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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/08/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
RG 2284 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Anna Ghedini Presidente est. Dott. Costanza Perri Giudice Dott. Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. PERSANTI CESARE CP_1
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente: IN VIA DEFINITIVA: PRONUNCIARE lo scioglimento, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, del matrimonio contratto tra il Sig. la Sig.ra Parte_1 CP_1 l 16.09.2006 a Comacchio (FE), e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile
[...] competente le annotazioni di legge. DISPORRE l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 Per_2 Per_3 d entrambi i genitori, con collocamento prevalente di e
[...] Persona_1 Per_3 presso la madre e di presso il padre. Per_2 DISPORRE che il Sig. ossa vedere e tenere con sé i figli e Pt_1 Persona_1
previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed Per_3 extrascolastici dei minori, secondo modalità flessibili che tengano conto della distanza geografica tra le rispettive residenze. PORRE a carico del Sig. n contributo per il mantenimento dei figli collocati Pt_1 presso la madre, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, quantificato in € 300,00 mensili per e in € 300,00 mensili per per un totale di € 600,00, Persona_1 Per_3 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici DISPORRE che le spese straordinarie per i figli (mediche, scolastiche, ludico-sportive) siano ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, con effetto immediato e secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale, previa documentazione e, per quelle che lo richiedono, preventivo accordo. RIGETTARE la domanda di assegno divorzile formulata dalla Sig.ra in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto. RIGETTARE la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla Sig.ra
CP_1 DISPORRE l'intervento dei Servizi Sociali competenti per territorio al fine di monitorare il nucleo familiare, con particolare riguardo alla relazione tra il padre e i figli Persona_1 pagina 1 di 6 e e di fornire un adeguato sostegno alla genitorialità per la gestione della Per_3 conflittualità, relazionando periodicamente al Tribunale. AUTORIZZARE reciprocamente i genitori al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori. COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite, stante la natura della causa e la reciproca soccombenza su alcune delle domande.
Conclusioni per parte resistente: pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra il 16.09.2006 a Comacchio (FE), Parte_1 CP_1 trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 20 P.1, anno 2006 n. 1
rigettare la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento proposta nei confronti della Sig.ra CP_1
DISPORRE la modifica delle condizioni di separazione convenute e recepite nella sentenza 22.12.2023, n. 1052, resa dal Tribunale di Ferrara, nei termini che seguono:
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 Per_4 Per_3 ad entrambi i genitori, che ne cureranno il mantenimento, l'educazione e
[...] l'istruzione, con collocamento prevalente di e presso la madre;
Persona_1 Per_3
- disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Comacchio (FE) loc. Volania, alla Via Prima Traversa per Lagosanto n. 6, già residenza familiare, alla mamma nella sua qualità di collocataria prevalente dei 2 figli minorenni e affinché Per_3 Persona_1 gli stessi ivi possano risiedere fino a che non saranno economicamente autosufficienti.
-Il papà continuerà a farsi carico del pagamento del mutuo gravante sulla predetta abitazione per intero.
La madre si farà carico delle utenze e delle spese di manutenzione ordinaria.
- disporre che i genitori abbiano uguali poteri, doveri e responsabilità nello sviluppo dei figli e nel rapporto educativo e le decisioni di maggior interesse per gli stessi relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo. Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente, allorquando si trovano con i figli;
- il Sig.ra potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e Pt_1 compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, e, in ogni caso:
due weekend al mese, dal venerdì sera alla domenica sera.
Per quanto riguarda le vacanze estive e quelle natalizie dei figli, i genitori decideranno di volta in volta come suddividere i relativi periodi, compatibilmente con le esigenze lavorative degli stessi e quelle scolastiche ed extrascolastiche dei minori, previa comunicazione con congruo anticipo che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni prima del periodo in esame;
in ogni caso, qualora i genitori si trovassero in disaccordo sui periodi di vacanza, negli anni pari deciderà la madre;
mentre in quelli dispari deciderà il padre;
- disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento dei figli sino alla loro Pt_1 autosufficienza economica nella somma mensile pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) per ciascuno, per un totale complessivo di € 2.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente della Sig.ra al seguente IBAN: CP_1 [...]. Il contributo al mantenimento dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
- disporre che i coniugi ripartiranno tra loro le spese straordinarie per la prole, nella misura del 70% il sig. e in quella del 30% la Sig.ra seguendo il Pt_1 CP_1
pagina 2 di 6 Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara come di seguito dettagliatamente riportato:
spese mediche straordinarie:
a) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) i costi per visite specialistiche con prescrizione del medico curante, le cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche e/o cliniche convenzionate con il SSN, i ticket sanitari, tutti i trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ed i medicinali prescritti dal medico curante;
b) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti), i costi per l'acquisto di farmaci particolari, le spese per cure dentistiche, oculistiche e ortodontiche presso strutture ed ambulatori privati, le spese per l'acquisto di occhiali, le cure termali e fisioterapiche, le visite specialistiche ivi incluse quelle di idoneità sportiva, i trattamenti sanitari, i costi di ricovero e gli interventi chirurgici erogati in strutture private;
spese scolastiche:
a) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) la retta dell'asilo nido, della scuola materna, le tasse scolastiche sino alla scuola di secondo grado così come imposte da istituti pubblici e le spese di abbonamento al trasporto pubblico o di scuolabus, la mensa scolastica e i costi di tempo prolungato, il costo per l'acquisto dei libri di testo, del materiale didattico e di cancelleria di inizio anno, le gite scolastiche senza pernottamento. Relativamente ai libri di testo ed alla cancelleria il genitore che effettuerà l'acquisto si impegna a fornire all'altro la lista ed i prezzi entro il mese antecedente l'acquisto;
b) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti) la retta dell'asilo nido e della scuola materna da frequentarsi presso istituti privati, le tasse scolastiche o di iscrizione a istituti privati, le tasse universitarie, i costi per corsi di specializzazione post laurea o post diploma, le gite scolastiche di più giorni, l'alloggio presso campus universitari o presso privati per frequentazione dell'università, l'acquisto di supporti informatici, i corsi di recupero e ripetizioni;
spese ludico / sportive:
a) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione ma senza preventivo accordo tra le parti) le spese per la frequentazione di attività sportive, ludiche e artistiche con tutte le relative assicurazioni e spese di abbigliamento sportivo con un tetto massimo complessivo di €. 400,00# per ciascun figlio ed onere per il genitore proponetene di sostenere l'eventuale eccedenza ove i coniugi non abbiano in merito raggiunto un comune accordo;
b) saranno da dividersi (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) i costi da sostenersi per corsi di istruzione, viaggi e vacanze, i costi per centri ricreativi estivi o similari e campi solari;
spese varie: saranno da dividersi (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti) le spese da sostenersi per la baby sitter e le spese per il conseguimento delle patenti di guida (ciclomotori e autovetture – patenti di cat. A e B). Ogni spesa ulteriore, non necessaria, verrà concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi in ugual misura tra loro. In mancanza di accordo ciascun coniuge potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al genitore dissenziente alcun rimborso;
- disporre che l'Assegno Unico familiare verrà percepito dalla Sig.ra per la CP_1 quota spettante ai due figli pari ai 2/3;
pagina 3 di 6 - disporre che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di assegno Pt_1 CP_1 divorzile la somma mensile di € 1.000,00 (euro mille/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
- dare atto che i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e del passaporto, anche per i figli minori. Eventuali viaggi, anche all'estero, che ciascuno dei genitori intenderà effettuare con i figli minori dovranno però essere concordati con l'altro genitore con ampio anticipo, almeno 3 mesi prima della presunta partenza, e correttamente dettagliato per quanto concerne durata e luogo;
- Con vittoria di spese.
Conclusioni del PM: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva: in data Parte_1 16/09/2006 aveva contratto matrimonio con la sig.ra dalla unione CP_1 erano nati due gemelli in data 24.6.2008 e nel 2014. Persona_1
Che in data 22.12.23 veniva emessa sentenza di separazione con la quale, affidati i figli in forma indivisa ai due genitori, i due gemelli erano collocati presso il padre dando atto che lo stesso i trasferiva a Merano ( BZ) e il figlio minore presso la madre a Comacchio, con un assegno a carico del padre di euro 500 per il mantenimento del figlio collocato presso la madre. In ricorso veniva evidenziato che a seguito di dissapori con il padre il gemello a primavera del 2024 aveva preferito tornare a Comacchio dalla madre, e Per_3 pertanto il ricorrente chiedeva fosse determinato in 300 euro per ciascun figlio il contributo per il mantenimento dei figli collocati con la madre. Si costituiva la resistente nulla obiettando allo scioglimento del vincolo ma chiedendo un contributo di 1000 euro per ciascun figlio presso di lei collocato oltre ad un assegno divorzile di pari importo. Si procedeva alla audizione delle parti, assente il ricorrente per asserito incidente stradale ( anche se per vero l'intervento del soccorso stradale nei pressi di Verona e' avvenuto nel primo pomeriggio mentre la udienza era lo stesso giorno alle ore 9), e venivano adottati provvedimenti provvisori in forza dei quali l'assegno a carico del padre per il figlio che si era trasferito presso la madre veniva quantificato in euro 700 mensili. Veniva poi audito il figlio che confermava la sua intenzione di vivere con la Per_3 madre e i dissapori con il padre. La causa perveniva quindi alla decisione sulle conclusioni come sopra riportate. Sulla collocazione del figlio non si ravvisa altra soluzione se non assecondare, Per_3 come peraltro concordato dai genitori, la volonta' del ragazzo inequivocabilmente espressa : si tratta di un diciasettenne che ben ha chiara quale sia la sua volonta'. Del tutto ultronea la richiesta di parte ricorrente di fare intervenire i servizi sociali a recuperare il rapporto padre-figlio: il figlio ha una eta' tale da rendere superfluo l'intervento dei servizi, essendo rimessa ai genitori ed al figlio la volonta' di intraprendere un percorso terapeutico. Quanto alla quantificazione del contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei due figli collocati presso la madre, di 17 e 11 anni, va rilevato che, stando alle buste paga prodotte in data 21.6.25 il ricorrente percepisce in media uno stipendio mensile di euro 5.285. Attesi i bisogni di due figli della eta' di quelli di cui e' causa, ed in considerazione del fatto che allo stato la resistente non risulta svolgere attivita' lavorativa appare congruo stabilire a carico del padre un contributo di euro 600 per ciascun figlio collocato presso la madre.
pagina 4 di 6 oltre al 70% delle spese straordinarie ed ai 2/3 dell'assegno unico a favore della Pt_2 madre. La casa coniugale di Comacchio rimane assegnata alla madre in quanto collocataria di due dei tre figli minori. Quanto alla frequentazione dei genitori: il Sig. potrà vedere i figli collocati Pt_1 presso la madre quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, e, in ogni caso: due weekend al mese, dal venerdì sera alla domenica sera. La signora potra' vedere previo CP_1 Per_2 accordo con il padre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del ragazzo, e, in ogni caso: due weekend al mese, dal venerdì sera alla domenica sera. Per quanto riguarda le vacanze estive e quelle natalizie dei figli, i genitori decideranno di volta in volta come suddividere i relativi periodi, compatibilmente con le esigenze lavorative degli stessi e quelle scolastiche ed extrascolastiche dei minori, previa comunicazione con congruo anticipo che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni prima del periodo in esame;
in ogni caso, qualora i genitori si trovassero in disaccordo sui periodi di vacanza, negli anni pari deciderà la madre;
mentre in quelli dispari deciderà il padre. Venendo alla pretesa di assegno divorzile, alcune rilevanza e vincolativita' potendo avere per il Collegio le pattuizioni adottate spontaneamente fra le parti in sede di separazione, va rilevato che la e' donna in giovane eta' priva di alcuna patologia invalidante: CP_1
l'eta' dei figli peraltro non le impone piu' una presenza h24 per il loro accudimento. Essendo quindi la nelle condizioni di svolgere attivita' lavorativa e' da escludersi CP_1 il presupposto cd assistenziale dell'invocato assegno. Laddove poi l'assegno richiesto volesse avere natura compensativa, per avere la richiedente sottratto energie e tempo alla propri crescita lavorativa al fine di agevolare la carriera del marito e sollevarlo da incombenze familiari, ebbene sul punto la ricorrente doveva provare le dette circostanze, non avendo nemmeno dedotto prove sul punto. La relativa richiesta va quindi respinta. Atteso che le richieste delle parti sono state reciprocamente ridimensionate, le spese di causa meritano di essere compensate.
PQM
Il Tribunale, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
contratto in Comacchio il 16.9.06 (atto trascritto al n.20 Parte 1, anno 2006)
[...] dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 Per_2 Persona_3 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente di e presso la Persona_1 Per_3 madre e di presso il padre. Per_2 assegna la casa coniugale, sita in Comacchio (FE) loc. Volania, alla Via Prima Traversa per Lagosanto n. 6, già residenza familiare, alla mamma nella sua qualità di CP_1 collocataria prevalente dei 2 figli minorenni e Per_3 Persona_1
pone a carico di l'obbligo di versare un contributo al mantenimento per i Parte_1 figli e di euro 600 per ciascuno, da rivalutare annualmente Per_3 Persona_1 secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli pagina 5 di 6 interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria .
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) Campi estivi b) Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. l'assegno Unico verra' percepito dalla madre per 2/3 e per 1/3 dal padre.
Dispone in ordine alla frequentazione come da parte motiva. Respinge nel resto. Spese compensate. Dispone che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 15.7.25
Il Presidente est.
Anna Ghedini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Anna Ghedini Presidente est. Dott. Costanza Perri Giudice Dott. Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. PERSANTI CESARE CP_1
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente: IN VIA DEFINITIVA: PRONUNCIARE lo scioglimento, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, del matrimonio contratto tra il Sig. la Sig.ra Parte_1 CP_1 l 16.09.2006 a Comacchio (FE), e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile
[...] competente le annotazioni di legge. DISPORRE l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 Per_2 Per_3 d entrambi i genitori, con collocamento prevalente di e
[...] Persona_1 Per_3 presso la madre e di presso il padre. Per_2 DISPORRE che il Sig. ossa vedere e tenere con sé i figli e Pt_1 Persona_1
previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed Per_3 extrascolastici dei minori, secondo modalità flessibili che tengano conto della distanza geografica tra le rispettive residenze. PORRE a carico del Sig. n contributo per il mantenimento dei figli collocati Pt_1 presso la madre, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, quantificato in € 300,00 mensili per e in € 300,00 mensili per per un totale di € 600,00, Persona_1 Per_3 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici DISPORRE che le spese straordinarie per i figli (mediche, scolastiche, ludico-sportive) siano ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, con effetto immediato e secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale, previa documentazione e, per quelle che lo richiedono, preventivo accordo. RIGETTARE la domanda di assegno divorzile formulata dalla Sig.ra in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto. RIGETTARE la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla Sig.ra
CP_1 DISPORRE l'intervento dei Servizi Sociali competenti per territorio al fine di monitorare il nucleo familiare, con particolare riguardo alla relazione tra il padre e i figli Persona_1 pagina 1 di 6 e e di fornire un adeguato sostegno alla genitorialità per la gestione della Per_3 conflittualità, relazionando periodicamente al Tribunale. AUTORIZZARE reciprocamente i genitori al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori. COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite, stante la natura della causa e la reciproca soccombenza su alcune delle domande.
Conclusioni per parte resistente: pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra il 16.09.2006 a Comacchio (FE), Parte_1 CP_1 trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 20 P.1, anno 2006 n. 1
rigettare la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento proposta nei confronti della Sig.ra CP_1
DISPORRE la modifica delle condizioni di separazione convenute e recepite nella sentenza 22.12.2023, n. 1052, resa dal Tribunale di Ferrara, nei termini che seguono:
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 Per_4 Per_3 ad entrambi i genitori, che ne cureranno il mantenimento, l'educazione e
[...] l'istruzione, con collocamento prevalente di e presso la madre;
Persona_1 Per_3
- disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Comacchio (FE) loc. Volania, alla Via Prima Traversa per Lagosanto n. 6, già residenza familiare, alla mamma nella sua qualità di collocataria prevalente dei 2 figli minorenni e affinché Per_3 Persona_1 gli stessi ivi possano risiedere fino a che non saranno economicamente autosufficienti.
-Il papà continuerà a farsi carico del pagamento del mutuo gravante sulla predetta abitazione per intero.
La madre si farà carico delle utenze e delle spese di manutenzione ordinaria.
- disporre che i genitori abbiano uguali poteri, doveri e responsabilità nello sviluppo dei figli e nel rapporto educativo e le decisioni di maggior interesse per gli stessi relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo. Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente, allorquando si trovano con i figli;
- il Sig.ra potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e Pt_1 compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, e, in ogni caso:
due weekend al mese, dal venerdì sera alla domenica sera.
Per quanto riguarda le vacanze estive e quelle natalizie dei figli, i genitori decideranno di volta in volta come suddividere i relativi periodi, compatibilmente con le esigenze lavorative degli stessi e quelle scolastiche ed extrascolastiche dei minori, previa comunicazione con congruo anticipo che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni prima del periodo in esame;
in ogni caso, qualora i genitori si trovassero in disaccordo sui periodi di vacanza, negli anni pari deciderà la madre;
mentre in quelli dispari deciderà il padre;
- disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento dei figli sino alla loro Pt_1 autosufficienza economica nella somma mensile pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) per ciascuno, per un totale complessivo di € 2.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente della Sig.ra al seguente IBAN: CP_1 [...]. Il contributo al mantenimento dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
- disporre che i coniugi ripartiranno tra loro le spese straordinarie per la prole, nella misura del 70% il sig. e in quella del 30% la Sig.ra seguendo il Pt_1 CP_1
pagina 2 di 6 Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara come di seguito dettagliatamente riportato:
spese mediche straordinarie:
a) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) i costi per visite specialistiche con prescrizione del medico curante, le cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche e/o cliniche convenzionate con il SSN, i ticket sanitari, tutti i trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ed i medicinali prescritti dal medico curante;
b) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti), i costi per l'acquisto di farmaci particolari, le spese per cure dentistiche, oculistiche e ortodontiche presso strutture ed ambulatori privati, le spese per l'acquisto di occhiali, le cure termali e fisioterapiche, le visite specialistiche ivi incluse quelle di idoneità sportiva, i trattamenti sanitari, i costi di ricovero e gli interventi chirurgici erogati in strutture private;
spese scolastiche:
a) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) la retta dell'asilo nido, della scuola materna, le tasse scolastiche sino alla scuola di secondo grado così come imposte da istituti pubblici e le spese di abbonamento al trasporto pubblico o di scuolabus, la mensa scolastica e i costi di tempo prolungato, il costo per l'acquisto dei libri di testo, del materiale didattico e di cancelleria di inizio anno, le gite scolastiche senza pernottamento. Relativamente ai libri di testo ed alla cancelleria il genitore che effettuerà l'acquisto si impegna a fornire all'altro la lista ed i prezzi entro il mese antecedente l'acquisto;
b) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti) la retta dell'asilo nido e della scuola materna da frequentarsi presso istituti privati, le tasse scolastiche o di iscrizione a istituti privati, le tasse universitarie, i costi per corsi di specializzazione post laurea o post diploma, le gite scolastiche di più giorni, l'alloggio presso campus universitari o presso privati per frequentazione dell'università, l'acquisto di supporti informatici, i corsi di recupero e ripetizioni;
spese ludico / sportive:
a) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione ma senza preventivo accordo tra le parti) le spese per la frequentazione di attività sportive, ludiche e artistiche con tutte le relative assicurazioni e spese di abbigliamento sportivo con un tetto massimo complessivo di €. 400,00# per ciascun figlio ed onere per il genitore proponetene di sostenere l'eventuale eccedenza ove i coniugi non abbiano in merito raggiunto un comune accordo;
b) saranno da dividersi (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) i costi da sostenersi per corsi di istruzione, viaggi e vacanze, i costi per centri ricreativi estivi o similari e campi solari;
spese varie: saranno da dividersi (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti) le spese da sostenersi per la baby sitter e le spese per il conseguimento delle patenti di guida (ciclomotori e autovetture – patenti di cat. A e B). Ogni spesa ulteriore, non necessaria, verrà concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi in ugual misura tra loro. In mancanza di accordo ciascun coniuge potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al genitore dissenziente alcun rimborso;
- disporre che l'Assegno Unico familiare verrà percepito dalla Sig.ra per la CP_1 quota spettante ai due figli pari ai 2/3;
pagina 3 di 6 - disporre che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di assegno Pt_1 CP_1 divorzile la somma mensile di € 1.000,00 (euro mille/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
- dare atto che i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e del passaporto, anche per i figli minori. Eventuali viaggi, anche all'estero, che ciascuno dei genitori intenderà effettuare con i figli minori dovranno però essere concordati con l'altro genitore con ampio anticipo, almeno 3 mesi prima della presunta partenza, e correttamente dettagliato per quanto concerne durata e luogo;
- Con vittoria di spese.
Conclusioni del PM: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva: in data Parte_1 16/09/2006 aveva contratto matrimonio con la sig.ra dalla unione CP_1 erano nati due gemelli in data 24.6.2008 e nel 2014. Persona_1
Che in data 22.12.23 veniva emessa sentenza di separazione con la quale, affidati i figli in forma indivisa ai due genitori, i due gemelli erano collocati presso il padre dando atto che lo stesso i trasferiva a Merano ( BZ) e il figlio minore presso la madre a Comacchio, con un assegno a carico del padre di euro 500 per il mantenimento del figlio collocato presso la madre. In ricorso veniva evidenziato che a seguito di dissapori con il padre il gemello a primavera del 2024 aveva preferito tornare a Comacchio dalla madre, e Per_3 pertanto il ricorrente chiedeva fosse determinato in 300 euro per ciascun figlio il contributo per il mantenimento dei figli collocati con la madre. Si costituiva la resistente nulla obiettando allo scioglimento del vincolo ma chiedendo un contributo di 1000 euro per ciascun figlio presso di lei collocato oltre ad un assegno divorzile di pari importo. Si procedeva alla audizione delle parti, assente il ricorrente per asserito incidente stradale ( anche se per vero l'intervento del soccorso stradale nei pressi di Verona e' avvenuto nel primo pomeriggio mentre la udienza era lo stesso giorno alle ore 9), e venivano adottati provvedimenti provvisori in forza dei quali l'assegno a carico del padre per il figlio che si era trasferito presso la madre veniva quantificato in euro 700 mensili. Veniva poi audito il figlio che confermava la sua intenzione di vivere con la Per_3 madre e i dissapori con il padre. La causa perveniva quindi alla decisione sulle conclusioni come sopra riportate. Sulla collocazione del figlio non si ravvisa altra soluzione se non assecondare, Per_3 come peraltro concordato dai genitori, la volonta' del ragazzo inequivocabilmente espressa : si tratta di un diciasettenne che ben ha chiara quale sia la sua volonta'. Del tutto ultronea la richiesta di parte ricorrente di fare intervenire i servizi sociali a recuperare il rapporto padre-figlio: il figlio ha una eta' tale da rendere superfluo l'intervento dei servizi, essendo rimessa ai genitori ed al figlio la volonta' di intraprendere un percorso terapeutico. Quanto alla quantificazione del contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei due figli collocati presso la madre, di 17 e 11 anni, va rilevato che, stando alle buste paga prodotte in data 21.6.25 il ricorrente percepisce in media uno stipendio mensile di euro 5.285. Attesi i bisogni di due figli della eta' di quelli di cui e' causa, ed in considerazione del fatto che allo stato la resistente non risulta svolgere attivita' lavorativa appare congruo stabilire a carico del padre un contributo di euro 600 per ciascun figlio collocato presso la madre.
pagina 4 di 6 oltre al 70% delle spese straordinarie ed ai 2/3 dell'assegno unico a favore della Pt_2 madre. La casa coniugale di Comacchio rimane assegnata alla madre in quanto collocataria di due dei tre figli minori. Quanto alla frequentazione dei genitori: il Sig. potrà vedere i figli collocati Pt_1 presso la madre quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, e, in ogni caso: due weekend al mese, dal venerdì sera alla domenica sera. La signora potra' vedere previo CP_1 Per_2 accordo con il padre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del ragazzo, e, in ogni caso: due weekend al mese, dal venerdì sera alla domenica sera. Per quanto riguarda le vacanze estive e quelle natalizie dei figli, i genitori decideranno di volta in volta come suddividere i relativi periodi, compatibilmente con le esigenze lavorative degli stessi e quelle scolastiche ed extrascolastiche dei minori, previa comunicazione con congruo anticipo che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni prima del periodo in esame;
in ogni caso, qualora i genitori si trovassero in disaccordo sui periodi di vacanza, negli anni pari deciderà la madre;
mentre in quelli dispari deciderà il padre. Venendo alla pretesa di assegno divorzile, alcune rilevanza e vincolativita' potendo avere per il Collegio le pattuizioni adottate spontaneamente fra le parti in sede di separazione, va rilevato che la e' donna in giovane eta' priva di alcuna patologia invalidante: CP_1
l'eta' dei figli peraltro non le impone piu' una presenza h24 per il loro accudimento. Essendo quindi la nelle condizioni di svolgere attivita' lavorativa e' da escludersi CP_1 il presupposto cd assistenziale dell'invocato assegno. Laddove poi l'assegno richiesto volesse avere natura compensativa, per avere la richiedente sottratto energie e tempo alla propri crescita lavorativa al fine di agevolare la carriera del marito e sollevarlo da incombenze familiari, ebbene sul punto la ricorrente doveva provare le dette circostanze, non avendo nemmeno dedotto prove sul punto. La relativa richiesta va quindi respinta. Atteso che le richieste delle parti sono state reciprocamente ridimensionate, le spese di causa meritano di essere compensate.
PQM
Il Tribunale, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
contratto in Comacchio il 16.9.06 (atto trascritto al n.20 Parte 1, anno 2006)
[...] dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 Per_2 Persona_3 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente di e presso la Persona_1 Per_3 madre e di presso il padre. Per_2 assegna la casa coniugale, sita in Comacchio (FE) loc. Volania, alla Via Prima Traversa per Lagosanto n. 6, già residenza familiare, alla mamma nella sua qualità di CP_1 collocataria prevalente dei 2 figli minorenni e Per_3 Persona_1
pone a carico di l'obbligo di versare un contributo al mantenimento per i Parte_1 figli e di euro 600 per ciascuno, da rivalutare annualmente Per_3 Persona_1 secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli pagina 5 di 6 interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria .
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) Campi estivi b) Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. l'assegno Unico verra' percepito dalla madre per 2/3 e per 1/3 dal padre.
Dispone in ordine alla frequentazione come da parte motiva. Respinge nel resto. Spese compensate. Dispone che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 15.7.25
Il Presidente est.
Anna Ghedini
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