TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9279 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 10267/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 10267/2021 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 16.10.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 10267 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
Parte_1
P.I. , rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Capodanno,
[...] P.IVA_1 presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli, alla via Mario Gigante,
90, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del pro tempore; CP_2 [...]
P.I. , in Controparte_3 P.IVA_3 persona del dirigente scolastico pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria alla via A. Diaz, n. 11
CONVENUTA
NONCHE'
n. 10267/2021 r.g.a.c. Pag. 2 , C.F. elett.te Controparte_4 C.F._1 dom.ta in PO alla Via Artiaco 23, presso lo studio dell'avv.
Matteo Lucci, che la rapp.ta e difende, giusta èrocura in atti
Oggetto: inadempimento contrattuale;
art. 2041 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione notificato il 16.4.2021 parte attrice conveniva in giudizio la Scuola, la Scolastica ed il al fine di CP_5 CP_6 vedere accogliere le seguenti conclusioni:
“a) dichiarare ammissibile, proponibile e fondata la presente domanda in fatto ed in diritto;
b) dichiarare in via principale la responsabilità contrattuale del
[...] cf. in Controparte_3 P.IVA_3 persona legale rapp.te pro tempore Prof . in Controparte_7 proprio e nella qualità di dirigente Scolastico – 80078 PO Na ,
n. r.g.a.c. Pag. 3 P.IVA_4 alla via A. Gatto 6 ,il in persona del legale rapp.te p.t. CP_8 elett.te dom.to per la carica presso l'Avvocatura distrettuale di Napoli
Via Diaz 8 Napoli;
c) condannare i convenuti in solido , per quanto di ragione, alla somma di € 9.585,00, o a quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudice adito riterrà equa e congrua, da valutarsi comunque oltre interessi e svalutazione monetaria dal momento dell'evento al soddisfo;
d) condannare comunque i convenuti , al pagamento delle spese, dei diritti e competenze del giudizio, oltre accessori (12,5% ex art. 14 L.P.)
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario, in sentenza esecutiva ex lege”;
e) In subordine di chiede condannarsi i convenuti in solido al pagamento ex art 2043 c.c. per l'ingiusto arricchimento paria ad €
9.585,00 ricevuto dall'opera Professionale eseguita dall'
[...]
. affiliato in franchising con la Parte_1
“Morgan School “ con sede in PO (NA), alla Via Solfatara n.66
C.F. o di quella somma maggiore o minore che l'On.le P.IVA_1
Giudicante vorrà accertare e quantificare”.
In particolare parte attrice fondava le proprie pretese sul presupposto di aver organizzato un corso di lingua Inglese pomeridiano ,con insegnanti madrelingua, presso il predetto istituto al fine di potenziare l'apprendimento da parte degli alunni iscritti all'Istituto Ettore
Majorana della lingua Inglese.
Venne concordato che che l'importo dovuto per ogni studente che avesse frequentato il corso sarebbe stato dai 70,00 ai 90,00 euro per alunno secondo il grado di conoscenza dell'alunno stesso e che tale importo sarebbe stato versato nelle casse dell'istituto direttamente dai genitori degli alunni a mezzo bonifico sul conto corrente intestato all'istituto.
Non avendo ricevuto il pagamento di quanto pattuito, l'attrice era stata costretta ad incardinare il presente giudizio.
n. 10267/2021 r.g.a.c. Pag. 4 3. Si costituivano la scuola ed il eccependo l'assenza di forma CP_6 scritta ad substantiam ed il difetto di legittimazione passiva della scuola, oltre che alla infondatezza delle pretese.
4. Si costituiva altresì anche la Dirigente, prof.ssa (in quanto CP_4 citata non solo quale rappresentante della Scuola ma anche in proprio), eccependo il difetto di procura dell'attrice, estinzione del giudizio, difetto di notifica ed estraneità ai fatti.
5. Sono stati escussi tre testimoni (l'ultimo all'udienza del 13.6.2024).
6. In data 16.4.2025 il presente giudizio è stato assegnato allo scrivente che, con decreto del 18.6.2025, revocava l'udienza istruttoria fissata dal precedente G.I. per escutere ulteriori testi, e rinviava direttamente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., al 16.10.2025.
7. All'udienza odierna - sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c. - il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c..
8. Le domanda sono infondate e vanno rigettate.
8.1. Preliminarmente va stigmatizzato l'atteggiamento processuale di parte attrice che, in violazione delle preclusioni di cui al previgente art. 183 comma 6 c.p.c., ha depositato documentazione (non sopravvenuta) con le note del 14.10.2025.
Stante l'evidente tardività (non avendo l'attrice neppure dedotto di essere stata nell'impossibilità a lei non imputabile di depositare la suddetta documentazione nei termini), quei documenti sono inutilizzabili.
8.2. Sempre in via preliminare, poco comprensibili appaiono le doglianze sollevate dalla difesa della riguardanti un vizio di CP_4 notifica (che avrebbe determinato una inverosimile estinzione del processo).
E' del tutto evidente che gli eventuali vizi sono sanati dal raggiungimento dello scopo;
id est: la costituzione delle parti convenute, ex art. 156 comma 2 c.p.c..
n. 10267/2021 r.g.a.c. Pag. 5 8.3. Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di procura ad litem di parte attrice, sollevata sempre dalla difesa della essa è stata CP_4 rilasciata da , l.r.p.t. della società, come da visura Parte_1 depositata un uno all'atto di citazione.
8.4. Va poi dichiarato il difetto di titolarità passiva della Prof.ssa citata in proprio senza una valida ragione. CP_4
E' noto che la Dirigente è il rappresentante dell'Istituto.
Conseguentemente la sua evocazione in giudizio non solo quale legale rappresentante ma in proprio deve presuppore un suo comportamento responsabile assunto non nella qualità, ma quale persona fisica.
Di tale deduzione non vi è alcuna traccia negli atti di parte attrice che,
a ben vedere, appare aver citato la Prof.ssa anche in proprio, CP_9 come formula di stile, obbligandola tuttavia a costituirsi in giudizio.
8.5. Ciò posto, ed in via assorbente, il rapporto a monte, ove esistente,
è nullo, non essendo stato depositato il contratto avente forma scritta ad substantiam che l'attrice e la scuola avrebbero stipulato.
Com'è noto, “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale.
Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio
n. 10267/2021 r.g.a.c. Pag. 6 attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (ex pluribus: Cass. n.16562/2018).
D'altra parte, deve ritenersi esclusa l'applicabilità del cd. “principio di non contestazione” di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., tenuto conto che questo non può determinare relevatio ab onere probandi con riferimento ai contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, rispetto ai quali la mancanza di forma determina una nullità del contratto rilevabile d'ufficio.
8.5.1. Tale eccezione è stata sollevata dall'Avvocatura di Stato sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Sul punto non solo la difesa di parte attrice nei propri scritti non ha mai preso posizione, ma è stata anche disposta, dal precedente G.I., un'inutile prova per testi (che peraltro, come nota di colore, ha evidenziato come alcun contratto fu mai stipulato).
8.6. Va rigettata anche la domanda, formulata in via subordinata, di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c. (e non 2043 c.c., come dedotto dall'attrice nel proprio atto introduttivo).
Prescindendo dalla genericità della domanda (formulata soltanto nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ma senza neppure dedurre l'esistenza dei presupposti legittimanti tale azione), va ricordato che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU.
24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: già
SS.UU. 28042/08.
Nel caso in esame, secondo la stessa prospettazione attorea (pp.
1-2 atto di citazione), “si concordò che l'importo dovuto per ogni studente che avesse frequentato il corso sarebbe stato dai 70,00 ai 90,00 euro per alunno secondo il grado di conoscenza dell'alunno stesso e che tale importo sarebbe stato versato nelle casse dell'istituto direttamente dai genitori degli alunni a mezzo bonifico sul conto corrente intestato all'istituto che avrebbe provveduto successivamente Controparte_3
a corrispondere tali somme all'istituto Istante”.
n. 10267/2021 r.g.a.c. Pag. 7 Ne consegue il fatto generatore non è unico: l'aver impartito le lezioni agli studenti non avrebbe determinato l'arricchimento della scuola (ma eventualmente degli alunni); tale evento si sarebbe verificato solo con un secondo evento generatore, ossia il pagamento da parte degli alunni alla scuola stessa.
Ne discende, pertanto, il rigetto anche di tale domanda.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022 - scaglione fino ad € 26.000,00 - ai valori medi nei confronti della Scuola e Ministero e minimi nei confronti della prof.ssa
(importo del tutto congruo, alla luce delle difese sollevate nel CP_4 corso del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , e del Controparte_1 [...]
, delle spese del presente Controparte_3 giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
3) condanna al Parte_1 pagamento, in favore di delle spese del presente Controparte_4 giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Matteo Lucci.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
n. 10267/2021 r.g.a.c. Pag. 8 La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 10267/2021 r.g.a.c. Pag. 9
11 SEZIONE CIVILE
N. 10267/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 10267/2021 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 16.10.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 10267 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
Parte_1
P.I. , rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Capodanno,
[...] P.IVA_1 presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli, alla via Mario Gigante,
90, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del pro tempore; CP_2 [...]
P.I. , in Controparte_3 P.IVA_3 persona del dirigente scolastico pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria alla via A. Diaz, n. 11
CONVENUTA
NONCHE'
n. 10267/2021 r.g.a.c. Pag. 2 , C.F. elett.te Controparte_4 C.F._1 dom.ta in PO alla Via Artiaco 23, presso lo studio dell'avv.
Matteo Lucci, che la rapp.ta e difende, giusta èrocura in atti
Oggetto: inadempimento contrattuale;
art. 2041 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione notificato il 16.4.2021 parte attrice conveniva in giudizio la Scuola, la Scolastica ed il al fine di CP_5 CP_6 vedere accogliere le seguenti conclusioni:
“a) dichiarare ammissibile, proponibile e fondata la presente domanda in fatto ed in diritto;
b) dichiarare in via principale la responsabilità contrattuale del
[...] cf. in Controparte_3 P.IVA_3 persona legale rapp.te pro tempore Prof . in Controparte_7 proprio e nella qualità di dirigente Scolastico – 80078 PO Na ,
n. r.g.a.c. Pag. 3 P.IVA_4 alla via A. Gatto 6 ,il in persona del legale rapp.te p.t. CP_8 elett.te dom.to per la carica presso l'Avvocatura distrettuale di Napoli
Via Diaz 8 Napoli;
c) condannare i convenuti in solido , per quanto di ragione, alla somma di € 9.585,00, o a quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudice adito riterrà equa e congrua, da valutarsi comunque oltre interessi e svalutazione monetaria dal momento dell'evento al soddisfo;
d) condannare comunque i convenuti , al pagamento delle spese, dei diritti e competenze del giudizio, oltre accessori (12,5% ex art. 14 L.P.)
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario, in sentenza esecutiva ex lege”;
e) In subordine di chiede condannarsi i convenuti in solido al pagamento ex art 2043 c.c. per l'ingiusto arricchimento paria ad €
9.585,00 ricevuto dall'opera Professionale eseguita dall'
[...]
. affiliato in franchising con la Parte_1
“Morgan School “ con sede in PO (NA), alla Via Solfatara n.66
C.F. o di quella somma maggiore o minore che l'On.le P.IVA_1
Giudicante vorrà accertare e quantificare”.
In particolare parte attrice fondava le proprie pretese sul presupposto di aver organizzato un corso di lingua Inglese pomeridiano ,con insegnanti madrelingua, presso il predetto istituto al fine di potenziare l'apprendimento da parte degli alunni iscritti all'Istituto Ettore
Majorana della lingua Inglese.
Venne concordato che che l'importo dovuto per ogni studente che avesse frequentato il corso sarebbe stato dai 70,00 ai 90,00 euro per alunno secondo il grado di conoscenza dell'alunno stesso e che tale importo sarebbe stato versato nelle casse dell'istituto direttamente dai genitori degli alunni a mezzo bonifico sul conto corrente intestato all'istituto.
Non avendo ricevuto il pagamento di quanto pattuito, l'attrice era stata costretta ad incardinare il presente giudizio.
n. 10267/2021 r.g.a.c. Pag. 4 3. Si costituivano la scuola ed il eccependo l'assenza di forma CP_6 scritta ad substantiam ed il difetto di legittimazione passiva della scuola, oltre che alla infondatezza delle pretese.
4. Si costituiva altresì anche la Dirigente, prof.ssa (in quanto CP_4 citata non solo quale rappresentante della Scuola ma anche in proprio), eccependo il difetto di procura dell'attrice, estinzione del giudizio, difetto di notifica ed estraneità ai fatti.
5. Sono stati escussi tre testimoni (l'ultimo all'udienza del 13.6.2024).
6. In data 16.4.2025 il presente giudizio è stato assegnato allo scrivente che, con decreto del 18.6.2025, revocava l'udienza istruttoria fissata dal precedente G.I. per escutere ulteriori testi, e rinviava direttamente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., al 16.10.2025.
7. All'udienza odierna - sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c. - il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c..
8. Le domanda sono infondate e vanno rigettate.
8.1. Preliminarmente va stigmatizzato l'atteggiamento processuale di parte attrice che, in violazione delle preclusioni di cui al previgente art. 183 comma 6 c.p.c., ha depositato documentazione (non sopravvenuta) con le note del 14.10.2025.
Stante l'evidente tardività (non avendo l'attrice neppure dedotto di essere stata nell'impossibilità a lei non imputabile di depositare la suddetta documentazione nei termini), quei documenti sono inutilizzabili.
8.2. Sempre in via preliminare, poco comprensibili appaiono le doglianze sollevate dalla difesa della riguardanti un vizio di CP_4 notifica (che avrebbe determinato una inverosimile estinzione del processo).
E' del tutto evidente che gli eventuali vizi sono sanati dal raggiungimento dello scopo;
id est: la costituzione delle parti convenute, ex art. 156 comma 2 c.p.c..
n. 10267/2021 r.g.a.c. Pag. 5 8.3. Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di procura ad litem di parte attrice, sollevata sempre dalla difesa della essa è stata CP_4 rilasciata da , l.r.p.t. della società, come da visura Parte_1 depositata un uno all'atto di citazione.
8.4. Va poi dichiarato il difetto di titolarità passiva della Prof.ssa citata in proprio senza una valida ragione. CP_4
E' noto che la Dirigente è il rappresentante dell'Istituto.
Conseguentemente la sua evocazione in giudizio non solo quale legale rappresentante ma in proprio deve presuppore un suo comportamento responsabile assunto non nella qualità, ma quale persona fisica.
Di tale deduzione non vi è alcuna traccia negli atti di parte attrice che,
a ben vedere, appare aver citato la Prof.ssa anche in proprio, CP_9 come formula di stile, obbligandola tuttavia a costituirsi in giudizio.
8.5. Ciò posto, ed in via assorbente, il rapporto a monte, ove esistente,
è nullo, non essendo stato depositato il contratto avente forma scritta ad substantiam che l'attrice e la scuola avrebbero stipulato.
Com'è noto, “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale.
Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio
n. 10267/2021 r.g.a.c. Pag. 6 attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (ex pluribus: Cass. n.16562/2018).
D'altra parte, deve ritenersi esclusa l'applicabilità del cd. “principio di non contestazione” di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., tenuto conto che questo non può determinare relevatio ab onere probandi con riferimento ai contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, rispetto ai quali la mancanza di forma determina una nullità del contratto rilevabile d'ufficio.
8.5.1. Tale eccezione è stata sollevata dall'Avvocatura di Stato sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Sul punto non solo la difesa di parte attrice nei propri scritti non ha mai preso posizione, ma è stata anche disposta, dal precedente G.I., un'inutile prova per testi (che peraltro, come nota di colore, ha evidenziato come alcun contratto fu mai stipulato).
8.6. Va rigettata anche la domanda, formulata in via subordinata, di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c. (e non 2043 c.c., come dedotto dall'attrice nel proprio atto introduttivo).
Prescindendo dalla genericità della domanda (formulata soltanto nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ma senza neppure dedurre l'esistenza dei presupposti legittimanti tale azione), va ricordato che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU.
24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: già
SS.UU. 28042/08.
Nel caso in esame, secondo la stessa prospettazione attorea (pp.
1-2 atto di citazione), “si concordò che l'importo dovuto per ogni studente che avesse frequentato il corso sarebbe stato dai 70,00 ai 90,00 euro per alunno secondo il grado di conoscenza dell'alunno stesso e che tale importo sarebbe stato versato nelle casse dell'istituto direttamente dai genitori degli alunni a mezzo bonifico sul conto corrente intestato all'istituto che avrebbe provveduto successivamente Controparte_3
a corrispondere tali somme all'istituto Istante”.
n. 10267/2021 r.g.a.c. Pag. 7 Ne consegue il fatto generatore non è unico: l'aver impartito le lezioni agli studenti non avrebbe determinato l'arricchimento della scuola (ma eventualmente degli alunni); tale evento si sarebbe verificato solo con un secondo evento generatore, ossia il pagamento da parte degli alunni alla scuola stessa.
Ne discende, pertanto, il rigetto anche di tale domanda.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022 - scaglione fino ad € 26.000,00 - ai valori medi nei confronti della Scuola e Ministero e minimi nei confronti della prof.ssa
(importo del tutto congruo, alla luce delle difese sollevate nel CP_4 corso del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , e del Controparte_1 [...]
, delle spese del presente Controparte_3 giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
3) condanna al Parte_1 pagamento, in favore di delle spese del presente Controparte_4 giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Matteo Lucci.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
n. 10267/2021 r.g.a.c. Pag. 8 La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 10267/2021 r.g.a.c. Pag. 9