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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/02/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4536/2019 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo – mutuo”
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Natale Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in C.F._2
LO (CE) alla Via R. Pancaro n. 23 (pec: Email_1
Opponente
E
, (C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Marco Pesenti (C.F.: - pec: , C.F._3 Email_2 con domicilio eletto presso e nello studio dell'Avv. Carlo Abbruzzese (C.F. C.F._4
– pec: in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Mario Fiore, Email_3
Palazzo Aversano
Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione, occorre ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 490/2019 del
04/03/2019, il Tribunale di Santa Maria C.V. ingiungeva a di pagare alla Parte_1 CP_1 la somma di € 9.847,24, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di saldo debitorio
[...]
conseguente alla stipula di due distinti contratti di finanziamento.
Avverso il decreto ingiuntivo notificato proponeva opposizione il debitore ingiunto Parte_1
invocando la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 50 TUB, stante la carenza di prova scritta del credito azionato in sede monitoria, ovvero di inammissibilità del decreto stesso per inesigibilità del credito, stante l'usurarietà del tasso di mora applicato.
Si costituiva in giudizio la che contestava in toto le altrui difese poiché prive di Controparte_1
fondamento in fatto e in diritto e chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, la conferma del decreto e il rigetto dell'opposizione proposta.
Il giudizio vedeva diversi tentativi volti alla definizione bonaria della vertenza, tutti rimasti senza esito. Pure la mediazione, ordinata dal Tribunale, non sortiva esito positivo, attesa la volontà, dichiarata da entrambe le parti al primo incontro innanzi all'Organismo di Mediazione investito, di non entrare in mediazione.
L'iter processuale proseguiva, quindi, attraverso la concessione dei termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. alle parti e il conseguente rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del
22.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va ribadito quanto acquisito, per oramai unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo: l'onere probatorio va ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la piena prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo contestato mediante quest'ultima.
Difatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la titolarità del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
In applicazione di quanto appena precisato, giova richiamare il principio, oggetto di un importante arresto delle SS.UU. della Corte di Cassazione (SS.UU., 16/02/2016, n. 2951), secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice ove risultante dagli atti di causa. Difatti, le SS.UU., in netto contrasto con la tesi della necessità della tempestiva eccezione di parte fino a quel momento invalsa, hanno statuito che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché, come ritenuto sin qui dalla giurisprudenza minoritaria, la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
È di palmare evidenza come il richiamo al principio enunciato dal Supremo Collegio sia necessario, essendo la questione della legittimazione dell'opposta potenzialmente assorbente.
Difatti, la titolarità del diritto de quo rappresenta un elemento costitutivo della domanda, che è onere dell'attore (sostanziale, nel caso di specie) dimostrare, e, qualora questi asserisca di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione senza, tuttavia, fornirne la prova, la relativa questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
La prova invocata dalle SS.UU. non può, peraltro, ricavarsi dal contegno omissivo di mancata contestazione della controparte (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr., anche, Cass. Civ.,
20/05/2020, n. 9253). Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la duplice conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo senza incorrere in decadenza e che, contestualmente, sempre secondo il richiamato arresto delle SS.UU., il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso poiché, non trattandosi della sussistenza di un fatto storico ma di un fatto costitutivo ascrivile alla categoria dei fatti-diritto, in tale particolare ambito il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, ben potendo il giudice sempre rilevare l'inesistenza della circostanza dedotta da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass. Civ, SS. UU., 03/06/2015, n. 11377).
Nella vicenda de qua, il tema dei requisiti probatori necessari a dimostrare l'avvenuta cessione del credito e, di conseguenza, la legittimazione processuale del cessionario riveste particolare importanza, discendendo da esso la possibilità del titolare del credito ceduto di far valere i propri diritti nei confronti del debitore ceduto. Come è noto, la normativa relativa alla cessione di crediti bancari in blocco – art. 58 TUB – consente agli istituti di credito di trasferire in blocco l'intero portafoglio crediti, anche in assenza dell'assenso dei debitori ceduti, a condizione che venga data loro adeguata comunicazione. Tuttavia, la sola prova della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale
(prova che, va sottolineato fin da ora, manca nella vicenda de qua per ognuno dei passaggi traslativi dei crediti effettuati) non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito da parte della giurisprudenza di legittimità. La produzione in giudizio dell'avviso, ex art. 58 TUB, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ha come unico effetto quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, e non anche di fornire la prova dell'avvenuta cessione: per poter fungere da prova, l'anzidetto avviso deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito de quo vertitur, onde poterne affermare con certezza l'inclusione nella cessione (Cass. Civ., 20/07/2023, n. 21821). L'onere probatorio più stringente a carico del cessionario
è stato confermato anche dai più recenti arresti giurisprudenziali sia di merito che di legittimità: è stata ribadita la distinzione tra la notificazione della cessione tramite avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale (ovvero, tramite specifica, chiara e dettagliata comunicazione di avvenuta cessione del credito nei confronti del debitore ceduto in forma individuale e legale) e la prova effettiva ed esaustiva dell'avvenuta cessione del credito e della sua inclusione nel blocco ceduto, poiché l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale si limita a dimostrare la “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessaria ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo.
Questo tipo di notificazione serve a escludere il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma non costituisce prova dell'effettiva stipulazione del contratto di cessione né del concreto trasferimento della titolarità del credito oggetto della controversia(cfr.
Cass. Civ., 06/02/2024, n. 3405 e Cass. Civ., 03/06/2024, n. 15010).
Al contrario, la prova della sussistenza del negozio di cessione risponde alla specifica esigenza di consentire al debitore ceduto, anche in conseguenza dell'adozione di una sentenza di condanna, di eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell'effettivo titolare della posizione di credito.
D'altro canto, la tutela del soggetto debitore è centrale in tutta la disciplina normativa civilistica in materia di cessione del credito (specie con riguardo al disposto di cui agli artt. 1264 e 1265 c.c.) e dev'essere ancor più perseguita in un settore come quello bancario/finanziario in cui la posizione del finanziato/debitore è maggiormente gravosa, stante lo squilibrio informativo ed economico in favore degli istituti bancari e degli intermediari finanziari generalmente caratterizzante i rapporti contrattuali. Pertanto, ciò che dev'essere dimostrato in giudizio da parte del cessionario è la cessione dello specifico credito oggetto della procedura monitoria: solo in tal modo sarà possibile offrire certezza al debitore ceduto in merito all'individuazione del soggetto nei confronti del quale eseguire il pagamento liberatorio in seguito alla notificazione del decreto ingiuntivo eventualmente concesso od in seguito all'emissione della sentenza di condanna che segua il rigetto dell'opposizione.
Di conseguenza, pur prodotto il contratto di cessione mediante il quale il cessionario si è reso asseritamente titolare del credito fatto valere in giudizio, lo stesso deve recare precisa ed incontrovertibile indicazione del credito ceduto, onde dimostrare che l'intervenuto accordo con il soggetto cedente ha ad oggetto il trasferimento della titolarità del precipuo credito azionato. E, in caso di cessioni plurime che diano luogo ad una vera e propria “catena” di cessioni, l'onere probatorio più stringente, come sopra ricostruito, grava sulla parte processuale che si asserisce creditrice con riguardo a tutti i singoli anelli della suddetta “catena”: ossia con riguardo a ciascuna cessione di cui
è stato oggetto il credito azionato, consentendo all'interprete di ricostruire in maniera incontrovertibile l'iter relativo alla titolarità dello stesso, dalla genesi del contratto da cui è scaturito il credito fino all'instaurazione del giudizio monitorio da parte del cessionario poi divenuto parte opposta nel giudizio di opposizione.
Va, peraltro, rilevato che, come affermato da ultimo da Cass. Civ. n. 7866/2024, la produzione del contratto di cessione non è necessaria laddove in concreto sia possibile ricondurre il contratto in questione tra quelli oggetto di cessione: la pubblicazione in G. U. della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella G.U., qualora tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che, ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e dei suoi allegati (ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Orbene, alla luce di quanto sin qui osservato, il Tribunale ritiene che, nel caso in esame, la parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa in ossequio a quanto poc'anzi ricostruito.
Invero, , quale attrice in senso sostanziale, ha dedotto la titolarità del credito azionato CP_1
in sede monitoria in forza di due distinti contratti di finanziamento personale, originariamente stipulati dall'opponente con e asseriti quali oggetto di successive cessioni CP_2
creditizie pro soluto in blocco, in favore di (poi prima, e, in seguito, Controparte_3 Controparte_4
della (poi ), il cui mancato adempimento avrebbe portato Controparte_5 CP_1 all'ingiunzione di pagamento.
non ha provato, nelle forme e nei modi richiesti, la titolarità del rapporto giuridico CP_1
dedotto in giudizio. Invero, l'opposta si è limitata a produrre nel presente giudizio quanto allegato in sede monitoria: i contratti di finanziamento originariamente stipulati da con Parte_1
il contratto di cessione tra e nel quale si rimanda ad CP_2 CP_2 Controparte_3
un Allegato contenete i crediti ceduti che non risulta riprodotto documentalmente nel fascicolo d'ufficio del presente giudizio;
il contratto di cessione tra (che avrebbe incorporato Controparte_4
e nel quale si dichiara che l'elenco dei crediti oggetto della Controparte_3 Controparte_5 relativa cessione è contenuto nell'Allegato A) al predetto contratto, allegato che si legge essere oggetto di scambio tra le parti in formato pdf a mezzo posta elettronica certificata, ma che tuttavia non risulta essere accluso in alcun formato al fascicolo d'ufficio del presente giudizio e, perciò, non verificabile;
le comunicazioni al debitore delle cessioni dei crediti da e (nelle CP_4 CP_5
quali si dà una generica notizia di una precedente e già avvenuta cessione da a ). CP_2 CP_4
Dall'esame di quanto prodotto da parte opposta non si rinviene, al contrario, alcun elenco nominativo dei crediti di volta in volta ceduti né alcun avviso di avvenuta cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, rispettoso del dettato di cui all'art 58 T.U.B. sopra richiamato, che possa aiutare l'interprete nella necessaria opera di ricostruzione e verifica della titolarità dei diritti di credito azionati.
Questo Tribunale ritiene, quindi, che la documentazione in atti non sia sufficiente a provare l'inclusione del credito azionato col procedimento monitorio nella sequenza di operazioni di cessione appena richiamata e, dunque, l'intervenuto perfezionamento della fattispecie traslativa. Nella ipotesi de qua, infatti, non risulta dimostrata l'inclusione dei crediti, vantati dall'originaria creditrice ei confronti di e di cui si controverte in questa sede, nella catena CP_2 Parte_1
di cessioni plurime che ha interessato entrambi i contratti di finanziamento stipulati e che vedrebbe, come soggetto creditore finale e attuale, l'odierna opposta: cessioni plurime che, allo stato, rimangono invocate e solo presunte, ma non dimostrate, così come rimane, conseguentemente, non dimostrata la legittimazione dell'ultima presunta cessionaria Controparte_1
Nel caso di specie, pertanto, la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione attiva e della conseguente titolarità del diritto di credito, di cui si è detto all'inizio della presente disamina (Cass.
Civ, SS.UU., 16/02/2016, n. 2951; SS.UU., 03/06/2015, n. 11377 già richiamate in precedenza) e il mancato, puntuale e perentorio assolvimento dell'onere probatorio sul punto, specificatamente gravante sulla parte asserita cessionaria del credito, privano quest'ultima della qualità di successore a titolo particolare degli originari creditori nel diritto controverso nonché della legittimazione attiva, con la conseguente sua estraneità al giudizio.
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. Cass. Civ., 03.07.2013, n. 16630;
Cass. Civ., 16.05.2006, n. 11356).
La questione preliminare affrontata in via assorbente e la soluzione adottata, anche in ragione dell'opposizione come proposta, giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del l.r.p.t., disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
[...]
- per le ragioni esposte, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d. ing. n. 490/2019, emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. il 04.03.2019;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data deposito.
Il Giudice
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4536/2019 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo – mutuo”
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Natale Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in C.F._2
LO (CE) alla Via R. Pancaro n. 23 (pec: Email_1
Opponente
E
, (C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Marco Pesenti (C.F.: - pec: , C.F._3 Email_2 con domicilio eletto presso e nello studio dell'Avv. Carlo Abbruzzese (C.F. C.F._4
– pec: in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Mario Fiore, Email_3
Palazzo Aversano
Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione, occorre ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 490/2019 del
04/03/2019, il Tribunale di Santa Maria C.V. ingiungeva a di pagare alla Parte_1 CP_1 la somma di € 9.847,24, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di saldo debitorio
[...]
conseguente alla stipula di due distinti contratti di finanziamento.
Avverso il decreto ingiuntivo notificato proponeva opposizione il debitore ingiunto Parte_1
invocando la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 50 TUB, stante la carenza di prova scritta del credito azionato in sede monitoria, ovvero di inammissibilità del decreto stesso per inesigibilità del credito, stante l'usurarietà del tasso di mora applicato.
Si costituiva in giudizio la che contestava in toto le altrui difese poiché prive di Controparte_1
fondamento in fatto e in diritto e chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, la conferma del decreto e il rigetto dell'opposizione proposta.
Il giudizio vedeva diversi tentativi volti alla definizione bonaria della vertenza, tutti rimasti senza esito. Pure la mediazione, ordinata dal Tribunale, non sortiva esito positivo, attesa la volontà, dichiarata da entrambe le parti al primo incontro innanzi all'Organismo di Mediazione investito, di non entrare in mediazione.
L'iter processuale proseguiva, quindi, attraverso la concessione dei termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. alle parti e il conseguente rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del
22.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va ribadito quanto acquisito, per oramai unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo: l'onere probatorio va ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la piena prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo contestato mediante quest'ultima.
Difatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la titolarità del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
In applicazione di quanto appena precisato, giova richiamare il principio, oggetto di un importante arresto delle SS.UU. della Corte di Cassazione (SS.UU., 16/02/2016, n. 2951), secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice ove risultante dagli atti di causa. Difatti, le SS.UU., in netto contrasto con la tesi della necessità della tempestiva eccezione di parte fino a quel momento invalsa, hanno statuito che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché, come ritenuto sin qui dalla giurisprudenza minoritaria, la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
È di palmare evidenza come il richiamo al principio enunciato dal Supremo Collegio sia necessario, essendo la questione della legittimazione dell'opposta potenzialmente assorbente.
Difatti, la titolarità del diritto de quo rappresenta un elemento costitutivo della domanda, che è onere dell'attore (sostanziale, nel caso di specie) dimostrare, e, qualora questi asserisca di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione senza, tuttavia, fornirne la prova, la relativa questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
La prova invocata dalle SS.UU. non può, peraltro, ricavarsi dal contegno omissivo di mancata contestazione della controparte (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr., anche, Cass. Civ.,
20/05/2020, n. 9253). Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la duplice conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo senza incorrere in decadenza e che, contestualmente, sempre secondo il richiamato arresto delle SS.UU., il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso poiché, non trattandosi della sussistenza di un fatto storico ma di un fatto costitutivo ascrivile alla categoria dei fatti-diritto, in tale particolare ambito il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, ben potendo il giudice sempre rilevare l'inesistenza della circostanza dedotta da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass. Civ, SS. UU., 03/06/2015, n. 11377).
Nella vicenda de qua, il tema dei requisiti probatori necessari a dimostrare l'avvenuta cessione del credito e, di conseguenza, la legittimazione processuale del cessionario riveste particolare importanza, discendendo da esso la possibilità del titolare del credito ceduto di far valere i propri diritti nei confronti del debitore ceduto. Come è noto, la normativa relativa alla cessione di crediti bancari in blocco – art. 58 TUB – consente agli istituti di credito di trasferire in blocco l'intero portafoglio crediti, anche in assenza dell'assenso dei debitori ceduti, a condizione che venga data loro adeguata comunicazione. Tuttavia, la sola prova della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale
(prova che, va sottolineato fin da ora, manca nella vicenda de qua per ognuno dei passaggi traslativi dei crediti effettuati) non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito da parte della giurisprudenza di legittimità. La produzione in giudizio dell'avviso, ex art. 58 TUB, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ha come unico effetto quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, e non anche di fornire la prova dell'avvenuta cessione: per poter fungere da prova, l'anzidetto avviso deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito de quo vertitur, onde poterne affermare con certezza l'inclusione nella cessione (Cass. Civ., 20/07/2023, n. 21821). L'onere probatorio più stringente a carico del cessionario
è stato confermato anche dai più recenti arresti giurisprudenziali sia di merito che di legittimità: è stata ribadita la distinzione tra la notificazione della cessione tramite avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale (ovvero, tramite specifica, chiara e dettagliata comunicazione di avvenuta cessione del credito nei confronti del debitore ceduto in forma individuale e legale) e la prova effettiva ed esaustiva dell'avvenuta cessione del credito e della sua inclusione nel blocco ceduto, poiché l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale si limita a dimostrare la “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessaria ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo.
Questo tipo di notificazione serve a escludere il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma non costituisce prova dell'effettiva stipulazione del contratto di cessione né del concreto trasferimento della titolarità del credito oggetto della controversia(cfr.
Cass. Civ., 06/02/2024, n. 3405 e Cass. Civ., 03/06/2024, n. 15010).
Al contrario, la prova della sussistenza del negozio di cessione risponde alla specifica esigenza di consentire al debitore ceduto, anche in conseguenza dell'adozione di una sentenza di condanna, di eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell'effettivo titolare della posizione di credito.
D'altro canto, la tutela del soggetto debitore è centrale in tutta la disciplina normativa civilistica in materia di cessione del credito (specie con riguardo al disposto di cui agli artt. 1264 e 1265 c.c.) e dev'essere ancor più perseguita in un settore come quello bancario/finanziario in cui la posizione del finanziato/debitore è maggiormente gravosa, stante lo squilibrio informativo ed economico in favore degli istituti bancari e degli intermediari finanziari generalmente caratterizzante i rapporti contrattuali. Pertanto, ciò che dev'essere dimostrato in giudizio da parte del cessionario è la cessione dello specifico credito oggetto della procedura monitoria: solo in tal modo sarà possibile offrire certezza al debitore ceduto in merito all'individuazione del soggetto nei confronti del quale eseguire il pagamento liberatorio in seguito alla notificazione del decreto ingiuntivo eventualmente concesso od in seguito all'emissione della sentenza di condanna che segua il rigetto dell'opposizione.
Di conseguenza, pur prodotto il contratto di cessione mediante il quale il cessionario si è reso asseritamente titolare del credito fatto valere in giudizio, lo stesso deve recare precisa ed incontrovertibile indicazione del credito ceduto, onde dimostrare che l'intervenuto accordo con il soggetto cedente ha ad oggetto il trasferimento della titolarità del precipuo credito azionato. E, in caso di cessioni plurime che diano luogo ad una vera e propria “catena” di cessioni, l'onere probatorio più stringente, come sopra ricostruito, grava sulla parte processuale che si asserisce creditrice con riguardo a tutti i singoli anelli della suddetta “catena”: ossia con riguardo a ciascuna cessione di cui
è stato oggetto il credito azionato, consentendo all'interprete di ricostruire in maniera incontrovertibile l'iter relativo alla titolarità dello stesso, dalla genesi del contratto da cui è scaturito il credito fino all'instaurazione del giudizio monitorio da parte del cessionario poi divenuto parte opposta nel giudizio di opposizione.
Va, peraltro, rilevato che, come affermato da ultimo da Cass. Civ. n. 7866/2024, la produzione del contratto di cessione non è necessaria laddove in concreto sia possibile ricondurre il contratto in questione tra quelli oggetto di cessione: la pubblicazione in G. U. della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella G.U., qualora tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che, ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e dei suoi allegati (ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Orbene, alla luce di quanto sin qui osservato, il Tribunale ritiene che, nel caso in esame, la parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa in ossequio a quanto poc'anzi ricostruito.
Invero, , quale attrice in senso sostanziale, ha dedotto la titolarità del credito azionato CP_1
in sede monitoria in forza di due distinti contratti di finanziamento personale, originariamente stipulati dall'opponente con e asseriti quali oggetto di successive cessioni CP_2
creditizie pro soluto in blocco, in favore di (poi prima, e, in seguito, Controparte_3 Controparte_4
della (poi ), il cui mancato adempimento avrebbe portato Controparte_5 CP_1 all'ingiunzione di pagamento.
non ha provato, nelle forme e nei modi richiesti, la titolarità del rapporto giuridico CP_1
dedotto in giudizio. Invero, l'opposta si è limitata a produrre nel presente giudizio quanto allegato in sede monitoria: i contratti di finanziamento originariamente stipulati da con Parte_1
il contratto di cessione tra e nel quale si rimanda ad CP_2 CP_2 Controparte_3
un Allegato contenete i crediti ceduti che non risulta riprodotto documentalmente nel fascicolo d'ufficio del presente giudizio;
il contratto di cessione tra (che avrebbe incorporato Controparte_4
e nel quale si dichiara che l'elenco dei crediti oggetto della Controparte_3 Controparte_5 relativa cessione è contenuto nell'Allegato A) al predetto contratto, allegato che si legge essere oggetto di scambio tra le parti in formato pdf a mezzo posta elettronica certificata, ma che tuttavia non risulta essere accluso in alcun formato al fascicolo d'ufficio del presente giudizio e, perciò, non verificabile;
le comunicazioni al debitore delle cessioni dei crediti da e (nelle CP_4 CP_5
quali si dà una generica notizia di una precedente e già avvenuta cessione da a ). CP_2 CP_4
Dall'esame di quanto prodotto da parte opposta non si rinviene, al contrario, alcun elenco nominativo dei crediti di volta in volta ceduti né alcun avviso di avvenuta cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, rispettoso del dettato di cui all'art 58 T.U.B. sopra richiamato, che possa aiutare l'interprete nella necessaria opera di ricostruzione e verifica della titolarità dei diritti di credito azionati.
Questo Tribunale ritiene, quindi, che la documentazione in atti non sia sufficiente a provare l'inclusione del credito azionato col procedimento monitorio nella sequenza di operazioni di cessione appena richiamata e, dunque, l'intervenuto perfezionamento della fattispecie traslativa. Nella ipotesi de qua, infatti, non risulta dimostrata l'inclusione dei crediti, vantati dall'originaria creditrice ei confronti di e di cui si controverte in questa sede, nella catena CP_2 Parte_1
di cessioni plurime che ha interessato entrambi i contratti di finanziamento stipulati e che vedrebbe, come soggetto creditore finale e attuale, l'odierna opposta: cessioni plurime che, allo stato, rimangono invocate e solo presunte, ma non dimostrate, così come rimane, conseguentemente, non dimostrata la legittimazione dell'ultima presunta cessionaria Controparte_1
Nel caso di specie, pertanto, la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione attiva e della conseguente titolarità del diritto di credito, di cui si è detto all'inizio della presente disamina (Cass.
Civ, SS.UU., 16/02/2016, n. 2951; SS.UU., 03/06/2015, n. 11377 già richiamate in precedenza) e il mancato, puntuale e perentorio assolvimento dell'onere probatorio sul punto, specificatamente gravante sulla parte asserita cessionaria del credito, privano quest'ultima della qualità di successore a titolo particolare degli originari creditori nel diritto controverso nonché della legittimazione attiva, con la conseguente sua estraneità al giudizio.
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. Cass. Civ., 03.07.2013, n. 16630;
Cass. Civ., 16.05.2006, n. 11356).
La questione preliminare affrontata in via assorbente e la soluzione adottata, anche in ragione dell'opposizione come proposta, giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del l.r.p.t., disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
[...]
- per le ragioni esposte, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d. ing. n. 490/2019, emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. il 04.03.2019;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data deposito.
Il Giudice
GOP dott.ssa Carmela Sorgente