Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 15/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 13/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
RI Loreto Presidente Ida
CI
Nicola Contino
d’RO Ruggiero
Consigliere Consigliere
Consigliere AR IS NO Consigliere -relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio d’appello iscritto al n. 61615 del Registro di Segreteria, promosso da SS AR (C.F. [...]) nato a IN (FG), il 06.05.1967 e ivi residente alla via A. La Marmora n.
20 - rappresentato e difeso dall’Avv. Donato Masiello (C.F.
[...]) giusta procura speciale rilasciata in calce all’atto d’appello, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio dell’Avv. Emanuele Vocino in Viale Telese n. 35, e all’indirizzo pec avv.donatomasiello@pec.it contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI
avverso la sentenza n. 66/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata in data 26 marzo 2024.
SENT. 13/2026 Uditi nella pubblica udienza del giorno 6 novembre 2025, con l’assistenza del Segretario dott. Luca Fruscione, la relatrice dott.ssa AR IS NO, l’Avv. Manfredi Bettone su delega del procuratore costituito per l’appellante e il rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G. dott. Luigi D’Angelo.
Esaminati l’atto d’appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.
Ritenuto in
FATTO
Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale in epigrafe indicata, in parziale accoglimento della domanda della Procura regionale, ha accertato la responsabilità erariale a titolo di dolo dell’odierno appellante - all’epoca dei fatti Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di IN - in relazione a condotte distrattive di pubblico denaro a suo vantaggio, con condanna del medesimo al risarcimento del danno erariale, in favore della predetta amministrazione comunale e sub specie di danno patrimoniale, pari, oltre accessori, a €. 1.501.796,50, importo parametrato alle somme che nel periodo di tempo compreso tra il 2011 e il 2021
(principalmente nell’ultimo triennio) risultavano trasferite dalla tesoreria comunale (n. 104 bonifici privi di alcuna giustificazione) sui conti correnti del già menzionato responsabile.
Con atto notificato in data 11 giugno 2024 e depositato il 26 successivo, ha interposto appello il soccombente lamentando:
1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 2, L. n. 20 del 1994 SENT. 13/2026 Difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione Arbitrarietà -
Error in iudicando”.
Con argomenti sovrapponibili a quelli spesi in primo grado, l’appellante si duole dell’erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione, non sussistendo la prova di alcun doloso occultamento. Dopo aver richiamato gli arresti della giurisprudenza contabile sul punto, l’appellante sostiene che la decorrenza della prescrizione non potrebbe essere posticipata a maggio 2021, ossia quando la Procura erariale ha ricevuto le segnalazioni da parte del Revisore dei conti, ma dovrebbe essere collocata già al 2011, ovvero dal momento in cui si è realizzato il fatto dannoso, ovvero da quando sarebbe venuta in essere la conoscibilità obiettiva dello stesso, nei suoi lineamenti essenziali, da parte dell’amministrazione danneggiata o della procura contabile, non avendo tra l’altro, la stessa, mai sufficientemente e congruamente provato quale fosse il vero meccanismo adottato dal prevenuto, in grado di eludere ogni forma di controllo, avendo riguardo alla sua rigorosa disciplina che prevede espressamente, quale necessario antefatto, una verifica della documentazione a supporto delle movimentazioni economiche ex artt. 223-224 del TUEL. A partire da questo momento, ossia dalla scadenza del trimestre di verifica indicato dalle citate disposizioni, ovvero da quello in cui l’Amministrazione avrebbe comunque avuto a disposizione le risultanze del revisore redatte per voci analitiche, si è concretizzata la conoscibilità del danno, non potendo sussistere in merito alcun impedimento giuridico al controllo della spesa, al fine di SENT. 13/2026 verificarne l’inerenza.
In particolare, non si potrebbe ritenere che possano ravvedersi tali caratteristiche nell’inserimento del proprio iban nel mandato di pagamento quale conseguenza della sofisticazione di una condotta distrattiva che, tra l’altro, non è mai emersa in atti. In primo luogo, a tutto voler concedere, detto inserimento, per quanto evidenziato, sembrerebbe più correttamente riconducibile, in ipotesi, a una condotta colposa e non a una modificazione telematica dei mandati trasmessi in favore alla Tesoreria comunale, di per sé tecnicamente irrealizzabile. La sussistenza del doloso occultamento avrebbe dovuto accertarsi, poi, sulla base degli elementi di prova prodotti dal Pubblico Ministero e dalla difesa, chiarendo se vi fosse stato o meno un quid pluris volto a a occultare la realtà dei fatti, ovvero se l’attività di sviamento fosse conosciuta dall’Ente.
2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 106 c.d.g. e 295 c.p.c.
Error in iudicando in relazione alla sussistenza della pregiudizialità tecnica tra il giudizio penale e contabile. Vexata quaestio”.
Il giudizio penale pendente innanzi al Tribunale di Foggia costituirebbe, secondo l’impostazione difensiva, un indiscutibile antecedente logico-giuridico la cui definizione possa pregiudicare in tutto o in parte l'esito del presente giudizio, in modo da potersi astrattamente configurare un'ipotesi di conflitto di giudicati alla luce della presenza di almeno uno degli elementi costitutivi della fattispecie incriminata. (danno, condotta, nesso di causalità, SENT. 13/2026 rapporto di servizio, dolo e colpa grave).
3) “Errata ingiusta ed infondata affermazione circa la colpevolezza dell’appellante. Error in iudicando – Travisamento – gestione della spesa- aspetti procedimentali – eccesso di potere”.
Quanto all’elemento psicologico, dalla documentazione in atti non emergerebbe in alcun modo l’intenzione di eludere ogni forma di controllo, in quanto destinato a sottrarre risorse pubbliche, atteso che rimane ancora sconosciuta nei dettagli l’esplicazione della sofisticazione attuata, non potendo la stessa essere soddisfatta sic et simpliciter con l’inserimento dell’iban nel mandato di pagamento, dal momento che la fase del pagamento effettivo dei bonifici è stata disposta dal Tesoriere in un contesto diverso dalla gestione comunale e mai dal Responsabile Finanziario. Sarebbe inverosimile ritenere che il Tesoriere sia stato talmente soggiogato da prestarsi a commettere per dieci anni errori di svista, così grossolani, da non poter essere mai in grado di reagire, pure nell’atto di emissione dei bonifici. Analogamente è a dirsi per il Comune in relazione ai quattro bonifici che hanno determinato l’accredito, nel corso dell’anno 2020, per complessivi €. 96.835,00, con causale “Rimborso Mutui Monte Titoli e “Rimborsi Mutui e altri Finanziamenti”. In realtà, la sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui ricostruisce la situazione reddituale dell’appellante visto che, come si evincerebbe dai calcoli rappresentati in primo grado, la somma dei redditi personali per soli sei anni sarebbe sufficiente a coprire i costi necessari ad acquistare la metà degli investimenti attribuiti per il quadriennio 2018/2021.
SENT. 13/2026 L’appellante avrebbe poi richiesto quattro mutui e un finanziamento da parte della sorella di € 50.000,00 per poter acquistare alcuni immobili, ipotecandone alcuni. Pertanto, la ricostruzione reddituale fatta dalla G.d.F non sarebbe in grado di rappresentare correttamente una situazione patologica o di capacità reddituale ingiustificata, essendo stati i redditi personali necessari a rimborsare i mutui contratti per gli acquisti. Si aggiunge che l’impianto accusatorio dell’organo requirente sarebbe stato fondato per lo più su presunte quietanze, depositate solo in formato screen shot (all.
21), che vedono beneficiario un soggetto differente dall’appellante, e stampati/derivanti (come affermato nella denuncia dal dott.
OMISSIS, revisore dei conti), dal portale del tesoriere comunale
(Banco Bpm Spa), in data 28/06/2021 (all. 22); i mandati, poi, nella versione emessa dal Comune, non recano alcun iban dell’appellante come da Pec del Comune di IN in data 04.08.2021 (all. 7); tant’è che il Comune di IN nel giudizio civile depositava gli stessi mandati, ma privi di iban (all. 17). Come anche dichiarato, in data 29.06.2021, nel procedimento civile, sezione lavoro n. 7387/2021, dal dott. OMISSIS (allegato n.14) della società Price WaterHouse Coopers, incaricata dal Sindaco sig. OMISSIS “a supporto delle sue azioni giudiziarie”, “il Comune di IN non sarebbe dotato del sistema di file di log che identifica l’operatore della postazione di lavoro”, tanto a dimostrare che il dott. US non era l’unico soggetto a potersi inserire e operare nei gestionali; e infatti, la dott.ssa OMISSIS, mai autorizzata dal Responsabile, in quanto detentore SENT. 13/2026 delle credenziali di accesso al portale della tesoreria, collaboratrice dell’ufficio ragioneria, in data 05/05/2021 - ma sarebbero presumibili invii anche prima di tale data (all.53) - avrebbe inviato illegittimamente (all. 22) – a insaputa dello stesso, alcune mail dal suo account di posta personale e non dall’account del Comune di IN al revisore dei conti, dott. OMISSIS, screen shot di quietanze contenenti dati scaricati dal portale della tesoreria, a riprova che non era solo il US ad avere l’accesso materiale a tale portale.
La dott.ssa OMISSIS avrebbe potuto disporre dei dati (presunti dati di pagamenti dal portale Enti del tesoriere relativi agli anni 20152021) e dei documenti inviati al dott. OMISSIS solamente accedendo fraudolentemente al portale con le credenziali del Responsabile del Servizio Finanziario. Sarebbe dunque provata la circostanza che altri avrebbero potuto accedere al sistema e manomettere i dati, non a caso mentre i mandati della contabilità 2021 del Comune di IN, allegati alla denuncia del 10/05/2021(all. 39), del revisore dei conti
(suoi allegati nn. 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 183), riporterebbero nel campo BA, il codice dell’appellante nel fascicolo della Procura della Repubblica (prot.n.11383/ 2020 allegati ai nn. 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139), i mandati della contabilità 2021 non riporterebbero alcun iban intestato al US.
Conclude pe l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza gravata.
Con atto depositato in data 12 maggio 2025 la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni, confutando i singoli motivi di SENT. 13/2026 gravame. Ha rilevato, in primo luogo, l’assoluta infondatezza della prima doglianza: i primi giudici avrebbero correttamente evidenziato che le condotte poste in essere dal US rappresenterebbero un
“caso di scuola” di doloso occultamento. La condotta volta a mascherare l’illecito arricchimento si sarebbe consumata mediante l’inserimento del proprio iban nei mandati trasmessi al Tesoriere (su pagamenti periodici e obbligatori, nei quali non residuerebbe alcuna discrezionalità dell’ente), e utilizzando fittiziamente, nei mandati poi conservati nella contabilità dell’ente, beneficiari frequentemente in uso (quali ad esempio la Ragioneria Provinciale dello Stato) ovvero capitoli di bilancio e causali coerenti con la normale operatività dell’ente (quali le ritenute Irpef).
Quanto al secondo motivo di censura, il Procuratore generale ha richiamato, in forza della costante giurisprudenza anche delle Sezioni riunite, il principio di autonomia del giudizio contabile rispetto a quello incardinato presso altri plessi giurisdizionali, fondato sull’unicità del bene della vita rappresentato dall’integrità patrimoniale pubblica e presidiato, in via esclusiva, dalla giurisdizione della Corte dei conti.
Quanto al terzo motivo, la sentenza di primo grado, sulla scorta degli accertamenti espletati dai militari della Guardia di Finanza, avrebbe ampiamento argomentato circa la “debolezza” dell’impianto difensivo, ciò considerando che le somme distratte erano comunque state accreditate sui conti bancari dell’odierno appellante.
Ha concluso per il rigetto del gravame e la refusione delle spese di SENT. 13/2026 giustizia.
Con memoria depositata in data 14 maggio 2025, l’appellante ha ribadito, in replica alle deduzioni della Procura generale, che non vi sarebbe alcun doloso occultamento nell’inserimento del codice IBAN nei mandati inviati al tesoriere, al quale soltanto spettava ogni controllo: sarebbe evidente la responsabilità sussidiaria della AN.
Quanto al secondo motivo di censura, ha reiterato le osservazioni in punto di “pregiudizialità tecnica” del processo penale rispetto a quello contabile per cui è causa. Per il terzo motivo, infine, l’asserito accreditamento di somme sul conto corrente bancario dell’odierno appellante comunque non equivarrebbe al conseguimento fraudolento delle stesse, in quanto il possesso rilevante per la qualificazione della condotta appropriativa sarebbe non solo quello materiale ma anche quello che consente all’agente di fare propria la res mediante artifici. Ha concluso come in atti.
All’udienza del 3 giugno 2025, il Collegio, preso atto della mancata comparizione del difensore dell’appellante, ha rinviato, ai sensi dell’art. 196 c.g.c., la discussione della causa alla data odierna.
Con successiva e ulteriore memoria depositata in data 2 novembre 2025, il difensore dell’appellante ha reiterato le conclusioni ed ha depositato un’integrazione alla c.t.p. già in atti.
All’udienza odierna, sentite le parti che si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti, la causa è passata in decisione.
Rilevato in
DIRITTO
SENT. 13/2026 1.Non merita accoglimento il primo motivo di censura che investe la questione della prescrizione quinquennale del credito risarcitorio in relazione all’asserita mancanza del doloso occultamento. Deve, infatti, escludersi, alla stregua della documentazione versata in atti, che la condotta dell’odierno appellante non sia stata caratterizzata anche dalla volontà di “occultare” il fatto dannoso, mediante una artificiosa alterazione della realtà, sì da integrare senz’altro un quid pluris rispetto all’illecito erariale in esame. Invero, la Procura contabile ha trovato l’inserimento di IBAN riferibili al US nei mandati trasmessi al Tesoriere, su pagamenti periodici e obbligatori, nei quali non residuava alcuna discrezionalità dell’ente, e utilizzando fittiziamente, nei mandati poi conservati nella contabilità dell’ente, beneficiari frequentemente in uso (quali ad esempio la Ragioneria Provinciale dello Stato,) ovvero capitoli di bilancio e causali coerenti con la normale operatività dell’ente (quali le ritenute Irpef). A nulla vale osservare in contrario che sarebbe stato onere dell’organo di revisione economico-finanziaria, revisore contabile, accertare “con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all’art 233, riscontrando che i risultati dell’attività gestionale siano ricollegati in modo certo, chiaro, continuativo, con le scritture tenute dalla ragioneria dell’Ente” (art. 223 TUEL). Ma è proprio l’apparenza artatamente creata dal SS ad aver impedito che le verifiche ordinarie (o anche straordinarie ex art. 224 TUEL) potessero determinare quella “conoscibilità” degli illeciti commessi che SENT. 13/2026 l’appellante adombra.
Gli arresti della giurisprudenza di legittimità richiamati nel gravame
(Cass. civ., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 1263 del 27/01/2012; Cass. civ.,
Sez. 3, sentenza n. 22059 del 22/09/2017; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 6747 del 07/04/2016; Cass. civ., Sez. 3, sentenza n.
17572 del 18/07/2013), evidenziano che il dies a quo “va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato”, in quanto il richiamo alla nozione di “ordinaria diligenza” lascia comprendere che l’amministrazione non può avere contezza degli illeciti perpetrati dai propri dipendenti attraverso uno sforzo conoscitivo che “disveli” la realtà, manifestando l’irregolarità della di spesa, profondendo uno sforzo superiore a quello richiesto dall’art. 1176 c.c.. Uno sforzo di tal genere, infatti, è stato approntato dal revisore denunciante, allorquando, in sede di accertamento ordinario dei residui 2020, ha potuto verificare – ad esempio – che “l’ordinativo n. 1115 del 25/9/2020 risulterebbe inviato in doppia versione, di cui la prima con indicazione come modalità di pagamento su BA
[...], la seconda con la dicitura
<<PROVVISORIO USCITA>>. Il predetto ordinativo, precedentemente acquisito in copia analogica da questo organo, riporta come modalità di pagamento: <<IBAN IT78Q0347501605CC0011762431>>. Il tesoriere del Comune di IN ha comunicato a questo organo che gli ordinativi pervenuti in tesoreria in formato digitale con inoltro flusso SENT. 13/2026 Siope+, avente differente modalità di pagamento rispetto a quella riportata nelle copie dei mandati trasmesse, ovvero su conto privato con IBAN IT78Q0347501605CC0011762431 risultano essere i seguenti […]”. L’accertamento di ciascun illecito ha richiesto uno sforzo prolungato nel tempo e di stampo investigativo, proprio per superare l’apparente regolarità contabile delle spese sostenute dall’ente. Dal che si desume agevolmente che, come ribadito dalla Procura generale, si è al cospetto di un caso “scolastico” di doloso occultamento. La concorrente (ed eventuale) responsabilità anche del Tesoriere, pur dedotta dall’appellante in sede di memoria conclusionale, non vale a escludere la preminente condotta truffaldina delineata nel meccanismo accertato dall’inquirente, che sicuramente non può dirsi né in re ipsa né sfornita di prova, stante l’ampia documentazione contabile posta a corredo del libello introduttivo.
2. Non ha fondamento neppure il secondo motivo di doglianza.
Alcuna pregiudizialità “tecnica” può configurarsi nel rapporto tra giudizio penale e giudizio contabile, attesa l’autonomia dei procedimenti e dei relativi esiti. Sul punto, occorre rapidamente ribadire, alla stregua di costante giurisdizione contabile, che la condizione per la sospensione del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106 c.g.c., è la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra due processi, in dipendenza del quale la definizione della controversia pregiudicata è subordinata alla previa definizione di quella pregiudicante e il cui accertamento sia richiesto SENT. 13/2026 con efficacia di giudicato; sicché, la decisione di quest’ultima è destinata a riverberarsi, in modo automatico e pervasivo, sull’altra
(in termini, ex multis, II Sez. II centr. app., n. 185/2024, n. 260 del 2024, n. 241/2023, n. 216/2022 e n.160/2022; III Sez. centr. app.
n. 68/2025; Sez. I centr. app. 369/2022; Sez. app. Sicilia n.
61/2025). Anche le Sezioni riunite hanno ripetutamente sottolineato l’insufficienza di un mero collegamento tra i giudizi, nonché l’irrilevanza di ragioni di opportunità, al fine di giustificare la sospensione del processo, essendo necessario un vero e proprio vincolo di consequenzialità, tale che uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, costituisca un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione sia idonea a pregiudicare, in tutto in parte, l’esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudicati (Sez. riun., ord. 3 luglio 2018 n. 8; id.
6 aprile 2018, n. 4, id. 14 marzo 2018, n. 3; id., 8 marzo 2018, n. 2 e giurisprudenza ivi citata).
Tale pregiudizialità giuridica non sussiste quando la configurabilità del prospettato danno erariale è autonoma e distinta rispetto alla configurabilità delle contestate fattispecie di reato, peraltro basate su presupposti di fatto e di diritto non del tutto coincidenti con le questioni oggetto del presente giudizio. Infatti, in ambito penale, dopo che il G.I.P. del Tribunale di Foggia ha emesso, nei confronti del US, in data 8 novembre 2021, ordinanza di custodia cautelare in carcere (poi tramutata in detenzione domiciliare all’esito dell’interrogatorio di garanzia), con sequestro preventivo della somma SENT. 13/2026 di €.1.218.755,15, la Procura della Repubblica di Foggia, con richiesta di giudizio immediato, ha avviato l’azione penale nei confronti del US per i reati previsti dagli articoli 314 c.p.
(peculato) e 648-ter c.p. (c.d. autoriciclaggio).
I capi di imputazione riguardano l’appropriazione, in qualità di funzionario dirigente del Settore Finanziario del Comune di IN, di €.1.593.845,69 (precisando che tale somma, lievemente divergente da quella quantificata dall’Ente, sarebbe maggiore di quella di circa
€.1.200.000 precedentemente contestata in virtù di conteggi più approfonditi). Appare evidente che, pur germinando dal medesimo fatto storico, le due azioni si muovono su piani completamente diversi e distinti, essendo il giudizio penale finalizzato all’accertamento degli elementi costitutivi dei reati contestati, alcuni dei quali non entrano o non sono rilevanti ai fini dell’illecito erariale, laddove il bene interesse tutelato è sempre la sana e corretta gestione delle risorse pubbliche, e dunque, anche la finalizzazione delle spese all’interesse della collettività (non certo quello egoistico o personale).
3. Non trovano, infine, riscontro probatorio le deduzioni dell’appellante in merito alla consumazione dell’illecito contestato, di cui al terzo motivo di doglianza. Quanto ai dubbi sollevati dal US in merito all’autore materiale del fatto dannoso, la circostanza che il Comune non fosse dotato del sistema di file di log che permetta di riconoscere l’operatore che agisce sul pc, è priva di rilevanza. Non si comprende come lo stesso appellante possa ragionevolmente SENT. 13/2026 sostenere che “la dott.ssa OMISSIS mai autorizzata dal Responsabile, in quanto detentore delle credenziali di accesso al portale della tesoreria, collaboratrice dell’ufficio ragioneria, in data 05/05/2021, ma sono presumibili invii anche prima di tale data (all.53), inviava illegittimamente (all. 22) – ad insaputa dello stesso, alcune mail dal suo account di posta personale e non dall’account del Comune di IN al revisore dei conti, dott. OMISSIS, screen shot di quietanze contenenti dati scaricati dal portale della tesoreria”, e ciò a riprova che non era solo il US ad avere l’accesso materiale a tale portale.
Appare chiaro che questa stessa affermazione dimostra che, qualora vi fossero stati illegittimi accessi, sarebbe stato agevole risalire al presunto autore materiale. Vero è che l’accesso abusivo ai sistemi informatici o telematici costituisce reato (art. 615 ter c.p.) e che, ove il US avesse avuto la certezza di tale intromissione nell’arco temporale in contestazione, avrebbe ben potuto e dovuto sporgere querela anche contro ignoti al fine di far cessare la reiterazione del reato. Parimenti, integra un reato informatico la detenzione o la diffusione abusiva dei codici informatici (art. 615 quater), con la conseguenza che sarebbe stato onere dell’appellante provare gli accessi “abusivi” dal proprio PC o dalla postazione a lui assegnata, anche mediante un uso accorto e prudente delle proprie credenziali e/o del materiale informatico posto a sua disposizione. E, tuttavia, oltre alla mancata prova in tal senso, appare dirimente il fatto che tali operazioni “abusive” – con o senza il consenso del soggetto responsabile dell’ufficio e delle dotazioni materiali in esso collocate –
SENT. 13/2026 si siano risolte tutte a vantaggio del US, quale beneficiario delle somme accreditate sui conti correnti allo stesso intestati. In sostanza, se da un lato la modalità truffaldina posta in essere dal US deve ritenersi idonea a integrare quel doloso occultamento degli illeciti perpetrati impedendo, come sopra già chiarito, di fatto e oggettivamente all’amministrazione di poter agevolmente “scoprire” la contestata commissione degli stessi, il comportamento “doloso” dal quale scaturisce la responsabilità in esame si compendia nella condotta “appropriativa” del US, diffusamente contestata e provata. Non può essere accantonata, in tale ottica, la circostanza che l’appellante rivestiva, all’epoca dei fatti, la qualifica di Responsabile del Servizio economico e finanziario dell’ente locale, con la consequenziale intestazione a lui dei poteri e doveri delineati nell’art. 153 TUEL. La norma, infatti, prevede non solo come necessario il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e il corrispondente visto sulle determinazioni di spesa
(sicché sarebbe stato onere del US verificare la correttezza degli esborsi effettuati a suo totale ed esclusivo vantaggio), ma onera, altresì, il responsabile del Servizio finanziario a segnalare, obbligatoriamente e tempestivamente (entro 7 giorni), al legale rappresentante dell’ente, al consiglio, al segretario ed all’organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, i casi in cui la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio (con obbligo per il consiglio di provvedere al SENT. 13/2026 riequilibrio, a norma dell’articolo 193 TUEL, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta).
Quale Responsabile del Settore Economico-Finanziario, fino alla revoca dell’incarico disposta il 4 giugno 2021, il US è stato l'unico dipendente comunale abilitato alla firma dei mandati di pagamento con il deposito della sua firma presso il Banco BPM, Agenzia di IN, facente funzione di Tesoreria comunale, nonché delegato a operare sul conto corrente del Comune di IN n.16520001476 radicato presso la AN Popolare di Milano, come dedotto in citazione e mai contestato. Sul punto la relazione depositata il 22 ottobre 2021 dalla società Pricewaterhouse Coopers Business Services s.r.l. di Milano, (affidataria – giusta determinazione n.362 del 30 settembre 2021, integrata dalla successiva determinazione n.171 del 14 luglio 2022 - del compito di procedere a ricostruire quanto avvenuto, sul piano finanziario, anche al fine di supportare l’azione processuale del Comune), ha chiaramente perimetrato gli ampi poteri dei quali godeva il US, proprio in quanto responsabile del servizio economico-finanziario dell’ente, alla stregua di delibere puntualmente riportate in allegato alla relazione. La stessa due diligence depositata dal US (che ne ha commissionato la relazione a un perito di fiducia) precisava che “i pagamenti derivanti da fatture per spesa corrente o capitale. suffragati da atti di impegno o di liquidazione di fatture per lo svolgimento dei servizi comunali, erano stati affidati dal dott. US AR con determina dirigenziale alla dott.ssa OMISSIS, sia per quanto riguarda l'istruttoria degli atti che SENT. 13/2026 per la formazione dei mandati di pagamento; la quale (OMISSIS) aveva il compito di effettuare tutto l'iter del controllo degli atti di impegno, gli atti di liquidazione, la tracciabilità dei flussi finanziari trasmessi all'Ufficio Ragioneria, così come previsto dalla normativa; dopo queste attività di controllo e predisposizione degli atti aveva il compito di trasmettere il flusso dei mandati e reversali, con distinta autonoma, al Responsabile del settore finanziario, il dott. AR US, il quale, a sua volta, dopo aver effettuato tutti i controlli di rito, firmava digitalmente il flusso e lo inviava alla piattaforma SICOGE;
questa piattaforma a sua volta effettuava un controllo come da normativa dell' Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e se da questi controlli non risultavano anomalie lo trasmetteva alla AN Tesoriera (BT - AN Popolare di Milano S.p.A.), la quale, così come previsto dalla convenzione di Tesoreria e dalla normativa (AGID), effettuava i suoi controlli ed eseguiva i mandati di pagamento o gli ordinativi di incasso”. Risulta dunque chiaro il ruolo centrale e imprescindibile del US nella gestione di tutte le fasi del procedimento di spesa, posto che, dopo il controllo di rito, spettava proprio a lui il dovere di trasmissione alla piattaforma.
Sul punto, la società incaricata dal Comune ha rilevato che nel 2019, circa 300 ordinativi di pagamento, su un totale di 1458, cioè circa il 20%, sono stati inseriti/variati dalle 3 alle 18 volte. Nel 2020, 300 ordinativi di pagamento, su un totale di 1641, cioè circa il 16%, sono stati inseriti/variati dalle 3 alle 14 volte. Analogamente per i mandati SENT. 13/2026 accreditati sui conti correnti intestati al US, che pure sono stati modificati un numero svariato di volte, sintomo evidente non solo di un palese disordine contabile, ma anche di un continuo presumibile tentativo di “aggiustare” il tiro e fornire uno schermo di apparente credibilità. Il tentativo di far ricadere in capo a non meglio identificati soggetti la responsabilità per il mancato adempimento dei propri doveri d’ufficio, in presenza di trasferimenti di denaro a se stesso, da parte di chi avrebbe dovuto proprio garantire la regolarità della spesa, risulta, alla prova dei fatti, un castello di sabbia.
4. Non possono trovare accoglimento neppure i profili di doglianza che investono l’ammissibilità e la rilevanza delle prove fornite dal Comune in sede penale e civile. Lamenta il US che i mandati
“nella versione emessi dal Comune non recano alcun iban del sottoscritto come da Pec del Comune di IN in data 04.08.2021 (all.
7); ed infatti il Comune di IN nel giudizio civile depositava gli stessi mandati, ma privi di iban (all. 17)”, laddove poi “il Comune produce mandati - datati 28.06.2021 relativi alle annualità 20152016-2017-2018-2019-2020-2021 - (come in suo possesso) senza il suo iban, e quietanze del tesoriere comunale, sotto forma di screen shot (fotografia digitale da pc) con evidenti manomissioni”. Orbene, sui documenti menzionati nell’appello, in realtà, non risultano manomissioni di sorta, e non sembrano affatto screen-shot, quanto piuttosto stampe di files contenuti nel sistema informatico.
Considerata l’impossibilità o l’estrema difficoltà del giudice di accedere direttamente al sistema informatico o di conseguire SENT. 13/2026
“originali” su supporto non cartaceo, rimane chiaro che il regime giuridico e probatorio del “documento informatico” e delle relative copie è contenuto nel Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD
(d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, s.m.i., che lo definisce come
“rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. In dettaglio, l’art. 23, comma 2, del citato Codice prevede che le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, “hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”. In via interpretativa la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la pagina web - così come le e-mail, gli sms - può essere senza dubbio ricompresa nella definizione di documento informatico quale «rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» (definizione contenuta nell'art. 1, lett. p), del D.Lgs n. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), il cui valore probatorio è quello di cui all'art. 2712 c.c., sicché forma piena prova di quanto in essa riportato ove non disconosciuto dalla parte contro la quale essa sia prodotta in giudizio” (Cass. civ., 29 gennaio 2024, n. 2607). Ne consegue, dunque, che anche alle pagine web, quali riproduzione cartacea di pagine informatiche, coerentemente con quanto sostenuto dalla maggioranza della giurisprudenza per le ipotesi concernenti le e-mail e gli sms, deve attribuirsi l'efficacia probatoria di cui all'art. 2712 c.c. Ora, in disparte la mancata formalizzazione di SENT. 13/2026 un vero e proprio disconoscimento – in quanto l’appellante si è limitato a una generica contestazione del valore probatorio della sopra indicata documentazione, rimane il fatto che i dati sono confortati dall’ampio corredo probatorio che il Procuratore regionale ha posto a base dell’impianto accusatorio e dalle risultanze della consulenza di parte che sono prive di una reale prova del contrario.
La sopra citata società Pricewaterhouse Coopers Business Services s.r.l. di Milano, nella relazione del 22 ottobre 2021, ha certificato che, in assenza di una obbligazione, sono stati accreditati sugli indicati n.3 conti correnti del SS, a carico del Comune di IN, complessivamente, €. 1.593.502,37 per effetto di n.104 mandati emessi tra l’anno 2011 e l’anno 2021 (n.1 del 2011, n.2 del 2012, n.6 del 2015, n.4 del 2016, n.4 del 2017, n.11 del 2018, n.29 del 2019, n.34 del 2020, n.13 del 2021), di cui solo complessivi €.
112.705,87 sono stati restituiti dal SS. L’importo complessivo della somma illecitamente sottratta dal SS, pari a €.
1.480.796,50, è già stata calcolata al netto delle restituzioni debitamente verificate e tracciate nel corso dell’indagine interna.
Rimane, pertanto, privo di pregio l’argomento difensivo per cui
“analizzando i mandati della contabilità 2021 del Comune di IN, allegati alla denuncia, del 10/05/2021(all. 39), del revisore dei conti
(suoi allegati nn. 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 183), stampati dalla contabilità, essi riportano nel campo BA, il codice iban
(IT78Q0347501605CC0011762431) dell’appellante mentre nel fascicolo della Procura della Repubblica (prot.n.11383/ 2020 allegati SENT. 13/2026 ai nn. 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, i mandati della contabilità 2021 del Comune di IN non riportano alcun iban intestato al US (all. 17)”, dal momento che i riscontri sono stati poi effettuati da un soggetto terzo (società incaricata di revisione contabile) che ne ha dato ampio riscontro documentale.
5. Ogni altra contestazione - peraltro desumibile dall’ulteriore consulenza di parte e dalla relativa integrazione, prodotte entrambe in questo grado di giudizio, e non espressamente veicolata in sede di gravame – deve essere dichiarata inammissibile per tardività, stante la preclusione di cui all’art. 194 c.g.c. Non hanno pregio, pertanto, le contestazioni che attengono all’inserimento – nella quantificazione del danno – di somme che sarebbero rientrate per effetto di reversali di incasso, tanto più se si considera che una parte considerevole dei mandati di pagamento (nn. 273-288-294-394-434-442-675-9191023-1472-535-636-994-1162-1299-1340-1347-1626-518-642-7511114-1401-1627) per i quali vi sarebbero stati, secondo la prospettazione difensiva, meri giroconti contabili “incassati dal Comune, con Reversali di Incasso, collegate ai sopradetti mandati a favore della AN Tesoriera (Banco Bpm Spa) per regolazione di pagamenti effettuati a copertura (sono mandati mono e multi beneficiario senza generazione di pagamento)”, sarebbero stati oggetto di quelle variazioni rilevate dalla società di consulenza già sopra evidenziate, sicché non può dirsi in ogni caso provato che le somme siano state definitivamente acquisite in capo all’ente locale.
SENT. 13/2026 Così ad es. per il mandato n. 273, risultano ben 10 variazioni/inserimenti; per il n. 288, ben 13 variazioni/inserimenti;
per il n. 294 idem, e così via, come da schemi riepilogativi riportati nella relazione della società PricewaterhouseCoopers Business Services Srl (pagg. 18-21).
6. Nessuna attinenza con il thema decidendum assume, infine, la ricostruzione reddituale patrimoniale del US, secondo cui la G.d.F avrebbe “inteso, per la sua corretta valutazione, ricomprendere indagini inconferenti come quelle rivolte ad altre società riconducibili al Sig. US e precisamente la Isamach S.r.l – la Farmabo S.r.l - la Venezia S.r.l.s e il Borgo S.r.l.s.”. Ai fini che rilevano in questa fede, nessuna rilevanza può attribuirsi alla sorte del denaro di cui si è appropriato il US nell’esercizio delle sue funzioni, come già rilevato dai giudici territoriali. L’illecito erariale si è, infatti, consumato e perfezionato al momento dell’appropriazione, e non avrebbe alcuna importanza neppure se le somme fossero state devolute in beneficenza. Rimane, peraltro, provato, che tra le anomale operazioni bancarie v’è anche il pagamento di forniture alla società Isamach s.r.l. di cui era socio unico lo stesso AR SS, in patente conflitto di interesse, così come non è stato smentito che gli accrediti sul conto corrente hanno determinato un illecito arricchimento dell’odierno appellante che ha potuto contare su risorse finanziarie di ben più consistente affidabilità.
La prova dell’antigiuridicità della condotta è inconfutabile e l’esito decisorio di primo grado non è stato ribaltato dagli esili argomenti SENT. 13/2026 difensivi posti a supporto del gravame, al netto delle dichiarazioni di natura confessoria rese in sede di interrogatorio dinanzi al requirente penale e al netto delle risultanze di cui prende atto il Tribunale di Foggia - Giudice del lavoro nella sentenza del n.2680/2022, che ha già dichiarato il diritto del Comune di IN alla restituzione da parte del SS di €. 1.480.796,50 oltre accessori, ecc., proprio alla luce della medesima documentazione versata in atti. Allo stato non v’è prova di alcuna ulteriore restituzione, né spontanea né coatta. Il complessivo compendio probatorio versato in atti e la puntualità delle emergenze documentali rendono del tutto irrilevante l’ammissione di una c.t.u., come richiesto dall’appellante. In conformità con i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, la c.t.u. non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass.
civ. 6 dicembre 2019, n. 31886; Cass. civ., 18 settembre 2020, n.
19631). Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di SENT. 13/2026 parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (Cass. civ. 24 settembre 2010, n.20227; Cass. civ. 19 luglio 2013, n.17693; Cass.
civ. 1° ottobre 2019 n. 24487). In questo caso, a fronte della perizia espletata dalla società incaricata dal Comune, risulta versata tempestivamente in atti la prima relazione tecnica a firma del dott.
Guerrieri, le cui risultanze sono state diffusamente esaminate, nel pieno contraddittorio e nell’esplicazione del diritto di difesa.
7. Non può trovare accoglimento neppure la domanda volta all’accertamento della responsabilità dell’Istituto bancario incaricato delle funzioni di Tesoriere. L’appellante rimarca, infatti, che si tratterebbe di una “responsabilità amministrativa sussidiaria così come derivante dal fatto che, come abbiamo visto, nessuno degli organi preposti, compreso l’Istituto di Credito (Tesoreria) abbia adempiuto correttamente al dovere ed all’obbligo di controllo e vigilanza impostogli dalle regole generali in materia di responsabilità e dalla normativa di riferimento” (pag. 3 della memoria difensiva). E, tuttavia, proprio in considerazione dell’asserita omissio in vigilando imputabile alla banca-tesoriere a titolo di colpa grave, la responsabilità non potrebbe che essere considerata come
“sussidiaria” a fronte di una responsabilità principale a titolo di dolo, SENT. 13/2026 e, dunque, non potrebbe determinare alcun riparto, neppure virtuale, dell’addebito mosso al dott. SS. L’appellante, in definitiva, è privo di qualunque interesse a estendere l’accertamento, seppure in via incidentale, a condotte che non inciderebbero in alcun modo sulla sua posizione processuale e non comporterebbero nessuna riduzione dell’importo a questi imputabile.
8. L’appello deve, conclusivamente, essere rigettato e, per l’effetto, la sentenza di primo grado integralmente confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d’Appello, così definitivamente pronunciando, rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado impugnata. Le spese di lite sono poste a carico dell’appellante e si liquidano in €. 176,00
(CENTOSETTANTASEI/00).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
L’Estensore
(dott.ssa AR IS NO)
Il Presidente
(dott.sa RI Loreto)
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il 15 GENNAIO 2026 p. Il Dirigente
(Dott. Massimo Biagi)
F.to digitalmente Il Funzionario Preposto
CI CO