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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 01/10/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere relatore dott.ssa Silvia Rosà Consigliera Oggetto: riconoscime nto qualifica ha pronunciato la seguente dirigenziale Inserimento SENTENZA nel ruolo unico dirigenziale nella causa civile di II grado iscritta sub n. 43/2024 RGL provinciale promossa
da
(c.f. e P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo Presidente pro tempore, (c.f.: Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura C.F._1
in calce al presente atto, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avvocati Alexandra Roilo, Laura
LI, DO MB e LU EB, tutti del Foro di
, ed elettivamente domiciliata presso la propria Pt_1
Avvocatura in , Piazza LV NA 1; Pt_1
- appellante -
contro
1 , nata il [...] in [...], Controparte_1
residente in [...], C.F.
rappresentata e difesa nel presente C.F._2
giudizio per delega a margine dell'atto difensivo di primo grado di data 20.6.2023 e 29.3.2024, dall'Avv. Daniele Simonato del foro di , con domicilio eletto presso il suo studio legale Pt_1
di 39100 Bolzano (BZ), Corso Libertà 30;
- appellata -
nonché contro
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, con sede in 39100 Bolzano (BZ), Via Thomas Alva
Edison 10/D;
- appellata contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 137/2024 di data 26.07.2024
notificata in data 02.08.2024,
Causa decisa all'udienza del 24.09.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
“Voglia l'adita Corte, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza n. 137/2024 del Tribunale di Bolzano, Sezione lavoro,
pubblicata in data 26.07.2024 e notificata in data 02.08.2024,
nella causa iscritta sub R.G. n. 380/2023 (cui è stato riunito il
2 procedimento n. 178/2024), respingere tutte le domande proposte dalla dott.ssa (c.f. CP_1
nei confronti della C.F._2 Parte_1
di e, quindi, accertata l'assenza dei requisiti in capo Pt_1
alla dott.ssa (c.f. previsti CP_1 C.F._2
dall'art. 22, decimo comma, L.P. n. 6/2022 e s.m.i., confermare la legittimità della disposta non ammissione (docc. 21 e 22) alla procedura comparativa indetta ai sensi dell'art. 22, decimo comma, L.P. n. 6/2022 e s.m.i. (docc. 16 e 17), con tutte le conseguenze di legge.
Si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori formulati con memoria di costituzione e risposta di data 30.04.2024 (nel ricorso di primo grado sub R.G. n. 178/2024), innanzi riproposti e trascritti.
In ogni caso, con vittoria alle spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% 0,04 ), per CP_3 CP_4
entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'art. 4, comma
1bis, D.M. n. 55/2014 per il giudizio di appello”.
del procuratore di parte appellata Prader dott.ssa : CP_1
voglia il Giudice adito in qualità di Magistrato del Lavoro, nel merito: - rigettare l'appello avversario in quanto assolutamente infondato sia in fatto che in diritto;
per l'effetto, confermare la sentenza impugnata e quindi per tutte le argomentazioni dedotte in atti, nei verbali di udienza di
3 primo grado e nella presente memoria:
a) riconoscere alla ricorrente , nata il Controparte_1
20.08.1973 a Bressanone, residente a 39040 Varna (BZ), Via
Brennero 11/B, C.F. con effetto anche C.F._2
nei confronti dell'amministrazione di appartenenza ovvero dell' in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, la qualifica di dirigente di prima fascia ex art. 22 comma 1 e/o comma 10 L.P.
n. 6 del 2022 e quindi condannare la Parte_1
con sede in 39100 Bolzano (BZ), Piazza LV
[...]
NA 1 C.F. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore ad inserire la ricorrente nel Ruolo
Unico Dirigenziale di cui all'art. 2 L.P. n. 6 del 2022 in Prima
Fascia conseguentemente emendando l'elenco pubblicato l'8.6.2023 di cui in narrativa;
in subordine,
b) annullare / dichiarare l'illegittimità / accertare la nullità /
inefficacia, previa declaratoria di illegittimità nullità o inefficacia di qualsivoglia atto prodromico alla procedura selettiva ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto di avvio allegato sub doc. 77 (04 procedura cautelare) mirate a limitare l'accesso della ricorrente alla predetta procedura vuoi per ragioni di durata dell'incarico vuoi per appartenenza ad organismi riconducibili al Consiglio Provinciale, di ogni provvedimento di esclusione ed in particolare il provvedimento di data 21.2.2024
4 a firma del Dott. (doc. 90) deciso dalla Persona_1
Commissione di selezione per violazione del combinato disposto di cui all'art. 22 comma 4 e comma 10 della L.P. n. 6 del 2022;
c) previo accertamento del diritto della ricorrente alla partecipazione alla procedura idoneativa stabilita dall'art. 22
comma 10 L.P. n. 6 del 2022, condannare la
[...]
con sede in 39100 Bolzano (BZ), Piazza Parte_1
LV NA 1 C.F. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore ed in particolare la Commissione di valutazione nominata con decreto della Commissione per la dirigenza n. 2 del 14.4.2023 a procedere alla valutazione idoneativa della ricorrente ai sensi dell'art. 22 comma 10 – in combinazione con il comma 4 - della L.P. n. 6 del 2023 e visto il superamento da parte della ricorrente delle prove c.d.
“comparative” ex art. 22 comma 10 L.P. n. 6 del 2023 (doc. 83)
eseguite in data 27.2.2024 in forza della Conciliazione
Giudiziale 37/2024 siglata nell'ambito del procedimento cautelare iscritto sub R.G. n. 380-1/2024 il 26.2.2024 (doc.
82), riconoscere in capo alla ricorrente , Controparte_1
nata il [...] a [...], residente a 39040 Varna (BZ),
Via Brennero 11/B, C.F. con effetto C.F._2
definitivo anche nei confronti dell'amministrazione di appartenenza ovvero dell' in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, la qualifica di dirigente di prima fascia ex art. 22 comma 1 e/o art. 22 comma
5 10 – in combinazione con il comma 4 - L.P. n. 6 del 2022 e quindi condannare la con sede Parte_1
in 39100 Bolzano (BZ), Piazza LV NA 1 C.F.
in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
ad inserire la ricorrente a pieno titolo ed ad ogni effetto di legge e contratto collettivo - anche retributivo - nel Ruolo Unico
Dirigenziale di cui all'art. 2 L.P. n. 6 del 2022 in Prima Fascia
conseguentemente emendando in tal senso l'elenco pubblicato l'8.6.2023, 27.6.2023 e da ultimo 9.11.2023 di cui in narrativa;
in via ulteriormente subordinata,
d) accertare la nullità, illegittimità, inefficacia ovvero disporre l'annullamento del provvedimento di esclusione deciso dalla
Commissione di selezione con provvedimento del 14.4.2023
(doc. all. n. 29) per violazione del combinato disposto di cui all'art. 22 comma 4 e comma 10 della L.P. n. 6 del 2022;
e) condannare per l'effetto la Parte_1
con sede in 39100 Bolzano (BZ), Piazza LV NA 1 C.F.
in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
ed in particolare la Commissione di valutazione nominata con decreto della Commissione per la dirigenza n. 2 del 14.4.2023 a procedere alla valutazione idoneativa della ricorrente ai sensi dell'art. 22 comma 4 della L.P. n. 6 del 2023;
invia ulteriormente subordinata;
f) riconoscere alla ricorrente , nata il Controparte_1
20.08.1973 a Bressanone, residente a 39040 Varna (BZ), Via
6 Brennero 11/B, C.F. con effetto anche C.F._2
nei confronti dell'amministrazione di appartenenza ovvero dell' in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore la qualifica di dirigente di seconda fascia ex art. 22 comma 2 e/o art. 23 comma 2 della L.P. n. 6
del 2022 e quindi condannare la Parte_1
con sede in 39100 Bolzano (BZ), Piazza LV
[...]
NA 1 C.F. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore ad inserire la ricorrente nel Ruolo
Unico Dirigenziale di cui all'art. 2 L.P. n. 6 del 2022 in Seconda
Fascia (senza ulteriore specificazione) emendando conseguentemente l'elenco pubblicato l'8.6.2023 (doc. 32) di cui in narrativa;
in ogni caso:
g) condannare con sede in Parte_1
39100 Bolzano (BZ), Piazza LV NA 1 C.F.
in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, (e non l' ), alla rifusione delle spese Controparte_5
legali nonché dei diritti ed onorari di causa di primo e secondo grado.
La ricorrente si riserva di far valere ulteriori diritti, di partecipare ad eventuali nuove selezioni, concorsi e procedure di valutazione relativi al medesimo rapporto di lavoro / rapporto
/ incarico dirigenziale. Il presente atto vale quale formale atto di costituzione in mora accipiendi e debendi.
7 CONCLUSIONI ISTRUTTORIE
Voglia il Giudice:
- rigettare tutte le istanze istruttorie di controparte in quanto irrituali, generiche e contenti giudizi e valutazioni;
quindi ammettere prova a mezzo testi sui seguenti capitoli di prova premessa la locuzione «vero che»: 1) « Dott.ssa CP_1
ha ottenuto dal 2010 al 2022 valutazioni positive in CP_1
relazione agli incarichi dirigenziali quale capo di ripartizione e
membro dell'Organismo di Valutazione»;
2) «l'Organismo di Valutazione presentò alla Commissione
per la Dirigenza nel corso di un incontro avvenuto lo scorso
20.4.2023 tutte le argomentazioni giuridico contrattuali in forza
delle quali i membri dell'Organismo di Valutazione avrebbero
dovuto essere inquadrati come dirigenti di prima fascia»;
3) «i contenuti di tale incontro e le relative argomentazioni
sono state presentate nel documento allegato n. 49» (si rammostri al teste il doc. all. n. 49); Dott. di Sal Persona_2
Lorenzo di Sebato;
Dott. di;
Dott. Persona_3 Pt_1
di CO e c/o Regione Trentino-Alto Adige;
Persona_4
di , Elena Dott.ssa di;
con Tes_1 Pt_1 Per_5 Pt_1
riserva di indicare ulteriori capitoli di prova in esito alle difese avversarie.
Si indicano a testi anche ad eventuale controprova: con riserva di indicare altri testi una volta che la società convenuta abbia prodotto il registro delle presenze, il libro paga e quello
8 matricola, ovvero il libro unico del lavoro;
ammettere i testi indicati e che verranno indicati successivamente alle difese avversarie, a prova contraria sui capitoli di prova per testi eventualmente dedotti dalla convenuta Parte_1
,
[...] Controparte_2
, da intendersi riprodotti preceduti dalla locuzione
[...]
«come non sia vero che...»;
ammettere il segretario del sindacato Funzione Pubblica
ÖDV/FP SGB CISL a rendere informazioni ed osservazioni ai sensi dell'art. 425 c.p.c.; chiedere, qualora il Giudice lo ritenesse utile, all'associazione sopra indicata, ai sensi dell'art. 425 c.p.c., il testo dei contratti collettivi e accordi collettivi di lavoro, anche locali e aziendali, di comparto ed intercomparto da applicare nella causa;
ordinare, ex art. 210 e ss. c.p.c., alla convenuta ed al Consiglio della Parte_1
Provincia Autonoma di Bolzano di esibire:
- il fascicolo personale completo della ricorrente (ivi compresi cedolini paga, contratti, valutazioni, eventuali provvedimenti disciplinari, distacchi e quant'altro);
- il fascicolo completo di tutti i membri dell'Organismo di
Valutazione dal 2005 ad oggi ed in particolare dei signori e;
Persona_6 Tes_1
autorizzare fin d'ora la ricorrente ad estrarre presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro ovvero Direzione Provinciale del
Lavoro competente l'elenco dei dipendenti della convenuta in
9 forze nel periodo oggetto della causa corredato di indirizzo di residenza e codice fiscale;
ordinare, ex art. 210 e ss. c.p.c., alla convenuta
[...]
ed in particolare all' Parte_1 Controparte_6
nonché alla Commissione per la Dirigenza e alla Commissione
istituita ex art. 22 comma 10 L.P. n. 6 del 2022 nonché ai signori (attuale segretario generale del Consiglio Persona_7
Provinciale), (attuale direttore dell'Ufficio Affari CP_7
Legislativi e Legali del ), Parte_3 Parte_4
(attuale direttrice dell' Parte_5
) di esibire le e-mail inviate e ricevute ai rispettivi
[...]
indirizzi e-mail il giorno 20.2.2024 e comunque ogni e-mail attinente la selezione in oggetto;
ordinare, ex art. 210 e ss. c.p.c., alla convenuta
[...]
ed in particolare all' Parte_1 Controparte_6
nonché alla Commissione per la Dirigenza e alla Commissione
istituita ex art. 22 comma 10 L.P. n. 6 del 2022 di esibire le domande di partecipazione alla procedura in oggetto dei signori e in cui devono Persona_7 CP_7 Parte_4
essere indicate le e-mail da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni relative alla citata procedura;
disporre CTU volta a estrapolare dai server mail della convenuta ogni corrispondenza elettronica intercorsa tra l' ( e Controparte_6 Email_1
ovvero Email_2
10 t) nonché la Email_3
Commissione per la Dirigenza e alla Commissione istituita ex art. 22 comma 10 L.P. n. 6 del 2022 ed signori Persona_7
e utilizzando le e-mail acquisite CP_7 Parte_4
a seguito dell'ordine di esibizione di cui al alla lett. B in relazione alla procedura in oggetto ed in particolare nelle giornate del 19 e 20 febbraio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia si rinviene così riassunta nell'impugnata sentenza:
“Con ricorso depositato il 20.06.2023 la sig.ra CP_1
conveniva in giudizio la e Parte_1
l' ed Controparte_2
esposta dettagliatamente la propria carriera (1.5.2010 –
30.04.2014 Direttrice della Ripartizione 36 Turismo ex art. 14
comma 2 L.10 del 1992; 1.1.2013 – 31.12.2016 Direttrice della
Ripartizione 23 Sanità ex art. 14 comma 2 L. 10/1992;
Par 1.10.2015 – 30.4.2019 membro dell'Organismo Valutazione;
assunta a tempo determinato dall' Controparte_2
con decorrenza 1.5.2019 e scadenza 31.03.2020 quale RI
Amministrativa all'8°livello;
3.9.2019 idonea al ruolo di Direttore
dell'Ufficio nella procedura di selezione per il conferimento di un
incarico quadriennale a Direttore dell'Ufficio Gestione
Amministrativa Distrettuale nel Distretto sanitario di Brunico;
4.3.2020 iscritta nella Sezione B dell'elenco dei Dirigenti e degli
11 Aspiranti Dirigenti;
assunta a tempo indeterminato il 1.4.2020;
membro dell'Organismo di Valutazione con decorrenza 1.12.2020
– 30.11.2025 con contestuale comando al Consiglio Provinciale),
si lamentava del fatto che la in applicazione delle Parte_1
disposizioni transitorie contenute nell'art. 22 L.P. 6/2022 le
aveva riconosciuto solo la qualifica di dirigente di seconda fascia
“ter”, ossia meramente idoneo, senza incarico in posizione di
comando e che era stata esclusa dalla procedura comparativa ex
art. 22 comma 4 L.P. 6/2022 e chiedeva il riconoscimento della
qualifica di dirigente di prima fascia ai sensi dell'art. 22 L.P.
6/2022, ovvero in via subordinata di essere inserita nel ruolo
dirigenziale unico fascia seconda con incarico e non quale
dipendente meramente idoneo ad esso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la Parte_1
ribadiva la correttezza del proprio operato e
[...]
segnatamente di quello della Commissione che si era occupata
della procedura comparativa prevista dall'art. 22 co.4 L.P.
6/2022 escludendo la ricorrente (siccome in primis l'incarico
quale membro dell'O.d.V. non era stato svolto presso struttura
dell'Amministrazione Provinciale, bensì presso il Consiglio); dava
quindi atto che nelle more del giudizio erano intervenute
modifiche legislative e segnatamente il quinto e sesto comma
dell'art. 3 L.P. 29.06.2023 n. 12 avevano rispettivamente
modificato il sesto comma e aggiunto il settimo comma dell'art.50
della L.P. 6/2022; inoltre l'art. 3 secondo e terzo comma L.P.
12 12/2023 aveva modificato con efficacia retroattiva il decimo
comma dell'art.22 L.P. 6/2022; contestava la natura dirigenziale
dell'incarico di membro dell'O.d.V. ed eccepiva ad ogni modo che
a seguito della novella dell'art.50 sesto e settimo comma L.P.
6/2022 competeva al Consiglio provinciale definire la natura
dell'incarico rivestito dai membri dell'Organismo di valutazione.
Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 10.10.2023 il Giudice dichiarava la contumacia di
e su Controparte_2
concorde istanza delle parti rinviava il procedimento,
impregiudicati i diritti di prima udienza, in attesa della nomina e
della determinazione della Commissione ex art. 22 co.10
L.6/2022 alla data del 15.12.2023. All'udienza così fissata parte
convenuta depositava nota dd.27.10.2023 prot. 842002 con cui
la Commissione riconosceva la particolare “posizione
dirigenziale” ricoperta dalla ricorrente e provvedeva a iscriverla
nella sezione separata del ruolo unico 2/ter “con incarico”; parte
ricorrente deduceva che nelle more la ricorrente si era iscritta alla
procedura comparativa indetta ai sensi dell'art. 22 co.10
L.6/2022, precisando che ove ammessa, avrebbe potuto ambire
al riconoscimento della qualifica dirigenziale di I fascia, con
conseguente cessazione della materia del contendere. Su istanza
di parte ricorrente, nulla opponendo parte ricorrente, il Giudice
concedeva ulteriore rinvio al 12.03.2024.
Frattanto la ricorrente veniva esclusa dalla procedura
13 comparativa del 27.02.2024, instaurava un procedimento
cautelare in corso di causa deducendo l'illegittimità
dell'esclusione e chiedeva di essere ammessa alla procedura
selettiva. Il procedimento ex art. 700 c.p.c. si concludeva il
26.02.2024 con un verbale di conciliazione che prevedeva
l'impegno della convenuta ad ammettere con riserva la ricorrente
alla procedura di comparazione ex art. 22 comma 10 L.P.6/2022.
La ricorrente superava la prova, ma essendo stata ammessa con
riserva, gli effetti dipendono dall'esito del presente giudizio.
All'udienza del 12.03.2024 parte ricorrente chiedeva di essere
autorizzato alla modifica delle conclusioni, alla luce delle
modifiche legislative intervenute successivamente al deposito del
ricorso; ribadiva la natura dirigenziale dell'incarico di membro
dell'O.d.V.; contestava che l'Organismo di Valutazione non fosse
struttura dell'Amministrazione; evidenziava una serie di
disparità di trattamento nell'applicazione della L.P.6/2022. Parte
convenuta eccepiva l'inammissibilità della mutatio libelli e in
subordine ne contestava fondatezza e chiedeva termine per
replica. Il Giudice autorizzava la modifica delle conclusioni,
ravvisando i gravi motivi di cui all'art. 420 c.p.c. nelle intervenute
modifiche legislative e rinviava al 18.04.2024, concedendo
termine a parte convenuta per memoria fino al 16.04.2024.
Con memoria autorizzata dd.16.04.2024 la prendeva Parte_1
posizione sulle domande e conclusioni come modificate da parte
ricorrente.
14 Frattanto, il 2.4.2024 parte ricorrente proponeva (per scrupolo
difensivo, pur ritenendo infondata l'eccezione di mutatio libelli)
ulteriore ricorso, richiamando in punto di fatto e diritto quanto già
esposto nel procedimento iscritto sub Rg 380/2023, proponendo
la specifica domanda relativa alla procedura selettiva nel
frattempo bandita ex art. 22 co.10 L.P. 6/2022 e chiedeva la
riunione dei due procedimenti, rassegnando le conclusioni sopra
riportate.
Si costituiva tempestivamente parte convenuta e ribadite le difese
di cui alla costituzione nel procedimento 380/2023, venendo al
tema centrale del secondo ricorso, eccepiva che il riconoscimento
della “particolare posizione dirigenziale” ai membri dell'O.d.V. ex
art. 50 co.7 L.P.6/2022 (aggiunto dall'art. 3 sesto comma L.P.
12/2023) non aveva efficacia retroattiva e che comunque la
ricorrente non aveva maturato 8 anni di incarico dirigenziale
presso il Consiglio né al 5.8.2022, né al 7.7.2023. Riteneva
cessata la materia del contendere sulla domanda subordinata
svolta dalla ricorrente e contestava qualsiasi disparità di
trattamento nell'applicazione della L.P. 6/2022. Rassegnava
quindi le conclusioni sopra riporte per esteso.
All'udienza del 14.05.2024 il Giudice dichiarava la contumacia di
e Controparte_2
procedeva alla riunione del procedimento iscritto sub RG
178/2024 a quello più antico sub RG 380/2023. Sentiti i
procuratori delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione,
15 fissava per discussione l'udienza del 26.07.2024, concedendo
termine per note conclusionali fino al 28.06.2024.
Entrambe le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo sotto riportato.”
Il Tribunale ha accolto, in sostanza, la domanda della ricorrente come riformulata in seguito alle modifiche normative sopravvenute in corso di causa della L.P. n. 6/2022 (con la L.P.
n. 12/2023), accertando/dichiarando “il diritto della ricorrente
alla partecipazione alla procedura idoneativa stabilita dall'art.
22 comma 10 L.P. n. 6 del 2022 e visto il superamento da parte
della ricorrente delle prove c.d. “comparative” ex art. 22 comma
10 L.P. n. 6 del 2022 eseguite in data 27.2.2024 in forza della
Conciliazione Giudiziale 37/2024 siglata nell'ambito del
procedimento cautelare iscritto sub R.G. n. 380-1/2024 il
26.2.2024, riconosce in capo alla ricorrente Controparte_1
, nata il [...] a [...], residente a 39040
[...]
Varna (BZ), Via Brennero 11/B, C.F. con C.F._2
effetto definitivo anche nei confronti dell'amministrazione di
appartenenza ovvero dell' in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, la qualifica di
dirigente di prima fascia ex art. 22 comma 10 – in combinazione
con il comma 4 - L.P. n. 6 del 2022.” Ha condannato, quindi, “la
con sede in 39100 Bolzano (BZ), Parte_1
Piazza LV NA 1 C.F. in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore ad inserire la ricorrente a
16 pieno titolo ed ad ogni effetto di legge e contratto collettivo -
anche retributivo - nel Ruolo Unico Dirigenziale di cui all'art. 2
L.P. n. 6 del 2022 in Prima Fascia conseguentemente emendando
in tal senso l'elenco pubblicato l'8.6.2023, 27.6.2023 e da ultimo
9.11.2023. Ha posto le spese di lite dei due procedimenti riuniti a carico della in ossequio al Parte_1
principio di soccombenza.
Il Tribunale, premessa la normativa transitoria contenuta nella L.P. n. 6/2022 (art. 22), ha ritenuto, in sintesi, che: -
l'incarico di membro dell'Organismo di Valutazione (in sigla
“OdV”) ha natura dirigenziale;
- per effetto delle norme transitorie (i commi 4 e 10 dell'art. 22 della L.P. n. 6/2022),
interpretate in modo sistematico e costituzionalmente orientato,
i periodi maturati quale capo di ripartizione della Provincia e membro dell'Organismo di valutazione presso il Consiglio
Provinciale “possono, anzi devono, essere cumulati al fine del
raggiungimento degli 8 anni stabiliti da ciascuna delle predette
norme.”. Il Tribunale ha desunto la natura dirigenziale dell'incarico di membro dell'OdV dalle mansioni in concreto svolte dall'Organismo (riportate alle pagine 25 e 26 della sentenza) e dagli “innumerevoli riconoscimenti effettuati da leggi
provinciali, disposizioni regolamentari, determine di UN e dai
contratti individuali della ricorrente“ (nel dettaglio evocate alle pagine 21, 22, 23, 24). La disciplina transitoria contenuta nei commi 4 e 10 dell'art. 22 della L.P. n. 6/2022, pure
17 assumendo, per effetto della natura ontologicamente transitoria, “tratti di specialità ed eccezionalità” con divieto di applicazione analogica (art. 14 preleggi), andrebbe letta comunque in via sistematica e in senso costituzionalmente orientato, con l'effetto che sarebbe contrario a ragionevolezza
(art. 3 Cost.) e “discriminatorio escludere la cumulabilità degli
anni quale dirigente di ripartizione con quelli quale membro
dell'OdV ai fini dell'ammissione alle procedure di idoneità
stabilite al comma 4 e rispettivamente al comma 10 dell'art. 22
… data l'identità di ratio delle due norme che è quella di
consentire ai dirigenti non iscritti agli albi che tuttavia possano
vantare una lunga carriera da dirigenti sul campo di poter essere
comunque iscritti nei ruoli di dirigenti di prima o seconda fascia.
È irragionevole ritenere che una dirigente con incarico
parametrato a prima fascia perda ogni chance di ottenere nuovi
incarichi solo per il fatto di aver “spezzato” la propria carriera tra
due strutture (Amministrazione della Parte_1
e Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano) della
[...]
medesima organizzazione amministrativa, tanto più che la legge
n. 6 del 2022 istituisce una dirigenza unica per tutti gli enti del
“sistema pubblico provinciale” (come recita il titolo della legge
stessa).”
Ad avviso del Tribunale, quindi, con assorbimento di ogni altra questione, andava riconosciuta alla ricorrente “la qualifica
di dirigente di prima fascia ex art. 22 comma 10 L.P. 6/2022, a
18 seguito del superamento da parte della ricorrente della procedura
comparativa ex comma 10, alla quale era stata ammessa con
riserva. La ricorrente aveva diritto a partecipare alla procedura
comparativa, stante il cumulo degli incarichi dirigenziali svolti
presso strutture organizzative rispettivamente
dell'Amministrazione provinciale (con almeno una valutazione
positiva) – per 5 anni e due mesi – e del Consiglio provinciale (con
almeno una valutazione positiva) – per 5 anni e otto mesi – e
quindi per una durata complessiva al 5.8.2022 (data di entrata
in vigore della L.6/2022) superiore al minimo di 8 anni previsto
dalla legge. La riserva con la quale la ricorrente è stata ammessa
alla procedura comparativa va quindi sciolta definitivamente in
maniera positiva, con conseguente effetto definitivo ora per allora
del superamento della prova comparativa espletata.”
Avverso questa decisione la Parte_1
Parte
(in seguito anche solo la “ ”) ha interposto
[...]
tempestivo appello, affidato a due motivi.
La dott.ssa ha chiesto il rigetto CP_1
dell'appello con la conferma dell'impugnata sentenza. Ha
reiterato, comunque, le conclusioni rassegnate in primo grado come modificate in corso di causa.
L' Controparte_2
è rimasta, invece, contumace anche in questo secondo grado del giudizio.
La controversia è stata, quindi, decisa, senza dare sfogo
19 alle istanze istruttorie reiterate dalle parti, con il dispositivo in calce di cui si è dato lettura all'udienza del 24.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (rubricato “I. Sull'illegittimo
riconoscimento della natura dirigenziale dell'incarico di membro
dell'Organismo di Valutazione anche anteriormente
all'introduzione dell'art. 50, settimo comma, L.P. n. 6/2022;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 Preleggi, dell'art. 2697
cod. civ., degli artt. 22, 26 e 50, L.P. n. 6/2022, degli artt. 4 e 17,
D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 6, 10, 12 e 24, L.P. n. 10/1992,
degli artt. 14 e 14bis, D.Lgs. n. 150/2009; violazione e falsa
applicazione del c.d. procedimento trifasico (cfr., fra le tante,
Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 752/2018); motivazione
apparente, insufficiente, contraddittoria e illogica.”), sviluppato
Parte da pagina 24 a pagina 43 dell'atto d'appello, la censura la sentenza per avere riconosciuto alla ricorrente la sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa ex art. 22 decimo comma della L.P. n. 6/2022. Il Tribunale
erroneamente avrebbe qualificato come dirigenziali le mansioni in concreto svolte dalla ricorrente in qualità di membro dell'Organismo di Valutazione (in seguito anche solo “OdV”) di cui alla L.P. n. 15/2011 (art. 32) e successive modifiche. Ciò in quanto la normativa in vigore sino all'introduzione del nuovo settimo comma dell'art. 50 della L.P. n. 6/2022 (ad opera dell'art. 3 sesto comma della L.P. n. 12/2023) mai avrebbe
20 riconosciuto ai membri dell'OdV una qualifica dirigenziale (“una
particolare posizione dirigenziale, consistente soprattutto nello
svolgimento di funzioni di consulenza, vigilanza e controllo”,
come recita la nuova disposizione) e i membri medesimi non dovevano essere scelti (dal 2011) fra gli iscritti nella sezione A
dell'albo degli aspiranti dirigenti di cui alla L.P. n. 10/1992.
Con la conseguenza, secondo l'appellante, che nel silenzio della legge la natura dirigenziale o meno dell'incarico nell'OdV deve
“essere indagata nel concreto e il relativo onere della prova non
può che spettare alla parte ricorrente/appellante (art. 2697 c.c.)”
e tale indagine deve seguire il cd. procedimento “trifasico”
delineato da “granitica” giurisprudenza di legittimità (è citata
Cass. sez. lav., n. 752/2018 e Cass. sez. lav. N. 30908/2021). Il
mero riconoscimento di una retribuzione parametrata a livelli dirigenziali, compiuto in regolamenti e determine amministrative e contratti individuali di lavoro, che mirerebbe
“a remunerare adeguatamente l'elevata professionalità dei
membri dell'OdV”, non costituirebbe di per sé affidamento e svolgimento di mansioni dirigenziali come delineate dal legislatore provinciale e nazionale (art. 26 della L.P. n. 6/2022;
artt. 4 e 17 e ss. del decreto legislativo n. 165/2001),
risolvendosi in funzioni di consulenza, vigilanza e controllo,
esercitate collegialmente (art. 50 L.P. n. 6/2022; a livello statale art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009). Anche a livello nazionale l'art. 14bis del decreto legislativo n. 150/2009 non
21 inquadrerebbe i membri dell'OdV come dirigenti e l'incarico ricoperto dai membri, pure di elevata professionalità, non sarebbe di tipo dirigenziale perché questi “non sono preposti alla
direzione di alcuna struttura dirigenziale e di alcun personale e
di conseguenza non sono loro assegnate risorse finanziarie,
organizzative e strumentali;
non svolgono alcuna funzione tipica
della dirigenza…. E non sono di conseguenza responsabili del
raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi,
dell'applicazione delle direttive e dell'osservanza delle priorità
definite dalla UN provinciale;
svolgono unicamente … attività
di consulenza, vigilanza e controllo.” Non sussisterebbe, poi,
alcun principio logico – come invece affermato dalla sentenza –
“per cui un soggetto preposto al controllo debba avere almeno lo
stesso status dei soggetti da controllare” e l'affermazione della sentenza al riguardo sarebbe smentita dalla disciplina nazionale sugli OdV (artt. 14 e 14bis del Decreto legislativo n.
150/2009). Al nuovo comma 7 dell'art. 50 della L.P. n. 6/2022,
introdotto dall'art. 3 della L.P. n. 12/2023, dovrebbe, infine,
riconoscersi una portata innovativa e non ricognitiva, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata solo perché
sarebbero rimaste invariate le funzioni attribuite all'OdV.
L'accertamento del Tribunale violerebbe l'art. 11 delle Preleggi e non terrebbe conto della volontà del legislatore provinciale di attribuire ai membri dell'OdV “una particolare posizione
dirigenziale” proprio perché ad essi non sono attribuite le
22 tipiche funzioni della dirigenza pubblica. Prima dell'entrata in vigore di questa disposizione dovrebbero, però, trovare applicazione “i criteri giurisprudenziali per la corretta
qualificazione delle mansioni concretamente svolte dalla
ricorrente/appellata.” L'appellante conclude, affermando: “Per le
ragioni esposte, la pronuncia di primo grado qui impugnata
merita di essere corretta e riformata, non essendo possibile
attribuire portata ricognitiva o retroattiva all'art. 50, settimo
comma, L.P. n. 6/2022, né essendo possibile attribuire natura
dirigenziale alle mansioni svolte dalla ricorrente/appellata quale
membro dell'OdV, quantomeno fino all'entrata in vigore del
suddetto settimo comma, stante la ontologica differente natura
delle funzioni attribuite all'OdV e ai suoi componenti, non
potendosi sul punto nemmeno indebitamente valorizzare meri
elementi retributivi o singole clausole del contratto individuale di
lavoro, essendo al contrario richiesta la rigorosa applicazione del
c.d. procedimento trifasico. In riforma dell'appellata sentenza,
quantomeno sino all'entrata in vigore dell'art. 50, settimo comma,
L.P. n. 6/2022 deve escludersi la natura dirigenziale dell'incarico
di membro dell'OdV svolto dalla ricorrente/appellata, che in ogni
caso non sarebbe stato svolto presso una struttura organizzativa
del Consiglio provinciale, con conseguente riforma del disposto
riconoscimento della qualifica dirigenziale di prima fascia ex art.
22, decimo comma, L.P. n. 6/2022 a seguito del superamento da
parte della stessa della relativa procedura comparativa alla
23 quale era stata ammessa con riserva (pag. 28 della sentenza).”
2. Con il secondo motivo (rubricato “Sull'erronea
interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della
disciplina transitoria di cui all'art. 22, quarto e decimo comma,
L.P. n. 6/2022 e sulla ritenuta cumulabilità degli incarichi
dirigenziali svolti presso il Consiglio provinciale e presso la
Provincia autonoma di Bolzano. Violazione e falsa applicazione
degli artt. 12 e 14 Preleggi, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 22,
L.P. n. 6/2022; motivazione apparente, insufficiente,
Parte contraddittoria e illogica.”) la censura la cumulabilità tra gli incarichi di direttrice di ripartizione dell'amministrazione provinciale e membro dell'OdV presso il Consiglio provinciale,
affermata dal Tribunale con motivazione “sistematica e
costituzionalmente orientata” della disciplina transitoria di cui all'art. 22 commi 4 e 10, della L.P. n. 6/2022. L'appellante deduce che le due disposizioni transitorie disciplinano due fattispecie diverse e che, trattandosi di disposizioni transitorie di “stabilizzazione” del personale dirigenziale privo di superamento di concorso, conseguirebbe necessariamente “una
stretta interpretazione delle stesse, non suscettibili di
applicazione oltre i casi ivi espressamente menzionati, anche ai
sensi dell'art. 14 delle preleggi … .”. Il palese significato fatto proprio delle parole secondo la loro connessione e l'intenzione del legislatore (art. 12 delle preleggi) ricavabile non consentirebbe l'interpretazione “sistematica” e neppure
24 “costituzionalmente orientata” compiuta dalla sentenza, avendo il legislatore voluto richiedere, ai fini della stabilizzazione, una evidente “continuità nelle funzioni svolte dal dirigente presso la
medesima amministrazione”, scelta che non può affermarsi irragionevole e come tale incostituzionale. Non essendo possibile il cumulo dei periodi di servizio presso le diverse amministrazioni considerate, come ritenuto erroneamente dall'impugnata sentenza, la ricorrente non avrebbe maturato i presupposti per essere ammessa alla procedura comparativa di cui all'art. 22 comma 10 o 4 della L.P. n. 6/2022, con conseguente infondatezza del ricorso.
3. Entrambe le censure devono essere accolte.
3.1. La carriera lavorativa della ricorrente.
3.1.1. La ricorrente è stata nominata “per chiamata
dall'esterno” (quindi, senza concorso o procedura di tipo concorsuale/selettivo) ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.P. n.
10/1992 a direttrice della ripartizione 36 Turismo con decorrenza 1.5.2010 e scadenza prevista per il 30.4.2014 (doc.
1 e 2 della ricorrente, decreto di nomina del Presidente della
UN provinciale e contratto individuale di lavoro).
3.1.2. Prima della scadenza dell'incarico dirigenziale la ricorrente veniva nominata - sempre ex art. 14 comma 2 L. n.
10 del 1992 - direttrice della ripartizione 23 Sanità con decorrenza 1.1.2013 e scadenza 31.12.2016 (doc. 5 della ricorrente, decreto di nomina del Presidente della UN
25 provinciale).
3.1.3. Nuovamente prima della scadenza di tale incarico dirigenziale, la ricorrente è stata nominata membro dell'Organismo di Valutazione (organo disciplinato all'epoca dalla L.P. n. 10 del 1992 all'art. 24) con decorrenza 1.10.2015
fino al 30.4.2019. Dal verbale della riunione della UN
provinciale del 26.05.2015 (doc. n. 6 di parte ricorrente) risulta che la ricorrente era stata individuata dal Segretario generale della UN in “colloqui intrattenuti” con l'interessata, che possedeva “tutti i presupposti e l'esperienza lavorativa
necessaria per l'assunzione dell'ufficio” (“ … welche über
sämtliche Voraussetzungen sowie die zur Bekleidung dieses
Amtes notwendige Berufserfahrung verfügt.”).
3.1.4. In data 1.5.2019 la ricorrente è stata quindi assunta a tempo determinato dall'
[...]
con decorrenza 1.5.2019 e Controparte_2
scadenza 31.3.2020 quale RI Amministrativa all'8°
livello. Infine, otteneva in data 3.9.2019 nell'amministrazione sanitaria in seguito a “procedura selettiva” (“Auswahlverfahren”)
l'idoneità al ruolo di direttore dell'Ufficio Gestione
amministrativa distrettuale nel distretto sanitario di Brunico,
ma non il relativo incarico dirigenziale (doc. 18). Sulla base di tale idoneità (senza incarico), in data 4.3.2020 la ricorrente è
stata iscritta, a domanda e secondo le norme regolamentari transitorie di cui al decreto del Presidente della UN
26 provinciale n. 28 del 18 novembre 2019, nella Sezione B
dell'Elenco dei Dirigenti e degli Aspiranti Dirigenti quale aspirante dirigente (doc. n. 24 della ricorrente, Determinazione
della Direzione Generale n. 2020-A 000149 del 04.03.2020).
Successivamente, in data 1.4.2020 la ricorrente veniva assunta di ruolo a tempo indeterminato sempre come RI
Amministrativa all'8° livello in seguito ad apposito concorso
(doc. 20).
3.1.5. Subito dopo ha partecipato ad una “procedura di
selezione” per la carica di membro dell'Organismo di
Valutazione istituito presso il Consiglio provinciale di cui all'avviso pubblico del Consiglio, svolta con “colloqui strutturati
individuali, finalizzati ad accertare le attitudini e le specifiche
competenze delle candidate e dei candidati” (cfr. sub doc. n. 11
di parte ricorrente copia dell'avviso pubblico). La commissione valutativa in seguito alle interviste mirate dei candidati ha ritenuto la ricorrente idonea ad assumere l'incarico (doc. n. 13
della ricorrente). È stata, quindi, nominata dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale ex art. 24 della L.P. n. 10
del 1992 membro dell'OIV con decorrenza 1.12.2020 (doc. 14 e
16 della ricorrente) per la durata di 5 anni. Con decorrenza
1.12.2020 la ricorrente risulta in comando dall'
[...]
al Consiglio Controparte_2
Provinciale (doc. 15 della ricorrente).
3.2. La normativa provinciale:
27 3.2.1. Con la L.P. n. 6/2022 (modificata con leggi provinciali n. 13/2022 e 12/2023) la Parte_1
ha riordinato “la dirigenza del sistema pubblico
[...]
provinciale” (in cui rientrano, ex art. 2 della legge, la Provincia
di , i suoi enti strumentali, le agenzie provinciali, gli Pt_1
altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, compresa l'Azienda sanitaria locale, ma esclusa la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, e la dirigenza statale).
La normativa, nell'istituire un ruolo unico della dirigenza provinciale a sole due fasce (prima e seconda, analogamente a quanto avvenuto nell'ordinamento statale), all'art. 4 ha disciplinato l'accesso, che avviene ad entrambe le fasce con concorso pubblico, per titoli ed esami. L'incarico dirigenziale,
poi, viene conferito per una durata determinata (tra 3 e 5 anni)
e previa procedura selettiva tra gli iscritti alla rispettiva fascia
(art. 5 e art. 7). L'art. 9, comma 1, comunque, prevede la perdurante possibilità di conferimento dell'incarico dirigenziale anche a persone “esterne”, circoscrivendo tale facoltà sia quantitativamente che qualitativamente (“Gli incarichi di cui agli
articoli 5 e 7 possono essere conferiti dalla Provincia, dai suoi
enti strumentali, dalle agenzie provinciali, dagli altri enti pubblici
dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella sua
competenza legislativa propria o delegata, entro il limite del 10
per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla
28 prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 2 e dell'8 per cento
della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda
fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente
comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può essere
inferiore a tre anni né eccedere i cinque anni. Tali incarichi sono
conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, non
rinvenibile tra le persone iscritte nel ruolo unico di cui all'articolo
2, comma 1, che abbiano svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con
esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche
presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle che
conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per
l'accesso alla dirigenza, o che provengano dal settore della
ricerca, dalla docenza universitaria, dalle magistrature e dai ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato.”).
3.2.2. Agli artt. 24 e ss. la nuova legge regola
“l'ordinamento dell'amministrazione provinciale”, ispirato alla distinzione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzioni di gestione, laddove ai dirigenti sono affidati “in
autonomia funzioni e compiti relativi alla gestione tecnica,
29 finanziaria ed amministrativa, nel rispetto degli indirizzi politico-
amministrativi della UN provinciale” (Art. 26). Le successive disposizioni (artt. 27 – 42) disciplinano l'assetto organizzativo in dipartimenti, ripartizioni e uffici, le funzioni dirigenziali dei direttori di dipartimento, ripartizioni e uffici nonché le loro responsabilità. Agli artt. 49 – 51 sono disciplinate, infine, le
“altre strutture organizzative”, tra cui l'Avvocatura della
Provincia e l'Organismo di valutazione. Con l'art. 55 si è
provveduto all'abrogazione della legge n. 10/1992 e successive modifiche che fino a quel momento disciplinava “la struttura
dirigenziale della . Sulle Parte_1
disposizioni organizzative contenute in quest'ultima legge si avrà modo di ritornare in seguito.
3.2.3. Nel passaggio tra vecchia e nuova disciplina della dirigenza il legislatore provinciale si è preoccupato di dettare una disciplina transitoria di “stabilizzazione” del personale dirigenziale privo di accesso dirigenziale. L'art. 22, in seguito alle modifiche successive (L.P. n. 12/2023), considera – per quanto di specifico interesse per la presente controversia - le seguenti fattispecie:
“(1) La qualifica di dirigente di prima fascia è riconosciuta alle
persone iscritte nella Sezione A dell'Albo dirigenti e aspiranti
dirigenti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nonché
nei corrispondenti albi degli enti strumentali della e Parte_1
30 degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento
rientra nella competenza legislativa propria o delegata della
, ovvero del Consiglio provinciale, e che ricoprono Parte_1
incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge.
(2) La qualifica di dirigente di seconda fascia è riconosciuta alle
persone iscritte nelle Sezioni B e C dell'Albo dirigenti e aspiranti
dirigenti di cui all'articolo 15, comma 2, lettere b) e c), della legge
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nonché
nei corrispondenti albi degli enti strumentali della e Parte_1
degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento
rientra nella competenza legislativa propria o delegata della
, ovvero del Consiglio provinciale, e che ricoprono Parte_1
incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge.
(3) …
(4) I dirigenti e le dirigenti nominati ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e
successive modifiche, che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano avuto almeno due incarichi dirigenziali di
durata complessiva pari ad almeno otto anni presso strutture
organizzative dell'Amministrazione provinciale e abbiano ottenuto
una valutazione positiva, sono inquadrati, previo espletamento di
una procedura comparativa, nella corrispettiva fascia del ruolo
unico di cui all'articolo 2.
31 (5) … (6) … (7) … (8) … (9) …
(10) I dirigenti e le dirigenti, che alla data di entrata in vigore
della presente legge svolgono un incarico dirigenziale e ai/alle
quali siano stati conferiti almeno due incarichi dirigenziali di una
durata complessiva di almeno otto anni presso strutture
organizzative del Consiglio provinciale ed abbiano ottenuto una
valutazione positiva, sono inquadrati/inquadrate d'ufficio, ad
esaurimento, previo espletamento di una procedura comparativa,
nella corrispettiva fascia del ruolo unico di cui all'articolo 2.
11) … .”
3.3. Il successivo art. 23 detta poi una disciplina transitoria e di stabilizzazione apposita per il personale dirigenziale (non medico) dell' : “(1) Controparte_2
Alle persone iscritte nella Sezione A dell'albo dirigenti e aspiranti
dirigenti dell' ai sensi del Controparte_5
decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28,
che al 1° gennaio 2022 ricoprono incarichi dirigenziali, è
riconosciuta la qualifica di dirigente di prima fascia. (2) Alle
persone iscritte nella Sezione B dell'albo dirigenti e aspiranti
dirigenti dell' ai sensi del Controparte_5
decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28,
che al 1° gennaio 2022 ricoprono incarichi dirigenziali, è
riconosciuta la qualifica di dirigente di seconda fascia.”
3.4. Le tesi della ricorrente (sintesi):
3.4.1. La ricorrente ha argomentato il proprio diritto
32 all'inquadramento nella prima fascia del ruolo unico: - o perché,
avendo superato “il concorso” indetto nel 2020 per accedere al posto di membro dell'OIV, avrebbe avuto già prima il diritto all'iscrizione della Sezione A dell'albo dirigenti di cui all'art. 15
comma 2 lettera a della L.P. n. 10/1992 (e quindi sarebbe stata da inserire nella prima fascia del ruolo unico istituito dalla nuova legge ai sensi del comma 1 dell'art. 22); - o in quanto sarebbe stata in possesso, alla data di entrata in vigore della nuova legge (agosto 2022) dei requisiti di cui ai commi 4 e/o 10
dell'art. 22; - - o, in subordine, perché avrebbe comunque e quantomeno avuto il diritto all'inquadramento nella seconda fascia del ruolo unico ai sensi degli artt. 22 comma 2 e/o 23
comma 2.
3.5. Mentre i commi 1 e 10 richiedono alla data di entrata in vigore della legge lo svolgimento di un incarico dirigenziale, il comma 4 non richiede l'incarico dirigenziale in essere alla data di entrata in vigore della legge, ma unicamente l'avere avuto due incarichi dirigenziali per la durata di almeno 8 anni con valutazione positiva.
3.6. Ad ogni modo e per ogni ipotesi di “stabilizzazione”
astrattamente applicabile alla ricorrente è necessario, quindi,
potere affermare che la ricorrente all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza provinciale svolgesse un incarico dirigenziale (commi 1 e 10), che l'incarico di membro dell'OdV
presso il Consiglio provinciale fosse di natura dirigenziale e che
33 la sua durata fosse cumulabile con il periodo di incarico dirigenziale quale direttrice di ripartizione presso l'Amministrazione provinciale.
3.7. La genesi ed evoluzione normativa dell'organismo di valutazione della performance amministrativa (OdV):
3.7.1. Nell'originaria impostazione della legge n. 10/1992
l'art. 24 prevedeva unicamente una verifica della funzionalità e dell'efficienza dell'amministrazione provinciale a cura della
Direzione generale, che provvedeva anche, eventualmente tramite “esperti esterni”, al rilevamento del personale necessario. Previa analisi pertinente, la Direzione generale proponeva “alla UN provinciale l'assegnazione o il
trasferimento di personale.”
3.7.2. In seguito, con la L.P. LP n. 8/1994, art. 4, è stato installato presso la direzione generale il “Nucleo di valutazione”
(nuovi commi 4, 5 e 6 dell'art. 4). A tale nucleo, in autonomia funzionale e con poteri di ispezione e accertamenti diretti, è
stato assegnato il compito “di verificare, mediante valutazione
comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli
obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse
pubbliche, la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento
dell'azione amministrativa della provincia e degli enti da essa
dipendenti.” Al nucleo erano assegnati tre dipendenti da scegliere tra gli iscritti nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti, nominati dalla UN provinciale per la durata di tre
34 anni, rinnovabile. Al coordinatore era riconosciuta “l'indennità
di funzione prevista per i direttori di dipartimento, agli altri due
componenti del nucleo quella prevista per i direttori di ripartizione
con applicazione del coefficiente 1,9."
3.7.3. Evidentemente, anche in segno di allineamento della normativa provinciale al decreto legislativo n. 150/2009
(che agli artt. 14 e 14bis ha previsto la dotazione di ogni amministrazione di un “Organismo indipendente di valutazione
della performance”), il legislatore provinciale ha provveduto a riscrivere interamente l'art. 24 della L.P. n. 10/1992. Per
quanto d'interesse in questa sede, la nuova disciplina prevedeva ai commi 3 e ss.:
3. L'organismo di valutazione è un organo collegiale composto da
cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità,
anche estranei all'amministrazione; i componenti sono nominati
dal Presidente della Provincia, nel rispetto delle pari opportunità
di genere, per un periodo di cinque anni e possono essere
riconfermati per una sola volta. Un membro è nominato su
indicazione del Consiglio provinciale ed un membro è nominato
su indicazione del Consiglio dei Comuni….
4. L'organismo di
valutazione definisce con propri atti interni le modalità
concernenti il proprio funzionamento, per il quale può avvalersi di
un contingente di personale non superiore a 15 unità. Alla
copertura di tali posti si provvede esclusivamente mediante
personale dell'amministrazione provinciale o di altre
35 amministrazioni pubbliche, senza un aumento del contingente di
personale complessivo delle amministrazioni di provenienza. …”
3.7.4. È venuta meno, quindi, la necessità che i componenti fossero iscritti all'Albo dei dirigenti e aspiranti dirigenti della . Il requisito richiesto era quello Parte_1
dell'”elevata professionalità”, i membri potevano essere anche soggetti esterni all'amministrazione. È venuto meno anche il riferimento esplicito al trattamento retributivo parametrato su quello dei dirigenti.
3.7.5. Con la successiva L.P. n. 11/2014 l'art. 24 è stato nuovamente riscritto. In sintesi, oltre ad una riformulazione dei compiti collegiali, si è stabilito il collocamento dell'organismo presso il Consiglio provinciale. Rimaneva fermo il requisito per la nomina dell'elevata professionalità e che possono essere nominati anche persone estranee all'amministrazione. Non vi sono indicazioni sul trattamento economico. Il personale assegnato è ridotto a cinque unità.
3.7.6. La disciplina dell'OIV nella nuova legge sulla dirigenza (L.P. n. 6/2022) è prevista nell'art. 50 (nel capo dedicato alle “altre strutture organizzative”): Rimane fermo il collocamento presso il Consiglio provinciale, la sua posizione di autonomia e indipendenza e l'assegnazione delle seguenti funzioni (comma 1), in buona parte allineate a quelle previste per le amministrazioni statali dall'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009). Così, l'organo sostanzialmente consultivo e di
36 controllo: “… a) monitora il funzionamento del sistema dei
controlli interni all'amministrazione provinciale;
b) esprime un
parere in merito alla relazione sulla performance delle strutture
organizzative dell'amministrazione provinciale;
c) valida il
sistema di attribuzione dei premi al personale della provincia;
d)
attesta l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e
integrità; e) redige una relazione sulla legittimità, l'imparzialità e
il buon andamento dell'azione amministrativa della provincia e
degli enti da essa dipendenti;
f) si raccorda con gli organi di
controllo esterno e le autorità indipendenti a livello statale ai fini
dell'esercizio delle proprie funzioni;
g) esegue l'analisi delle
relazioni sui costi successivi presentate dai/dalle proponenti
di una proposta di legge;
h) esprime il parere motivato di cui
all'art. 5, comma 5, lettera b), della legge provinciale 19 maggio
2015, n. 6, e successive modifiche, sulle ipotesi di contratti
collettivi.” Il comma 3 attribuisce funzioni di controlli “funzionali
all'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica nei confronti degli enti individuati dall'art. 79,
comma 3, dello Statuto di autonomia.” Il numero di componenti
è aumentato a sei, nominati per metà dalla UN, per l'altra metà dall'ufficio di presidenza del Consiglio: “I suoi membri,
anche estranei all'amministrazione, sono dotati di requisiti di
elevata professionalità.” (comma 4). La dotazione di personale di cui l'organismo rimane ferma a cinque unità.
3.7.7. Con L.P. n. 12/2023 è aggiunto ex novo il comma
37 7: “I membri dell'organismo di valutazione ricoprono una
particolare posizione dirigenziale, consistente soprattutto nello
svolgimento di funzioni di consulenza, vigilanza e controllo, in
conformità con le specifiche funzioni attribuite all'organismo di
valutazione. Il trattamento economico complessivo del
coordinatore/della coordinatrice è definito dalla contrattazione
collettiva con riguardo al trattamento economico medio dei e delle
dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione provinciale con
incarico di direttore/direttrice di ripartizione. Il trattamento
economico complessivo degli altri membri è definito dalla
contrattazione collettiva con riguardo al trattamento economico di
livello più elevato dei e delle dirigenti di seconda fascia
dell'Amministrazione provinciale. Fino al rinnovo del contratto
collettivo intercompartimentale trovano applicazione, sia per
quanto concerne il trattamento economico fondamentale sia per
quello accessorio, le disposizioni dei contratti collettivi in essere
al momento dell'entrata in vigore della presente legge.”.
3.8. Il Tribunale ha fondato il proprio accertamento della natura dirigenziale della mansione svolta dalla ricorrente quale membro dell'OdV sui “innumerevoli riconoscimenti” compiuti in tal senso nella legislazione provinciale, in disposizioni regolamentari, determine di UN e dai contratti individuali della ricorrente nonché sulle “mansioni in concreto svolte dalla
ricorrente come membro dell'OdV”, da ritenersi di tipo dirigenziale “alla luce delle funzioni svolte dall'OdV”.
38 3.9. Tuttavia, come deduce in maniera convincente l'appellante, nel periodo qui pertinente (dal 2015 in poi) fino all'introduzione del comma 7 dell'art. 50 ad opera della L.P. n.
12/2023, la legge provinciale sulla dirigenza e sull'organizzazione amministrativa (L.P. n. 10/1992 e successive modifiche) non conteneva alcuna attribuzione o riconoscimento di una funzione dirigenziale ai membri dell'OdV.
3.10. Solo nella prima disciplina del “nucleo di valutazione”
insediato presso la Direzione generale dell'amministrazione provinciale di cui alla L.P. n. 8/1994 (art. 4) i membri del nucleo dovevano essere scelti tra gli iscritti della Sezione A
dell'albo degli aspiranti dirigenti di cui all'art. 15 e il loro trattamento economico veniva parametrato, con riferimento all'indennità di funzione, al direttore di dipartimento (per il membro coordinatore) e al direttore di ripartizione con applicazione del coefficiente 1,9 (per il membro semplice).
3.11. L'art. 24 della L.P. n. 10/1992 era collocato nel capo III
dedicato all'”Efficienza dell'amministrazione” (e quindi anche visivamente distinto dai capi I – “Struttura dirigenziale” - e II –
“Accesso alle funzioni dirigenziali”) e l'individuazione dei requisiti necessari ai fini della scelta da parte della UN, così
come la previsione di un parametro retributivo per la durata dell'incarico, a ben vedere non sono indicatori univoci per affermare il carattere dirigenziale, o meno, dell'incarico e delle mansioni da svolgere come membro dell'OdV.
39 3.12. Ma anche a prescindere da tale rilievo, con l'introduzione del nuovo Organismo di Valutazione (che ha sostituito il Nucleo
di valutazione) ad opera della L.P. n. 15/2011, i criteri di scelta sono cambiati. Non era più necessaria l'iscrizione all'albo dei dirigenti, era richiesta invece una “elevata professionalità” e veniva prevista la possibilità di affidamento dell'incarico a persone esterne all'amministrazione. È venuto meno, a livello legislativo, anche ogni parametro retributivo.
3.13. Il Tribunale, pure dando atto dell'innovazione legislativa,
ha valorizzato, da un lato, una continuità nella prassi amministrativa che emergerebbe da determinazioni della UN
provinciale e/o del Presidente di UN, e dall'altro i richiami contenuti nei contratti individuali di lavoro stipulati con la ricorrente.
3.13.1. La delibera della UN provinciale n. 4175 del
24.11.2003 citata in sentenza (sub doc. n. 55 della ricorrente), è
stata emanata prima della riforma del 2011 ed elenca il coordinatore e i membri del nucleo di valutazione tra le
“particolari posizioni dirigenziali”. Lo scopo della delibera era,
però, solo la fissazione dei coefficienti per la determinazione dell'ammontare dell'indennità di funzione riconosciuta al coordinatore e ai membri del nucleo di valutazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24 e 22 comma 2 della L.P.
n. 10/1992.
3.13.2. Anche il Decreto del Presidente della Provincia n.
40 7656/.
4.2. del 28.03.2011 (docc. n. 56 e 57 della ricorrente) è
antecedente all'istituzione dell'OdV (L.P. n. 15 del 21.12.2011,
legge finanziaria 2012), e si riferisce all'originario Nucleo di valutazione, confermando con riferimento al coordinatore e ai membri del nucleo i coefficienti per la determinazione dell'ammontare dell'indennità di funzione per essi parametrata,
per disposizione della legge allora in vigore, a quella prevista per i direttori di ripartizione.
3.13.3. Il contratto collettivo intercompartimentale ivi richiamato per il personale dirigente relativo al periodo 2001-
2004 prevedeva all'articolo 9, lettera a) i seguenti coefficienti massimi: per gli uffici e strutture similari: 0,9; per le ripartizioni e strutture similari: 1,9; per i dipartimenti e strutture similari:
3; per la Direzione Generale della Provincia: 3,8.
3.13.4. Tuttavia, l'attribuzione del coefficiente 1,9 ai membri dell'Organismo di Valutazione e del coefficiente 3 al coordinatore era imposta già dalla legge (art. 24 cit.).
3.13.5. L'amministrazione del Consiglio provinciale (cfr.
decreto del Presidente del Consiglio n. 70/15 sub doc. n. 86
della ricorrente), nonostante l'istituzione con la L.P. n. 15/2011
dell'OdV, ha continuato anche successivamente, in assenza di previsione normativa, ad applicare nei rapporti con i membri dell'OdV il medesimo trattamento economico dapprima previsto per i membri del soppresso Nucleo di valutazione facendo propri la delibera della UN provinciale e il decreto del Presidente di
41 UN sopra citati e riprendendo la descrizione della funzione rivestita come “particolare posizione dirigenziale” (il Presidente
in quell'atto amministrativo ha decretato “che la misura
dell'indennità di funzione riferita all'incarico dirigenziale di
componente dell'organismo di valutazione è determinata come
segue: € …. lordi annui.”).
3.13.6. E anche i contratti individuali stipulati dalla ricorrente richiamano tra le fonti regolatrici del rapporto la contrattazione collettiva intercompartimentale e compartimentale per la dirigenza locale, in relazione, tra l'altro,
a “…quanto disposto nello specifico dall'art. 9 comma 3 del
contratto di comparto per il personale dirigenziale del Consiglio
della Provincia Autonoma di relativo al periodo 1999- Pt_1
2000 e successive modifiche ed integrazioni” (e tale norma collettiva disciplina i coefficienti per la determinazione dell'ammontare dell'indennità di funzione – cfr. copia del contratto collettivo sub doc. n. 51 della ricorrente) e in ordine alla determinazione dell'indennità di posizione (che ha sostituito l'indennità di funzione).
3.13.7. All'art. 4 del contratto di lavoro stipulato il
3.11.2020 (doc. n. 16 della ricorrente) è determinata la retribuzione (composta dal trattamento economico complessivo corrispondente ad un'ispettrice amministrativa VIII qualifica funzionale, livello retributivo superiore, 5 scatti, nonché
dall'indennità di posizione oltre all'indennità di bilinguismo.
42 L'art. 6 di detto contratto individuale richiama, poi, le norme collettive (artt. 5 e 6) sulla risoluzione “dell'incarico
dirigenziale”.
3.14. Tuttavia, tali richiami contenuti in atti amministrativi e nei contratti individuali stipulati con la ricorrente non possono essere intesi nel senso che con essi, in assenza di ogni previsione legislativa (e della contrattazione collettiva richiamata, che non contiene declaratorie delle attività
dirigenziali pubbliche), si sia creata una “speciale” categoria di dirigenza pubblica.
3.14.1. A ciò osta il principio secondo cui il modello dirigenziale nel settore pubblico, pure in seguito alla privatizzazione del rapporto, trova la sua fonte nella legge. Ciò è
stato ripetutamente affermato nei contenziosi tra funzionari pubblici e amministrazioni statali e regionali in relazioni a medesime mansioni svolte nell'uno o l'altro regime normativo della dirigenza pubblica. In particolare, in quello instaurato da funzionari dell' , che fino alla riforma del modello Pt_7
dirigenziale pubblico per effetto del decreto legislativo n.
29/1993, del decreto legislativo n. 80/1998, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche, avevano funzioni e incarichi dirigenziali di primo dirigente (figura dirigenziale venuta meno per effetto della riduzione delle tre qualifiche dirigenziali a due fasce – prima e seconda) e le cui funzioni, pure essendo rimaste inalterate, per effetto del nuovo
43 modello organizzativo avevano perso il carattere dirigenziale, si
è precisato che “soprattutto dopo il cit. d.lgs 80/98 è dirigenziale
solo la funzione che risponde al modello ivi disegnato. Quindi
qualora l'ente pubblico interessato si adegui alle nuove regole pur
mantenendo transitoriamente un assetto non corrispondente al
nuovo modello, la valutazione delle funzioni che si esercitano in
tale organizzazione per stabilire se esse siano o no dirigenziali
dovrà esser riferita alle nuove regole e non a quelle precedenti.”
(Corte di cassazione, n. 23567/2008).
3.14.2. In Cass. n. 4757/2011 in motivazione si legge: “La
giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affrontare le
tematiche sollevate dal ricorrente (cfr, ex plurimis, Cass.,
nn. 10540/2007;
19025/2007; 22890/2008; 23567/2008; 25578/2008, 17367/
2010). In particolare è stato osservato che, in base al D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 27, comma 1, gli enti pubblici non economici
nazionali, e quindi l' , adeguano i propri ordinamenti a quelli Pt_7
stabiliti nel decreto legislativo, adottando appositi regolamenti di
organizzazione; l' ha adempiuto a tale dovere con la Pt_7
ricordata Delib. n. 799 del 1998, nel cui art. 16 sono ridisegnate
le funzioni dirigenziali, e, diversamente da altre disposizioni di
carattere organizzativo, per l'efficacia di quelle attinenti la
dirigenza non era previsto alcun differimento sino alla integrale
realizzazione del nuovo modello organizzativo;
dal rilievo secondo
cui il differimento costituiva una conseguenza logicamente
44 necessaria, non potendo le nuove mansioni dirigenziali essere
esercitata senza quel modello, non può trarsi l'ulteriore
conseguenza che le mansioni esercitate secondo il modello
precedente mantenessero il loro carattere dirigenziale, poiché tale
conclusione da un lato non considera che una siffatta ultima
attività avrebbe in definitiva comportato la reviviscenza di regole
sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con le norme
recate dal D.Lgs. n. 80 del 1998 (poi consolidate con il D.Lgs. n.
165 del 2001) e, dall'altro lato, non tiene conto dei profili
valutativi (e peraltro indirettamente regolativi) delle norme di cui
alla citata delibera. La doglianza del ricorrente, fondata sul
rilievo secondo cui nelle funzioni del Consiglio di Amministrazione
dell' non rientra l'attribuzione di incarichi dirigenziali non Pt_7
generali, nel mentre il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19, comma
5 (ora trasfuso nel D.Lgs. n.165 del 2001, art. 19) attribuisce
esplicitamente ai dirigenti generali il conferimento degli incarichi
dirigenziali assegnati al loro ufficio, non è pertanto conducente,
poiché, dopo il ricordato D.Lgs. n. 80 del 1998, è dirigenziale solo
la funzione che risponde al modello ivi disegnato, cosicché,
qualora l'ente pubblico interessato si adegui alle nuove regole,
pur mantenendo transitoriamente un assetto non corrispondente
al nuovo modello, la valutazione delle funzioni che si esercitano
in tale organizzazione, per stabilire se esse siano o no
dirigenziali, dovrà essere riferita alle nuove regole e non a quelle
precedenti.”; cfr. Corte di cassazione, n. 20466/2014 sulla
45 prova in fatto della corrispondenza delle mansioni in concreto svolte rispetto al modello dirigenziale in vigore nel tempo di svolgimento delle mansioni medesime;
cfr. Corte di cassazione,
n. 12898/2017, massima: “In seguito alla riforma della
dirigenza del lavoro pubblico contrattualizzato, che ha istituito un
ruolo unico della dirigenza articolato in due sole fasce (dirigente
superiore e dirigente generale), la valutazione in ordine alla
natura dirigenziale delle mansioni svolte dal dipendente va
operata con riferimento alle nuove regole, non essendo
ammissibile il differimento della loro applicazione, neanche
qualora si ritenga che esso trovi giustificazione in una ragione
transitoria, come quella concernente il tempo di adeguamento di
ciascuna realtà amministrativa ai dettami della riforma.”; cfr.,
anche, Corte di Cassazione, n. 17290/2015 e n. 18965/2024).
3.14.3. Il fatto che in assenza di apposita disciplina normativa (e/o di contrattazione collettiva), l'amministrazione abbia continuato ad applicare ai membri dell'OdV il trattamento retributivo dapprima previsto normativamente in favore dei membri del nucleo di valutazione, non appare pertanto decisivo.
3.14.4. E non appaiono valorizzabili al fine di accertamento della natura dirigenziale delle mansioni svolte dalla ricorrente i richiami alla contrattazione collettiva intercompartimentale e di comparto dirigenziale a livello provinciale contenuti nei contratti individuali di lavoro stipulati con la ricorrente e riferiti, anche essi, perlopiù al trattamento economico e a
46 singoli istituti contrattuali (come la risoluzione del rapporto).
3.15. Quindi, in assenza di un'espressa qualificazione normativa (e/o di contrattazione collettiva) dell'incarico svolto dalla ricorrente (membro dell'OdV presso il Consiglio
provinciale) in termini di incarico dirigenziale, va verificato se rispetto al modello dirigenziale legale vigente nel periodo oggetto di causa (dal 2015 al 2022) le mansioni in concreto svolte dalla ricorrente possano affermarsi “dirigenziali” in quanto corrispondenti a quel modello.
3.15.1. Il Tribunale ha affermato positivamente tale carattere, richiamando le funzioni attribuite collegialmente all'OdV e postulando un “principio logico” secondo cui i membri dell'OdV devono avere lo stesso status e le medesime garanzie anche economiche dei soggetti che devono controllare
(“L'Organismo di Valutazione fondamentalmente deve valutare il
lavoro organizzativo / direttivo nonché le performance di capi
dipartimento e capi ripartizione, con la conseguenza che appare
logico che i suoi membri abbiano almeno lo stesso status e le
medesime garanzie anche economiche dei soggetti che devono
controllare.”).
3.15.2. Il postulato “principio logico” contrasta con il modello della dirigenza pubblica che trova nella legge la sua disciplina strutturale.
3.15.3. L'appellante evidenzia condivisibilmente che la continua applicazione del trattamento economico parametrato a
47 quello della carriera dirigenziale, anche in seguito alle modifiche normative dell'anno 2011, può trovare una giustificazione nella funzione delicata svolta dall'OdV e nell'assenza (fino alla novella del 2023) di una previsione (normativa e/o di contrattazione collettiva) sul trattamento economico (come era invece previsto,
sin dall'introduzione ad opera della L.P. n. 1/2014, per i membri del Comitato di revisione della spesa pubblica di cui all'art. 24bis della L.P. n. 10/1992, “dotati di comprovata
esperienza e capacità in materia economica di organizzazione”,
per i quali era previsto “un compenso commisurato
all'inquadramento”).
3.15.4. Parte appellante denuncia nell'accertamento compiuto dal primo Giudice la violazione del cosiddetto
“procedimento trifasico” di matrice giurisprudenziale, secondo cui “…il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione
dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre
fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle
attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle
qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel
raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza
di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide
formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e
valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio,
configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3
c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il
48 pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165
del 2001.” (Corte di cassazione, n. 30580/2019; cfr. anche, fra le tante, Corte di cassazione, n. 8589/2015).
3.15.5. Pure non rivendicando nel caso di specie la ricorrente un diverso inquadramento o differenze retributive,
non vi è motivo, per le ragioni fin qui esaminate, per discostarsi da detto procedimento logico-giuridico, perché la ricorrente invoca la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla nuova dirigenza provinciale in base alla disciplina transitoria di cui agli artt. 22 e 23 della L.P. n. 6/2022 per effetto degli incarichi rivestiti e dell'attività svolta nel vecchio regime.
3.15.6. La ricorrente però non ha allegato né ha offerto prove delle “attività lavorative in concreto svolte”. La ricorrente ha richiamato esclusivamente le funzioni attribuite collegialmente all'OdV ed ha dimesso le valutazioni di professionalità al fine del riconoscimento dell'indennità
supplementare di risultato (“Ergebniszulage”).
3.15.7. Mentre i moduli di valutazione degli incarichi pacificamente dirigenziali (direttrice di ripartizione dal 2010 al
2013) si riferiscono, nella seconda parte, a mansioni di gestione del personale affidato, di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa, di miglioramento dell'efficienza organizzativa, di raggiungimento delle previsioni di risparmio,
etc., nella prima valutazione come membro dell'OdV,
evidentemente compiuta su modulistica riferita ai dirigenti, i
49 criteri di valutazione di gestione del personale, di miglioramento dell'efficienza organizzativa, di coordinamento e di raggiungimento delle previsioni di risparmio di risorse “non
sono pertinenti” (“nicht zutreffend”). Le valutazioni successive sono effettuate, per quanto attiene le competenze, sulla base di criteri alquanto diversi, tra cui “competenza tecnica”,
“organizzazione del lavoro efficiente”, “capacità di valutazione e
giudizio”, “comunicazione efficiente”, “spirito di squadra”
(“Teamgeist”), “proposte di miglioramento organizzativo
dell'OdV”.
3.15.8. Tutte le valutazioni sono ampiamente positive. Dal
che si può trarre, però, soltanto che la ricorrente abbia con buon rendimento svolto, insieme con gli altri componenti dell'organo collegiale, le funzioni attribuite dalla L.P. n.
10/1992 nel testo in vigore all'epoca. Può, quindi, affermarsi che la ricorrente abbia collaborato nel gruppo: a) alla funzione di monitoraggio del “funzionamento del sistema dei controlli
interni all'amministrazione provinciale”; b) alla predisposizione di “un parere in merito alla relazione sulla performance delle
strutture dell'amministrazione provinciale”; c) alla validazione del
“sistema di attribuzione dei premi ai dipendenti della Provincia”;
d) all'attestazione dell' “adempimento degli obblighi in materia di
trasparenza e integrità”; e) alla redazione di una “relazione sulla
legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione
amministrativa della e degli enti dipendenti”; f) al Parte_1
50 raccordo “con gli organi di controllo esterno e le autorità
indipendenti di livello statale ai fini dell'esercizio delle proprie
funzioni”; g) a predisporre “l'analisi delle relazioni sui costi
successivi presentate dai proponenti di proposte di legge”.
Inoltre, partecipava all'esecuzione dei controlli “funzionali
all'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica” degli enti dipendenti dalla Provincia di cui al terzo comma dell'artt. 24. Infine, sempre collegialmente,
partecipava eventualmente ed a richiesta (non è noto se sia mai avvenuto nel periodo in questione) per l'ipotesi di valutazione negativa dei direttori di dipartimento, di ripartizione e/o d'ufficio alla formulazione del parere motivato non vincolante previsto dall'art. 20, comma 4, della L.P. n. 10/1992.
3.15.9. Vanno, quindi, individuati i caratteri salienti delle mansioni dirigenziali della dirigenza provinciale come disciplinata nel periodo che rileva ai fini della presente controversia (ottobre 2015 – agosto 2022). Questa disciplina si rinviene, però, nella vecchia normativa provinciale di cui alla
L.P. n. 10/1992 (pure continuamente modificata e quindi nelle versioni in vigore all'atto del conferimento dell'incarico di membro dell'OdV). L'individuazione del modello dirigenziale non va, quindi, compiuta con riferimento alla nuova disciplina provinciale (l.P. n. 6/2022) e neppure in relazione al modello organizzativo delle amministrazioni statali di cui al decreto legislativo n. 165/2001, non direttamente applicabile alla
51 Provincia Autonoma di Bolzano, a cui è attribuita (artt. 4 e 8, n.
1, dello Statuto d'autonomia DPR 31 agosto 1972, n. 670) la competenza legislativa primaria in materia di “ordinamento degli
uffici provinciali e del personale ad essi addetto” (salve le inferenze con l'ordinamento civile/rapporto di lavoro privatizzato).
3.15.10. La distinzione tra funzioni di indirizzo politico-
amministrativo (attribuite alla UN provinciale e ai suoi componenti) e le funzioni di gestione (attribuite alla struttura dirigenziale), pure non così netta come nell'art. 4 del decreto legislativo n. 165/2001 (e nella nuova normativa provinciale di cui alla L.P. n. 6/2022), è chiaramente delineata nel Capo I
della L.P. n. 10/1992 (“Struttura dirigenziale”), che all'art. 1
esprime, quale principio generale, tra l'altro “la chiara
suddivisione delle competenze tra il livello politico e quello
amministrativo, nonché tra i vari livelli dirigenziali.” L'art. 2
individuava specificamente le funzioni di “gestione politica”
attribuite alla UN e ai suoi componenti.
3.15.11. La “Struttura dirigenziale” dell'amministrazione provinciale era articolata in: “a) Segreteria generale;
b) Direzione
generale; c) dipartimenti;
d) ripartizioni;
e) uffici.” A queste strutture dirigenziali era “preposto il personale dirigenziale delle
corrispondenti posizioni dirigenziali” (art. 3 commi 1 e 3).
3.15.12. Il “personale dirigenziale” è individuato, quindi: a)
nel Segretario generale, che “opera alle dipendenze funzionali”
52 della Presidenza della UN provinciale e che tra l'altro “vigila
sulla correttezza giuridica e la copertura finanziaria dei
provvedimenti da adottarsi dalla UN provinciale”, “cura i
rapporti” con la Corte dei Conti, le istituzioni statali e l'Unione
europea, istruisce i ricorsi gerarchici, rogita i contratti di cui è
parte l'amministrazione provinciale, esercita le funzioni di direttore di dipartimento nei confronti delle ripartizioni collocate alle sue dipendenze, esercita le funzioni di segretario della
UN provinciale e verifica l'attuazione delle decisioni (art. 4).
Le prerogative e attribuzioni del direttore generale sono disciplinate nell'art. 4/bis (tra cui, ad esempio, la funzione di
“verifica dell'impiego delle risorse finanziarie e umane”).
3.15.13. Il dipartimento è il “raggruppamento delle
ripartizioni, delle aree funzionali e degli uffici posti alle
dipendenze di ciascun componente di UN in ragione della
ripartizione degli affari” (art. 5). Il direttore di dipartimento (art. 6) “… provvede al raccordo tra il componente della UN
provinciale a lui preposto e le ripartizioni dipendenti, curando
l'attuazione puntuale e tempestiva degli indirizzi e delle decisioni
della UN provinciale e del componente di UN preposto”; è
a disposizione “del componente di UN preposto che egli
coadiuva in tutti gli affari ed in particolare nell'individuazione
degli obiettivi, nell'elaborazione dei piani della performance e
nella loro articolazione in subprogetti, nella programmazione
finanziaria e nella verifica del raggiungimento dei risultati”; “… è
53 il superiore diretto dei direttori delle ripartizioni raggruppate nel
dipartimento. Egli esercita nei confronti degli stessi funzioni di
iniziativa, di coordinamento e di controllo. Egli provvede, di intesa
con il componente della UN preposto e sentiti il dipendente ed
i direttori delle ripartizioni interessati, all'assegnazione e al
trasferimento di dipendenti tra le singole ripartizioni del
dipartimento stesso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia” … “ha facoltà di avocare, con atto motivato, l'adozione
di provvedimenti di competenza dei dirigenti negli affari ad esso
attribuiti.”
3.15.14. Le ripartizioni (art. 9) sono quelle di cui all'allegato
A della L.P. n. 10/1992 (in tutto 42, ad esempio “Turismo”,
“Mobilità”). Il direttore di ripartizione (art. 10) “è responsabile
dell'espletamento dei compiti attribuiti alla ripartizione. Definisce
con i direttori di ufficio, nell'ambito degli obiettivi, dei programmi
e delle priorità previsti per la ripartizione, gli obiettivi per le
attività degli uffici della ripartizione, programma e coordina
l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione,
sostituendosi, se necessario, al direttore di ufficio. Assicura un
adeguato flusso di informazione all'interno della ripartizione. Il
direttore di ripartizione provvede, sentiti il personale ed i direttori
degli uffici interessati, all'assegnazione e alla mobilità dei
dipendenti tra gli uffici della ripartizione. Il direttore di
ripartizione esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie
di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente
54 attribuite ad altri organi. È in facoltà del direttore di ripartizione
di delegare, con provvedimento motivato, singole funzioni
amministrative di propria competenza al direttore d'ufficio
competente per materia.”
3.15.15. Il direttore del singolo ufficio, infine (art. 12),
“assicura il buon andamento dell'ufficio e cura l'elaborazione di
provvedimenti di competenza propria e degli organi preposti. …
provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'ufficio
l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento. … è considerato responsabile di ogni singolo
procedimento, fino a quando non abbia effettuato tale
assegnazione. … coadiuva il direttore di ripartizione e di
dipartimento nella programmazione dell'attività sia nella fase
propositiva che in quella di verifica. … è il diretto superiore dei
dipendenti assegnati all'ufficio e vigila sull'osservanza dei doveri
di servizio da parte degli stessi. Il direttore di ufficio esercita le
competenze attribuite e quelle eventualmente delegate. Provvede
in particolare: a) all'esecuzione delle operazioni successive
all'approvazione dei progetti o dei contratti per lavori, acquisti,
forniture, prestazioni e servizi;
b) alla liquidazione delle spese ed
all'accertamento delle entrate relative ad atti divenuti esecutivi;
c)
all'attività di certificazione.”
3.15.16. Nel capo II della L.P. n. 10/1992, oltre alle norme sull'accesso alle funzioni dirigenziali (senza concorso per nomina ex art. 14 o per concorso ex art. 15), si rinviene anche
55 l'art. 20, dedicato alla “responsabilità dei direttori” e alla loro valutazione annuale (comma 1: “Il direttore è direttamente
responsabile del risultato dell'attività svolta dalla struttura a cui
è preposto e risponde dell'attuazione dei programmi, dei progetti
e delle direttive impartite della UN provinciale o dal
componente di UN preposto;
risponde anche del corretto
impiego delle risorse.”).
3.15.17. Ciò che caratterizza, pure con i distinguo riferiti a ciascuna posizione dirigenziale, le mansioni dirigenziali disegnate dal modello di cui alla L.P. n. 10/1992, nel testo applicabile ratione temporis, è quindi, in sintesi: - l'essere preposto a una struttura dirigenziale e al personale assegnato a questa struttura;
- l'essere responsabile dell'attuazione dei programmi e indirizzi politico-amministrativi adottati dal livello politico e del raggiungimento degli obiettivi;
- essere titolare di autonomi poteri di gestione delle risorse finanziarie assegnate
(ad esempio stipula contratti entro soglia comunitaria;
liquidazione spese); - assunzione di responsabilità per gli atti amministrativi emessi;
- essere titolari di poteri di gestione del personale;
- esercizio di poteri certificativi: - esercizio dei poteri di controllo e coordinamento del personale affidato.
3.15.18. Va, infine, verificato se le mansioni in concreto svolte dalla ricorrente possano essere sussunte nelle mansioni caratteristiche della dirigenza provinciale.
3.15.19. Dal raffronto emerge che il membro dell'OdV non
56 partecipa, nel vigore della L.P. n. 10/1992, ad alcune delle mansioni caratteristiche della dirigenza provinciale. Il membro dell'OdV svolge in ambito collegiale attività di analisi, verifica e consulenza nelle materie affidate dall'art. 24 (inserito nell'apposito capo III dedicato all'”Efficienza
dell'amministrazione”). Ma non risponde di risorse finanziarie o di impiego di personale, non è preposto a e non gestisce una unità organizzativa (ufficio, ripartizione o dipartimento), non compie attività di certificazione, non risponde del raggiungimento di obiettivi ed indirizzi e/o direttive elaborati ed approvati dalla UN provinciale o dei singoli componenti di
UN, non impegna contrattualmente l'amministrazione provinciale verso l'esterno. In breve, non partecipa dei poteri/doveri autonomi di gestione amministrativa e anche finanziaria dei dirigenti e non ne assume, di converso, neppure le relative responsabilità anche contabili.
3.15.20. Dal che risulta che nella vigenza del modello dirigenziale di cui alla L.P. n. 10/1992 la ricorrente in qualità di membro dell'OdV non è stata titolare di un incarico dirigenziale conferito nelle forme di legge previste e non ha svolto effettive funzioni dirigenziali.
3.16. Da quanto precede deriva anche la fondatezza dell'ultima censura contenuta nel primo motivo d'appello, secondo cui alla novella della L.P. n. 12/2023 (che ha aggiunto all'art. 50 della
L.P. n. 6/2022 il comma 7, attribuendo ai membri dell'OdV
57 “una particolare posizione dirigenziale, consistente soprattutto
nello svolgimento di funzioni di consulenza, vigilanza e controllo
…”), contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non può
essere riconosciuta una “portata ricognitiva”.
3.16.1. Questa “particolare posizione dirigenziale” era del tutto sconosciuta alla L.P. n. 10/1992. Dal 2011 è venuto meno anche il requisito dell'iscrizione all'albo dei dirigenti per la nomina a membro dell'OdV nonché ogni parametrazione della retribuzione a quanto previsto per i dirigenti.
3.16.2. Il fatto che le funzioni dell'OdV non sono cambiate,
non è sufficiente per attribuire una efficacia ricognitiva con valore di legge ad una prassi amministrativa di trattamento sostanzialmente economico.
3.16.3. È evidente che il legislatore provinciale abbia inteso
(nel 2023), per la delicatezza del ruolo svolto dall'OdV, attribuire ai suoi membri una “particolare posizione dirigenziale”,
mutuandola dal corpus normativo statale (che all'art. 19
comma 10 del decreto legislativo n. 165/2001 ha introdotto “i
dirigenti non preposti a uffici dirigenziali” che su richiesta di vertice delle amministrazioni interessate “svolgono funzioni
ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici
previsti dall'ordinamento …”).
3.16.4. Ma ciò comporta che tale attribuzione, che trova fonte e legittimazione unicamente nella novella legislativa del
2023, non può che valere solo per il futuro, non potendosi
58 ritenere che attività lavorative che non sono sussumibili in attività dirigenziali disciplinate dal vecchio modello di dirigenza provinciale possano essere ex post qualificate in tal senso
(peraltro con un livello dirigenziale più alto rispetto a quello previsto pro-futuro dalla innovazione legislativa).
4. Passando all'esame del secondo motivo d'appello, con cui
Parte la censura la ritenuta cumulabilità degli incarichi di direttrice di ripartizione presso l'amministrazione provinciale e di membro dell'OdV presso il Consiglio provinciale per raggiungere gli otto anni di continuità previsti sia dal comma 4
sia dal comma 10 dell'art. 22 della L.P. n. 6/2022, va premesso che le fattispecie di “stabilizzazione” di personale impiegato da pubbliche amministrazioni senza previo concorso pubblico o comunque senza previa procedura selettiva, oltre a dovere essere previste da fonti normative (e non collettive – Cass. n.
15800/2021), possono trovare applicazione solo nei casi espressamente considerati (“… atteso che le norme sulla
stabilizzazione, prevedendo un regime speciale di reclutamento
finalizzato a sanare situazioni di precariato formalizzate,
costituiscono una deroga al principio dell'accesso mediante
concorso di cui all'art. 97 Cost. e devono pertanto considerarsi
tassative, non potendo applicarsi, ai sensi dell'art. 14 delle
preleggi, oltre i casi da esse regolati.” (Corte di cassazione, n.
6718/2021; Corte di cassazione, n. 18745/2024; Corte di cassazione, n. 6310/2021; Corte di cassazione, n.
59 25237/2024).
4.1. Trattandosi di norma di carattere eccezionale/speciale,
essa pertanto non può essere interpretata estensivamente o in via analogica. E anche l'interpretazione “sistematica” deve pure sempre muoversi nel perimetro della disciplina normativa in osservazione.
4.2. Il mero riferimento al fine della L.P. n. 6/2022,
consistente nell'istituzione di un ruolo unico di dirigenza per il
“sistema provinciale” (esclusi i comuni, la dirigenza scolastica statale e la dirigenza medica), non consente di lasciare inosservato che proprio la disciplina transitoria individua per i dirigenti non stabilizzati nel vecchio regime (cioè non iscritti negli albi dell'amministrazione provinciale di cui all'art. 15
comma 2 L.P. n. 10/1992) provenienti dalle diverse amministrazioni (Amministrazione provinciale, enti dipendenti e agenzie provinciali, e Parte_3 Controparte_5
) diversi requisiti e presupposti, anche di
[...]
continuità nella stessa esperienza lavorativa di tipo dirigenziale.
Così, con riferimento ai dirigenti apicali delle agenzie provinciali il comma 5 dell'art. 22 richiede un esercizio di funzioni dirigenziali per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore e non è previsto che per soddisfare tale requisito sia con esso cumulabile, ad esempio, un periodo dirigenziale svolto presso l'Amministrazione provinciale e/o presso l' . Controparte_5
4.3. I commi 4 e 10 dell'art. 22, nello specifico, prendono in
60 considerazione rispettivamente i dirigenti che, alla data di entrata in vigore della legge, “abbiano avuto almeno due
incarichi dirigenziali di durata complessiva pari ad almeno otto
anni presso strutture organizzative dell'Amministrazione
provinciale” (con valutazione positiva) e i dirigenti, “che alla data
di entrata in vigore della presente legge svolgono un incarico
dirigenziale e ai/alle quali siano stati conferiti almeno due
incarichi dirigenziali di una durata complessiva di almeno otto
anni presso strutture organizzative del Consiglio provinciale ed
abbiano ottenuto una valutazione positiva”.
4.4. È la stessa legge, quindi, che considera distintamente l'Amministrazione provinciale (riferita alla UN provinciale e ai componenti di UN, titolare di funzioni di iniziativa politico-legislativa e, soprattutto, esecutive-amministrative) e il
Consiglio provinciale (centro politico-legislativo, espressione diretta del corpo elettorale nel cui ambito trovano espressione anche le minoranze politiche), e richiede una sufficiente continuità nell'una o nell'altra esperienza lavorativa di tipo dirigenziale per un determinato periodo temporale ritenuto congruo, senza ammettere che le singole esperienze lavorative possano tra loro essere interscambiate al fine di soddisfare i presupposti per l'accesso al ruolo unico.
4.5. Anche un'interpretazione “costituzionalmente orientata” in relazione al profilo astrattamente configurabile della
“ragionevolezza” della scelta legislativa di non cumulabilità dei
61 periodi di esperienza lavorativa presso i diversi enti (art. 3
Cost.), non può in ogni caso spingersi fino a un'interpretazione
extra e/o contra legem. Se la legge espressamente prevede, con due specifiche ed eccezionali disposizioni, che la continuità di otto anni deve essere maturata o presso l'Amministrazione
provinciale o presso il Consiglio provinciale, una valutazione di irragionevolezza potrebbe condurre unicamente a un giudizio di non manifesta infondatezza, da sottoporre al sindacato della
Corte costituzionale, ma non potrebbe in ogni caso fare comprendere in via interpretativa nella disposizione transitoria di cui si discute una fattispecie che essa non prevede né
esplicitamente né implicitamente.
4.6. Questo collegio non ritiene tuttavia che possa dirsi in sé
irragionevole la previsione del possesso, al fine di ottenere una iscrizione al ruolo unico dirigenziale in assenza di procedura concorsuale, di una esperienza lavorativa di un certo tipo e per una certa durata presso l'una o l'altra organizzazione amministrativa, attesa la diversità degli apparati amministrativi, caratterizzati da diverse sensibilità riferite alle esigenze particolari dei rispettivi organi politici di vertice (potere esecutivo e potere legislativo).
4.7. E comunque l'eventuale dubbio di costituzionalità delle disposizioni transitorie sotto il profilo sollevato
(irragionevolezza) nel caso concreto non ha rilevanza per la decisione della causa, in quanto questo collegio ritiene per le
62 ragioni esposte in precedenza che l'incarico di membro dell'OdV
rivestito dall'appellata dal 2015 in poi e alla data di entrata in vigore della L.P. n. 6/2022 non sia qualificabile come incarico dirigenziale (“presso strutture organizzative del Consiglio
provinciale”) e che l'appellata non abbia svolto nel periodo in osservazione mansioni dirigenziali.
5. Sulle domande riproposte dalla ricorrente appellata:
5.1. Si è già detto che la ricorrente appellata argomenta (a pagina 21 e ss. della memoria difensiva in appello) che le sarebbe spettato in ogni caso la qualifica di dirigente di prima fascia ai sensi dell'art. 22 comma 1 della L.P. n. 6/2022, che prevede: “La qualifica di dirigente di prima fascia è riconosciuta
alle persone iscritte nella Sezione A dell'Albo dirigenti e aspiranti
dirigenti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nonché
nei corrispondenti albi degli enti strumentali della e Parte_1
degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento
rientra nella competenza legislativa propria o delegata della
, ovvero del Consiglio provinciale, e che ricoprono Parte_1
incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge.” Ciò in quanto nel 2020 avrebbe superato la procedura di selezione per la nomina a membro dell'OdV (cfr. sub doc. n. 11 di parte ricorrente copia dell'avviso pubblico, che all'art. 2 indica come requisito di ammissione quanto segue, sulla falsariga di quanto previsto ai fini della
63 nomina a componente del comitato per la revisione della spesa pubblica di cui all'art. 24/bis della L.P. n. 10/1992 nel testo allora in vigore: “congrua esperienza in posizioni di
responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del
management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell'organizzazione e della gestione del personale, della
misurazione e valutazione della performance e dei risultati
oppure nel campo giuridico-amministrativo e che siano in
possesso di un diploma di laurea in scienze economiche o
statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria
gestionale”). Avrebbe, cioè, superato un concorso per cui già
all'epoca avrebbe dovuto essere iscritta all'Albo A con decorrenza 1.12.2020.
5.1.1. È però pacifico che la ricorrente non era iscritta alla
Sezione A dell'albo dei dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all'art. 15 comma 2 lettera a) della L.P. n. 10/2022 al momento dell'entrata in vigore della L.P. n. 6/2022.
5.1.2. La stessa ricorrente evidentemente non ha ritenuto che quella procedura di selezione per la nomina di componente dell'OdV le conferisse all'epoca titolo per l'iscrizione in detto
Albo. Quantomeno non risulta che abbia fatto alcuna richiesta al riguardo.
5.1.3. E infatti, l'avviso pubblico di selezione di cui trattasi non contemplava una procedura di selezione “per una
direzione di ripartizione” ai sensi dell'art. 16 comma 4 della L.P.
64 n. 10/1992 nel testo allora in vigore;
né risulta che la ricorrente sia stata iscritta in albi dirigenziali istituiti, tra l'altro, dal
Consiglio provinciale (l'art. 16 comma 4 così disponeva: “Nella
sezione A dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti sono altresì
iscritte le persone dichiarate idonee da un'apposita commissione
a seguito di una selezione per una direzione di ripartizione
effettuata previo avviso sull'albo online della Provincia. A
richiesta sono parimenti iscritte le persone inserite, a seguito di
procedura di selezione, in albi dirigenziali istituiti dalla Regione
Trentino-Alto Adige, dal Consiglio della Parte_1
dagli enti locali della provincia di e dalla
[...] Pt_1
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Bolzano, le quali abbiano esercitato la funzione di
direttore/direttrice di ripartizione per almeno quattro anni. …”).
5.1.4. Inoltre, per quanto già detto, la ricorrente non ricopriva alcun incarico dirigenziale alla data di entrata in vigore della L.P. n. 6/2022.
5.2. Le conclusioni dirette, poi, ad ottenere l'accertamento del diritto della ricorrente appellata alla qualifica dirigenziale
(previa ammissione e superamento della procedura comparativa) per effetto dei due mandati nell'OdV di durata complessiva superiore agli otto anni (8 anni e 7 mesi: dal
1.10.2015 al 30.4.2019 ed il secondo dal 1.12.2020 al
30.11.2025), sono da disattendere, perché ciò che difetta in capo alla ricorrente nel periodo in questione è proprio l'incarico
65 dirigenziale e lo svolgimento di effettive mansioni dirigenziali.
Per tale ragione il collegio può esimersi da ogni valutazione della questione – pure ampiamente sollecitata negli scritti difensivi della parte appellata - se fosse sufficiente la durata solo astratta dei mandati conferiti o se il periodo di otto anni dovesse essere stato effettivamente svolto alla data di entrata in vigore della legge.
5.3. La terzi tesi, che cumula i periodi di cui ai commi 4 e 10
dell'art. 22 della L.P. n. 6/2022, non può essere accolta, sia per le ragioni sopra evidenziate in riferimento al secondo motivo d'appello sia perché, ancora, l'attività lavorativa quale membro dell'OdV non era di tipo dirigenziale e non veniva svolta in esecuzione di un incarico dirigenziale.
5.4. Le conclusioni sub lettera f) della memoria difensiva in appello, secondo cui alla ricorrente appellata in ogni caso dovrebbe essere riconosciuta la qualifica di dirigente di seconda fascia ex art. 22 comma 2 e/o ex art. 23 comma 2 della L.P. n.
6/2022 sono ostacolate, con riferimento alla prima disposizione normativa, dal fatto che la ricorrente alla data di entrata in vigore della legge non era iscritta negli Albi B e/o C ivi citati e che non ricopriva un incarico dirigenziale. La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 23 (“Disposizioni transitorie per
l' ”) richiede, invece, oltre Controparte_5
all'iscrizione nella Sezione B dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti dell' ai sensi del decreto del Controparte_5
66 Presidente della Provincia n. 28/2019 (requisito soddisfatto dalla ricorrente in seguito al conseguimento di idoneità per la direzione d'ufficio presso il comprensorio sanitario di Brunico,
senza incarico), anche che l'interessato ricopra alla data del
1.1.2022 un effettivo incarico dirigenziale. Anche quest'ultimo requisito non risulta soddisfatto.
5.5. In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, tutte le domande della ricorrente appellata dott.ssa di cui ai ricorsi introduttivi CP_1
dei giudizi riuniti in primo grado e come riproposte nel giudizio d'appello devono essere rigettate.
6. Sulle spese di lite:
6.1. La stratificazione e complessità della normativa provinciale applicabile ratione temporis, la qualità soggettiva delle parti costituite, il rapporto di duratura collaborazione tra le stesse, la prassi dell'amministrazione datrice di lavoro non univoca nel corso degli anni, consentono di ritenere soddisfatte le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 cpc per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado del giudizio tra le due parti costituite.
6.2. Non vi è da provvedere in relazione al rapporto processuale tra ricorrente appellata e l'
[...]
, essendo quest'ultima rimasta Controparte_2
contumace in entrambi i gradi.
P.Q.M.
67 La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di , Pt_1
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse dalla
nei confronti di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 Controparte_2
con ricorso in appello depositato in data
[...]
28.08.2024 avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 137/2024 di data 26.07.2024 notificata in data 02.08.2024,
in accoglimento dell'appello e, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza,
rigetta
tutte le domande proposte dalla ricorrente dott.ssa CP_1
con il ricorso depositato il 20.06.2023 e iscritto a ruolo
[...]
sub RG n. 380/2023 del Tribunale di Bolzano, con il “foglio
separato sub doc. 94” del giudizio n. 380/2023 e con il ricorso depositato il 2.4.2024 e iscritto a ruolo sub RG n. 178/2024
(giudizio riunito a quello sub RG n. 380/2024), come riproposte nella memoria difensiva in appello depositata il 15.11.2024;
dichiara
la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado del giudizio tra le parti costituite Parte_1
e dott.ssa
[...] CP_1
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati
68 identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso a il 24.09.2025. Pt_1
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
69
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere relatore dott.ssa Silvia Rosà Consigliera Oggetto: riconoscime nto qualifica ha pronunciato la seguente dirigenziale Inserimento SENTENZA nel ruolo unico dirigenziale nella causa civile di II grado iscritta sub n. 43/2024 RGL provinciale promossa
da
(c.f. e P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo Presidente pro tempore, (c.f.: Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura C.F._1
in calce al presente atto, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avvocati Alexandra Roilo, Laura
LI, DO MB e LU EB, tutti del Foro di
, ed elettivamente domiciliata presso la propria Pt_1
Avvocatura in , Piazza LV NA 1; Pt_1
- appellante -
contro
1 , nata il [...] in [...], Controparte_1
residente in [...], C.F.
rappresentata e difesa nel presente C.F._2
giudizio per delega a margine dell'atto difensivo di primo grado di data 20.6.2023 e 29.3.2024, dall'Avv. Daniele Simonato del foro di , con domicilio eletto presso il suo studio legale Pt_1
di 39100 Bolzano (BZ), Corso Libertà 30;
- appellata -
nonché contro
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, con sede in 39100 Bolzano (BZ), Via Thomas Alva
Edison 10/D;
- appellata contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 137/2024 di data 26.07.2024
notificata in data 02.08.2024,
Causa decisa all'udienza del 24.09.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
“Voglia l'adita Corte, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza n. 137/2024 del Tribunale di Bolzano, Sezione lavoro,
pubblicata in data 26.07.2024 e notificata in data 02.08.2024,
nella causa iscritta sub R.G. n. 380/2023 (cui è stato riunito il
2 procedimento n. 178/2024), respingere tutte le domande proposte dalla dott.ssa (c.f. CP_1
nei confronti della C.F._2 Parte_1
di e, quindi, accertata l'assenza dei requisiti in capo Pt_1
alla dott.ssa (c.f. previsti CP_1 C.F._2
dall'art. 22, decimo comma, L.P. n. 6/2022 e s.m.i., confermare la legittimità della disposta non ammissione (docc. 21 e 22) alla procedura comparativa indetta ai sensi dell'art. 22, decimo comma, L.P. n. 6/2022 e s.m.i. (docc. 16 e 17), con tutte le conseguenze di legge.
Si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori formulati con memoria di costituzione e risposta di data 30.04.2024 (nel ricorso di primo grado sub R.G. n. 178/2024), innanzi riproposti e trascritti.
In ogni caso, con vittoria alle spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% 0,04 ), per CP_3 CP_4
entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'art. 4, comma
1bis, D.M. n. 55/2014 per il giudizio di appello”.
del procuratore di parte appellata Prader dott.ssa : CP_1
voglia il Giudice adito in qualità di Magistrato del Lavoro, nel merito: - rigettare l'appello avversario in quanto assolutamente infondato sia in fatto che in diritto;
per l'effetto, confermare la sentenza impugnata e quindi per tutte le argomentazioni dedotte in atti, nei verbali di udienza di
3 primo grado e nella presente memoria:
a) riconoscere alla ricorrente , nata il Controparte_1
20.08.1973 a Bressanone, residente a 39040 Varna (BZ), Via
Brennero 11/B, C.F. con effetto anche C.F._2
nei confronti dell'amministrazione di appartenenza ovvero dell' in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, la qualifica di dirigente di prima fascia ex art. 22 comma 1 e/o comma 10 L.P.
n. 6 del 2022 e quindi condannare la Parte_1
con sede in 39100 Bolzano (BZ), Piazza LV
[...]
NA 1 C.F. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore ad inserire la ricorrente nel Ruolo
Unico Dirigenziale di cui all'art. 2 L.P. n. 6 del 2022 in Prima
Fascia conseguentemente emendando l'elenco pubblicato l'8.6.2023 di cui in narrativa;
in subordine,
b) annullare / dichiarare l'illegittimità / accertare la nullità /
inefficacia, previa declaratoria di illegittimità nullità o inefficacia di qualsivoglia atto prodromico alla procedura selettiva ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto di avvio allegato sub doc. 77 (04 procedura cautelare) mirate a limitare l'accesso della ricorrente alla predetta procedura vuoi per ragioni di durata dell'incarico vuoi per appartenenza ad organismi riconducibili al Consiglio Provinciale, di ogni provvedimento di esclusione ed in particolare il provvedimento di data 21.2.2024
4 a firma del Dott. (doc. 90) deciso dalla Persona_1
Commissione di selezione per violazione del combinato disposto di cui all'art. 22 comma 4 e comma 10 della L.P. n. 6 del 2022;
c) previo accertamento del diritto della ricorrente alla partecipazione alla procedura idoneativa stabilita dall'art. 22
comma 10 L.P. n. 6 del 2022, condannare la
[...]
con sede in 39100 Bolzano (BZ), Piazza Parte_1
LV NA 1 C.F. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore ed in particolare la Commissione di valutazione nominata con decreto della Commissione per la dirigenza n. 2 del 14.4.2023 a procedere alla valutazione idoneativa della ricorrente ai sensi dell'art. 22 comma 10 – in combinazione con il comma 4 - della L.P. n. 6 del 2023 e visto il superamento da parte della ricorrente delle prove c.d.
“comparative” ex art. 22 comma 10 L.P. n. 6 del 2023 (doc. 83)
eseguite in data 27.2.2024 in forza della Conciliazione
Giudiziale 37/2024 siglata nell'ambito del procedimento cautelare iscritto sub R.G. n. 380-1/2024 il 26.2.2024 (doc.
82), riconoscere in capo alla ricorrente , Controparte_1
nata il [...] a [...], residente a 39040 Varna (BZ),
Via Brennero 11/B, C.F. con effetto C.F._2
definitivo anche nei confronti dell'amministrazione di appartenenza ovvero dell' in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, la qualifica di dirigente di prima fascia ex art. 22 comma 1 e/o art. 22 comma
5 10 – in combinazione con il comma 4 - L.P. n. 6 del 2022 e quindi condannare la con sede Parte_1
in 39100 Bolzano (BZ), Piazza LV NA 1 C.F.
in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
ad inserire la ricorrente a pieno titolo ed ad ogni effetto di legge e contratto collettivo - anche retributivo - nel Ruolo Unico
Dirigenziale di cui all'art. 2 L.P. n. 6 del 2022 in Prima Fascia
conseguentemente emendando in tal senso l'elenco pubblicato l'8.6.2023, 27.6.2023 e da ultimo 9.11.2023 di cui in narrativa;
in via ulteriormente subordinata,
d) accertare la nullità, illegittimità, inefficacia ovvero disporre l'annullamento del provvedimento di esclusione deciso dalla
Commissione di selezione con provvedimento del 14.4.2023
(doc. all. n. 29) per violazione del combinato disposto di cui all'art. 22 comma 4 e comma 10 della L.P. n. 6 del 2022;
e) condannare per l'effetto la Parte_1
con sede in 39100 Bolzano (BZ), Piazza LV NA 1 C.F.
in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
ed in particolare la Commissione di valutazione nominata con decreto della Commissione per la dirigenza n. 2 del 14.4.2023 a procedere alla valutazione idoneativa della ricorrente ai sensi dell'art. 22 comma 4 della L.P. n. 6 del 2023;
invia ulteriormente subordinata;
f) riconoscere alla ricorrente , nata il Controparte_1
20.08.1973 a Bressanone, residente a 39040 Varna (BZ), Via
6 Brennero 11/B, C.F. con effetto anche C.F._2
nei confronti dell'amministrazione di appartenenza ovvero dell' in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore la qualifica di dirigente di seconda fascia ex art. 22 comma 2 e/o art. 23 comma 2 della L.P. n. 6
del 2022 e quindi condannare la Parte_1
con sede in 39100 Bolzano (BZ), Piazza LV
[...]
NA 1 C.F. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore ad inserire la ricorrente nel Ruolo
Unico Dirigenziale di cui all'art. 2 L.P. n. 6 del 2022 in Seconda
Fascia (senza ulteriore specificazione) emendando conseguentemente l'elenco pubblicato l'8.6.2023 (doc. 32) di cui in narrativa;
in ogni caso:
g) condannare con sede in Parte_1
39100 Bolzano (BZ), Piazza LV NA 1 C.F.
in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, (e non l' ), alla rifusione delle spese Controparte_5
legali nonché dei diritti ed onorari di causa di primo e secondo grado.
La ricorrente si riserva di far valere ulteriori diritti, di partecipare ad eventuali nuove selezioni, concorsi e procedure di valutazione relativi al medesimo rapporto di lavoro / rapporto
/ incarico dirigenziale. Il presente atto vale quale formale atto di costituzione in mora accipiendi e debendi.
7 CONCLUSIONI ISTRUTTORIE
Voglia il Giudice:
- rigettare tutte le istanze istruttorie di controparte in quanto irrituali, generiche e contenti giudizi e valutazioni;
quindi ammettere prova a mezzo testi sui seguenti capitoli di prova premessa la locuzione «vero che»: 1) « Dott.ssa CP_1
ha ottenuto dal 2010 al 2022 valutazioni positive in CP_1
relazione agli incarichi dirigenziali quale capo di ripartizione e
membro dell'Organismo di Valutazione»;
2) «l'Organismo di Valutazione presentò alla Commissione
per la Dirigenza nel corso di un incontro avvenuto lo scorso
20.4.2023 tutte le argomentazioni giuridico contrattuali in forza
delle quali i membri dell'Organismo di Valutazione avrebbero
dovuto essere inquadrati come dirigenti di prima fascia»;
3) «i contenuti di tale incontro e le relative argomentazioni
sono state presentate nel documento allegato n. 49» (si rammostri al teste il doc. all. n. 49); Dott. di Sal Persona_2
Lorenzo di Sebato;
Dott. di;
Dott. Persona_3 Pt_1
di CO e c/o Regione Trentino-Alto Adige;
Persona_4
di , Elena Dott.ssa di;
con Tes_1 Pt_1 Per_5 Pt_1
riserva di indicare ulteriori capitoli di prova in esito alle difese avversarie.
Si indicano a testi anche ad eventuale controprova: con riserva di indicare altri testi una volta che la società convenuta abbia prodotto il registro delle presenze, il libro paga e quello
8 matricola, ovvero il libro unico del lavoro;
ammettere i testi indicati e che verranno indicati successivamente alle difese avversarie, a prova contraria sui capitoli di prova per testi eventualmente dedotti dalla convenuta Parte_1
,
[...] Controparte_2
, da intendersi riprodotti preceduti dalla locuzione
[...]
«come non sia vero che...»;
ammettere il segretario del sindacato Funzione Pubblica
ÖDV/FP SGB CISL a rendere informazioni ed osservazioni ai sensi dell'art. 425 c.p.c.; chiedere, qualora il Giudice lo ritenesse utile, all'associazione sopra indicata, ai sensi dell'art. 425 c.p.c., il testo dei contratti collettivi e accordi collettivi di lavoro, anche locali e aziendali, di comparto ed intercomparto da applicare nella causa;
ordinare, ex art. 210 e ss. c.p.c., alla convenuta ed al Consiglio della Parte_1
Provincia Autonoma di Bolzano di esibire:
- il fascicolo personale completo della ricorrente (ivi compresi cedolini paga, contratti, valutazioni, eventuali provvedimenti disciplinari, distacchi e quant'altro);
- il fascicolo completo di tutti i membri dell'Organismo di
Valutazione dal 2005 ad oggi ed in particolare dei signori e;
Persona_6 Tes_1
autorizzare fin d'ora la ricorrente ad estrarre presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro ovvero Direzione Provinciale del
Lavoro competente l'elenco dei dipendenti della convenuta in
9 forze nel periodo oggetto della causa corredato di indirizzo di residenza e codice fiscale;
ordinare, ex art. 210 e ss. c.p.c., alla convenuta
[...]
ed in particolare all' Parte_1 Controparte_6
nonché alla Commissione per la Dirigenza e alla Commissione
istituita ex art. 22 comma 10 L.P. n. 6 del 2022 nonché ai signori (attuale segretario generale del Consiglio Persona_7
Provinciale), (attuale direttore dell'Ufficio Affari CP_7
Legislativi e Legali del ), Parte_3 Parte_4
(attuale direttrice dell' Parte_5
) di esibire le e-mail inviate e ricevute ai rispettivi
[...]
indirizzi e-mail il giorno 20.2.2024 e comunque ogni e-mail attinente la selezione in oggetto;
ordinare, ex art. 210 e ss. c.p.c., alla convenuta
[...]
ed in particolare all' Parte_1 Controparte_6
nonché alla Commissione per la Dirigenza e alla Commissione
istituita ex art. 22 comma 10 L.P. n. 6 del 2022 di esibire le domande di partecipazione alla procedura in oggetto dei signori e in cui devono Persona_7 CP_7 Parte_4
essere indicate le e-mail da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni relative alla citata procedura;
disporre CTU volta a estrapolare dai server mail della convenuta ogni corrispondenza elettronica intercorsa tra l' ( e Controparte_6 Email_1
ovvero Email_2
10 t) nonché la Email_3
Commissione per la Dirigenza e alla Commissione istituita ex art. 22 comma 10 L.P. n. 6 del 2022 ed signori Persona_7
e utilizzando le e-mail acquisite CP_7 Parte_4
a seguito dell'ordine di esibizione di cui al alla lett. B in relazione alla procedura in oggetto ed in particolare nelle giornate del 19 e 20 febbraio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia si rinviene così riassunta nell'impugnata sentenza:
“Con ricorso depositato il 20.06.2023 la sig.ra CP_1
conveniva in giudizio la e Parte_1
l' ed Controparte_2
esposta dettagliatamente la propria carriera (1.5.2010 –
30.04.2014 Direttrice della Ripartizione 36 Turismo ex art. 14
comma 2 L.10 del 1992; 1.1.2013 – 31.12.2016 Direttrice della
Ripartizione 23 Sanità ex art. 14 comma 2 L. 10/1992;
Par 1.10.2015 – 30.4.2019 membro dell'Organismo Valutazione;
assunta a tempo determinato dall' Controparte_2
con decorrenza 1.5.2019 e scadenza 31.03.2020 quale RI
Amministrativa all'8°livello;
3.9.2019 idonea al ruolo di Direttore
dell'Ufficio nella procedura di selezione per il conferimento di un
incarico quadriennale a Direttore dell'Ufficio Gestione
Amministrativa Distrettuale nel Distretto sanitario di Brunico;
4.3.2020 iscritta nella Sezione B dell'elenco dei Dirigenti e degli
11 Aspiranti Dirigenti;
assunta a tempo indeterminato il 1.4.2020;
membro dell'Organismo di Valutazione con decorrenza 1.12.2020
– 30.11.2025 con contestuale comando al Consiglio Provinciale),
si lamentava del fatto che la in applicazione delle Parte_1
disposizioni transitorie contenute nell'art. 22 L.P. 6/2022 le
aveva riconosciuto solo la qualifica di dirigente di seconda fascia
“ter”, ossia meramente idoneo, senza incarico in posizione di
comando e che era stata esclusa dalla procedura comparativa ex
art. 22 comma 4 L.P. 6/2022 e chiedeva il riconoscimento della
qualifica di dirigente di prima fascia ai sensi dell'art. 22 L.P.
6/2022, ovvero in via subordinata di essere inserita nel ruolo
dirigenziale unico fascia seconda con incarico e non quale
dipendente meramente idoneo ad esso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la Parte_1
ribadiva la correttezza del proprio operato e
[...]
segnatamente di quello della Commissione che si era occupata
della procedura comparativa prevista dall'art. 22 co.4 L.P.
6/2022 escludendo la ricorrente (siccome in primis l'incarico
quale membro dell'O.d.V. non era stato svolto presso struttura
dell'Amministrazione Provinciale, bensì presso il Consiglio); dava
quindi atto che nelle more del giudizio erano intervenute
modifiche legislative e segnatamente il quinto e sesto comma
dell'art. 3 L.P. 29.06.2023 n. 12 avevano rispettivamente
modificato il sesto comma e aggiunto il settimo comma dell'art.50
della L.P. 6/2022; inoltre l'art. 3 secondo e terzo comma L.P.
12 12/2023 aveva modificato con efficacia retroattiva il decimo
comma dell'art.22 L.P. 6/2022; contestava la natura dirigenziale
dell'incarico di membro dell'O.d.V. ed eccepiva ad ogni modo che
a seguito della novella dell'art.50 sesto e settimo comma L.P.
6/2022 competeva al Consiglio provinciale definire la natura
dell'incarico rivestito dai membri dell'Organismo di valutazione.
Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 10.10.2023 il Giudice dichiarava la contumacia di
e su Controparte_2
concorde istanza delle parti rinviava il procedimento,
impregiudicati i diritti di prima udienza, in attesa della nomina e
della determinazione della Commissione ex art. 22 co.10
L.6/2022 alla data del 15.12.2023. All'udienza così fissata parte
convenuta depositava nota dd.27.10.2023 prot. 842002 con cui
la Commissione riconosceva la particolare “posizione
dirigenziale” ricoperta dalla ricorrente e provvedeva a iscriverla
nella sezione separata del ruolo unico 2/ter “con incarico”; parte
ricorrente deduceva che nelle more la ricorrente si era iscritta alla
procedura comparativa indetta ai sensi dell'art. 22 co.10
L.6/2022, precisando che ove ammessa, avrebbe potuto ambire
al riconoscimento della qualifica dirigenziale di I fascia, con
conseguente cessazione della materia del contendere. Su istanza
di parte ricorrente, nulla opponendo parte ricorrente, il Giudice
concedeva ulteriore rinvio al 12.03.2024.
Frattanto la ricorrente veniva esclusa dalla procedura
13 comparativa del 27.02.2024, instaurava un procedimento
cautelare in corso di causa deducendo l'illegittimità
dell'esclusione e chiedeva di essere ammessa alla procedura
selettiva. Il procedimento ex art. 700 c.p.c. si concludeva il
26.02.2024 con un verbale di conciliazione che prevedeva
l'impegno della convenuta ad ammettere con riserva la ricorrente
alla procedura di comparazione ex art. 22 comma 10 L.P.6/2022.
La ricorrente superava la prova, ma essendo stata ammessa con
riserva, gli effetti dipendono dall'esito del presente giudizio.
All'udienza del 12.03.2024 parte ricorrente chiedeva di essere
autorizzato alla modifica delle conclusioni, alla luce delle
modifiche legislative intervenute successivamente al deposito del
ricorso; ribadiva la natura dirigenziale dell'incarico di membro
dell'O.d.V.; contestava che l'Organismo di Valutazione non fosse
struttura dell'Amministrazione; evidenziava una serie di
disparità di trattamento nell'applicazione della L.P.6/2022. Parte
convenuta eccepiva l'inammissibilità della mutatio libelli e in
subordine ne contestava fondatezza e chiedeva termine per
replica. Il Giudice autorizzava la modifica delle conclusioni,
ravvisando i gravi motivi di cui all'art. 420 c.p.c. nelle intervenute
modifiche legislative e rinviava al 18.04.2024, concedendo
termine a parte convenuta per memoria fino al 16.04.2024.
Con memoria autorizzata dd.16.04.2024 la prendeva Parte_1
posizione sulle domande e conclusioni come modificate da parte
ricorrente.
14 Frattanto, il 2.4.2024 parte ricorrente proponeva (per scrupolo
difensivo, pur ritenendo infondata l'eccezione di mutatio libelli)
ulteriore ricorso, richiamando in punto di fatto e diritto quanto già
esposto nel procedimento iscritto sub Rg 380/2023, proponendo
la specifica domanda relativa alla procedura selettiva nel
frattempo bandita ex art. 22 co.10 L.P. 6/2022 e chiedeva la
riunione dei due procedimenti, rassegnando le conclusioni sopra
riportate.
Si costituiva tempestivamente parte convenuta e ribadite le difese
di cui alla costituzione nel procedimento 380/2023, venendo al
tema centrale del secondo ricorso, eccepiva che il riconoscimento
della “particolare posizione dirigenziale” ai membri dell'O.d.V. ex
art. 50 co.7 L.P.6/2022 (aggiunto dall'art. 3 sesto comma L.P.
12/2023) non aveva efficacia retroattiva e che comunque la
ricorrente non aveva maturato 8 anni di incarico dirigenziale
presso il Consiglio né al 5.8.2022, né al 7.7.2023. Riteneva
cessata la materia del contendere sulla domanda subordinata
svolta dalla ricorrente e contestava qualsiasi disparità di
trattamento nell'applicazione della L.P. 6/2022. Rassegnava
quindi le conclusioni sopra riporte per esteso.
All'udienza del 14.05.2024 il Giudice dichiarava la contumacia di
e Controparte_2
procedeva alla riunione del procedimento iscritto sub RG
178/2024 a quello più antico sub RG 380/2023. Sentiti i
procuratori delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione,
15 fissava per discussione l'udienza del 26.07.2024, concedendo
termine per note conclusionali fino al 28.06.2024.
Entrambe le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo sotto riportato.”
Il Tribunale ha accolto, in sostanza, la domanda della ricorrente come riformulata in seguito alle modifiche normative sopravvenute in corso di causa della L.P. n. 6/2022 (con la L.P.
n. 12/2023), accertando/dichiarando “il diritto della ricorrente
alla partecipazione alla procedura idoneativa stabilita dall'art.
22 comma 10 L.P. n. 6 del 2022 e visto il superamento da parte
della ricorrente delle prove c.d. “comparative” ex art. 22 comma
10 L.P. n. 6 del 2022 eseguite in data 27.2.2024 in forza della
Conciliazione Giudiziale 37/2024 siglata nell'ambito del
procedimento cautelare iscritto sub R.G. n. 380-1/2024 il
26.2.2024, riconosce in capo alla ricorrente Controparte_1
, nata il [...] a [...], residente a 39040
[...]
Varna (BZ), Via Brennero 11/B, C.F. con C.F._2
effetto definitivo anche nei confronti dell'amministrazione di
appartenenza ovvero dell' in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, la qualifica di
dirigente di prima fascia ex art. 22 comma 10 – in combinazione
con il comma 4 - L.P. n. 6 del 2022.” Ha condannato, quindi, “la
con sede in 39100 Bolzano (BZ), Parte_1
Piazza LV NA 1 C.F. in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore ad inserire la ricorrente a
16 pieno titolo ed ad ogni effetto di legge e contratto collettivo -
anche retributivo - nel Ruolo Unico Dirigenziale di cui all'art. 2
L.P. n. 6 del 2022 in Prima Fascia conseguentemente emendando
in tal senso l'elenco pubblicato l'8.6.2023, 27.6.2023 e da ultimo
9.11.2023. Ha posto le spese di lite dei due procedimenti riuniti a carico della in ossequio al Parte_1
principio di soccombenza.
Il Tribunale, premessa la normativa transitoria contenuta nella L.P. n. 6/2022 (art. 22), ha ritenuto, in sintesi, che: -
l'incarico di membro dell'Organismo di Valutazione (in sigla
“OdV”) ha natura dirigenziale;
- per effetto delle norme transitorie (i commi 4 e 10 dell'art. 22 della L.P. n. 6/2022),
interpretate in modo sistematico e costituzionalmente orientato,
i periodi maturati quale capo di ripartizione della Provincia e membro dell'Organismo di valutazione presso il Consiglio
Provinciale “possono, anzi devono, essere cumulati al fine del
raggiungimento degli 8 anni stabiliti da ciascuna delle predette
norme.”. Il Tribunale ha desunto la natura dirigenziale dell'incarico di membro dell'OdV dalle mansioni in concreto svolte dall'Organismo (riportate alle pagine 25 e 26 della sentenza) e dagli “innumerevoli riconoscimenti effettuati da leggi
provinciali, disposizioni regolamentari, determine di UN e dai
contratti individuali della ricorrente“ (nel dettaglio evocate alle pagine 21, 22, 23, 24). La disciplina transitoria contenuta nei commi 4 e 10 dell'art. 22 della L.P. n. 6/2022, pure
17 assumendo, per effetto della natura ontologicamente transitoria, “tratti di specialità ed eccezionalità” con divieto di applicazione analogica (art. 14 preleggi), andrebbe letta comunque in via sistematica e in senso costituzionalmente orientato, con l'effetto che sarebbe contrario a ragionevolezza
(art. 3 Cost.) e “discriminatorio escludere la cumulabilità degli
anni quale dirigente di ripartizione con quelli quale membro
dell'OdV ai fini dell'ammissione alle procedure di idoneità
stabilite al comma 4 e rispettivamente al comma 10 dell'art. 22
… data l'identità di ratio delle due norme che è quella di
consentire ai dirigenti non iscritti agli albi che tuttavia possano
vantare una lunga carriera da dirigenti sul campo di poter essere
comunque iscritti nei ruoli di dirigenti di prima o seconda fascia.
È irragionevole ritenere che una dirigente con incarico
parametrato a prima fascia perda ogni chance di ottenere nuovi
incarichi solo per il fatto di aver “spezzato” la propria carriera tra
due strutture (Amministrazione della Parte_1
e Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano) della
[...]
medesima organizzazione amministrativa, tanto più che la legge
n. 6 del 2022 istituisce una dirigenza unica per tutti gli enti del
“sistema pubblico provinciale” (come recita il titolo della legge
stessa).”
Ad avviso del Tribunale, quindi, con assorbimento di ogni altra questione, andava riconosciuta alla ricorrente “la qualifica
di dirigente di prima fascia ex art. 22 comma 10 L.P. 6/2022, a
18 seguito del superamento da parte della ricorrente della procedura
comparativa ex comma 10, alla quale era stata ammessa con
riserva. La ricorrente aveva diritto a partecipare alla procedura
comparativa, stante il cumulo degli incarichi dirigenziali svolti
presso strutture organizzative rispettivamente
dell'Amministrazione provinciale (con almeno una valutazione
positiva) – per 5 anni e due mesi – e del Consiglio provinciale (con
almeno una valutazione positiva) – per 5 anni e otto mesi – e
quindi per una durata complessiva al 5.8.2022 (data di entrata
in vigore della L.6/2022) superiore al minimo di 8 anni previsto
dalla legge. La riserva con la quale la ricorrente è stata ammessa
alla procedura comparativa va quindi sciolta definitivamente in
maniera positiva, con conseguente effetto definitivo ora per allora
del superamento della prova comparativa espletata.”
Avverso questa decisione la Parte_1
Parte
(in seguito anche solo la “ ”) ha interposto
[...]
tempestivo appello, affidato a due motivi.
La dott.ssa ha chiesto il rigetto CP_1
dell'appello con la conferma dell'impugnata sentenza. Ha
reiterato, comunque, le conclusioni rassegnate in primo grado come modificate in corso di causa.
L' Controparte_2
è rimasta, invece, contumace anche in questo secondo grado del giudizio.
La controversia è stata, quindi, decisa, senza dare sfogo
19 alle istanze istruttorie reiterate dalle parti, con il dispositivo in calce di cui si è dato lettura all'udienza del 24.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (rubricato “I. Sull'illegittimo
riconoscimento della natura dirigenziale dell'incarico di membro
dell'Organismo di Valutazione anche anteriormente
all'introduzione dell'art. 50, settimo comma, L.P. n. 6/2022;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 Preleggi, dell'art. 2697
cod. civ., degli artt. 22, 26 e 50, L.P. n. 6/2022, degli artt. 4 e 17,
D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 6, 10, 12 e 24, L.P. n. 10/1992,
degli artt. 14 e 14bis, D.Lgs. n. 150/2009; violazione e falsa
applicazione del c.d. procedimento trifasico (cfr., fra le tante,
Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 752/2018); motivazione
apparente, insufficiente, contraddittoria e illogica.”), sviluppato
Parte da pagina 24 a pagina 43 dell'atto d'appello, la censura la sentenza per avere riconosciuto alla ricorrente la sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa ex art. 22 decimo comma della L.P. n. 6/2022. Il Tribunale
erroneamente avrebbe qualificato come dirigenziali le mansioni in concreto svolte dalla ricorrente in qualità di membro dell'Organismo di Valutazione (in seguito anche solo “OdV”) di cui alla L.P. n. 15/2011 (art. 32) e successive modifiche. Ciò in quanto la normativa in vigore sino all'introduzione del nuovo settimo comma dell'art. 50 della L.P. n. 6/2022 (ad opera dell'art. 3 sesto comma della L.P. n. 12/2023) mai avrebbe
20 riconosciuto ai membri dell'OdV una qualifica dirigenziale (“una
particolare posizione dirigenziale, consistente soprattutto nello
svolgimento di funzioni di consulenza, vigilanza e controllo”,
come recita la nuova disposizione) e i membri medesimi non dovevano essere scelti (dal 2011) fra gli iscritti nella sezione A
dell'albo degli aspiranti dirigenti di cui alla L.P. n. 10/1992.
Con la conseguenza, secondo l'appellante, che nel silenzio della legge la natura dirigenziale o meno dell'incarico nell'OdV deve
“essere indagata nel concreto e il relativo onere della prova non
può che spettare alla parte ricorrente/appellante (art. 2697 c.c.)”
e tale indagine deve seguire il cd. procedimento “trifasico”
delineato da “granitica” giurisprudenza di legittimità (è citata
Cass. sez. lav., n. 752/2018 e Cass. sez. lav. N. 30908/2021). Il
mero riconoscimento di una retribuzione parametrata a livelli dirigenziali, compiuto in regolamenti e determine amministrative e contratti individuali di lavoro, che mirerebbe
“a remunerare adeguatamente l'elevata professionalità dei
membri dell'OdV”, non costituirebbe di per sé affidamento e svolgimento di mansioni dirigenziali come delineate dal legislatore provinciale e nazionale (art. 26 della L.P. n. 6/2022;
artt. 4 e 17 e ss. del decreto legislativo n. 165/2001),
risolvendosi in funzioni di consulenza, vigilanza e controllo,
esercitate collegialmente (art. 50 L.P. n. 6/2022; a livello statale art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009). Anche a livello nazionale l'art. 14bis del decreto legislativo n. 150/2009 non
21 inquadrerebbe i membri dell'OdV come dirigenti e l'incarico ricoperto dai membri, pure di elevata professionalità, non sarebbe di tipo dirigenziale perché questi “non sono preposti alla
direzione di alcuna struttura dirigenziale e di alcun personale e
di conseguenza non sono loro assegnate risorse finanziarie,
organizzative e strumentali;
non svolgono alcuna funzione tipica
della dirigenza…. E non sono di conseguenza responsabili del
raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi,
dell'applicazione delle direttive e dell'osservanza delle priorità
definite dalla UN provinciale;
svolgono unicamente … attività
di consulenza, vigilanza e controllo.” Non sussisterebbe, poi,
alcun principio logico – come invece affermato dalla sentenza –
“per cui un soggetto preposto al controllo debba avere almeno lo
stesso status dei soggetti da controllare” e l'affermazione della sentenza al riguardo sarebbe smentita dalla disciplina nazionale sugli OdV (artt. 14 e 14bis del Decreto legislativo n.
150/2009). Al nuovo comma 7 dell'art. 50 della L.P. n. 6/2022,
introdotto dall'art. 3 della L.P. n. 12/2023, dovrebbe, infine,
riconoscersi una portata innovativa e non ricognitiva, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata solo perché
sarebbero rimaste invariate le funzioni attribuite all'OdV.
L'accertamento del Tribunale violerebbe l'art. 11 delle Preleggi e non terrebbe conto della volontà del legislatore provinciale di attribuire ai membri dell'OdV “una particolare posizione
dirigenziale” proprio perché ad essi non sono attribuite le
22 tipiche funzioni della dirigenza pubblica. Prima dell'entrata in vigore di questa disposizione dovrebbero, però, trovare applicazione “i criteri giurisprudenziali per la corretta
qualificazione delle mansioni concretamente svolte dalla
ricorrente/appellata.” L'appellante conclude, affermando: “Per le
ragioni esposte, la pronuncia di primo grado qui impugnata
merita di essere corretta e riformata, non essendo possibile
attribuire portata ricognitiva o retroattiva all'art. 50, settimo
comma, L.P. n. 6/2022, né essendo possibile attribuire natura
dirigenziale alle mansioni svolte dalla ricorrente/appellata quale
membro dell'OdV, quantomeno fino all'entrata in vigore del
suddetto settimo comma, stante la ontologica differente natura
delle funzioni attribuite all'OdV e ai suoi componenti, non
potendosi sul punto nemmeno indebitamente valorizzare meri
elementi retributivi o singole clausole del contratto individuale di
lavoro, essendo al contrario richiesta la rigorosa applicazione del
c.d. procedimento trifasico. In riforma dell'appellata sentenza,
quantomeno sino all'entrata in vigore dell'art. 50, settimo comma,
L.P. n. 6/2022 deve escludersi la natura dirigenziale dell'incarico
di membro dell'OdV svolto dalla ricorrente/appellata, che in ogni
caso non sarebbe stato svolto presso una struttura organizzativa
del Consiglio provinciale, con conseguente riforma del disposto
riconoscimento della qualifica dirigenziale di prima fascia ex art.
22, decimo comma, L.P. n. 6/2022 a seguito del superamento da
parte della stessa della relativa procedura comparativa alla
23 quale era stata ammessa con riserva (pag. 28 della sentenza).”
2. Con il secondo motivo (rubricato “Sull'erronea
interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della
disciplina transitoria di cui all'art. 22, quarto e decimo comma,
L.P. n. 6/2022 e sulla ritenuta cumulabilità degli incarichi
dirigenziali svolti presso il Consiglio provinciale e presso la
Provincia autonoma di Bolzano. Violazione e falsa applicazione
degli artt. 12 e 14 Preleggi, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 22,
L.P. n. 6/2022; motivazione apparente, insufficiente,
Parte contraddittoria e illogica.”) la censura la cumulabilità tra gli incarichi di direttrice di ripartizione dell'amministrazione provinciale e membro dell'OdV presso il Consiglio provinciale,
affermata dal Tribunale con motivazione “sistematica e
costituzionalmente orientata” della disciplina transitoria di cui all'art. 22 commi 4 e 10, della L.P. n. 6/2022. L'appellante deduce che le due disposizioni transitorie disciplinano due fattispecie diverse e che, trattandosi di disposizioni transitorie di “stabilizzazione” del personale dirigenziale privo di superamento di concorso, conseguirebbe necessariamente “una
stretta interpretazione delle stesse, non suscettibili di
applicazione oltre i casi ivi espressamente menzionati, anche ai
sensi dell'art. 14 delle preleggi … .”. Il palese significato fatto proprio delle parole secondo la loro connessione e l'intenzione del legislatore (art. 12 delle preleggi) ricavabile non consentirebbe l'interpretazione “sistematica” e neppure
24 “costituzionalmente orientata” compiuta dalla sentenza, avendo il legislatore voluto richiedere, ai fini della stabilizzazione, una evidente “continuità nelle funzioni svolte dal dirigente presso la
medesima amministrazione”, scelta che non può affermarsi irragionevole e come tale incostituzionale. Non essendo possibile il cumulo dei periodi di servizio presso le diverse amministrazioni considerate, come ritenuto erroneamente dall'impugnata sentenza, la ricorrente non avrebbe maturato i presupposti per essere ammessa alla procedura comparativa di cui all'art. 22 comma 10 o 4 della L.P. n. 6/2022, con conseguente infondatezza del ricorso.
3. Entrambe le censure devono essere accolte.
3.1. La carriera lavorativa della ricorrente.
3.1.1. La ricorrente è stata nominata “per chiamata
dall'esterno” (quindi, senza concorso o procedura di tipo concorsuale/selettivo) ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.P. n.
10/1992 a direttrice della ripartizione 36 Turismo con decorrenza 1.5.2010 e scadenza prevista per il 30.4.2014 (doc.
1 e 2 della ricorrente, decreto di nomina del Presidente della
UN provinciale e contratto individuale di lavoro).
3.1.2. Prima della scadenza dell'incarico dirigenziale la ricorrente veniva nominata - sempre ex art. 14 comma 2 L. n.
10 del 1992 - direttrice della ripartizione 23 Sanità con decorrenza 1.1.2013 e scadenza 31.12.2016 (doc. 5 della ricorrente, decreto di nomina del Presidente della UN
25 provinciale).
3.1.3. Nuovamente prima della scadenza di tale incarico dirigenziale, la ricorrente è stata nominata membro dell'Organismo di Valutazione (organo disciplinato all'epoca dalla L.P. n. 10 del 1992 all'art. 24) con decorrenza 1.10.2015
fino al 30.4.2019. Dal verbale della riunione della UN
provinciale del 26.05.2015 (doc. n. 6 di parte ricorrente) risulta che la ricorrente era stata individuata dal Segretario generale della UN in “colloqui intrattenuti” con l'interessata, che possedeva “tutti i presupposti e l'esperienza lavorativa
necessaria per l'assunzione dell'ufficio” (“ … welche über
sämtliche Voraussetzungen sowie die zur Bekleidung dieses
Amtes notwendige Berufserfahrung verfügt.”).
3.1.4. In data 1.5.2019 la ricorrente è stata quindi assunta a tempo determinato dall'
[...]
con decorrenza 1.5.2019 e Controparte_2
scadenza 31.3.2020 quale RI Amministrativa all'8°
livello. Infine, otteneva in data 3.9.2019 nell'amministrazione sanitaria in seguito a “procedura selettiva” (“Auswahlverfahren”)
l'idoneità al ruolo di direttore dell'Ufficio Gestione
amministrativa distrettuale nel distretto sanitario di Brunico,
ma non il relativo incarico dirigenziale (doc. 18). Sulla base di tale idoneità (senza incarico), in data 4.3.2020 la ricorrente è
stata iscritta, a domanda e secondo le norme regolamentari transitorie di cui al decreto del Presidente della UN
26 provinciale n. 28 del 18 novembre 2019, nella Sezione B
dell'Elenco dei Dirigenti e degli Aspiranti Dirigenti quale aspirante dirigente (doc. n. 24 della ricorrente, Determinazione
della Direzione Generale n. 2020-A 000149 del 04.03.2020).
Successivamente, in data 1.4.2020 la ricorrente veniva assunta di ruolo a tempo indeterminato sempre come RI
Amministrativa all'8° livello in seguito ad apposito concorso
(doc. 20).
3.1.5. Subito dopo ha partecipato ad una “procedura di
selezione” per la carica di membro dell'Organismo di
Valutazione istituito presso il Consiglio provinciale di cui all'avviso pubblico del Consiglio, svolta con “colloqui strutturati
individuali, finalizzati ad accertare le attitudini e le specifiche
competenze delle candidate e dei candidati” (cfr. sub doc. n. 11
di parte ricorrente copia dell'avviso pubblico). La commissione valutativa in seguito alle interviste mirate dei candidati ha ritenuto la ricorrente idonea ad assumere l'incarico (doc. n. 13
della ricorrente). È stata, quindi, nominata dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale ex art. 24 della L.P. n. 10
del 1992 membro dell'OIV con decorrenza 1.12.2020 (doc. 14 e
16 della ricorrente) per la durata di 5 anni. Con decorrenza
1.12.2020 la ricorrente risulta in comando dall'
[...]
al Consiglio Controparte_2
Provinciale (doc. 15 della ricorrente).
3.2. La normativa provinciale:
27 3.2.1. Con la L.P. n. 6/2022 (modificata con leggi provinciali n. 13/2022 e 12/2023) la Parte_1
ha riordinato “la dirigenza del sistema pubblico
[...]
provinciale” (in cui rientrano, ex art. 2 della legge, la Provincia
di , i suoi enti strumentali, le agenzie provinciali, gli Pt_1
altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, compresa l'Azienda sanitaria locale, ma esclusa la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, e la dirigenza statale).
La normativa, nell'istituire un ruolo unico della dirigenza provinciale a sole due fasce (prima e seconda, analogamente a quanto avvenuto nell'ordinamento statale), all'art. 4 ha disciplinato l'accesso, che avviene ad entrambe le fasce con concorso pubblico, per titoli ed esami. L'incarico dirigenziale,
poi, viene conferito per una durata determinata (tra 3 e 5 anni)
e previa procedura selettiva tra gli iscritti alla rispettiva fascia
(art. 5 e art. 7). L'art. 9, comma 1, comunque, prevede la perdurante possibilità di conferimento dell'incarico dirigenziale anche a persone “esterne”, circoscrivendo tale facoltà sia quantitativamente che qualitativamente (“Gli incarichi di cui agli
articoli 5 e 7 possono essere conferiti dalla Provincia, dai suoi
enti strumentali, dalle agenzie provinciali, dagli altri enti pubblici
dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella sua
competenza legislativa propria o delegata, entro il limite del 10
per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla
28 prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 2 e dell'8 per cento
della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda
fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente
comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può essere
inferiore a tre anni né eccedere i cinque anni. Tali incarichi sono
conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, non
rinvenibile tra le persone iscritte nel ruolo unico di cui all'articolo
2, comma 1, che abbiano svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con
esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche
presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle che
conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per
l'accesso alla dirigenza, o che provengano dal settore della
ricerca, dalla docenza universitaria, dalle magistrature e dai ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato.”).
3.2.2. Agli artt. 24 e ss. la nuova legge regola
“l'ordinamento dell'amministrazione provinciale”, ispirato alla distinzione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzioni di gestione, laddove ai dirigenti sono affidati “in
autonomia funzioni e compiti relativi alla gestione tecnica,
29 finanziaria ed amministrativa, nel rispetto degli indirizzi politico-
amministrativi della UN provinciale” (Art. 26). Le successive disposizioni (artt. 27 – 42) disciplinano l'assetto organizzativo in dipartimenti, ripartizioni e uffici, le funzioni dirigenziali dei direttori di dipartimento, ripartizioni e uffici nonché le loro responsabilità. Agli artt. 49 – 51 sono disciplinate, infine, le
“altre strutture organizzative”, tra cui l'Avvocatura della
Provincia e l'Organismo di valutazione. Con l'art. 55 si è
provveduto all'abrogazione della legge n. 10/1992 e successive modifiche che fino a quel momento disciplinava “la struttura
dirigenziale della . Sulle Parte_1
disposizioni organizzative contenute in quest'ultima legge si avrà modo di ritornare in seguito.
3.2.3. Nel passaggio tra vecchia e nuova disciplina della dirigenza il legislatore provinciale si è preoccupato di dettare una disciplina transitoria di “stabilizzazione” del personale dirigenziale privo di accesso dirigenziale. L'art. 22, in seguito alle modifiche successive (L.P. n. 12/2023), considera – per quanto di specifico interesse per la presente controversia - le seguenti fattispecie:
“(1) La qualifica di dirigente di prima fascia è riconosciuta alle
persone iscritte nella Sezione A dell'Albo dirigenti e aspiranti
dirigenti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nonché
nei corrispondenti albi degli enti strumentali della e Parte_1
30 degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento
rientra nella competenza legislativa propria o delegata della
, ovvero del Consiglio provinciale, e che ricoprono Parte_1
incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge.
(2) La qualifica di dirigente di seconda fascia è riconosciuta alle
persone iscritte nelle Sezioni B e C dell'Albo dirigenti e aspiranti
dirigenti di cui all'articolo 15, comma 2, lettere b) e c), della legge
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nonché
nei corrispondenti albi degli enti strumentali della e Parte_1
degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento
rientra nella competenza legislativa propria o delegata della
, ovvero del Consiglio provinciale, e che ricoprono Parte_1
incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge.
(3) …
(4) I dirigenti e le dirigenti nominati ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e
successive modifiche, che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano avuto almeno due incarichi dirigenziali di
durata complessiva pari ad almeno otto anni presso strutture
organizzative dell'Amministrazione provinciale e abbiano ottenuto
una valutazione positiva, sono inquadrati, previo espletamento di
una procedura comparativa, nella corrispettiva fascia del ruolo
unico di cui all'articolo 2.
31 (5) … (6) … (7) … (8) … (9) …
(10) I dirigenti e le dirigenti, che alla data di entrata in vigore
della presente legge svolgono un incarico dirigenziale e ai/alle
quali siano stati conferiti almeno due incarichi dirigenziali di una
durata complessiva di almeno otto anni presso strutture
organizzative del Consiglio provinciale ed abbiano ottenuto una
valutazione positiva, sono inquadrati/inquadrate d'ufficio, ad
esaurimento, previo espletamento di una procedura comparativa,
nella corrispettiva fascia del ruolo unico di cui all'articolo 2.
11) … .”
3.3. Il successivo art. 23 detta poi una disciplina transitoria e di stabilizzazione apposita per il personale dirigenziale (non medico) dell' : “(1) Controparte_2
Alle persone iscritte nella Sezione A dell'albo dirigenti e aspiranti
dirigenti dell' ai sensi del Controparte_5
decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28,
che al 1° gennaio 2022 ricoprono incarichi dirigenziali, è
riconosciuta la qualifica di dirigente di prima fascia. (2) Alle
persone iscritte nella Sezione B dell'albo dirigenti e aspiranti
dirigenti dell' ai sensi del Controparte_5
decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28,
che al 1° gennaio 2022 ricoprono incarichi dirigenziali, è
riconosciuta la qualifica di dirigente di seconda fascia.”
3.4. Le tesi della ricorrente (sintesi):
3.4.1. La ricorrente ha argomentato il proprio diritto
32 all'inquadramento nella prima fascia del ruolo unico: - o perché,
avendo superato “il concorso” indetto nel 2020 per accedere al posto di membro dell'OIV, avrebbe avuto già prima il diritto all'iscrizione della Sezione A dell'albo dirigenti di cui all'art. 15
comma 2 lettera a della L.P. n. 10/1992 (e quindi sarebbe stata da inserire nella prima fascia del ruolo unico istituito dalla nuova legge ai sensi del comma 1 dell'art. 22); - o in quanto sarebbe stata in possesso, alla data di entrata in vigore della nuova legge (agosto 2022) dei requisiti di cui ai commi 4 e/o 10
dell'art. 22; - - o, in subordine, perché avrebbe comunque e quantomeno avuto il diritto all'inquadramento nella seconda fascia del ruolo unico ai sensi degli artt. 22 comma 2 e/o 23
comma 2.
3.5. Mentre i commi 1 e 10 richiedono alla data di entrata in vigore della legge lo svolgimento di un incarico dirigenziale, il comma 4 non richiede l'incarico dirigenziale in essere alla data di entrata in vigore della legge, ma unicamente l'avere avuto due incarichi dirigenziali per la durata di almeno 8 anni con valutazione positiva.
3.6. Ad ogni modo e per ogni ipotesi di “stabilizzazione”
astrattamente applicabile alla ricorrente è necessario, quindi,
potere affermare che la ricorrente all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza provinciale svolgesse un incarico dirigenziale (commi 1 e 10), che l'incarico di membro dell'OdV
presso il Consiglio provinciale fosse di natura dirigenziale e che
33 la sua durata fosse cumulabile con il periodo di incarico dirigenziale quale direttrice di ripartizione presso l'Amministrazione provinciale.
3.7. La genesi ed evoluzione normativa dell'organismo di valutazione della performance amministrativa (OdV):
3.7.1. Nell'originaria impostazione della legge n. 10/1992
l'art. 24 prevedeva unicamente una verifica della funzionalità e dell'efficienza dell'amministrazione provinciale a cura della
Direzione generale, che provvedeva anche, eventualmente tramite “esperti esterni”, al rilevamento del personale necessario. Previa analisi pertinente, la Direzione generale proponeva “alla UN provinciale l'assegnazione o il
trasferimento di personale.”
3.7.2. In seguito, con la L.P. LP n. 8/1994, art. 4, è stato installato presso la direzione generale il “Nucleo di valutazione”
(nuovi commi 4, 5 e 6 dell'art. 4). A tale nucleo, in autonomia funzionale e con poteri di ispezione e accertamenti diretti, è
stato assegnato il compito “di verificare, mediante valutazione
comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli
obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse
pubbliche, la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento
dell'azione amministrativa della provincia e degli enti da essa
dipendenti.” Al nucleo erano assegnati tre dipendenti da scegliere tra gli iscritti nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti, nominati dalla UN provinciale per la durata di tre
34 anni, rinnovabile. Al coordinatore era riconosciuta “l'indennità
di funzione prevista per i direttori di dipartimento, agli altri due
componenti del nucleo quella prevista per i direttori di ripartizione
con applicazione del coefficiente 1,9."
3.7.3. Evidentemente, anche in segno di allineamento della normativa provinciale al decreto legislativo n. 150/2009
(che agli artt. 14 e 14bis ha previsto la dotazione di ogni amministrazione di un “Organismo indipendente di valutazione
della performance”), il legislatore provinciale ha provveduto a riscrivere interamente l'art. 24 della L.P. n. 10/1992. Per
quanto d'interesse in questa sede, la nuova disciplina prevedeva ai commi 3 e ss.:
3. L'organismo di valutazione è un organo collegiale composto da
cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità,
anche estranei all'amministrazione; i componenti sono nominati
dal Presidente della Provincia, nel rispetto delle pari opportunità
di genere, per un periodo di cinque anni e possono essere
riconfermati per una sola volta. Un membro è nominato su
indicazione del Consiglio provinciale ed un membro è nominato
su indicazione del Consiglio dei Comuni….
4. L'organismo di
valutazione definisce con propri atti interni le modalità
concernenti il proprio funzionamento, per il quale può avvalersi di
un contingente di personale non superiore a 15 unità. Alla
copertura di tali posti si provvede esclusivamente mediante
personale dell'amministrazione provinciale o di altre
35 amministrazioni pubbliche, senza un aumento del contingente di
personale complessivo delle amministrazioni di provenienza. …”
3.7.4. È venuta meno, quindi, la necessità che i componenti fossero iscritti all'Albo dei dirigenti e aspiranti dirigenti della . Il requisito richiesto era quello Parte_1
dell'”elevata professionalità”, i membri potevano essere anche soggetti esterni all'amministrazione. È venuto meno anche il riferimento esplicito al trattamento retributivo parametrato su quello dei dirigenti.
3.7.5. Con la successiva L.P. n. 11/2014 l'art. 24 è stato nuovamente riscritto. In sintesi, oltre ad una riformulazione dei compiti collegiali, si è stabilito il collocamento dell'organismo presso il Consiglio provinciale. Rimaneva fermo il requisito per la nomina dell'elevata professionalità e che possono essere nominati anche persone estranee all'amministrazione. Non vi sono indicazioni sul trattamento economico. Il personale assegnato è ridotto a cinque unità.
3.7.6. La disciplina dell'OIV nella nuova legge sulla dirigenza (L.P. n. 6/2022) è prevista nell'art. 50 (nel capo dedicato alle “altre strutture organizzative”): Rimane fermo il collocamento presso il Consiglio provinciale, la sua posizione di autonomia e indipendenza e l'assegnazione delle seguenti funzioni (comma 1), in buona parte allineate a quelle previste per le amministrazioni statali dall'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009). Così, l'organo sostanzialmente consultivo e di
36 controllo: “… a) monitora il funzionamento del sistema dei
controlli interni all'amministrazione provinciale;
b) esprime un
parere in merito alla relazione sulla performance delle strutture
organizzative dell'amministrazione provinciale;
c) valida il
sistema di attribuzione dei premi al personale della provincia;
d)
attesta l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e
integrità; e) redige una relazione sulla legittimità, l'imparzialità e
il buon andamento dell'azione amministrativa della provincia e
degli enti da essa dipendenti;
f) si raccorda con gli organi di
controllo esterno e le autorità indipendenti a livello statale ai fini
dell'esercizio delle proprie funzioni;
g) esegue l'analisi delle
relazioni sui costi successivi presentate dai/dalle proponenti
di una proposta di legge;
h) esprime il parere motivato di cui
all'art. 5, comma 5, lettera b), della legge provinciale 19 maggio
2015, n. 6, e successive modifiche, sulle ipotesi di contratti
collettivi.” Il comma 3 attribuisce funzioni di controlli “funzionali
all'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica nei confronti degli enti individuati dall'art. 79,
comma 3, dello Statuto di autonomia.” Il numero di componenti
è aumentato a sei, nominati per metà dalla UN, per l'altra metà dall'ufficio di presidenza del Consiglio: “I suoi membri,
anche estranei all'amministrazione, sono dotati di requisiti di
elevata professionalità.” (comma 4). La dotazione di personale di cui l'organismo rimane ferma a cinque unità.
3.7.7. Con L.P. n. 12/2023 è aggiunto ex novo il comma
37 7: “I membri dell'organismo di valutazione ricoprono una
particolare posizione dirigenziale, consistente soprattutto nello
svolgimento di funzioni di consulenza, vigilanza e controllo, in
conformità con le specifiche funzioni attribuite all'organismo di
valutazione. Il trattamento economico complessivo del
coordinatore/della coordinatrice è definito dalla contrattazione
collettiva con riguardo al trattamento economico medio dei e delle
dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione provinciale con
incarico di direttore/direttrice di ripartizione. Il trattamento
economico complessivo degli altri membri è definito dalla
contrattazione collettiva con riguardo al trattamento economico di
livello più elevato dei e delle dirigenti di seconda fascia
dell'Amministrazione provinciale. Fino al rinnovo del contratto
collettivo intercompartimentale trovano applicazione, sia per
quanto concerne il trattamento economico fondamentale sia per
quello accessorio, le disposizioni dei contratti collettivi in essere
al momento dell'entrata in vigore della presente legge.”.
3.8. Il Tribunale ha fondato il proprio accertamento della natura dirigenziale della mansione svolta dalla ricorrente quale membro dell'OdV sui “innumerevoli riconoscimenti” compiuti in tal senso nella legislazione provinciale, in disposizioni regolamentari, determine di UN e dai contratti individuali della ricorrente nonché sulle “mansioni in concreto svolte dalla
ricorrente come membro dell'OdV”, da ritenersi di tipo dirigenziale “alla luce delle funzioni svolte dall'OdV”.
38 3.9. Tuttavia, come deduce in maniera convincente l'appellante, nel periodo qui pertinente (dal 2015 in poi) fino all'introduzione del comma 7 dell'art. 50 ad opera della L.P. n.
12/2023, la legge provinciale sulla dirigenza e sull'organizzazione amministrativa (L.P. n. 10/1992 e successive modifiche) non conteneva alcuna attribuzione o riconoscimento di una funzione dirigenziale ai membri dell'OdV.
3.10. Solo nella prima disciplina del “nucleo di valutazione”
insediato presso la Direzione generale dell'amministrazione provinciale di cui alla L.P. n. 8/1994 (art. 4) i membri del nucleo dovevano essere scelti tra gli iscritti della Sezione A
dell'albo degli aspiranti dirigenti di cui all'art. 15 e il loro trattamento economico veniva parametrato, con riferimento all'indennità di funzione, al direttore di dipartimento (per il membro coordinatore) e al direttore di ripartizione con applicazione del coefficiente 1,9 (per il membro semplice).
3.11. L'art. 24 della L.P. n. 10/1992 era collocato nel capo III
dedicato all'”Efficienza dell'amministrazione” (e quindi anche visivamente distinto dai capi I – “Struttura dirigenziale” - e II –
“Accesso alle funzioni dirigenziali”) e l'individuazione dei requisiti necessari ai fini della scelta da parte della UN, così
come la previsione di un parametro retributivo per la durata dell'incarico, a ben vedere non sono indicatori univoci per affermare il carattere dirigenziale, o meno, dell'incarico e delle mansioni da svolgere come membro dell'OdV.
39 3.12. Ma anche a prescindere da tale rilievo, con l'introduzione del nuovo Organismo di Valutazione (che ha sostituito il Nucleo
di valutazione) ad opera della L.P. n. 15/2011, i criteri di scelta sono cambiati. Non era più necessaria l'iscrizione all'albo dei dirigenti, era richiesta invece una “elevata professionalità” e veniva prevista la possibilità di affidamento dell'incarico a persone esterne all'amministrazione. È venuto meno, a livello legislativo, anche ogni parametro retributivo.
3.13. Il Tribunale, pure dando atto dell'innovazione legislativa,
ha valorizzato, da un lato, una continuità nella prassi amministrativa che emergerebbe da determinazioni della UN
provinciale e/o del Presidente di UN, e dall'altro i richiami contenuti nei contratti individuali di lavoro stipulati con la ricorrente.
3.13.1. La delibera della UN provinciale n. 4175 del
24.11.2003 citata in sentenza (sub doc. n. 55 della ricorrente), è
stata emanata prima della riforma del 2011 ed elenca il coordinatore e i membri del nucleo di valutazione tra le
“particolari posizioni dirigenziali”. Lo scopo della delibera era,
però, solo la fissazione dei coefficienti per la determinazione dell'ammontare dell'indennità di funzione riconosciuta al coordinatore e ai membri del nucleo di valutazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24 e 22 comma 2 della L.P.
n. 10/1992.
3.13.2. Anche il Decreto del Presidente della Provincia n.
40 7656/.
4.2. del 28.03.2011 (docc. n. 56 e 57 della ricorrente) è
antecedente all'istituzione dell'OdV (L.P. n. 15 del 21.12.2011,
legge finanziaria 2012), e si riferisce all'originario Nucleo di valutazione, confermando con riferimento al coordinatore e ai membri del nucleo i coefficienti per la determinazione dell'ammontare dell'indennità di funzione per essi parametrata,
per disposizione della legge allora in vigore, a quella prevista per i direttori di ripartizione.
3.13.3. Il contratto collettivo intercompartimentale ivi richiamato per il personale dirigente relativo al periodo 2001-
2004 prevedeva all'articolo 9, lettera a) i seguenti coefficienti massimi: per gli uffici e strutture similari: 0,9; per le ripartizioni e strutture similari: 1,9; per i dipartimenti e strutture similari:
3; per la Direzione Generale della Provincia: 3,8.
3.13.4. Tuttavia, l'attribuzione del coefficiente 1,9 ai membri dell'Organismo di Valutazione e del coefficiente 3 al coordinatore era imposta già dalla legge (art. 24 cit.).
3.13.5. L'amministrazione del Consiglio provinciale (cfr.
decreto del Presidente del Consiglio n. 70/15 sub doc. n. 86
della ricorrente), nonostante l'istituzione con la L.P. n. 15/2011
dell'OdV, ha continuato anche successivamente, in assenza di previsione normativa, ad applicare nei rapporti con i membri dell'OdV il medesimo trattamento economico dapprima previsto per i membri del soppresso Nucleo di valutazione facendo propri la delibera della UN provinciale e il decreto del Presidente di
41 UN sopra citati e riprendendo la descrizione della funzione rivestita come “particolare posizione dirigenziale” (il Presidente
in quell'atto amministrativo ha decretato “che la misura
dell'indennità di funzione riferita all'incarico dirigenziale di
componente dell'organismo di valutazione è determinata come
segue: € …. lordi annui.”).
3.13.6. E anche i contratti individuali stipulati dalla ricorrente richiamano tra le fonti regolatrici del rapporto la contrattazione collettiva intercompartimentale e compartimentale per la dirigenza locale, in relazione, tra l'altro,
a “…quanto disposto nello specifico dall'art. 9 comma 3 del
contratto di comparto per il personale dirigenziale del Consiglio
della Provincia Autonoma di relativo al periodo 1999- Pt_1
2000 e successive modifiche ed integrazioni” (e tale norma collettiva disciplina i coefficienti per la determinazione dell'ammontare dell'indennità di funzione – cfr. copia del contratto collettivo sub doc. n. 51 della ricorrente) e in ordine alla determinazione dell'indennità di posizione (che ha sostituito l'indennità di funzione).
3.13.7. All'art. 4 del contratto di lavoro stipulato il
3.11.2020 (doc. n. 16 della ricorrente) è determinata la retribuzione (composta dal trattamento economico complessivo corrispondente ad un'ispettrice amministrativa VIII qualifica funzionale, livello retributivo superiore, 5 scatti, nonché
dall'indennità di posizione oltre all'indennità di bilinguismo.
42 L'art. 6 di detto contratto individuale richiama, poi, le norme collettive (artt. 5 e 6) sulla risoluzione “dell'incarico
dirigenziale”.
3.14. Tuttavia, tali richiami contenuti in atti amministrativi e nei contratti individuali stipulati con la ricorrente non possono essere intesi nel senso che con essi, in assenza di ogni previsione legislativa (e della contrattazione collettiva richiamata, che non contiene declaratorie delle attività
dirigenziali pubbliche), si sia creata una “speciale” categoria di dirigenza pubblica.
3.14.1. A ciò osta il principio secondo cui il modello dirigenziale nel settore pubblico, pure in seguito alla privatizzazione del rapporto, trova la sua fonte nella legge. Ciò è
stato ripetutamente affermato nei contenziosi tra funzionari pubblici e amministrazioni statali e regionali in relazioni a medesime mansioni svolte nell'uno o l'altro regime normativo della dirigenza pubblica. In particolare, in quello instaurato da funzionari dell' , che fino alla riforma del modello Pt_7
dirigenziale pubblico per effetto del decreto legislativo n.
29/1993, del decreto legislativo n. 80/1998, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche, avevano funzioni e incarichi dirigenziali di primo dirigente (figura dirigenziale venuta meno per effetto della riduzione delle tre qualifiche dirigenziali a due fasce – prima e seconda) e le cui funzioni, pure essendo rimaste inalterate, per effetto del nuovo
43 modello organizzativo avevano perso il carattere dirigenziale, si
è precisato che “soprattutto dopo il cit. d.lgs 80/98 è dirigenziale
solo la funzione che risponde al modello ivi disegnato. Quindi
qualora l'ente pubblico interessato si adegui alle nuove regole pur
mantenendo transitoriamente un assetto non corrispondente al
nuovo modello, la valutazione delle funzioni che si esercitano in
tale organizzazione per stabilire se esse siano o no dirigenziali
dovrà esser riferita alle nuove regole e non a quelle precedenti.”
(Corte di cassazione, n. 23567/2008).
3.14.2. In Cass. n. 4757/2011 in motivazione si legge: “La
giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affrontare le
tematiche sollevate dal ricorrente (cfr, ex plurimis, Cass.,
nn. 10540/2007;
19025/2007; 22890/2008; 23567/2008; 25578/2008, 17367/
2010). In particolare è stato osservato che, in base al D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 27, comma 1, gli enti pubblici non economici
nazionali, e quindi l' , adeguano i propri ordinamenti a quelli Pt_7
stabiliti nel decreto legislativo, adottando appositi regolamenti di
organizzazione; l' ha adempiuto a tale dovere con la Pt_7
ricordata Delib. n. 799 del 1998, nel cui art. 16 sono ridisegnate
le funzioni dirigenziali, e, diversamente da altre disposizioni di
carattere organizzativo, per l'efficacia di quelle attinenti la
dirigenza non era previsto alcun differimento sino alla integrale
realizzazione del nuovo modello organizzativo;
dal rilievo secondo
cui il differimento costituiva una conseguenza logicamente
44 necessaria, non potendo le nuove mansioni dirigenziali essere
esercitata senza quel modello, non può trarsi l'ulteriore
conseguenza che le mansioni esercitate secondo il modello
precedente mantenessero il loro carattere dirigenziale, poiché tale
conclusione da un lato non considera che una siffatta ultima
attività avrebbe in definitiva comportato la reviviscenza di regole
sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con le norme
recate dal D.Lgs. n. 80 del 1998 (poi consolidate con il D.Lgs. n.
165 del 2001) e, dall'altro lato, non tiene conto dei profili
valutativi (e peraltro indirettamente regolativi) delle norme di cui
alla citata delibera. La doglianza del ricorrente, fondata sul
rilievo secondo cui nelle funzioni del Consiglio di Amministrazione
dell' non rientra l'attribuzione di incarichi dirigenziali non Pt_7
generali, nel mentre il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19, comma
5 (ora trasfuso nel D.Lgs. n.165 del 2001, art. 19) attribuisce
esplicitamente ai dirigenti generali il conferimento degli incarichi
dirigenziali assegnati al loro ufficio, non è pertanto conducente,
poiché, dopo il ricordato D.Lgs. n. 80 del 1998, è dirigenziale solo
la funzione che risponde al modello ivi disegnato, cosicché,
qualora l'ente pubblico interessato si adegui alle nuove regole,
pur mantenendo transitoriamente un assetto non corrispondente
al nuovo modello, la valutazione delle funzioni che si esercitano
in tale organizzazione, per stabilire se esse siano o no
dirigenziali, dovrà essere riferita alle nuove regole e non a quelle
precedenti.”; cfr. Corte di cassazione, n. 20466/2014 sulla
45 prova in fatto della corrispondenza delle mansioni in concreto svolte rispetto al modello dirigenziale in vigore nel tempo di svolgimento delle mansioni medesime;
cfr. Corte di cassazione,
n. 12898/2017, massima: “In seguito alla riforma della
dirigenza del lavoro pubblico contrattualizzato, che ha istituito un
ruolo unico della dirigenza articolato in due sole fasce (dirigente
superiore e dirigente generale), la valutazione in ordine alla
natura dirigenziale delle mansioni svolte dal dipendente va
operata con riferimento alle nuove regole, non essendo
ammissibile il differimento della loro applicazione, neanche
qualora si ritenga che esso trovi giustificazione in una ragione
transitoria, come quella concernente il tempo di adeguamento di
ciascuna realtà amministrativa ai dettami della riforma.”; cfr.,
anche, Corte di Cassazione, n. 17290/2015 e n. 18965/2024).
3.14.3. Il fatto che in assenza di apposita disciplina normativa (e/o di contrattazione collettiva), l'amministrazione abbia continuato ad applicare ai membri dell'OdV il trattamento retributivo dapprima previsto normativamente in favore dei membri del nucleo di valutazione, non appare pertanto decisivo.
3.14.4. E non appaiono valorizzabili al fine di accertamento della natura dirigenziale delle mansioni svolte dalla ricorrente i richiami alla contrattazione collettiva intercompartimentale e di comparto dirigenziale a livello provinciale contenuti nei contratti individuali di lavoro stipulati con la ricorrente e riferiti, anche essi, perlopiù al trattamento economico e a
46 singoli istituti contrattuali (come la risoluzione del rapporto).
3.15. Quindi, in assenza di un'espressa qualificazione normativa (e/o di contrattazione collettiva) dell'incarico svolto dalla ricorrente (membro dell'OdV presso il Consiglio
provinciale) in termini di incarico dirigenziale, va verificato se rispetto al modello dirigenziale legale vigente nel periodo oggetto di causa (dal 2015 al 2022) le mansioni in concreto svolte dalla ricorrente possano affermarsi “dirigenziali” in quanto corrispondenti a quel modello.
3.15.1. Il Tribunale ha affermato positivamente tale carattere, richiamando le funzioni attribuite collegialmente all'OdV e postulando un “principio logico” secondo cui i membri dell'OdV devono avere lo stesso status e le medesime garanzie anche economiche dei soggetti che devono controllare
(“L'Organismo di Valutazione fondamentalmente deve valutare il
lavoro organizzativo / direttivo nonché le performance di capi
dipartimento e capi ripartizione, con la conseguenza che appare
logico che i suoi membri abbiano almeno lo stesso status e le
medesime garanzie anche economiche dei soggetti che devono
controllare.”).
3.15.2. Il postulato “principio logico” contrasta con il modello della dirigenza pubblica che trova nella legge la sua disciplina strutturale.
3.15.3. L'appellante evidenzia condivisibilmente che la continua applicazione del trattamento economico parametrato a
47 quello della carriera dirigenziale, anche in seguito alle modifiche normative dell'anno 2011, può trovare una giustificazione nella funzione delicata svolta dall'OdV e nell'assenza (fino alla novella del 2023) di una previsione (normativa e/o di contrattazione collettiva) sul trattamento economico (come era invece previsto,
sin dall'introduzione ad opera della L.P. n. 1/2014, per i membri del Comitato di revisione della spesa pubblica di cui all'art. 24bis della L.P. n. 10/1992, “dotati di comprovata
esperienza e capacità in materia economica di organizzazione”,
per i quali era previsto “un compenso commisurato
all'inquadramento”).
3.15.4. Parte appellante denuncia nell'accertamento compiuto dal primo Giudice la violazione del cosiddetto
“procedimento trifasico” di matrice giurisprudenziale, secondo cui “…il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione
dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre
fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle
attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle
qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel
raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza
di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide
formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e
valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio,
configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3
c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il
48 pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165
del 2001.” (Corte di cassazione, n. 30580/2019; cfr. anche, fra le tante, Corte di cassazione, n. 8589/2015).
3.15.5. Pure non rivendicando nel caso di specie la ricorrente un diverso inquadramento o differenze retributive,
non vi è motivo, per le ragioni fin qui esaminate, per discostarsi da detto procedimento logico-giuridico, perché la ricorrente invoca la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla nuova dirigenza provinciale in base alla disciplina transitoria di cui agli artt. 22 e 23 della L.P. n. 6/2022 per effetto degli incarichi rivestiti e dell'attività svolta nel vecchio regime.
3.15.6. La ricorrente però non ha allegato né ha offerto prove delle “attività lavorative in concreto svolte”. La ricorrente ha richiamato esclusivamente le funzioni attribuite collegialmente all'OdV ed ha dimesso le valutazioni di professionalità al fine del riconoscimento dell'indennità
supplementare di risultato (“Ergebniszulage”).
3.15.7. Mentre i moduli di valutazione degli incarichi pacificamente dirigenziali (direttrice di ripartizione dal 2010 al
2013) si riferiscono, nella seconda parte, a mansioni di gestione del personale affidato, di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa, di miglioramento dell'efficienza organizzativa, di raggiungimento delle previsioni di risparmio,
etc., nella prima valutazione come membro dell'OdV,
evidentemente compiuta su modulistica riferita ai dirigenti, i
49 criteri di valutazione di gestione del personale, di miglioramento dell'efficienza organizzativa, di coordinamento e di raggiungimento delle previsioni di risparmio di risorse “non
sono pertinenti” (“nicht zutreffend”). Le valutazioni successive sono effettuate, per quanto attiene le competenze, sulla base di criteri alquanto diversi, tra cui “competenza tecnica”,
“organizzazione del lavoro efficiente”, “capacità di valutazione e
giudizio”, “comunicazione efficiente”, “spirito di squadra”
(“Teamgeist”), “proposte di miglioramento organizzativo
dell'OdV”.
3.15.8. Tutte le valutazioni sono ampiamente positive. Dal
che si può trarre, però, soltanto che la ricorrente abbia con buon rendimento svolto, insieme con gli altri componenti dell'organo collegiale, le funzioni attribuite dalla L.P. n.
10/1992 nel testo in vigore all'epoca. Può, quindi, affermarsi che la ricorrente abbia collaborato nel gruppo: a) alla funzione di monitoraggio del “funzionamento del sistema dei controlli
interni all'amministrazione provinciale”; b) alla predisposizione di “un parere in merito alla relazione sulla performance delle
strutture dell'amministrazione provinciale”; c) alla validazione del
“sistema di attribuzione dei premi ai dipendenti della Provincia”;
d) all'attestazione dell' “adempimento degli obblighi in materia di
trasparenza e integrità”; e) alla redazione di una “relazione sulla
legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione
amministrativa della e degli enti dipendenti”; f) al Parte_1
50 raccordo “con gli organi di controllo esterno e le autorità
indipendenti di livello statale ai fini dell'esercizio delle proprie
funzioni”; g) a predisporre “l'analisi delle relazioni sui costi
successivi presentate dai proponenti di proposte di legge”.
Inoltre, partecipava all'esecuzione dei controlli “funzionali
all'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica” degli enti dipendenti dalla Provincia di cui al terzo comma dell'artt. 24. Infine, sempre collegialmente,
partecipava eventualmente ed a richiesta (non è noto se sia mai avvenuto nel periodo in questione) per l'ipotesi di valutazione negativa dei direttori di dipartimento, di ripartizione e/o d'ufficio alla formulazione del parere motivato non vincolante previsto dall'art. 20, comma 4, della L.P. n. 10/1992.
3.15.9. Vanno, quindi, individuati i caratteri salienti delle mansioni dirigenziali della dirigenza provinciale come disciplinata nel periodo che rileva ai fini della presente controversia (ottobre 2015 – agosto 2022). Questa disciplina si rinviene, però, nella vecchia normativa provinciale di cui alla
L.P. n. 10/1992 (pure continuamente modificata e quindi nelle versioni in vigore all'atto del conferimento dell'incarico di membro dell'OdV). L'individuazione del modello dirigenziale non va, quindi, compiuta con riferimento alla nuova disciplina provinciale (l.P. n. 6/2022) e neppure in relazione al modello organizzativo delle amministrazioni statali di cui al decreto legislativo n. 165/2001, non direttamente applicabile alla
51 Provincia Autonoma di Bolzano, a cui è attribuita (artt. 4 e 8, n.
1, dello Statuto d'autonomia DPR 31 agosto 1972, n. 670) la competenza legislativa primaria in materia di “ordinamento degli
uffici provinciali e del personale ad essi addetto” (salve le inferenze con l'ordinamento civile/rapporto di lavoro privatizzato).
3.15.10. La distinzione tra funzioni di indirizzo politico-
amministrativo (attribuite alla UN provinciale e ai suoi componenti) e le funzioni di gestione (attribuite alla struttura dirigenziale), pure non così netta come nell'art. 4 del decreto legislativo n. 165/2001 (e nella nuova normativa provinciale di cui alla L.P. n. 6/2022), è chiaramente delineata nel Capo I
della L.P. n. 10/1992 (“Struttura dirigenziale”), che all'art. 1
esprime, quale principio generale, tra l'altro “la chiara
suddivisione delle competenze tra il livello politico e quello
amministrativo, nonché tra i vari livelli dirigenziali.” L'art. 2
individuava specificamente le funzioni di “gestione politica”
attribuite alla UN e ai suoi componenti.
3.15.11. La “Struttura dirigenziale” dell'amministrazione provinciale era articolata in: “a) Segreteria generale;
b) Direzione
generale; c) dipartimenti;
d) ripartizioni;
e) uffici.” A queste strutture dirigenziali era “preposto il personale dirigenziale delle
corrispondenti posizioni dirigenziali” (art. 3 commi 1 e 3).
3.15.12. Il “personale dirigenziale” è individuato, quindi: a)
nel Segretario generale, che “opera alle dipendenze funzionali”
52 della Presidenza della UN provinciale e che tra l'altro “vigila
sulla correttezza giuridica e la copertura finanziaria dei
provvedimenti da adottarsi dalla UN provinciale”, “cura i
rapporti” con la Corte dei Conti, le istituzioni statali e l'Unione
europea, istruisce i ricorsi gerarchici, rogita i contratti di cui è
parte l'amministrazione provinciale, esercita le funzioni di direttore di dipartimento nei confronti delle ripartizioni collocate alle sue dipendenze, esercita le funzioni di segretario della
UN provinciale e verifica l'attuazione delle decisioni (art. 4).
Le prerogative e attribuzioni del direttore generale sono disciplinate nell'art. 4/bis (tra cui, ad esempio, la funzione di
“verifica dell'impiego delle risorse finanziarie e umane”).
3.15.13. Il dipartimento è il “raggruppamento delle
ripartizioni, delle aree funzionali e degli uffici posti alle
dipendenze di ciascun componente di UN in ragione della
ripartizione degli affari” (art. 5). Il direttore di dipartimento (art. 6) “… provvede al raccordo tra il componente della UN
provinciale a lui preposto e le ripartizioni dipendenti, curando
l'attuazione puntuale e tempestiva degli indirizzi e delle decisioni
della UN provinciale e del componente di UN preposto”; è
a disposizione “del componente di UN preposto che egli
coadiuva in tutti gli affari ed in particolare nell'individuazione
degli obiettivi, nell'elaborazione dei piani della performance e
nella loro articolazione in subprogetti, nella programmazione
finanziaria e nella verifica del raggiungimento dei risultati”; “… è
53 il superiore diretto dei direttori delle ripartizioni raggruppate nel
dipartimento. Egli esercita nei confronti degli stessi funzioni di
iniziativa, di coordinamento e di controllo. Egli provvede, di intesa
con il componente della UN preposto e sentiti il dipendente ed
i direttori delle ripartizioni interessati, all'assegnazione e al
trasferimento di dipendenti tra le singole ripartizioni del
dipartimento stesso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia” … “ha facoltà di avocare, con atto motivato, l'adozione
di provvedimenti di competenza dei dirigenti negli affari ad esso
attribuiti.”
3.15.14. Le ripartizioni (art. 9) sono quelle di cui all'allegato
A della L.P. n. 10/1992 (in tutto 42, ad esempio “Turismo”,
“Mobilità”). Il direttore di ripartizione (art. 10) “è responsabile
dell'espletamento dei compiti attribuiti alla ripartizione. Definisce
con i direttori di ufficio, nell'ambito degli obiettivi, dei programmi
e delle priorità previsti per la ripartizione, gli obiettivi per le
attività degli uffici della ripartizione, programma e coordina
l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione,
sostituendosi, se necessario, al direttore di ufficio. Assicura un
adeguato flusso di informazione all'interno della ripartizione. Il
direttore di ripartizione provvede, sentiti il personale ed i direttori
degli uffici interessati, all'assegnazione e alla mobilità dei
dipendenti tra gli uffici della ripartizione. Il direttore di
ripartizione esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie
di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente
54 attribuite ad altri organi. È in facoltà del direttore di ripartizione
di delegare, con provvedimento motivato, singole funzioni
amministrative di propria competenza al direttore d'ufficio
competente per materia.”
3.15.15. Il direttore del singolo ufficio, infine (art. 12),
“assicura il buon andamento dell'ufficio e cura l'elaborazione di
provvedimenti di competenza propria e degli organi preposti. …
provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'ufficio
l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento. … è considerato responsabile di ogni singolo
procedimento, fino a quando non abbia effettuato tale
assegnazione. … coadiuva il direttore di ripartizione e di
dipartimento nella programmazione dell'attività sia nella fase
propositiva che in quella di verifica. … è il diretto superiore dei
dipendenti assegnati all'ufficio e vigila sull'osservanza dei doveri
di servizio da parte degli stessi. Il direttore di ufficio esercita le
competenze attribuite e quelle eventualmente delegate. Provvede
in particolare: a) all'esecuzione delle operazioni successive
all'approvazione dei progetti o dei contratti per lavori, acquisti,
forniture, prestazioni e servizi;
b) alla liquidazione delle spese ed
all'accertamento delle entrate relative ad atti divenuti esecutivi;
c)
all'attività di certificazione.”
3.15.16. Nel capo II della L.P. n. 10/1992, oltre alle norme sull'accesso alle funzioni dirigenziali (senza concorso per nomina ex art. 14 o per concorso ex art. 15), si rinviene anche
55 l'art. 20, dedicato alla “responsabilità dei direttori” e alla loro valutazione annuale (comma 1: “Il direttore è direttamente
responsabile del risultato dell'attività svolta dalla struttura a cui
è preposto e risponde dell'attuazione dei programmi, dei progetti
e delle direttive impartite della UN provinciale o dal
componente di UN preposto;
risponde anche del corretto
impiego delle risorse.”).
3.15.17. Ciò che caratterizza, pure con i distinguo riferiti a ciascuna posizione dirigenziale, le mansioni dirigenziali disegnate dal modello di cui alla L.P. n. 10/1992, nel testo applicabile ratione temporis, è quindi, in sintesi: - l'essere preposto a una struttura dirigenziale e al personale assegnato a questa struttura;
- l'essere responsabile dell'attuazione dei programmi e indirizzi politico-amministrativi adottati dal livello politico e del raggiungimento degli obiettivi;
- essere titolare di autonomi poteri di gestione delle risorse finanziarie assegnate
(ad esempio stipula contratti entro soglia comunitaria;
liquidazione spese); - assunzione di responsabilità per gli atti amministrativi emessi;
- essere titolari di poteri di gestione del personale;
- esercizio di poteri certificativi: - esercizio dei poteri di controllo e coordinamento del personale affidato.
3.15.18. Va, infine, verificato se le mansioni in concreto svolte dalla ricorrente possano essere sussunte nelle mansioni caratteristiche della dirigenza provinciale.
3.15.19. Dal raffronto emerge che il membro dell'OdV non
56 partecipa, nel vigore della L.P. n. 10/1992, ad alcune delle mansioni caratteristiche della dirigenza provinciale. Il membro dell'OdV svolge in ambito collegiale attività di analisi, verifica e consulenza nelle materie affidate dall'art. 24 (inserito nell'apposito capo III dedicato all'”Efficienza
dell'amministrazione”). Ma non risponde di risorse finanziarie o di impiego di personale, non è preposto a e non gestisce una unità organizzativa (ufficio, ripartizione o dipartimento), non compie attività di certificazione, non risponde del raggiungimento di obiettivi ed indirizzi e/o direttive elaborati ed approvati dalla UN provinciale o dei singoli componenti di
UN, non impegna contrattualmente l'amministrazione provinciale verso l'esterno. In breve, non partecipa dei poteri/doveri autonomi di gestione amministrativa e anche finanziaria dei dirigenti e non ne assume, di converso, neppure le relative responsabilità anche contabili.
3.15.20. Dal che risulta che nella vigenza del modello dirigenziale di cui alla L.P. n. 10/1992 la ricorrente in qualità di membro dell'OdV non è stata titolare di un incarico dirigenziale conferito nelle forme di legge previste e non ha svolto effettive funzioni dirigenziali.
3.16. Da quanto precede deriva anche la fondatezza dell'ultima censura contenuta nel primo motivo d'appello, secondo cui alla novella della L.P. n. 12/2023 (che ha aggiunto all'art. 50 della
L.P. n. 6/2022 il comma 7, attribuendo ai membri dell'OdV
57 “una particolare posizione dirigenziale, consistente soprattutto
nello svolgimento di funzioni di consulenza, vigilanza e controllo
…”), contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non può
essere riconosciuta una “portata ricognitiva”.
3.16.1. Questa “particolare posizione dirigenziale” era del tutto sconosciuta alla L.P. n. 10/1992. Dal 2011 è venuto meno anche il requisito dell'iscrizione all'albo dei dirigenti per la nomina a membro dell'OdV nonché ogni parametrazione della retribuzione a quanto previsto per i dirigenti.
3.16.2. Il fatto che le funzioni dell'OdV non sono cambiate,
non è sufficiente per attribuire una efficacia ricognitiva con valore di legge ad una prassi amministrativa di trattamento sostanzialmente economico.
3.16.3. È evidente che il legislatore provinciale abbia inteso
(nel 2023), per la delicatezza del ruolo svolto dall'OdV, attribuire ai suoi membri una “particolare posizione dirigenziale”,
mutuandola dal corpus normativo statale (che all'art. 19
comma 10 del decreto legislativo n. 165/2001 ha introdotto “i
dirigenti non preposti a uffici dirigenziali” che su richiesta di vertice delle amministrazioni interessate “svolgono funzioni
ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici
previsti dall'ordinamento …”).
3.16.4. Ma ciò comporta che tale attribuzione, che trova fonte e legittimazione unicamente nella novella legislativa del
2023, non può che valere solo per il futuro, non potendosi
58 ritenere che attività lavorative che non sono sussumibili in attività dirigenziali disciplinate dal vecchio modello di dirigenza provinciale possano essere ex post qualificate in tal senso
(peraltro con un livello dirigenziale più alto rispetto a quello previsto pro-futuro dalla innovazione legislativa).
4. Passando all'esame del secondo motivo d'appello, con cui
Parte la censura la ritenuta cumulabilità degli incarichi di direttrice di ripartizione presso l'amministrazione provinciale e di membro dell'OdV presso il Consiglio provinciale per raggiungere gli otto anni di continuità previsti sia dal comma 4
sia dal comma 10 dell'art. 22 della L.P. n. 6/2022, va premesso che le fattispecie di “stabilizzazione” di personale impiegato da pubbliche amministrazioni senza previo concorso pubblico o comunque senza previa procedura selettiva, oltre a dovere essere previste da fonti normative (e non collettive – Cass. n.
15800/2021), possono trovare applicazione solo nei casi espressamente considerati (“… atteso che le norme sulla
stabilizzazione, prevedendo un regime speciale di reclutamento
finalizzato a sanare situazioni di precariato formalizzate,
costituiscono una deroga al principio dell'accesso mediante
concorso di cui all'art. 97 Cost. e devono pertanto considerarsi
tassative, non potendo applicarsi, ai sensi dell'art. 14 delle
preleggi, oltre i casi da esse regolati.” (Corte di cassazione, n.
6718/2021; Corte di cassazione, n. 18745/2024; Corte di cassazione, n. 6310/2021; Corte di cassazione, n.
59 25237/2024).
4.1. Trattandosi di norma di carattere eccezionale/speciale,
essa pertanto non può essere interpretata estensivamente o in via analogica. E anche l'interpretazione “sistematica” deve pure sempre muoversi nel perimetro della disciplina normativa in osservazione.
4.2. Il mero riferimento al fine della L.P. n. 6/2022,
consistente nell'istituzione di un ruolo unico di dirigenza per il
“sistema provinciale” (esclusi i comuni, la dirigenza scolastica statale e la dirigenza medica), non consente di lasciare inosservato che proprio la disciplina transitoria individua per i dirigenti non stabilizzati nel vecchio regime (cioè non iscritti negli albi dell'amministrazione provinciale di cui all'art. 15
comma 2 L.P. n. 10/1992) provenienti dalle diverse amministrazioni (Amministrazione provinciale, enti dipendenti e agenzie provinciali, e Parte_3 Controparte_5
) diversi requisiti e presupposti, anche di
[...]
continuità nella stessa esperienza lavorativa di tipo dirigenziale.
Così, con riferimento ai dirigenti apicali delle agenzie provinciali il comma 5 dell'art. 22 richiede un esercizio di funzioni dirigenziali per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore e non è previsto che per soddisfare tale requisito sia con esso cumulabile, ad esempio, un periodo dirigenziale svolto presso l'Amministrazione provinciale e/o presso l' . Controparte_5
4.3. I commi 4 e 10 dell'art. 22, nello specifico, prendono in
60 considerazione rispettivamente i dirigenti che, alla data di entrata in vigore della legge, “abbiano avuto almeno due
incarichi dirigenziali di durata complessiva pari ad almeno otto
anni presso strutture organizzative dell'Amministrazione
provinciale” (con valutazione positiva) e i dirigenti, “che alla data
di entrata in vigore della presente legge svolgono un incarico
dirigenziale e ai/alle quali siano stati conferiti almeno due
incarichi dirigenziali di una durata complessiva di almeno otto
anni presso strutture organizzative del Consiglio provinciale ed
abbiano ottenuto una valutazione positiva”.
4.4. È la stessa legge, quindi, che considera distintamente l'Amministrazione provinciale (riferita alla UN provinciale e ai componenti di UN, titolare di funzioni di iniziativa politico-legislativa e, soprattutto, esecutive-amministrative) e il
Consiglio provinciale (centro politico-legislativo, espressione diretta del corpo elettorale nel cui ambito trovano espressione anche le minoranze politiche), e richiede una sufficiente continuità nell'una o nell'altra esperienza lavorativa di tipo dirigenziale per un determinato periodo temporale ritenuto congruo, senza ammettere che le singole esperienze lavorative possano tra loro essere interscambiate al fine di soddisfare i presupposti per l'accesso al ruolo unico.
4.5. Anche un'interpretazione “costituzionalmente orientata” in relazione al profilo astrattamente configurabile della
“ragionevolezza” della scelta legislativa di non cumulabilità dei
61 periodi di esperienza lavorativa presso i diversi enti (art. 3
Cost.), non può in ogni caso spingersi fino a un'interpretazione
extra e/o contra legem. Se la legge espressamente prevede, con due specifiche ed eccezionali disposizioni, che la continuità di otto anni deve essere maturata o presso l'Amministrazione
provinciale o presso il Consiglio provinciale, una valutazione di irragionevolezza potrebbe condurre unicamente a un giudizio di non manifesta infondatezza, da sottoporre al sindacato della
Corte costituzionale, ma non potrebbe in ogni caso fare comprendere in via interpretativa nella disposizione transitoria di cui si discute una fattispecie che essa non prevede né
esplicitamente né implicitamente.
4.6. Questo collegio non ritiene tuttavia che possa dirsi in sé
irragionevole la previsione del possesso, al fine di ottenere una iscrizione al ruolo unico dirigenziale in assenza di procedura concorsuale, di una esperienza lavorativa di un certo tipo e per una certa durata presso l'una o l'altra organizzazione amministrativa, attesa la diversità degli apparati amministrativi, caratterizzati da diverse sensibilità riferite alle esigenze particolari dei rispettivi organi politici di vertice (potere esecutivo e potere legislativo).
4.7. E comunque l'eventuale dubbio di costituzionalità delle disposizioni transitorie sotto il profilo sollevato
(irragionevolezza) nel caso concreto non ha rilevanza per la decisione della causa, in quanto questo collegio ritiene per le
62 ragioni esposte in precedenza che l'incarico di membro dell'OdV
rivestito dall'appellata dal 2015 in poi e alla data di entrata in vigore della L.P. n. 6/2022 non sia qualificabile come incarico dirigenziale (“presso strutture organizzative del Consiglio
provinciale”) e che l'appellata non abbia svolto nel periodo in osservazione mansioni dirigenziali.
5. Sulle domande riproposte dalla ricorrente appellata:
5.1. Si è già detto che la ricorrente appellata argomenta (a pagina 21 e ss. della memoria difensiva in appello) che le sarebbe spettato in ogni caso la qualifica di dirigente di prima fascia ai sensi dell'art. 22 comma 1 della L.P. n. 6/2022, che prevede: “La qualifica di dirigente di prima fascia è riconosciuta
alle persone iscritte nella Sezione A dell'Albo dirigenti e aspiranti
dirigenti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nonché
nei corrispondenti albi degli enti strumentali della e Parte_1
degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento
rientra nella competenza legislativa propria o delegata della
, ovvero del Consiglio provinciale, e che ricoprono Parte_1
incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge.” Ciò in quanto nel 2020 avrebbe superato la procedura di selezione per la nomina a membro dell'OdV (cfr. sub doc. n. 11 di parte ricorrente copia dell'avviso pubblico, che all'art. 2 indica come requisito di ammissione quanto segue, sulla falsariga di quanto previsto ai fini della
63 nomina a componente del comitato per la revisione della spesa pubblica di cui all'art. 24/bis della L.P. n. 10/1992 nel testo allora in vigore: “congrua esperienza in posizioni di
responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del
management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell'organizzazione e della gestione del personale, della
misurazione e valutazione della performance e dei risultati
oppure nel campo giuridico-amministrativo e che siano in
possesso di un diploma di laurea in scienze economiche o
statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria
gestionale”). Avrebbe, cioè, superato un concorso per cui già
all'epoca avrebbe dovuto essere iscritta all'Albo A con decorrenza 1.12.2020.
5.1.1. È però pacifico che la ricorrente non era iscritta alla
Sezione A dell'albo dei dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all'art. 15 comma 2 lettera a) della L.P. n. 10/2022 al momento dell'entrata in vigore della L.P. n. 6/2022.
5.1.2. La stessa ricorrente evidentemente non ha ritenuto che quella procedura di selezione per la nomina di componente dell'OdV le conferisse all'epoca titolo per l'iscrizione in detto
Albo. Quantomeno non risulta che abbia fatto alcuna richiesta al riguardo.
5.1.3. E infatti, l'avviso pubblico di selezione di cui trattasi non contemplava una procedura di selezione “per una
direzione di ripartizione” ai sensi dell'art. 16 comma 4 della L.P.
64 n. 10/1992 nel testo allora in vigore;
né risulta che la ricorrente sia stata iscritta in albi dirigenziali istituiti, tra l'altro, dal
Consiglio provinciale (l'art. 16 comma 4 così disponeva: “Nella
sezione A dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti sono altresì
iscritte le persone dichiarate idonee da un'apposita commissione
a seguito di una selezione per una direzione di ripartizione
effettuata previo avviso sull'albo online della Provincia. A
richiesta sono parimenti iscritte le persone inserite, a seguito di
procedura di selezione, in albi dirigenziali istituiti dalla Regione
Trentino-Alto Adige, dal Consiglio della Parte_1
dagli enti locali della provincia di e dalla
[...] Pt_1
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Bolzano, le quali abbiano esercitato la funzione di
direttore/direttrice di ripartizione per almeno quattro anni. …”).
5.1.4. Inoltre, per quanto già detto, la ricorrente non ricopriva alcun incarico dirigenziale alla data di entrata in vigore della L.P. n. 6/2022.
5.2. Le conclusioni dirette, poi, ad ottenere l'accertamento del diritto della ricorrente appellata alla qualifica dirigenziale
(previa ammissione e superamento della procedura comparativa) per effetto dei due mandati nell'OdV di durata complessiva superiore agli otto anni (8 anni e 7 mesi: dal
1.10.2015 al 30.4.2019 ed il secondo dal 1.12.2020 al
30.11.2025), sono da disattendere, perché ciò che difetta in capo alla ricorrente nel periodo in questione è proprio l'incarico
65 dirigenziale e lo svolgimento di effettive mansioni dirigenziali.
Per tale ragione il collegio può esimersi da ogni valutazione della questione – pure ampiamente sollecitata negli scritti difensivi della parte appellata - se fosse sufficiente la durata solo astratta dei mandati conferiti o se il periodo di otto anni dovesse essere stato effettivamente svolto alla data di entrata in vigore della legge.
5.3. La terzi tesi, che cumula i periodi di cui ai commi 4 e 10
dell'art. 22 della L.P. n. 6/2022, non può essere accolta, sia per le ragioni sopra evidenziate in riferimento al secondo motivo d'appello sia perché, ancora, l'attività lavorativa quale membro dell'OdV non era di tipo dirigenziale e non veniva svolta in esecuzione di un incarico dirigenziale.
5.4. Le conclusioni sub lettera f) della memoria difensiva in appello, secondo cui alla ricorrente appellata in ogni caso dovrebbe essere riconosciuta la qualifica di dirigente di seconda fascia ex art. 22 comma 2 e/o ex art. 23 comma 2 della L.P. n.
6/2022 sono ostacolate, con riferimento alla prima disposizione normativa, dal fatto che la ricorrente alla data di entrata in vigore della legge non era iscritta negli Albi B e/o C ivi citati e che non ricopriva un incarico dirigenziale. La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 23 (“Disposizioni transitorie per
l' ”) richiede, invece, oltre Controparte_5
all'iscrizione nella Sezione B dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti dell' ai sensi del decreto del Controparte_5
66 Presidente della Provincia n. 28/2019 (requisito soddisfatto dalla ricorrente in seguito al conseguimento di idoneità per la direzione d'ufficio presso il comprensorio sanitario di Brunico,
senza incarico), anche che l'interessato ricopra alla data del
1.1.2022 un effettivo incarico dirigenziale. Anche quest'ultimo requisito non risulta soddisfatto.
5.5. In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, tutte le domande della ricorrente appellata dott.ssa di cui ai ricorsi introduttivi CP_1
dei giudizi riuniti in primo grado e come riproposte nel giudizio d'appello devono essere rigettate.
6. Sulle spese di lite:
6.1. La stratificazione e complessità della normativa provinciale applicabile ratione temporis, la qualità soggettiva delle parti costituite, il rapporto di duratura collaborazione tra le stesse, la prassi dell'amministrazione datrice di lavoro non univoca nel corso degli anni, consentono di ritenere soddisfatte le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 cpc per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado del giudizio tra le due parti costituite.
6.2. Non vi è da provvedere in relazione al rapporto processuale tra ricorrente appellata e l'
[...]
, essendo quest'ultima rimasta Controparte_2
contumace in entrambi i gradi.
P.Q.M.
67 La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di , Pt_1
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse dalla
nei confronti di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 Controparte_2
con ricorso in appello depositato in data
[...]
28.08.2024 avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 137/2024 di data 26.07.2024 notificata in data 02.08.2024,
in accoglimento dell'appello e, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza,
rigetta
tutte le domande proposte dalla ricorrente dott.ssa CP_1
con il ricorso depositato il 20.06.2023 e iscritto a ruolo
[...]
sub RG n. 380/2023 del Tribunale di Bolzano, con il “foglio
separato sub doc. 94” del giudizio n. 380/2023 e con il ricorso depositato il 2.4.2024 e iscritto a ruolo sub RG n. 178/2024
(giudizio riunito a quello sub RG n. 380/2024), come riproposte nella memoria difensiva in appello depositata il 15.11.2024;
dichiara
la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado del giudizio tra le parti costituite Parte_1
e dott.ssa
[...] CP_1
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati
68 identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso a il 24.09.2025. Pt_1
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
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