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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11436 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all' udienza dell'1/12/2025, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza ritualmente comunicata alla parte costituita;
lette le note di trattazione scritta depositate dalla ricorrente;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 25249/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: assicurazione contro i danni e vertente
TRA
(CF: ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. AE GN in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1
(CF: ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano, Viale P.IVA_1
Brenta n. 32;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note di trattazione e scritti difensivi. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 281decies c.p.c. depositato in data 21/11/2024,
[...]
chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto di assicurazione n. Parte_1
Contro 210191 stipulato con la (d'ora in poi per brevità ) per CP_1 inadempimento della resistente, nonché condannarsi la medesima al risarcimento del danno. A tal fine deduceva:
- di aver stipulato per il proprio soggiorno a New York dal 29/12/2023 al Contro 05/01/2024, la polizza assicurativa n. 210191 con la che includeva anche il rimborso delle spese mediche eventuali e necessarie;
- di aver fatto accesso al pronto soccorso dell'ospedale “Mount Sinai” di N.Y. in data 04/01/2024 e di aver successivamente ricevuto dall'ospedale richiesta di pagamento dell'importo di $ 1.611.68 (pari ad € 1.486,84) per le cure ricevute, da pagarsi entro il 02/08/2024; Contro
- che pertanto, in data 18/03/2024, aveva richiesto all' il pagamento dell'importo di $1.611.68 da effettuarsi al Mount Sinai di NY e che la compagnia assicurativa aveva provveduto ad informarla che “la somma sarebbe stata saldata da un proprio corrispondente locale, ma che non potevano fornire la prova dell'avvenuto pagamento”;
- che, in data 18/8/2024, veniva richiesto dalla struttura sanitaria americana il pagamento dell'importo di € 10.105,72, importo maggiorato per non avere la struttura mai ricevuto il rimborso da parte dell'assicurazione della somma di $
1.611.68 entro il termine del 02/08/2024;
- che, diffidata ad effettuare il pagamento dalla medesima ricorrente, la compagnia assicurativa aveva seguitato a dichiarare di aver saldato la fattura nei confronti della
Mount Sinai, senza tuttavia mai allegare la quietanza dell'avvenuto pagamento e senza mai specificare l'importo versato;
- che ancora in data 06/11/2024, la Mountain Sinai, l'aveva informata di non aver ricevuto alcun pagamento da parte della compagnia assicurativa.
Chiedeva pertanto, dichiararsi la risoluzione della polizza assicurativa n.
210191 per inadempimento dell'impresa assicuratrice, con condanna della stessa al risarcimento dei danni quantificati in € 10.105,72, oltre interessi e condanna al pagamento delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c. Instauratosi il contraddittorio, la società resistente, pur regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio. Quindi, dichiarata la sua contumacia, con ordinanza in data 8/4/2025, veniva fissata l'udienza per la discussione orale ex art
281sexies c.p.c., poi sostituita con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda proposta è fondata e va accolta.
Giova premettere che le azioni di risoluzione del contratto e risarcimento del danno da inadempimento sono soggette al regime di riparto dell'onere probatorio delineato dalla sentenza della SS.UU. del 30/10/2001 n. 13533 secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Con specifico riguardo, poi, al contratto di assicurazione contro i danni, "il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro" (cfr.
Cass. 21/12/2017, n. 30656), mentre sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (cfr. Cass. 27/9/2011, n.
19734).
Orbene, deve in primo luogo ritenersi che l'attrice abbia fornito prova del rapporto assicurativo dedotto in giudizio mediante la produzione delle numerose Contro mails e Pec provenienti dalla ), nelle Controparte_1 quali è fatto specifico riferimento al rapporto de quo e alla presa in carico del sinistro denunciato dalla , (v. in particolare la Pec del 18/4/2024 “in ogni Pt_1 caso le confermo che a termini del contratto di assicurazione la gestione di questa somma è a nostro carico”). Ed è appena il caso di evidenziare che è principio consolidato che la prova scritta del contratto di assicurazione possa essere desunta anche da documenti diversi dalla polizza, purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, dai quali sia possibile desumere l'esistenza ed il contenuto del patto (cfr.
Cass. 21/5/2024, n. 14046).
La ha, altresì, provato la verificazione di un evento rientrante Pt_1 nell'ambito del rischio assicurato. Al riguardo, è indicativa la citata Pec del Contro 18/4/2024, con la quale la comunicava all'attrice che avrebbe provveduto direttamente al pagamento della struttura ospedaliera, specificando che la somma sarebbe stata saldata a mezzo di un proprio corrispondente locale.
L'istante ha, poi, allegato l'inadempimento della convenuta, deducendo che, nonostante le rassicurazioni ricevute, alcun pagamento era pervenuto alla struttura ospedaliera statunitense, come risultante anche dalle mails di sollecito ricevute da quest'ultima, nelle quali è fatto espresso riferimento al fatto che nessuna somma era stata versata dalla compagnia assicurativa. Da ultimo va richiamata la mail del
6/11/2024 di poco antecedente all'instaurazione del presente giudizio. Contro A fronte di tale specifica allegazione, era onere della dimostrare il proprio adempimento, tenuto conto, peraltro, che dalla suindicata corrispondenza emerge l'accollo, da parte della stessa, dell'obbligazione di pagamento delle prestazioni sanitarie mediante versamento diretto dell'importo dovuto alla struttura ospedaliera (v. mail del 18/4/2024).
La convenuta, invece, scegliendo di rimanere contumace, non ha assolto al suindicato onere probatorio. La conseguenza è che, essendo rimasta inadempiuta la prestazione principale gravante sull'assicuratore, deve dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento grave della predetta società.
L'istante, come conseguenza della pronunciata risoluzione, ha chiesto Contro condannarsi la al risarcimento del danno quantificandolo nella somma di €
10.105,72, corrispondente all'importo preteso dalla Mount Sinai a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie erogate.
Ebbene, deve osservarsi che per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (cfr. Cass. 3/12/2015, n. 24632).
Quanto alla prova del lamentato pregiudizio in termini di danno emergente, si è affermato in giurisprudenza che la locuzione “perdita subita” con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (cfr. Cass. 21/6/2021, n.
27129; Cass. 10/3/2016, n. 4718; Cass. 10/11/2010, n. 22826). La conseguenza è che non si può negare il risarcimento di un danno semplicemente osservando che manca la prova che la somma (il cui esborso è, per l'appunto, il danno stesso) non sia stata effettivamente corrisposta, poiché il danno è non solo nell'effettivo esborso, ma altresì nell'obbligo di esso (cfr. Cass. 7/7/2025, n. 18527).
Nel caso di specie, l'istante ha documentato il danno mediante la produzione in giudizio delle richieste di pagamento avanzate dal Mount Sinai Hospital, nonché della fattura di $ 10.932.65 USD allegata alla mail del 18/8/2024, con la quale la struttura la informava che, non essendo intervenuto il pagamento da parte della sua compagnia assicurativa, avrebbe dovuto saldare direttamente l'importo della fattura stessa. Tale documentazione, pertanto, attesta, pur in mancanza di una diminuzione patrimoniale già intervenuta, la sussistenza di una posta passiva nel patrimonio dell'attrice, rappresentata dall'obbligazione ad effettuare il pagamento del corrispettivo delle prestazioni mediche ricevute la quale, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziale, integra un danno emergente suscettibile di risarcimento. Contro Ne deriva, pertanto, che la va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 10.105,72. Nonostante si tratti di un credito di valore, non vi sono i presupposti per operare d'ufficio la rivalutazione dello stesso all'attualità, né per riconoscere all'istante gli interessi compensativi sulla sorte capitale. Infatti, va osservato che, non avendo la provveduto all'esborso Pt_1 della suindicata somma, ella avrebbe dovuto allegare e provare di aver tenuto la stessa a disposizione del Mount Sinai Hospital e di non averla potuta pertanto destinare ad investimenti produttivi. Pertanto, l'attrice avrà diritto alla corresponsione degli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. ma solo a decorrere dalla 18/8/2024, vale a dire dalla data in cui la struttura ospedaliera ha rivolto nei suoi confronti la richiesta di pagamento. Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n 55/2014 da attribuirsi all'avv.
AE GN stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nella contumacia della resistente Parte_2 [...]
, così provvede: Controparte_1
a) dichiara la risoluzione del contratto di assicurazione per inadempimento della società ; CP_1 Controparte_1
b) condanna la suindicata società al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 10.105,72, oltre interessi legali a decorrere dal
[...]
24/8/2024 sino al soddisfo;
c) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per spese ed € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avv. AE GN.
Napoli, 1/12/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
E' dato atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Ludovica Esposito, Magistrato Ordinario in Tirocinio
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all' udienza dell'1/12/2025, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza ritualmente comunicata alla parte costituita;
lette le note di trattazione scritta depositate dalla ricorrente;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 25249/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: assicurazione contro i danni e vertente
TRA
(CF: ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. AE GN in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1
(CF: ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano, Viale P.IVA_1
Brenta n. 32;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note di trattazione e scritti difensivi. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 281decies c.p.c. depositato in data 21/11/2024,
[...]
chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto di assicurazione n. Parte_1
Contro 210191 stipulato con la (d'ora in poi per brevità ) per CP_1 inadempimento della resistente, nonché condannarsi la medesima al risarcimento del danno. A tal fine deduceva:
- di aver stipulato per il proprio soggiorno a New York dal 29/12/2023 al Contro 05/01/2024, la polizza assicurativa n. 210191 con la che includeva anche il rimborso delle spese mediche eventuali e necessarie;
- di aver fatto accesso al pronto soccorso dell'ospedale “Mount Sinai” di N.Y. in data 04/01/2024 e di aver successivamente ricevuto dall'ospedale richiesta di pagamento dell'importo di $ 1.611.68 (pari ad € 1.486,84) per le cure ricevute, da pagarsi entro il 02/08/2024; Contro
- che pertanto, in data 18/03/2024, aveva richiesto all' il pagamento dell'importo di $1.611.68 da effettuarsi al Mount Sinai di NY e che la compagnia assicurativa aveva provveduto ad informarla che “la somma sarebbe stata saldata da un proprio corrispondente locale, ma che non potevano fornire la prova dell'avvenuto pagamento”;
- che, in data 18/8/2024, veniva richiesto dalla struttura sanitaria americana il pagamento dell'importo di € 10.105,72, importo maggiorato per non avere la struttura mai ricevuto il rimborso da parte dell'assicurazione della somma di $
1.611.68 entro il termine del 02/08/2024;
- che, diffidata ad effettuare il pagamento dalla medesima ricorrente, la compagnia assicurativa aveva seguitato a dichiarare di aver saldato la fattura nei confronti della
Mount Sinai, senza tuttavia mai allegare la quietanza dell'avvenuto pagamento e senza mai specificare l'importo versato;
- che ancora in data 06/11/2024, la Mountain Sinai, l'aveva informata di non aver ricevuto alcun pagamento da parte della compagnia assicurativa.
Chiedeva pertanto, dichiararsi la risoluzione della polizza assicurativa n.
210191 per inadempimento dell'impresa assicuratrice, con condanna della stessa al risarcimento dei danni quantificati in € 10.105,72, oltre interessi e condanna al pagamento delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c. Instauratosi il contraddittorio, la società resistente, pur regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio. Quindi, dichiarata la sua contumacia, con ordinanza in data 8/4/2025, veniva fissata l'udienza per la discussione orale ex art
281sexies c.p.c., poi sostituita con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda proposta è fondata e va accolta.
Giova premettere che le azioni di risoluzione del contratto e risarcimento del danno da inadempimento sono soggette al regime di riparto dell'onere probatorio delineato dalla sentenza della SS.UU. del 30/10/2001 n. 13533 secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Con specifico riguardo, poi, al contratto di assicurazione contro i danni, "il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro" (cfr.
Cass. 21/12/2017, n. 30656), mentre sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (cfr. Cass. 27/9/2011, n.
19734).
Orbene, deve in primo luogo ritenersi che l'attrice abbia fornito prova del rapporto assicurativo dedotto in giudizio mediante la produzione delle numerose Contro mails e Pec provenienti dalla ), nelle Controparte_1 quali è fatto specifico riferimento al rapporto de quo e alla presa in carico del sinistro denunciato dalla , (v. in particolare la Pec del 18/4/2024 “in ogni Pt_1 caso le confermo che a termini del contratto di assicurazione la gestione di questa somma è a nostro carico”). Ed è appena il caso di evidenziare che è principio consolidato che la prova scritta del contratto di assicurazione possa essere desunta anche da documenti diversi dalla polizza, purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, dai quali sia possibile desumere l'esistenza ed il contenuto del patto (cfr.
Cass. 21/5/2024, n. 14046).
La ha, altresì, provato la verificazione di un evento rientrante Pt_1 nell'ambito del rischio assicurato. Al riguardo, è indicativa la citata Pec del Contro 18/4/2024, con la quale la comunicava all'attrice che avrebbe provveduto direttamente al pagamento della struttura ospedaliera, specificando che la somma sarebbe stata saldata a mezzo di un proprio corrispondente locale.
L'istante ha, poi, allegato l'inadempimento della convenuta, deducendo che, nonostante le rassicurazioni ricevute, alcun pagamento era pervenuto alla struttura ospedaliera statunitense, come risultante anche dalle mails di sollecito ricevute da quest'ultima, nelle quali è fatto espresso riferimento al fatto che nessuna somma era stata versata dalla compagnia assicurativa. Da ultimo va richiamata la mail del
6/11/2024 di poco antecedente all'instaurazione del presente giudizio. Contro A fronte di tale specifica allegazione, era onere della dimostrare il proprio adempimento, tenuto conto, peraltro, che dalla suindicata corrispondenza emerge l'accollo, da parte della stessa, dell'obbligazione di pagamento delle prestazioni sanitarie mediante versamento diretto dell'importo dovuto alla struttura ospedaliera (v. mail del 18/4/2024).
La convenuta, invece, scegliendo di rimanere contumace, non ha assolto al suindicato onere probatorio. La conseguenza è che, essendo rimasta inadempiuta la prestazione principale gravante sull'assicuratore, deve dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento grave della predetta società.
L'istante, come conseguenza della pronunciata risoluzione, ha chiesto Contro condannarsi la al risarcimento del danno quantificandolo nella somma di €
10.105,72, corrispondente all'importo preteso dalla Mount Sinai a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie erogate.
Ebbene, deve osservarsi che per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (cfr. Cass. 3/12/2015, n. 24632).
Quanto alla prova del lamentato pregiudizio in termini di danno emergente, si è affermato in giurisprudenza che la locuzione “perdita subita” con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (cfr. Cass. 21/6/2021, n.
27129; Cass. 10/3/2016, n. 4718; Cass. 10/11/2010, n. 22826). La conseguenza è che non si può negare il risarcimento di un danno semplicemente osservando che manca la prova che la somma (il cui esborso è, per l'appunto, il danno stesso) non sia stata effettivamente corrisposta, poiché il danno è non solo nell'effettivo esborso, ma altresì nell'obbligo di esso (cfr. Cass. 7/7/2025, n. 18527).
Nel caso di specie, l'istante ha documentato il danno mediante la produzione in giudizio delle richieste di pagamento avanzate dal Mount Sinai Hospital, nonché della fattura di $ 10.932.65 USD allegata alla mail del 18/8/2024, con la quale la struttura la informava che, non essendo intervenuto il pagamento da parte della sua compagnia assicurativa, avrebbe dovuto saldare direttamente l'importo della fattura stessa. Tale documentazione, pertanto, attesta, pur in mancanza di una diminuzione patrimoniale già intervenuta, la sussistenza di una posta passiva nel patrimonio dell'attrice, rappresentata dall'obbligazione ad effettuare il pagamento del corrispettivo delle prestazioni mediche ricevute la quale, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziale, integra un danno emergente suscettibile di risarcimento. Contro Ne deriva, pertanto, che la va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 10.105,72. Nonostante si tratti di un credito di valore, non vi sono i presupposti per operare d'ufficio la rivalutazione dello stesso all'attualità, né per riconoscere all'istante gli interessi compensativi sulla sorte capitale. Infatti, va osservato che, non avendo la provveduto all'esborso Pt_1 della suindicata somma, ella avrebbe dovuto allegare e provare di aver tenuto la stessa a disposizione del Mount Sinai Hospital e di non averla potuta pertanto destinare ad investimenti produttivi. Pertanto, l'attrice avrà diritto alla corresponsione degli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. ma solo a decorrere dalla 18/8/2024, vale a dire dalla data in cui la struttura ospedaliera ha rivolto nei suoi confronti la richiesta di pagamento. Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n 55/2014 da attribuirsi all'avv.
AE GN stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nella contumacia della resistente Parte_2 [...]
, così provvede: Controparte_1
a) dichiara la risoluzione del contratto di assicurazione per inadempimento della società ; CP_1 Controparte_1
b) condanna la suindicata società al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 10.105,72, oltre interessi legali a decorrere dal
[...]
24/8/2024 sino al soddisfo;
c) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per spese ed € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avv. AE GN.
Napoli, 1/12/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
E' dato atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Ludovica Esposito, Magistrato Ordinario in Tirocinio