Ordinanza collegiale 5 novembre 2025
Sentenza breve 25 novembre 2025
Ordinanza collegiale 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 25/11/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01559/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00887/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cooperativa Sociale Benessere a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B669FFE719, rappresentata e difesa dall’avvocato Filippo Liverini, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Comune di Manduria, Centrale Unica di Committenza presso L’Unione dei Comuni “Montedoro”, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Cooperativa Sociale SI, in proprio e in qualità di mandataria del R.T.I. con l’Associazione Programma Sviluppo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento
- ove occorrer possa, del bando di gara con il quale è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento del Servizio di rafforzamento del servizio sociale professionale e segretariato sociale ex artt. 83 e 86 del Regolamento della Regione Puglia 4/2004 e ss.mm.ii., avente CPV: 85312000-9 e CIG: B669FFE719, dal Comune di Manduria, in qualità di Comune capofila dell’Ambito Territoriale 7 per il tramite dalla Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione dei Comuni Montedoro, recante protocollo interno n. 9248/2024 del 08.04.2025, nonché del relativo e connesso Capitolato d’oneri, recante protocollo interno 9249/2025 del 08.04.2025;
- del provvedimento di esclusione della Cooperativa Sociale Benessere a r.l. contenuto nel verbale delle operazioni di gara n. 3 del 23.6.2025;
- del provvedimento di aggiudicazione del servizio all’operatore SI Società Cooperativa in R.T.I. con Associazione Riconosciuta Programma Sviluppo, contenuto nel verbale delle operazioni di gara n. 3 del 23.6.2025;
- del verbale delle operazioni di gara n. 3 del 23.6.2025, anche nella parte in cui non è stata disposta l’apertura del procedimento di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023 nei confronti dell’operatore SI Società Cooperativa in A.T.I. con Associazione Riconosciuta Programma Sviluppo;
- del verbale di gara del 27.5.2025, di contenuto non noto, nella parte in cui è stata ritenuta sussistente l’apparenza di una offerta anormalmente bassa ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 36/2023 e del Bando di gara Punto 12.2 e disposta l’apertura del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
- di tutti i presupposti e conseguenti verbali delle operazioni di gara, di estremi, data e contenuti ad oggi ignoti;
- della comunicazione del 27.5.2025, con la quale il RUP ha richiesto alla ricorrente la relazione giustificativa dell’offerta economica, ritenendo la stessa anormalmente bassa rispetto ai costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante;
- del provvedimento, di estremi e contenuto ignoti, con il quale il RUP ha commissionato una consulenza tecnica del dott. Luigi Cassatella, al fine di valutazione dell’anomalia dell’offerta; del documento denominato “consulenza professionale” elaborato dal Consulente del lavoro, dott. Luigi Cassatella, allegato al suddetto verbale delle operazioni di gara del 23.6.2025;
- della nota avente ad oggetto “Riscontro istanza di riesame del 03.07.2025 avverso il verbale n. 3 del 23.06.2025”, a firma del RUP, avv. Annamaria Bene, reg. prot. 0039171, del 11.07.2025, comunicato a mezzo p.e.c. in pari data;
- della mancata esclusione dell’operatore SI Società Cooperativa in A.T.I. con Associazione Riconosciuta Programma Sviluppo;
- di tutti i verbali delle operazioni di gara, di estremi e data ad oggi ignoti, e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale all’atto di esclusione impugnato, ivi espressamente compresi gli eventuali successivi atti di prosieguo della gara, ad oggi ignoti, e con espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso;
nonché per la declaratoria
- di inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, 122 e 124 cod. proc. amm. del contratto ove medio tempore dovesse essere eventualmente stipulato con la odierna controinteressata e, altresì, per l’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione del contratto di appalto del servizio in questione avente CPV: 85312000-9 e CIG: B669FFE719, nonché per la stipulazione del conseguente contratto ovvero per il subentro nel contratto, ove già in essere.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla Società Cooperativa Sociale SI il 4.9.2025, per l’annullamento
- del verbale delle operazioni di gara n. 3 del 23.7.2025, laddove il RUP ha escluso dalla procedura di gara la Coop. Benessere unicamente per la non sostenibilità economica dell’offerta, stante l’assenza di idonea documentazione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Cooperativa Sociale Benessere a r.l. il 16.10.2025, per l’annullamento
- della determinazione Reg. Gen. n. 1976 del 30.6.2025, prot. in uscita n. 0016764/2025 del 2.7.2025, adottata dal Responsabile dell’Area - Area 5 - Politiche Sociali - Attività Economiche - Servizi Legali, Servizi Sociali - Piano di Zona, avv. Annamaria Bene, avente ad oggetto: “ Procedura aperta sopra soglia mediante piattaforma Traspare dalla CUC Montedoro, finalizzata all’acquisizione del servizio di rafforzamento servizio sociale professionale e segretariato sociale ex art. 86 e art 83 R.R. 4/2004. Aggiudicazione ”, conosciuta dalla ricorrente in data 22.9.2025, allorquando nella camera di consiglio, l’avvocato della Società Cooperativa Sociale SI ha rappresentato “ che sul Portale delle gare della C.U.C. risulta pubblicata la determina di aggiudicazione in favore della controinteressata in data 2 luglio 2025 ”;
- dell’avviso esito gara, prot. in uscita n. 0016765/2025 del 2.7.2025, avente ad oggetto “ Servizi di Segretariato sociale e rafforzamento Servizio sociale professionale art 86 e 83 RR 4 2007 ”, a firma del Responsabile Unico del Progetto, avv. Annamaria Bene, conosciuto dalla ricorrente in data 22.9.2025, allorquando nella camera di consiglio, l’avvocato della Società Cooperativa Sociale SI ha rappresentato “ che sul Portale delle gare della C.U.C. risulta pubblicata la determina di aggiudicazione in favore della controinteressata in data 2 luglio 2025 ”;
nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale.
- nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Coop. Sociale SI, nonché il ricorso incidentale azionato dalla medesima parte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2025 il dott. AO FU e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato il 22.7.2025 e depositato il 4.8.2025, la Cooperativa Sociale Benessere a r.l. (d’ora in avanti anche solo “Cooperativa Benessere”), esponendo di aver partecipato alla procedura di gara indetta dal Comune di Manduria per l’affidamento del servizio di rafforzamento del servizio sociale professionale e segretariato sociale ex artt. 83 e 86 del R.R. Puglia n. 4/2007, ha impugnato innanzi a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento, gli atti in epigrafe meglio indicati, tra cui il verbale n. 3 del 23.6.2025, con il quale il Responsabile Unico del Progetto aveva disposto l’esclusione dalla Cooperativa dalla gara, reputando non sostenibile l’offerta da quest’ultima formulata.
La parte ha affidato la fondatezza del ricorso ai motivi così compendiati:
I. “ Violazione e falsa applicazione del principio della fiducia di cui all’art. 2 del D.Lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 - Violazione degli artt. 7 e 10-bis della L. n. 241/1990 - Violazione del Punto 12.2 del Bando di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”;
II. “ Irragionevolezza e illogicità della decisione - Inattendibilità della consulenza tecnica - Violazione dell’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità, disparità di trattamento e travisamento dei fatti. Sulla mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al consulente esterno. Violazione e falsa applicazione del principio di fiducia, di imparzialità e trasparenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del D.Lgs. 36/2023 ”;
III. “ Sulla mancata attivazione del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e sulla mancata esclusione dell’operatore SI Società cooperativa in ATI con Associazione Riconosciuta Programma Sviluppo. Violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 – Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta, contraddittorietà e difetto di istruttoria – Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 – Violazione dei principi di coerenza, ragionevolezza e trasparenza – Violazione dei criteri di valutazione e del disciplinare di gara ”.
2. Si è costituita nel presente giudizio in data 6.8.2025 la Società Cooperativa SI (d’ora in avanti anche solo “SI”), anche in qualità di mandataria del R.T.I. con l’Associazione Programma Sviluppo, in quanto soggetto controinteressato.
3. La predetta SI ha proposto ricorso incidentale in data 4.9.2025, avanzando un unico ordine di doglianze (“ Violazione e falsa applicazione della lex specialis. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, sviamento dell’interesse pubblico, manifesta ingiustizia ”) ed eccependo, comunque, l’inammissibilità delle censure della controparte, nonché l’infondatezza nel merito delle stesse.
4. All’udienza camerale del 22.9.2025, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare formulata “ in vista della proposizione di motivi aggiunti avverso la determina di aggiudicazione, di cui apprende in data odierna ”.
5. Con successivo ricorso per motivi aggiunti parimenti assistito da istanza cautelare, notificato e depositato in data 16.10.2025, la Cooperativa Benessere, riproponendo le medesime censure già articolate con atto introduttivo di giudizio, ha impugnato gli ulteriori di cui in epigrafe, tra cui in primis la determinazione n. 1976 del 30.6.2025 adottata dal Comune di Manduria, con la quale sono stati approvati i verbali della procedura di gara - ivi compreso il verbale n. 3 del 23.6.2025, implicante l’esclusione dell’odierna ricorrente - ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore del R.T.I. SI-Associazione Programma Sviluppo.
6. Con memoria depositata in data 31.10.2025, l’odierna controinteressata ha eccepito l’irricevibilità per tardività del ricorso per motivi aggiunti, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse del ricorso principale azionato.
7. Disposta dal Collegio attività istruttoria con ordinanza n. 1459 del 5.11.2025, cui il Comune ha ottemperato in data 7.11.2025, all’esito dell’udienza camerale del 17.11.2025, dato previamente avviso alle parti di una possibile definizione del contenzioso ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata infine trattenuta in decisione.
8. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla SI con riguardo al ricorso per motivi aggiunti azionato dalla Cooperativa Benessere.
8.1. L’eccezione è fondata.
Secondo quanto previsto dall’art. 120, comma 2, c.p.a., infatti, il termine decadenziale per l’impugnazione degli atti di gara, valevole sia per il ricorso principale, sia per quello incidentale o per motivi aggiunti, è pari a trenta giorni.
Tale termine, per espressa previsione della medesima disposizione, “ decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici ” oppure “ dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice ”.
8.2. Nel caso di specie, all’esito dell’istruttoria disposta dal Collegio, è stato possibile verificare che la Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni “Montedoro” ha provveduto a trasmettere - mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale “ Traspare ” - in data 2.7.2025 a mezzo PEC a tutti gli operatori partecipanti alla gara (tra cui anche alla Cooperativa Benessere presso l’indirizzo “ coop.benessere@pec.it ”) la comunicazione n. 16765 avente ad oggetto “ Avviso esito gara ”, con la quale i partecipanti sono stati notiziati, tra l’altro, dell’intervenuta aggiudicazione della procedura in favore dell’odierna controinteressata (come si ricava dai docc. 8 e 9, deposito telematico del 7.11.2025).
Tale avviso conteneva, altresì, un link di collegamento alla determinazione dirigenziale n. 1976 del 30.6.2025, con la quale erano stati approvati tutti i verbali della procedura di gara - ivi compreso il verbale n. 3 del 23.6.2025, con cui era stata disposta l’esclusione dell’odierna ricorrente dalla gara - e con cui, appunto, veniva approvata l’aggiudicazione definitiva della procedura in favore del costituendo R.T.I. SI.
È dunque dalla comunicazione dell’avviso in questione, ossia a partire dal 2.7.2025, che deve farsi decorrere il termine decadenziale di trenta giorni ex art. 120, comma 2, c.p.a. entro il quale la Cooperativa Benessere avrebbe dovuto impugnare la determina di aggiudicazione n. 1976, tenuto peraltro conto del fatto che la ricorrente non mai contestato all’interno delle proprie difese l’avvenuta messa disposizione - in pari data - degli atti di gara sulla piattaforma di approvvigionamento digitale ad opera dell’Amministrazione, in conformità con il disposto di cui all’art. 36, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 36/2023, richiamato dall’art. 120, comma 2, cit.
8.3. Tale impugnativa, tuttavia, è stata effettuata dalla Società mediante la proposizione del ricorso per motivi aggiunti soltanto in data 16.10.2025, quindi una volta che era oramai integralmente decorso il termine perentorio sopra richiamato.
Ne consegue, pertanto, l’irricevibilità dei predetti motivi aggiunti, essendo acclarata la tardività della notifica del relativo atto ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
9. Ciò comporta, quale ulteriore precipitato processuale, anche l’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. del ricorso principale azionato dalla medesima Cooperativa, non residuando alcun interesse di quest’ultima nel contestare la subìta esclusione dalla gara di cui si discute, attesa, appunto, la tardività dell’impugnazione della sopravvenuta aggiudicazione definitiva della procedura (cfr., di recente, Cons. Stato, V, n. 7888/2024; in termini, ex multis , T.A.R. Sardegna, II, n 490/2023; T.A.R. Marche, I, n. 91/2023; T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 1202/2021).
10. Alla luce di tutto quanto precede, deve essere dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e l’irricevibilità dei motivi aggiunti proposti dalla Cooperativa Benessere.
11. Ne consegue, altresì, l’improcedibilità del ricorso incidentale azionato dalla SI, non permanendo parimenti alcun interesse per la controinteressata a un pronunciamento di merito rispetto a detto gravame.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, da porre a carico dell’odierna ricorrente nella misura meglio indicata in dispositivo con riguardo all’odierna controinteressata.
Nessuna statuizione deve, invece, essere resa sul punto per quanto concerne l’Amministrazione intimata, non essendo questa costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
a) dichiara l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti;
b) per l’effetto, dichiara l’improcedibilità del ricorso principale, nonché l’improcedibilità del ricorso incidentale;
c) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controinteressata, che sono liquidate in euro 1.500,00 (mille/00), oltre accessori di legge;
d) nulla sulle spese dell’Amministrazione intimata;
e) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NI LL PR, Presidente FF
AO FU, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO FU | NI LL PR |
IL SEGRETARIO