Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4613 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 16/10/1979, elettivamente domiciliata in Palermo, Parte_1 Via Nicolo' Turrisi n. 48, presso lo studio dell'avv. Pisciotta Rosaria, che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 22/08/1978, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n.85, presso lo studio dell'avv. Greco
Gioacchino che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16/10/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ A) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto e saranno liberi di stabilire la propria residenza ove ritengano opportuno secondo le proprie eSIenze.
Nello specifico il IG. , dopo la separazione di fatto, ha continuato a vivere e risiedere in CP_1
Palermo, Via della Conciliazione n. 19, presso la casa coniugale, mentre la IG.ra si è Pt_1 trasferita altrove;
B) In relazione alla casa coniugale, entrambi i coniugi risultano essere comproprietari al 50% ciascuno dell'immobile sito in Palermo Via della Conciliazione n. 19, Cat. A/2, classe 6, cons. 6 vani, rendita catastale €. 387,34, piano terzo a sinistra Scala A. I IG.ri e decidono di regolare i rapporti relativi al detto immobile alle seguenti CP_1 Pt_1 condizioni:
1- In relazione al contratto di muto ipotecario del 15.05.2018, il IG. si obbliga a CP_1 sottoscrivere, entro 6 mesi dal decreto di omologa della presente separazione, un accollo liberatorio del detto mutuo, in favore della IG.ra , in tal modo assumendosi l'obbligo esclusivo di Pt_1 estinguere il mutuo;
2- A fronte della totale liberazione dall'obbligo di pagamento del mutuo, la IG.ra si obbliga, Pt_1 entro 6 mesi dal decreto di omologa della presente separazione, a trasferire al IG. , a titolo CP_1 gratuito, la propria quota pari al 50% della proprietà del predetto appartamento sito in Palermo,
Via della Conciliazione n. 19, meglio identificato catastalmente al C.F. del Comune di Palermo al foglio 75, p.lla 396, sub 8, Cat A/2, classe 6, cons. 6 vani, rendita catastale €. 387,34, piano terzo a sinistra - Scala A, con relative pertinenze e accessori;
3- Sino alla stipulazione dell'atto di accollo liberatorio della quota parte di mutuo della SI.ra
, il IG. si obbliga a continuare a pagare le rate del mutuo contratto il 15.05.2018 e, Pt_1 CP_1 successivamente, le future rate derivanti dall'accollo del mutuo stesso, facendosi, quindi, carico, in via esclusiva, della corresponsione di qualunque somma a titolo di rate da piano di ammortamento di mutuo ipotecario relativo all'immobile sito in Palermo, Via della Conciliazione n. 19, meglio identificato catastalmente al C.F. del Comune di Palermo al foglio 75, p.lla 396, sub 8, Cat A/2, classe 6, cons. 6 vani, rendita catastale €. 387,34 ed impegnandosi sin dalla sottoscrizione del presente accordo a manlevare la SI.ra per qualsiasi ipotesi di insolvenza dello stesso Pt_1 dovesse verificarsi nel pagamento del mutuo, sino alla stipula dell'atto di accollo liberatorio;
4- Le parti si obbligano al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, di tutte spese che saranno necessarie in relazione al contratto di mutuo con accollo liberatorio e al contratto di trasferimento della quota parte della proprietà dell'immobile della IG.ra in favore del IG. ; Pt_1 CP_1
5- Le parti convengono che ove per qualsivoglia ragione, non fosse possibile liberare la SI.ra dall'obbligo di pagamento del mutuo, l'intero accordo relativo all'immobile indicato sub B) Pt_1 dovrà ritenersi caducato e posto nel nulla con conseguente inefficacia degli obblighi dallo stesso previsti;
2 I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali di cui sopra, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74/87. In ossequio a quanto previsto dall'art. 473 bis, 12, c.p.c. si dichiara che oggetto della domanda è la separazione consensuale dei coniugi e e non esistono altri Controparte_1 Parte_1 procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad essa connesse;
C) Entrambi i coniugi godono di propria capacità reddituale e, in ogni caso, posseggono piena capacità lavorativa, pertanto dichiarano di rinunciare a qualsiasi genere e sorta di reciproco mantenimento, stante l'indipendenza economica di entrambi;
D) I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra; dichiarano pertanto di aver integralmente regolato i loro rapporti economici e che non sussistono altre ragioni di debito/credito tra gli stessi.
E) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 16/10/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 12/08/2013 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 146 - P. II – serie A - Anno 2013).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConSIlio del giorno 26/02/2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3