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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/02/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. 14999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
09/11/2024
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
CF rappresentato e difeso dall' avv. CESARO C.F._1
THOMAS come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio e
, nata in [...] l'[...], CF Controparte_1
1 rappresentato e difeso dall' Avv.to CESARO C.F._2
THOMAS , come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
come meglio specificate con nota di trattazione scritta del 16.01.2025, che si riportano di seguito:
1.dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di
Salizzole (VR), in data 05.07.2019, tra , Controparte_1
nata a [...], in data [...] e , nato a Parte_1
Salizzole (VR) il 28/05/1952, e trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Salizzole (VR), Parte I, serie =, numero 3, anno 2019;
2. ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui al D.P.R. 03.11.2000 n° 396;
3. dichiarare compensate le spese legali;
4. OMOLOGARE le seguenti condizioni:
5. dare atto che i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto
2 economico tra loro esistito e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione, rinunciando per l'effetto ad ogni reciproca forma di mantenimento;
6. la signora e il signor dichiarano di Controparte_1 Parte_1
rinunciare fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, dichiaravano di rinunciare a comparire, ed insistevano per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda. Non risulta in atti la presenza di prole alla data del deposito del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
3 Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo congiuntamente alle condizioni patrimoniali del divorzio.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti, il 5 luglio
2019 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Salizzole (Parte I, serie =, numero 3, anno 2019), alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato
2) civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui
4 all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verona, il 04/02/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
09/11/2024
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
CF rappresentato e difeso dall' avv. CESARO C.F._1
THOMAS come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio e
, nata in [...] l'[...], CF Controparte_1
1 rappresentato e difeso dall' Avv.to CESARO C.F._2
THOMAS , come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
come meglio specificate con nota di trattazione scritta del 16.01.2025, che si riportano di seguito:
1.dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di
Salizzole (VR), in data 05.07.2019, tra , Controparte_1
nata a [...], in data [...] e , nato a Parte_1
Salizzole (VR) il 28/05/1952, e trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Salizzole (VR), Parte I, serie =, numero 3, anno 2019;
2. ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui al D.P.R. 03.11.2000 n° 396;
3. dichiarare compensate le spese legali;
4. OMOLOGARE le seguenti condizioni:
5. dare atto che i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto
2 economico tra loro esistito e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione, rinunciando per l'effetto ad ogni reciproca forma di mantenimento;
6. la signora e il signor dichiarano di Controparte_1 Parte_1
rinunciare fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, dichiaravano di rinunciare a comparire, ed insistevano per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda. Non risulta in atti la presenza di prole alla data del deposito del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
3 Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo congiuntamente alle condizioni patrimoniali del divorzio.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti, il 5 luglio
2019 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Salizzole (Parte I, serie =, numero 3, anno 2019), alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato
2) civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui
4 all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verona, il 04/02/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
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