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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 22/10/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Rieti Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 1398/2024 r.g., art. 127 ter c.p.c.
C.F. Parte_1 C.F._1
Avv. GIULIANI DANIELA parte ricorrente
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Avv. EUTIZI CINZIA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: chiede l'accoglimento integrale della domanda, con vittoria delle spese di lite. II. Parte resistente: chiede la declaratoria della cessazione della materia con contendere, con compensazione delle spese di lite. Le ragioni della decisione I. Parte ricorrente ha formulato domanda che, a seguito di provvedimento in autotutela,
l'amministrazione resistente ha valutato positivamente. Nel caso in esame, dunque, l'amministrazione resistente ha riconosciuto la fondatezza delle richieste articolate nel ricorso;
in aggiunta, l'amministrazione resistente ha dato prova di aver concretamente ed effettivamente recepito il petitum della domanda del ricorrente, ponendo in essere azione amministrativa coerente il predetto riconoscimento. Pertanto, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse all'emissione del provvedimento giudiziale richiesto, deve riconoscersi la cessazione della materia del contendere.
II. Le spese di lite segue la soccombenza virtuale, considerato che la condotta dell'amministrazione resistente ha determinato l'instaurazione del presente giudizio, condotta che poi la stessa amministrazione, tramite annullamento in autotutela, ha ammesso essere erronea. Le stesse sono liquidate, come in dispositivo, in favore dell'Erario, posto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002). Le spese di lite sono quantificate in applicazione del D.M. 147/2022, parametri tabellari minimi avuto riguardo al valore della causa e alle questioni sottoposte dalle parti al giudicante con riferimento alle sole
1 fasi studio e introduttiva;
infatti, a seguito del riconoscimento dell'erroneità dell'azione amministrativa, le successive fasi processuali previste dal D.M. 147/2022 non avevano sostanzialmente luogo. Deve precisarsi che la liquidazione viene effettuata già dimidiata, come da sentenza della Corte Costituzionale del 28 novembre 2012 n. 270. Infatti, la somma indicata nel dispositivo, da corrispondere allo Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 30 maggio 2022, n. 115, deve coincidere con quella oggetto di successivo provvedimento di liquidazione del difensore del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
p.q.m.
dichiara la cessazione della materia del contendere. condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 213,00 oltre accessori come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 30 maggio 2022, n. 115.
22 ottobre 2025 Giudice del lavoro Paolo Mariotti
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Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 1398/2024 r.g., art. 127 ter c.p.c.
C.F. Parte_1 C.F._1
Avv. GIULIANI DANIELA parte ricorrente
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Avv. EUTIZI CINZIA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: chiede l'accoglimento integrale della domanda, con vittoria delle spese di lite. II. Parte resistente: chiede la declaratoria della cessazione della materia con contendere, con compensazione delle spese di lite. Le ragioni della decisione I. Parte ricorrente ha formulato domanda che, a seguito di provvedimento in autotutela,
l'amministrazione resistente ha valutato positivamente. Nel caso in esame, dunque, l'amministrazione resistente ha riconosciuto la fondatezza delle richieste articolate nel ricorso;
in aggiunta, l'amministrazione resistente ha dato prova di aver concretamente ed effettivamente recepito il petitum della domanda del ricorrente, ponendo in essere azione amministrativa coerente il predetto riconoscimento. Pertanto, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse all'emissione del provvedimento giudiziale richiesto, deve riconoscersi la cessazione della materia del contendere.
II. Le spese di lite segue la soccombenza virtuale, considerato che la condotta dell'amministrazione resistente ha determinato l'instaurazione del presente giudizio, condotta che poi la stessa amministrazione, tramite annullamento in autotutela, ha ammesso essere erronea. Le stesse sono liquidate, come in dispositivo, in favore dell'Erario, posto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002). Le spese di lite sono quantificate in applicazione del D.M. 147/2022, parametri tabellari minimi avuto riguardo al valore della causa e alle questioni sottoposte dalle parti al giudicante con riferimento alle sole
1 fasi studio e introduttiva;
infatti, a seguito del riconoscimento dell'erroneità dell'azione amministrativa, le successive fasi processuali previste dal D.M. 147/2022 non avevano sostanzialmente luogo. Deve precisarsi che la liquidazione viene effettuata già dimidiata, come da sentenza della Corte Costituzionale del 28 novembre 2012 n. 270. Infatti, la somma indicata nel dispositivo, da corrispondere allo Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 30 maggio 2022, n. 115, deve coincidere con quella oggetto di successivo provvedimento di liquidazione del difensore del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
p.q.m.
dichiara la cessazione della materia del contendere. condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 213,00 oltre accessori come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 30 maggio 2022, n. 115.
22 ottobre 2025 Giudice del lavoro Paolo Mariotti
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