CA
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/12/2025, n. 7877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7877 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN TA TH de Courtelary Presidente
AR CC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. 3356 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Carlo Cellitti che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
( P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Mario Manca che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione 9701/2021 – espropriazione presso terzi – accertamento dell'obbligo del terzo -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il ventidue maggio 2006 e iscritto a ruolo presso il Tribunale di Roma ( rge 13677/06 ) creditrice di Controparte_1 Parte_2 pignorava il credito di quest'ultima verso Parte_1
La terza pignorata rendeva dichiarazione ex art. 547 c.p.c. negando di essere debitrice dell'esecutata.
La creditrice procedente contestava detta dichiarazione ed era quindi iscritto il procedimento di accertamento ex art. 548 e ss. c.p.c. ( rgac 85653/2007 ) concluso, dopo escussione di testi e produzioni documentali, con sentenza 13943/2010 depositata il diciotto giugno 2010 che così statuiva :
“…dichiara l debitrice dell per importo non inferiore a Parte_1 Parte_2
€ 72.000,00; condanna la G.M. Edilizia alla refusione delle spese a favore della CP_1
che liquida in € 3.000,00 di cui € 340,00 per spese otre IVA e CAP se dovuti. Fissa
[...] in 90 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza il termine perentorio per la riassunzione del giudizio di esecuzione” .
proponeva appello. Parte_1
si costituiva e contestava gli assunti di controparte. Controparte_1
non si costituiva e la Corte, dato atto della sua intervenuta estinzione Parte_2
e cancellazione dal Registro delle Imprese, il ventinove settembre 2010 nominava un curatore speciale cui l'atto di appello era notificato ma che non si costituiva per cui era emessa relativa dichiarazione di contumacia.
Con ordinanza depositata il quindici ottobre 2014 era disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci di che risultava alla data di Parte_2 estinzione avere come unico socio, titolare quindi della totalità delle quote,
[...]
CP_2
La Corte riteneva che non vi fosse prova che quest'ultimo avesse percepito utili all'esito della liquidazione e quindi della sua qualità di successore a titolo universale della società estinta;
affermava inoltre la tardività della deduzione, operata da in memoria CP_1 conclusionale, secondo cui era stata in realtà dichiarata fallita il sedici maggio 2008, Pt_2
2 il fallimento era stato chiuso il trenta agosto 2010 e la cancellazione era avvenuta per tale motivo il ventinove settembre 2010..
La Corte di Appello quindi, sulla base dei documenti prodotti, con sentenza 4481 del 2017 così statuiva :
“ Dichiara inammissibile l'appello; condanna a pagare in favore di Parte_1 CP_1
le spese processuali che liquida in € 13.635,00 per compensi oltre rimborso spese
[...] generali ( 15% ) IVA e CA”
impugnava la sentenza, si costituiva chiedendo il rigetto Parte_1 Controparte_1 dell'impugnazione.
non si costituiva. Controparte_2
La Corte di Cassazione con ordinanza 9701/2021 annullava la sentenza e disponeva rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
riassumeva il giudizio;
si costituiva solo mentre Parte_1 Controparte_1 [...] non si costituiva. CP_2
concludeva chiedendo : Parte_1
“1.In riforma della sentenza appellata, rigettare l'istanza proposta dalla CP_1
con la citazione del 28 novembre 2008, accertando che l NON
[...] Parte_1
è debitrice di alcuna somma di denaro o altro bene o valore nei confronti dell Parte_2 nella sua qualità di appaltatrice dei lavori del cantiere di Via San Sisto a Vasto;
[...]
2.in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che la non è Parte_1 debitrice dell per un importo non inferiore ad € 72.000,00; Parte_2
3.in subordine accertare e dichiarare che l è debitrice dell Parte_1 Parte_2 di una somma minore, da quantificarsi in corso di causa;
[...]
4.in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che le dichiarazioni di terzo eseguite dall in data 29 maggio 2006, 20 giugno 2006 con Racc. A/r, ed Parte_1 il 14 maggio 2007 dinanzi al Tribunale di Roma, alla luce della concreta situazione in essere al momento in sono state rilasciate, appaiono rispondenti ai requisiti di cui all'Art. 547 c.p.c.;
5.all'esito, condannare la al pagamento delle spese di lite di CP_1 Controparte_1 primo grado a favore dell , o, in via subordinata, compensarle integralmente;
Parte_1
6.condannare l'appellat alla restituzione integrale, ovvero per la parte Controparte_1 ritenuta di legge, delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado;
3 7.con vittoria di spese di lite del processo N.R.G.4913/2010 in Corte di Appello, nonché con vittoria delle spese di lite del presente giudizio e di quello davanti alla Corte di Cassazione, oltre spese generali del 15%, IVA, Ca e accessori come per legge.”
concludeva chiedendo: Controparte_1
“Voglia rigettare integralmente l'appello proposto dalla per i motivi vi Parte_1 esposti e perché totalmente infondato, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti i gradi di giudizio, rimborso forfettario al 15%, oltre IVA e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
La Corte all'esito dell'udienza del quindici dicembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventitrè ottobre 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza 4481 del 2017 affermando l'erroneità della pronuncia laddove la Corte di Appello aveva ritenuto necessario, per qualificare
[...] come successore della società estinta, che fosse fornita la prova del fatto che lo CP_2 stesso avesse percepito delle somme all'esito della liquidazione.
La Cassazione ha infatti evidenziato come detta prova sarebbe stata necessaria laddove la società estinta fosse stata convenuta in giudizio come debitrice;
nel caso di specie al contrario la società estinta non doveva ritenersi tale nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo in quanto era in realtà creditrice ( di ) anche se il credito era stato Parte_1 azionato da;
non era di conseguenza necessario accertare se e in Controparte_1 quale misura l'ex socio avesse percepito alcunchè all'esito della Controparte_2 liquidazione.
La Corte di Cassazione peraltro ha dato rilievo ad altra circostanza che impatta direttamente non solo sul processo di esecuzione ( rge 13677/2006 ) ma anche, altrettanto direttamente seppur sotto un profilo diverso, sul processo di accertamento dell'obbligo del terzo.
A tale proposito è stato affermato nell'ordinanza 9701/2021 :
4 “Resta naturalmente impregiudicata la (distinta) questione – che dovrà essere valutata dal giudice dell'esecuzione in caso di riassunzione dello stesso processo esecutivo originariamente promosso contro la società – relativa alla possibilità che detto processo possa eventualmente e direttamente proseguire nei confronti del diverso soggetto, individuato nell'ex socio nonostante l'avvenuta cancellazione della società CP_2 debitrice dal registro delle imprese, specie laddove avvenuta a seguito di chiusura del relativo fallimento per inesistenza o mancanza di attivo, essendo a tal fine quanto meno necessario che il socio sia tenuto a rispondere, almeno in parte, dei debiti sociali: e sempre che non debba in radice escludersi in ogni caso la procedibilità dell'azione esecutiva individuale iniziata contro la società, per essere sopravvenuto il suo fallimento, con necessità di iniziare una eventuale nuova e distinta esecuzione nei confronti del socio, solo nel qual caso il giudice del rinvio potrebbe addirittura dubitare della persistenza dell'interesse delle parti alla decisione della presente controversia, funzionalmente collegata ad un processo esecutivo di cui non potrebbe mai pronosticarsi l'utile proseguibilità nei confronti del solo esecutato originario”.
La Corte di Cassazione ha quindi effettuato una valutazione che questo Collegio è vincolato a seguire, in quanto giudice del rinvio.
In particolare ha rilevato la necessità di appurare l'interesse concreto della parte a proseguire nell'azione esecutiva, interesse che nel caso di specie non sussiste per un fatto, ossia l'estinzione e cancellazione dal Registro delle Imprese a settembre 2010 di
[...]
sopravvenuto alla sentenza di primo grado, depositata a giugno 2010. Parte_2
Detta cancellazione è conseguente all'apertura nel 2008 e chiusura nel 2010 della procedura fallimentare.
Il credito all'atto della dichiarazione di fallimento non era certo ma contestato tanto che era pendente il presente giudizio di accertamento.
Il curatore avrebbe potuto costituirsi in quanto, come affermato da Cass. 9624/2018 in motivazione, il fallimento del debitore esecutato ex se non comporta il venir meno dell'interesse all'azione di accertamento dell'obbligo del terzo in quanto “lo scopo del giudizio, cioè quello di accertare nel contraddittorio del creditore procedente se esistesse all'atto del pignoramento il credito del debitore esecutato fallito nei confronti del terzo debitor debitoris bene “ può “continuare ad essere perseguito, perché tale accertamento” potrebbe “ in ipotesi essere utilizzabile sia nell'interesse del creditore procedente sia della massa, rispettivamente: a) per giustificare l'esito satisfattivo del processo esecutivo (qualora il credito fosse stato esistente al momento del pignoramento), b) o per rimetterlo in
5 discussione (qualora fosse risultato che il credito assegnato al creditore procedente non esisteva o esisteva solo in parte)”.
Ebbene, non risulta in atti che il curatore del fallimento abbia azionato il credito in ipotesi spettante alla società fallita nei confronti del terzo pignorato.
Come a tale proposito indicato da Cass. ss.uu.6070/2013 in un caso di cancellazione di una società in liquidazione volontaria ma con principio applicabile anche all'ipotesi procedura fallimentare :
“…..qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale…. b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.
In buona sostanza, attesa la natura di “mera pretesa” e di “credito ancora incerto “ del diritto della società fallita nei confronti del terzo, il mancato espletamento dell'attività giudiziale da parte del curatore deve essere inteso nel senso sopra indicato per cui deve ritenersi che non sia subentrato nella relativa posizione. Controparte_2
Atteso quanto detto, dovendosi escludere l'utile proseguibilità del processo esecutivo originario nei confronti del socio in linea con quanto affermato dalla Corte Controparte_2 di Cassazione deve ritenersi esclusa quella che la stessa Corte definisce la “persistenza dell'interesse delle parti alla decisione della presente controversia, funzionalmente collegata ad un processo esecutivo di cui non potrebbe mai pronosticarsi l'utile proseguibilità nei confronti del solo esecutato originario”.
La sentenza del Tribunale di Roma deve di conseguenza essere riformata e rigettata la domanda per sopravvenuto difetto di interesse all'accertamento.
Considerato l'esito complessivo della controversia come sopra ricostruito e i motivi della presente decisione sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.
6 Deve essere disposta la restituzione delle somme versate da a Parte_1 CP_1 in esecuzione della sentenza di primo grado, somme che non sono state Controparte_1 quantificate nell'importo esatto ma la cui dazione non è stata contestata da CP_1
. Su detti importi sono dovuti, anche se non espressamente richiesti, gli interessi
[...] legali dal pagamento al saldo.
Come infatti condivisibilmente affermato da Cass. 34011/2021 ( est. Rubino ) “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento”.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. in riforma della sentenza del Tribunale di Roma 13943/2010 respinge la domanda di . Controparte_1
Compensa interamente le spese di tutti i gradi di giudizio.
Condanna a restituire a quanto da quest'ultima Controparte_1 Pt_1 Parte_1 percepito in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma 13943/2010 oltre interessi legali dal versamento al saldo.
Roma, quindici dicembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR CC EN TA TH de Courtelary
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN TA TH de Courtelary Presidente
AR CC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. 3356 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Carlo Cellitti che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
( P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Mario Manca che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione 9701/2021 – espropriazione presso terzi – accertamento dell'obbligo del terzo -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il ventidue maggio 2006 e iscritto a ruolo presso il Tribunale di Roma ( rge 13677/06 ) creditrice di Controparte_1 Parte_2 pignorava il credito di quest'ultima verso Parte_1
La terza pignorata rendeva dichiarazione ex art. 547 c.p.c. negando di essere debitrice dell'esecutata.
La creditrice procedente contestava detta dichiarazione ed era quindi iscritto il procedimento di accertamento ex art. 548 e ss. c.p.c. ( rgac 85653/2007 ) concluso, dopo escussione di testi e produzioni documentali, con sentenza 13943/2010 depositata il diciotto giugno 2010 che così statuiva :
“…dichiara l debitrice dell per importo non inferiore a Parte_1 Parte_2
€ 72.000,00; condanna la G.M. Edilizia alla refusione delle spese a favore della CP_1
che liquida in € 3.000,00 di cui € 340,00 per spese otre IVA e CAP se dovuti. Fissa
[...] in 90 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza il termine perentorio per la riassunzione del giudizio di esecuzione” .
proponeva appello. Parte_1
si costituiva e contestava gli assunti di controparte. Controparte_1
non si costituiva e la Corte, dato atto della sua intervenuta estinzione Parte_2
e cancellazione dal Registro delle Imprese, il ventinove settembre 2010 nominava un curatore speciale cui l'atto di appello era notificato ma che non si costituiva per cui era emessa relativa dichiarazione di contumacia.
Con ordinanza depositata il quindici ottobre 2014 era disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci di che risultava alla data di Parte_2 estinzione avere come unico socio, titolare quindi della totalità delle quote,
[...]
CP_2
La Corte riteneva che non vi fosse prova che quest'ultimo avesse percepito utili all'esito della liquidazione e quindi della sua qualità di successore a titolo universale della società estinta;
affermava inoltre la tardività della deduzione, operata da in memoria CP_1 conclusionale, secondo cui era stata in realtà dichiarata fallita il sedici maggio 2008, Pt_2
2 il fallimento era stato chiuso il trenta agosto 2010 e la cancellazione era avvenuta per tale motivo il ventinove settembre 2010..
La Corte di Appello quindi, sulla base dei documenti prodotti, con sentenza 4481 del 2017 così statuiva :
“ Dichiara inammissibile l'appello; condanna a pagare in favore di Parte_1 CP_1
le spese processuali che liquida in € 13.635,00 per compensi oltre rimborso spese
[...] generali ( 15% ) IVA e CA”
impugnava la sentenza, si costituiva chiedendo il rigetto Parte_1 Controparte_1 dell'impugnazione.
non si costituiva. Controparte_2
La Corte di Cassazione con ordinanza 9701/2021 annullava la sentenza e disponeva rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
riassumeva il giudizio;
si costituiva solo mentre Parte_1 Controparte_1 [...] non si costituiva. CP_2
concludeva chiedendo : Parte_1
“1.In riforma della sentenza appellata, rigettare l'istanza proposta dalla CP_1
con la citazione del 28 novembre 2008, accertando che l NON
[...] Parte_1
è debitrice di alcuna somma di denaro o altro bene o valore nei confronti dell Parte_2 nella sua qualità di appaltatrice dei lavori del cantiere di Via San Sisto a Vasto;
[...]
2.in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che la non è Parte_1 debitrice dell per un importo non inferiore ad € 72.000,00; Parte_2
3.in subordine accertare e dichiarare che l è debitrice dell Parte_1 Parte_2 di una somma minore, da quantificarsi in corso di causa;
[...]
4.in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che le dichiarazioni di terzo eseguite dall in data 29 maggio 2006, 20 giugno 2006 con Racc. A/r, ed Parte_1 il 14 maggio 2007 dinanzi al Tribunale di Roma, alla luce della concreta situazione in essere al momento in sono state rilasciate, appaiono rispondenti ai requisiti di cui all'Art. 547 c.p.c.;
5.all'esito, condannare la al pagamento delle spese di lite di CP_1 Controparte_1 primo grado a favore dell , o, in via subordinata, compensarle integralmente;
Parte_1
6.condannare l'appellat alla restituzione integrale, ovvero per la parte Controparte_1 ritenuta di legge, delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado;
3 7.con vittoria di spese di lite del processo N.R.G.4913/2010 in Corte di Appello, nonché con vittoria delle spese di lite del presente giudizio e di quello davanti alla Corte di Cassazione, oltre spese generali del 15%, IVA, Ca e accessori come per legge.”
concludeva chiedendo: Controparte_1
“Voglia rigettare integralmente l'appello proposto dalla per i motivi vi Parte_1 esposti e perché totalmente infondato, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti i gradi di giudizio, rimborso forfettario al 15%, oltre IVA e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
La Corte all'esito dell'udienza del quindici dicembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventitrè ottobre 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza 4481 del 2017 affermando l'erroneità della pronuncia laddove la Corte di Appello aveva ritenuto necessario, per qualificare
[...] come successore della società estinta, che fosse fornita la prova del fatto che lo CP_2 stesso avesse percepito delle somme all'esito della liquidazione.
La Cassazione ha infatti evidenziato come detta prova sarebbe stata necessaria laddove la società estinta fosse stata convenuta in giudizio come debitrice;
nel caso di specie al contrario la società estinta non doveva ritenersi tale nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo in quanto era in realtà creditrice ( di ) anche se il credito era stato Parte_1 azionato da;
non era di conseguenza necessario accertare se e in Controparte_1 quale misura l'ex socio avesse percepito alcunchè all'esito della Controparte_2 liquidazione.
La Corte di Cassazione peraltro ha dato rilievo ad altra circostanza che impatta direttamente non solo sul processo di esecuzione ( rge 13677/2006 ) ma anche, altrettanto direttamente seppur sotto un profilo diverso, sul processo di accertamento dell'obbligo del terzo.
A tale proposito è stato affermato nell'ordinanza 9701/2021 :
4 “Resta naturalmente impregiudicata la (distinta) questione – che dovrà essere valutata dal giudice dell'esecuzione in caso di riassunzione dello stesso processo esecutivo originariamente promosso contro la società – relativa alla possibilità che detto processo possa eventualmente e direttamente proseguire nei confronti del diverso soggetto, individuato nell'ex socio nonostante l'avvenuta cancellazione della società CP_2 debitrice dal registro delle imprese, specie laddove avvenuta a seguito di chiusura del relativo fallimento per inesistenza o mancanza di attivo, essendo a tal fine quanto meno necessario che il socio sia tenuto a rispondere, almeno in parte, dei debiti sociali: e sempre che non debba in radice escludersi in ogni caso la procedibilità dell'azione esecutiva individuale iniziata contro la società, per essere sopravvenuto il suo fallimento, con necessità di iniziare una eventuale nuova e distinta esecuzione nei confronti del socio, solo nel qual caso il giudice del rinvio potrebbe addirittura dubitare della persistenza dell'interesse delle parti alla decisione della presente controversia, funzionalmente collegata ad un processo esecutivo di cui non potrebbe mai pronosticarsi l'utile proseguibilità nei confronti del solo esecutato originario”.
La Corte di Cassazione ha quindi effettuato una valutazione che questo Collegio è vincolato a seguire, in quanto giudice del rinvio.
In particolare ha rilevato la necessità di appurare l'interesse concreto della parte a proseguire nell'azione esecutiva, interesse che nel caso di specie non sussiste per un fatto, ossia l'estinzione e cancellazione dal Registro delle Imprese a settembre 2010 di
[...]
sopravvenuto alla sentenza di primo grado, depositata a giugno 2010. Parte_2
Detta cancellazione è conseguente all'apertura nel 2008 e chiusura nel 2010 della procedura fallimentare.
Il credito all'atto della dichiarazione di fallimento non era certo ma contestato tanto che era pendente il presente giudizio di accertamento.
Il curatore avrebbe potuto costituirsi in quanto, come affermato da Cass. 9624/2018 in motivazione, il fallimento del debitore esecutato ex se non comporta il venir meno dell'interesse all'azione di accertamento dell'obbligo del terzo in quanto “lo scopo del giudizio, cioè quello di accertare nel contraddittorio del creditore procedente se esistesse all'atto del pignoramento il credito del debitore esecutato fallito nei confronti del terzo debitor debitoris bene “ può “continuare ad essere perseguito, perché tale accertamento” potrebbe “ in ipotesi essere utilizzabile sia nell'interesse del creditore procedente sia della massa, rispettivamente: a) per giustificare l'esito satisfattivo del processo esecutivo (qualora il credito fosse stato esistente al momento del pignoramento), b) o per rimetterlo in
5 discussione (qualora fosse risultato che il credito assegnato al creditore procedente non esisteva o esisteva solo in parte)”.
Ebbene, non risulta in atti che il curatore del fallimento abbia azionato il credito in ipotesi spettante alla società fallita nei confronti del terzo pignorato.
Come a tale proposito indicato da Cass. ss.uu.6070/2013 in un caso di cancellazione di una società in liquidazione volontaria ma con principio applicabile anche all'ipotesi procedura fallimentare :
“…..qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale…. b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.
In buona sostanza, attesa la natura di “mera pretesa” e di “credito ancora incerto “ del diritto della società fallita nei confronti del terzo, il mancato espletamento dell'attività giudiziale da parte del curatore deve essere inteso nel senso sopra indicato per cui deve ritenersi che non sia subentrato nella relativa posizione. Controparte_2
Atteso quanto detto, dovendosi escludere l'utile proseguibilità del processo esecutivo originario nei confronti del socio in linea con quanto affermato dalla Corte Controparte_2 di Cassazione deve ritenersi esclusa quella che la stessa Corte definisce la “persistenza dell'interesse delle parti alla decisione della presente controversia, funzionalmente collegata ad un processo esecutivo di cui non potrebbe mai pronosticarsi l'utile proseguibilità nei confronti del solo esecutato originario”.
La sentenza del Tribunale di Roma deve di conseguenza essere riformata e rigettata la domanda per sopravvenuto difetto di interesse all'accertamento.
Considerato l'esito complessivo della controversia come sopra ricostruito e i motivi della presente decisione sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.
6 Deve essere disposta la restituzione delle somme versate da a Parte_1 CP_1 in esecuzione della sentenza di primo grado, somme che non sono state Controparte_1 quantificate nell'importo esatto ma la cui dazione non è stata contestata da CP_1
. Su detti importi sono dovuti, anche se non espressamente richiesti, gli interessi
[...] legali dal pagamento al saldo.
Come infatti condivisibilmente affermato da Cass. 34011/2021 ( est. Rubino ) “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento”.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. in riforma della sentenza del Tribunale di Roma 13943/2010 respinge la domanda di . Controparte_1
Compensa interamente le spese di tutti i gradi di giudizio.
Condanna a restituire a quanto da quest'ultima Controparte_1 Pt_1 Parte_1 percepito in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma 13943/2010 oltre interessi legali dal versamento al saldo.
Roma, quindici dicembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR CC EN TA TH de Courtelary
7