Sentenza 4 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/05/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
AKA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 2617/23 R.G., avente ad oggetto ripetizione di importi indebitamente sottratti, riservata per la decisione all' udienza del 4/4/25 ex art. 281 sexies cpc, ultimo comma, vertente tra:
,rappresentata e difesa dall' avv. F. Cazzato per mandato in atti Parte 1
ATTRICE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Sala ed M. Capriulo per mandato in atti
CONVENUTA
NONCHE'
' in pesona dell' amministratore di sostegno nominato, rappresentata e Controparte_2 difesa in giudizio dall' avv. S. Allocca per mandato in atti
INTERVENUTA EX ART. 105 CPC
All' udienza designata le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO
Con atto ritualmente notificato, la Parte 1 traeva in lite la germana CP 1 innanzi all' intestato Ufficio, per ivi sentirla dichiarare tenuta e, per l' effetto, condannare alla restituzione in proprio favore dell'importo di € 23536,00, gradatamente della minor somma, pari alla quota di diritto sul 50% delle presenze contabili sui libretti di risparmio cointestati con la comune dante causa, la madre CP_3 oltre accessori e vittoria di spese.
CP inA sostegno causale della pretesa, premesso di rivestire la qualita' di coerede della prefata quota eguale con le germane CP_2 e Per_1 (avendo la convenuta, altra chiamata, rinunciato formalmente alla successione della madre), rappresentava che la Controparte 1, gia' cointestataria di libretti di risparmio postali nominativi, portanti somme di esclusiva spettanza della cointestataria madre e che fosse stata intestata a titolo di mera opportunita', avesse, al momento della morte di costei, prelevato l'importo di € 28189,31, pari alla meta' del saldo risultante a tale data, mentre le
Lamentava, altresi, che la convenuta avesse, in corso di rapporto, fatto proprie altre somme, per un importo di € 54762,51, sempre appartenenti alla madre e dalla stessa riscosse in proprio, ma immediatamente traferite su conto cointestato sempre con la madre, in modo tale da risultarne comproprietaria per il 50%, oltre ad operare altri prelevamenti ingiustificati, di € 5000,00, di € 1700,00, tre di € 1000,00, ed uno di € 6000,00, per un totale di € 70608,00, sostenendo che tali importi, spettassero a tutti i coeredi pro quota eguale, gradatamente nei limiti del 50% delle presenze contabili predette.
Domandava, pertanto accogliersi le proprie ragioni, come in via principale e gradatamente formulate.
La domanda veniva resistita dalla convenuta, la quale, premettendo che due dei quattro rapporti bancari oggetto di lite non fossero a lei intestati, declinava ogni addebito in ordine agli stessi, sostenendo, per gli altri due libretti, come essi le fossero stati intestati per agevolarne l' utilizzazione per le esigenze di vita della madre stessa e della sorella CP 2, gravemente malata e bisognosa di cure, mentre l'importo di 54762,51, fatto confluire su libretto cointestato appositamente per libera scelta della madre, in piena scienza e coscienza, sarebbe configurabile quale liberalita' indiretta disposta per spirito di gratitudine, cosi come le altre somme, donate per l'assistenza prestata.
Negato ogni carattere illecito alle operazioni di prelievo effettuate, trattandosi di strumenti finanziari movimentabili disgiuntamente anche da un solo contestatario, e cio', ribadito che fosse stato disposto per espressa volonta' della madre, che tanto aveva autorizzato onde far fronte alle proprie esigenze di vita (sicche' il danaro prelevato sarebbe stato utilizzato a tale scopo), contestando, in ogni caso di aver prelevato al momento del decesso l'importo da controparte asserito, assunto come consistentemente inferiore.
Rappresentato, gradatamente, che solo l'importo di € 2200 sarebbe caduto in successione, offerto banco iudicis la quota spettante all' attrice (1/3), sostenuta la temerarieta' dell' azione, concludeva per il rigetto dell' infondata pretesa, gradatamente per la declaratoria di quanto spettante all' attrice in termini di giustizia, con condanna della stessa al risarcimento ex art. 96 cpc, vinte le spese.
a mezzo del legale rappresentante, Interveniva volontariamente alche l' altra sorella, CP 2 CP
-, che, ricalcando specularmente le formalmente nominato suo amministratore di sostegno, avv. causali in fatto e di in diritto formulate dall' attrice, concludeva per l' attribuzione anche in proprio favore della quota dovutale quale erede della madre, nella medesima quantita' avanzata in via principale e gradata dall' attrice, vinte le spese di lite.
Istruita come in atti, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, udita la discussione di rito, ex art. 281 sexies cpc, ultimo comma.
MOTIVI
Parte 1In limine, va ribadita la natura personale dell' azione intentata dalla e di quella specularmente promossa dalla germana CP 2, che con comparsa di intervento volontario autonomo (piu' propriamente adesivo autonomo, in quanto la parte ha chiaramente sostenuto le ragioni dell' attrice, sebbene per far valere un proprio interesse), sostenendo, in effetti, le ragioni causalmente elaborate dall' attrice, ha inteso domandare la propria quota parte di risarcimento nei confronti dell' altra sorella, odierna convenuta, in un assetto causale-petitorio presupposto sull' illecito contegno, da questa tenuto, nell' impadronirsi di importi di esclusiva appartenenza alla comune madre, sia mentre questa era in vita, che in seguito al decesso, profittando, secondo l' assunto delle pretendenti, della qualita' di cointestataria di libretti di deposito postale.
Trattasi, dunque, di azione di carattere risarcitorio che presuppone l' illiceita' dei prelievi effetuati dall' attrice, escludendosi il consenso della contitolare nel compimento delle operazioni, in cui, pare chiaro, la qualita' di erede, viene rappresentato quale antefatto costitutivo della domanda e non ne costituisce la ratio di diritto, sebbene tale incontestatamente dichiarata qualita' rilevi ai fini della quantificazione del nocumento, in effetti circoscritto alla quota ereditaria spettante alle due sorelle pretendenti.
Cio' opportunamente chiarito, va ritenuta l' ammissibilita' della domanda, nei termini enucleati
(infondatamente ritenuta inammissibile dalla convenuta), trattandosi di azione risarcitorio- restitutoria pro quota postulata implicitamente sull' illecita sottrazione di somme ai danni della comune dante causa che, presumibilmente sarebbero cadute in successione al momento della relativa apertura (avvenuta con il decesso della asseritamente risalente al 20/4/20), quantunque non
,
appaiono emergere gli elementi illeciti ascritti, che, in effetti, sono rimasti solo dedotti dall' attrice.
Rilevano in tale direzione una serie di elementi presuntivi univoci e concordanti, suffragati, come appresso meglio spiegato, anche dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, che inducono senza motivo di ragionevole dubbio o perplessita' in favore della posizione difensiva resistente.
In primis non appare revocabile in dubbio che la cointestazione volontaria dei libretti di risparmio, su cui confluivano somme di esclusiva appartenenza della madre (l' eveneinza e' stata pacificamente acquisita), testimonia il rapporto fiduciario sussistente tra la genitrice e la figlia CP 1 (emerso, parimenti, che le altre figlie, CP_2, Parte 1 e Per 1 non fossero state a loro volta beneficiate nello stesso modo), antefatto che include logicamente il preventivo acquisto da parte della convenuta di un merito fiduciario, fondato, evidentemente sul particolare rapporto venutosi ad instaurare tra le due congiunte, che arrivo' anche all' ad autorizzare la figlia ad operare in proprio
(mediante la concessione della firma disgiunta).
La cointenstazione disgiunta include automaticamente la preventiva autorizzazione ad operare liberamente sullo strumento finanziario, integrante una notoria pratica (ampiamente diffusa nella societa') adottata da genitori anziani che delegano (normalmente ai figli o ad uno di essi), che consente loro di utilizzare i mezzi di sussistenza, loro appartenenti, mediatamente, proprio avvalendosi della loro opera, nel caso, pare plausibile, opportunamente conferita a chi si occupava delle esigenze di assistenza, anche, pare pacificamente acquisito, della sorella CP 2, qui acclamatamente amministrata, quindi non autosufficiente, o quanto meno, non in grado di provvedere, in tutto o in parte, a tutelare i propri interessi, anche se non e' dato sapere quali siano i limiti dell' inabilita', stante l'ampia portata dello scudo protettivo che il presidio dell' amministrazione di sostegno e' finalizzato a garantire.
Ribadito come fosse la figlia CP 1 ad occuparsi delle esigenze familiari e dell' assistenza di cui madre e figlia necessitavano, rimane conseguenza logica che gli importi prelevati fossero verosimilmente utilizzati per le poro esigenze, come concludentemente emergente anche dal fatto che tutte le somme di pertinenza della madre erano accreditate sui libretti predetti, non risultando che ella potesse contare su altre entrate con le quali farvi fronte.
La tesi attrice pare peccare, sul punto, di inverosimiglianza, proprio in considerazione del fatto che non ha mai rappresentato su quali altre entrate la madre e figlia avrebbero potuto contare, se non quelle che la figlia prelevava periodicamente dai libretti cointestati. E' fatto, egualmente, notorio che gli esseri umani, nel crepuscolo della loro vita, tendano ad affievolire quella giusta attenzione sui propri interessi finanziari, puntando piu' che altro sulle loro esigenze legate ad altri aspetti dell' esistenza, piu' pregnanti, quali assistenza, compagnia e affetto parentali, anche concedendo elargizioni e favorendo chi sentono piu' vicino, in particolare chi si occupa di loro, senza preoccuparsi del collaterale discapito di altri, anche, soventemente, suscitando il disappunto di altri congiunti che si sentono danneggiati nelle loro legittime aspettative.
Cio' considerato, pare altamente verosimile che gli importi che si assumono essere stati illecitamente prelevati dalla attrice, dalla data della cointestazione sino al decesso, non siano serviti ad altro che a garantire i mezzi di sussistenza della famiglia, ribadito che non vi siano elementi per ritenere che la madre (o la sorella amministrata ?) avessero altre entrate.
Illuminante, in merito, la deposizione della sorella Per 1 da opinarsi attendibile perche' astrattamente interessata a far accertare il contrario (quale avente causa pro quota), che, genuinamente e lealmente, dichiarava che "...la Controparte 1 si occupava della mamma e della
Controparte 2, quindi dell' assistenza, della spesa e di quant' altro", pur " non autorizzata a prelevare per la denaro dal libretto postale di CP_3 quale compenso per l'attivita' di assistenza prestata mamma"; "prelevava in realta' del denaro dal libretto, a cio' autorizzata, per le esigenze della mamma"; l'autorizzazione era un fatto noto e pacifico all'interno della gestione della famiglia, perche' mia madre non stava bene, aveva questa esigenza di delegare".
Tali evenienze non venivano smentite dall' altro teste, il Tes 1 marito dell' attrice, che nulla poteva riferire in merito, precisando un dato, tuttavia, interessante, che trasversalmente conferma la posizione della convenuta, ove evidenzia che vi fosse discordanza di vedute tra CP 2 ed CP_1 sulle modalita' di gestione del danaro materno, in merito alla quale le due sorelle "litigavano".
Tale dichiarata evenienza conferma in maniera inoppugnabile che era la figlia CP_1 ad occuparsi della famiglia, mentre l' egualmente dichiarato disappunto della moglie, CP_2, rimane fatto a se stante, irrilevante in chiave definitoria.
Ne' puo' infierire a discapito della posizione difensiva resistente la dichiarazione resa in interpello, assunta come confessoria, nella parte in cui la convenuta confermava di non aver ricevuto donazioni, che, in effetti, non puo' integrare una esplicitazione a discapito dell' interpellata, emergendo chiaramente dalle dichiarazioni, globalmente considerate, che ella operasse sul libretto per esplicito incarico della madre in un contesto fiduciario finalizzato a gestirne le sostanze non per se' stessa, ma per la famiglia, sicche' ammettendo di non aver ricevuto donazione significa, nei suoi intendimenti, che non si fosse mai profittata di alcunche'.
Su tali basi, possono essere svolte le seguenti considerazioni conclusive in punto di diritto.
La tesi dell' illecito prelievo non solo non appare provata da parte di chi tenuto a dimostrarne gli elementi costitutivi, ma anche smentita dalle emergenze considerate.
Risulta altamente verisimile e plausibile che la Controparte 1 , fosse, vivente la madre, la figlia designata ad occuparsi delle esigenza familiari, compresa quelle della sorella CP 2, in modalita' integrali, dall' assistenza diretta e di quella indiretta, comprendente anche l'attivita' di prelievo e di gestione autonoma delle risorse economiche rivenienti dagli introiti dell' unica percipiente reddito (per quanto occupa presente vertenza), e come le stesse furono utilizzate e finalizzate alle esigenze di vita delle componenti la famiglia. Cio' eslcude la tesi causale formulata dall' attrice, sia per quanto riguarda l' ascritto illecito da prelievo indebito (sussistendo l' autorizzazione, gia' concludentemente provata dalla concessione volontaria della firma disgiunta), che per quanto attinente all' utilizzo personale degli importi, da ritenersi, in realta', anche logicamente e concludentemente usati per le esigenze familiari, non potendosi comprendere, in caso contrario, come la famiglia stessa ebbe a sostentarsi per un periodo di tempo piuttosto prolungato (di circa sette anni), se non con gli introiti materni, prelavati dalla figlia fiduciaria, per il quale l'importo di circa € 70000,00 configura una cifra nemmeno congrua, come avvedutamente evidenziato dalla difesa convenuta, computando una quota annuale pari a circa (70000,00 : 7 =)
10000,00 annuali, ovvero il minimo vitale per il sostentamento di una famiglia media di 2 o di 3 (ove ricompresa anche CP 1 ) non essendo fatto suscettibile di suscitare scandalo se anche ella avesse vissuto con le sostanze materne, stante la accertata posizione rivestita nel contesto familiare.
Nulla, infine, va pronunciato in relazione agli importi riscossi dalla convenuta dopo la morte della madre, non essendovi domanda sugli stessi, cosi' come chiaramente evincibile dal petitum formulato dall' attrice e fatto proprio dalla sorella intervenuta, esplicitamente ed esclusivamente includente importi prelevati dai libretti durante la presenza in vita della madre, quantificati in € 70608,00, ovvero quelli risultanti dalla sommatoria elaborata sub capi n. 12 e 13 del libello introduttivo, trasfusi nei capi petitori accertativi sub lett.re a) e b) ed il quello di condanna sub lett. c) e nel gradatamente formulato sub lett. d).
Va, infine, disattesa la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla convenuta, in effetti meramente generica e priva di ogni allegato sul danno subito, che deve essere necessariamente rappresentato nella sua consistenza ontologica, nonche' relativo alla mala fede o colpa grave che avrebbe caratterizzato l'azione.
Le spese, avuto riguardo alla complessita' intepreptativa ed alle difficolta applicative degli istituti attinti alla presente motivazione, possono essere ragionevolmente compensate.
PQM
Definitivamente proncunaindo, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, disattende le domande avanzata dall' attrice e dalla parte intervenuta, nonche' quella di lite temeraria promossa dalla convenuta stessa e compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa.
Cosi' deciso, Taranto, 4/4/25
IL GO A. TAURINO