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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 18/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO Presidente dott. Rodolfo MAGRÌ Giudice dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Inabilitazione (COLLEGIO) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 457/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. RENAUDO LOREDANA
VIA ROMA 14 FOSSANO ATTORE/I contro
Controparte_1
Avv.
CONVENUTO/I con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
Avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte attrice: Dichiara di rinunciare alla domanda di inabilitazione di cui al presente procedimento
PM: non ha presentato conclusioni
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dopo la presentazione del ricorso per inabilitazione ed all'esito delle audizioni, il legale di parte ricorrente ha presentato un ricorso per amministrazione di sostegno a favore della sig.ra CP_1
iscritto al nr. 2994/2024 V.G.. Il GT ha fissato udienza al 17.01.2025 e all'esito ha emanato
[...] ordinanza di apertura dell'Amministrazione di sostegno.
Il legale di parte ricorrente ha quindi rinunciato alla domanda di inabilitazione svolta nel presente procedimento.
Le conclusioni di parte ricorrente, anche in assenza di conclusioni da parte del PM, vanno accolte. Non solo è venuta meno la ragione dell'inabilitazione, essendo stata aperta analoga procedura che persegue Cont le medesime finalità, ma la stessa ordinanza di ha ritenuto necessario e, allo stato, sufficiente a tutela dell'interessata un provvedimento di amministrazione di sostegno a tempo indeterminato. L'inabilitazione, d'altronde, rimane residuale rispetto al più elastico e duttile istituto dell'Ads.
La domanda di inabilitazione va, dunque, rigettata.
p.q.m.
rigetta l'istanza di inabilitazione.
Nulla per le spese.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Demarchi Albengo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO Presidente dott. Rodolfo MAGRÌ Giudice dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Inabilitazione (COLLEGIO) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 457/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. RENAUDO LOREDANA
VIA ROMA 14 FOSSANO ATTORE/I contro
Controparte_1
Avv.
CONVENUTO/I con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
Avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte attrice: Dichiara di rinunciare alla domanda di inabilitazione di cui al presente procedimento
PM: non ha presentato conclusioni
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dopo la presentazione del ricorso per inabilitazione ed all'esito delle audizioni, il legale di parte ricorrente ha presentato un ricorso per amministrazione di sostegno a favore della sig.ra CP_1
iscritto al nr. 2994/2024 V.G.. Il GT ha fissato udienza al 17.01.2025 e all'esito ha emanato
[...] ordinanza di apertura dell'Amministrazione di sostegno.
Il legale di parte ricorrente ha quindi rinunciato alla domanda di inabilitazione svolta nel presente procedimento.
Le conclusioni di parte ricorrente, anche in assenza di conclusioni da parte del PM, vanno accolte. Non solo è venuta meno la ragione dell'inabilitazione, essendo stata aperta analoga procedura che persegue Cont le medesime finalità, ma la stessa ordinanza di ha ritenuto necessario e, allo stato, sufficiente a tutela dell'interessata un provvedimento di amministrazione di sostegno a tempo indeterminato. L'inabilitazione, d'altronde, rimane residuale rispetto al più elastico e duttile istituto dell'Ads.
La domanda di inabilitazione va, dunque, rigettata.
p.q.m.
rigetta l'istanza di inabilitazione.
Nulla per le spese.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Demarchi Albengo
pagina 2 di 2