
In ragione dei motivi sollevati dagli opponenti, veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nonostante l'opposizione non fosse fondata su prova scritta sul presupposto della sussistenza del vizio di omessa convocazione degli opponenti.
Tuttavia, come noto, le doglianze che consistono nel vizio appena citato ovvero nel mancato rispetto del quorum anche costitutivo non si concretizzano in una legittima richiesta di dichiarazione / accertamento della nullità, ma di annullabilità secondo la distinzione offerta dalla Sentenza della
Cassazione del 2005 circa i casi nei quali può ravvisarsi la nullità della delibera (illiceità dell'oggetto, soppressione del diritto del condonino come singolo o grave lesione del diritto stesso) e quelli nei quali l'annullabilità per contrasto con gli artt. 1136 e 1137 CC.
Posto ciò, i vizi lamentati dalla parte attrice pertengono tutti a profili di annullabilità nel senso indicato nell'atto introduttivo.
E risulta pure vero che la parte attrice abbia indirizzato al Condominio opposto una richiesta di rateizzazione dell'importo azionato (come si evince dal documento prodotto dagli opponenti) e delle spese di precetto. Sicchè pur essendosi verificato il difetto della prova dell'invio degli avvisi di convocazione agli opponenti in ordine alla eccezione sollevata da essi stessi circa il difetto di convocazione alle delibere assembleari, è pur vero che tale richiesta di rateizzo contrasta con le eccezioni sollevate di nullità delle delibere ed anche della prescrizione, quinquennale (secondo
Cassazione del 2022), validamente interrotta some si evince dal documento allegato dalle parti opponenti (sub 5).
pagina 2 di 3 Da ultimo si ritiene opportuno svolgere ulteriori considerazioni: la prima e richiamando gli orientamenti appena espressi, gli opponenti hanno impugnato le delibere assembleari sostenendone, non correttamente e fondatamente, la nullità; mentre avrebbero dovuto effettuare la relativa impugnativa in un giudizio autonomo trattandosi di illegittimità ex art. 1137 CC, anche per il punto relativo all'asserita prescrizione.
In secondo luogo, si osserva che le delibere allegate si mostrano legittime ed espongono in modo corretto i condomini che vi hanno preso parte con i relativi millesimi.
Le delibere in esame non sono state annullate né sospese per atto dell'autorità sicchè deve dirsi che le
'stesse mantengono la loro efficacia e validità' e costituiscono legittimamente titolo causale del decreto ingiuntivo di pagamento anche in tal caso applicandosi gli orientamenti giurisprudenziali per cui il giudice dell'opposizione è chiamato alla verifica non della legittimità delle delibere poste al fondamento (ad eccezione della possibile verifica della sua eventuale nullità) ma della 'sua perdurante efficacia'.
Da ultimo gli opponenti hanno dichiarato di aver corrisposto integralmente l'importo richiesto;
tuttavia tale circostanza non è stata comprovata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 11406/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 16.06.2021;
2) Conferma la pretesa monitoria;
3) Condanna altresì ed , in solido tra loro a Parte_1 Controparte_1
rimborsare al , le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_3
3.200,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 22 maggio 2024
Il Giudice
(Antonella Zanchetta)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57654/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BONAVITACOLA SABRINA e dell'avv. VIOLA GIUSEPPE ( Indirizzo C.F._2
Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
BONAVITACOLA SABRINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
BONAVITACOLA SABRINA e dell'avv. VIOLA GIUSEPPE ( Indirizzo C.F._2
Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
BONAVITACOLA SABRINA
OPPONENTI / ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
INSABATO FRANCESCO SAVERIO, elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 41
00195 presso il difensore avv. INSABATO FRANCESCO SAVERIO CP_2
OPPOSTO / CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la ricostruzione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato dalla L. 2009 n. 69) tenuto conto della opportunità della redazione dei provvedimenti giurisdizionali telematici in modo sintetico.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni rassegnate dalle parti;
osservato che la parte opponente ha eccepito l'illegittimità / nullità della delibera assembleare sottesa all'azione monitoria sostenendo di non avere ricevuto regolare convocazione della delibera medesima;
sostenendo, poi, di dover corrispondere un importo limitato rispetto a quanto richiesto dalla parte ingiungente per essere stato pagato 'integralmente' il debito a titolo di oneri condominiali;
sostenendo l'illegittimità della delibera in quanto viziata sotto differenti aspetti, in particolare la mancata indicazione dei millesimi dei partecipanti al voto;
oltre l'omessa convocazione di essi opponenti e 'intervenuta prescrizione del credito.
In ragione dei motivi sollevati dagli opponenti, veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nonostante l'opposizione non fosse fondata su prova scritta sul presupposto della sussistenza del vizio di omessa convocazione degli opponenti.
Tuttavia, come noto, le doglianze che consistono nel vizio appena citato ovvero nel mancato rispetto del quorum anche costitutivo non si concretizzano in una legittima richiesta di dichiarazione / accertamento della nullità, ma di annullabilità secondo la distinzione offerta dalla Sentenza della
Cassazione del 2005 circa i casi nei quali può ravvisarsi la nullità della delibera (illiceità dell'oggetto, soppressione del diritto del condonino come singolo o grave lesione del diritto stesso) e quelli nei quali l'annullabilità per contrasto con gli artt. 1136 e 1137 CC.
Posto ciò, i vizi lamentati dalla parte attrice pertengono tutti a profili di annullabilità nel senso indicato nell'atto introduttivo.
E risulta pure vero che la parte attrice abbia indirizzato al Condominio opposto una richiesta di rateizzazione dell'importo azionato (come si evince dal documento prodotto dagli opponenti) e delle spese di precetto. Sicchè pur essendosi verificato il difetto della prova dell'invio degli avvisi di convocazione agli opponenti in ordine alla eccezione sollevata da essi stessi circa il difetto di convocazione alle delibere assembleari, è pur vero che tale richiesta di rateizzo contrasta con le eccezioni sollevate di nullità delle delibere ed anche della prescrizione, quinquennale (secondo
Cassazione del 2022), validamente interrotta some si evince dal documento allegato dalle parti opponenti (sub 5).
pagina 2 di 3 Da ultimo si ritiene opportuno svolgere ulteriori considerazioni: la prima e richiamando gli orientamenti appena espressi, gli opponenti hanno impugnato le delibere assembleari sostenendone, non correttamente e fondatamente, la nullità; mentre avrebbero dovuto effettuare la relativa impugnativa in un giudizio autonomo trattandosi di illegittimità ex art. 1137 CC, anche per il punto relativo all'asserita prescrizione.
In secondo luogo, si osserva che le delibere allegate si mostrano legittime ed espongono in modo corretto i condomini che vi hanno preso parte con i relativi millesimi.
Le delibere in esame non sono state annullate né sospese per atto dell'autorità sicchè deve dirsi che le
'stesse mantengono la loro efficacia e validità' e costituiscono legittimamente titolo causale del decreto ingiuntivo di pagamento anche in tal caso applicandosi gli orientamenti giurisprudenziali per cui il giudice dell'opposizione è chiamato alla verifica non della legittimità delle delibere poste al fondamento (ad eccezione della possibile verifica della sua eventuale nullità) ma della 'sua perdurante efficacia'.
Da ultimo gli opponenti hanno dichiarato di aver corrisposto integralmente l'importo richiesto;
tuttavia tale circostanza non è stata comprovata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 11406/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 16.06.2021;
2) Conferma la pretesa monitoria;
3) Condanna altresì ed , in solido tra loro a Parte_1 Controparte_1
rimborsare al , le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_3
3.200,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 22 maggio 2024
Il Giudice
(Antonella Zanchetta)
pagina 3 di 3