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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 299/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2481/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EF S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - 80009450653
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500053555 CONSORZIO BONIF 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre contro la EF- Gestione fiscalità locale spa,nonché contro il Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno avvesserso e per l'annullamento dell'avviso di intimazione n.
202500053555 notificato il 19.03.2025, per omesso o parziale versamento del contributo dovuto al
Consorzio di bonifica – Sarno, per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, per l'importo complessivo di euro 566,59.
Nello specifico, tale somma deriva dall'asserito mancato pagamento di n. 3 avvisi: avviso n. 4860029689, asseritamente notificato il 02.10.2021; avviso n.4862356080 asseritamente notificato il 10.11.2021; avviso n. 4863033131 asseritamente notificato il 12.02.2022.
Tali atti prodromici all'atto impugnato non sono stati mai notificati.
- Il summenzionato atto è palesemente illegittimo per carenza di notifica degli atti presupposti e per difetto di motivazione e, in quanto tale, devono essere annullati in sede contenziosa.
Alla fissata udienza, la causa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alle censure sollevate dalla parte ricorrente circa l'asserita illegittimità della notifica dell'avviso di intimazione n. 202500053555, eseguita mediante servizio postale, in materia di tributi locali le principali norme cui fare riferimento per la disciplina della notifica sono:
L'art. 1, comma 158, L. n. 296/2006 che così recita “Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonchè degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori […]”.
L'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 che prevede che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato […]”.
L'art. 14 l. n. 890/1982, intitolato “Avvisi ed atti che per legge devono essere notificati al contribuente”, che recita “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e (inciso inserito dall'art. 20 l. 146/98) può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26,
45 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta […]”.
L'art. 60 d.p.r. n. 600/73, ultimo comma, che così recita “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) […]. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa […]”.
Dalle norme sopra riportate si ricava che la notifica degli accertamenti dei tributi locali può avvenire:
A mano: ovvero a mezzo del messo comunale. Il messo comunale consegna l'atto al contribuente, inteso come persona fisica o giuridica (in questo caso nella persona del suo legale rappresentante). L'atto può essere consegnato direttamente al destinatario dell'atto, ovvero ad altra persona purchè “qualificata” a ricevere l'atto. Salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve avvenire presso il domicilio fiscale del destinatario. Il messo comunale fa sottoscrivere al consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indica i motivi per i quali il consegnatario non ha proceduto alla sottoscrizione.
Qualora invece il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e nella copia dell'atto stesso. Sulla busta non devono essere apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso a mezzo di lettera raccomandata. In assenza di ulteriori specificazioni da parte della norma di legge, la raccomandata in questione deve intendersi una raccomandata semplice e non con avviso di ricevimento (1). Si precisa che l'iter da ultimo richiamato trova applicazione però nel solo caso di notifica a persona fisica e non a persona giuridica.
A mezzo posta raccomandata: avvalendosi del servizio postale, con ricevuta di ritorno. In tale ipotesi nella relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, deve farsi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale si spedisce la copia del destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'Ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell'atto.
A mezzo pec: l'atto viene inviato al contribuente all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da
INI-PEC per imprese e professionisti, da INAD per soggetti privati ovvero all'indirizzo comunicato all'Ente.
Per qunto rigurda l'eccezione della nullita' dell'atto impugnato per omessa notifica degli avvisi di accertamento-, atti prodromici, l'eccecezione è fondata.
Infatti , l'Inguizione di pagamento n.788322834076-4 risulta non notificata per teporananea assenza del destirario ,alla data del 14.02.2022, ma vi è prova della can spedita. Stessa sitazione dell'atto n.88333012203-2 risulta non notificata per irrepilibità del destitario con can spedita il 29/03/2024, senza prova della stessa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna EF SP alla refusione delle spese ,quantificate in Euro 200,00 oltre accessori , se spettanti , con attribuzione all'avvocato antistatario.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2481/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EF S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - 80009450653
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500053555 CONSORZIO BONIF 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre contro la EF- Gestione fiscalità locale spa,nonché contro il Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno avvesserso e per l'annullamento dell'avviso di intimazione n.
202500053555 notificato il 19.03.2025, per omesso o parziale versamento del contributo dovuto al
Consorzio di bonifica – Sarno, per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, per l'importo complessivo di euro 566,59.
Nello specifico, tale somma deriva dall'asserito mancato pagamento di n. 3 avvisi: avviso n. 4860029689, asseritamente notificato il 02.10.2021; avviso n.4862356080 asseritamente notificato il 10.11.2021; avviso n. 4863033131 asseritamente notificato il 12.02.2022.
Tali atti prodromici all'atto impugnato non sono stati mai notificati.
- Il summenzionato atto è palesemente illegittimo per carenza di notifica degli atti presupposti e per difetto di motivazione e, in quanto tale, devono essere annullati in sede contenziosa.
Alla fissata udienza, la causa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alle censure sollevate dalla parte ricorrente circa l'asserita illegittimità della notifica dell'avviso di intimazione n. 202500053555, eseguita mediante servizio postale, in materia di tributi locali le principali norme cui fare riferimento per la disciplina della notifica sono:
L'art. 1, comma 158, L. n. 296/2006 che così recita “Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonchè degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori […]”.
L'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 che prevede che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato […]”.
L'art. 14 l. n. 890/1982, intitolato “Avvisi ed atti che per legge devono essere notificati al contribuente”, che recita “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e (inciso inserito dall'art. 20 l. 146/98) può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26,
45 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta […]”.
L'art. 60 d.p.r. n. 600/73, ultimo comma, che così recita “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) […]. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa […]”.
Dalle norme sopra riportate si ricava che la notifica degli accertamenti dei tributi locali può avvenire:
A mano: ovvero a mezzo del messo comunale. Il messo comunale consegna l'atto al contribuente, inteso come persona fisica o giuridica (in questo caso nella persona del suo legale rappresentante). L'atto può essere consegnato direttamente al destinatario dell'atto, ovvero ad altra persona purchè “qualificata” a ricevere l'atto. Salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve avvenire presso il domicilio fiscale del destinatario. Il messo comunale fa sottoscrivere al consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indica i motivi per i quali il consegnatario non ha proceduto alla sottoscrizione.
Qualora invece il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e nella copia dell'atto stesso. Sulla busta non devono essere apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso a mezzo di lettera raccomandata. In assenza di ulteriori specificazioni da parte della norma di legge, la raccomandata in questione deve intendersi una raccomandata semplice e non con avviso di ricevimento (1). Si precisa che l'iter da ultimo richiamato trova applicazione però nel solo caso di notifica a persona fisica e non a persona giuridica.
A mezzo posta raccomandata: avvalendosi del servizio postale, con ricevuta di ritorno. In tale ipotesi nella relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, deve farsi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale si spedisce la copia del destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'Ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell'atto.
A mezzo pec: l'atto viene inviato al contribuente all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da
INI-PEC per imprese e professionisti, da INAD per soggetti privati ovvero all'indirizzo comunicato all'Ente.
Per qunto rigurda l'eccezione della nullita' dell'atto impugnato per omessa notifica degli avvisi di accertamento-, atti prodromici, l'eccecezione è fondata.
Infatti , l'Inguizione di pagamento n.788322834076-4 risulta non notificata per teporananea assenza del destirario ,alla data del 14.02.2022, ma vi è prova della can spedita. Stessa sitazione dell'atto n.88333012203-2 risulta non notificata per irrepilibità del destitario con can spedita il 29/03/2024, senza prova della stessa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna EF SP alla refusione delle spese ,quantificate in Euro 200,00 oltre accessori , se spettanti , con attribuzione all'avvocato antistatario.