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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 8952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8952 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 18789/2024 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PO
VIII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18789/2024 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione all'udienza odierna del 9 ottobre 2024
TRA
c.f.: , nata a [...] il 8 Parte_1 CodiceFiscale_1
marzo 1985 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Sannino (c.f.:
[...]
) e (c.f.: ) del C.F._2 Parte_2 CodiceFiscale_3
Foro di PO, ed elettivamente domiciliata in PO alla Via Mattia Preti, n.
10, presso lo studio dell'avv. Stefano Sannino in virtù di procura allegata al deposito telematico del ricorso
- RICORRENTE
E
, c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PO (c.f.: ADS80030620639),
presso i cui uffici in PO, via A. Diaz 11, domicilia
- RESISTENTE
Oggetto: altri istituti e leggi speciali. Opposizione a decreto di liquidazione
Pag. 1 del compenso del CTU.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Con ricorso depositato il 10 settembre 2024 Parte_1
impugna il decreto del Tribunale per i OR di PO comunicatole dalla cancelleria in data 8 luglio 2024 con il quale il Tribunale modifica il decreto di liquidazione del compenso depositato il 24 aprile 2024 riducendolo da euro 1.800,00 ad euro 774,00.
La ricorrente ha esposto:
- che, con decreto reso nel corso dell'udienza collegiale dal Tribunale
per i OR di PO del 6/7/2021 nell'ambito del procedimento recante n. 26/2021 ADS, era stata nominata CTU;
- che, espletato il mandato, conformemente alle indicazioni rilasciate dall'Ufficio Giudiziario, aveva depositato in cancelleria il 2/2/2024 istanza per la liquidazione degli onorari e delle spese sostenute (calcolate sulla scorta del TU tariffa professionale calcolati nella misura di totali € Parte_3
2.640,00 oltre oneri;
- che in ragione del deposito della suddetta istanza, il Tribunale dei
OR di PO, con provvedimento reso in data 24/4/2024 e notificato alla Consulente in pari data, così disponeva: “letta l'istanza di liquidazione
della C.t.u. dott.ssa depositata in data 2/2/24; Parte_1
……
PQM
liquida in favore della C.T.U. dott.ssa la Parte_1
somma complessiva di euro 1.800,00 (milleottocento/00), oltre iva e cpa come
per legge” ponendo il pagamento a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 143
T.U. Spese di Giustizia;
Pag.
2 - che, sulla scorta di questo decreto, la ricorrente aveva provveduto,
dunque, ad emettere nei confronti del Ministero della Giustizia - Tribunale per i OR di PO (C.F.: ) fattura elettronica nr. FPA 7/24 P.IVA_2
del 12/06/2024 trasmessa in pari data;
- che, inaspettatamente, con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 8/7/2024, la cancelleria del Tribunale per i OR di PO,
provvedeva a notificare all'indirizzo PEC della dott.ssa Parte_1
“Decreto di Modifica Provvedimento Precedente” mediante il quale le veniva notificato alla stessa un ulteriore provvedimento di liquidazione contenente modifiche al precedente Decreto di liquidazione notificato in data 24/4/2024,
secondo il medesimo tenore: al rigo n. 15 dopo la parola relazione si è
provveduto ad aggiungere in forma analogica le seguenti parole: “che giustifica il raddoppio dell'importo“, al rigo n. 21 si è provveduto ad interlineare la cifra 1.800,00 ed a decurtare l'importo precedentemente liquidato riducendolo a : “dico 774,00”.
La ricorrente ha, quindi, eccepito la nullità del provvedimento di modifica del decreto di liquidazione, non modificabile né revocabile, ma solo impugnabile nei termini di legge, richiamando al riguardo anche giurisprudenza di legittimità, ed ha concluso chiedendo “in accoglimento
della presente opposizione, previa sospensione del decreto del 8 luglio 2024,
disponga la revoca dello stesso ed in conseguenza la validità del precedente
del 24/4/2024”.
Fissata l'udienza con decreto del 12.09.2024 e notificato ricorso e decreto si è costituito il chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso e la conferma del decreto impugnato.
Pag. 3 Alla prima udienza la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 9 ottobre 2025, udienza sostituita con la fissazione di termine per il deposito di note.
Occorre innanzitutto esaminare la questione del ritardo nella proposizione del ricorso. Al riguardo si deve osservare che il ritardo di un giorno, rispetto al termine di gg. 30 ritenuto applicabile dalla ricorrente,
risultante dal registro del contenzioso è stato giustificato dalla medesima in base ad un errore scusabile avendo la ricorrente il giorno 9 settembre 2024,
lunedì, provveduto a depositare telematicamente il ricorso nel registro di volontaria giurisdizione indotta in errore dall'esistenza su questo ruolo di un apposito codice oggetto confacente all'oggetto del ricorso in esame.
Tuttavia, la questione dell'errore scusabile o meno è superata dall'applicazione nella fattispecie del termine di sei mesi per l'impugnazione.
Invero, è noto che la Corte Costituzionale n. 106/2016, esaminando la mancanza nella nuova formulazione dell'art. 170 T.U.S.G. (entrata in vigore il
6.10.2011 e che rinvia all'art. 15 D.Lgs 150/2011) di un termine per impugnare i decreti di liquidazione del compenso degli ausiliari affermò,
quando, tuttavia, il procedimento di opposizione era regolato dal procedimento sommario di cognizione (art. 702-bis e segg. c.p.c.), che si doveva applicare lo stesso termine previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per impugnare l'ordinanza che definiva il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione e, quindi, giorni 30 dalla comunicazione o notificazione.
Sennonché il rito sommario di cognizione è stato abrogato dalla Riforma
Cartabia a far data dal 28 febbraio 2023 e sostituito dal rito semplificato di cognizione (artt. 281-decies e segg. c.p.c.) che si conclude con sentenza.
Pag. 4 Pertanto, come nel periodo successivo alla modifica del 2011
dell'articolo 170 citato si è dedotto dall'applicazione del rito sommario alle opposizioni ai decreti di liquidazione l'esistenza di un termine per opporsi identico a quello per impugnare l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario (30 giorni), così, oggi, si deve dedurre, dall'applicazione del rito semplificato (in forza del rimando all'articolo 15 citato contenuto nell'articolo
170 TUSG) alle opposizioni avverso i decreti di liquidazione post 28 febbraio
2023, l'esistenza di un termine per impugnare identico a quello per impugnare il provvedimento esclusivo del rito semplificato Cartabia e cioè i sei mesi previsti dall'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza (30 gg. in caso di notificazione a cura di una delle parti), termine che nello specifico decorrerà dal deposito in cancelleria del decreto di liquidazione impugnato.
Pertanto, anche se il ricorso in esame risulta depositato, anche considerando la sospensione feriale, oltre il termine di giorni 30 dalla sua comunicazione di cancelleria, lo stesso deve considerarsi tempestivo perché
depositato entro sei mesi dal suo deposito che, in mancanza di data nel provvedimento di modifica, deve farsi coincidere con quella della sua comunicazione.
Il ricorso, come anticipato, merita nel merito accoglimento perché,
come già richiamato dalla “Il decreto di liquidazione del Parte_1
compenso in favore dell'ausiliario del giudice ha natura giurisdizionale e non
amministrativa, ed è idoneo ad acquisire efficacia di giudicato in quanto
regola interessi giuridicamente protetti attraverso un procedimento a
cognizione piena, sebbene eventuale e differita. L'opposizione al decreto,
disciplinata dall'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, deve svolgersi nelle forme
Pag. 5 del rito sommario di cognizione, che, nonostante la denominazione e la
collocazione tra i procedimenti speciali, è equiparabile sotto il profilo
funzionale ed effettuale al giudizio ordinario di cognizione. Una volta emesso
il decreto di liquidazione, il giudice consuma il proprio potere decisionale e
non può esercitare alcun potere di autotutela tipico dell'azione
amministrativa, non potendo quindi modificare, confermare o revocare il
provvedimento, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Tale principio
risulta coerente con la previsione di un termine perentorio di trenta giorni
dalla comunicazione per proporre opposizione al decreto di pagamento. Ne
consegue che qualsiasi provvedimento successivo di rettifica o modifica
emesso dallo stesso giudice, anche se meramente confermativo del primo
decreto con diversa motivazione, deve considerarsi emesso in carenza di
potere e non è idoneo a riaprire i termini per l'opposizione” (Cass. ord., sez.
II, n. 313 del 5 gennaio 2024).
Nella fattispecie vi è un primo decreto depositato il 24 aprile 2024 e comunicato alla ricorrente il 3 maggio 2024 che prevede un compenso di euro
1.800,00 oltre accessori in favore della ricorrente e poi un provvedimento consistente in modifiche apportate a penna sul primo provvedimento in cui il compenso viene ridotto ad euro 774,00 oltre accessori. Questo secondo provvedimento non riporta una data ma è stato comunicato l'8 luglio 2024 e nel messaggio al quale è allegato si legge che l'evento registrato nel programma di cancelleria “DECRETO DI MODIFICA PROVVEDIMENTO
PRECEDENTE” è di pari data.
Pertanto, seguendo i principi affermati dalla Suprema Corte il secondo provvedimento, che prevede una modifica sostanziale del primo
Pag. 6 provvedimento, deve essere annullato.
Invero, si deve escludere, come sottolineato dalla ricorrente, che nella fattispecie si sia provveduto alla semplice correzione di un errore materiale perché il procedimento di correzione mira solo ad “ovviare ad un difetto di
corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale
rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento
impugnato”.
Alla soccombenza segue la condanna del resistente al CP_1
pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di PO, ottava sezione civile, in composizione monocratica in accoglimento del ricorso, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso ed annulla il decreto di liquidazione dell'8 luglio
2024 e comunicato in pari data;
2) condanna il al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 400,00 per compensi ed euro
70,00 per spese, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed
Iva come per legge.
Così deciso in PO, il 9 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel
Pag. 7 fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PO
VIII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18789/2024 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione all'udienza odierna del 9 ottobre 2024
TRA
c.f.: , nata a [...] il 8 Parte_1 CodiceFiscale_1
marzo 1985 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Sannino (c.f.:
[...]
) e (c.f.: ) del C.F._2 Parte_2 CodiceFiscale_3
Foro di PO, ed elettivamente domiciliata in PO alla Via Mattia Preti, n.
10, presso lo studio dell'avv. Stefano Sannino in virtù di procura allegata al deposito telematico del ricorso
- RICORRENTE
E
, c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PO (c.f.: ADS80030620639),
presso i cui uffici in PO, via A. Diaz 11, domicilia
- RESISTENTE
Oggetto: altri istituti e leggi speciali. Opposizione a decreto di liquidazione
Pag. 1 del compenso del CTU.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Con ricorso depositato il 10 settembre 2024 Parte_1
impugna il decreto del Tribunale per i OR di PO comunicatole dalla cancelleria in data 8 luglio 2024 con il quale il Tribunale modifica il decreto di liquidazione del compenso depositato il 24 aprile 2024 riducendolo da euro 1.800,00 ad euro 774,00.
La ricorrente ha esposto:
- che, con decreto reso nel corso dell'udienza collegiale dal Tribunale
per i OR di PO del 6/7/2021 nell'ambito del procedimento recante n. 26/2021 ADS, era stata nominata CTU;
- che, espletato il mandato, conformemente alle indicazioni rilasciate dall'Ufficio Giudiziario, aveva depositato in cancelleria il 2/2/2024 istanza per la liquidazione degli onorari e delle spese sostenute (calcolate sulla scorta del TU tariffa professionale calcolati nella misura di totali € Parte_3
2.640,00 oltre oneri;
- che in ragione del deposito della suddetta istanza, il Tribunale dei
OR di PO, con provvedimento reso in data 24/4/2024 e notificato alla Consulente in pari data, così disponeva: “letta l'istanza di liquidazione
della C.t.u. dott.ssa depositata in data 2/2/24; Parte_1
……
PQM
liquida in favore della C.T.U. dott.ssa la Parte_1
somma complessiva di euro 1.800,00 (milleottocento/00), oltre iva e cpa come
per legge” ponendo il pagamento a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 143
T.U. Spese di Giustizia;
Pag.
2 - che, sulla scorta di questo decreto, la ricorrente aveva provveduto,
dunque, ad emettere nei confronti del Ministero della Giustizia - Tribunale per i OR di PO (C.F.: ) fattura elettronica nr. FPA 7/24 P.IVA_2
del 12/06/2024 trasmessa in pari data;
- che, inaspettatamente, con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 8/7/2024, la cancelleria del Tribunale per i OR di PO,
provvedeva a notificare all'indirizzo PEC della dott.ssa Parte_1
“Decreto di Modifica Provvedimento Precedente” mediante il quale le veniva notificato alla stessa un ulteriore provvedimento di liquidazione contenente modifiche al precedente Decreto di liquidazione notificato in data 24/4/2024,
secondo il medesimo tenore: al rigo n. 15 dopo la parola relazione si è
provveduto ad aggiungere in forma analogica le seguenti parole: “che giustifica il raddoppio dell'importo“, al rigo n. 21 si è provveduto ad interlineare la cifra 1.800,00 ed a decurtare l'importo precedentemente liquidato riducendolo a : “dico 774,00”.
La ricorrente ha, quindi, eccepito la nullità del provvedimento di modifica del decreto di liquidazione, non modificabile né revocabile, ma solo impugnabile nei termini di legge, richiamando al riguardo anche giurisprudenza di legittimità, ed ha concluso chiedendo “in accoglimento
della presente opposizione, previa sospensione del decreto del 8 luglio 2024,
disponga la revoca dello stesso ed in conseguenza la validità del precedente
del 24/4/2024”.
Fissata l'udienza con decreto del 12.09.2024 e notificato ricorso e decreto si è costituito il chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso e la conferma del decreto impugnato.
Pag. 3 Alla prima udienza la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 9 ottobre 2025, udienza sostituita con la fissazione di termine per il deposito di note.
Occorre innanzitutto esaminare la questione del ritardo nella proposizione del ricorso. Al riguardo si deve osservare che il ritardo di un giorno, rispetto al termine di gg. 30 ritenuto applicabile dalla ricorrente,
risultante dal registro del contenzioso è stato giustificato dalla medesima in base ad un errore scusabile avendo la ricorrente il giorno 9 settembre 2024,
lunedì, provveduto a depositare telematicamente il ricorso nel registro di volontaria giurisdizione indotta in errore dall'esistenza su questo ruolo di un apposito codice oggetto confacente all'oggetto del ricorso in esame.
Tuttavia, la questione dell'errore scusabile o meno è superata dall'applicazione nella fattispecie del termine di sei mesi per l'impugnazione.
Invero, è noto che la Corte Costituzionale n. 106/2016, esaminando la mancanza nella nuova formulazione dell'art. 170 T.U.S.G. (entrata in vigore il
6.10.2011 e che rinvia all'art. 15 D.Lgs 150/2011) di un termine per impugnare i decreti di liquidazione del compenso degli ausiliari affermò,
quando, tuttavia, il procedimento di opposizione era regolato dal procedimento sommario di cognizione (art. 702-bis e segg. c.p.c.), che si doveva applicare lo stesso termine previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per impugnare l'ordinanza che definiva il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione e, quindi, giorni 30 dalla comunicazione o notificazione.
Sennonché il rito sommario di cognizione è stato abrogato dalla Riforma
Cartabia a far data dal 28 febbraio 2023 e sostituito dal rito semplificato di cognizione (artt. 281-decies e segg. c.p.c.) che si conclude con sentenza.
Pag. 4 Pertanto, come nel periodo successivo alla modifica del 2011
dell'articolo 170 citato si è dedotto dall'applicazione del rito sommario alle opposizioni ai decreti di liquidazione l'esistenza di un termine per opporsi identico a quello per impugnare l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario (30 giorni), così, oggi, si deve dedurre, dall'applicazione del rito semplificato (in forza del rimando all'articolo 15 citato contenuto nell'articolo
170 TUSG) alle opposizioni avverso i decreti di liquidazione post 28 febbraio
2023, l'esistenza di un termine per impugnare identico a quello per impugnare il provvedimento esclusivo del rito semplificato Cartabia e cioè i sei mesi previsti dall'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza (30 gg. in caso di notificazione a cura di una delle parti), termine che nello specifico decorrerà dal deposito in cancelleria del decreto di liquidazione impugnato.
Pertanto, anche se il ricorso in esame risulta depositato, anche considerando la sospensione feriale, oltre il termine di giorni 30 dalla sua comunicazione di cancelleria, lo stesso deve considerarsi tempestivo perché
depositato entro sei mesi dal suo deposito che, in mancanza di data nel provvedimento di modifica, deve farsi coincidere con quella della sua comunicazione.
Il ricorso, come anticipato, merita nel merito accoglimento perché,
come già richiamato dalla “Il decreto di liquidazione del Parte_1
compenso in favore dell'ausiliario del giudice ha natura giurisdizionale e non
amministrativa, ed è idoneo ad acquisire efficacia di giudicato in quanto
regola interessi giuridicamente protetti attraverso un procedimento a
cognizione piena, sebbene eventuale e differita. L'opposizione al decreto,
disciplinata dall'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, deve svolgersi nelle forme
Pag. 5 del rito sommario di cognizione, che, nonostante la denominazione e la
collocazione tra i procedimenti speciali, è equiparabile sotto il profilo
funzionale ed effettuale al giudizio ordinario di cognizione. Una volta emesso
il decreto di liquidazione, il giudice consuma il proprio potere decisionale e
non può esercitare alcun potere di autotutela tipico dell'azione
amministrativa, non potendo quindi modificare, confermare o revocare il
provvedimento, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Tale principio
risulta coerente con la previsione di un termine perentorio di trenta giorni
dalla comunicazione per proporre opposizione al decreto di pagamento. Ne
consegue che qualsiasi provvedimento successivo di rettifica o modifica
emesso dallo stesso giudice, anche se meramente confermativo del primo
decreto con diversa motivazione, deve considerarsi emesso in carenza di
potere e non è idoneo a riaprire i termini per l'opposizione” (Cass. ord., sez.
II, n. 313 del 5 gennaio 2024).
Nella fattispecie vi è un primo decreto depositato il 24 aprile 2024 e comunicato alla ricorrente il 3 maggio 2024 che prevede un compenso di euro
1.800,00 oltre accessori in favore della ricorrente e poi un provvedimento consistente in modifiche apportate a penna sul primo provvedimento in cui il compenso viene ridotto ad euro 774,00 oltre accessori. Questo secondo provvedimento non riporta una data ma è stato comunicato l'8 luglio 2024 e nel messaggio al quale è allegato si legge che l'evento registrato nel programma di cancelleria “DECRETO DI MODIFICA PROVVEDIMENTO
PRECEDENTE” è di pari data.
Pertanto, seguendo i principi affermati dalla Suprema Corte il secondo provvedimento, che prevede una modifica sostanziale del primo
Pag. 6 provvedimento, deve essere annullato.
Invero, si deve escludere, come sottolineato dalla ricorrente, che nella fattispecie si sia provveduto alla semplice correzione di un errore materiale perché il procedimento di correzione mira solo ad “ovviare ad un difetto di
corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale
rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento
impugnato”.
Alla soccombenza segue la condanna del resistente al CP_1
pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di PO, ottava sezione civile, in composizione monocratica in accoglimento del ricorso, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso ed annulla il decreto di liquidazione dell'8 luglio
2024 e comunicato in pari data;
2) condanna il al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 400,00 per compensi ed euro
70,00 per spese, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed
Iva come per legge.
Così deciso in PO, il 9 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel
Pag. 7 fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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