Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 4128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4128 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04128/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01642/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1642 del 2020, proposto da Gori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Percuoco, Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Ente IC AM, Regione Campania, LU ZZ, ME IT, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 235/2020/R/IDR del 23 giugno 2020, avente ad oggetto “Adozione di misure urgenti nel Servizio IC Integrato, alla luce dell'emergenza da COVID-19”;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. LU RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato
che con istanza depositata in giudizio il difensore di parte ricorrente ha dichiarato “la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla definizione del ricorso in epigrafe indicato”, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
che l’amministrazione resistente con istanza depositata in giudizio ha dato atto dell’intervenuta improcedibilità del gravame, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese;
Ritenuto
che il processo amministrativo è retto sostanzialmente dal principio dispositivo che lo governa dalla sua instaurazione fino alla sua conclusione (cfr., in particolare, art. 34, comma 1, 40 e 84, c.p.a.), sicché la parte è libera di disporre degli interessi sostanziali di cui chiede tutela nel processo per il tramite dell’azione svolta;
che il giudice, difronte alla dichiarazione della parte che manifesta, ritualmente tramite il proprio difensore, la volontà di non avere più interesse alla tutela della posizione giuridica soggettiva azionata in giudizio, non può che prendere atto della volontà così manifestata;
sotto il profilo processuale, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comunicata dal difensore della parte va dichiarata mediante la pronuncia di rito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda, anche laddove la controparte contesti o si opponga alla manifestazione di interesse della parte oppure alle conseguenze che, sotto il profilo processuale, derivano da siffatta manifestazione;
che, alla luce delle considerazioni su esposte, il Collegio, nel prendere atto delle dichiarazioni delle parti, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione concernente il gravame e dispone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA AN, Presidente
LU RA, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU RA | TA AN |
IL SEGRETARIO