Articolo 5 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 luglio 1923
Art. 5.


Gli inscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

1° procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;

2° stabilisce il contributo annuo dovuto dagli inscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

3° da' a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

4° vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26 , 27 , 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938 , in quanto siano applicabili.

Entrata in vigore il 20 luglio 1923
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