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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3065/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3065/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ANGELICA Parte_1 C.F._1
DIFINO e RICCARDO CERULLI
ATTRICE contro
(C.F. ), difesa dall'avv. LORENZO LOCATELLI;
Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._2 Controparte_3
), difesi dall'avv. MARCO BRASILIANI C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
: Parte_1
In via istruttoria:
A) ammettersi interrogatorio formale del IG. sui seguenti capitoli di prova: Controparte_3
1 1) Vero è che il giorno 23.06.2020, alle ore 21:30 circa, percorreva il ponte Quattro Martiri direzione via Pietro Bembo, in Padova, a bordo del proprio motociclo, Yamaha targato EM63702, trasportando dietro di sé la IG.ra ; Parte_1
2) Vero è che, giunto in prossimità del semaforo, sul ridetto ponte, la IG.ra è caduta a terra Pt_1
poiché lei ha accelerato bruscamente la velocità del motoveicolo che conduceva;
3) Vero è che agli agenti della Polizia Locale di Padova giunti sul luogo del sinistro ha dichiarato “a causa di una brusca accelerazione, “perdeva” la sua passeggera, la IG.ra appunto”, come da Pt_1 verbale allegato n. 1 all'atto di citazione che le si rammostra;
B) ammettersi prova testimoniale del Dottore del IG. , della Per_1 CP_4 Testimone_1
IG.ra e del IG. sulle circostanze qui di seguito rispettivamente Controparte_5 Controparte_6
indicate.
1) nato a [...], il [...], residente in [...], Controparte_7
medico legale e perito di parte attrice.
a) Vero è che in data 15.10.2020 sottoponeva a visita medico legale la OR a Parte_1 seguito della quale diagnosticava “trauma contusivo della caviglia con distrazione del LPAA e ferite abrase da sfregamento con profonde escoriazioni alla spalla dx e sn, gomito sn, della regione gluetea e della coscia sn. Gli esiti attuali consistono in dolore locale, ipotonotrofia muscolare e discreta limitazione funzionale della caviglia dx, algie a livello delle aree cicatriziali interessate, importante danno fisiognomico” e attribuiva un danno biologico nella misura del 12%, oltre al danno morale pari ad 1/3 del danno biologico, come da sua perizia redatta in data 15.06.2021 che le si rammostra (allegato n. 13 dell'atto di citazione);
b) Vero è che con una diagnosi come quella descritta nella sua perizia vanno riconosciuti 12 punti oltre al danno morale;
c) Vero è che in data 04.10.2021 ha accompagnato la OR a visita con il medico della Pt_1
dott. e che questo ha convenuto con lei che il nesso causale fosse pacifico, come si CP_1 Per_2
evince nella perizia redatta in data 08.10.2021 dallo stesso medico fiduciario della Compagnia.
2) , nata a [...], il [...], domiciliata in Roma, in via Madre Controparte_8
Colomba Gabriel n. 11.
2 a) Vero è che in data 20.01.2021 a seguito di visita medica della OR lei ha accertato la Pt_1 riconducibilità della “presenza di chiazze di alopecia areata localizzata al cuoio capelluto e alle ciglia occhio sinistro collegata ad uno stress post traumatico (incidente del 23.06.2020)” come da certificato che le si rammostra (allegato n. 10 dell'atto di citazione);
3) , nato a [...] il [...] e residente in [...]
6, collega di lavoro della OR . Parte_1
a) Vero è che nel periodo dal 12 luglio 2020 al 30 giugno 2021 lei ha lavorato insieme alla Pt_1
presso la Stazione dei Carabinieri di Roma Acilia svolgendo anche servizi di pattuglia insieme alla stessa;
b) Vero è che, durante il predetto periodo, la IG.ra veniva al lavoro, presso la ridetta Caserma, Pt_1 con forte stato d'ansia e angoscia e la preoccupazione che le cicatrici sul corpo potessero lasciarle segni indelebili;
c) Vero è che ha visto la IG.ra , durante i servizi svolti insieme, spalmarsi in maniera Pt_1
maniacale la crema per proteggersi dal sole;
d) Vero è che la IG.ra nel periodo dal 12 luglio 2020 al 30 giugno 2021 si è lamentata in più Pt_1
occasioni perché lavorava con maggiore fatica e pena rispetto a come anche lei la vedeva prima del sinistro;
e) Vero è che nel periodo dal 12 luglio 2020 al 30 giugno 2021, quando si è trovato a svolgere il servizio con la IG.ra , ha avuto difficoltà nelle mansioni da svolgere con questa poiché limitata Pt_1
fisicamente e psicologicamente;
4) nata a [...], il [...], residente in [...]
Grassi n. 8, madre della IG.ra . Pt_1
a) Vero è che sua figlia prima del sinistro, ovvero sino al 23.06.2020, svolgeva attività fisica andando
3/4 volte a settimana a correre o a camminare e che successivamente alla suddetta data fino al
23.02.2021 ha interrotto ogni attività all'aria aperta;
b) Vero è che da settembre 2020 a febbraio 2021 ha visto sua figlia perdere una quantità smisurata di capelli e ciglia dall'occhio sinistro e per tale motivo la IG.ra si è sottoposta a visita con la Pt_1
dott.ssa in data 20.01.2021; CP_8
3 c) Vero è che, durante la stagione estiva degli anni 2020 e 2021 la IG.ra ha indossato perlopiù Pt_1
abiti lunghi, ove le era possibile, per coprire le cicatrici;
d) Vero è che successivamente alla data del sinistro ossia dal 24.06.2020 la OR ha Pt_1
manifestato vergogna di mettere in mostra le cicatrici residuate sulla pelle manifestando angoscia per le relazioni sociali;
5) nato a [...], il [...], residente in [...]
Grassi n. 8, compagno della madre della IG.ra . Pt_1
a) Vero è che il giorno 27.06.2020, a conferma della sua dichiarazione scritta in data 14.11.2023 che le si rammostra (allegato n. 20 delle presenti memorie), il IG. le mostrava il motoveicolo oggetto CP_2
del sinistro confessando che in data 23.06.2020, immediatamente prima il sinistro, aveva impostato la modalità “Sport” sul motoveicolo e per quel motivo c'è stata la brusca accelerata che ha fatto cadere al suolo la IG.ra ; Pt_1
C) autorizzazione a mostrare, ove richiesto, il cellulare della OR modello HUAWEI P30 Pt_1
Lite contenente la messaggistica prodotta ed intercorsa tra e al solo ed unico fine di Pt_1 CP_2 provare che i messaggi sono partiti dall'utenza n. 3483464065 intestata a e dall'utenza Parte_1
n. 3802093477 intestata a Controparte_3
Nel merito:
1) accertare e dichiarare la legittimità e/o la fondatezza della pretesa dell'odierna attrice quindi il suo diritto a procedere;
2) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del IG. nella causazione del Controparte_3 sinistro per cui è causa, e per l'effetto,
3) condannare la , in p.l.r.p.t., al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni Controparte_1 subiti e subendi in conseguenza del medesimo sinistro per l'importo totale complessivo pari ad €
53.883,18, ovvero in quella maggiore somma che sarà accertata in corso di causa, da liquidarsi anche con valutazione equitativa.
4) accertata la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., condannare la
[...]
al risarcimento del danno in favore dell'attrice nella misura che Codesto Ill.mo Sig. CP_1
Giudice Vorrà liquidare con valutazione equitativa tenendo conto di quanto esposto in narrativa.
4 Condannare, in ogni caso, la al pagamento in favore dell'attrice di una somma Controparte_1
equitativamente determinata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 96 c.p.c.
5) rigettare la domanda riconvenzionale perché assolutamente infondata e non provata giusta i superiori motivi;
6) con vittoria di spese e compensi come dovuti in ragione del DM 147/2022 ss.mm.ii., oltre rimborso forfettario spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a. da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”
: Controparte_1
Nel merito, in via principale: rigettarsi altresì le avverse domande poiché infondate e per l'effetto mandarsi assolta la convenuta da ogni avversa pretesa;
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto ad un risarcimento del danno a favore dell'attrice, ridursi in ogni caso le pretese avanzate in citazione mantenendosi l'obbligazione della convenuta in termini di stretta proporzione con gli effettivi danni subiti da parte attrice, questi ultimi da accertarsi con ricorso a strumenti tecnici e di prova rigorosi, ampiamente ridimensionandosi le avverse pretese;
In ogni caso: con vittoria di spese di lite.
E : Emai_1 Email_2
Nel merito in via principale: rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti.
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di riconoscimento al risarcimento del danno a favore dell'attrice, limitarsi la chiesta condanna in proporzione a quanto venisse ritenuto accertato e dimostrato in corso di causa sia in punto an debeatur sia in punto quantum debeatur.
In ogni caso, nel merito:
5 nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto ad un risarcimento del danno a favore dell'attrice, condannare ex art. 1917 c.c. la (c.f. Controparte_9
), in persona del legale pro tempore, con sede in Milano (MI) Via B. Crespi n. 23, a P.IVA_1
manlevare e tenere indenni i convenuti e per ogni somma fossero Controparte_3 CP_2 tenuti a corrispondere in conseguenza dell'accoglimento anche parziale della domanda attorea, ivi comprese le spese di lite che i convenuti dovessero essere condannati a rifondere e a quelle sostenute per resistere all'azione del danneggiato.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che l'attrice è debitrice del IG. della somma di € 4.000,00 Controparte_3
(Euro quattromila/00) corrispostale a titolo di prestito e conseguentemente condannare Parte_1
a restituire la predetta somma al , maggiorata di interessi legali dal deposito del Controparte_3
presente atto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
In via istruttoria: ci si oppone all'interrogatorio formale e alla prova testimoniale richiesta dall'attrice in quanto le circostanze risultano essere generiche e i capitoli di prova non specificamente formulati.
6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio ex artt. 144 d.lgs. 209/2005 e Parte_1 CP_2 Controparte_3
rispettivamente proprietario e conducente del motoveicolo Yamaha RN43 MTN850 targato EM63702, nonché la compagnia assicurativa , chiedendo l'accertamento della responsabilità Controparte_1
esclusiva di per il sinistro avvenuto il 23.6.2020 in Padova allorquando, a causa di Controparte_3 una brusca accelerazione, detto convenuto faceva cadere a terra l'attrice, terza trasportata, e la condanna della sola compagnia al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti, in particolare, del danno biologico, temporaneo e permanente, con personalizzazione, del danno morale, del danno esistenziale e di quello patrimoniale per le spese relative alle cure mediche, alla consulenza medico- legale di parte e all'assistenza stragiudiziale, per complessivi € 53.883,18 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla condanna di ex art. 96 c.p.c.. per il comportamento dilatorio e CP_1
l'ingiustificato rifiuto di partecipare alla negoziazione assistita.
1.1 Si è costituita la compagnia assicurativa , contestando il quantum della Controparte_1
pretesa azionata, eccessivo e non provato, nonché la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c..
1.2 Disposta con decreto 171 bis c.p.c. del 21.6.2023 la rinnovazione della notifica ai convenuti CP_2 per l'assegnazione di termine a comparire inferiore a quello di legge, questi si sono tempestivamente costituiti, non contestando la dinamica esposta dall'attrice, associandosi ai rilievi sul quantum svolti dalla compagnia e svolgendo, il solo domanda riconvenzionale per la restituzione di Controparte_3
€ 4.000,00, dallo stesso prestati all'attrice, alla quale era legato da una relazione sentimentale al tempo del sinistro, per le cure e le spese mediche connesse al sinistro;
i convenuti hanno chiesto, altresì, di essere manlevati dalla compagnia da ogni condanna risarcitoria e ristorati delle spese di lite, ex art. 1917 c.c…
7 1.3 La causa è stata istruita con ctu medico-legale e giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
2. La domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
2.1 L'attrice correttamente qualifica l'azione risarcitoria esperita ex art. 144 Cod. Ass., atteso il mancato coinvolgimento di altri veicoli nel sinistro, così come recentemente precisato dalle Sezioni
Unite della Cassazione, secondo cui “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Cass. Sez. Un. n. 35318 del 2022).
Quanto all'onere probatorio, non vi è tuttavia differenza, perché comunque al terzo trasportato spetta provare unicamente il danno ed il nesso di causalità col sinistro, mentre al conducente-vettore spetta provare di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo (cfr. Cass. 17963 del 2021).
2.2 Ciò premesso in diritto, dalla relazione dell'incidente stradale (doc. 1 att.) risulta che l'odierna attrice dichiarava alla Polizia Locale, recatasi in P.S. su disposizione della Centrale Operativa, di essere scivolata dalla sella del motociclo cadendo al suolo;
confermava la dinamica, Controparte_3
spiegando di aver perso la passeggera a causa di una brusca accelerazione al mezzo.
Dette circostanze sono state confermate anche nel presente giudizio.
8 Quanto invece alle circostanze allegate da parte convenuta ex art. 1227 c.c., ovvero il mancato utilizzo dei maniglioni apposti sotto il sedile e l'abbigliamento non idoneo, si deve rilevare, ferma comunque la responsabilità del conducente laddove avesse consentito alla passeggera di utilizzare il mezzo in condizioni non di sicurezza, che non vi è prova del fatto che l'uso delle maniglie avrebbe impedito la perdita di equilibrio e la caduta dal mezzo, a fronte della brusca accelerazione impressa dall'attore al mezzo;
quanto all'abbigliamento, si trattava di una sera d'estate e non risulta che fosse previsto un lungo tragitto o un viaggio in moto, tali da giustificare un abbigliamento tecnico.
Non vi è, poi, alcuna norma del codice della strada che imponga l'uso di pantaloni lunghi, né vi sono elementi per sostenere con certezza o ragionevole probabilità che l'uso di abiti diversi, comunque estivi, avrebbe evitato i danni riportati.
La domanda attorea è quindi fondata nell'an, risultando l'esclusiva responsabilità del conducente il mezzo nella causazione del sinistro.
3. Venendo ora alla individuazione e liquidazione dei danni, partendo da quelli non patrimoniali,
l'attrice in comparsa conclusionale ha precisato di fare applicazione dei valori di cui alle Tabelle di
Milano 2018 e ha insistito per il maggior danno riconosciuto dal proprio consulente nonchè per la personalizzazione, a fronte delle ripercussioni negative sull'attività lavorativa (c.d. danno alle cenestesi lavorativa), sostenendo che le sarebbe precluso svolgere attività operativa per l'indebolimento dell'articolazione della caviglia, e del danno estetico con correlato impatto sulla sfera morale, dimostrato altresì dall'alopecia areata localizzata al cuoio capelluto e alle ciglia dell'occhio sinistro sviluppatasi dopo circa 7 mesi dal sinistro.
3.1 Prima di esaminare il merito delle richieste vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. ord. 7513 del 2018).
9 Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso1.
Tali ultimi pregiudizi - se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito, e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati - dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr.
Cass. 25164 del 2020 già citata).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato e tali da rendere, sotto gli aspetti indicati, il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. 28988 del 2019, 21939 del 2017). L'esistenza di tali conseguenze del tutto anomale e peculiari, integrando fatto costitutivo della pretesa, deve essere allegata in modo circostanziata e altresì provata, ovviamente con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni.
3.2 Ciò premesso in diritto, l'ausiliaria, Dott.ssa nella relazione depositata il Persona_3
10.7.2024, ha accertato che per effetto del sinistro l'attrice ha riportato “un politraumatismo con abrasioni diffuse al gomito destro, alla regione glutea e alla coscia sinistra, trauma distorsivo della caviglia destra con interessamento traumatico del ligamento peroneo-astragalico e versamento tibio- astragalico”.
Quanto al profilo di invalidità temporanea, la consulente ha riconosciuto 20 giorni al 75%, 20 giorni al
50% ed ulteriori 20 giorni al 25%.
Quanto ai postumi residuati, ha riscontrato “un quadro algico disfunzionale a carico della caviglia destra che trova riscontro strumentale e oggettivo nei dati raccolti nel corso del presente accertamento
e dettagliatamente descritti nella parte analitica che precede. Permane, inoltre, il complesso cicatriziale all'arto superiore sinistro”.
Tali esiti, globalmente considerati, secondo il giudizio della consulente giustificano una quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 9 %.
E' stato escluso che la natura e l'entità delle menomazioni residuate siano tali da incidere sullo svolgimento concreto dell'attività lavorativa della danneggiata, ossia quella di carabiniere. Il grado di sofferenza è stato ritenuto di grado medio nel corso della malattia e di grado lieve a postumi residuati.
In merito alla congruità e pertinenza delle spese mediche sostenute, ha ritenuto pertinenti e congrue tutte quelle dimesse, per complessivi € 3.880,50.
I consulenti di parte non hanno svolto osservazioni in merito alle risultanze della consulenza.
3.3 La scrivente, ritenendole logiche e congruamente motivate, fa proprie le conclusioni dell'ausiliaria relativamente al danno biologico per la sua componente dinamico-relazionale, sia temporanea sia permanente.
Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, il risarcimento del danno biologico per lesione di lieve entità (fino al 9% di invalidità permanente) derivante da sinistri conseguenti alla
11 circolazione di veicoli a motore e natanti è quantificato secondo i criteri e le misure indicati dall'art. 139 comma 1 lett. a) e b) Cod. Ass. e quindi secondo gli importi di cui al D.M. 16.07.2024.
Per il danno biologico permanente ai sensi della lett. a), considerata l'invalidità permanente riconosciuta nella misura del 9% e l'età di 28 anni dell'attrice alla data del sinistro, spettano €
17.844,29.
Per il danno biologico temporaneo ai sensi della lett. b) spettano € 1.657,20 (valore giornaliero applicato di € 55,24).
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno morale e della personalizzazione, l'art. 139 comma 3
Cod. Ass. precisa che l'ammontare complessivo del risarcimento può essere aumentato fino ad un massimo del 20% “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
Escluso dalla consulente il danno alla c.d. cenestesi lavorativa, senza che vi siano state repliche con argomentazioni tecnico-scientifiche da parte attrice e senza che sia stato dimostrato il concreto affidamento a servizi d'ufficio in luogo di quelli di operativi, e rilevato che la componente estetica del danno, per gli esiti cicatriziali, è già compresa nella liquidazione del danno biologico, si ritiene di riconoscere un aumento del 10% per la dedotta sofferenza psicologica legata alla vergogna e al disagio per le cicatrici rimaste.
L'importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale ammonta quindi, a valori attuali, ad €
21.285,919.
4. Quanto ai danni patrimoniali, la dott.ssa ha riconosciuto congrue le spese mediche in atti Per_3 per complessivi € 3.880,50 (doc. att. da 8 a 12 e 15).
Sul punto non vi sono state contestazioni: la scrivente non ha motivo di disattendere la ctu.
Si riconoscono quindi € 3.880,50 per le spese mediche.
4.1 Quanto alle spese per la consulenza di parte espletata prima dell'introduzione del giudizio, non è stata prodotta in giudizio la relativa fattura, ma la sola relazione del Dott. (doc. 13 att.). CP_10
12 Non essendoci né allegazione specifica (in atti l'attrice ha indicato un importo complessivo di spese mediche senza alcuna specificazione), né prova dell'importo pagato al professionista, la pretesa non può essere accolta.
4.2 L'attrice ha richiesto infine la rifusione delle spese sostenute per l'assistenza tecnica stragiudiziale, consistita nell'invio della richiesta di risarcimento danni, in alcune mail con il liquidatore della compagnia e nell'invito alla negoziazione assistita (doc. 2 e 3).
L'importo richiesto è di € 700,00 omnicomprensivi, pari al valore medio della fase di attivazione della negoziazione.
La pretesa è fondata, risultando la negoziazione effettivamente avviata.
5. L'importo dovuto è quindi pari ad € 21.285,919 per i danni non patrimoniali e ad € 4.580,50 per i danni patrimoniali (€ 3.880,50 per spese mediche + € 700,00 per l'assistenza nella fase della negoziazione), e quindi a complessivi € 25.866,419.
A detto importo vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo e gli interessi c.d. compensativi.
Come da tempo stabilito dalla Suprema Corte, infatti, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 1219 c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Quanto al saggio, si ritiene di applicare quello legale, nulla avendo allegato parte attrice al riguardo circa l'impiego di tali somme.
6. Va infine accolta la domanda riconvenzionale di nei limiti di € 3.000,00. Controparte_3
A verbale d'udienza dell'11.1.2024 l'attrice ha riferito “che subito dopo il sinistro l'allora compagno ha pagato direttamente una serie di spese mediche, che però non sa quantificare con Controparte_3
13 esattezza; quanto ai 3.000,00 euro conferma che l'accordo era nel senso di una anticipazione per coprire le spese mediche, che avrebbe dovuto essere restituita nel momento del pagamento da parte dell'assicurazione e conferma tale volontà di restituire la somma una volta incassata dall'assicurazione”.
A sua volta l'attore ha dichiarato “di aver sostenuto direttamente le spese subito il sinistro, che facendo dei conti con la IG.ra erano stati quantificati in circa € 1.000,00, non ha conservato Pt_1 documenti. Conferma la ricostruzione sulla somma di € 3.000,00 e si dichiara disposto ad attendere il pagamento da parte dell'assicurazione per rientrare della somma”.
Pacifica quindi la debenza di € 3.000,00 prestati per sostenere le spese di cura, da restituirsi dopo il pagamento da parte dell'assicurazione, non è invece stata raggiunta prova adeguata né dell'esatto importo delle ulteriori somme date, né dell'obbligo di restituzione delle stesse.
Il mero fatto di aver pagato le spese alla compagna non equivale, infatti, a prova di un mutuo.
L'attrice va quindi condannata a restituire al convenuto la somma di € 3.000,00 oltre Controparte_3
interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
7. Venendo alle spese di lite, queste, nei rapporti tra attrice e compagnia, seguono la regola della soccombenza ex art. 92 c.p.c., con distrazione a favore degli avv.ti Angelica Difino e Riccardo Cerulli, dichiaratisi antistatari.
La liquidazione è effettuata come da dispositivo, in conformità ai valori medi dello scaglione, maggiorato del 30% per l'assistenza a pluralità di parti, per le quattro fasi.
Quanto ai rapporti tra attrice e convenuti, si ritiene di disporne la compensazione in ragione della reciproca soccombenza, così come tra la compagnia e i convenuti, dal momento che non vi è mai stata contestazione sull'operare della copertura assicurativa e non essendo neppure necessaria la domanda di manleva, vista la domanda di condanna nei soli confronti della compagnia.
14 Quanto alla richiesta di vedersi rifuse dalla compagnia le spese sostenute per la costituzione nel presente giudizio ex art. 1917, comma 3, c.c., la stessa non può essere accolta per il fatto che non vi è prova del relativo sostenimento2.
Va altresì rilevato che, come si legge in Cass. 5479 del 2015, l'art. 1917, comma 3, non attribuisce all'assicurato il diritto di ottenere la rifusione delle spese di resistenza in ogni caso: “nell'assicurazione di responsabilità civile, l'assicurato non ha diritto sempre e comunque alla rifusione da parte dell'assicuratore delle spese sostenute per resistere all'azione del terzo danneggiato, ai sensi dell'art.
1917 c.c., comma 3; tale diritto deve infatti escludersi quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza averne l'interesse ne' potendone ritrarre utilità, ovvero in mala fede, ovvero abbia sostenuto spese sconsiderate…. L'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c. si applica anche al contratto di assicurazione della responsabilità civile, ed in tal caso impone all'assicurato di evitare di resistere al giudizio promosso contro di lui dall'assicurato, quando da tale resistenza non possa ricavare beneficio alcuno”.
Nel caso in esame la compagnia assicurativa si era già tempestivamente costituita, aveva svolto tutte le difese necessarie e non aveva fatto alcuna contestazione sul rapporto assicurativo.
La scelta di costituirsi è stata motivata, di fatto, dalla volontà di promuovere la domanda riconvenzionale di restituzione del prestito, visto che nessuna domanda di condanna è stata svolta nei confronti del conducente e del proprietario.
La spesa sostenuta per costituirsi con un proprio difensore appare pertanto del tutto superflua, rispetto alla pretesa collegata alla responsabilità civile. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'attrice, si ritiene che non ne ricorrano i presupposti, nella misura in cui la compagnia si è limitata alla contestazione del quantum della pretesa, rivelatasi peraltro fondata.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di . Controparte_1
Atteso infine che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie parte obbligata è . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata l'esclusiva responsabilità di per il sinistro del 23.6.2020, condanna Controparte_3 [...]
a pagare a , a titolo di risarcimento danni, la somma di € 25.866,419, CP_1 Parte_1
oltre interessi come in parte motiva;
Condanna a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 988,28 di Controparte_1 spese vive, € 9.900,80 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15% per rimborso spese generali, con distrazione a favore degli avv.ti Angelica Difino e Riccardo Cerulli, dichiaratisi antistatari.
Compensa le spese di lite tra e i convenuti e tra e i convenuti Parte_1 CP_2 CP_1 CP_2
Pone le spese di ctu definitivamente a carico di . Controparte_1
A norma dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 si precisa che nel caso di specie a risultare obbligati in proposito è . Controparte_1
Padova, 9 gennaio 2025
La Giudice
Dott.ssa Caterina Zambotto
16
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in €
per spese, € per onorari, oltre IVA., se dovuta, CPA. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 9 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come si legge anche in Cass. 25164 del 2020 “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019)”.
10 2 Come evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 21290 del 2022) “nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3,
c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato”.
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3065/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ANGELICA Parte_1 C.F._1
DIFINO e RICCARDO CERULLI
ATTRICE contro
(C.F. ), difesa dall'avv. LORENZO LOCATELLI;
Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._2 Controparte_3
), difesi dall'avv. MARCO BRASILIANI C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
: Parte_1
In via istruttoria:
A) ammettersi interrogatorio formale del IG. sui seguenti capitoli di prova: Controparte_3
1 1) Vero è che il giorno 23.06.2020, alle ore 21:30 circa, percorreva il ponte Quattro Martiri direzione via Pietro Bembo, in Padova, a bordo del proprio motociclo, Yamaha targato EM63702, trasportando dietro di sé la IG.ra ; Parte_1
2) Vero è che, giunto in prossimità del semaforo, sul ridetto ponte, la IG.ra è caduta a terra Pt_1
poiché lei ha accelerato bruscamente la velocità del motoveicolo che conduceva;
3) Vero è che agli agenti della Polizia Locale di Padova giunti sul luogo del sinistro ha dichiarato “a causa di una brusca accelerazione, “perdeva” la sua passeggera, la IG.ra appunto”, come da Pt_1 verbale allegato n. 1 all'atto di citazione che le si rammostra;
B) ammettersi prova testimoniale del Dottore del IG. , della Per_1 CP_4 Testimone_1
IG.ra e del IG. sulle circostanze qui di seguito rispettivamente Controparte_5 Controparte_6
indicate.
1) nato a [...], il [...], residente in [...], Controparte_7
medico legale e perito di parte attrice.
a) Vero è che in data 15.10.2020 sottoponeva a visita medico legale la OR a Parte_1 seguito della quale diagnosticava “trauma contusivo della caviglia con distrazione del LPAA e ferite abrase da sfregamento con profonde escoriazioni alla spalla dx e sn, gomito sn, della regione gluetea e della coscia sn. Gli esiti attuali consistono in dolore locale, ipotonotrofia muscolare e discreta limitazione funzionale della caviglia dx, algie a livello delle aree cicatriziali interessate, importante danno fisiognomico” e attribuiva un danno biologico nella misura del 12%, oltre al danno morale pari ad 1/3 del danno biologico, come da sua perizia redatta in data 15.06.2021 che le si rammostra (allegato n. 13 dell'atto di citazione);
b) Vero è che con una diagnosi come quella descritta nella sua perizia vanno riconosciuti 12 punti oltre al danno morale;
c) Vero è che in data 04.10.2021 ha accompagnato la OR a visita con il medico della Pt_1
dott. e che questo ha convenuto con lei che il nesso causale fosse pacifico, come si CP_1 Per_2
evince nella perizia redatta in data 08.10.2021 dallo stesso medico fiduciario della Compagnia.
2) , nata a [...], il [...], domiciliata in Roma, in via Madre Controparte_8
Colomba Gabriel n. 11.
2 a) Vero è che in data 20.01.2021 a seguito di visita medica della OR lei ha accertato la Pt_1 riconducibilità della “presenza di chiazze di alopecia areata localizzata al cuoio capelluto e alle ciglia occhio sinistro collegata ad uno stress post traumatico (incidente del 23.06.2020)” come da certificato che le si rammostra (allegato n. 10 dell'atto di citazione);
3) , nato a [...] il [...] e residente in [...]
6, collega di lavoro della OR . Parte_1
a) Vero è che nel periodo dal 12 luglio 2020 al 30 giugno 2021 lei ha lavorato insieme alla Pt_1
presso la Stazione dei Carabinieri di Roma Acilia svolgendo anche servizi di pattuglia insieme alla stessa;
b) Vero è che, durante il predetto periodo, la IG.ra veniva al lavoro, presso la ridetta Caserma, Pt_1 con forte stato d'ansia e angoscia e la preoccupazione che le cicatrici sul corpo potessero lasciarle segni indelebili;
c) Vero è che ha visto la IG.ra , durante i servizi svolti insieme, spalmarsi in maniera Pt_1
maniacale la crema per proteggersi dal sole;
d) Vero è che la IG.ra nel periodo dal 12 luglio 2020 al 30 giugno 2021 si è lamentata in più Pt_1
occasioni perché lavorava con maggiore fatica e pena rispetto a come anche lei la vedeva prima del sinistro;
e) Vero è che nel periodo dal 12 luglio 2020 al 30 giugno 2021, quando si è trovato a svolgere il servizio con la IG.ra , ha avuto difficoltà nelle mansioni da svolgere con questa poiché limitata Pt_1
fisicamente e psicologicamente;
4) nata a [...], il [...], residente in [...]
Grassi n. 8, madre della IG.ra . Pt_1
a) Vero è che sua figlia prima del sinistro, ovvero sino al 23.06.2020, svolgeva attività fisica andando
3/4 volte a settimana a correre o a camminare e che successivamente alla suddetta data fino al
23.02.2021 ha interrotto ogni attività all'aria aperta;
b) Vero è che da settembre 2020 a febbraio 2021 ha visto sua figlia perdere una quantità smisurata di capelli e ciglia dall'occhio sinistro e per tale motivo la IG.ra si è sottoposta a visita con la Pt_1
dott.ssa in data 20.01.2021; CP_8
3 c) Vero è che, durante la stagione estiva degli anni 2020 e 2021 la IG.ra ha indossato perlopiù Pt_1
abiti lunghi, ove le era possibile, per coprire le cicatrici;
d) Vero è che successivamente alla data del sinistro ossia dal 24.06.2020 la OR ha Pt_1
manifestato vergogna di mettere in mostra le cicatrici residuate sulla pelle manifestando angoscia per le relazioni sociali;
5) nato a [...], il [...], residente in [...]
Grassi n. 8, compagno della madre della IG.ra . Pt_1
a) Vero è che il giorno 27.06.2020, a conferma della sua dichiarazione scritta in data 14.11.2023 che le si rammostra (allegato n. 20 delle presenti memorie), il IG. le mostrava il motoveicolo oggetto CP_2
del sinistro confessando che in data 23.06.2020, immediatamente prima il sinistro, aveva impostato la modalità “Sport” sul motoveicolo e per quel motivo c'è stata la brusca accelerata che ha fatto cadere al suolo la IG.ra ; Pt_1
C) autorizzazione a mostrare, ove richiesto, il cellulare della OR modello HUAWEI P30 Pt_1
Lite contenente la messaggistica prodotta ed intercorsa tra e al solo ed unico fine di Pt_1 CP_2 provare che i messaggi sono partiti dall'utenza n. 3483464065 intestata a e dall'utenza Parte_1
n. 3802093477 intestata a Controparte_3
Nel merito:
1) accertare e dichiarare la legittimità e/o la fondatezza della pretesa dell'odierna attrice quindi il suo diritto a procedere;
2) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del IG. nella causazione del Controparte_3 sinistro per cui è causa, e per l'effetto,
3) condannare la , in p.l.r.p.t., al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni Controparte_1 subiti e subendi in conseguenza del medesimo sinistro per l'importo totale complessivo pari ad €
53.883,18, ovvero in quella maggiore somma che sarà accertata in corso di causa, da liquidarsi anche con valutazione equitativa.
4) accertata la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., condannare la
[...]
al risarcimento del danno in favore dell'attrice nella misura che Codesto Ill.mo Sig. CP_1
Giudice Vorrà liquidare con valutazione equitativa tenendo conto di quanto esposto in narrativa.
4 Condannare, in ogni caso, la al pagamento in favore dell'attrice di una somma Controparte_1
equitativamente determinata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 96 c.p.c.
5) rigettare la domanda riconvenzionale perché assolutamente infondata e non provata giusta i superiori motivi;
6) con vittoria di spese e compensi come dovuti in ragione del DM 147/2022 ss.mm.ii., oltre rimborso forfettario spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a. da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”
: Controparte_1
Nel merito, in via principale: rigettarsi altresì le avverse domande poiché infondate e per l'effetto mandarsi assolta la convenuta da ogni avversa pretesa;
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto ad un risarcimento del danno a favore dell'attrice, ridursi in ogni caso le pretese avanzate in citazione mantenendosi l'obbligazione della convenuta in termini di stretta proporzione con gli effettivi danni subiti da parte attrice, questi ultimi da accertarsi con ricorso a strumenti tecnici e di prova rigorosi, ampiamente ridimensionandosi le avverse pretese;
In ogni caso: con vittoria di spese di lite.
E : Emai_1 Email_2
Nel merito in via principale: rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti.
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di riconoscimento al risarcimento del danno a favore dell'attrice, limitarsi la chiesta condanna in proporzione a quanto venisse ritenuto accertato e dimostrato in corso di causa sia in punto an debeatur sia in punto quantum debeatur.
In ogni caso, nel merito:
5 nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto ad un risarcimento del danno a favore dell'attrice, condannare ex art. 1917 c.c. la (c.f. Controparte_9
), in persona del legale pro tempore, con sede in Milano (MI) Via B. Crespi n. 23, a P.IVA_1
manlevare e tenere indenni i convenuti e per ogni somma fossero Controparte_3 CP_2 tenuti a corrispondere in conseguenza dell'accoglimento anche parziale della domanda attorea, ivi comprese le spese di lite che i convenuti dovessero essere condannati a rifondere e a quelle sostenute per resistere all'azione del danneggiato.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che l'attrice è debitrice del IG. della somma di € 4.000,00 Controparte_3
(Euro quattromila/00) corrispostale a titolo di prestito e conseguentemente condannare Parte_1
a restituire la predetta somma al , maggiorata di interessi legali dal deposito del Controparte_3
presente atto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
In via istruttoria: ci si oppone all'interrogatorio formale e alla prova testimoniale richiesta dall'attrice in quanto le circostanze risultano essere generiche e i capitoli di prova non specificamente formulati.
6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio ex artt. 144 d.lgs. 209/2005 e Parte_1 CP_2 Controparte_3
rispettivamente proprietario e conducente del motoveicolo Yamaha RN43 MTN850 targato EM63702, nonché la compagnia assicurativa , chiedendo l'accertamento della responsabilità Controparte_1
esclusiva di per il sinistro avvenuto il 23.6.2020 in Padova allorquando, a causa di Controparte_3 una brusca accelerazione, detto convenuto faceva cadere a terra l'attrice, terza trasportata, e la condanna della sola compagnia al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti, in particolare, del danno biologico, temporaneo e permanente, con personalizzazione, del danno morale, del danno esistenziale e di quello patrimoniale per le spese relative alle cure mediche, alla consulenza medico- legale di parte e all'assistenza stragiudiziale, per complessivi € 53.883,18 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla condanna di ex art. 96 c.p.c.. per il comportamento dilatorio e CP_1
l'ingiustificato rifiuto di partecipare alla negoziazione assistita.
1.1 Si è costituita la compagnia assicurativa , contestando il quantum della Controparte_1
pretesa azionata, eccessivo e non provato, nonché la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c..
1.2 Disposta con decreto 171 bis c.p.c. del 21.6.2023 la rinnovazione della notifica ai convenuti CP_2 per l'assegnazione di termine a comparire inferiore a quello di legge, questi si sono tempestivamente costituiti, non contestando la dinamica esposta dall'attrice, associandosi ai rilievi sul quantum svolti dalla compagnia e svolgendo, il solo domanda riconvenzionale per la restituzione di Controparte_3
€ 4.000,00, dallo stesso prestati all'attrice, alla quale era legato da una relazione sentimentale al tempo del sinistro, per le cure e le spese mediche connesse al sinistro;
i convenuti hanno chiesto, altresì, di essere manlevati dalla compagnia da ogni condanna risarcitoria e ristorati delle spese di lite, ex art. 1917 c.c…
7 1.3 La causa è stata istruita con ctu medico-legale e giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
2. La domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
2.1 L'attrice correttamente qualifica l'azione risarcitoria esperita ex art. 144 Cod. Ass., atteso il mancato coinvolgimento di altri veicoli nel sinistro, così come recentemente precisato dalle Sezioni
Unite della Cassazione, secondo cui “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Cass. Sez. Un. n. 35318 del 2022).
Quanto all'onere probatorio, non vi è tuttavia differenza, perché comunque al terzo trasportato spetta provare unicamente il danno ed il nesso di causalità col sinistro, mentre al conducente-vettore spetta provare di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo (cfr. Cass. 17963 del 2021).
2.2 Ciò premesso in diritto, dalla relazione dell'incidente stradale (doc. 1 att.) risulta che l'odierna attrice dichiarava alla Polizia Locale, recatasi in P.S. su disposizione della Centrale Operativa, di essere scivolata dalla sella del motociclo cadendo al suolo;
confermava la dinamica, Controparte_3
spiegando di aver perso la passeggera a causa di una brusca accelerazione al mezzo.
Dette circostanze sono state confermate anche nel presente giudizio.
8 Quanto invece alle circostanze allegate da parte convenuta ex art. 1227 c.c., ovvero il mancato utilizzo dei maniglioni apposti sotto il sedile e l'abbigliamento non idoneo, si deve rilevare, ferma comunque la responsabilità del conducente laddove avesse consentito alla passeggera di utilizzare il mezzo in condizioni non di sicurezza, che non vi è prova del fatto che l'uso delle maniglie avrebbe impedito la perdita di equilibrio e la caduta dal mezzo, a fronte della brusca accelerazione impressa dall'attore al mezzo;
quanto all'abbigliamento, si trattava di una sera d'estate e non risulta che fosse previsto un lungo tragitto o un viaggio in moto, tali da giustificare un abbigliamento tecnico.
Non vi è, poi, alcuna norma del codice della strada che imponga l'uso di pantaloni lunghi, né vi sono elementi per sostenere con certezza o ragionevole probabilità che l'uso di abiti diversi, comunque estivi, avrebbe evitato i danni riportati.
La domanda attorea è quindi fondata nell'an, risultando l'esclusiva responsabilità del conducente il mezzo nella causazione del sinistro.
3. Venendo ora alla individuazione e liquidazione dei danni, partendo da quelli non patrimoniali,
l'attrice in comparsa conclusionale ha precisato di fare applicazione dei valori di cui alle Tabelle di
Milano 2018 e ha insistito per il maggior danno riconosciuto dal proprio consulente nonchè per la personalizzazione, a fronte delle ripercussioni negative sull'attività lavorativa (c.d. danno alle cenestesi lavorativa), sostenendo che le sarebbe precluso svolgere attività operativa per l'indebolimento dell'articolazione della caviglia, e del danno estetico con correlato impatto sulla sfera morale, dimostrato altresì dall'alopecia areata localizzata al cuoio capelluto e alle ciglia dell'occhio sinistro sviluppatasi dopo circa 7 mesi dal sinistro.
3.1 Prima di esaminare il merito delle richieste vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. ord. 7513 del 2018).
9 Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso1.
Tali ultimi pregiudizi - se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito, e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati - dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr.
Cass. 25164 del 2020 già citata).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato e tali da rendere, sotto gli aspetti indicati, il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. 28988 del 2019, 21939 del 2017). L'esistenza di tali conseguenze del tutto anomale e peculiari, integrando fatto costitutivo della pretesa, deve essere allegata in modo circostanziata e altresì provata, ovviamente con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni.
3.2 Ciò premesso in diritto, l'ausiliaria, Dott.ssa nella relazione depositata il Persona_3
10.7.2024, ha accertato che per effetto del sinistro l'attrice ha riportato “un politraumatismo con abrasioni diffuse al gomito destro, alla regione glutea e alla coscia sinistra, trauma distorsivo della caviglia destra con interessamento traumatico del ligamento peroneo-astragalico e versamento tibio- astragalico”.
Quanto al profilo di invalidità temporanea, la consulente ha riconosciuto 20 giorni al 75%, 20 giorni al
50% ed ulteriori 20 giorni al 25%.
Quanto ai postumi residuati, ha riscontrato “un quadro algico disfunzionale a carico della caviglia destra che trova riscontro strumentale e oggettivo nei dati raccolti nel corso del presente accertamento
e dettagliatamente descritti nella parte analitica che precede. Permane, inoltre, il complesso cicatriziale all'arto superiore sinistro”.
Tali esiti, globalmente considerati, secondo il giudizio della consulente giustificano una quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 9 %.
E' stato escluso che la natura e l'entità delle menomazioni residuate siano tali da incidere sullo svolgimento concreto dell'attività lavorativa della danneggiata, ossia quella di carabiniere. Il grado di sofferenza è stato ritenuto di grado medio nel corso della malattia e di grado lieve a postumi residuati.
In merito alla congruità e pertinenza delle spese mediche sostenute, ha ritenuto pertinenti e congrue tutte quelle dimesse, per complessivi € 3.880,50.
I consulenti di parte non hanno svolto osservazioni in merito alle risultanze della consulenza.
3.3 La scrivente, ritenendole logiche e congruamente motivate, fa proprie le conclusioni dell'ausiliaria relativamente al danno biologico per la sua componente dinamico-relazionale, sia temporanea sia permanente.
Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, il risarcimento del danno biologico per lesione di lieve entità (fino al 9% di invalidità permanente) derivante da sinistri conseguenti alla
11 circolazione di veicoli a motore e natanti è quantificato secondo i criteri e le misure indicati dall'art. 139 comma 1 lett. a) e b) Cod. Ass. e quindi secondo gli importi di cui al D.M. 16.07.2024.
Per il danno biologico permanente ai sensi della lett. a), considerata l'invalidità permanente riconosciuta nella misura del 9% e l'età di 28 anni dell'attrice alla data del sinistro, spettano €
17.844,29.
Per il danno biologico temporaneo ai sensi della lett. b) spettano € 1.657,20 (valore giornaliero applicato di € 55,24).
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno morale e della personalizzazione, l'art. 139 comma 3
Cod. Ass. precisa che l'ammontare complessivo del risarcimento può essere aumentato fino ad un massimo del 20% “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
Escluso dalla consulente il danno alla c.d. cenestesi lavorativa, senza che vi siano state repliche con argomentazioni tecnico-scientifiche da parte attrice e senza che sia stato dimostrato il concreto affidamento a servizi d'ufficio in luogo di quelli di operativi, e rilevato che la componente estetica del danno, per gli esiti cicatriziali, è già compresa nella liquidazione del danno biologico, si ritiene di riconoscere un aumento del 10% per la dedotta sofferenza psicologica legata alla vergogna e al disagio per le cicatrici rimaste.
L'importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale ammonta quindi, a valori attuali, ad €
21.285,919.
4. Quanto ai danni patrimoniali, la dott.ssa ha riconosciuto congrue le spese mediche in atti Per_3 per complessivi € 3.880,50 (doc. att. da 8 a 12 e 15).
Sul punto non vi sono state contestazioni: la scrivente non ha motivo di disattendere la ctu.
Si riconoscono quindi € 3.880,50 per le spese mediche.
4.1 Quanto alle spese per la consulenza di parte espletata prima dell'introduzione del giudizio, non è stata prodotta in giudizio la relativa fattura, ma la sola relazione del Dott. (doc. 13 att.). CP_10
12 Non essendoci né allegazione specifica (in atti l'attrice ha indicato un importo complessivo di spese mediche senza alcuna specificazione), né prova dell'importo pagato al professionista, la pretesa non può essere accolta.
4.2 L'attrice ha richiesto infine la rifusione delle spese sostenute per l'assistenza tecnica stragiudiziale, consistita nell'invio della richiesta di risarcimento danni, in alcune mail con il liquidatore della compagnia e nell'invito alla negoziazione assistita (doc. 2 e 3).
L'importo richiesto è di € 700,00 omnicomprensivi, pari al valore medio della fase di attivazione della negoziazione.
La pretesa è fondata, risultando la negoziazione effettivamente avviata.
5. L'importo dovuto è quindi pari ad € 21.285,919 per i danni non patrimoniali e ad € 4.580,50 per i danni patrimoniali (€ 3.880,50 per spese mediche + € 700,00 per l'assistenza nella fase della negoziazione), e quindi a complessivi € 25.866,419.
A detto importo vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo e gli interessi c.d. compensativi.
Come da tempo stabilito dalla Suprema Corte, infatti, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 1219 c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Quanto al saggio, si ritiene di applicare quello legale, nulla avendo allegato parte attrice al riguardo circa l'impiego di tali somme.
6. Va infine accolta la domanda riconvenzionale di nei limiti di € 3.000,00. Controparte_3
A verbale d'udienza dell'11.1.2024 l'attrice ha riferito “che subito dopo il sinistro l'allora compagno ha pagato direttamente una serie di spese mediche, che però non sa quantificare con Controparte_3
13 esattezza; quanto ai 3.000,00 euro conferma che l'accordo era nel senso di una anticipazione per coprire le spese mediche, che avrebbe dovuto essere restituita nel momento del pagamento da parte dell'assicurazione e conferma tale volontà di restituire la somma una volta incassata dall'assicurazione”.
A sua volta l'attore ha dichiarato “di aver sostenuto direttamente le spese subito il sinistro, che facendo dei conti con la IG.ra erano stati quantificati in circa € 1.000,00, non ha conservato Pt_1 documenti. Conferma la ricostruzione sulla somma di € 3.000,00 e si dichiara disposto ad attendere il pagamento da parte dell'assicurazione per rientrare della somma”.
Pacifica quindi la debenza di € 3.000,00 prestati per sostenere le spese di cura, da restituirsi dopo il pagamento da parte dell'assicurazione, non è invece stata raggiunta prova adeguata né dell'esatto importo delle ulteriori somme date, né dell'obbligo di restituzione delle stesse.
Il mero fatto di aver pagato le spese alla compagna non equivale, infatti, a prova di un mutuo.
L'attrice va quindi condannata a restituire al convenuto la somma di € 3.000,00 oltre Controparte_3
interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
7. Venendo alle spese di lite, queste, nei rapporti tra attrice e compagnia, seguono la regola della soccombenza ex art. 92 c.p.c., con distrazione a favore degli avv.ti Angelica Difino e Riccardo Cerulli, dichiaratisi antistatari.
La liquidazione è effettuata come da dispositivo, in conformità ai valori medi dello scaglione, maggiorato del 30% per l'assistenza a pluralità di parti, per le quattro fasi.
Quanto ai rapporti tra attrice e convenuti, si ritiene di disporne la compensazione in ragione della reciproca soccombenza, così come tra la compagnia e i convenuti, dal momento che non vi è mai stata contestazione sull'operare della copertura assicurativa e non essendo neppure necessaria la domanda di manleva, vista la domanda di condanna nei soli confronti della compagnia.
14 Quanto alla richiesta di vedersi rifuse dalla compagnia le spese sostenute per la costituzione nel presente giudizio ex art. 1917, comma 3, c.c., la stessa non può essere accolta per il fatto che non vi è prova del relativo sostenimento2.
Va altresì rilevato che, come si legge in Cass. 5479 del 2015, l'art. 1917, comma 3, non attribuisce all'assicurato il diritto di ottenere la rifusione delle spese di resistenza in ogni caso: “nell'assicurazione di responsabilità civile, l'assicurato non ha diritto sempre e comunque alla rifusione da parte dell'assicuratore delle spese sostenute per resistere all'azione del terzo danneggiato, ai sensi dell'art.
1917 c.c., comma 3; tale diritto deve infatti escludersi quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza averne l'interesse ne' potendone ritrarre utilità, ovvero in mala fede, ovvero abbia sostenuto spese sconsiderate…. L'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c. si applica anche al contratto di assicurazione della responsabilità civile, ed in tal caso impone all'assicurato di evitare di resistere al giudizio promosso contro di lui dall'assicurato, quando da tale resistenza non possa ricavare beneficio alcuno”.
Nel caso in esame la compagnia assicurativa si era già tempestivamente costituita, aveva svolto tutte le difese necessarie e non aveva fatto alcuna contestazione sul rapporto assicurativo.
La scelta di costituirsi è stata motivata, di fatto, dalla volontà di promuovere la domanda riconvenzionale di restituzione del prestito, visto che nessuna domanda di condanna è stata svolta nei confronti del conducente e del proprietario.
La spesa sostenuta per costituirsi con un proprio difensore appare pertanto del tutto superflua, rispetto alla pretesa collegata alla responsabilità civile. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'attrice, si ritiene che non ne ricorrano i presupposti, nella misura in cui la compagnia si è limitata alla contestazione del quantum della pretesa, rivelatasi peraltro fondata.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di . Controparte_1
Atteso infine che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie parte obbligata è . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata l'esclusiva responsabilità di per il sinistro del 23.6.2020, condanna Controparte_3 [...]
a pagare a , a titolo di risarcimento danni, la somma di € 25.866,419, CP_1 Parte_1
oltre interessi come in parte motiva;
Condanna a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 988,28 di Controparte_1 spese vive, € 9.900,80 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15% per rimborso spese generali, con distrazione a favore degli avv.ti Angelica Difino e Riccardo Cerulli, dichiaratisi antistatari.
Compensa le spese di lite tra e i convenuti e tra e i convenuti Parte_1 CP_2 CP_1 CP_2
Pone le spese di ctu definitivamente a carico di . Controparte_1
A norma dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 si precisa che nel caso di specie a risultare obbligati in proposito è . Controparte_1
Padova, 9 gennaio 2025
La Giudice
Dott.ssa Caterina Zambotto
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in €
per spese, € per onorari, oltre IVA., se dovuta, CPA. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 9 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come si legge anche in Cass. 25164 del 2020 “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019)”.
10 2 Come evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 21290 del 2022) “nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3,
c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato”.
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