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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3779 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2401 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/09/1997 e residente in [...] rappresentata e difesa tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dall'avv.
LL de IM e dall'avv. Claudia Villani, entrambe con Studio in Bologna, via Garibaldi n. 7 contro
(C.F. ), nato a CP_1 C.F._2 CP_1
Piacenza il 03.08.1993 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall''avv. del foro di Bolzano con studio in Piacenza, viale Testimone_1 dei mille, 3 ove è elettivamente domiciliato
convenuto
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
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CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data
28/11/2025; il P.M è intervenuto;
IN FATTO
Con ricorso depositato il 25/02/2025 chiedeva che, a modifica Parte_1 dell'ordinanza n. cron. 10327/2023 del 13/09/2023 che regolamentava le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato dall'unione tra la ricorrente e il sig. fosse rivisto il calendario di frequentazione tra il CP_1 padre e figlio perché, a detta della ricorrente non più rispondente all'interesse del minore.
La ricorrente chiedeva poi che fosse modificato il contributo al mantenimento che il sig. era tenuto a versare nei confronti del figlio, perché a sua detta il padre CP_1 non aveva mai versato alcunché a titolo di mantenimento del minore.
Si costituiva in giudizio il sig. che chiedeva fossero rigettate in toto le CP_1 richieste avanzate dalla ricorrente.
All'udienza del 10/06/2025 il Giudice, sentite le parti, nominava l'Avv.
Annamaria Ciampa, quale Curatore Speciale nell'interesse del minore. La stessa curatrice, in data 06/07/2025 si costituiva, nell'interesse del minore, nel presente procedimento con comparsa di costituzione che conteneva, tra le conclusioni, delle proposte circa la regolamentazione dell'affido del minore tra i genitori.
All'udienza del 14/07/2025, le parti dichiaravano di aderire alla proposta delineata dal curatore speciale nella comparsa di cui sopra, a cui chiedevano di aggiungere quanto convenuto in udienza.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
§
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte sia meritevole di accoglimento.
P.Q.M
.
pagina 2 di 6 Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti e, per l'effetto:
1) affida in via condivisa il minore entrambi i genitori;
Per_1
2) colloca il minore in via prevalente presso la madre ad Anzola dall'inizio alla fine dell'anno scolastico;
nel periodo estivo il bambino sarà collocato in via prevalente presso l'abitazione del padre a Piacenza;
3) dispone che:
- durante l'anno scolastico, tre fine settimana al mese la madre accompagnerà il minore a Piacenza presso il padre il venerdì all'uscita di scuola ed il padre lo riaccompagnerà la domenica sera alle ore 18,00 presso l'abitazione materna sita in Zona Rigosa (BO);
- un fine settimana al mese resterà collocato presso la madre;
Per_1
- nei periodi di spettanza esclusiva del padre, trascorrerà almeno due Per_1 settimane anche consecutive con il padre e una settimana con i nonni paterni e la zia paterna;
4) prende atto che le parti danno il consenso all'iscrizione al calcio per il figlio
, da svolgersi a OL PR (BO), a condizione che le partite del Per_1 figlio a cui potrà partecipare siano due al mese, una nel fine settimana della madre e una in uno dei tre fine settimana del padre (di sabato o domenica), mentre gli altri due fine settimana paterni saranno senza svolgimento di alcuna partita;
- quando il figlio avrà la partita in uno dei tre fine settimana di spettanza del padre, quest'ultimo si recherà a OL PR (BO) e trascorrerà il pernottamento in zona, in tal modo consentendo al minore di frequentare l'attività sportiva scelta;
- qualora non avesse alcuna partita in uno dei tre fine settimana di Per_1 spettanza paterna mensile, il padre avrà con sé il figlio presso il proprio domicilio normalmente dal venerdì con accompagnamento della madre, fino alla domenica con riaccompagnamento del padre;
- durante il periodo estivo (dal fine settimana successivo alla fine della scuola sino ad una settimana prima dell'inizio della scuola), sarà Per_1
pagina 3 di 6 collocato in via prevalente presso l'abitazione paterna e la signora Pt_1 trascorrerà con il figlio un fine settimana nel mese di luglio e di agosto, recandosi a Piacenza per prelevare il figlio il venerdì mattina e riportarlo alla domenica sera;
la madre nel periodo estivo provvederà a prelevare e a riaccompagnare il figlio dal padre nei tempi di lei competenza. Inoltre, in detto periodo estivo trascorrerà due settimane di vacanza anche Per_1 non consecutive in via esclusiva con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, consentendo all'altro genitore che non si troverà con di sentire telefonicamente o in videochiamata il figlio Per_1 una volta al giorno. Resta inteso che entrambi i genitori potranno inserire i rispettivi coniugi/partner nei periodi di propria spettanza di vacanza esclusiva e che potrà trascorrere le vacanze anche senza il padre, Per_1 con i nonni paterni e/o la zia paterna;
- In ogni caso, nel calendario estivo che i genitori andranno a predisporre e a concordare entro il 30 maggio di ogni anno così da consegnarlo a Per_1 che possa sapere i periodi che starà con l'uno o l'altro, non potrà mai trascorrere un mese senza che veda il padre o la madre e dovrà Per_1 esserci un'interruzione di giorni cinque;
5) quanto alle festività natalizie e pasquali, ponti e compleanni, conferma il calendario di frequentazione disposto con ordinanza n. cron. 10327/2023 del
13.09.2023 del Tribunale di Piacenza, pubblicata in data 15.09.2023 a definizione del procedimento R.G. n. 2739/2022;
6) obbliga il signor a contribuire al mantenimento ordinario del CP_1 figlio minore mediante versamento, entro il giorno 10 di ogni mese Per_1 tramite bonifico bancario continuativo, in favore della signora Parte_1 di un assegno mensile pari ad € 250,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dispone che ciascun genitore sostenga il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del minore come da Protocollo del
Tribunale di Bologna del 2017 che interamente si richiama;
pagina 4 di 6 8) prende atto che le Parti confermano espressamente che la mensa scolastica sia considerata spesa ordinaria, inclusa nel mantenimento. Il versamento del contributo mensile per il mantenimento ordinario del minore verrà sospeso a carico di nei mesi estivi di giugno, luglio ed agosto quando il CP_1 minore si troverà collocato prevalentemente presso l'abitazione paterna;
9) prende atto che entrambi i genitori hanno autorizzato l'iscrizione dal mese di settembre 2025 del minore all'attività sportiva calcistica presso Per_1
l'A.S.D. Calcio di OL PR, con svolgimento di due partite al mese, una nel fine settimana materno e una in uno dei tre fine settimana paterni;
10) prende atto che entrambi i genitori hanno autorizzato l'iscrizione del minore al catechismo a Piacenza;
Per_1
11) prende atto che il signor ha autorizzato il trasferimento della CP_1 residenza del minore presso la nuova abitazione della madre sita in Per_1
Zona Rigosa (BO), via Morazzo n. 25, che si trova a poca distanza da OL
PR, ove il minore frequenta la scuola primaria e l'attività di calcio, e non l'omonima via in Bologna città;
12) prende atto che i signori e confermano la CP_1 Parte_1 frequenza del minore presso la scuola primaria di OL PR (BO);
13) prende atto che entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio, anche per quanto riguarda il figlio minore;
14) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
15) condanna solidalmente le parti a corrispondere in favore dell'erario il compenso spettante al curatore speciale.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 17.12.2025
Il Giudice Estensore
dott.ssa Carmen Giraldi
Il Presidente
dott. Bruno Perla
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