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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 4011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4011 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5294/2021 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1205/2021, deliberata il
29/06/2021 e pubblicata il 29/06/2021 (n. 3274/2018 RG); risarcimento danni;
TRA
c.f. PA C.F._1 difesa dall'avv. Maria Rosaria Argenziano (c.f. C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1
, in persona dell'amministratore p.t., difeso dall'avv. Olga Russo P.IVA_1
(c.f. ) C.F._3 domicilio digitale: Email_2
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
APPELLATO
LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono stati riportati nella sentenza impugnata nei termini che seguono.
“Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in PA giudizio il (già ) in persona Controparte_1 Controparte_2 dell'Amm.re p.t. dott.ssa affinchè, in Controparte_3 accoglimento della domanda, accertata la responsabilità nel sinistro avvenuto
l'11.07.15, allorchè la signora cadeva dopo aver messo il piede in fallo nelle PA vetrofanie dissestate presenti sotto i portici antistanti il condominio, condannasse il convenuto al pagamento, in favore della sig.ra CP_1 PA
della somma complessiva di € 8.996,97 a titolo di risarcimento dei danni subiti
[...] dall'istante, o quella somma maggiore o minore accertata nel corso del giudizio, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, nonché al danno morale, danno da vita di relazione, da quantificarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi al procuratore antistatario;
Si costituiva ritualmente in giudizio il in Controparte_1 persona dell'Amm.re p.t. dott.ssa Controparte_3 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando discordanze ed errori nella rappresentazione dei fatti e chiedendo il rigetto della domanda attorea;
Veniva disposta ed espletata la negoziazione assistita quindi, concessi i termini ex art. 183 c.6 c.p.c., veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'amministratrice del convenuto condominio. …”
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha deciso come segue:
“-La domanda non merita accoglimento in quanto non è da ritenersi provata la civile responsabilità del convenuto per le ragioni di seguito indicate. CP_1
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IV sezione civile
Preliminarmente va osservato che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile ai proprietari o manutentori di luoghi aperti al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della res.
(…) La disposizione in commento, dunque, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, impone a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni e l'evento.
A tale onere va anteposto quello generale incombente sempre su parte attrice, fissato dalla Cassazione nel noto principio secondo il quale “La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito. (Cassazione civile, sez. III, 27 Giugno 2018, n.
16904).
Nella fattispecie il convenuto ha contestato ritualmente il proprio difetto di titolarità passiva evidenziando come, sia la lettera di costituzione in mora che la successiva mediazione, siano state indirizzate nei confronti dell'IACP, poi non convenuto in giudizio, deducendo come lo stesso EN fosse proprietario dei portici (almeno nell'area antistante il civico 37, ove la stessa attrice risiede).
In applicazione del principio sancito nel citato arresto della Cassazione (n. 16904/2018) ed a fronte dell'espressa contestazione della titolarità passiva formulata dal convenuto, parte attrice avrebbe dovuto fornire la prova della titolarità passiva del CP_1
L'attrice a tal riguardo ha deferito interrogatorio formale all'amministratrice del condominio.
Nel corso dell'interrogatorio formale l'amministratrice condominiale ha confermato di Co provvedere alla manutenzione delle vetrofanie solo in relazione al civico , corrispondente al condominio da lei amministrato.
Tale prova non è quindi utile a superare gli oneri probatori imposti a parte attrice.
Non è stato infatti allegato alcun elemento in base al quale comprendere dove fosse la potenziale insidia e dove si sarebbe verificato l'incidente (foto ecc.).
A ciò si aggiunga la circostanza che la fase pre processuale (diffida e mediazione) è stata rivolta nei confronti dell'IACP oltre che nei confronti dell'amministratrice del
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condominio Lo stesso attestato della Questura di Avellino del 12.02.19 prodotto dall'attrice, evidenzia che gli agenti della Polizia, chiamati dall'attrice in data 10.07.15, avevano contattato prima il personale del Comune di Avellino e, su indicazione di questi, l'IACP per mettere in sicurezza il punto in cui l'attrice diceva di essere caduta.
Nello stesso attestato si da atto dell'assenza di copertura in un lucernario con cubi di vetro “nelle immediate vicinanze del civico 39” ma non si precisa se tale “anomalia” si Co trovi nello spazio antistante il civico , ove l'amministratrice condominiale ha confermato di provvedere alla manutenzione.
Tutte queste circostanze inducono a ritenere incerto il luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro e conseguentemente non adempiuto l'onere incombente sull'attrice di provare la titolarità passiva del convenuto di cui si assumeva la responsabilità. CP_1
La domanda va quindi respinta.
P.Q.M.
… - Rigetta la domanda proposta da Parte_2
- Condanna a rifondere al Parte_2 [...]
le spese di lite che liquida in €. 3.000,00 per compenso Controparte_4 professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto ne ha PA argomentato i motivi a sostegno ed ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1205/2021 pubbl. il 29/06/2021 Repert. n. 1526/2021, emessa dal Tribunale Civile di Avellino, Got
Dott. Gianfranco Cardinale, a definizione del procedimento recante R.G. n. 3274/2018 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: contrariis rejectis, in accoglimento del presente gravame e per le causali di cui in narrativa, accertata la responsabilità del (già Controparte_1 CP_2
) in persona dell'Amm.re p.t. dott.ssa
[...] Controparte_5
Immobiliare, ex art. 2051, ovvero quella responsabilità riconducibile alla fattispecie del
“danno ingiusto risarcibile” contemplato dalla norma del 2043 c.c. recepente il principio
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del “neminem ledere”, atteso che l'Amministratore non aveva provveduto alla eliminazione o comunque alla regolamentare segnalazione del dissesto;
3) condannare l'appellato al pagamento, in favore della sig.ra CP_1
della somma complessiva di € 8.996,97 a titolo di PA risarcimento dei danni subiti dall'istante, o quella somma maggiore o minore che
l'Ecc.ma Corte adita, vorrà accertare nel corso del giudizio, oltre al risarcimento di tutti
i danni patiti e patiendi, nonché al danno morale, danno da vita di relazione, da quantificarsi anche in via equitativa, secondo il criterio prudenziale che l'adita Corte riterrà in Sua giustizia oltre interessi e rivalutazione e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- si chiede che vengano acquisiti, come prove documentali, gli atti già affoliati al fascicolo di parte al momento dell'iscrizione a ruolo del presente atto di appello, tutti gli atti, verbali e documenti di cui al fascicolo di I grado;
- si chiede che venga ordinato ex art.210 c.p.c. alla Polizia di Stato di , CP_1
l'esibizione di tutta la documentazione, relativa all'intervento di cui all'attestato, laddove l'On.le Corte non ritenesse sufficiente il depositato attestato;
Al fine di provare i fatti per cui è causa si chiede venga ammessa prova orale in ordine alle circostanze di seguito capitolate di cui ai numeri 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 e 16;
- 6. Vero è che in data 10 luglio 2015, alle ore 22.00 la signora PA
scendeva dalla propria abitazione, al civico 37 del
[...] Controparte_4 in compagnia della signora , per provvedere al deposito della
[...] Persona_1 spazzatura?
- 7. Vero è che dinanzi al Condominio Via U. Leprino 39, la signora PA percorrendo i portici antistanti lo stesso metteva il piede in fallo nelle CP_1 vetrofanie dissestate, sconnesse e rotte, e inciampava e cadeva rovinosamente al suolo;
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- 8. Vero che la signora , cercava di sollevare la dolorante al Persona_1 PA suolo?
- 9. Vero è che, nell'immediatezza dell'accadimento, fu richiesto l'intervento di una
Volante della Polizia di Stato, che arrivò sui luoghi dell'incidente redigendo apposito verbale;
- 10. Vero è che, nell'immediatezza dell'accadimento, la signora tutta PA dolorante, telefonò al figlio sig. , per farsi raggiungere, e per farsi Parte_3 accompagnare al Pronto Soccorso?
- 11. Vero è che, sopraggiungevano all'altezza del , le Controparte_1 signore e le quali vedendo la signora CP_6 Controparte_7 PA al suolo, si avvicinarono per prestare soccorso, vista anche la difficoltà della , nel Per_1 sollevare la signora PA
- 12. Vero è che il sig. , giunto sul posto, accompagnava la propria Parte_3 madre, signora al P.S. del di ? PA Pt_4 CP_1
- 13. Vero è che ritornando alle proprie abitazioni, le signore , e Per_1 CP_7
verificarono la buca delle vetrofanie dove era inciampata la CP_6 PA
- 14. Vero è che la vetrofania rotta e disconnessa, dove è caduta la signora PA
è stata oggetto di lavori di messa in sicurezza, due giorni dopo il sinistro con conseguente chiusura della buca, ad opera di operai dal incaricati? CP_1
- 15. Vero è che il sig. dopo un'attesa di oltre quattro ore al P. Parte_3
Soccorso, riaccompagnò la madre a casa, per riportarla nuovamente, la mattina dello stesso giorno?
- 16. Vero è che la signora successivamente al sinistro si recò a far visita PA alla signora per ringraziarla dell'aiuto, benché deambulasse con le CP_6 stampelle, ed avesse un tutore al braccio?
- Indica a testi:
- già residente in , alla di cui ai numeri Controparte_7 CP_1 Controparte_1
, 14 e 16 NumeroDiCartaIde_1
- - residente in [...], di cui Parte_3 ai numeri 9,10,11,12,14, e 15
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- - All'esito dell'acquisizione del verbale della Polizia di Stato, si chiede la prova testimoniale degli agenti intervenuti sulle circostanze di cui all'eseguito intervento, come da attestato del 12.02.2019.
- Si chiede, altresì, ai sensi dellart.345, 3° comma, c.p.c., l'acquisizione di n. 5 fotografie delle quali l'odierna appellante, incolpevolmente, non era a conoscenza dell'esistenza delle stesse, essendone venuta in possesso solo di recente, rimettendosi ai provvedimenti dell'Ecc.ma Corte, ove li ritenesse indispensabili ai fini della decisione della causa, non avendo la parte potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.”.
Il si è opposto Controparte_1 all'impugnazione, chiedendo:
“preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra PA con conseguente conferma della sentenza appellata;
2) nel merito, comunque rigettarlo perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, confermando la sentenza di primo grado;
3) rigettare, altresì, l'istanza di sospensione cautelare della sentenza gravata proposta dall'appellante;
4) condannare di conseguenza parte appellante alle spese, diritti e onorari del giudizio.
5) in subordine, qualora la Corte dovesse ritenere ammissibili le prove orali richieste dall'appellante si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli e con gli stessi testi indicati, anche in ordine alle richieste di chiarire e precisare le circostanze che appaiono contrastanti rispetto al fatto originario dedotto nel primo atto introduttivo e nella diversa documentazione di giudizio.”.
La Corte ha respinto l'istanza di sospensione avanzata dall'appellante, con ordinanza in data 12.12.2023.
All'esito, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza dell'8.4.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
Il ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ.
L'eccezione dev'essere disattesa.
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La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di Avellino e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONDOMINIO CIV. 39 –
LA RESPONSABILITA' DELL'EVENTO DANNOSO E LA PROVA
L'appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado sarebbe incorso in una errata ratio decidendi in relazione a: legittimazione passiva del responsabilità ex art. 2051 c.p.c., nesso di Controparte_1 causalità, ed incertezza del luogo del sinistro. Invece, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Avellino, la legittimazione passiva del Parte_5
8
[...] CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile sarebbe inequivocabilmente dimostrata. L'art. 1131 c.c. Controparte_1 stabilisce che l'amministratore "può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio". L'errore materiale nell'indicazione del numero civico (37 invece di 39) non può assurgere a motivo determinante l'inesistenza della legittimazione, trattandosi di mero errore di trasposizione che non ha compromesso l'identificazione del soggetto convenuto, come confermato dalla costituzione in giudizio in primo grado e dalla successiva difesa dell'appellato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la costituzione in giudizio del convenuto sana i vizi attinenti alla vocatio in ius, tra cui rientra l'errata o omessa individuazione del convenuto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi dell'art. 164, comma 3,
c.p.c. Il principio opera anche nel giudizio di appello. Nel caso di specie,
l'appellato si è costituito sin dal primo Controparte_1 grado di giudizio, depositando comparsa di costituzione e risposta e partecipando attivamente al processo;
ha contestato i motivi d'appello; ha attuato comportamenti incompatibili con l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata. Tale comportamento ha determinato la sanatoria retroattiva di ogni eventuale vizio della vocatio in ius.
Ha affermato di essere caduta dinanzi al Controparte_1 gestito dalla dott.ssa la quale, nell'interrogatorio formale, ha Controparte_5 confermato di essere, sin dal mese di luglio 2015, amministratore del e che la manutenzione dei portici condominiali e CP_1 Parte_6 delle vetrofanie dei marciapiedi prospicienti gli stessi, che danno luce alle cantine condominiali, è sempre stata a carico ed eseguita dal
[...]
. Controparte_1
Ha dedotto che tali circostanze confermano l'esistenza della legittimazione passiva in capo all'appellato . Controparte_1
Ha rimarcato che, quanto al luogo in cui si è verificato l'incidente, quest'ultimo sarebbe stato accertato dall'attestato rilasciato dalla Questura di
Avellino (Ufficio Prevenzione Generale Soccorso pubblico), i cui agenti, intervenuti sul posto, hanno riportato nel rapporto che “… sul posto alla Via
Ubaldo Leprino altezza cv 39 vi era la presenza della richiedente PA
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IV sezione civile
(…) gli operatori accertavano nelle immediate vicinanze del civico 39, la presenza Pt_1 di una scacchiera a mò di lucernaio, con cubi in vetro, uno dei quali privo di copertura e pertanto ne rimaneva soltanto la buca ….”, a conferma che essa appellante, Co percorrendo i portici antistanti il all'altezza del civico , in CP_1
[...]
, metteva il piede in fallo, su mattoni in vetrocemento dissestati, CP_1 sconnessi e rotti, usati come manto di copertura per le cantinole dello stabile condominiale, inciampando e cadendo rovinosamente al suolo, altresì, riportando lesioni.
Ha precisato che tali circostanze documentali sarebbero state confermate dall'istruttoria testimoniale, da lei ritualmente richiesta, ma non autorizzata dal giudice di primo grado e riproposta in questo giudizio di appello.
Ha dedotto che il ha omesso la Controparte_8 manutenzione dei portici (manutenzione obbligatoria) e non ha provveduto a riparare il vetrocemento di calpestio, né a segnalarlo;
la situazione di dissesto dei mattoni in vetrocemento non era prevedibile, né transennata, né visibile a causa della trasparenza del materiale. La caduta avveniva a causa della imprevedibile ed inevitabile insidia costituita dal vetrocemento dissestato e rotto, usato come manto di copertura per le cantinole dello stesso stabile e per la sua trasparenza finalizzato a dar luce alle stesse.
Ha argomentato che il giudice di primo grado non avrebbe valutato che il verbale della Questura di è chiaro nell'individuare il luogo CP_1 dell'incidente (testualmente ivi si legge “ altezza cv.39”, dove Controparte_1 hanno trovato dolorante e sanguinante “con PA escoriazioni al ginocchio, al palmo della mano, nonché forte dolore al polso della mano sinistra”); i verbalizzanti hanno, altresì, accertato che “… nelle immediate Co vicinanze del cv. della prefata strada, ai porticati ove vi erano ubicati gli ingressi degli stabili, vi era la presenza di una scacchiera a mò di lucernaio, con cubi in vetro, uno dei quali privo della copertura e pertanto ne rimane soltanto la buca …”. Il giudice di prime cure si sarebbe invece soffermato, invece, su circostante non pertinenti e relative alla chiamata degli agenti al personale del Comune per la messa in sicurezza dell'anomalia, apprendendo che tale richiesta dovesse essere inoltrata allo IACP.
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IV sezione civile
Ha lamentato che il giudice di prime cure avrebbe poi commesso l'errore di non pronunciarsi sulla sua richiesta di ordinare, ex art. 210 cod. proc. civ., alla
Polizia di Stato l'esibizione di tutta la documentazione relativa all'intervento.
Ha insistito, infine, insiste per l'ammissione di 5 fotografie riproducenti lo stato dei luoghi, rinvenute tardivamente da essa appellante, ultraottantenne, che ne aveva involontariamente dimenticato l'esistenza.
Ha prodotto, per la quantificazione del danno alla persona, certificazione medica del dott. , che quantifica i postumi nella misura del 5%, Persona_2 con ITT 20 gg., ITP 40 gg. al 50% e ITP 50 gg. al 25%. La somma richiesta di €
8.996,97 è conforme ai parametri di legge e comprende danno biologico permanente (€ 4.069,19), danno biologico temporaneo (€ 2.461,20), danno morale (€ 2.176,58) e spese mediche (€ 290,00).
Ha chiesto, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, di disporre la compensazione delle spese processuali in considerazione della veneranda età dell'appellante (ultraottantenne) e delle sue condizioni economiche disagiate, percependo un modesto reddito da pensione sociale con invalidità del 100% conseguente ad esiti di ictus cerebrale.
Le censure sono parzialmente fondate, solo con riferimento alla legittimazione passiva del appellato. CP_1
Infatti, il luogo ove si è verificato l'incidente, risulta accertato dall'attestato rilasciato dalla Questura di (Ufficio Prevenzione CP_1
Generale Soccorso pubblico), dove si legge che “… sul posto alla CP_1 altezza cv 39 vi era la presenza della richiedente (…)
[...] PA PA Co gli operatori accertavano nelle immediate vicinanze del civico , la presenza di una scacchiera a mò di lucernaio, con cubi in vetro, uno dei quali privo di copertura e pertanto ne rimaneva soltanto la buca ….”.
Non vi è dubbio che si sia trattato di mero errore materiale l'indicazione, nell'atto di citazione avanti al Tribunale di Avellino, del civico 37, anziché 39, laddove la relata di notifica veniva effettuata proprio presso l'amministratore del condominio del civico 39, il medesimo indicato nel verbale degli agenti di
P.S. intervenuti su chiamata della vittima.
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IV sezione civile
La stessa amministratrice, in sede di interrogatorio formale, ha confermato, con dichiarazione avente valore confessorio, di occuparsi, in tale qualità, della manutenzione del lucernario posto alla base del portico del Pt_6
, sicchè resta accertato che tale manufatto appartiene al
[...] CP_1
Le circostanze sopra descritte evidenziano la legittimazione passiva del appellato ed in tal senso va rettificata la sentenza gravata. CP_1
Tuttavia, entrando nel merito della domanda, questa Corte di Appello rileva che non sussistono elementi sufficienti per l'accoglimento della stessa, che rimane sfornita di qualsiasi supporto probatorio. non ha fornito prova adeguata e sufficiente in PA ordine alla dinamica dell'evento e, conseguentemente, in ordine alla responsabilità del quale custode del Controparte_9 lucernaio (art. 2051 cod. civ.).
Sul punto, va considerato che dal rapporto degli agenti di P.S. della
Questura di , intervenuti sul posto, si apprende soltanto che CP_1 [...] fu trovata in prossimità del civ. 39 di e che ivi PA CP_4 rinvennero “… una scacchiera a mo' di lucernaio, con cubi in vetro, uno dei quali privo della copertura e pertanto ne rimaneva soltanto la buca.”. Dal predetto rapporto non si ricava alcun elemento utile ad accertare la dinamica del sinistro, cioè che andò ad inciampare proprio nel buco del lucernaio PA con la vetrofania infranta, poiché gli agenti intervennero dopo che essa era caduta, quindi non hanno assistito allo svolgimento dell'evento, e si sono limitati ad identificarne e descriverne il luogo. ha richiesto di provare le modalità del sinistro, PA nel giudizio di primo grado, mediante prova testimoniale, non ammessa dal giudice di primo grado, ed ha riproposto tale istanza istruttoria in questo giudizio di secondo grado.
La Corte rileva che, nell'ampio capitolato di prova i soli capitoli ammissibili e rilevanti sono quelli riportati sub
6. e 7., formulati come segue:
“
6. Vero è che in data 10 luglio 2015, alle ore 22.00 la signora PA
scendeva dalla propria abitazione, al civico 37 del Condominio di Via U.
[...]
12 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Leprino in compagnia della signora , per provvedere al deposito della Persona_1 spazzatura?
- 7. Vero è che dinanzi al Condominio Via U. Leprino 39, la signora PA percorrendo i portici antistanti lo stesso Condominio, metteva il piede in fallo nelle vetrofanie dissestate, sconnesse e rotte, e inciampava e cadeva rovinosamente al suolo;
”.
L'appellante ha indicato come testimoni, originariamente , Persona_1
e (figlio di essa appellante), e, nelle Controparte_7 Parte_3 conclusioni dell'atto di appello, la sola mentre la Controparte_7 deposizione di è stata richiesta soltanto sui capitoli da 9. a 15. Parte_3
La teste non è stata indicata, in questo giudizio di gravame, in Persona_1 quanto ormai deceduta, come dichiarato a fol. 11 dell'atto di appello.
Orbene, la Corte rileva che effettivamente il Tribunale si è sottratto immotivatamente dall'ammettere la prova testimoniale, ma che la stessa ormai non può essere utilmente espletata, non potendo più essere escussa
[...]
, la sola che era presente al momento del sinistro ed avrebbe potuto Per_1 riferire sul luogo esatto e sulla causa della caduta al suolo di PA
Nulla, invece, potrebbero raccontare gli altri due testi
[...] CP_7
e , i quali sono intervenuti soltanto
[...] Parte_3 successivamente all'evento, allorquando era già a PA terra, come si ricava dalla narrazione della stessa appellante, riportata anche nel più ampio capitolato di prova orale. Peraltro, come già detto, l'audizione di non è stata neanche richiesta sui capitoli 6. e 7., i soli rilevanti Parte_3 ai fini della decisione, ma solo sui capitoli successivi. Questi ultimi (da 8. a 16.) sono inammissibili, in quanto attengono a circostanze già accertate in giudizio oppure di nessun rilievo ai fini della decisione.
Ugualmente superflua sarebbe la deposizione degli agenti di PS intervenuti sul posto – anche questa richiesta da sia in PA primo grado che in questo secondo grado – atteso che il loro arrivo è stato successivo all'incidente.
Alla stregua di quanto precede, resta sfornito di prova il fatto storico circa la dinamica e le modalità della caduta, in particolare la circostanza che
13 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile l'appellante sia inciampata dopo aver messo il piede in fallo nelle vetrofanie Co dissestate presenti sotto i portici antistanti il al civ. . CP_1
Inoltre, l'ordine di esibizione alla Polizia di Stato, ex art. 210 cod. proc. civ., di tutta la documentazione, relativa all'intervento, è inammissibile in quanto generica, nonché irrilevante, considerato che vi è agli atti l'attestato della questura che già certifica quanto verbalizzato dagli agenti intervenuti comunque successivamente al sinistro. Né ha indicato PA quale diverso ed utile documento potrebbero essere acquisito presso l'organo di
PS.
In ragione di quanto sopra, la sentenza del Tribunale di Avellino merita di essere riformata in punto di legittimazione passiva del CP_1 appellato, ma confermata nella parte in cui ha rigettato la domanda di
[...]
PA
LE SPESE DI CAUSA
In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 decreto legge 132 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, nei casi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza. Successivamente, la sentenza della
Corte Costituzionale n. 77 del 2018 ha ampliato i casi di compensazione anche alle “gravi ed eccezionali ragioni”, comunque da indicare esplicitamente nella motivazione. Pertanto, la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe “gravi ed eccezionali ragioni” desunte dalla peculiarità del caso concreto (Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n. 7064).
La Corte ritiene che sussistano, nel caso in esame, i presupposti per la compensazione, giacchè il Tribunale di Avellino avrebbe dovuto dare ingresso alla deposizione di , in quanto ammissibile e rilevante sui capi 6. e Persona_1
7., che, ad oggi, nel presente grado di giudizio, non può più essere espletata per causa di forza maggiore.
14 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1205/2021, deliberata il
29/06/2021 e pubblicata il 29/06/2021 (n. 3274/2018 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie, entro i limiti che seguono, l'appello proposto da PA
e, per l'effetto,
[...]
2) dichiara la legittimazione passiva del Controparte_9
[.
; CP_1
3) rigetta nel merito la domanda proposta da PA
4) compensa integralmente tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, in data 25 luglio 2025
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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