Ordinanza cautelare 30 luglio 2021
Ordinanza collegiale 22 luglio 2022
Sentenza 29 novembre 2022
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/01/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00446/2025REG.PROV.COLL.
N. 05196/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2023, proposto da
US RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Danni Livio Lago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Vicenza, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Balzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Cappella in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 35;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comune di Pove del Grappa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Denis Marsan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Tezze Sul Brenta, via Jolanda n. 162;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1832/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Vicenza, del Ministero della Cultura e del Comune di Pove del Grappa;
Vista la dichiarazione di rinuncia all’appello notificata il 3 dicembre 2024 e depositata il 4 dicembre 2024;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Giovanni Gallone;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. US RO, residente nel Comune di Pove del Grappa, è titolare di una patente di radiooperatore di prima classe ed è titolare di licenza e di autorizzazione all’esercizio di una stazione di radioamatore.
1.2 Nel 1996 il predetto ha realizzato, in assenza di titolo edilizio e paesaggistico, nel giardino della sua abitazione, in zona sottoposta a vincolo in quanto ricadente nel Piano di Area del Massiccio del Grappa, una stazione radioamatoriale composta da un palo rastremato in acciaio dell’altezza di metri 12 con scaletta di accesso ad una cabina aperta collocata sulla sommità e con sovrastante antenna di 3-4 metri, avente un plinto di fondazione in calcestruzzo (di circa ml 1.70x1.70x1.70) completamente interrato.
Successivamente, con lettera datata 10 agosto 2000 (acquisita in Comune di Pove del Grappa al prot. n. 6623 in data 22 settembre 2020) il sig. RO ha comunicato al Comune “aver installato da circa quattro anni […] un’antenna per uso solo radioamatoriale”, aggiungendo che prima dell’installazione aveva ottenuto permesso (in forma verbale) dall’Ufficio Tecnico del Comune di Pove del Grappa, dopo che lo stesso aveva verificato che “nel regolamento non appariva nulla in contrario” (all’installazione dell’antenna) e chiedendo, quindi, il rilascio di un “documento attestante la presa di conoscenza di quanto esposto”.
1.3 Non avendo mai ricevuto riscontro alla suddetta comunicazione, il 30 giugno 2020, a seguito di segnalazione di un vicino, il sig. RO ha presentato formale istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 5 D.Lgs. n. 42/2004.
Con provvedimento del 24 dicembre 2020 il Dirigente dell'Area tecnica provinciale della Provincia di Vicenza ha comunicato “l'improcedibilità” dell'istanza presentata dal sig. RO di accertamento della compatibilità paesaggistica, ex art. 167 comma 4 D.lgs. n. 42/2004, in ordine all'impianto radio amatoriale di cui alla pratica 2020/0374 prot. 38397 del 15 settembre 2020
Detto provvedimento è stato adottato sulla scorta di seguenti atti presupposti:
- dell’atto del 12 ottobre 2020 (prot. n. 21794), con il quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha prospettato (in relazione all'impianto radio-amatoriale de quo) che “considerato che tali attività non rientrano nei casi previsti all'art. 167 c. 4 del D.lgs. 42/2004 e s.m. e i., comunica la questione non rientra tra le competenze di questo Ufficio”;
- dell’atto del 3 dicembre 2020 (prot. n. 26723), con il quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha chiarito che “l'opera realizzata in assenza di autorizzazione non rientra nei casi previsti dall'art. 167, c. 4 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio e pertanto non è possibile procedere con l'accertamento della compatibilità paesaggistica”.
2. Con ricorso R.G. n. 222 del 2021 US RO ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Veneto, chiedendone, previa concessione di tutela cautelare l’annullamento, i suddetti atti.
2.1 A sostegno del predetto ricorso ha dedotto i motivi così rubricati:
1) violazione dell’art.10 bis della legge 241/1990 e carente motivazione; - violazione dell’art. 167, comma 4 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 6 comma 4 del DL 133/2014;
2) violazione di circolari ministeriali e falsità dei presupposti, perché il manufatto non comporta aumento di superficie utile né di volume ;
3) difetto di motivazione e di istruttoria, perché nessun documento dell’istruttoria indica la fonte normativa del vincolo paesaggistico .
2.2 Con ordinanza del 30 luglio 2021, n. 344 il T.A.R. ha accolto l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente ai fini del riesame dell’istanza, “avuto riguardo all'implicito rinvio operato dall'art. 167 co. 4 lett. a) D.Lgs. 42/04 ai concetti urbanistico edilizi di volume e superfice utile (cfr. Cons. Stato VI 2250/20 e 1512/14), nonché alla definizione di «volumi» offerta ai dipendenti Uffici dal MIBAC con circolare 33/09, proprio ai fini applicativi dell'art.167 citato” e “considerato, ad un primo sommario esame, che il parere della Soprintendenza non è minimamente motivato in ordine alla enunciata non riconducibilità della fattispecie all’art. 167 co.4 lett. a) d.lgs. 42/04”.
Con nota del 6 agosto 2021 la Provincia ha trasmesso l’ordinanza propulsiva alla competente Soprintendenza, invitandola a procedere al motivato riesame della domanda, come richiesto dal T.A.R..
2.3 Con note del 13 agosto 2021 e del 12 maggio 2022 la Soprintendenza ha confermato che il manufatto non è riconducibile alle ipotesi indicate all’art. 167, comma 4, lett. a) del D.lgs. 42/2004 e non è quindi suscettibile di dichiarazione di compatibilità paesaggistica in sanatoria, e ne ha specificato le ragioni, in ottemperanza a quanto disposto da questo T.A.R. affermando che “il manufatto, consistente in un palo metallico collocato in un giardino privato e autonomo rispetto a qualsiasi fabbricato esistente, di altezza 12 metri con scaletta di accesso ad una cabina aperta collocata sulla sommità e con sovrastante antenna, non può essere considerato come «intervento su fabbricato legittimamente esistente o strettamente connesso all’utilizzo di altri immobili» e come tale non può essere qualificato come «lavoro» ai sensi dell’art. 167 co. 4, lett. a TU dei Beni culturali. Non è quindi suscettibile di accertamento compatibilità paesaggistica. Inoltre il manufatto determina la creazione di un volume paesaggistico percepibile, cosa che costituisce ulteriore motivo di insanabilità ai sensi della richiamata disposizione”.
Sulla base di tale nuovo parere, la Provincia, con nota del 24 maggio 2022, ha nuovamente dichiarato l’istanza improcedibile.
3. Con motivi aggiunti depositati in data 1 agosto 2022 US RO ha impugnato detto diniego della Provincia del 24 maggio 2022 ed il presupposto (nuovo) parere di improcedibilità datato 12 maggio 2022 del Ministero.
A sostegno di tali motivi aggiunti sono state dedotte le censure così formulate:
1) Violazione dell’art. 3 comma 1 l.n. 241/1990 ed eccesso di potere per motivazione palesemente carente ed insufficiente ;
2) Violazione di legge: artt.1 comma 2-bis, 3 comma 1, 10 comma 1.b e 10 bis l.n. 241/1990 ;
3) Eccesso di potere: manifesta erroneità di presupposto di fatto ed errata rappresentazione della realtà e dei fatti; difetto di istruttoria. violazione dell’art.3 comma 1 l.n.241/1990 ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione ;
4) Violazione di legge: art. 167, comma 4 del d.lgs. n. 42/2004 e della circolare ministeriale n.33/2009. Eccesso di potere: falsità del presupposto e travisamento/omissione dei presupposti di fatto, segnatamente per aver la Soprintendenza erroneamente escluso che il manufatto realizzato dall’odierno ricorrente rientri nell’ipotesi di cui alla lett. a) del precitato articolo 167 comma 4. Eccesso di potere: motivazione insufficiente, carente e perplessa ;
5) Violazione dell’art. 17-bis ed art. 2 comma 8-bis legge n.241/1990, e dell’art.167 comma 5 d. lgs.42/2004; nonché dell’art.3 comma 1 l.n.241/1990. Eccesso di potere: erroneità/difetto di presupposto e difetto di istruttoria, difetto di motivazione ,
6) Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di corretta qualificazione della procedura di sanatoria/compatibilità paesaggistica. Violazione di circolare ministeriale .
4. Con un distinto ed autonomo ricorso, contraddistinto dal n. R.G. 575/2021 US RO ha impugnato, sempre dinanzi al T.A.R. per il Veneto, il provvedimento comunale di data 23 marzo 2021, recante il rigetto dell’istanza di sanatoria edilizia del manufatto di che trattasi nonché l’ordinanza comunale del 5 maggio 2021, che ha ingiunto la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica, pena irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis del T.U.E. nella misura massima di € 20.000, nonché l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili e dell’area di sedime.
A sostegno di tale ulteriore ricorso sono stati dedotti, in via derivata, i vizi già posti a fondamento del ricorso n. R.G. 222/2021 proposto avverso gli atti presupposti.
5. I suddetti ricorsi nr. R.G. 222/2021 e 575/2021 sono stati chiamati congiuntamente all’udienza di discussione del 17 novembre 2022.
L’adito T.A.R., dopo averne disposto la riunione, con la sentenza indicata in epigrafe, ha:
- dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo n. R.G. 222/2021 “per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione dei nuovi provvedimenti assunti dalle resistenti amministrazioni in sede di riesame, che hanno rinnovato la motivazione della improcedibilità dell’istanza di compatibilità paesaggistica ex art. 167 comma 4 del d.lgs. 42/2004 in ottemperanza all’ordinanza cautelare propulsiva assunta dalla Sezione”;
- ha respinto i motivi aggiunti al ricorso n. R.G. 222/2021;
- dichiarato improcedibile il ricorso N.R.G. 575/2021 atteso che con lo stesso “è dedotta l’illegittimità del diniego di sanatoria edilizia e dell’ordinanza di ripristino solo in via derivata da quelli degli atti presupposti”.
6. Con ricorso notificato il 29 maggio 2023 e depositato il 15 giugno 2023 US RO ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
6.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) inadeguatezza, incongruità, ingiustizia, apoditticità ed erroneità della motivazione della sentenza veneta impugnata. in ogni caso errores in iudicando da parte del tribunale: conseguente fondatezza delle censure svolte in prime cure al primo motivo, censure qui necessariamente riproposte e cioe’: “violazione dell’art.3 comma 1 l.n. 241/1990 ed eccesso di potere per motivazione palesemente carente ed insufficiente (segnatamente per non aver la soprintendenza tenuto alcun conto delle sentenze del consiglio di stato citate dal tar veneto nell’ordinanza cautelare emessa nel ricorso 222/2021, con la quale veniva disposto il riesame motivato dell’istanza proposta dall’odierno ricorrente “secondo i criteri suindicati” e “tenuto conto di quanto sopra”) ”;
2) motivazione insufficiente ed incongrua da parte della sentenza veneta impugnata nel rigetto del secondo motivo. in ogni caso errores in iudicando da parte del tribunale: conseguente fondatezza delle censure svolte in prime cure al secondo motivo, censure qui necessariamente riproposte e cioe’: “violazione di legge: artt.1 comma 2-bis, 3 comma 1, 10 comma 1.b e 10 bis l.n. 241/1990” ;
3) inadeguatezza, incongruità, ingiustizia ed erroneità della motivazione della sentenza veneta impugnata. in ogni caso errores in iudicando da parte del tribunale: conseguente fondatezza delle censure svolte in prime cure al quarto motivo, censure qui necessariamente riproposte e cioè: “violazione di legge: art. 167, comma 4.a del d.lgs. n. 42/2004 e della circolare ministeriale n.33/2009. eccesso di potere: falsità del presupposto e travisamento/omissione dei presupposti di fatto, segnatamente per aver la soprintendenza erroneamente escluso che il manufatto realizzato dall’odierno ricorrente rientri nell’ipotesi di cui alla lett. a) del precitato articolo 167 comma 4. eccesso di potere: motivazione insufficiente, carente e perplessa in particolare (ma non solo) in merito all’asserita –dalla soprintendenza- creazione di volume da parte del manufatto di cui viene richiesta la sanatoria (rectius compatibilità) paesaggistica. violazione dell’art.3 comma 1 l.n.241/1990” ;
4) inadeguatezza, incongruità, ingiustizia, apoditticità ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata. in ogni caso errores in iudicando da parte del tribunale: conseguente fondatezza delle censure svolte in prime cure al sesto motivo, censure qui necessariamente riproposte e cioè: “eccesso di potere: difetto di istruttoria e di corretta qualificazione della procedura di sanatoria/compatibilità paesaggistica. violazione di circolare ministeriale” ;
5) error in procedendo, avendo il tar veneto pronunciato l’improcedibilità non sulla base del “venir meno” dei suoi atti esclusivamente presupposti (cioè quelli impugnati con il ricorso introduttivo n. 222/2021 r.g.), ma avendo il tribunale considerato quali atti presupposti (anche) quelli impugnati con motivi aggiunti (nel ricorso n. 222/2021 r.g.), atti questi ultimi la cui legittimità – siccome riconosciuta in sentenza - avrebbe reso improcedibile il ricorso n. 575/2021 .
7. Nelle date, rispettivamente, del 3 e del 10 ottobre 2023, si sono costituiti in giudizio per resistere avverso l’appello la Provincia di Vicenza ed il Comune di Pove del Grappa.
8. In data 3 dicembre 2024 parte appellante ha notificato atto di rinuncia all’appello. Ha, quindi, depositato lo stesso in giudizio il successivo 4 dicembre 2024 chiedendo la compensazione delle spese di lite.
8.1 Con note, rispettivamente, dell’11 e del 19 dicembre 2024, il Comune di Pove del Grappa e la Provincia di Vicenza hanno preso atto dell’intervenuta rinuncia senza opporsi alla stessa. Il Comune di Pove del Grappa ha altresì chiesto la condanna dell’appellante alla refusione delle spese di lite; per contro la Provincia di Vicenza ha aderito alla richiesta di parte appellante di compensazione delle spese di lite.
9. Il 23 dicembre 2024 parte appellante ha depositato memorie di replica insistendo per la compensazione delle spese di lite.
10. All’udienza del 14 gennaio 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per rinunzia, ai sensi degli artt. 84 e 35, secondo comma, lettera c) del c.p.a..
2. Ed invero, con il menzionato atto notificato a mezzo P.E.C. alle altre parti, l’appellante ha formulato rituale rinuncia al ricorso.
Pertanto, rilevato che nessuna delle parti costituite si è opposta alla rinuncia e all’estinzione del giudizi, va dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, secondo comma, lettera c) del c.p.a..
3. Per tutto quanto innanzi esposto, ai sensi dell’art. 84 del c.p.a., il presente giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
4. Sussistono nondimeno, in ragione della non opposizione della Provincia di Vicenza e del complessivo comportamento processuale dell’appellante, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio, ai sensi degli artt. 84 e 35, secondo comma, lettera c) del c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO