TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/07/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 1482/2021 vertente
TRA
, C.F. e P. IVA Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via F. Cilea n. 17, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Giuseppe Ciuoffo, che la rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto.
OPPONENTE
E
Avv. ORIO BUSTAFFA, C.F. , elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Scalea (CS), Corso Mediterraneo 265 presso il suo studio, per come indicato in comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'opposizione. L'opposizione è parzialmente fondata. La parte opponente ha dedotto il difetto dell'attestazione di conformità del titolo esecutivo.
L'opponente, nel proporre opposizione, ha preliminarmente dedotto che con sentenza del Tribunale di Paola n. 607/2021, all'esito del procedimento iscritto al n.
100229/2010 RG, la di Parte_2
RO è stata condannata “alla rifusione, in favore di , della Parte_3 [...]
e del nella misura di ¼, delle spese di lite, liquidate nella Pt_4 Parte_5 complessiva somma (pari a 1/1) di € 5.813,00, di cui € 178,00 per esborsi ed €
5635,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Cpa ed IVA come per Legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Orio Bustaffa per dichiarato anticipo e compensazione della residua parte” e che, successivamente, l'Avv. antistatario notificava, presso la sede legale della banca, l'atto di precetto per la somma complessiva di € 7.789,35 oltre agli interessi maturati e maturandi dalla notifica al saldo, alle spese di notifica a margine segnate ed alle successive eventuali occorrenti.
Ha poi dedotto che la notifica dell'intimazione di pagamento deve considerarsi del tutto illegittima ed il precetto affetto da nullità per una serie di motivazioni e, in via principale, per l'inesistenza del titolo esecutivo per difetto dell'attestazione di conformità.
Sul punto ha più nello specifico evidenziato la non conformità dell'attestazione alla normativa di riferimento, così come previsto da tutti i protocolli dei principali
Tribunali nazionali, specificazione mirante a preservare la garanzia di unicità del titolo esecutivo prevista dall'art. 476, comma 1, c.p.c.
La doglianza è infondata.
Invero, l'articolo 3 bis, comma 2, della legge n. 53/1994 prevede che “quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16 undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”.
L'articolo 16, peraltro, descrive le modalità dell'attestazione di conformità, a norma del quale: “quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia;
se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione”.
Dal quadro normativo sin qui tratteggiato, nella vicenda in esame, l'attestazione di conformità è da ritenersi valida, in quanto conforme alla normativa.
Risulta parimenti infondata l'eccezione sollevata circa l'improcedibilità dell'azione per esecuzione su titolo non idoneo/irregolare per rilascio a soggetto diverso rispetto all'intimante.
L'opponente ha dedotto che la copia notificata è stata rilasciata su richiesta dell'avvocato ma nell'interesse delle parti processuali, pertanto, in base all'art. 475 c.p.c., il titolo esecutivo non era azionabile dal procuratore, agendo, egli stesso, per il recupero del credito.
Tuttavia, sul punto, si evince dalla formula esecutiva rilasciata in ordine alla sentenza per cui è causa che la stessa è stata “su richiesta dell'avv. Orio Bustaffa”; peraltro, l'odierno opposto risulta antistatario in ordine alle spese di lite, in quanto difensore degli originali attori e, in quanto tale, ha diritto a porre in esecuzione la sentenza n. 607/2021.
L'eccezione è dunque infondata. La parte opponente eccepisce, poi, l'illegittimità dell'atto di precetto per violazione dell'articolo 480 c.p., in quanto carente dell'avviso sancito dall'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 480 c.p.c. quale contenuto necessario dell'intimazione di pagamento. La doglianza è infondata.
L'art. 480, 2° comma , c.p.c. come modificato dall'art. 13 co. 1 lettera a) del D.L. n. 83/2015, prescrive: “il precetto deve contenere l'avvertimento che il debitore, può con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”. Orbene, dal tenore letterale dell'art. 480 c.p.c. non sussistono dubbi in ordine alla validità del precetto mancante dell'avvertimento circa la possibilità di attivare la procedura di esdebitamento, in quanto il secondo comma dell'art. 480 c.p.c. sanziona la nullità esclusivamente in presenza di omessa “indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo, quando è richiesta dalla legge”. In definitiva, deve ritenersi che l'omessa indicazione dell'avvertimento costituisce una mera irregolarità formale come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (secondo cui ““l'omissione dell'avvertimento di cui all'art. 480 comma 2 c.p.c. [secondo cui il creditore precettante debba informare il debitore intimato dell'opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012] costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto, giacché la nuova disposizione non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile, la novella non essendo posta a presidio della posizione processuale del debitore, bensì avendo soltanto l'obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure” (Cass. civ., n. 23343/2022) e di merito (ex multis, Tribunale di Trento n° 268/2016, Tribunale di Milano sentenza n° 4347/2016, Tribunale di Ravenna n. 761/2016). In definitiva, la mancanza dell'avvertimento ex art. 480 c.p.c. secondo comma, non costituisce motivo di nullità dell'atto di precetto, ma una mera irregolarità. Alla luce delle argomentazioni sin qui poste, dunque, l'eccezione va rigettata.
La parte opponente deduce la nullità/inefficacia parziale del precetto su somme eccedenti.
L'opponente censura l'intimazione di pagamento per la totale erroneità delle somme indicate nel precetto, atteso che la quota parte di soccombenza a carico della Pt_1 opponente corrisponde alla misura di ¼, per cui l'importo dovuto al difensore della parte vittoriosa doveva quantificarsi in € 1.408,75.
L'eccezione è fondata.
Il dispositivo della sentenza n. 607/2021 stabilisce la condanna da parte dell'odierna opponente “alla rifusione, in favore di , della e del Parte_3 Parte_4
nella misura di ¼, delle spese di lite, liquidate nella complessiva Parte_5 somma (pari a 1/1) di € 5.813,00, di cui € 178,00 per esborsi ed € 5635,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Cpa ed IVA come per Legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Orio Bustaffa per dichiarato anticipo e compensazione della residua parte”.
Pertanto, il giudice di prime cure ha condannato la alla rifusione delle spese in Pt_1 favore di , della e del nella Parte_3 Parte_4 Controparte_1 misura di ¼, spese liquidate nella complessiva somma (pari a 1/1) di € 5.813,00, con compensazione della parte residua. Contr È evidente, dunque, che le spese carico della corrispondono alla misura di ¼ dell'importo stabilito, ovvero € 1.453,25.
Ne consegue, che il precetto è inefficace per importo eccedente € 1.453,25 oltre accessori di legge.
La parte opponente contesta il compenso indicato per l'atto di precetto.
La doglianza è fondata.
In relazione all'importo di € 1.453,25 spetta un importo per compenso per l'atto di precetto pari ad € 135,00 oltre accessori di legge.
2. Sulle spese di lite. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inefficacia del precetto per somme eccedenti l'importo di € 1.453,25 oltre accessori di legge, ed € 135,00 oltre accessori di legge;
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Paola, 11.07.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)