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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/07/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dott.ssa Federica Peluso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1708 R.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: interdizione, assegnata al relatore ed estensore dr.ssa Federica Girfatti,
TRA
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, come in atti, dall' avv.to Daniela Ferraro ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in AC (Na) alla Via Santolo
Riemma n. 2;
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] l'[...], codice fiscale CP_1
, residente in [...]; C.F._2
-INTERDICENDA- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola.
CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 25.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.04.2025 la ricorrente come Parte_1 identificata in epigrafe, chiedeva che il Tribunale di Nola pronunciasse l'interdizione della figlia affetta da encefalopatia epilettica con ritardo grave mentale in soggetto CP_1
con sindrome di EN TA farmacoresistente.
A causa di tale patologia sarebbe stata affetta da deficit cognitivo grave, non CP_1
collaborante, con linguaggio limitato a poche parole incomprensibili, crisi epilettiche a cedenza quasi giornaliera, deambulazione e passaggi posturali rallentati. Il tutto avrebbe reso l'interdicenda incapace di provvedere ai propri bisogni ed interessi anche quotidiani.
Esponeva inoltre la ricorrente che l'interdicenda, per via di tali criticità, veniva riconosciuta invalida con totale e permanete inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani.
La ricorrente chiedeva, pertanto, la nomina di un tutore, dichiarandosi al contempo disponibile a ricoprire tale ufficio.
La domanda della ricorrente al Tribunale di dichiarare l'interdizione di è CP_1
fondata.
Dalla documentazione medica acquisita agli atti, risulta che l'interdicenda è affetta dalla nascita da ritardo mentale, gravi turbe comportamentali, deficit del linguaggio e della deambulazione con necessità di continua assistenza e, in misura ancora maggiore, di sorveglianza continuata (cfr referto specialistico del Dott. del 17.04.2009), Persona_1
da crisi convulsive (cfr verbale di pronto soccorso n. 53409 del 17.07.2009 dell'Ospedale
Santobono Pausilipon), epilessia farmaco resistente (cfr referto Dott.ssa Antonietta Coppola
Azienda Ospedaliera Universitaria- Università degli studi di Napoli Federico II del
12.07.2017), generalizzata convulsiva, non trattabile, sindrome di EN TA (cfr referto EEG A.O.U. Federico II del 07.07.2020, prescrizione dell'A.O.U. Federico II del
08.02.2022, referto Dott.ssa del 08.02.2022). Alla stessa Persona_2 interdicenda, inoltre, è stata riconosciuta un'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (cfr verbale del 14.07.2014). CP_2
Dall'esame svolto, inoltre, l'interdicenda è apparsa estranea al contesto spazio temporale ed incapace di rispondere alle domande postele. La ricorrente ha riferito che la figlia non è tranquilla, la notte non dorme ed è aggressiva, prende farmaci calmanti che la stessa ricorrente deve somministrarle in quanto è incapace di provvedervi da sola ed CP_1
è assistita in tutte le attività quotidiane. Orbene tali condizioni rendono certamente la signora incapace di attendere CP_1
agli atti quotidiani della vita, per i quali è supportata dalla giornaliera assistenza della madre e dei familiari, ed alle operazioni economiche da compiere (riscossione e gestione della pensione). La interdicenda, per le patologie documentate, risulta anche aggressiva e non del tutto collaborante.
Per le suesposte ragioni va certamente dichiarata l'interdizione richiesta.
Sussistono giusti motivi, data la natura della controversia, per non onerare l'interdicenda delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'interdizione di nata a [...] l'[...], codice fiscale CP_1
residente in [...]; C.F._3
2) nulla dispone per le spese di lite.
La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 42 disp.att. cc.
Nola così è deciso nella camera di consiglio del 04.07.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dott.ssa Federica Peluso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1708 R.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: interdizione, assegnata al relatore ed estensore dr.ssa Federica Girfatti,
TRA
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, come in atti, dall' avv.to Daniela Ferraro ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in AC (Na) alla Via Santolo
Riemma n. 2;
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] l'[...], codice fiscale CP_1
, residente in [...]; C.F._2
-INTERDICENDA- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola.
CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 25.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.04.2025 la ricorrente come Parte_1 identificata in epigrafe, chiedeva che il Tribunale di Nola pronunciasse l'interdizione della figlia affetta da encefalopatia epilettica con ritardo grave mentale in soggetto CP_1
con sindrome di EN TA farmacoresistente.
A causa di tale patologia sarebbe stata affetta da deficit cognitivo grave, non CP_1
collaborante, con linguaggio limitato a poche parole incomprensibili, crisi epilettiche a cedenza quasi giornaliera, deambulazione e passaggi posturali rallentati. Il tutto avrebbe reso l'interdicenda incapace di provvedere ai propri bisogni ed interessi anche quotidiani.
Esponeva inoltre la ricorrente che l'interdicenda, per via di tali criticità, veniva riconosciuta invalida con totale e permanete inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani.
La ricorrente chiedeva, pertanto, la nomina di un tutore, dichiarandosi al contempo disponibile a ricoprire tale ufficio.
La domanda della ricorrente al Tribunale di dichiarare l'interdizione di è CP_1
fondata.
Dalla documentazione medica acquisita agli atti, risulta che l'interdicenda è affetta dalla nascita da ritardo mentale, gravi turbe comportamentali, deficit del linguaggio e della deambulazione con necessità di continua assistenza e, in misura ancora maggiore, di sorveglianza continuata (cfr referto specialistico del Dott. del 17.04.2009), Persona_1
da crisi convulsive (cfr verbale di pronto soccorso n. 53409 del 17.07.2009 dell'Ospedale
Santobono Pausilipon), epilessia farmaco resistente (cfr referto Dott.ssa Antonietta Coppola
Azienda Ospedaliera Universitaria- Università degli studi di Napoli Federico II del
12.07.2017), generalizzata convulsiva, non trattabile, sindrome di EN TA (cfr referto EEG A.O.U. Federico II del 07.07.2020, prescrizione dell'A.O.U. Federico II del
08.02.2022, referto Dott.ssa del 08.02.2022). Alla stessa Persona_2 interdicenda, inoltre, è stata riconosciuta un'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (cfr verbale del 14.07.2014). CP_2
Dall'esame svolto, inoltre, l'interdicenda è apparsa estranea al contesto spazio temporale ed incapace di rispondere alle domande postele. La ricorrente ha riferito che la figlia non è tranquilla, la notte non dorme ed è aggressiva, prende farmaci calmanti che la stessa ricorrente deve somministrarle in quanto è incapace di provvedervi da sola ed CP_1
è assistita in tutte le attività quotidiane. Orbene tali condizioni rendono certamente la signora incapace di attendere CP_1
agli atti quotidiani della vita, per i quali è supportata dalla giornaliera assistenza della madre e dei familiari, ed alle operazioni economiche da compiere (riscossione e gestione della pensione). La interdicenda, per le patologie documentate, risulta anche aggressiva e non del tutto collaborante.
Per le suesposte ragioni va certamente dichiarata l'interdizione richiesta.
Sussistono giusti motivi, data la natura della controversia, per non onerare l'interdicenda delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'interdizione di nata a [...] l'[...], codice fiscale CP_1
residente in [...]; C.F._3
2) nulla dispone per le spese di lite.
La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 42 disp.att. cc.
Nola così è deciso nella camera di consiglio del 04.07.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)