Articolo 1 della Legge 3 febbraio 1982, n. 28
Articolo 2
Versione
24 febbraio 1982
Art. 1.
La tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e' sostituita da quella annessa alla presente legge.
Le indennita' previste nella tabella indicata al precedente comma sono applicate, a decorrere dal 1 gennaio 1980, agli operatori subacquei che rientrano tra il personale di cui al primo comma dell'articolo 1 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e agli operatori subacquei appartenenti al personale militare.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1982