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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1513 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA, che lo rappresenta e Pt_1
difende per procura notarile in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in VIA ROSARIO DI SALVO 16 90031 BELMONTE
MEZZAGNO, presso lo studio dell'avv. LA ROCCA SALVATORE, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione,
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 71/2020 emesso in data 10/03/2020 dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro,
(RG 365/2020) e notificato in data 15/04/2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
20/07/2023 le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/06/2020, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, l'Istituto ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 71/2020 emesso in data 10/03/2020 dal Tribunale di Termini
Imerese, Sezione Lavoro, (RG 365/2020) e notificato in data 15/04/2020.
Deduceva al riguardo che la somma ingiunta pari ad € 5.043,21, dovuta a titolo di arretrati per il trattamento di pensione di vecchiaia cat. VO n.
14047620, liquidato in data 27/04/2017 con decorrenza dal 01/03/2017, era stata compensata con l'indebito accertato per il pagamento della somma di €
31.514,23 a titolo di assegno di invalidità cat. IO n. 19035384 con decorrenza da giugno 2009.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Parte resistente si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'ingiunzione e, in particolare, l'impossibilità di operare la compensazione c.d. impropria tra le somme derivanti dagli arretrati della pensione di vecchiaia e quelle corrisposte a titolo di assegno ordinario di invalidità in mancanza del requisito dell'identità di titolo ed, ancora, perché contraria all'art. 69 della L. n.
153/1969, che stabilisce la pignorabilità di pensioni, assegni ed indennità, nei limiti del quinto.
In mancanza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione e decisione con termine per note conclusive.
L'opposizione deve essere rigettata.
Con il messaggio n. 734 del 25/02/2020 l' ha fornito chiarimenti sulle Pt_1
modalità di recupero sulle prestazioni in corso di pagamento degli indebiti da prestazioni a sostegno del reddito.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
L'istituto ha indicato che il procedimento amministrativo delineato dalla determinazione presidenziale n. 123/2017 prevede le seguenti fasi:
1. Verifica della possibilità di effettuare una compensazione impropria che si verifica quando il credito da parte del percettore sia riferito ad arretrati sulla stessa prestazione.
2. Invio all'interessato di una nota di debito che contiene la diffida a restituire la somma entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso. La nota contiene l'indicazione secondo cui l' è tenuto per legge al recupero coattivo dei Pt_1
propri crediti avvalendosi dell'agente addetto alla riscossione competente.
3. Trascorsi infruttuosamente 30 giorni dal ricevimento della nota di debito da parte del debitore, si darà luogo al recupero dell'indebito secondo le modalità e l'ordine di priorità indicati nell'articolo 3 della determina citata, ovvero a) trattenuta su prestazioni in corso di pagamento oppure b) pagamento mediante rimessa in denaro.
In difetto, dunque, dei presupposti richiesti per procedere alla c.d. compensazione impropria dovrà procedersi, ove possibile, al recupero mediante trattenuta su prestazione in corso di pagamento, che deve essere contenuto nei limiti del quinto della prestazione, da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fiscali.
Esaminando il caso in esame si evince l'insussistenza degli indicati presupposti, atteso che è pacifico tra le parti che l'opposto goda di una pensione di vecchiaia con decorrenza da marzo 2017 ed è altrettanto pacifico cha ha percepito a titolo di assegno di invalidità somme che l' asserisce Pt_1
indebite per mancata comunicazione del modello Red 2011 relativo ai redditi
2010.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
L'indebito recuperato dall' mediante la compensazione ha, quindi, per Pt_1
oggetto somme corrisposte a diverso titolo e la reciproca relazione di debito- credito trae origine da rapporti diversi (il debito deriva dall'assegno d'invalidità civile mentre il credito è rappresentato dalla pensione di vecchiaia).
Sul punto, la Suprema Corte ha escluso l'identità del titolo e quindi l'operatività della compensazione impropria persino tra prestazioni assistenziali come l'assegno sociale e l'indennità di accompagnamento, avendo le medesime diversità di presupposti (Cass. n. 30220/2019).
Per quanto sopra nel caso di specie non può essere applicata la disciplina della compensazione impropria, contraria all'art. 1246 n. 3 c.c, in quanto credito impignorabile se non nei limiti dell'art. 69 L. n. 153/1969.
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Rigetta l'opposizione;
Conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 71/2020 emesso in data
10/03/2020 dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, (RG
365/2020) e notificato in data 15/04/2020, che dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna l' al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, Pt_1
che liquida in complessivi € 1.769,00, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 28/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1513 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA, che lo rappresenta e Pt_1
difende per procura notarile in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in VIA ROSARIO DI SALVO 16 90031 BELMONTE
MEZZAGNO, presso lo studio dell'avv. LA ROCCA SALVATORE, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione,
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 71/2020 emesso in data 10/03/2020 dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro,
(RG 365/2020) e notificato in data 15/04/2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
20/07/2023 le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/06/2020, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, l'Istituto ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 71/2020 emesso in data 10/03/2020 dal Tribunale di Termini
Imerese, Sezione Lavoro, (RG 365/2020) e notificato in data 15/04/2020.
Deduceva al riguardo che la somma ingiunta pari ad € 5.043,21, dovuta a titolo di arretrati per il trattamento di pensione di vecchiaia cat. VO n.
14047620, liquidato in data 27/04/2017 con decorrenza dal 01/03/2017, era stata compensata con l'indebito accertato per il pagamento della somma di €
31.514,23 a titolo di assegno di invalidità cat. IO n. 19035384 con decorrenza da giugno 2009.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Parte resistente si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'ingiunzione e, in particolare, l'impossibilità di operare la compensazione c.d. impropria tra le somme derivanti dagli arretrati della pensione di vecchiaia e quelle corrisposte a titolo di assegno ordinario di invalidità in mancanza del requisito dell'identità di titolo ed, ancora, perché contraria all'art. 69 della L. n.
153/1969, che stabilisce la pignorabilità di pensioni, assegni ed indennità, nei limiti del quinto.
In mancanza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione e decisione con termine per note conclusive.
L'opposizione deve essere rigettata.
Con il messaggio n. 734 del 25/02/2020 l' ha fornito chiarimenti sulle Pt_1
modalità di recupero sulle prestazioni in corso di pagamento degli indebiti da prestazioni a sostegno del reddito.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
L'istituto ha indicato che il procedimento amministrativo delineato dalla determinazione presidenziale n. 123/2017 prevede le seguenti fasi:
1. Verifica della possibilità di effettuare una compensazione impropria che si verifica quando il credito da parte del percettore sia riferito ad arretrati sulla stessa prestazione.
2. Invio all'interessato di una nota di debito che contiene la diffida a restituire la somma entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso. La nota contiene l'indicazione secondo cui l' è tenuto per legge al recupero coattivo dei Pt_1
propri crediti avvalendosi dell'agente addetto alla riscossione competente.
3. Trascorsi infruttuosamente 30 giorni dal ricevimento della nota di debito da parte del debitore, si darà luogo al recupero dell'indebito secondo le modalità e l'ordine di priorità indicati nell'articolo 3 della determina citata, ovvero a) trattenuta su prestazioni in corso di pagamento oppure b) pagamento mediante rimessa in denaro.
In difetto, dunque, dei presupposti richiesti per procedere alla c.d. compensazione impropria dovrà procedersi, ove possibile, al recupero mediante trattenuta su prestazione in corso di pagamento, che deve essere contenuto nei limiti del quinto della prestazione, da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fiscali.
Esaminando il caso in esame si evince l'insussistenza degli indicati presupposti, atteso che è pacifico tra le parti che l'opposto goda di una pensione di vecchiaia con decorrenza da marzo 2017 ed è altrettanto pacifico cha ha percepito a titolo di assegno di invalidità somme che l' asserisce Pt_1
indebite per mancata comunicazione del modello Red 2011 relativo ai redditi
2010.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
L'indebito recuperato dall' mediante la compensazione ha, quindi, per Pt_1
oggetto somme corrisposte a diverso titolo e la reciproca relazione di debito- credito trae origine da rapporti diversi (il debito deriva dall'assegno d'invalidità civile mentre il credito è rappresentato dalla pensione di vecchiaia).
Sul punto, la Suprema Corte ha escluso l'identità del titolo e quindi l'operatività della compensazione impropria persino tra prestazioni assistenziali come l'assegno sociale e l'indennità di accompagnamento, avendo le medesime diversità di presupposti (Cass. n. 30220/2019).
Per quanto sopra nel caso di specie non può essere applicata la disciplina della compensazione impropria, contraria all'art. 1246 n. 3 c.c, in quanto credito impignorabile se non nei limiti dell'art. 69 L. n. 153/1969.
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Rigetta l'opposizione;
Conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 71/2020 emesso in data
10/03/2020 dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, (RG
365/2020) e notificato in data 15/04/2020, che dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna l' al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, Pt_1
che liquida in complessivi € 1.769,00, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 28/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile