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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 17/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 17.12.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n. R.G. 6/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. A. Chieffo (C.F.: ). C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F: ) Controparte_1 C.F._3
Resistente/Contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.01.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il Sig. , in qualità di titolare e legale Controparte_1
rappresentante dell'omonima ditta individuale ed armatore dell'imbarcazione denominata “FANTASTICO”, esercente l'attività di pesca in mare, e, dopo aver premesso di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze del convenuto dal 13.01.2022 al 20.02.2024, senza regolare assunzione, ma costantemente sottoposto al potete direttivo e disciplinare del datore di lavoro, adibito alle mansioni di mozzo, concretatesi, tra l'altro, nel salpare le reti, selezionare, sistemare e sbarcare il pescato, lavare il ponte della barca e le attrezzature, con orario di lavoro dal lunedì al giovedì, dalle 00,30 alle 17,00, senza fruire di ferie e venendo retribuito esclusivamente con la somma complessiva di € 150,00 la settimana, mai quietanzate dal lavoratore, ha domandato accertarsi, in primo luogo, la sussistenza di in rapporto di lavoro subordinato ed a tempo pieno effettivamente intercorso tra le parti alle mansioni di mozzo e, in secondo luogo, previo riconoscimento dell'applicazione nei suoi confronti del CCNL per la pesca – personale imbarcato, il suo diritto alla corresponsione delle differenze retributive asseritamente maturate a titolo di lavoro ordinario, ferie maturate e non godute, 13ma e 14ma mensilità e
T.F.R., per complessivi € 13.499,05, come da conteggi depositati in atti, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con conseguente condanna di parte resistente al relativo pagamento. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che il sig.
ha svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze del Parte_1
convenuto dal 13.01.2022 al 20.02.2024, con orario full time, così come meglio specificato in premessa, con mansioni di mozzo, come tali inquadrabili nella relativa declaratoria del CCNL per la pesca – personale imbarcato, con oggi conseguenza di legge e di contratto;
2. accettare e dichiarare che il ricorrente, per le differenze retributive spettanti tra quanto gli è stato corrisposto e quanto in realtà gli spettava in base al CCNL, considerando l'orario di lavoro effettivamente svolto e il trattamento retributivo previsto per la mansione di mozzo, per le 13me e 14me mensilità, per le ferie maturate e non godute e per il T.F.R., è creditore nei confronti
Pag. 2 di 11 del sig. titolare e legale rappresentante dell'omonima Ditta Controparte_1
individuale, con sede in Casalbordino (CH), via Cibotti nr. 36, della somma complessiva di €. 13.499,05, al lordo delle imposte di legge, così come risulta dal conteggio analitico allegato, ovvero alla somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia anche in base agli accertamenti tecnici che dovessero essere disposti in corso di causa, oltre agli interessi al tasso legale ed alla rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino a quella dell'effettivo soddisfo e, per l'effetto, 3. condannare il sig. titolare e legale Controparte_1
rappresentante dell'omonima Ditta individuale, con sede in Casalbordino (CH), via
Cibotti nr. 36, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €.
13.499,05, al lordo delle imposte di legge, oltre agli interessi al tasso legale ed alla rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino a quella dell'effettivo soddisfo, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in base agli accertamenti tecnici che dovessero essere disposti in corso di causa”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione udienza, previamente rinnovata, parte resistente non si è costituita in giudizio, sicché, alla prima udienza di trattazione della causa del
21.05.2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la domanda del ricorrente volta, in primo luogo, all'accertamento di rapporto di lavoro subordinato e a tempo pieno tra le parti e, in secondo luogo, all'accertamento del diritto al pagamento delle differenze
Pag. 3 di 11 retributive tra quanto corrisposto e quanto spettante in ragione della attività lavorativa in concreto espletata, per la quantificazione di cui ai conteggi depositati in atti.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che, ai fini dell'inquadramento della prestazione nello schema normativo di cui all'articolo 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, con conseguente limitazione dell'autonomia del prestatore ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale;
tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. (SS.UU. n. 379/1999; Cass. n. 9623/2002; Cass. n. 13935/2006; Cass. n.
4500/2007; Cass. n. 24154/2019; Cass. n. 1095/2023). E tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di una valutazione complessiva e globale
(SS.UU. n. 584/2008; Cass. n. 9108/2012; Cass. n. n. 24154/2019 cit.; Cass. n.
1095/2023 cit.).
Pag. 4 di 11 Ciò posto, dalle risultanze istruttorie, documentali e dorali, emerge l'assolvimento da parte del ricorrente degli oneri probatori sul medesimo gravanti.
A tal riguardo, dalla documentazione depositata in atti – in particolare dal “certificato di iscrizione dei pescatori marittimi”, dal “foglio di ricognizione della gente di mare di terza categoria” sottoscritto dal Comandante del circondario marittimo di Vasto, nonché, soprattutto, dalla “dichiarazione di sbarco” a firma proprio di CP_1
(cfr. doc. nn. 2, 3 e 4 fascicolo parte ricorrente), si evince che il ricorrente
[...]
risulta essere iscritto nelle matricole della gente di mare di terza categoria dell'Ufficio Marittimo di Vasto con matricola nr. 374, nonché che lo stesso ha prestato la propria attività lavorativa a bordo del peschereccio “Fantastico”, esercente l'attività di pesca in mare, di cui risulta essere armatore , a sua volta Controparte_1
titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, dal 13.01.2022 sino allo sbarco del 20.02.2024, cui si può ricondurre la cessazione del rapporto.
La menzionata documentazione ben assurge a chiaro indice dell'esistenza di una prestazione lavorativa svolta dal ricorrente in favore del resistente e, quindi, della sussistenza di un rapporto lavorativo.
Vieppiù che le suddette considerazioni e valutazioni sono state corroborate dalla prova orale espletata in corso di causa.
Più nello specifico, premesso che il resistente contumace non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale, circostanza, questa, comunque valutabile ai sensi dell'art. 232 c.p.c. ai fini di un vaglio positivo delle circostanze capitolate ed addotte da parte ricorrente a sostegno della domanda, il teste citato da parte ricorrente, Sig.
, ha confermato che il lavoratore ha lavorato alle dipendenze del Testimone_1
convenuto dal 13.01.2022 al 20.02.2024, a bordo dell'imbarcazione
“FANTASTICO”, di cui il convenuto medesimo è armatore, con le mansioni di
Pag. 5 di 11 mozzo, svolgendo le mansioni che gli venivano assegnate dal datore di lavoro ed essendo tenuto a rispettare l'orario di lavoro da questi prestabilito, oltre che ad avvisarlo in caso di impedimento e/o ritardo, nonché percependo una retribuzione pari ad € 150,00 settimanali in contanti, all'uopo riferendo che “Sì, è vero. Sono anch'io pescatore e ho una barca di piccola pesca al porto di Vasto e, quindi, lo vedo… Confermo che svolge attività di pesca in mare… Sì, è vero. Lo so in quanto a volte lo accompagnavo io a Punta Penna, ma anche perché l'ho visto lavorare… Sì, è vero. lo posso confermare in quanto, a volte, ero io a riaccompagnarlo a casa, a fine lavoro. Ad ogni modo, lavorando nel Porto, lo vedevo… Sì, è vero. lo so per le motivazioni già dette… Sì, è vero. lo so in quanto, non avendo lui un mezzo, ero io ad accompagnarlo a riscuotere e vedevo quanti soldi gli venivano dati”.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità e credibilità del teste escusso, attesa la linearità, precisione e concordanza delle deposizioni rese, nonché, dell'indifferenza rispetto alle parti in causa e della piena conoscenza dei fatti controversi, in ragione della sua qualità di pescatore testimone oculare dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente per il periodo in contestazione. D'altra parte, non sono stati forniti in giudizio elementi di prova atti a sconfessare le risultanze probatorie favorevoli alla ricorrente, attesa la contumacia di parte resistente e, giova ribadirlo, della sua mancata presentazione all'udienza fissata per il deferimento dell'interrogatorio formale.
In ragione di tanto, può ritenersi provato che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze del resistente dal 13.01.2022 al 20.02.2024, ancorché in assenza di regolare assunzione, costantemente sottoposto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale gli imponeva orari e mansioni e pretendeva di essere avvisato nei casi di inadempimenti o ritardi nella prestazione lavorativa, senza tralasciare la circostanza che il dipendente percepiva, in contanti,
Pag. 6 di 11 una retribuzione con cadenza fissa settimanale: tutte le prefate circostanze in punto di fatto, così come confermate dall'istruttoria orale – con particolare riferimento alla sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro ed alla percezione di una retribuzione con cadenza fissa – costituiscono, dunque, evidenti indici rivelatori, in omaggio alla richiamata giurisprudenza, della sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti connotato da subordinazione.
Venendo, ora, alle mansioni concretamente svolte ed all'orario lavorativo osservato, lo stesso teste ha confermato che il ricorrente, per tutto l'arco temporale del rapporto di lavoro, ha lavorato dal lunedì al giovedì, dalle 00,30 alle 17,00, dunque per circa
40 ore settimanali, atteso che si imbarcava alle ore 00,30, usciva in mare, svolgeva le attività di pesca, selezione e sistemazione del pescato e rientrava in porto mai prima delle 16,30, scaricava il pescato, risistemava le attrezzature e sbarcava mai prima delle 17,00, svolgendo, quindi, le mansioni di mozzo, le quali, nello specifico, si concretizzavano nel salpare le reti, selezionare, sistemare e sbarcare il pescato, lavare il ponte della barca e le attrezzature.
Gli esiti della prova testimoniale, quindi, consentono di ritenere accertati tanto le concrete mansioni svolte dal lavoratore, così come dedotte in ricorso, quanto l'orario lavorativo osservato, pari a circa 40 ore settimanali e indice di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Conseguentemente, tenuto conto che il dipendente ha percepito come retribuzione la somma pari ad € 150,00 settimanali, può dirsi provato l'an del diritto vantato in giudizio, ossia che il ricorrente ha diritto alle differenze retributive tra quanto avrebbe dovuto percepire in base alla quantità e qualità dell'attività lavorativa svolta - sulla base delle mansioni e dell'orario lavorativo concretamente osservato - e quanto ha in concreto percepito.
Pag. 7 di 11 Acclarato, per tutte le suddette ragioni, l'an del diritto, occorre soffermarsi sul quantum.
A tal riguardo, stante la contumacia di parte resistente, può farsi riferimento ai conteggi analitici elaborati da parte ricorrente e prodotti in giudizio.
Più nello specifico, i suddetti conteggi sono stati elaborati considerando correttamente i minimi retributivi del CCNL pesca – Personale imbarcato, atteso, in primo luogo, che risulta acclarato che il datore di lavoro applichi detto contratto collettivo ai propri dipendenti regolarmente assunti, ciò che collima finanche con l'attività aziendale effettivamente esercitata, e che, in secondo luogo, le mansioni concretamente espletate dal lavoratore, così come dedotte in ricorso e comprovate in giudizio, ben ricalcano quelle cui il dedotto contratto collettivo afferisce. I conteggi, inoltre, tengono conto dei parametri della durata del rapporto di lavoro e dell'orario di lavoro, così come dedotti in ricorso e provati in giudizio, nonché della somma complessivamente già percepita dal dipendente, che è stata correttamente detratta dal conteggio finale.
Le spettanze retributive sono state così quantificate nella somma complessiva di €
13.499,05, al lordo delle imposte di legge e contributi, per i titoli di lavoro ordinario, ferie maturate e non godute, 13ma e 14ma mensilità e T.F.R.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra parte ricorrente e parte resistente dal 13.01.2022 al 20.02.2024, nonché il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrispostole e
Pag. 8 di 11 quanto spettantele in base alle tabelle retributive del CCNL pesca – Personale imbarcato, a titolo di lavoro ordinario, ferie maturate e non godute, 13ma e 14ma mensilità e T.F.R., per la somma di € 13.499,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive del CCNL pesca – Personale imbarcato, a titolo di lavoro ordinario, ferie maturate e non godute,
13ma e 14ma mensilità e T.F.R., per la somma di € 13.499,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Pag. 9 di 11 definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra parte ricorrente e parte resistente dal 13.01.2022 al
20.02.2024, nonché il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive del CCNL pesca – Personale imbarcato, a titolo di lavoro ordinario, ferie maturate e non godute, 13ma e 14ma mensilità e T.F.R., per la somma di € 13.499,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte resistente resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive del CCNL pesca – Personale imbarcato, a titolo di lavoro ordinario, ferie maturate e non godute, 13ma e 14ma mensilità e T.F.R., per la somma di € 13.499,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vasto, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 10 di 11
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 17.12.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n. R.G. 6/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. A. Chieffo (C.F.: ). C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F: ) Controparte_1 C.F._3
Resistente/Contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.01.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il Sig. , in qualità di titolare e legale Controparte_1
rappresentante dell'omonima ditta individuale ed armatore dell'imbarcazione denominata “FANTASTICO”, esercente l'attività di pesca in mare, e, dopo aver premesso di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze del convenuto dal 13.01.2022 al 20.02.2024, senza regolare assunzione, ma costantemente sottoposto al potete direttivo e disciplinare del datore di lavoro, adibito alle mansioni di mozzo, concretatesi, tra l'altro, nel salpare le reti, selezionare, sistemare e sbarcare il pescato, lavare il ponte della barca e le attrezzature, con orario di lavoro dal lunedì al giovedì, dalle 00,30 alle 17,00, senza fruire di ferie e venendo retribuito esclusivamente con la somma complessiva di € 150,00 la settimana, mai quietanzate dal lavoratore, ha domandato accertarsi, in primo luogo, la sussistenza di in rapporto di lavoro subordinato ed a tempo pieno effettivamente intercorso tra le parti alle mansioni di mozzo e, in secondo luogo, previo riconoscimento dell'applicazione nei suoi confronti del CCNL per la pesca – personale imbarcato, il suo diritto alla corresponsione delle differenze retributive asseritamente maturate a titolo di lavoro ordinario, ferie maturate e non godute, 13ma e 14ma mensilità e
T.F.R., per complessivi € 13.499,05, come da conteggi depositati in atti, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con conseguente condanna di parte resistente al relativo pagamento. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che il sig.
ha svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze del Parte_1
convenuto dal 13.01.2022 al 20.02.2024, con orario full time, così come meglio specificato in premessa, con mansioni di mozzo, come tali inquadrabili nella relativa declaratoria del CCNL per la pesca – personale imbarcato, con oggi conseguenza di legge e di contratto;
2. accettare e dichiarare che il ricorrente, per le differenze retributive spettanti tra quanto gli è stato corrisposto e quanto in realtà gli spettava in base al CCNL, considerando l'orario di lavoro effettivamente svolto e il trattamento retributivo previsto per la mansione di mozzo, per le 13me e 14me mensilità, per le ferie maturate e non godute e per il T.F.R., è creditore nei confronti
Pag. 2 di 11 del sig. titolare e legale rappresentante dell'omonima Ditta Controparte_1
individuale, con sede in Casalbordino (CH), via Cibotti nr. 36, della somma complessiva di €. 13.499,05, al lordo delle imposte di legge, così come risulta dal conteggio analitico allegato, ovvero alla somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia anche in base agli accertamenti tecnici che dovessero essere disposti in corso di causa, oltre agli interessi al tasso legale ed alla rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino a quella dell'effettivo soddisfo e, per l'effetto, 3. condannare il sig. titolare e legale Controparte_1
rappresentante dell'omonima Ditta individuale, con sede in Casalbordino (CH), via
Cibotti nr. 36, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €.
13.499,05, al lordo delle imposte di legge, oltre agli interessi al tasso legale ed alla rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino a quella dell'effettivo soddisfo, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in base agli accertamenti tecnici che dovessero essere disposti in corso di causa”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione udienza, previamente rinnovata, parte resistente non si è costituita in giudizio, sicché, alla prima udienza di trattazione della causa del
21.05.2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la domanda del ricorrente volta, in primo luogo, all'accertamento di rapporto di lavoro subordinato e a tempo pieno tra le parti e, in secondo luogo, all'accertamento del diritto al pagamento delle differenze
Pag. 3 di 11 retributive tra quanto corrisposto e quanto spettante in ragione della attività lavorativa in concreto espletata, per la quantificazione di cui ai conteggi depositati in atti.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che, ai fini dell'inquadramento della prestazione nello schema normativo di cui all'articolo 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, con conseguente limitazione dell'autonomia del prestatore ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale;
tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. (SS.UU. n. 379/1999; Cass. n. 9623/2002; Cass. n. 13935/2006; Cass. n.
4500/2007; Cass. n. 24154/2019; Cass. n. 1095/2023). E tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di una valutazione complessiva e globale
(SS.UU. n. 584/2008; Cass. n. 9108/2012; Cass. n. n. 24154/2019 cit.; Cass. n.
1095/2023 cit.).
Pag. 4 di 11 Ciò posto, dalle risultanze istruttorie, documentali e dorali, emerge l'assolvimento da parte del ricorrente degli oneri probatori sul medesimo gravanti.
A tal riguardo, dalla documentazione depositata in atti – in particolare dal “certificato di iscrizione dei pescatori marittimi”, dal “foglio di ricognizione della gente di mare di terza categoria” sottoscritto dal Comandante del circondario marittimo di Vasto, nonché, soprattutto, dalla “dichiarazione di sbarco” a firma proprio di CP_1
(cfr. doc. nn. 2, 3 e 4 fascicolo parte ricorrente), si evince che il ricorrente
[...]
risulta essere iscritto nelle matricole della gente di mare di terza categoria dell'Ufficio Marittimo di Vasto con matricola nr. 374, nonché che lo stesso ha prestato la propria attività lavorativa a bordo del peschereccio “Fantastico”, esercente l'attività di pesca in mare, di cui risulta essere armatore , a sua volta Controparte_1
titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, dal 13.01.2022 sino allo sbarco del 20.02.2024, cui si può ricondurre la cessazione del rapporto.
La menzionata documentazione ben assurge a chiaro indice dell'esistenza di una prestazione lavorativa svolta dal ricorrente in favore del resistente e, quindi, della sussistenza di un rapporto lavorativo.
Vieppiù che le suddette considerazioni e valutazioni sono state corroborate dalla prova orale espletata in corso di causa.
Più nello specifico, premesso che il resistente contumace non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale, circostanza, questa, comunque valutabile ai sensi dell'art. 232 c.p.c. ai fini di un vaglio positivo delle circostanze capitolate ed addotte da parte ricorrente a sostegno della domanda, il teste citato da parte ricorrente, Sig.
, ha confermato che il lavoratore ha lavorato alle dipendenze del Testimone_1
convenuto dal 13.01.2022 al 20.02.2024, a bordo dell'imbarcazione
“FANTASTICO”, di cui il convenuto medesimo è armatore, con le mansioni di
Pag. 5 di 11 mozzo, svolgendo le mansioni che gli venivano assegnate dal datore di lavoro ed essendo tenuto a rispettare l'orario di lavoro da questi prestabilito, oltre che ad avvisarlo in caso di impedimento e/o ritardo, nonché percependo una retribuzione pari ad € 150,00 settimanali in contanti, all'uopo riferendo che “Sì, è vero. Sono anch'io pescatore e ho una barca di piccola pesca al porto di Vasto e, quindi, lo vedo… Confermo che svolge attività di pesca in mare… Sì, è vero. Lo so in quanto a volte lo accompagnavo io a Punta Penna, ma anche perché l'ho visto lavorare… Sì, è vero. lo posso confermare in quanto, a volte, ero io a riaccompagnarlo a casa, a fine lavoro. Ad ogni modo, lavorando nel Porto, lo vedevo… Sì, è vero. lo so per le motivazioni già dette… Sì, è vero. lo so in quanto, non avendo lui un mezzo, ero io ad accompagnarlo a riscuotere e vedevo quanti soldi gli venivano dati”.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità e credibilità del teste escusso, attesa la linearità, precisione e concordanza delle deposizioni rese, nonché, dell'indifferenza rispetto alle parti in causa e della piena conoscenza dei fatti controversi, in ragione della sua qualità di pescatore testimone oculare dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente per il periodo in contestazione. D'altra parte, non sono stati forniti in giudizio elementi di prova atti a sconfessare le risultanze probatorie favorevoli alla ricorrente, attesa la contumacia di parte resistente e, giova ribadirlo, della sua mancata presentazione all'udienza fissata per il deferimento dell'interrogatorio formale.
In ragione di tanto, può ritenersi provato che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze del resistente dal 13.01.2022 al 20.02.2024, ancorché in assenza di regolare assunzione, costantemente sottoposto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale gli imponeva orari e mansioni e pretendeva di essere avvisato nei casi di inadempimenti o ritardi nella prestazione lavorativa, senza tralasciare la circostanza che il dipendente percepiva, in contanti,
Pag. 6 di 11 una retribuzione con cadenza fissa settimanale: tutte le prefate circostanze in punto di fatto, così come confermate dall'istruttoria orale – con particolare riferimento alla sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro ed alla percezione di una retribuzione con cadenza fissa – costituiscono, dunque, evidenti indici rivelatori, in omaggio alla richiamata giurisprudenza, della sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti connotato da subordinazione.
Venendo, ora, alle mansioni concretamente svolte ed all'orario lavorativo osservato, lo stesso teste ha confermato che il ricorrente, per tutto l'arco temporale del rapporto di lavoro, ha lavorato dal lunedì al giovedì, dalle 00,30 alle 17,00, dunque per circa
40 ore settimanali, atteso che si imbarcava alle ore 00,30, usciva in mare, svolgeva le attività di pesca, selezione e sistemazione del pescato e rientrava in porto mai prima delle 16,30, scaricava il pescato, risistemava le attrezzature e sbarcava mai prima delle 17,00, svolgendo, quindi, le mansioni di mozzo, le quali, nello specifico, si concretizzavano nel salpare le reti, selezionare, sistemare e sbarcare il pescato, lavare il ponte della barca e le attrezzature.
Gli esiti della prova testimoniale, quindi, consentono di ritenere accertati tanto le concrete mansioni svolte dal lavoratore, così come dedotte in ricorso, quanto l'orario lavorativo osservato, pari a circa 40 ore settimanali e indice di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Conseguentemente, tenuto conto che il dipendente ha percepito come retribuzione la somma pari ad € 150,00 settimanali, può dirsi provato l'an del diritto vantato in giudizio, ossia che il ricorrente ha diritto alle differenze retributive tra quanto avrebbe dovuto percepire in base alla quantità e qualità dell'attività lavorativa svolta - sulla base delle mansioni e dell'orario lavorativo concretamente osservato - e quanto ha in concreto percepito.
Pag. 7 di 11 Acclarato, per tutte le suddette ragioni, l'an del diritto, occorre soffermarsi sul quantum.
A tal riguardo, stante la contumacia di parte resistente, può farsi riferimento ai conteggi analitici elaborati da parte ricorrente e prodotti in giudizio.
Più nello specifico, i suddetti conteggi sono stati elaborati considerando correttamente i minimi retributivi del CCNL pesca – Personale imbarcato, atteso, in primo luogo, che risulta acclarato che il datore di lavoro applichi detto contratto collettivo ai propri dipendenti regolarmente assunti, ciò che collima finanche con l'attività aziendale effettivamente esercitata, e che, in secondo luogo, le mansioni concretamente espletate dal lavoratore, così come dedotte in ricorso e comprovate in giudizio, ben ricalcano quelle cui il dedotto contratto collettivo afferisce. I conteggi, inoltre, tengono conto dei parametri della durata del rapporto di lavoro e dell'orario di lavoro, così come dedotti in ricorso e provati in giudizio, nonché della somma complessivamente già percepita dal dipendente, che è stata correttamente detratta dal conteggio finale.
Le spettanze retributive sono state così quantificate nella somma complessiva di €
13.499,05, al lordo delle imposte di legge e contributi, per i titoli di lavoro ordinario, ferie maturate e non godute, 13ma e 14ma mensilità e T.F.R.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra parte ricorrente e parte resistente dal 13.01.2022 al 20.02.2024, nonché il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrispostole e
Pag. 8 di 11 quanto spettantele in base alle tabelle retributive del CCNL pesca – Personale imbarcato, a titolo di lavoro ordinario, ferie maturate e non godute, 13ma e 14ma mensilità e T.F.R., per la somma di € 13.499,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive del CCNL pesca – Personale imbarcato, a titolo di lavoro ordinario, ferie maturate e non godute,
13ma e 14ma mensilità e T.F.R., per la somma di € 13.499,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Pag. 9 di 11 definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra parte ricorrente e parte resistente dal 13.01.2022 al
20.02.2024, nonché il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive del CCNL pesca – Personale imbarcato, a titolo di lavoro ordinario, ferie maturate e non godute, 13ma e 14ma mensilità e T.F.R., per la somma di € 13.499,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte resistente resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive del CCNL pesca – Personale imbarcato, a titolo di lavoro ordinario, ferie maturate e non godute, 13ma e 14ma mensilità e T.F.R., per la somma di € 13.499,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vasto, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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