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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1453 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 25.7.2023
da
- Parte_1
(avv. MATTANA SILVIA)
contro
- Controparte_1
- (avv. ORIONE MAURIZIO) Controparte_2
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO espone nell'atto introduttivo di aver lavorato dal 6.2.2022 al 113.10.2022, come Parte_1
operaio tubista di 2° livello, alle dipendenze azienda operante all'interno di CP_1 CP_2
stabilimento di RT RA. Ha chiesto la condanna in solido di e di
[...] CP_1 CP_2
al pagamento delle retribuzioni maturate in relazione al lavoro straordinario prestato, nonché al
[...]
pagamento dell'elemento perequativo e del TFR, invocando il disposto dell'art. 29, 2° comma, D.
Lgs. n.276/2003, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di lavoro e la convenuta.
Si è costituita in giudizio , che ha eccepito la mancanza di prova in merito all'effettiva Controparte_2
applicazione del ricorrente a lavorazioni in appalto a committenza e l'insussistenza CP_2
dell'invocata responsabilità solidale con riferimento a crediti di natura non retributiva.
Parte ricorrente, a seguito dell'intervenuto fallimento di , non ha provveduto a notificare CP_1
il ricorso a quest'ultima, insistendo solo nelle domande nei confronti di CP_2
La causa è stata istruita con l'audizione di alcuni testi e viene ora decisa.
*
Il ricorso è fondato.
Risulta documentalmente che il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa per CP_1
[... per il periodo e con l'inquadramento indicati in ricorso presso a RT RA (v. CP_2
lettera di assunzione, doc. 1 ricorso, e doc. 3 scheda anagrafico professionale;
v. altresì doc. 2, buste paga, in cui il centro di costo/luogo di lavoro è indicato presso . Risulta poi dalla difesa CP_2
di che la stessa ha conferito a l. l'ordine di appalto CP_2 Parte_2
DCA74R008, relativo a lavorazioni di allestimento della costruzione C. 6274, e che Parte_2
ha chiesto in data 4.1.2022 di potersi avvalere del subappalto di doc.3 . La
[...] CP_1 CP_2
costante presenza del ricorrente presso è poi confermata dai testi escussi. CP_2
Ne discende la responsabilità solidale di per i crediti retributivi vantati, a fronte del CP_2
disposto dell'art.29 D. Lgs. n.276/2003, che prevede – come noto - che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti.
*
Nel merito.
Il ricorrente ha chiesto in primis la corresponsione della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Nell'atto introduttivo si deduce che il ricorrente ha lavorato per 9 ore giornaliere dal lunedì
al venerdì per l'intero periodo e 5 ore il sabato, ogni due settimane. I testi, e Testimone_1 [...]
entrambi colleghi di lavoro del ricorrente, hanno pienamente confermato l'orario Tes_2
indicato.
Come indicato in ricorso, ai sensi degli artt. 5 e 7 del CCNL applicato, ha diritto a vedersi Parte_1
corrisposta per ogni giorno lavorato dal lunedì al venerdì e riconosciuto in busta paga 1 ora di lavoro ordinario ed 1 ora di lavoro straordinario, per cui è prevista la maggiorazione del 25%, a fronte delle
7 ore retribuite.
Il ricorrente ha poi diritto a vedersi corrisposte, nelle giornate in cui ha prestato la propria attività
lavorativa il sabato e riconosciute come effettivamente lavorate nelle buste paghe, le maggiorazioni di cui all'art.7 del CCNL applicato (25% per le prime due ore – 30% per le successive). La datrice di lavoro infatti, pur riconoscendo in busta paga che il ricorrente aveva lavorato nelle giornate di sabato,
ometteva di corrispondergli tali maggiorazioni. Le differenze retributive dovute, con la relativa incidenza sul TFR, sono pari ad €2.276,14.
*
Il ricorrente chiede altresì la corresponsione dell'elemento perequativo. E' previsto dall'art. 13 del
CCNL, pari ad euro 485,00, a decorrere dal 1°.1.2014, da corrispondersi assieme alla retribuzione di giugno, ai lavoratori assunti da aziende private prive di contrattazione di secondo livello e che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da emolumenti spettanti in base al
CCNL. non aveva contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e dalle CP_1
buste paga risulta che il lavoratore non godeva di alcun superminimo. Non è stato riconosciuto al ricorrente il suddetto elemento perequativo. E' indubbia la natura retributiva. E' pertanto dovuto l'ulteriore importo di €323,00.
*
Il ricorrente chiede infine il pagamento del TFR, che la società non risulta abbia corrisposto. CP_1
Dalle buste paga prodotte risulta che il TFR maturato dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro ammonta ad (€ 91,12+€ 123,97 +€ 118,25+ € 150,76 + € 138,55 +€ 120,41 +€ 66,83 + € 144,56) = €
654,45 lordi (v.doc.2 ricorso).
Il ricorrente è pertanto creditore dell'importo di € 654,45 lordi a titolo di TFR.
Il credito complessivo è di euro 3.550,59: trattandosi di voci aventi carattere strettamente retributivo sorge la responsabilità solidale della committente unica società evocata in giudizio. CP_2
Sugli importi dovuti al ricorrente devono aggiungersi gli interessi legali previa rivalutazione monetaria.
Sono dovute le spese di lite.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, condanna a corrispondere al ricorrente l'importo di Controparte_2
euro 3.550,59 per i titoli di cui al ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate.
Condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €3.500,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 24.3.2025.
Il GL
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1453 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 25.7.2023
da
- Parte_1
(avv. MATTANA SILVIA)
contro
- Controparte_1
- (avv. ORIONE MAURIZIO) Controparte_2
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO espone nell'atto introduttivo di aver lavorato dal 6.2.2022 al 113.10.2022, come Parte_1
operaio tubista di 2° livello, alle dipendenze azienda operante all'interno di CP_1 CP_2
stabilimento di RT RA. Ha chiesto la condanna in solido di e di
[...] CP_1 CP_2
al pagamento delle retribuzioni maturate in relazione al lavoro straordinario prestato, nonché al
[...]
pagamento dell'elemento perequativo e del TFR, invocando il disposto dell'art. 29, 2° comma, D.
Lgs. n.276/2003, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di lavoro e la convenuta.
Si è costituita in giudizio , che ha eccepito la mancanza di prova in merito all'effettiva Controparte_2
applicazione del ricorrente a lavorazioni in appalto a committenza e l'insussistenza CP_2
dell'invocata responsabilità solidale con riferimento a crediti di natura non retributiva.
Parte ricorrente, a seguito dell'intervenuto fallimento di , non ha provveduto a notificare CP_1
il ricorso a quest'ultima, insistendo solo nelle domande nei confronti di CP_2
La causa è stata istruita con l'audizione di alcuni testi e viene ora decisa.
*
Il ricorso è fondato.
Risulta documentalmente che il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa per CP_1
[... per il periodo e con l'inquadramento indicati in ricorso presso a RT RA (v. CP_2
lettera di assunzione, doc. 1 ricorso, e doc. 3 scheda anagrafico professionale;
v. altresì doc. 2, buste paga, in cui il centro di costo/luogo di lavoro è indicato presso . Risulta poi dalla difesa CP_2
di che la stessa ha conferito a l. l'ordine di appalto CP_2 Parte_2
DCA74R008, relativo a lavorazioni di allestimento della costruzione C. 6274, e che Parte_2
ha chiesto in data 4.1.2022 di potersi avvalere del subappalto di doc.3 . La
[...] CP_1 CP_2
costante presenza del ricorrente presso è poi confermata dai testi escussi. CP_2
Ne discende la responsabilità solidale di per i crediti retributivi vantati, a fronte del CP_2
disposto dell'art.29 D. Lgs. n.276/2003, che prevede – come noto - che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti.
*
Nel merito.
Il ricorrente ha chiesto in primis la corresponsione della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Nell'atto introduttivo si deduce che il ricorrente ha lavorato per 9 ore giornaliere dal lunedì
al venerdì per l'intero periodo e 5 ore il sabato, ogni due settimane. I testi, e Testimone_1 [...]
entrambi colleghi di lavoro del ricorrente, hanno pienamente confermato l'orario Tes_2
indicato.
Come indicato in ricorso, ai sensi degli artt. 5 e 7 del CCNL applicato, ha diritto a vedersi Parte_1
corrisposta per ogni giorno lavorato dal lunedì al venerdì e riconosciuto in busta paga 1 ora di lavoro ordinario ed 1 ora di lavoro straordinario, per cui è prevista la maggiorazione del 25%, a fronte delle
7 ore retribuite.
Il ricorrente ha poi diritto a vedersi corrisposte, nelle giornate in cui ha prestato la propria attività
lavorativa il sabato e riconosciute come effettivamente lavorate nelle buste paghe, le maggiorazioni di cui all'art.7 del CCNL applicato (25% per le prime due ore – 30% per le successive). La datrice di lavoro infatti, pur riconoscendo in busta paga che il ricorrente aveva lavorato nelle giornate di sabato,
ometteva di corrispondergli tali maggiorazioni. Le differenze retributive dovute, con la relativa incidenza sul TFR, sono pari ad €2.276,14.
*
Il ricorrente chiede altresì la corresponsione dell'elemento perequativo. E' previsto dall'art. 13 del
CCNL, pari ad euro 485,00, a decorrere dal 1°.1.2014, da corrispondersi assieme alla retribuzione di giugno, ai lavoratori assunti da aziende private prive di contrattazione di secondo livello e che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da emolumenti spettanti in base al
CCNL. non aveva contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e dalle CP_1
buste paga risulta che il lavoratore non godeva di alcun superminimo. Non è stato riconosciuto al ricorrente il suddetto elemento perequativo. E' indubbia la natura retributiva. E' pertanto dovuto l'ulteriore importo di €323,00.
*
Il ricorrente chiede infine il pagamento del TFR, che la società non risulta abbia corrisposto. CP_1
Dalle buste paga prodotte risulta che il TFR maturato dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro ammonta ad (€ 91,12+€ 123,97 +€ 118,25+ € 150,76 + € 138,55 +€ 120,41 +€ 66,83 + € 144,56) = €
654,45 lordi (v.doc.2 ricorso).
Il ricorrente è pertanto creditore dell'importo di € 654,45 lordi a titolo di TFR.
Il credito complessivo è di euro 3.550,59: trattandosi di voci aventi carattere strettamente retributivo sorge la responsabilità solidale della committente unica società evocata in giudizio. CP_2
Sugli importi dovuti al ricorrente devono aggiungersi gli interessi legali previa rivalutazione monetaria.
Sono dovute le spese di lite.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, condanna a corrispondere al ricorrente l'importo di Controparte_2
euro 3.550,59 per i titoli di cui al ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate.
Condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €3.500,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 24.3.2025.
Il GL