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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 4394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4394 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del G.M. dott.ssa Paola
Caserta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1393-2025 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto altri rapporti condominiali e vertente
T R A
C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Lucia Cacciapuoti, con domicilio digitale in atti;
RICORRENTE
E
in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso regolarmente notificato, la ha convenuto in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare alla immediata comunicazione dei Controparte_1
dati anagrafici dei condomini risultanti dalle tabelle millesimali di cui all' art. 1130
comma 1° c. c. nonché dei nominativi dei condomini morosi rispetto al credito vantato dalla con specificazione del debito pro quota millesimale da ciascuno Parte_1
dovuto in ragione dalla Sentenza n. 2482/2024 emessa dal Giudice di Pace di Marano
di Napoli, resa esecutiva per legge e non opposta.
Il resistente non si è costituito nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto.
Con le note di trattazione scritta depositate il 10.11.2025 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c..
2. Cio' posto, non può che dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306
c.p.c.
3. Quanto alle spese di giudizio, il comma 4 dell'art. 306 c.p.c. statuisce che “Il
rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra di loro”.
Nel caso in esame, va dichiarato il nulla sulle spese stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Paola
Caserta, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1393-2025 del
R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Aversa, il 11.12.2025
Il GIUDICE
dr.ssa Paola Caserta