Versione
20 luglio 1923
20 luglio 1923
Art. 5.
Gli inscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:
1° procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;
2° stabilisce il contributo annuo dovuto dagli inscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
3° da' a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
4° vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26 , 27 , 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938 , in quanto siano applicabili.
Gli inscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:
1° procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;
2° stabilisce il contributo annuo dovuto dagli inscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
3° da' a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
4° vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26 , 27 , 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938 , in quanto siano applicabili.
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 03/03/1988 n. 450413 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 3 marzo 1988 · 6.3747554
[…] Al riguardo, si osserva che detti pareri, emanati nell\'esercizio delle attribuzioni proprie del Consiglio dell\'Ordine degli Ingegneri, ai sensi dell\'art. 5, della legge 24 giugno 1923, n. 1395, sono inquadrabili fra gli atti elencati dall\'art. 6 della Tariffa, allegato A), al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e, quindi, sono soggetti all\'imposta
Leggi di più…
Giurisprudenza • 9
- 1. TAR Bari, sez. II, sentenza breve 29/11/2021, n. 1749Provvedimento: […] 2.2) Violazione dell'art. 5, comma 3, della legge n. 1395 del 1923, dell'art. 3 delle “Linee Guida sul funzionamento delle Commissioni Pareri”, dell'art. 3 dell'OIBA e degli artt. 9 e 10 della “Commissione Pareri – Regolamento sul funzionamento della Commissione Pareri”.Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- parere di congruità·
- violazione delle linee guida sul funzionamento delle commissioni pareri·
- compensazione delle spese di lite·
- tutela dei clienti e obbligo di vigilanza·
- violazione della legge Pinto·
- principi generali di buon andamento della Pubblica Amministrazione·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- competenza funzionale degli Ordini professionali·
- notifica del ricorso·
- eccesso di potere·
- carenza di motivazione