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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
RA BE, AT
BALDI CRISTIANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 502/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - 09000640012
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 133/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 202250300092121 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'udienza in camera di consiglio del 13/1/2026, viene trattato l'appello (R.G.A. n. 502/2024), promosso da Ricorrente_1 S.p.A. contro la sentenza della C.G.T. di 1° di Torino, Sez. 1^, n. 133 del 22/1/2024 in materia di preavviso di fermo amministrativo per tasse automobilistiche per gli anni 2015, 2016 e 2017.
Il sig. Resistente_1 ricorreva alla C.G.T. di I^ grado di Torino contro il preavviso di fermo amministrativo, notificatogli da Ricorrente_1 S.p.A. in data 12/5/2022, per mancati pagamenti di tasse automobilistiche per il triennio 2015-17 relativamente ad autovettura FIAT Grande Punto 1.3 MJT 75, targata Targa_1, di sua proprietà.
Il Ricorrente asseriva di aver appreso dal citato preavviso di fermo amministrativo della sua posizione debitoria per tasse automobilistiche non pagate negli anni 2015, 2016 e 2017 per complessivi euro
984,12, comprensivi di interessi, sanzioni ed oneri di notificazione.
Contro detto atto eccepiva :
1) la nullità di esso in quanto non preceduto dagli atti prodromici con conseguente lesione del proprio diritto di difesa;
2) la sproporzione tra il presunto credito di euro 594,88 e la misura del fermo;
3) l'avvenuta prescrizione del credito per essere decorsi tre anni dalle date in cui le tasse automobilistiche avrebbero dovuto essere richieste;
4) difetto di motivazione del fermo per incomprensione circa quale fosse l'Ente Impositore;
5) nullità del preavviso di fermo per mancata sottoscrizione da parte del soggetto abilitato.
Chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell'atto e, in via principale, di dichiarare nullo lo stesso per le ragioni di cui sopra e vittoria delle spese, da liquidare a favore del legale antistatario.
Si costituiva in giudizio Ricorrente_1 S.p.A. con apposite controdeduzioni, con cui replicava ai rilievi mossi dal Ricorrente e, precisamente, sosteneva :
a) della regolarità del preavviso di fermo amministrativo in quanto preceduto dalla notificazione di n. 3 ingiunzioni di pagamento e cioè rispettivamente per le tre annualità 2015-16-17 : 1) in data 02/09/2019 ;
2) in data 15/09/2020 ; 3) in data 04-14/12/2021 ;
b) che non v'era alcuna prescrizione del credito in danno della ON MO;
c) l'infondatezza delle eccezioni circa la sproporzione tra il credito vantato dalla ON e il fermo amministrativo e delle ulteriori eccezioni, come quello del sottoscrittore del fermo, cioè Nominativo_1, responsabile della riscossione di Ricorrente_1.
Chiedeva, in via preliminare e pregiudiziale, di respingere l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, per insussistenza dei presupposti di legge;
nel merito e in via principale, di respingere il ricorso in quanto infondato, con conferma dell'atto impugnato e vittoria delle spese del giudizio.
Il Giudice adito, rigettava la domanda cautelare, ma accoglieva nel merito il ricorso e condannava Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 300,00. Motivo fondante l'accoglimento del ricorso risiede nel passaggio motivazionale secondo cui nel fascicolo depositato da Ricorrente_1 “non si rinviene la produzione delle ingiunzioni che Ricorrente_1 afferma di aver notificato” e che “in mancanza di tale prova, l'eccezione del ricorrente viene accolta”.
Alla sentenza di cui sopra, seguiva Ordinanza correttiva n. 1094 del 14/10/2024, con la quale la C.G.T. di
I^ grado precisava che le spese di lite andavano erogate da Ricorrente_1 “a favore del difensore antistatario”.
Interponeva appello contro la suddetta sentenza, la Ricorrente_1 S.p.A. per i seguenti motivi :
A) errata e/o omessa valutazione delle produzioni effettuate dalla Ricorrente_1 : al contrario di quanto motivato in sentenza, le n. 3 ingiunzioni erano presenti nel fascicolo di I^ grado nel documento denominato 02, per cui per l'Appellante “il preavviso di fermo è stato preceduto dalla regolare notificazione delle ingiunzioni di pagamento, e non è intervenuta prescrizione alcuna, anche a volere propendere per il termine triennale” ;
B) ulteriori contestazioni del ricorso del sig. Resistente_1 e C) sulla condanna alle spese di lite, si rimanda, per brevità, all'appello di Ricorrente_1.
Chiedeva di riformare integralmente la sentenza di I^ grado e la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in appello Parte Resistente con controdeduzioni.
Con esse replicava ai motivi d'appello e, precisamente :
a) inammissibilità dell'appello per assenza di specifiche censure alla sentenza;
b) omessa notifica o irregolare notifica delle ingiunzioni di pagamento e delle relative motivazioni;
c) prescrizione del presunto credito delle tasse automobilistiche;
d) ulteriori vizi dell'atto di preavviso di fermo amministrativo, anche qui, si rinvia alle controdeduzioni.
Chiedeva il rigetto dell'appello e la piena conferma della sentenza di I^ grado, con vittoria delle spese di entrambi i gradi a favore del legale antistatario.
A ridosso della presente udienza, entrambe le Parti hanno depositato memorie illustrative e di replica.
Terminata la relazione;
sentiti i difensori delle parti costituite;
conclusa la discussione in camera di consiglio;
la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del MO, sezione 3^, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto per quanto segue :
1) la sentenza di I^ grado è errata laddove la C.G.T. non si è accorta che il documento contrassegnato col numero 02, ovvero l'atto di preavviso di fermo amministrativo di Ricorrente_1 S.p.A., riportava in calce copia delle notifiche delle ingiunzioni, cioè gli atti prodromici al fermo amministrativo, di cui 2, relative agli anni 2015 e
2016, erano state sottoscritte e ritirate dal coniuge del sig. Resistente_1, mentre per l'anno 2017, vi era stata giacenza presso l'Ufficio Postale.
Perciò, l'atto di preavviso di fermo amministrativo era valido e pienamente legittimo;
2) il termine prescrizionale per riscuotere le tasse automobilistiche.
Sull'argomento, questa Sezione, in data 14/10/2025, ha emesso la sentenza n. 771, in un caso del tutto simile e di cui si riportano taluni stralci della motivazione e cioè : ”in materia di tassa automobilistica (o bollo auto) la Corte costituzionale, con le sentenze n. 296/2003, 297 e 451 del 2007, ha statuito trattarsi di tributo non proprio delle regioni ma solo a queste attribuito e che, conseguentemente, da ciò deriva la competenza statale in ordine agli aspetti fondamentali del tributo. Parimenti, è nota la giurisprudenza di legittimità che sostiene l'applicazione dell'articolo 5 del d.lgs. n. 953/82, secondo cui “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (da ultimo, cfr. Cass. n.
21915/2024). Cionondimeno, occorre considerare che la pronuncia di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 20/2002 ha interessato unicamente gli articoli 1, 2 e 4, lasciando invece in vigore l'articolo 5 sopra riportato (cfr. Corte cost. n. 296/2003). Infatti, in disparte la temporaneità della copertura offerta dal legislatore statale (cfr. art. 2, comma 22, legge n. 350/2003 secondo cui “nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo”; norma successivamente prorogata), ciò di cui non si può non tenere conto è l'effettiva vigenza della disciplina regionale, né abrogata né dichiarata incostituzionale”.
E, dunque, la cit. sentenza n. 771/2025 di questa Corte, concludeva “La prescrizione, pertanto, deve ritenersi quinquennale, in particolare al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere versato”.
“Tale interpretazione, d'altra parte, risulta avvalorata dalla stessa Suprema Corte con la sentenza n.
10492/2016 secondo cui “l'art. 5 della L.R. n. 20 del 2002 è tutt'ora in vigore…..tale norma, pertanto, nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale n. 296 del 2003 risulta tutt'ora vigente e non è stata rimessa per un nuovo esame alla Consulta, pertanto, consentiva alla ON MO la notifica al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito”.
Venendo al caso del sig. Resistente_1, poiché le ingiunzioni di pagamento furono notificate, per la tassa del 2015, in data 2/9/2019 ; per la tassa del 2016, in data 15/9/2020 ; per la tassa del 2017, in data
14/1272021 e tenuto in debito conto per le annualità 2016 e 2017, anche dell'ulteriore termine di “proroga dei termini”, occasionata dall'emergenza sanitaria COVID 19, di 85 giorni, in applicazione dell'art. 5 della
Legge Regionale del MO n. 20/2002, in forza della quale “il termine di prescrizione per l'accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è fissato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito o la violazione è stata commessa”, allora, le ingiunzioni da parte di Ricorrente_1 nei confronti del sig. EF hanno interrotto il termine prescrizionale quinquennale per tutti e 3 gli anni oggetto del presente contenzioso;
3) le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto, inoltre, in debito conto delle falsità contenute nelle controdeduzioni di Parte Resistente circa le omesse notifiche degli atti di intimazione, che si liquidano euro 500,00 oltre a rimborso spese per il primo grado, ed in euro 600,00 oltre a rimborso spese per il presente grado.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, dichiara legittima l'iniziativa dell'Ufficio. Condanna il contribuente a rifondere a Ricorrente_1 Riscossione le spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre a rimborso spese per il primo grado, ed in euro 600,00 oltre a rimborso spese per il grado presente.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
RA BE, AT
BALDI CRISTIANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 502/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - 09000640012
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 133/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 202250300092121 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'udienza in camera di consiglio del 13/1/2026, viene trattato l'appello (R.G.A. n. 502/2024), promosso da Ricorrente_1 S.p.A. contro la sentenza della C.G.T. di 1° di Torino, Sez. 1^, n. 133 del 22/1/2024 in materia di preavviso di fermo amministrativo per tasse automobilistiche per gli anni 2015, 2016 e 2017.
Il sig. Resistente_1 ricorreva alla C.G.T. di I^ grado di Torino contro il preavviso di fermo amministrativo, notificatogli da Ricorrente_1 S.p.A. in data 12/5/2022, per mancati pagamenti di tasse automobilistiche per il triennio 2015-17 relativamente ad autovettura FIAT Grande Punto 1.3 MJT 75, targata Targa_1, di sua proprietà.
Il Ricorrente asseriva di aver appreso dal citato preavviso di fermo amministrativo della sua posizione debitoria per tasse automobilistiche non pagate negli anni 2015, 2016 e 2017 per complessivi euro
984,12, comprensivi di interessi, sanzioni ed oneri di notificazione.
Contro detto atto eccepiva :
1) la nullità di esso in quanto non preceduto dagli atti prodromici con conseguente lesione del proprio diritto di difesa;
2) la sproporzione tra il presunto credito di euro 594,88 e la misura del fermo;
3) l'avvenuta prescrizione del credito per essere decorsi tre anni dalle date in cui le tasse automobilistiche avrebbero dovuto essere richieste;
4) difetto di motivazione del fermo per incomprensione circa quale fosse l'Ente Impositore;
5) nullità del preavviso di fermo per mancata sottoscrizione da parte del soggetto abilitato.
Chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell'atto e, in via principale, di dichiarare nullo lo stesso per le ragioni di cui sopra e vittoria delle spese, da liquidare a favore del legale antistatario.
Si costituiva in giudizio Ricorrente_1 S.p.A. con apposite controdeduzioni, con cui replicava ai rilievi mossi dal Ricorrente e, precisamente, sosteneva :
a) della regolarità del preavviso di fermo amministrativo in quanto preceduto dalla notificazione di n. 3 ingiunzioni di pagamento e cioè rispettivamente per le tre annualità 2015-16-17 : 1) in data 02/09/2019 ;
2) in data 15/09/2020 ; 3) in data 04-14/12/2021 ;
b) che non v'era alcuna prescrizione del credito in danno della ON MO;
c) l'infondatezza delle eccezioni circa la sproporzione tra il credito vantato dalla ON e il fermo amministrativo e delle ulteriori eccezioni, come quello del sottoscrittore del fermo, cioè Nominativo_1, responsabile della riscossione di Ricorrente_1.
Chiedeva, in via preliminare e pregiudiziale, di respingere l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, per insussistenza dei presupposti di legge;
nel merito e in via principale, di respingere il ricorso in quanto infondato, con conferma dell'atto impugnato e vittoria delle spese del giudizio.
Il Giudice adito, rigettava la domanda cautelare, ma accoglieva nel merito il ricorso e condannava Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 300,00. Motivo fondante l'accoglimento del ricorso risiede nel passaggio motivazionale secondo cui nel fascicolo depositato da Ricorrente_1 “non si rinviene la produzione delle ingiunzioni che Ricorrente_1 afferma di aver notificato” e che “in mancanza di tale prova, l'eccezione del ricorrente viene accolta”.
Alla sentenza di cui sopra, seguiva Ordinanza correttiva n. 1094 del 14/10/2024, con la quale la C.G.T. di
I^ grado precisava che le spese di lite andavano erogate da Ricorrente_1 “a favore del difensore antistatario”.
Interponeva appello contro la suddetta sentenza, la Ricorrente_1 S.p.A. per i seguenti motivi :
A) errata e/o omessa valutazione delle produzioni effettuate dalla Ricorrente_1 : al contrario di quanto motivato in sentenza, le n. 3 ingiunzioni erano presenti nel fascicolo di I^ grado nel documento denominato 02, per cui per l'Appellante “il preavviso di fermo è stato preceduto dalla regolare notificazione delle ingiunzioni di pagamento, e non è intervenuta prescrizione alcuna, anche a volere propendere per il termine triennale” ;
B) ulteriori contestazioni del ricorso del sig. Resistente_1 e C) sulla condanna alle spese di lite, si rimanda, per brevità, all'appello di Ricorrente_1.
Chiedeva di riformare integralmente la sentenza di I^ grado e la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in appello Parte Resistente con controdeduzioni.
Con esse replicava ai motivi d'appello e, precisamente :
a) inammissibilità dell'appello per assenza di specifiche censure alla sentenza;
b) omessa notifica o irregolare notifica delle ingiunzioni di pagamento e delle relative motivazioni;
c) prescrizione del presunto credito delle tasse automobilistiche;
d) ulteriori vizi dell'atto di preavviso di fermo amministrativo, anche qui, si rinvia alle controdeduzioni.
Chiedeva il rigetto dell'appello e la piena conferma della sentenza di I^ grado, con vittoria delle spese di entrambi i gradi a favore del legale antistatario.
A ridosso della presente udienza, entrambe le Parti hanno depositato memorie illustrative e di replica.
Terminata la relazione;
sentiti i difensori delle parti costituite;
conclusa la discussione in camera di consiglio;
la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del MO, sezione 3^, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto per quanto segue :
1) la sentenza di I^ grado è errata laddove la C.G.T. non si è accorta che il documento contrassegnato col numero 02, ovvero l'atto di preavviso di fermo amministrativo di Ricorrente_1 S.p.A., riportava in calce copia delle notifiche delle ingiunzioni, cioè gli atti prodromici al fermo amministrativo, di cui 2, relative agli anni 2015 e
2016, erano state sottoscritte e ritirate dal coniuge del sig. Resistente_1, mentre per l'anno 2017, vi era stata giacenza presso l'Ufficio Postale.
Perciò, l'atto di preavviso di fermo amministrativo era valido e pienamente legittimo;
2) il termine prescrizionale per riscuotere le tasse automobilistiche.
Sull'argomento, questa Sezione, in data 14/10/2025, ha emesso la sentenza n. 771, in un caso del tutto simile e di cui si riportano taluni stralci della motivazione e cioè : ”in materia di tassa automobilistica (o bollo auto) la Corte costituzionale, con le sentenze n. 296/2003, 297 e 451 del 2007, ha statuito trattarsi di tributo non proprio delle regioni ma solo a queste attribuito e che, conseguentemente, da ciò deriva la competenza statale in ordine agli aspetti fondamentali del tributo. Parimenti, è nota la giurisprudenza di legittimità che sostiene l'applicazione dell'articolo 5 del d.lgs. n. 953/82, secondo cui “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (da ultimo, cfr. Cass. n.
21915/2024). Cionondimeno, occorre considerare che la pronuncia di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 20/2002 ha interessato unicamente gli articoli 1, 2 e 4, lasciando invece in vigore l'articolo 5 sopra riportato (cfr. Corte cost. n. 296/2003). Infatti, in disparte la temporaneità della copertura offerta dal legislatore statale (cfr. art. 2, comma 22, legge n. 350/2003 secondo cui “nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo”; norma successivamente prorogata), ciò di cui non si può non tenere conto è l'effettiva vigenza della disciplina regionale, né abrogata né dichiarata incostituzionale”.
E, dunque, la cit. sentenza n. 771/2025 di questa Corte, concludeva “La prescrizione, pertanto, deve ritenersi quinquennale, in particolare al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere versato”.
“Tale interpretazione, d'altra parte, risulta avvalorata dalla stessa Suprema Corte con la sentenza n.
10492/2016 secondo cui “l'art. 5 della L.R. n. 20 del 2002 è tutt'ora in vigore…..tale norma, pertanto, nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale n. 296 del 2003 risulta tutt'ora vigente e non è stata rimessa per un nuovo esame alla Consulta, pertanto, consentiva alla ON MO la notifica al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito”.
Venendo al caso del sig. Resistente_1, poiché le ingiunzioni di pagamento furono notificate, per la tassa del 2015, in data 2/9/2019 ; per la tassa del 2016, in data 15/9/2020 ; per la tassa del 2017, in data
14/1272021 e tenuto in debito conto per le annualità 2016 e 2017, anche dell'ulteriore termine di “proroga dei termini”, occasionata dall'emergenza sanitaria COVID 19, di 85 giorni, in applicazione dell'art. 5 della
Legge Regionale del MO n. 20/2002, in forza della quale “il termine di prescrizione per l'accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è fissato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito o la violazione è stata commessa”, allora, le ingiunzioni da parte di Ricorrente_1 nei confronti del sig. EF hanno interrotto il termine prescrizionale quinquennale per tutti e 3 gli anni oggetto del presente contenzioso;
3) le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto, inoltre, in debito conto delle falsità contenute nelle controdeduzioni di Parte Resistente circa le omesse notifiche degli atti di intimazione, che si liquidano euro 500,00 oltre a rimborso spese per il primo grado, ed in euro 600,00 oltre a rimborso spese per il presente grado.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, dichiara legittima l'iniziativa dell'Ufficio. Condanna il contribuente a rifondere a Ricorrente_1 Riscossione le spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre a rimborso spese per il primo grado, ed in euro 600,00 oltre a rimborso spese per il grado presente.