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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/11/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
“Trattazione scritta”
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.220/2025
R.G.A.C. promossa da (Avv. Ferdinando Gelo) contro il Parte_1
(Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato) avente ad oggetto: diritto all'incarico di supplenza ex lege 68/99, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 5.2.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso che con Decreto del Direttore dell' n. 66 del Controparte_2
09/05/2024 erano stati indetti i concorsi per soli titoli al fine di integrare e aggiornare le graduatorie permanenti, di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297 del 1994, per i profili professionali del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario relativamente alle province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo concernenti il profilo professionale dell'area A – Collaboratore Scolastico - del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2023/2024 – graduatorie a.s. 2024-2025, nonché di aver presentato rituale domanda di partecipazione alla suddetta procedura per la provincia di Chieti dichiarando di aver diritto al titolo di riserva M, quale orfano di guerra ex lege n. 68/1999, ed iscritta alle liste del collocamento speciale sin dal 13.07.2023, deduceva: che, con decreto del Dirigente dell' Controparte_3
prot. 19327 del 14.08.2024 era stata pubblicata la graduatoria
[...] definitiva della suddetta procedura relativa alla provincia di Chieti e valevole per le assunzioni in ruolo autorizzate per l'a.s. 2024/2025; di essersi posizionata al posto 61 della suddetta graduatoria con punti 22,00; che nessuno dei candidati che la precedevano risultava titolare di diritto alla riserva di posti ex lege n. 68/1999; che con Decreto prot.
19939 del 23.08.2024 l' Controparte_3
aveva dato avvio alla procedura informatizzata per le immissioni in ruolo
[...]
e la scelta delle sedi da parte degli aspiranti inseriti in graduatoria;
di aver presentato apposita istanza di indicazione di preferenza delle sedi;
che con Decreto prot. 20287 del
27.08.2024 l' Controparte_3
aveva pubblicato l'esito delle operazioni di individuazione degli aventi diritto
[...] all'assunzione a tempo indeterminato sui posti del personale ATA – profilo di
Collaboratore Scolastico con decorrenza dall'a.s. 2024/2025; di non essere risultata a tra i candidati assunti a tempo indeterminato;
che il suo diritto all'assunzione non poteva essere disconosciuto per il fatto di prestare servizio alle dipendenze del resistente con CP_1 contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo “Michetti” di
Francavilla al Mare. Agiva in questa sede chiedendo “
1. In via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a fruire del beneficio della riserva di posti per orfani di guerra o categorie equiparate (c.d. riserva M) in seno alle graduatorie di cui all'art.
554 del d.lgs. 297/1994 per il reclutamento del personale ATA - profilo professionale di
Collaboratore Scolastico relativa alla provincia di Chieti.
2. In via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del resistente in qualità di Collaboratore Scolastico su posto riservato alle CP_1 categorie protette ex lege 68/1999, con decorrenza dall'a.s. 2024/2025 ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia.
3. In via principale, emettere pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro tempo indeterminato ai sensi dell'art. 63 comma 2 d.lgs.
165/2001 con le predette decorrenze 4. In via principale, condannare la P.A. ad assumere in servizio il ricorrente con contratto a tempo indeterminato su posto di collaboratore scolastico.
5. Condannare, la PA resistente al risarcimento del danno da mancata o ritardata assunzione subito dalla ricorrente da parametrarsi alle retribuzioni che gli sarebbero spettate dal 01.09.2024 e che lo stesso avrebbe dovuto percepire in qualità di lavoratore assunto a tempo indeterminato, sino alla data della sua effettiva assunzione a tempo indeterminato, detratto l'aliunde perceptum, il tutto da quantificarsi in eventuale separato giudizio.”.
Pag. 2 di 9 Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso, CP_1 deducendo “come la non fosse iscritta negli elenchi di cui all'art.18 legge n. Parte_1
68/99 né al momento della domanda per inserirsi nel concorso né all'atto della nomina” e che era “proprio la permanenza dell'iscrizione al momento dell'assunzione (e dunque il perdurare dello stato di disoccupazione) ad assolvere alla funzione di garanzia dell'interesse tutelato dalla norma speciale e non l'opposto”. Concludeva chiedendo di
“rigettare l'avverso ricorso giacché infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Le causa, istruita con documenti, veniva decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
- 2 –
Nel merito il ricorso può ritenersi fondato.
Come rilevato da giurisprudenza ormai consolidata, la legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata a garantire “la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato” (art.1), ha determinato nella tutela degli invalidi un salto di qualità rispetto alla L. 2 aprile1968 n. 482, poiché, come osservato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, “ad un sistema che risentiva della concezione volta a configurare
l'inserimento degli invalidi nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica, se ne è sostituito altro, volto a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse” (Cass. S.U.
22 febbraio 2007 n. 4110).
Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, fosse in possesso dei titoli e degli altri requisiti richiesti dal bando e appartenesse alla categoria protetta quale orfano di guerra ex lege n. 68/1999 (come tale iscritta alle liste del collocamento speciale sin dal
13.07.2023), avendo maturato almeno 24 mesi di servizio prestato in scuole statali con contratto di lavoro a tempo determinato. È altrettanto pacifico che alla data della pubblicazione della graduatoria definitiva della procedura relativa alla provincia di Chieti
e valevole per le assunzioni in ruolo autorizzate per l'a.s. 2024/2025 (14.08.2024) e alla
Pag. 3 di 9 data dell'avvio della procedura informatizzata per le immissioni in ruolo e la scelta delle sedi da parte degli aspiranti inseriti in graduatoria (23.08.2024) la ricorrente fosse priva di occupazione, in quanto, come dedotto dalla stessa amministrazione resistente, “la sig.ra risultava titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato dal Parte_1
01/09/2023 al 30/06/2024 con orario completo presso l'Ist. Comprensivo F.p. Michetti di
Francavilla al Mare” (si veda il doc. n. 5 di parte resistente, dal quale si desume come la ricorrente solo dal 01/09/2024 era stata destinataria di una nuova “Assegnazione supplenza ata Supplenza annuale”)
La tesi dell'amministrazione resistente secondo cui “L'iscrizione nelle liste speciali del Collocamento Obbligatorio è un presupposto indispensabile per avvalersi della riserva, ma per iscriversi nelle liste speciali del Collocamento Obbligatorio, o mantenere l'iscrizione, è richiesto lo stato di disoccupazione o il rispetto di determinati limiti reddituali” e “Venendo meno la disoccupazione (e dunque l'iscrizione nelle liste), non vi è più tutela da accordare secundum legem a chi non rientri più negli elenchi dell'art. 8 della citata legge” non può essere condivisa.
Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza citata in ricorso (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 24723 del 20/11/2014) la valenza precettiva del dettato normativo di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 16, comma 2 “si argomenta anche attraverso il richiamo alla L. n. 68 del 1999, art. 4, che, nel disciplinare in generale i criteri di computo della quota di riserva del personale disabile da assumere, non prevede la computabilità tra i dipendenti, ai fini della copertura della quota di riserva, dei lavoratori assunti a tempo determinato” e “l'esercizio del diritto del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro, garantito con l'attribuzione della quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, non può essere denegato per effetto di una circostanza del tutto transitoria quale la pendenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato che, pur se tradotto in una supplenza di durata annuale, conserva, per la precarietà della condizione lavorativa in cui si traduce, la sua ontologica difformità rispetto ad una nozione di stabilità del rapporto”.
Anche nel caso di specie che la situazione sottesa alla stipula di un contratto a tempo determinato non possa essere sussunta nella descritta nozione di stabilità di impiego trova riscontro nella circostanza che all'atto della possibile fruizione del
Pag. 4 di 9 beneficio (ovverosia quando l' con Decreto prot. 20287 del Controparte_3
27.08.2024 aveva pubblicato l'esito delle operazioni di individuazione degli aventi diritto all'assunzione a tempo indeterminato sui posti del personale ATA – profilo di
Collaboratore Scolastico con decorrenza dall'a.s. 2024/2025) la ricorrente non fosse più occupata, essendo scaduto il termine apposto al suo contratto.
Se ne deve dedurre che al momento nel quale la ricorrente avrebbe dovuto essere assunta dall'amministrazione resistente non sussisteva il requisito della stabile occupazione idoneo a rimuovere lo status della disoccupazione (spettando, peraltro,
l'indennità previdenziale per lo status di disoccupazione, a determinate condizioni, anche agli aventi diritto che occasionalmente vengano occupati senza superare determinati limiti legislativamente previsti) e ad escludere il diritto ad essere iscritta nelle liste speciali per l'occupazione.
Quanto, poi, al requisito dell'iscrizione in questione, è stato parimenti condivisibilmente affermato che “…Non vi è dubbio, infatti, che la legge attribuisca la qualità di
"riservista" alla persona disabile in possesso dei requisiti di cui agli artt, 1 e 8, alla quale l'assunzione deve essere garantita, ove ritenuta idonea all'esito del concorso pubblico. E' parimenti indubbio che, per le ragioni evidenziate dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale ( si rimanda a Corte Cost. n. 251 del 2010), un eguale diritto debba essere riconosciuto al disabile che, iscritto nell'elenco al momento della partecipazione alle operazioni concorsuali, sia comunque interessato alla assunzione, anche se abbia nel frattempo trovato occupazione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12441 del
16/06/2016).
Si legge, infatti, nella sentenza sopra citata “È opinione del Collegio che la disposizione, letta alla luce dell'intero contesto nel quale si iscrive, non sia finalizzata ad attribuire all'ente una facoltà discrezionale, ma persegua, invece, l'obiettivo di garantire il necessario adempimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni dell'obbligo imposto dall'art. 3, nella ipotesi in cui, all'esito delle operazioni concorsuali, non vi siano idonei in possesso del requisito prescritto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 della legge, ma sia comunque possibile garantire la tutela della disabilità, attraverso la assunzione del o dei candidati affetti da handicap che siano stati positivamente valutati dalla commissione esaminatrice. La norma in tal caso autorizza la deroga al requisito della
Pag. 5 di 9 disoccupazione, perché giustificata dalla esigenza primaria ed indifferibile di ottemperare al precetto dettato dall'art.
3. In altri termini il legislatore, consapevole della necessità di conciliare la tutela della disabilità con il principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso, ha voluto restringere ai massimo le ipotesi in cui la regola della selezione pubblica potrebbe costituire ostacolo alla necessaria copertura delle quote ed ha, quindi, sostanzialmente voluto affermare con l'art. 16, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, che queste ultime possono rimanere non attribuite solo qualora non ci siano né riservisti in senso stretto, né altri disabili idonei ma non vincitori. Il principio costituisce, quindi, ulteriore sviluppo di quanto già affermato da questa Corte con la richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 4110 del
2007 e, più di recente, con le sentenze 29.8.2011 n. 17740 e 20.11.2014 n. 24723 nelle quali si è sottolineato che "nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti"riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato (vedi, in particolare Cass. 9 settembre 2008, n.
23112, cit). … Agli argomenti sopra sviluppati, che valorizzano il collegamento sistematico fra la disposizione e le altre norme della legge n. 68 del 1999, si deve aggiungere che nella interpretazione della disciplina sul diritto al lavoro dei disabili non si può prescindere dalle previsioni del diritto dell'Unione, posto che, allorquando il diritto nazionale riguardi una materia oggetto di direttiva, il Giudice è tenuto ad interpretare la norma interna alla luce del testo e delle finalità della direttiva stessa, al fine di raggiungere i risultati perseguiti da quest'ultima. La Corte di Giustizia con la recente sentenza 4 luglio 2013, in causa C - 312/11 ha statuito che "per trasporre correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2000/78 non è sufficiente disporre misure pubbliche di incentivo e di sostegno, ma è compito degli Stati membri imporre a tutti i datori di lavoro l'obbligo di adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro e che consentano a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione. La direttiva 2000/78, al pari della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata
Pag. 6 di 9 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con L. 3 marzo 2009 n. 18, tutela la i a ersona affetta da disabilità non solo in relazione al primo inserimento nel mondo el lavoro, ma anche nel corso della vita lavorativa, in quanto impone agli Stati membri di adottare misure finalizzate a promuovere le opportunità di impiego e l'avanzamento nella carriera. Non risponde, quindi, allo spirito della direttiva una interpretazione del diritto nazionale che, nel contesto di cui sopra si è detto, legittimi il datore di lavoro pubblico a non rispettare le quote di riserva in favore dei disabili, facendo leva solo sull'assenza del requisito della disoccupazione, posto che la tutela dell'invalido non si esaurisce nel garantireallo stesso il primo accesso nel mondo del lavoro. 3.5 - Infine l'interpretazione dell'art. 16, sulla quale la Corte territoriale ha fondato il rigetto della domanda, non tiene conto dei principi enucleabili dall'art. 97 Cost., che non solo privilegia il pubblico concorso, limitando ai casi espressamente previsti dalla legge la possibilità di forme diverse di reclutamento, ma prevede anche che l'agire della Pubblica Amministrazione debba essere sempre finalizzato a realizzare gli obiettivi previsti dallo stesso art. 97, ossia l'equilibrio del bilancio, il buon andamento e l'imparzialità della pubblica aministrazione” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 12441 del 16/06/2016).
Nel caso di specie non è contestato che il contingente di assunzioni a tempo indeterminato per il profilo di Collaboratore Scolastico debitamente autorizzato per la provincia di Chieti era pari a 56 posti, di cui 2 riservati ai titolari di riserva M come orfani di guerra o categorie equiparate e non è contestato che al momento della pubblicazione della graduatoria nessuno dei candidati che precedeva la ricorrente in graduatoria risultava titolare di diritto alla riserva di posti ex lege n. 68/1999. Se ne deve dedurre che, proprio per garantire il necessario adempimento da parte dell'amministrazione resistente all'obbligo imposto dall'art. 3 della l. 68/199 e alle norme del bando in tema di riserva dei posti, sarebbe stato onere di quest'ultima procedere all'assunzione della ricorrente, senz'altro in possesso di tutti i requisiti per rientrare nella quota di riserva.
Infine, l'interpretazione della resistente dell'art. 16 della predetta legge neppure può dirsi suffragata dalla giurisprudenza di legittimità allegata agli atti (Cass. n.
14790/2020: “Non costituisce comportamento discriminatorio la previsione, in sede di
Pag. 7 di 9 bando di concorso riservato alle categorie ex art. 8 della 1. n. 68 del 1999, del requisito della sussistenza dello stato di disoccupazione anche al momento dell'assunzione trattandosi di previsione avente la finalità di tutelare, in conformità con 11 dettato legislativo e con i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE, il disabile disoccupato rispetto ad altro soggetto, egualmente disabile ma nelle more fuoriuscito dalla categoria dei disoccupati.”), trattandosi di decisione inconferente al caso in esame, in quanto relativa alla legittimità di un bando di concorso riservato ai soli appartenenti alle categorie protette e non ad un bando aperto a tutti come quello della fattispecie.
Alla luce di quanto precede, in assenza di ragioni idonee a giustificare l'elusione dell'obbligo ex art 3 l. 68/1999 da parte dell'amministrazione resistente, può essere senz'altro dichiarato il diritto di parte all'assunzione a tempo indeterminato a copertura del posto riservato alla categoria privilegiata ex legge n. 68/1999 con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2024/2025 e l'amministrazione resistente va condannata, ex art. 63 dlgs 165/2001, ad assumere la ricorrente con contratto a tempo indeterminato su posto di collaboratore scolastico.
A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno, che parte ricorrente ha dedotto essere un “danno patrimoniale da mancata o ritardata assunzione a tempo indeterminato, da identificarsi nelle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire dal 01.09.2024 sino alla data della sua effettiva assunzione a tempo indeterminato, detratto l'eventuale aliunde perceptum in base ad eventuali incarichi lavorativi a tempo determinato che dovesse medio tempore conseguire”. Dalla lettura del ricorso e dello stato matricolare allegato da parte resistente si desume, come visto, che la ricorrente al 01/09/2024 al 31/08/2025 era stata assegnataria di “supplenza ata- Supplenza annuale- Istituto comprensivo-Orario settimanale: Completo” e parte ricorrente neppure ha allegato o provato il diverso trattamento retributivo spettante in ipotesi di assunzione, nella medesima posizione lavorativa, con contratto a tempo indeterminato (tale indeterminatezza potendo desumersi anche dalla richiesta di condanna generica e da azionare in altro eventuale futuro giudizio). Tale considerazioni impediscono di ritenere provati i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno.
-3-
Pag. 8 di 9 In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (tenuto conto delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 in relazione alle cause comprese nel primo scaglione delle cause di valore indeterminabile e dimezzato il compenso per la fase istruttoria, meramente documentale) si liquidano in complessivi euro 8317,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 % (ai sensi del già citato d.m. 55/2014), euro 259,00 per spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara il diritto della ricorrente a fruire del beneficio della riserva di posti per orfani di guerra o categorie equiparate (c.d. riserva M) in seno alle graduatorie di cui all'art. 554 del d.lgs. 297/1994 per il reclutamento del personale ATA - profilo professionale di Collaboratore Scolastico relativa alla provincia di Chieti con decorrenza dall'a.s. 2024/2025 e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente ad assumere con contratto a tempo indeterminato la ricorrente riconoscendone gli effetti con tale decorrenza;
rigetta la domanda di risarcimento del danno da mancata o ritardata assunzione;
condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8317,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 % (ai sensi del già citato d.m. 55/2014), euro 259,00 per spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Chieti, lì 4 novembre 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 9 di 9
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.220/2025
R.G.A.C. promossa da (Avv. Ferdinando Gelo) contro il Parte_1
(Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato) avente ad oggetto: diritto all'incarico di supplenza ex lege 68/99, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 5.2.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso che con Decreto del Direttore dell' n. 66 del Controparte_2
09/05/2024 erano stati indetti i concorsi per soli titoli al fine di integrare e aggiornare le graduatorie permanenti, di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297 del 1994, per i profili professionali del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario relativamente alle province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo concernenti il profilo professionale dell'area A – Collaboratore Scolastico - del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2023/2024 – graduatorie a.s. 2024-2025, nonché di aver presentato rituale domanda di partecipazione alla suddetta procedura per la provincia di Chieti dichiarando di aver diritto al titolo di riserva M, quale orfano di guerra ex lege n. 68/1999, ed iscritta alle liste del collocamento speciale sin dal 13.07.2023, deduceva: che, con decreto del Dirigente dell' Controparte_3
prot. 19327 del 14.08.2024 era stata pubblicata la graduatoria
[...] definitiva della suddetta procedura relativa alla provincia di Chieti e valevole per le assunzioni in ruolo autorizzate per l'a.s. 2024/2025; di essersi posizionata al posto 61 della suddetta graduatoria con punti 22,00; che nessuno dei candidati che la precedevano risultava titolare di diritto alla riserva di posti ex lege n. 68/1999; che con Decreto prot.
19939 del 23.08.2024 l' Controparte_3
aveva dato avvio alla procedura informatizzata per le immissioni in ruolo
[...]
e la scelta delle sedi da parte degli aspiranti inseriti in graduatoria;
di aver presentato apposita istanza di indicazione di preferenza delle sedi;
che con Decreto prot. 20287 del
27.08.2024 l' Controparte_3
aveva pubblicato l'esito delle operazioni di individuazione degli aventi diritto
[...] all'assunzione a tempo indeterminato sui posti del personale ATA – profilo di
Collaboratore Scolastico con decorrenza dall'a.s. 2024/2025; di non essere risultata a tra i candidati assunti a tempo indeterminato;
che il suo diritto all'assunzione non poteva essere disconosciuto per il fatto di prestare servizio alle dipendenze del resistente con CP_1 contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo “Michetti” di
Francavilla al Mare. Agiva in questa sede chiedendo “
1. In via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a fruire del beneficio della riserva di posti per orfani di guerra o categorie equiparate (c.d. riserva M) in seno alle graduatorie di cui all'art.
554 del d.lgs. 297/1994 per il reclutamento del personale ATA - profilo professionale di
Collaboratore Scolastico relativa alla provincia di Chieti.
2. In via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del resistente in qualità di Collaboratore Scolastico su posto riservato alle CP_1 categorie protette ex lege 68/1999, con decorrenza dall'a.s. 2024/2025 ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia.
3. In via principale, emettere pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro tempo indeterminato ai sensi dell'art. 63 comma 2 d.lgs.
165/2001 con le predette decorrenze 4. In via principale, condannare la P.A. ad assumere in servizio il ricorrente con contratto a tempo indeterminato su posto di collaboratore scolastico.
5. Condannare, la PA resistente al risarcimento del danno da mancata o ritardata assunzione subito dalla ricorrente da parametrarsi alle retribuzioni che gli sarebbero spettate dal 01.09.2024 e che lo stesso avrebbe dovuto percepire in qualità di lavoratore assunto a tempo indeterminato, sino alla data della sua effettiva assunzione a tempo indeterminato, detratto l'aliunde perceptum, il tutto da quantificarsi in eventuale separato giudizio.”.
Pag. 2 di 9 Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso, CP_1 deducendo “come la non fosse iscritta negli elenchi di cui all'art.18 legge n. Parte_1
68/99 né al momento della domanda per inserirsi nel concorso né all'atto della nomina” e che era “proprio la permanenza dell'iscrizione al momento dell'assunzione (e dunque il perdurare dello stato di disoccupazione) ad assolvere alla funzione di garanzia dell'interesse tutelato dalla norma speciale e non l'opposto”. Concludeva chiedendo di
“rigettare l'avverso ricorso giacché infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Le causa, istruita con documenti, veniva decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
- 2 –
Nel merito il ricorso può ritenersi fondato.
Come rilevato da giurisprudenza ormai consolidata, la legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata a garantire “la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato” (art.1), ha determinato nella tutela degli invalidi un salto di qualità rispetto alla L. 2 aprile1968 n. 482, poiché, come osservato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, “ad un sistema che risentiva della concezione volta a configurare
l'inserimento degli invalidi nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica, se ne è sostituito altro, volto a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse” (Cass. S.U.
22 febbraio 2007 n. 4110).
Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, fosse in possesso dei titoli e degli altri requisiti richiesti dal bando e appartenesse alla categoria protetta quale orfano di guerra ex lege n. 68/1999 (come tale iscritta alle liste del collocamento speciale sin dal
13.07.2023), avendo maturato almeno 24 mesi di servizio prestato in scuole statali con contratto di lavoro a tempo determinato. È altrettanto pacifico che alla data della pubblicazione della graduatoria definitiva della procedura relativa alla provincia di Chieti
e valevole per le assunzioni in ruolo autorizzate per l'a.s. 2024/2025 (14.08.2024) e alla
Pag. 3 di 9 data dell'avvio della procedura informatizzata per le immissioni in ruolo e la scelta delle sedi da parte degli aspiranti inseriti in graduatoria (23.08.2024) la ricorrente fosse priva di occupazione, in quanto, come dedotto dalla stessa amministrazione resistente, “la sig.ra risultava titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato dal Parte_1
01/09/2023 al 30/06/2024 con orario completo presso l'Ist. Comprensivo F.p. Michetti di
Francavilla al Mare” (si veda il doc. n. 5 di parte resistente, dal quale si desume come la ricorrente solo dal 01/09/2024 era stata destinataria di una nuova “Assegnazione supplenza ata Supplenza annuale”)
La tesi dell'amministrazione resistente secondo cui “L'iscrizione nelle liste speciali del Collocamento Obbligatorio è un presupposto indispensabile per avvalersi della riserva, ma per iscriversi nelle liste speciali del Collocamento Obbligatorio, o mantenere l'iscrizione, è richiesto lo stato di disoccupazione o il rispetto di determinati limiti reddituali” e “Venendo meno la disoccupazione (e dunque l'iscrizione nelle liste), non vi è più tutela da accordare secundum legem a chi non rientri più negli elenchi dell'art. 8 della citata legge” non può essere condivisa.
Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza citata in ricorso (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 24723 del 20/11/2014) la valenza precettiva del dettato normativo di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 16, comma 2 “si argomenta anche attraverso il richiamo alla L. n. 68 del 1999, art. 4, che, nel disciplinare in generale i criteri di computo della quota di riserva del personale disabile da assumere, non prevede la computabilità tra i dipendenti, ai fini della copertura della quota di riserva, dei lavoratori assunti a tempo determinato” e “l'esercizio del diritto del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro, garantito con l'attribuzione della quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, non può essere denegato per effetto di una circostanza del tutto transitoria quale la pendenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato che, pur se tradotto in una supplenza di durata annuale, conserva, per la precarietà della condizione lavorativa in cui si traduce, la sua ontologica difformità rispetto ad una nozione di stabilità del rapporto”.
Anche nel caso di specie che la situazione sottesa alla stipula di un contratto a tempo determinato non possa essere sussunta nella descritta nozione di stabilità di impiego trova riscontro nella circostanza che all'atto della possibile fruizione del
Pag. 4 di 9 beneficio (ovverosia quando l' con Decreto prot. 20287 del Controparte_3
27.08.2024 aveva pubblicato l'esito delle operazioni di individuazione degli aventi diritto all'assunzione a tempo indeterminato sui posti del personale ATA – profilo di
Collaboratore Scolastico con decorrenza dall'a.s. 2024/2025) la ricorrente non fosse più occupata, essendo scaduto il termine apposto al suo contratto.
Se ne deve dedurre che al momento nel quale la ricorrente avrebbe dovuto essere assunta dall'amministrazione resistente non sussisteva il requisito della stabile occupazione idoneo a rimuovere lo status della disoccupazione (spettando, peraltro,
l'indennità previdenziale per lo status di disoccupazione, a determinate condizioni, anche agli aventi diritto che occasionalmente vengano occupati senza superare determinati limiti legislativamente previsti) e ad escludere il diritto ad essere iscritta nelle liste speciali per l'occupazione.
Quanto, poi, al requisito dell'iscrizione in questione, è stato parimenti condivisibilmente affermato che “…Non vi è dubbio, infatti, che la legge attribuisca la qualità di
"riservista" alla persona disabile in possesso dei requisiti di cui agli artt, 1 e 8, alla quale l'assunzione deve essere garantita, ove ritenuta idonea all'esito del concorso pubblico. E' parimenti indubbio che, per le ragioni evidenziate dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale ( si rimanda a Corte Cost. n. 251 del 2010), un eguale diritto debba essere riconosciuto al disabile che, iscritto nell'elenco al momento della partecipazione alle operazioni concorsuali, sia comunque interessato alla assunzione, anche se abbia nel frattempo trovato occupazione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12441 del
16/06/2016).
Si legge, infatti, nella sentenza sopra citata “È opinione del Collegio che la disposizione, letta alla luce dell'intero contesto nel quale si iscrive, non sia finalizzata ad attribuire all'ente una facoltà discrezionale, ma persegua, invece, l'obiettivo di garantire il necessario adempimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni dell'obbligo imposto dall'art. 3, nella ipotesi in cui, all'esito delle operazioni concorsuali, non vi siano idonei in possesso del requisito prescritto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 della legge, ma sia comunque possibile garantire la tutela della disabilità, attraverso la assunzione del o dei candidati affetti da handicap che siano stati positivamente valutati dalla commissione esaminatrice. La norma in tal caso autorizza la deroga al requisito della
Pag. 5 di 9 disoccupazione, perché giustificata dalla esigenza primaria ed indifferibile di ottemperare al precetto dettato dall'art.
3. In altri termini il legislatore, consapevole della necessità di conciliare la tutela della disabilità con il principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso, ha voluto restringere ai massimo le ipotesi in cui la regola della selezione pubblica potrebbe costituire ostacolo alla necessaria copertura delle quote ed ha, quindi, sostanzialmente voluto affermare con l'art. 16, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, che queste ultime possono rimanere non attribuite solo qualora non ci siano né riservisti in senso stretto, né altri disabili idonei ma non vincitori. Il principio costituisce, quindi, ulteriore sviluppo di quanto già affermato da questa Corte con la richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 4110 del
2007 e, più di recente, con le sentenze 29.8.2011 n. 17740 e 20.11.2014 n. 24723 nelle quali si è sottolineato che "nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti"riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato (vedi, in particolare Cass. 9 settembre 2008, n.
23112, cit). … Agli argomenti sopra sviluppati, che valorizzano il collegamento sistematico fra la disposizione e le altre norme della legge n. 68 del 1999, si deve aggiungere che nella interpretazione della disciplina sul diritto al lavoro dei disabili non si può prescindere dalle previsioni del diritto dell'Unione, posto che, allorquando il diritto nazionale riguardi una materia oggetto di direttiva, il Giudice è tenuto ad interpretare la norma interna alla luce del testo e delle finalità della direttiva stessa, al fine di raggiungere i risultati perseguiti da quest'ultima. La Corte di Giustizia con la recente sentenza 4 luglio 2013, in causa C - 312/11 ha statuito che "per trasporre correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2000/78 non è sufficiente disporre misure pubbliche di incentivo e di sostegno, ma è compito degli Stati membri imporre a tutti i datori di lavoro l'obbligo di adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro e che consentano a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione. La direttiva 2000/78, al pari della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata
Pag. 6 di 9 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con L. 3 marzo 2009 n. 18, tutela la i a ersona affetta da disabilità non solo in relazione al primo inserimento nel mondo el lavoro, ma anche nel corso della vita lavorativa, in quanto impone agli Stati membri di adottare misure finalizzate a promuovere le opportunità di impiego e l'avanzamento nella carriera. Non risponde, quindi, allo spirito della direttiva una interpretazione del diritto nazionale che, nel contesto di cui sopra si è detto, legittimi il datore di lavoro pubblico a non rispettare le quote di riserva in favore dei disabili, facendo leva solo sull'assenza del requisito della disoccupazione, posto che la tutela dell'invalido non si esaurisce nel garantireallo stesso il primo accesso nel mondo del lavoro. 3.5 - Infine l'interpretazione dell'art. 16, sulla quale la Corte territoriale ha fondato il rigetto della domanda, non tiene conto dei principi enucleabili dall'art. 97 Cost., che non solo privilegia il pubblico concorso, limitando ai casi espressamente previsti dalla legge la possibilità di forme diverse di reclutamento, ma prevede anche che l'agire della Pubblica Amministrazione debba essere sempre finalizzato a realizzare gli obiettivi previsti dallo stesso art. 97, ossia l'equilibrio del bilancio, il buon andamento e l'imparzialità della pubblica aministrazione” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 12441 del 16/06/2016).
Nel caso di specie non è contestato che il contingente di assunzioni a tempo indeterminato per il profilo di Collaboratore Scolastico debitamente autorizzato per la provincia di Chieti era pari a 56 posti, di cui 2 riservati ai titolari di riserva M come orfani di guerra o categorie equiparate e non è contestato che al momento della pubblicazione della graduatoria nessuno dei candidati che precedeva la ricorrente in graduatoria risultava titolare di diritto alla riserva di posti ex lege n. 68/1999. Se ne deve dedurre che, proprio per garantire il necessario adempimento da parte dell'amministrazione resistente all'obbligo imposto dall'art. 3 della l. 68/199 e alle norme del bando in tema di riserva dei posti, sarebbe stato onere di quest'ultima procedere all'assunzione della ricorrente, senz'altro in possesso di tutti i requisiti per rientrare nella quota di riserva.
Infine, l'interpretazione della resistente dell'art. 16 della predetta legge neppure può dirsi suffragata dalla giurisprudenza di legittimità allegata agli atti (Cass. n.
14790/2020: “Non costituisce comportamento discriminatorio la previsione, in sede di
Pag. 7 di 9 bando di concorso riservato alle categorie ex art. 8 della 1. n. 68 del 1999, del requisito della sussistenza dello stato di disoccupazione anche al momento dell'assunzione trattandosi di previsione avente la finalità di tutelare, in conformità con 11 dettato legislativo e con i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE, il disabile disoccupato rispetto ad altro soggetto, egualmente disabile ma nelle more fuoriuscito dalla categoria dei disoccupati.”), trattandosi di decisione inconferente al caso in esame, in quanto relativa alla legittimità di un bando di concorso riservato ai soli appartenenti alle categorie protette e non ad un bando aperto a tutti come quello della fattispecie.
Alla luce di quanto precede, in assenza di ragioni idonee a giustificare l'elusione dell'obbligo ex art 3 l. 68/1999 da parte dell'amministrazione resistente, può essere senz'altro dichiarato il diritto di parte all'assunzione a tempo indeterminato a copertura del posto riservato alla categoria privilegiata ex legge n. 68/1999 con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2024/2025 e l'amministrazione resistente va condannata, ex art. 63 dlgs 165/2001, ad assumere la ricorrente con contratto a tempo indeterminato su posto di collaboratore scolastico.
A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno, che parte ricorrente ha dedotto essere un “danno patrimoniale da mancata o ritardata assunzione a tempo indeterminato, da identificarsi nelle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire dal 01.09.2024 sino alla data della sua effettiva assunzione a tempo indeterminato, detratto l'eventuale aliunde perceptum in base ad eventuali incarichi lavorativi a tempo determinato che dovesse medio tempore conseguire”. Dalla lettura del ricorso e dello stato matricolare allegato da parte resistente si desume, come visto, che la ricorrente al 01/09/2024 al 31/08/2025 era stata assegnataria di “supplenza ata- Supplenza annuale- Istituto comprensivo-Orario settimanale: Completo” e parte ricorrente neppure ha allegato o provato il diverso trattamento retributivo spettante in ipotesi di assunzione, nella medesima posizione lavorativa, con contratto a tempo indeterminato (tale indeterminatezza potendo desumersi anche dalla richiesta di condanna generica e da azionare in altro eventuale futuro giudizio). Tale considerazioni impediscono di ritenere provati i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno.
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Pag. 8 di 9 In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (tenuto conto delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 in relazione alle cause comprese nel primo scaglione delle cause di valore indeterminabile e dimezzato il compenso per la fase istruttoria, meramente documentale) si liquidano in complessivi euro 8317,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 % (ai sensi del già citato d.m. 55/2014), euro 259,00 per spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara il diritto della ricorrente a fruire del beneficio della riserva di posti per orfani di guerra o categorie equiparate (c.d. riserva M) in seno alle graduatorie di cui all'art. 554 del d.lgs. 297/1994 per il reclutamento del personale ATA - profilo professionale di Collaboratore Scolastico relativa alla provincia di Chieti con decorrenza dall'a.s. 2024/2025 e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente ad assumere con contratto a tempo indeterminato la ricorrente riconoscendone gli effetti con tale decorrenza;
rigetta la domanda di risarcimento del danno da mancata o ritardata assunzione;
condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8317,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 % (ai sensi del già citato d.m. 55/2014), euro 259,00 per spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Chieti, lì 4 novembre 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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