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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/12/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in composizione collegiale, in persona di
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso giudice relatore
Dott.ssa Filomena Piccirillo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2769/2022 R.G. promossa con atto di citazione in riassunzione notificato il 14 settembre 2022 a Parte_1
e al il 19/9/2025 Parte_2 da
(C.F. Parte_3
, nella persona del Direttore in carica, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. presso i cui Uffici in Trieste, P.IVA_2
Piazza Dalmazia n. 3 è legalmente domiciliata. comunicazioni ai seguenti indirizzi fax:
040361109, p.e.c.: - Attore Email_1
Contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]7, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Pt_3
Sinacori del Foro di (C.F. – pec: Pt_3 C.F._2
, con Studio in via Savorgnana n. 20, 33100 Email_2 Pt_3
- Convenuto
PUBBLICO MINISTERO (notificato atto di riassunzione il 19/9/2022)
Oggetto: procedimento incidentale di querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c. in ordine al testamento olografo di di data 27 giugno 1986, istitutivo di legato di Parte_4
Euro 1.032.913,8 in favore di . Parte_1
1 Causa rimessa al collegio per la decisione il 14 aprile 2025 alla scadenza dei termini di deposito di comparse conclusionali e repliche
Conclusioni delle parti
: dichiarare la falsità del testamento olografo di , Parte_3 Parte_4 di data 27 giugno 1986, istitutivo di legato di Euro 1.032.913,8 in favore del Sig. Parte_1
. Spese diritti e onorari integralmente rifusi.
[...]
AG AO: In via preliminare: Dichiararsi il procedimento illegittimo e inammissibile perché la contestazione sull'autenticità del testamento olografo avrebbe dovuto proporsi a mezzo di azione di accertamento negativo, nonché per le altre ragioni di cui in narrativa
[della memoria di costituzione]. Nel merito: dichiararsi la nullità della azione per querela per mancanza di indicazione di istanze istruttorie ed elementi su cui si fonda la prova;
rigettarsi in ogni caso le domande attoree per mancanza di sufficienti elementi di prova;
conseguentemente, accertarsi e dichiararsi la genuinità del documento in oggetto per i motivi di cui in narrativa. condannarsi parte attrice alla rifusione delle spese di lite. In via istruttoria: Si chiede, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, l'assunzione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che, a seguito del decesso di il PEona_1 sig. rinveniva fra le carte della DR il testamento olografo della NO Pt_1 [...]
provvedeva a pubblicarlo in data 03.04.2013? Pt_4
2. Vero che il sig. ha avuto conoscenza del testamento quando, qualche Parte_1 settimana dopo il decesso della DR ved. ha iniziato a PEona_1 Pt_1 sgomberare la casa di abitazione della DR sita in piazzale Cella per metterla in vendita?
3. Vero che in quella occasione il sig. e la figlia alla Parte_1 PEona_2 presenza anche della badante della DR, hanno trovato in un mobile a parete nel corridoio notte uno scomparto con una busta?
4. Vero che all'interno della busta di cui al capitolo precedente vi erano una fotografia ed i testamenti rispettivamente della DR del sig. , e della sig.ra Pt_1 Per_1 Parte_4
[...]
5. Vero che al momento del ritrovamento della busta, avendo trovato dei PEona_2 documenti con scritto il nome del padre e avendo fretta di andare a casa, non si è soffermata a leggere le carte, lasciando che lo facesse suo padre?
6. Vero che il giorno dopo il padre le ha raccontato quello che era scritto sul foglio che lei non aveva letto e che è risultato essere il testamento della zia Parte_4
7. Vero che aveva ventilato in via ipotetica che esistesse un testamento della sig.ra Per_1 [...]
Pt_4
2
8. Vero che il sig. vicino di casa di aveva riferito al sig. di PEona_3 Per_1 Pt_1 sapere dell'esistenza del testamento?
9. Vero che (TE della ha avuto conoscenza del Testimone_1 Parte_4 testamento dal cugino , il quale l'ha chiamata quando lo ha rinvenuto nella casa di Pt_1 piazzale Cella?
10. Vero che la sig.ra essendo arrivata da Genova dove si trovava in Parte_4 orfanotrofio, non aveva fratelli o sorelle né parenti in vita?
11. Vero che, come confermato poi dalle informazioni assunte dalla P.G., i nipoti della sig.ra ritengono che non vi siano perplessità circa la genuinità del testamento, Parte_4 né sul fatto che la zia ved. possa aver deciso di lasciare tutto il suo Parte_4 Per_1 patrimonio a Parte_1
12. Vero che la sig.ra aveva ottimi rapporti con Parte_4 Parte_1
13. Vero che il sig. ogni volta che poteva passava a salutare la zia presso Pt_1 Parte_4 la cartoleria che lei gestiva in via Mercatovecchio, con molto piacere della zia?
14. Vero che la non aveva a cuore (figlio di )? Parte_4 Per_4 CP_1
15. Vero che la non aveva buoni rapporti con i cognati e Parte_4 Per_5 Per_1
? CP_1
16. Vero che anche la DR non intratteneva buoni rapporti con e Per_1 Per_5
? CP_1
17. Vero che i rapporti tra e la DR erano buoni ma conflittuali su Parte_1 Per_1 certi argomenti, quali l'educazione della figlia di lui?
Si indicano a testi: di Tricesimo, di Codroipo, Testimone_1 PEona_2
di RT (TE), di di Testimone_2 Testimone_3 Pt_3 PEona_3 Pt_3
FATTO E DIRITTO
1. La vicenda
a. Il 5 gennaio 1994 muore a vedova, senza figli;
qualche Parte_4 Pt_3
anno prima, a seguito di un ictus, era stata dichiarata interdetta. Si apre, dopo la morte, un procedimento di eredità giacente il 20 gennaio 1994.
b. L'8 aprile 2013, ancora pendente la procedura, viene pubblicato dal Notaio di Per_6
su richiesta e deposito da parte di , un testamento olografo di Pt_3 Parte_1
data 27.06.1986, nel quale si legge: Io sottoscritta nel pieno Parte_5
delle mie facoltà, dispongo legato su tutto il mio patrimonio presente e futuro a favore di mio TE figlio di e del defunto Parte_1 PEona_1 CP_2
per un importo di Lire 2.000.000.000 (duemiliardi). Tale importo verrà liquidato a
dopo il decesso di , perché la mia volontà è che quest'ultima non possa Pt_1 Per_1
3 disporre di tale somma. Udine, 27 giugno 1986. In fede ved Parte_5
Per_1
c. Della pubblicazione del testamento viene informata l'Agenzia del Demanio in quanto, in mancanza di eredi legittimi o testamentari, sino ad allora sconosciuti, era stato chiamato all'eredità (erede necessario) lo Stato stesso;
ma il Demanio, dubitando della autenticità del testamento, chiede di procedere a una perizia calligrafica.
d. Con perizia del 26.02.2015 il C.T.U., la dott.ssa incaricata dal giudice PEona_7
dell'eredità giacente, risponde al quesito in termini di probabile non autenticità del testamento (è probabile che il testamento in verifica sia estraneo alla mano della de PE cuius sig.ra . Va qui ricordato che la dott.ssa chiede il Parte_4 parere al prof ordinario di chimica analitica, riguardo alla fattibilità PEona_8
della datazione della traccia inchiostrata del testamento, parere che non conduce però ad alcuna indagine supplettiva. PE e. Le critiche mosse alla perizia della dott.ssa dal prof. consulente del Per_9
signor inducono il giudice dell'eredità giacente a tentare una Parte_1 transazione tra le Parti, con esito negativo;
ne segue la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica.
f. Il procedimento penale (iscritto al n. 1755/2015 RGNR) si chiude con una richiesta di archiviazione atteso che, secondo il Pubblico Ministero, anche superando i dubbi sulla falsità del testamento, non vi sono elementi utili per identificare i responsabili o comunque per l'ulteriore prosecuzione delle indagini;
alla richiesta aderisce il GIP con ordinanza del 20 novembre 2015, evidenziando, in aggiunta alle motivazioni del
PM, la duplice incertezza riguardante sia la falsità del testamento sia l'identificazione degli autori.
g. Con decreto del 3 febbraio 2016 il Tribunale di Udine dichiara chiusa l'eredità giacente di approvando il rendiconto del Curatore e Parte_4 disponendo la devoluzione del patrimonio mobiliare allo Stato, nei confronti del quale soltanto il legatario avrebbe potuto far valere il proprio credito.
4 h. Si apre a quel punto un contenzioso tra e il cui, nelle cui Parte_1 Pt_3
casse viene nel frattempo accreditata la somma di euro 1.032.535,66
(unmilionetrentaduemilacinquecentotrentacinque//66) al netto delle spese di procedura.
i. Con atto di citazione notificato all' e Controparte_3
all' , si rivolge al Controparte_4 Parte_1
Tribunale di Udine chiedendo di 1) Accertare la titolarità del diritto di proprietà della somma di euro 1.032.913,8 (pari a due miliardi di lire) della Sig.ra Parte_4 vedova in capo al Sig. quale legato di cui al
[...] Per_1 Parte_1
testamento dd. 27.06.1986 in morte della sig.ra 2) Ordinare alla parte Parte_4
convenuta ai sensi dell'art. 948 c.c. il pagamento Controparte_5 della somma di euro 1.032.913,8 al Sig. Parte_1
j. Con comparsa depositata il 13.06.2018 si costituisce in giudizio l'Avvocatura dello
Stato, eccependo innanzitutto l'inammissibilità della domanda proposta impropriamente ai sensi dell'art. 948 c.c. e proponendo al contempo querela di falso ex artt. 221 e ss. c.p.c. con riferimento al testamento olografo.
k. Con sentenza n. 1132/2019 del 5.10.2019 il Tribunale di Udine, in persona del
Giudice dott. Sergio Carnimeo, rigetta le domande attoree e, per l'effetto, compensa in misura di 1/3 le spese di lite, mentre per i residui 2/3 condanna l'attore soccombente alla rifusione delle spese in favore della convenuta. Si legge Pt_3 in motivazione che il giudice rigetta la domanda di “rivendica” della proprietà del legato proposta ex art 948 c.c. dal giudicandola domanda mal posta, poiché Pt_1
egli avrebbe dovuto proporre domanda di adempimento di una obbligazione di fronte a un legato di genere reso determinato dalla indicazione precisa del valore del lascito (due miliardi di lire); il Tribunale di Udine, in particolare, ritiene che la modifica della domanda introdotta con la prima memoria ex art 183 cpc (nella parte in cui l'attore aggiunge la richiesta di “riconoscere il diritto di credito dell'attore legatario di genere”) fosse domanda nuova e perciò inammissibile per la novità della causa petendi, elemento essenziale della domanda stessa.
5 l. impugna la sentenza del tribunale di Udine ed eccepisce che il Parte_1
non può proporre querela di falso del testamento, bensì solo una domanda Pt_3
di accertamento negativo della provenienza del documento.
m. L' chiede invece il rigetto dell'impugnazione e la conferma Parte_3
della sentenza resa dal giudice di prime cure, e chiede di essere autorizzata a promuovere il procedimento incidentale di querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c. in ordine al testamento olografo asseritamente istitutivo di legato a favore dell'appellante sig. . Parte_1
n. La Corte d'Appello ritenuto essenziale ai fini della decisione far accertare la genuinità della scheda testamentaria, con ordinanza dd.
9.06.2020 sospende il giudizio ex art. 355 c.p.c. e fissa alle parti termine sino al 31.10.2020 per riassumere la causa di falso avanti al Tribunale competente
Da qui il presente giudizio.
2. Questioni di rito
La presente causa incidentale di querela di falso, instaurata ex art. 221 c.p.c., viene decisa dal tribunale in composizione collegiale essendo stata instaurata prima dell'entrata in vigore del D.Lvo n.149/2022 che ha modificato l'art. 225 c.p.c.
La causa è stata proposta dall' , con citazione in riassunzione, Parte_3 seguendo il disposto della Corte d'Appello avanti al quale pende il giudizio di merito promosso da - e diretto ad accertare la validità del legato di € 1.032.913,8 Parte_1
(pari a £ 2.000.000.000,00) della sig.ra vedova in capo al Parte_4 Per_1
sig. quale legato di cui al testamento dd. 27.06.1986 in morte della sig.ra Parte_1
- e ha ad oggetto l'accertamento della falsità del testamento olografo redatto da Parte_4
Parte_4
La causa è stata dunque proposta su iniziativa dell' avendo la Corte Parte_3
d'Appello di Trieste con ordinanza del 9 giugno 2020 sospeso il giudizio ivi pendente affinché venisse proposto quello diretto a provare la falsità o autenticità del testamento olografo redatto da Parte_4
, costituendosi con comparsa depositata 16 novembre 2022, ha in primo Parte_1
luogo riproposto davanti a questo Tribunale l'eccezione di inammissibilità della querela di
6 falso in quanto l' avrebbe dovuto proporre una azione di accertamento Parte_3 negativo della provenienza della scrittura, come statuito dalla Corte di cassazione a Sezioni
Unite nella sentenza n.12307/2015 e ha, in secondo luogo, eccepito la nullità dell'azione in quanto l' avrebbe dovuto indicare gli elementi e le prove della falsità. Pt_3
2.1 Alla prima eccezione l' ha replicato osservando che le Sezioni Parte_3
Unite non avrebbero affatto escluso la possibilità di ricorrere allo strumento della querela, prova ne sia che nella citata sentenza affermano che “la proposizione di una azione di accertamento negativo che ponga una quaestio nullitatis in seno al processo (anche se, più correttamente, sarebbe a discorrere di una quaestio inexistentiae) consente di rispondere:
- da un canto, all'esigenza di mantenere il testamento olografo definitivamente circoscritto nell'orbita delle scritture private;
- dall'altro, di evitare la necessità di individuare un (assai problematico) criterio che consenta una soddisfacente distinzione tra la categoria delle scritture private la cui valenza probatoria risulterebbe "di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso", non potendosi esse "relegare nel novero delle prove atipiche" (così la citata Cass. SS.UU. 15161/2010 al foglio 4 della parte motiva); dall'altro, di non equiparare l'olografo, con inaccettabile semplificazione, ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa;
- dall'altro ancora, di evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarità ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione processuale dell'attore che si professa erede, riversando su di lui l'intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa;
- infine, di evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo, anche alla luce dei principi affermati di recente da questa stessa Corte con riguardo all'oggetto e alla funzione del processo e della stessa giurisdizione, apertamente definita "risorsa non illimitata" (Cass. ss.uu. 26242/2014).” In buona sostanza, l' ritiene che l'intenzione della Suprema Corte sia Parte_3
7 stata quella di consentire l'utilizzo di uno strumento più “agile”, ma non certo quello di impedire il ricorso alla querela di falso.
2.2. Quanto alla seconda eccezione, si rileva che l' ha invocato la Parte_3
falsità del testamento partendo da un giudizio di inverosimiglianza delle circostanze riguardanti il suo rinvenimento da parte di sedici anni dopo la morte della zia Parte_1
(vedova di fratello di , DR di Parte_4 Controparte_6 Per_1 Parte_1
) e dall'esito della perizia della dott.ssa grafologa, che, in data 26
[...] PEona_7
febbraio 2025 nel procedimento di eredità giacente, ha valutato probabile che il testamento sia estraneo alla mano della de cuius signora Parte_4
Ora, senza sottovalutare il pregio delle eccezioni opposte dall'odierno Convenuto, questo
Collegio ritiene che le stesse possano dirsi superate dalla scelta implicitamente svolta dalla
Corte d'Appello che, ritenendo rilevante per la decisione della causa verificare se il testamento sia falso come denuncia l' , ha autorizzato l' a Parte_3 Pt_3 proporre il procedimento di querela di falso, sospendendo il giudizio di secondo grado;
con detta ordinanza, in sostanza, ha ritenuto ammissibile (o suggerito di ritenere ammissibile) la domanda instaurata avanti questo Tribunale.
La controversia si è perciò spostata, per usare una delle espressioni della Suprema Corte, proprio “nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso” che è stato compiutamente istruito con l'interrogatorio libero del sig l'assunzione di prova testimoniale e lo svolgimento di una nuova CTU Pt_1 grafologica, essendo fallito il tentativo di conciliazione (per la mancata accettazione da parte del della proposta del G.I.); la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione Pt_3
dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica delle Parti che hanno concluso come in epigrafe.
3. La domanda dell' di dichiarare la falsità del testamento Parte_3
olografo di va rigettata. Parte_4
Il Collegio non condivide l'esito della consulenza grafologica affidata alla CTU dott.sa che ha espresso un giudizio di certezza sulla falsità PEona_10
del testamento (suffragato dalla dott.ssa , consulente dell' e Per_11 Parte_3
contestato dal prof. consulente del sig. . Per_9 Pt_1
8 A tale convincimento questo Collegio è giunto sia per le contraddizioni intrinseche emergenti dall'esame della relazione della grafologa – che verranno infra analiticamente esposte - sia per l'assoluta assenza da parte della grafologa di ogni valutazione del contesto in cui il testamento è stato verosimilmente redatto e ritrovato, contesto emerso in modo inequivoco dalla istruttoria orale, cui pure la stessa grafologa è stata ammessa ad assistere.
3.1 Occorre, in primo luogo, soffermarsi sul contenuto della disposizione testamentaria che si distingue per la sua singolarità:
la signora vedova infatti, non si limita a scrivere il Parte_4 Per_1 destinatario del lascito, che la stessa qualifica legato di un patrimonio che essa medesima ritiene in evoluzione qualificandolo “presente e futuro” perché quando lo redige, il 27 giugno 1986, aveva solo settant'anni e gestiva una cartoleria (dispongo legato su tutto il mio patrimonio presente e futuro a favore di mio TE ; ella vuole altresì Parte_1
precisare il momento a partire dal quale le sue disposizioni avrebbero dovuto avere effetto, che – ed è questa la originalità della disposizione – non avrebbe dovuto coincidere con quello della sua morte, bensì con la morte della cognata , la DR di;
si legge, Per_1 Pt_1 infatti: tale importo verrà liquidato a dopo il decesso di , perché la mia volontà Pt_1 Per_1
è che quest'ultima non possa disporre di tale somma.
La preoccupazione di di non consentire a Parte_4 PEona_1
(sorella del marito di di poter godere, neppure indirettamente, del suo Parte_4
denaro si spiega per il pessimo rapporto tra la disponente e la cognata, di cui ha riferito l'Attore.
Il tenore della disposizione, dunque, è assolutamente coerente e logico laddove si consideri: a. aveva un rapporto di frequentazione solo con Parte_4 [...]
TE che l'andava a trovare (all'epoca, negli anni ottanta, e anche prima, prima Pt_1
ancora che morisse il marito di mia zia - racconta il - venivo giù a per Pt_1 Pt_3 recarmi nei vari uffici e passavo in cartoleria, io sono di Fagagna e lavoravo come dipendente della PA…. oltre a me ci sono altri nipoti di mia zia ossia i figli Parte_4 della sorella di mia mamma ( ( e ) e la figlia PEona_12 Per_4 Tes_2
( ) del fratello di mia DR ( ; mia zia non aveva Tes_1 PEona_13 Parte_4
avuto figli e non aveva fratelli, da quanto ricordo arrivava dall'orfanatrofio di Genova;
…
9 da quanto so i rapporti con gli altri nipoti acquisiti, cioè i miei cugini non erano frequenti,
non abitava a e per quanto riguarda gli altri, che abitavano a Tes_1 Pt_3 Pt_3
ricordo che la zia detestava perché portava i capelli lunghi e dell'altro mi Per_4 Tes_2
pare fosse più distaccata. Lo presumo avendo parlato anche con loro.);
b. aveva un carattere deciso e forte, certamente capace di Parte_4
manifestare con chiarezza le proprie volontà (lo si coglie anche dal tenore del testamento è mia volontà …) e un carattere forte e diffidente lo aveva anche , la DR di (che Per_1 Pt_1
la definisce “un sergente”), per cui non si stenta a credere che tra le due donne non vi fosse alcuna armonia (tra mia zia e mia DR – dichiara il liberamente interrogato - Pt_1
c'erano invece dei rapporti piuttosto conflittuali;
perché mia DR era piuttosto intransigente, mia zia era forse invidiosa;
mia DR andava in negozio solo perché c'era suo fratello (il marito di mia zia); a ciò si aggiunga il dato storico che Parte_4
aveva dovuto dividere il patrimonio del marito deceduto liquidando con un assegno Per_14 di 146.840.000 lire le quote del patrimonio (immobile e valore dell'azienda) spettanti ai cognati (vd doc. GD02 rogito divisione ereditaria del 23.12.1980).
c. In tale contesto suona logico e coerente che abbia voluto favorire, con il Pt_4 legato in esame, solo il TE escludendo nello stesso tempo ogni Parte_1
possibilità che la cognata potesse godere della ricchezza ereditata dal figlio Parte_1
Per raggiungere tale obiettivo, ha dunque previsto che il legato andasse attribuito a
[...]
solo dopo la morte di . Pt_1 Per_1
Del testamento certamente era a conoscenza , che però si era ben guardata dal farne Per_1
parola con il figlio, visto che la liquidazione del lascito era stata subordinata alla sua morte;
e aveva avuto perciò l'accorgimento di far ritrovare il testamento della cognata insieme al proprio testamento, entrambi nascosti in una sorta di doppia parete dell'armadio: lo ricorda il liberamente interrogato (vds verbale del 28 giugno 2023): anch'io mi sono Pt_1 chiesto perché un testamento di mia zia potesse trovarsi a casa di mia DR;
… quando abbiamo sgombrato l'appartamento di mia mamma dopo la sua morte (perché avevamo intenzione di venderlo) abbiamo trovato due testamenti quello di mia DR e quello di mia zia;
mia mamma è morta il 16 ottobre del 2016 e mia zia è morta nel 1994 mi pare….mia DR era un po' ferrea e penso che si sia voluta tenere il testamento fino alla sua morte
10 perché il lascito a mio favore era condizionato al suo decesso. .. presumo che questa fosse anche la ragione per cui mia [DR] non ne aveva fatto parola prima neppure con me... il testamento di mia zia è stato trovato insieme al testamento di mia DR in un ripiano superiore di un armadio a muro con ante scorrevoli posto in corridoio… nel testamento di mia DR, lei disponeva di lasciare il suo appartamento a mia figlia (ho solo una figlia) e la liquidità a me;
mia DR è stata allettata per sei anni quindi i suoi risparmi si erano erosi con le spese della badante (mi pare che nel conto fossero rimasti 5-6 mila euro); la frase che mi diceva sempre era “va bene così perché tu hai già ricevuto tanto”;… mia mamma è morta lucida, ma era un “sergente” come carattere;
le dico un aneddoto: avendo anch'io la firma in conto, telefonava sempre in banca per sapere se avessi prelevato qualcosa.
d. Infine viene sottolineato un altro dato, quello del testamento di , la DR di Per_1
– redatto il 4 febbraio 2007 quasi sei anni prima del decesso, con mano ictu oculi Pt_1 diversa da quella della testatrice che lo ha solo sottoscritto perché già probabilmente inferma (il testamento è stato prodotto dall'avv. Sinacori) - dove ha disposto di essere cremata e di lasciare la propria casa e le relative pertinenza alla TE , figlia di Per_2
disponendo peraltro che anche le proprie “finanze” (lasciate a ) fossero in parte Pt_1 Pt_1
da dare alla figlia;
Per_2 anche la disposizione della DR del ha una propria coerenza logica essendo Pt_1
ispirata a una “equa distribuzione dei beni”, dato che sapeva che il figlio Per_1 Pt_1 avrebbe potuto godere dell'imponente legato lasciato dalla zia Parte_4
(elemento che vale a suffragare l'esistenza e la provenienza del testamento e quindi la sua autenticità).
Se il testamento fosse falso, come sostiene il Demanio - e chi aveva interesse a falsificarlo avrebbe dovuto essere lo stesso , beneficiario del lascito – si Parte_1 dovrebbe spiegare perché il falsario avrebbe atteso il momento incerto della morte della DR , per beneficiare di dette somme;
né si può ragionevolmente ipotizzare che la Per_1 disposizione fosse stata redatta dopo la morte della DR , avvenuta il 12 ottobre Per_1
2016, poiché l'autore avrebbe dovuto conoscere esattamente l'ammontare del patrimonio della zia e del generoso lascito, collocarsi in un tempo sensibilmente anteriore alla Pt_4
11 morte della zia (ossia otto anni prima della sua morte essendo il testamento datato 27 giugno
1986 e la morte avvenuta il 5 gennaio 1994); avrebbe poi dovuto pensare in lire e non in euro, e subordinare la liquidazione a una condizione intrisa di risentimento ossia il decesso della DR;
avrebbe dovuto, in altri termini, immaginare un disegno che non si esita a definire contorto se non diabolico, che si ritiene non solo irragionevole rispetto alla naturale volontà di chi intende essere nominato erede (molto più semplice sarebbe stato un lascito, magari generico oppure una nomina di erede universale), ma anche incompatibile con la personalità di quale è emersa dopo il rinvenimento del testamento, anzi dei Parte_1 testamenti (della zia e della DR) anche per le iniziative da lui immediatamente assunte, in particolare quella di sentire i cugini (quando ho trovato il testamento ho chiamato i miei cugini , e e ho detto loro del testamento e loro mi hanno detto Per_4 Tes_2 Tes_1 che conoscevano la zia e che per loro non c'era problema, anche perché conoscevano i rapporti che avevo con la zia. A loro volta sono stati già interrogati), e di pubblicare entrambi i testamenti (pubblicazioni avvenute lo stesso giorno a cura del notaio Per_15
di il 3 aprile 2013).
[...] Pt_3
In altri termini, se si dovesse sostenere l'ipotesi che il testamento possa essere stato redatto da persona diversa dalla de cuius, dovrebbe apparire quantomeno curioso che quel testamento non solo riveli un sentimento di personale astio verso la cognata (la DR di
), ma ancor di più debba attenderne la morte prima di essere “eseguito”, Parte_1
dovendo al contrario ammettersi (e sol rimanendo sul piano della logica naturale degli umani eventi) che il legatario di “due miliardi di lire” giammai avrebbe aspettato ben 19 anni (la zia muore il 5 gennaio 1994 e il testamento viene pubblicato il 5 aprile 2013) per scoprire di aver ricevuto un tale beneficio.
3.2 Quanto al rinvenimento, riferisce di aver trovato la scheda Parte_1
testamentaria della zia insieme a quella della DR in un armadio guardaroba collocato in corridoio, mentre sta procedendo insieme alla figlia alla pulizia della casa dopo la Per_2
morte della DR avvenuta il 16 ottobre 2012.
La circostanza del rinvenimento del testamento è riferita anche dalla figlia Per_2
che non ha rapporti con il padre (sono figlia unica, non ho praticamente rapporti con mio padre, i miei si sono separati quando avevo undici anni e quindi lo vedo raramente); la
12 testimonianza è stata diretta, semplice, schietta;
si apprezza poi il fatto che Per_2 ha rinunciato all'immobile lasciatole in eredità dalla NO , e non ha interessi
[...] Per_1
neppure sulla potenziale eredità del padre;
per tutti questi elementi viene ritenuta teste disinteressata e attendibile;
la teste ha dichiarato di essere stata presente al rinvenimento della busta, e di averlo cercato insieme al padre, avendo saputo lei stessa dalla NO Per_1
che il suo testamento era stato nascosto: Dopo la morte della NO abbiamo pulito la casa, eravamo io e mio papà abbiamo aperto tutto e abbiamo pulito e sistemato armadi;
non ricordo se ci fosse con noi anche la badante, che viveva con lei;
ne ha cambiate diverse, due sicure. Sistemando abbiamo trovato il testamento della NO in un armadio, in corridoio;
io sapevo che c'era un testamento perché me ne aveva parlato, nel testamento di mia NO avremmo trovato anche come voleva il funerale e la foto da mettere sulla tomba;
c'era questo fondo graffiato, mi aveva detto che lo aveva nascosto in un doppio fondo dell'armadio; e vedendo il fondo grattato ho collegato a quanto lei mi aveva anticipato.
Ricordo che c'era una busta, con dentro le chiavi di una cassaforte, e anche la foto che aveva conservato …ho dei ricordi un po' confusi perché è passato del tempo;
nella busta
c'era anche un foglio piegato o un'altra busta con scritto “per ”, ma io son andata Pt_1 via proprio in quel momento, non avendo interesse a leggere una cosa indirizzata solo a mio padre;
il giorno dopo, quando siamo tornati, mio padre mi disse di aver trovato anche il testamento di . (Rispondendo poi a specifiche domande del giudice ha precisato) Pt_4
non ricordo il colore della busta né il formato. Mi pare che il luogo dove era custodita la busta fosse nella parte alta dell'armadio, ricordo che il fondo era sulla schiena dell'armadio, come se fosse stata aggiunta, era grattata e l'abbiamo rimossa con un coltello;
come ho detto l'avevo collegato a quanto mia NO mi aveva fatto sapere perché mi aveva detto che l'aveva fatto fare questo “nascondiglio” o doppio fondo. La casa di mia NO era stata lasciata a me e io ho rinunciato all'eredità, era ben prima che nascesse mia figlia (7 gennaio 2016), non mi interessava e ho voluto che gestisse solo mio padre tutta la successione. In tutta franchezza non mi interessa niente dell'eredità della zia potrei Per_16 rinunciare anche a quella… si trattava di un armadio che era nella zona che portava alle camere, di fronte al bagno;
era una parete di armadi… come ripeto io ho visto il testamento
13 di mia NO e una busta o un foglio con su scritto “per AO”, in quel momento non sapevo che conteneva il testamento della zia (vds verbale udienza 23 ottobre 2023). Per_16
Ritiene il Collegio che ai fini dell'accertamento della falsità del testamento (e parimenti sarebbe stato in una domanda di accertamento negativo della provenienza dell'atto) non si può affatto prescindere dal contenuto della scheda, dal contesto dei rapporti interpersonali e dalle circostanze del rinvenimento, elementi tutti ai quali invece la grafologa nominata CTU in questo procedimento non ha fatto minimamente cenno.
Occorre ora passare all'esame della relazione tecnica.
3.3. La Consulenza grafologica.
La CTU grafologica è stata affidata alla dott.ssa che si PEona_10
qualifica criminologa e consulente grafologa e linguistica, iscritta all'albo del tribunale di
Pordenone, la quale ha concluso ritenendo certa la falsità del testamento. Il documento in esame, ovvero il testamento olografo pubblicato il 03 aprile 2013 rep 39898 Notaio Per_6 di non è stato redatto dalla signora deceduta a il 05 Pt_3 Parte_4 Pt_3
gennaio 1994, per questo con ogni certezza tecnica, lo si considera un testamento apocrifo.
Questo Collegio, come si è anticipato, non condivide le conclusioni della CTU.
La dott.ssa si è limitata a esaminare con la sola lente di ingrandimento e Per_10
senza alcuna considerazione del verosimile contesto in cui il testamento è stato redatto, singole parole, maiuscole e minuscole, singole lettere, consonanti e vocali, comparando soltanto le firme apposte su atti esaminati in fotocopia, svalutando espressamente persino il dato - che avrebbe dovuto invece essere oggetto di esame – degli strumenti usati per redigerla (il foglio e l'inchiostro), ipoteticamente acquistabili secondo la CTU dal falsario su e-Bay.
Ritiene questo Collegio che, oltre al contesto, spazio-temporale, personale e relazionale in cui un atto di disposizione di ultima volontà va sempre collocato onde valutarne la falsità/autenticità secondo criteri di prudenza, diligenza e perizia, la CTU svolta vada disattesa per alcuni gravi limiti oggettivi e per intrinseche contraddizioni, già in parte richiamati dal giudice istruttore in apposita ordinanza (11/5/2024) e non superati affatto dai chiarimenti offerti dai Consulenti sentiti in contraddittorio (udienza dell'11 settembre 2024).
14 a. Occorre partire dal dato oggettivo rappresentato dalle scritture di comparazione che era onere del offrire a sostegno della denunciata falsità del testamento: nessun Pt_3
testo scritto ed esteso, nessun foglio contenente la scrittura di numeri (confrontabili con quelli della data 27 e 1986), ma solo alcune firme di comparazione, tratte ora da domande rivolte alla P.A. ora da rogiti, firme apposte su documenti datati dal 1968 al 1989 ossia nell'arco di trenta anni dal 1968 al 1989;
b. occorre, altresì, sottolineare sin d'ora che una sola tra le firme esaminate (la GD08)
– la meno citata nell'analisi comparativa (solo due volte) - risale a un anno (1985) prossimo a quello riportato nel testamento (1986), essendo le altre distanti anni, mentre nessun documento reca una firma apposta nel medesimo anno del testamento in esame.
c. Ma ancor prima si deve valorizzare il dato che, mentre il testamento è esaminato in originale, le scritture di comparazione sono state tutte esaminate in fotocopia (vds l'elenco fatto a pag. 4 della relazione), viziando in radice il confronto se non altro per l'impossibilità di rilevare la pressione del segno grafico.
d. Si osserva allora una contraddizione, che non può essere affatto liquidata come una considerazione di “stile”: la CTU enuncia in premessa il principio per cui “l'efficacia della verifica e la sua obiettività dipendono sempre dal materiale comparativo a disposizione” purtroppo – lo scrive la CTU - costituito solo da firme (sottoscrizione di nome e cognome, con l'aggiunta (a volte) dello stato civile di vedova mancando completamente Per_1
materiale comparativo costituito dalla c.d. scritture abituali (lettere, quaderni, cartoline, ricette, ecc.); ma poi giunge a ritenere, contraddittoriamente, sufficiente il materiale a disposizione;
in altri termini, mentre, da un lato, evidenzia la mancanza di adeguate scritture di comparazione e di sottoscrizioni (soprattutto) coeve a quella in esame, esalta poi le sole firme a disposizione per affermare con certezza la falsità del testamento.
e. La CTU, infatti, dopo aver esaminato il testo del testamento con la sottoscrizione apposta in calce, conclude che il testamento è stato redatto dalla stessa e unica mano, su un foglio che ha subito un mutamento di colore, dovuto a un comune processo di invecchiamento della carta;
a quel punto ritiene sufficiente confrontare la firma apposta in calce al testamento con le sottoscrizioni a disposizione:
15 la mancanza di un testo comparativo è un dato pesante in quanto, come la stessa CTU ricorda, la scrittura abituale può essere ben diversa dalla sottoscrizione: La scrittura abituale è quella in cui si evidenzia la naturalezza e la spontaneità del gesto grafico.
Purtroppo [la sottolineatura è dell'estensore] nell'attuale consulenza, la confrontabilità è stata svolta con delle comparative contenenti esclusivamente le sottoscrizioni autentiche della sig.ra non è stato possibile rinvenire nessun documento con la scrittura Parte_4 abituale. Questo è un elemento importante da considerare, in quanto non ci permette di fare un valido confronto con il testo centrale e la data del testamento, al contrario della firma.
f. Proseguendo, con riferimento alla scrittura in esame, la CTU osserva che il testo centrale del testamento (la parte contenente le ultime volontà della testatrice) e la data, oltre la locuzione che la segue, appaiono essere tracciate in modo naturale e spontaneo, con un buon ritmo e velocità, al contrario della sottoscrizione (e il cognome Parte_4
vergato all'inizio del testamento) che appaiono più statiche e meno naturali rispetto il testo.
Si tratta di un dato grafico che ben può trovare spiegazione con la “natura e lo scopo” di un testamento olografo che riveste, per chi lo redige, un carattere in qualche modo solenne dovendo trasfondervi le disposizioni di ultima volontà, per cui può essere riposta particolare attenzione alla firma, dandole una struttura spontaneamente meno scorrevole rispetto al testo: e anche su questo punto la perizia cade in contraddizione perché mentre riconosce il momento “particolare, unico e solenne in cui si produce un atto dell'ultima volontà”, dall'altro “pretende” di rilevare la falsità da una sottoscrizione non “vergata in modo naturale e spontaneo”, rilevando che risulta “più statica e meno naturale rispetto al testo”; nello stesso paragrafo (pag.13) riconosce che la firma ha una struttura e un'origine ben diverse dal testo manoscritto e per questo può apparire totalmente differente rispetto alla scrittura, ma poi si sofferma su singoli dettagli, superando ciò che lei stessa aveva poco prima ammesso come possibile.
Riguardo alla vergatura della firma con tratti frammentati (che la CTU considera segni della falsità) il consulente di parte prof. obietta che possono essere causati non da Per_9 controllo attentivo e artificiosità grafomotoria ma da solennità redazionale che ha compromesso un out-put grafomotorio caratterizzato da alcuni frangenti di frammentarietà, che non è stata considerata dalla CTU.
16 g. Venendo alle firme offerte in comparazione, si rileva che a quelle esaminate dalla PE CTU dott.ssa sono state aggiunte altre dieci firme per un totale di diciassette sottoscrizioni (non tutte autenticate), tratte da documenti datati dal 1968 al 1989.
Anche il dato della distanza temporale (talora notevole) tra le “firme” di comparazione non è stato soppesato a sufficienza dalla CTU, che avrebbe dovuto invece considerare non solo il naturale cambiamento di scrittura, ma persino la postura emotiva della sottoscrivente, che cambia – dato di comune esperienza peraltro ricordato dalla stessa CTU - in relazione alla natura dell'atto che si sta per firmare: altro è scrivere e firmare un testamento (1986) altro sottoscrivere un rogito notarile (vds documenti del 1968 (GD11), del 1980 (GD01),
1981 (GD03), e del 1982 (GD02 e GD04), altro infine firmare mere comunicazioni amministrative come i documenti del 1981 ( , 1982 (GD9), 1985 C.F._3
(GD08), 1989 (GD05); la sottoscrizione, infine, cambia per l'età della scrivente, soprattutto quando, come in questo caso, si tratti di una persona anziana ( era nata il [...] e le firme Pt_4
del 1968 (quando aveva 52 anni) o del 1986 (quando ne aveva settanta) o del 1989 (epoca dell'ultima firma di comparazione quando ne aveva 73) sono per singoli dettagli ictu oculi diverse;
la CTU non ha affatto esaminato l'evoluzione della scrittura, né la variabilità di firme quasi coeve (quelle apposte negli anni 1981-1982) comunque distanti dalla data del testamento); l'evoluzione della scrittura, poi, avrebbe dovuto essere accompagnato da una verifica dello stato clinico della scrivente, per capire se il tratto grafico soprattutto quello del testamento, ma anche quello delle firme di comparazione, poteva o meno essere influenzato dalle condizioni di salute e persino dalla posizione della persona rispetto al foglio (seduta, in piedi, in poltrona, comoda o scomoda), tutti dati che mancano nell'indagine e che i consulenti tentano di trarre con valutazioni di natura presuntivo-probabilistico dal segno grafico giungendo poi a conclusioni diverse.
h. Si consideri anche la diversa valutazione fatta dalla prima CTU, dott.ssa Per_7
nel procedimento di volontaria giurisdizione (eredità giacente-Udine n.700001/94 vds
[...] doc. 8 allegato alla citazione in riassunzione); la stessa aveva ritenuto come la scheda testamentaria fosse stata redatta senza una grande attenzione alla forma, su un foglio di un quaderno a righe utilizzate per le classi elementari, e aveva notato una scrittura “poco
17 accurata, testimoniata dallo scarso rispetto per le righe con un andamento quasi indipendente”; al riguardo la CTU ritiene l'elemento sintomo di falsità perché la testatrice, nata nel 1916, era stata educata a scrivere in bella calligrafia, secondo le usanze dell'epoca; va però osservato come la signora (al di là degli svolazzi della firma) doveva Parte_4 essersi abituata a una scrittura meno accurata perché era una persona che aveva gestito per anni un'azienda (quella del marito, che poi aveva trasformato in impresa individuale – vds doc GD02) e dai rogiti prodotti si nota che aveva acquistato e venduto beni anche immobili tanto da far fruttificare il proprio patrimonio;
insomma, la scrittura del testo poteva denunciare anche il carattere di una persona concreta se solo si fosse potuto confrontarlo PE con altre scritture di comparazione;
la dott.ssa aveva tratto dal testo “un procedere privo di rallentamenti esecutivi o sintomi …e una generale omogeneità di stesura, pur nella variabilità di ogni grafia genuina”; aveva anche rilevato che le firme dei documenti comparativi, presentano una stesura talora sbrigativa, ma sempre meno sciolta
(impressione diversa da quella riscontrata dalla CTU in questo procedimento), dato da cui si potrebbe desumere che la postura della scrivente al momento della firma fosse di maggiore PE concentrazione;
al riguardo la dott.ssa aveva scritto come fosse impossibile verificare se la “minor scioltezza” della sottoscrizione rispetto al testo del testamento fosse una caratteristica che rientra nella medesima personalità grafica, e ciò proprio a cagione della penuria di scritture “abituali” di comparazione;
quanto alla firma dei documenti autografi, deve notarsi che a volte il cognome precede il nome, a volte viene citato solo il nome con cui veniva chiamata “ anziché quello Per_16
PE anagrafico “ ; la dott.ssa inoltre, aveva notato la diversità del verso della Pt_4
scrittura di alcune lettere come una delle caratteristiche che potevano segnalare la falsità
(vds pag. 18 della sua relazione), ma aveva al contempo lealmente notato la eterogeneità persino tra le firme sicuramente autografe (la “a” di ha un verso “orario” salvo Pt_4 in una firma autentica che ha il verso antiorario, come quella del testamento- vds pag 18 della relazione dd 26.2.2015 – doc.8) (lo si coglie, ad esempio, nella firma di cui al documento GD04); al riguardo invece la CTU si è limitata a sottolineare il cambio di verso come univoco e assoluto segno di falsità del testamento, omettendo di considerare che tale
18 cambio di verso apparteneva talora alla mano della (vds anche infra sub l) Parte_4 quanto alla distanza dell'ovale dall'asta); PE la dott.ssa aveva espresso una conclusione in forma dubitativa invocando un giudizio di probabilità, non di certezza, tecnicamente fondato;
la dott.ssa PEona_10 invece, si esprime in termini di certezza sulla falsità del testamento.
Volendo soffermarsi anche su questo punto si rileva - nella risposta alle osservazioni del prof. – che la CTU ha ritenuto doveroso dare al Tribunale una risposta certa, Per_9
perché un giudizio in termini di probabilità equivarrebbe a suo parere a una non-risposta; ritiene, al contrario, questo Collegio che la serietà di un giudizio che si voglia qualificare
“scientifico” (con i limiti intrinseci alla grafologia, ben lungi dall'essere una scienza esatta) deve sapersi fermare alla impossibilità di offrire una risposta certa, quando manchino sufficienti elementi di analisi, come nel caso in esame.
i. La CTU fonda le sue certezze su alcune caratteristiche grafiche delle lettere della firma del testamento stesso;
in particolare scrive: l'esame comparativo tra le firme autentiche e la firma apposta sul testamento in esame, ci ha mostrato con ogni certezza tecnica l'apocrifia della sottoscrizione. Oltre alla presenza di tanti elementi di dissomiglianza, sono stati rilevati i segni di falsificazione che si realizzano durante la falsificazione tramite l'imitazione quali: tremori delle tracce, arresti della penna, sollevamento della penna, rottura e ripresa delle tracce, rettificazione degli sviluppi, ritocco delle lettere, forzature delle curve/angoli, cattiva interpretazione delle gestualità originali, omissione di segni caratteristici e patognomici. La sottoscrizione testamentaria in esame è stata copiata per imitazione, detta anche simulazione.
Il CT di parte convenuta (prof dissente dal giudizio di certezza della falsità Per_9 evidenziando l'impossibilità di esprimerlo proprio a causa della carenza delle scritture di comparazione: il materiale grafico disponibile in riferimento alla testatrice Parte_4
– scrive in grassetto il consulente di parte - costituito da sole firme, non è in alcun
[...]
modo qualitativamente sufficiente per avere contezza della variabilità grafica della defunta
e per cogliere automatismi e personalizzazioni di alto valore identificativo . Il ritmo grafico, altra categoria di valore probatorio significativo in perizia grafica, inteso come successione fasica regolare e ininterrotta degli impulsi antagonisti dell'energia, come insieme di
19 ampiezza (nelle diverse vezioni: verticale, orizzontale, ecc.), velocità esecutiva (indici di accelerazione e di rallentamento), pressione (l'energia scrittoria negli aspetti quantitativi e qualitativi e nelle vezioni) è una categoria di cui non si può avere contezza esaustiva con la sola presenza di firme comparativi. I due punti appena sopra esposti, cioè: - uno metodologico dato che il metodo grafotecnico-scientifico non esiste e che il metodo grafonomico non è stato correttamente applicato e rispettato dato che il presente caso peritale riporta requisiti tecnici (presenza di sole firme comparative e non anche di grafia corrente) idonei per giungere al massimo al grado di giudizio di probabilità; - e uno relativo, oltre che all'assenza di scritture correnti, anche alla presenza di nessuna firma comparativa coeva al testamento in verifica;
SONO PREGIUDIZIEVOLI DELLA
POSSIBILITÀ DI CONCLUDERE L'INDAGINE TECNICA DE QUO CON CERTEZZA
TECNICA.
Il tribunale condivide le censure e le conclusioni del consulente di parte prof Per_9 anche valutando che provengono da professore universitario, docente al corso di grafologia forense all'Accademia grafologica Crotti, alla Scuola forense di grafologia di Napoli, e presidente della commissione tecnica dell'associazione grafologi giudiziari, titoli ed esperienze che conferiscono una innegabile autorevolezza alla sua valutazione.
l. Volendo, infine soffermarsi, sulle differenze molteplici segnalate dalla CTU come segni certi della falsità della sottoscrizione, si ritiene fondato il rilievo del prof. Per_9
anche quanto alla mancanza di uno studio dell'evoluzione nel tempo delle firme poste a confronto. In effetti la CTU ha identificato quelle che riteneva peculiarità della firma in esame, le ha confrontate con quelle comparative, accontentandosi di cogliere la differenza in alcune di queste. Ad esempio, la CTU, esaminando la “G” del nome ci dice “la Pt_4 prima differenza riguarda la distanza tra l'ovale e l'asta della lettera, ove nelle autentiche è sempre ben distante”; tuttavia, non confronta tale dato con tutte le firme a disposizione, ma solo con otto di queste, quelle dirette a provare la sua affermazione;
tralascia però quelle firme che presentano ugualmente l'asta ora ravvicinata ora a distanza (si veda ad esempio nel solo documento GD04 la firma in calce e quelle a margine dell'atto che recano l'una l'ovale ravvicinato e l'altra l'ovale distante dall'asta);
20 l'esempio è sufficiente per contrastare il carattere assoluto delle differenze erroneamente invocato dalla CTU e di ritenere conclusivamente che l'analisi condotta, parziale e priva della verifica di variabilità, indebolisce il giudizio di certezza circa la falsità del testamento, offrendo una ulteriore ragione a questo Collegio per dissentire dalle conclusioni della CTU.
A tutto ciò si aggiunga che la grafologia non è considerata affatto una scienza esatta;
la stessa si basa sull'empirica osservazione che la scrittura di ogni soggetto presenta alcune peculiarità e le tecniche interpretative sono non di rado diverse e contrastanti (come peraltro
è emerso anche dalle differenti valutazioni riportate in questa motivazione tra i Consulenti interpellati);
la certezza avrebbe forse potuto essere offerta dalla datazione chimico-fisica della scheda, non solo della carta da quaderno che poteva essere recuperata da un cassetto (dove era stata lasciata invecchiare secondo la dott.ssa ) ma anche dell'inchiostro (una Per_11
penna biro), accertamento non richiesto dall' , né svolto in alcuno dei Parte_3 procedimenti instaurati a cagione di tale testamento (eredità giacente, procedimento penale, PE giudizio civile); la dott.ssa che avrebbe voluto acquisire questo dato, ha allegato alla propria relazione il parere del prof già ordinario di chimica analitica, alla PEona_8 luce del quale non ha perseguito questo percorso di indagine.
Sulla valenza della perizia grafologica ricorda l' che la Corte di Parte_3
Cassazione ha affermato in più circostanze che per pronunciare la falsità di un testamento olografo è sufficiente poter determinare la sua non genuinità/autenticità in termini di elevato grado di probabilità (Cass. ord. n. 20484/2019; Cass. civ. sez VI, sent. n. 711/2011);
ritiene questo Collegio che non sia stato affatto raggiunto neppure il livello minimo di probabilità che il testamento sia falso.
Ma, quanto al valore della perizia, vale qui richiamare anche le deduzioni di parte
Convenuta: la prova della autenticità o della falsità di un testamento può essere desunta anche da elementi diversi da una perizia, la quale non costringe il Giudice a conformarsi alle conclusioni cui è addivenuto il tecnico, atteso che, come ha ritenuto la Suprema Corte, “la perizia grafologica non costituisce piena prova, ma solo un mero indizio. Ne deriva, allora, che siffatto elemento deve essere valutato alla luce dei criteri stabiliti dalla legge, secondo
21 cui l'esistenza di un fatto può essere desunta da indizi solo se questi sono gravi, precisi e concordanti.”
Volendo allora richiamare il sintagma della prova presuntiva non si può che sottolineare come la perizia grafologica si sia posta completamente al di fuori dal contesto del rinvenimento e dal contenuto della scheda testamentaria, elementi precisi e gravi che concorrono - in un nesso di logica consequenzialità storica e di coerenza rispetto ai rapporti personali tra la testatrice, il beneficiario del lascito e la morte della persona condizionante il tempo della liquidazione - a confermare la provenienza del testamento da
[...]
se, dunque, la perizia costituisce solo un indizio (anche laddove fosse Parte_6
certa falsità, e non lo è) tale indizio si porrebbe in palese dissonanza con gli altri elementi offerti dall'istruttoria sì da venire perciò solo estromesso dal paradigma della prova presuntiva (che richiede indizi gravi, precisi e concordanti) e anche per tale ragione non può vincolare il giudice (Cass. n. 30533 del 4 agosto 2021).
In conclusione – sulla base dei documenti in atti e delle valutazioni peritali svolte – non vi sono elementi per esprimere un giudizio di falsità; anzi, gli elementi offerti dalla istruttoria documentale e orale composti in un mosaico secondo criteri di logica e di prudente apprezzamento, ben potrebbero essere sufficienti per ritenere che detto testamento datato il 27 giugno 1986, che lascia a figlio di e del defunto Parte_1 PEona_1
, duemiliardi di lire da liquidarsi dopo il decesso di , sia autentico e sia stato CP_2 Per_1
scritto di pugno e sottoscritto da vedova Parte_4 Per_1
Ma tale accertamento non è oggetto di questo giudizio, essendo il Tribunale stato chiamato solo a pronunciarsi sulla querela di falso, domanda che va rigettata.
4. Le spese di lite.
Trattandosi di una pronuncia che definisce un giudizio incidentale, le spese vengono liquidate e, secondo il principio della soccombenza, poste totalmente a carico dell
[...]
. Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel giudizio incidentale iscritto al n.2769/2022 instaurato con atto di citazione da
Parte_3
22 Contro
Parte_1
Atto notificato anche al Pubblico Ministero
Rigetta la domanda dell' diretta a dichiarare la falsità del Parte_3 testamento olografo di di data 27 giugno 1986; Parte_4
ordina la restituzione del documento e dispone che a cura del cancelliere sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo.
NN
l' a rifondere le spese di questo giudizio che liquida in euro Parte_3
10.000,00 oltre spese generali IVA e CNA
Pone le spese di CTU a carico dell' . Parte_3
Trieste, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice estensore la Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
23
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in composizione collegiale, in persona di
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso giudice relatore
Dott.ssa Filomena Piccirillo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2769/2022 R.G. promossa con atto di citazione in riassunzione notificato il 14 settembre 2022 a Parte_1
e al il 19/9/2025 Parte_2 da
(C.F. Parte_3
, nella persona del Direttore in carica, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. presso i cui Uffici in Trieste, P.IVA_2
Piazza Dalmazia n. 3 è legalmente domiciliata. comunicazioni ai seguenti indirizzi fax:
040361109, p.e.c.: - Attore Email_1
Contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]7, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Pt_3
Sinacori del Foro di (C.F. – pec: Pt_3 C.F._2
, con Studio in via Savorgnana n. 20, 33100 Email_2 Pt_3
- Convenuto
PUBBLICO MINISTERO (notificato atto di riassunzione il 19/9/2022)
Oggetto: procedimento incidentale di querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c. in ordine al testamento olografo di di data 27 giugno 1986, istitutivo di legato di Parte_4
Euro 1.032.913,8 in favore di . Parte_1
1 Causa rimessa al collegio per la decisione il 14 aprile 2025 alla scadenza dei termini di deposito di comparse conclusionali e repliche
Conclusioni delle parti
: dichiarare la falsità del testamento olografo di , Parte_3 Parte_4 di data 27 giugno 1986, istitutivo di legato di Euro 1.032.913,8 in favore del Sig. Parte_1
. Spese diritti e onorari integralmente rifusi.
[...]
AG AO: In via preliminare: Dichiararsi il procedimento illegittimo e inammissibile perché la contestazione sull'autenticità del testamento olografo avrebbe dovuto proporsi a mezzo di azione di accertamento negativo, nonché per le altre ragioni di cui in narrativa
[della memoria di costituzione]. Nel merito: dichiararsi la nullità della azione per querela per mancanza di indicazione di istanze istruttorie ed elementi su cui si fonda la prova;
rigettarsi in ogni caso le domande attoree per mancanza di sufficienti elementi di prova;
conseguentemente, accertarsi e dichiararsi la genuinità del documento in oggetto per i motivi di cui in narrativa. condannarsi parte attrice alla rifusione delle spese di lite. In via istruttoria: Si chiede, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, l'assunzione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che, a seguito del decesso di il PEona_1 sig. rinveniva fra le carte della DR il testamento olografo della NO Pt_1 [...]
provvedeva a pubblicarlo in data 03.04.2013? Pt_4
2. Vero che il sig. ha avuto conoscenza del testamento quando, qualche Parte_1 settimana dopo il decesso della DR ved. ha iniziato a PEona_1 Pt_1 sgomberare la casa di abitazione della DR sita in piazzale Cella per metterla in vendita?
3. Vero che in quella occasione il sig. e la figlia alla Parte_1 PEona_2 presenza anche della badante della DR, hanno trovato in un mobile a parete nel corridoio notte uno scomparto con una busta?
4. Vero che all'interno della busta di cui al capitolo precedente vi erano una fotografia ed i testamenti rispettivamente della DR del sig. , e della sig.ra Pt_1 Per_1 Parte_4
[...]
5. Vero che al momento del ritrovamento della busta, avendo trovato dei PEona_2 documenti con scritto il nome del padre e avendo fretta di andare a casa, non si è soffermata a leggere le carte, lasciando che lo facesse suo padre?
6. Vero che il giorno dopo il padre le ha raccontato quello che era scritto sul foglio che lei non aveva letto e che è risultato essere il testamento della zia Parte_4
7. Vero che aveva ventilato in via ipotetica che esistesse un testamento della sig.ra Per_1 [...]
Pt_4
2
8. Vero che il sig. vicino di casa di aveva riferito al sig. di PEona_3 Per_1 Pt_1 sapere dell'esistenza del testamento?
9. Vero che (TE della ha avuto conoscenza del Testimone_1 Parte_4 testamento dal cugino , il quale l'ha chiamata quando lo ha rinvenuto nella casa di Pt_1 piazzale Cella?
10. Vero che la sig.ra essendo arrivata da Genova dove si trovava in Parte_4 orfanotrofio, non aveva fratelli o sorelle né parenti in vita?
11. Vero che, come confermato poi dalle informazioni assunte dalla P.G., i nipoti della sig.ra ritengono che non vi siano perplessità circa la genuinità del testamento, Parte_4 né sul fatto che la zia ved. possa aver deciso di lasciare tutto il suo Parte_4 Per_1 patrimonio a Parte_1
12. Vero che la sig.ra aveva ottimi rapporti con Parte_4 Parte_1
13. Vero che il sig. ogni volta che poteva passava a salutare la zia presso Pt_1 Parte_4 la cartoleria che lei gestiva in via Mercatovecchio, con molto piacere della zia?
14. Vero che la non aveva a cuore (figlio di )? Parte_4 Per_4 CP_1
15. Vero che la non aveva buoni rapporti con i cognati e Parte_4 Per_5 Per_1
? CP_1
16. Vero che anche la DR non intratteneva buoni rapporti con e Per_1 Per_5
? CP_1
17. Vero che i rapporti tra e la DR erano buoni ma conflittuali su Parte_1 Per_1 certi argomenti, quali l'educazione della figlia di lui?
Si indicano a testi: di Tricesimo, di Codroipo, Testimone_1 PEona_2
di RT (TE), di di Testimone_2 Testimone_3 Pt_3 PEona_3 Pt_3
FATTO E DIRITTO
1. La vicenda
a. Il 5 gennaio 1994 muore a vedova, senza figli;
qualche Parte_4 Pt_3
anno prima, a seguito di un ictus, era stata dichiarata interdetta. Si apre, dopo la morte, un procedimento di eredità giacente il 20 gennaio 1994.
b. L'8 aprile 2013, ancora pendente la procedura, viene pubblicato dal Notaio di Per_6
su richiesta e deposito da parte di , un testamento olografo di Pt_3 Parte_1
data 27.06.1986, nel quale si legge: Io sottoscritta nel pieno Parte_5
delle mie facoltà, dispongo legato su tutto il mio patrimonio presente e futuro a favore di mio TE figlio di e del defunto Parte_1 PEona_1 CP_2
per un importo di Lire 2.000.000.000 (duemiliardi). Tale importo verrà liquidato a
dopo il decesso di , perché la mia volontà è che quest'ultima non possa Pt_1 Per_1
3 disporre di tale somma. Udine, 27 giugno 1986. In fede ved Parte_5
Per_1
c. Della pubblicazione del testamento viene informata l'Agenzia del Demanio in quanto, in mancanza di eredi legittimi o testamentari, sino ad allora sconosciuti, era stato chiamato all'eredità (erede necessario) lo Stato stesso;
ma il Demanio, dubitando della autenticità del testamento, chiede di procedere a una perizia calligrafica.
d. Con perizia del 26.02.2015 il C.T.U., la dott.ssa incaricata dal giudice PEona_7
dell'eredità giacente, risponde al quesito in termini di probabile non autenticità del testamento (è probabile che il testamento in verifica sia estraneo alla mano della de PE cuius sig.ra . Va qui ricordato che la dott.ssa chiede il Parte_4 parere al prof ordinario di chimica analitica, riguardo alla fattibilità PEona_8
della datazione della traccia inchiostrata del testamento, parere che non conduce però ad alcuna indagine supplettiva. PE e. Le critiche mosse alla perizia della dott.ssa dal prof. consulente del Per_9
signor inducono il giudice dell'eredità giacente a tentare una Parte_1 transazione tra le Parti, con esito negativo;
ne segue la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica.
f. Il procedimento penale (iscritto al n. 1755/2015 RGNR) si chiude con una richiesta di archiviazione atteso che, secondo il Pubblico Ministero, anche superando i dubbi sulla falsità del testamento, non vi sono elementi utili per identificare i responsabili o comunque per l'ulteriore prosecuzione delle indagini;
alla richiesta aderisce il GIP con ordinanza del 20 novembre 2015, evidenziando, in aggiunta alle motivazioni del
PM, la duplice incertezza riguardante sia la falsità del testamento sia l'identificazione degli autori.
g. Con decreto del 3 febbraio 2016 il Tribunale di Udine dichiara chiusa l'eredità giacente di approvando il rendiconto del Curatore e Parte_4 disponendo la devoluzione del patrimonio mobiliare allo Stato, nei confronti del quale soltanto il legatario avrebbe potuto far valere il proprio credito.
4 h. Si apre a quel punto un contenzioso tra e il cui, nelle cui Parte_1 Pt_3
casse viene nel frattempo accreditata la somma di euro 1.032.535,66
(unmilionetrentaduemilacinquecentotrentacinque//66) al netto delle spese di procedura.
i. Con atto di citazione notificato all' e Controparte_3
all' , si rivolge al Controparte_4 Parte_1
Tribunale di Udine chiedendo di 1) Accertare la titolarità del diritto di proprietà della somma di euro 1.032.913,8 (pari a due miliardi di lire) della Sig.ra Parte_4 vedova in capo al Sig. quale legato di cui al
[...] Per_1 Parte_1
testamento dd. 27.06.1986 in morte della sig.ra 2) Ordinare alla parte Parte_4
convenuta ai sensi dell'art. 948 c.c. il pagamento Controparte_5 della somma di euro 1.032.913,8 al Sig. Parte_1
j. Con comparsa depositata il 13.06.2018 si costituisce in giudizio l'Avvocatura dello
Stato, eccependo innanzitutto l'inammissibilità della domanda proposta impropriamente ai sensi dell'art. 948 c.c. e proponendo al contempo querela di falso ex artt. 221 e ss. c.p.c. con riferimento al testamento olografo.
k. Con sentenza n. 1132/2019 del 5.10.2019 il Tribunale di Udine, in persona del
Giudice dott. Sergio Carnimeo, rigetta le domande attoree e, per l'effetto, compensa in misura di 1/3 le spese di lite, mentre per i residui 2/3 condanna l'attore soccombente alla rifusione delle spese in favore della convenuta. Si legge Pt_3 in motivazione che il giudice rigetta la domanda di “rivendica” della proprietà del legato proposta ex art 948 c.c. dal giudicandola domanda mal posta, poiché Pt_1
egli avrebbe dovuto proporre domanda di adempimento di una obbligazione di fronte a un legato di genere reso determinato dalla indicazione precisa del valore del lascito (due miliardi di lire); il Tribunale di Udine, in particolare, ritiene che la modifica della domanda introdotta con la prima memoria ex art 183 cpc (nella parte in cui l'attore aggiunge la richiesta di “riconoscere il diritto di credito dell'attore legatario di genere”) fosse domanda nuova e perciò inammissibile per la novità della causa petendi, elemento essenziale della domanda stessa.
5 l. impugna la sentenza del tribunale di Udine ed eccepisce che il Parte_1
non può proporre querela di falso del testamento, bensì solo una domanda Pt_3
di accertamento negativo della provenienza del documento.
m. L' chiede invece il rigetto dell'impugnazione e la conferma Parte_3
della sentenza resa dal giudice di prime cure, e chiede di essere autorizzata a promuovere il procedimento incidentale di querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c. in ordine al testamento olografo asseritamente istitutivo di legato a favore dell'appellante sig. . Parte_1
n. La Corte d'Appello ritenuto essenziale ai fini della decisione far accertare la genuinità della scheda testamentaria, con ordinanza dd.
9.06.2020 sospende il giudizio ex art. 355 c.p.c. e fissa alle parti termine sino al 31.10.2020 per riassumere la causa di falso avanti al Tribunale competente
Da qui il presente giudizio.
2. Questioni di rito
La presente causa incidentale di querela di falso, instaurata ex art. 221 c.p.c., viene decisa dal tribunale in composizione collegiale essendo stata instaurata prima dell'entrata in vigore del D.Lvo n.149/2022 che ha modificato l'art. 225 c.p.c.
La causa è stata proposta dall' , con citazione in riassunzione, Parte_3 seguendo il disposto della Corte d'Appello avanti al quale pende il giudizio di merito promosso da - e diretto ad accertare la validità del legato di € 1.032.913,8 Parte_1
(pari a £ 2.000.000.000,00) della sig.ra vedova in capo al Parte_4 Per_1
sig. quale legato di cui al testamento dd. 27.06.1986 in morte della sig.ra Parte_1
- e ha ad oggetto l'accertamento della falsità del testamento olografo redatto da Parte_4
Parte_4
La causa è stata dunque proposta su iniziativa dell' avendo la Corte Parte_3
d'Appello di Trieste con ordinanza del 9 giugno 2020 sospeso il giudizio ivi pendente affinché venisse proposto quello diretto a provare la falsità o autenticità del testamento olografo redatto da Parte_4
, costituendosi con comparsa depositata 16 novembre 2022, ha in primo Parte_1
luogo riproposto davanti a questo Tribunale l'eccezione di inammissibilità della querela di
6 falso in quanto l' avrebbe dovuto proporre una azione di accertamento Parte_3 negativo della provenienza della scrittura, come statuito dalla Corte di cassazione a Sezioni
Unite nella sentenza n.12307/2015 e ha, in secondo luogo, eccepito la nullità dell'azione in quanto l' avrebbe dovuto indicare gli elementi e le prove della falsità. Pt_3
2.1 Alla prima eccezione l' ha replicato osservando che le Sezioni Parte_3
Unite non avrebbero affatto escluso la possibilità di ricorrere allo strumento della querela, prova ne sia che nella citata sentenza affermano che “la proposizione di una azione di accertamento negativo che ponga una quaestio nullitatis in seno al processo (anche se, più correttamente, sarebbe a discorrere di una quaestio inexistentiae) consente di rispondere:
- da un canto, all'esigenza di mantenere il testamento olografo definitivamente circoscritto nell'orbita delle scritture private;
- dall'altro, di evitare la necessità di individuare un (assai problematico) criterio che consenta una soddisfacente distinzione tra la categoria delle scritture private la cui valenza probatoria risulterebbe "di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso", non potendosi esse "relegare nel novero delle prove atipiche" (così la citata Cass. SS.UU. 15161/2010 al foglio 4 della parte motiva); dall'altro, di non equiparare l'olografo, con inaccettabile semplificazione, ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa;
- dall'altro ancora, di evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarità ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione processuale dell'attore che si professa erede, riversando su di lui l'intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa;
- infine, di evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo, anche alla luce dei principi affermati di recente da questa stessa Corte con riguardo all'oggetto e alla funzione del processo e della stessa giurisdizione, apertamente definita "risorsa non illimitata" (Cass. ss.uu. 26242/2014).” In buona sostanza, l' ritiene che l'intenzione della Suprema Corte sia Parte_3
7 stata quella di consentire l'utilizzo di uno strumento più “agile”, ma non certo quello di impedire il ricorso alla querela di falso.
2.2. Quanto alla seconda eccezione, si rileva che l' ha invocato la Parte_3
falsità del testamento partendo da un giudizio di inverosimiglianza delle circostanze riguardanti il suo rinvenimento da parte di sedici anni dopo la morte della zia Parte_1
(vedova di fratello di , DR di Parte_4 Controparte_6 Per_1 Parte_1
) e dall'esito della perizia della dott.ssa grafologa, che, in data 26
[...] PEona_7
febbraio 2025 nel procedimento di eredità giacente, ha valutato probabile che il testamento sia estraneo alla mano della de cuius signora Parte_4
Ora, senza sottovalutare il pregio delle eccezioni opposte dall'odierno Convenuto, questo
Collegio ritiene che le stesse possano dirsi superate dalla scelta implicitamente svolta dalla
Corte d'Appello che, ritenendo rilevante per la decisione della causa verificare se il testamento sia falso come denuncia l' , ha autorizzato l' a Parte_3 Pt_3 proporre il procedimento di querela di falso, sospendendo il giudizio di secondo grado;
con detta ordinanza, in sostanza, ha ritenuto ammissibile (o suggerito di ritenere ammissibile) la domanda instaurata avanti questo Tribunale.
La controversia si è perciò spostata, per usare una delle espressioni della Suprema Corte, proprio “nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso” che è stato compiutamente istruito con l'interrogatorio libero del sig l'assunzione di prova testimoniale e lo svolgimento di una nuova CTU Pt_1 grafologica, essendo fallito il tentativo di conciliazione (per la mancata accettazione da parte del della proposta del G.I.); la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione Pt_3
dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica delle Parti che hanno concluso come in epigrafe.
3. La domanda dell' di dichiarare la falsità del testamento Parte_3
olografo di va rigettata. Parte_4
Il Collegio non condivide l'esito della consulenza grafologica affidata alla CTU dott.sa che ha espresso un giudizio di certezza sulla falsità PEona_10
del testamento (suffragato dalla dott.ssa , consulente dell' e Per_11 Parte_3
contestato dal prof. consulente del sig. . Per_9 Pt_1
8 A tale convincimento questo Collegio è giunto sia per le contraddizioni intrinseche emergenti dall'esame della relazione della grafologa – che verranno infra analiticamente esposte - sia per l'assoluta assenza da parte della grafologa di ogni valutazione del contesto in cui il testamento è stato verosimilmente redatto e ritrovato, contesto emerso in modo inequivoco dalla istruttoria orale, cui pure la stessa grafologa è stata ammessa ad assistere.
3.1 Occorre, in primo luogo, soffermarsi sul contenuto della disposizione testamentaria che si distingue per la sua singolarità:
la signora vedova infatti, non si limita a scrivere il Parte_4 Per_1 destinatario del lascito, che la stessa qualifica legato di un patrimonio che essa medesima ritiene in evoluzione qualificandolo “presente e futuro” perché quando lo redige, il 27 giugno 1986, aveva solo settant'anni e gestiva una cartoleria (dispongo legato su tutto il mio patrimonio presente e futuro a favore di mio TE ; ella vuole altresì Parte_1
precisare il momento a partire dal quale le sue disposizioni avrebbero dovuto avere effetto, che – ed è questa la originalità della disposizione – non avrebbe dovuto coincidere con quello della sua morte, bensì con la morte della cognata , la DR di;
si legge, Per_1 Pt_1 infatti: tale importo verrà liquidato a dopo il decesso di , perché la mia volontà Pt_1 Per_1
è che quest'ultima non possa disporre di tale somma.
La preoccupazione di di non consentire a Parte_4 PEona_1
(sorella del marito di di poter godere, neppure indirettamente, del suo Parte_4
denaro si spiega per il pessimo rapporto tra la disponente e la cognata, di cui ha riferito l'Attore.
Il tenore della disposizione, dunque, è assolutamente coerente e logico laddove si consideri: a. aveva un rapporto di frequentazione solo con Parte_4 [...]
TE che l'andava a trovare (all'epoca, negli anni ottanta, e anche prima, prima Pt_1
ancora che morisse il marito di mia zia - racconta il - venivo giù a per Pt_1 Pt_3 recarmi nei vari uffici e passavo in cartoleria, io sono di Fagagna e lavoravo come dipendente della PA…. oltre a me ci sono altri nipoti di mia zia ossia i figli Parte_4 della sorella di mia mamma ( ( e ) e la figlia PEona_12 Per_4 Tes_2
( ) del fratello di mia DR ( ; mia zia non aveva Tes_1 PEona_13 Parte_4
avuto figli e non aveva fratelli, da quanto ricordo arrivava dall'orfanatrofio di Genova;
…
9 da quanto so i rapporti con gli altri nipoti acquisiti, cioè i miei cugini non erano frequenti,
non abitava a e per quanto riguarda gli altri, che abitavano a Tes_1 Pt_3 Pt_3
ricordo che la zia detestava perché portava i capelli lunghi e dell'altro mi Per_4 Tes_2
pare fosse più distaccata. Lo presumo avendo parlato anche con loro.);
b. aveva un carattere deciso e forte, certamente capace di Parte_4
manifestare con chiarezza le proprie volontà (lo si coglie anche dal tenore del testamento è mia volontà …) e un carattere forte e diffidente lo aveva anche , la DR di (che Per_1 Pt_1
la definisce “un sergente”), per cui non si stenta a credere che tra le due donne non vi fosse alcuna armonia (tra mia zia e mia DR – dichiara il liberamente interrogato - Pt_1
c'erano invece dei rapporti piuttosto conflittuali;
perché mia DR era piuttosto intransigente, mia zia era forse invidiosa;
mia DR andava in negozio solo perché c'era suo fratello (il marito di mia zia); a ciò si aggiunga il dato storico che Parte_4
aveva dovuto dividere il patrimonio del marito deceduto liquidando con un assegno Per_14 di 146.840.000 lire le quote del patrimonio (immobile e valore dell'azienda) spettanti ai cognati (vd doc. GD02 rogito divisione ereditaria del 23.12.1980).
c. In tale contesto suona logico e coerente che abbia voluto favorire, con il Pt_4 legato in esame, solo il TE escludendo nello stesso tempo ogni Parte_1
possibilità che la cognata potesse godere della ricchezza ereditata dal figlio Parte_1
Per raggiungere tale obiettivo, ha dunque previsto che il legato andasse attribuito a
[...]
solo dopo la morte di . Pt_1 Per_1
Del testamento certamente era a conoscenza , che però si era ben guardata dal farne Per_1
parola con il figlio, visto che la liquidazione del lascito era stata subordinata alla sua morte;
e aveva avuto perciò l'accorgimento di far ritrovare il testamento della cognata insieme al proprio testamento, entrambi nascosti in una sorta di doppia parete dell'armadio: lo ricorda il liberamente interrogato (vds verbale del 28 giugno 2023): anch'io mi sono Pt_1 chiesto perché un testamento di mia zia potesse trovarsi a casa di mia DR;
… quando abbiamo sgombrato l'appartamento di mia mamma dopo la sua morte (perché avevamo intenzione di venderlo) abbiamo trovato due testamenti quello di mia DR e quello di mia zia;
mia mamma è morta il 16 ottobre del 2016 e mia zia è morta nel 1994 mi pare….mia DR era un po' ferrea e penso che si sia voluta tenere il testamento fino alla sua morte
10 perché il lascito a mio favore era condizionato al suo decesso. .. presumo che questa fosse anche la ragione per cui mia [DR] non ne aveva fatto parola prima neppure con me... il testamento di mia zia è stato trovato insieme al testamento di mia DR in un ripiano superiore di un armadio a muro con ante scorrevoli posto in corridoio… nel testamento di mia DR, lei disponeva di lasciare il suo appartamento a mia figlia (ho solo una figlia) e la liquidità a me;
mia DR è stata allettata per sei anni quindi i suoi risparmi si erano erosi con le spese della badante (mi pare che nel conto fossero rimasti 5-6 mila euro); la frase che mi diceva sempre era “va bene così perché tu hai già ricevuto tanto”;… mia mamma è morta lucida, ma era un “sergente” come carattere;
le dico un aneddoto: avendo anch'io la firma in conto, telefonava sempre in banca per sapere se avessi prelevato qualcosa.
d. Infine viene sottolineato un altro dato, quello del testamento di , la DR di Per_1
– redatto il 4 febbraio 2007 quasi sei anni prima del decesso, con mano ictu oculi Pt_1 diversa da quella della testatrice che lo ha solo sottoscritto perché già probabilmente inferma (il testamento è stato prodotto dall'avv. Sinacori) - dove ha disposto di essere cremata e di lasciare la propria casa e le relative pertinenza alla TE , figlia di Per_2
disponendo peraltro che anche le proprie “finanze” (lasciate a ) fossero in parte Pt_1 Pt_1
da dare alla figlia;
Per_2 anche la disposizione della DR del ha una propria coerenza logica essendo Pt_1
ispirata a una “equa distribuzione dei beni”, dato che sapeva che il figlio Per_1 Pt_1 avrebbe potuto godere dell'imponente legato lasciato dalla zia Parte_4
(elemento che vale a suffragare l'esistenza e la provenienza del testamento e quindi la sua autenticità).
Se il testamento fosse falso, come sostiene il Demanio - e chi aveva interesse a falsificarlo avrebbe dovuto essere lo stesso , beneficiario del lascito – si Parte_1 dovrebbe spiegare perché il falsario avrebbe atteso il momento incerto della morte della DR , per beneficiare di dette somme;
né si può ragionevolmente ipotizzare che la Per_1 disposizione fosse stata redatta dopo la morte della DR , avvenuta il 12 ottobre Per_1
2016, poiché l'autore avrebbe dovuto conoscere esattamente l'ammontare del patrimonio della zia e del generoso lascito, collocarsi in un tempo sensibilmente anteriore alla Pt_4
11 morte della zia (ossia otto anni prima della sua morte essendo il testamento datato 27 giugno
1986 e la morte avvenuta il 5 gennaio 1994); avrebbe poi dovuto pensare in lire e non in euro, e subordinare la liquidazione a una condizione intrisa di risentimento ossia il decesso della DR;
avrebbe dovuto, in altri termini, immaginare un disegno che non si esita a definire contorto se non diabolico, che si ritiene non solo irragionevole rispetto alla naturale volontà di chi intende essere nominato erede (molto più semplice sarebbe stato un lascito, magari generico oppure una nomina di erede universale), ma anche incompatibile con la personalità di quale è emersa dopo il rinvenimento del testamento, anzi dei Parte_1 testamenti (della zia e della DR) anche per le iniziative da lui immediatamente assunte, in particolare quella di sentire i cugini (quando ho trovato il testamento ho chiamato i miei cugini , e e ho detto loro del testamento e loro mi hanno detto Per_4 Tes_2 Tes_1 che conoscevano la zia e che per loro non c'era problema, anche perché conoscevano i rapporti che avevo con la zia. A loro volta sono stati già interrogati), e di pubblicare entrambi i testamenti (pubblicazioni avvenute lo stesso giorno a cura del notaio Per_15
di il 3 aprile 2013).
[...] Pt_3
In altri termini, se si dovesse sostenere l'ipotesi che il testamento possa essere stato redatto da persona diversa dalla de cuius, dovrebbe apparire quantomeno curioso che quel testamento non solo riveli un sentimento di personale astio verso la cognata (la DR di
), ma ancor di più debba attenderne la morte prima di essere “eseguito”, Parte_1
dovendo al contrario ammettersi (e sol rimanendo sul piano della logica naturale degli umani eventi) che il legatario di “due miliardi di lire” giammai avrebbe aspettato ben 19 anni (la zia muore il 5 gennaio 1994 e il testamento viene pubblicato il 5 aprile 2013) per scoprire di aver ricevuto un tale beneficio.
3.2 Quanto al rinvenimento, riferisce di aver trovato la scheda Parte_1
testamentaria della zia insieme a quella della DR in un armadio guardaroba collocato in corridoio, mentre sta procedendo insieme alla figlia alla pulizia della casa dopo la Per_2
morte della DR avvenuta il 16 ottobre 2012.
La circostanza del rinvenimento del testamento è riferita anche dalla figlia Per_2
che non ha rapporti con il padre (sono figlia unica, non ho praticamente rapporti con mio padre, i miei si sono separati quando avevo undici anni e quindi lo vedo raramente); la
12 testimonianza è stata diretta, semplice, schietta;
si apprezza poi il fatto che Per_2 ha rinunciato all'immobile lasciatole in eredità dalla NO , e non ha interessi
[...] Per_1
neppure sulla potenziale eredità del padre;
per tutti questi elementi viene ritenuta teste disinteressata e attendibile;
la teste ha dichiarato di essere stata presente al rinvenimento della busta, e di averlo cercato insieme al padre, avendo saputo lei stessa dalla NO Per_1
che il suo testamento era stato nascosto: Dopo la morte della NO abbiamo pulito la casa, eravamo io e mio papà abbiamo aperto tutto e abbiamo pulito e sistemato armadi;
non ricordo se ci fosse con noi anche la badante, che viveva con lei;
ne ha cambiate diverse, due sicure. Sistemando abbiamo trovato il testamento della NO in un armadio, in corridoio;
io sapevo che c'era un testamento perché me ne aveva parlato, nel testamento di mia NO avremmo trovato anche come voleva il funerale e la foto da mettere sulla tomba;
c'era questo fondo graffiato, mi aveva detto che lo aveva nascosto in un doppio fondo dell'armadio; e vedendo il fondo grattato ho collegato a quanto lei mi aveva anticipato.
Ricordo che c'era una busta, con dentro le chiavi di una cassaforte, e anche la foto che aveva conservato …ho dei ricordi un po' confusi perché è passato del tempo;
nella busta
c'era anche un foglio piegato o un'altra busta con scritto “per ”, ma io son andata Pt_1 via proprio in quel momento, non avendo interesse a leggere una cosa indirizzata solo a mio padre;
il giorno dopo, quando siamo tornati, mio padre mi disse di aver trovato anche il testamento di . (Rispondendo poi a specifiche domande del giudice ha precisato) Pt_4
non ricordo il colore della busta né il formato. Mi pare che il luogo dove era custodita la busta fosse nella parte alta dell'armadio, ricordo che il fondo era sulla schiena dell'armadio, come se fosse stata aggiunta, era grattata e l'abbiamo rimossa con un coltello;
come ho detto l'avevo collegato a quanto mia NO mi aveva fatto sapere perché mi aveva detto che l'aveva fatto fare questo “nascondiglio” o doppio fondo. La casa di mia NO era stata lasciata a me e io ho rinunciato all'eredità, era ben prima che nascesse mia figlia (7 gennaio 2016), non mi interessava e ho voluto che gestisse solo mio padre tutta la successione. In tutta franchezza non mi interessa niente dell'eredità della zia potrei Per_16 rinunciare anche a quella… si trattava di un armadio che era nella zona che portava alle camere, di fronte al bagno;
era una parete di armadi… come ripeto io ho visto il testamento
13 di mia NO e una busta o un foglio con su scritto “per AO”, in quel momento non sapevo che conteneva il testamento della zia (vds verbale udienza 23 ottobre 2023). Per_16
Ritiene il Collegio che ai fini dell'accertamento della falsità del testamento (e parimenti sarebbe stato in una domanda di accertamento negativo della provenienza dell'atto) non si può affatto prescindere dal contenuto della scheda, dal contesto dei rapporti interpersonali e dalle circostanze del rinvenimento, elementi tutti ai quali invece la grafologa nominata CTU in questo procedimento non ha fatto minimamente cenno.
Occorre ora passare all'esame della relazione tecnica.
3.3. La Consulenza grafologica.
La CTU grafologica è stata affidata alla dott.ssa che si PEona_10
qualifica criminologa e consulente grafologa e linguistica, iscritta all'albo del tribunale di
Pordenone, la quale ha concluso ritenendo certa la falsità del testamento. Il documento in esame, ovvero il testamento olografo pubblicato il 03 aprile 2013 rep 39898 Notaio Per_6 di non è stato redatto dalla signora deceduta a il 05 Pt_3 Parte_4 Pt_3
gennaio 1994, per questo con ogni certezza tecnica, lo si considera un testamento apocrifo.
Questo Collegio, come si è anticipato, non condivide le conclusioni della CTU.
La dott.ssa si è limitata a esaminare con la sola lente di ingrandimento e Per_10
senza alcuna considerazione del verosimile contesto in cui il testamento è stato redatto, singole parole, maiuscole e minuscole, singole lettere, consonanti e vocali, comparando soltanto le firme apposte su atti esaminati in fotocopia, svalutando espressamente persino il dato - che avrebbe dovuto invece essere oggetto di esame – degli strumenti usati per redigerla (il foglio e l'inchiostro), ipoteticamente acquistabili secondo la CTU dal falsario su e-Bay.
Ritiene questo Collegio che, oltre al contesto, spazio-temporale, personale e relazionale in cui un atto di disposizione di ultima volontà va sempre collocato onde valutarne la falsità/autenticità secondo criteri di prudenza, diligenza e perizia, la CTU svolta vada disattesa per alcuni gravi limiti oggettivi e per intrinseche contraddizioni, già in parte richiamati dal giudice istruttore in apposita ordinanza (11/5/2024) e non superati affatto dai chiarimenti offerti dai Consulenti sentiti in contraddittorio (udienza dell'11 settembre 2024).
14 a. Occorre partire dal dato oggettivo rappresentato dalle scritture di comparazione che era onere del offrire a sostegno della denunciata falsità del testamento: nessun Pt_3
testo scritto ed esteso, nessun foglio contenente la scrittura di numeri (confrontabili con quelli della data 27 e 1986), ma solo alcune firme di comparazione, tratte ora da domande rivolte alla P.A. ora da rogiti, firme apposte su documenti datati dal 1968 al 1989 ossia nell'arco di trenta anni dal 1968 al 1989;
b. occorre, altresì, sottolineare sin d'ora che una sola tra le firme esaminate (la GD08)
– la meno citata nell'analisi comparativa (solo due volte) - risale a un anno (1985) prossimo a quello riportato nel testamento (1986), essendo le altre distanti anni, mentre nessun documento reca una firma apposta nel medesimo anno del testamento in esame.
c. Ma ancor prima si deve valorizzare il dato che, mentre il testamento è esaminato in originale, le scritture di comparazione sono state tutte esaminate in fotocopia (vds l'elenco fatto a pag. 4 della relazione), viziando in radice il confronto se non altro per l'impossibilità di rilevare la pressione del segno grafico.
d. Si osserva allora una contraddizione, che non può essere affatto liquidata come una considerazione di “stile”: la CTU enuncia in premessa il principio per cui “l'efficacia della verifica e la sua obiettività dipendono sempre dal materiale comparativo a disposizione” purtroppo – lo scrive la CTU - costituito solo da firme (sottoscrizione di nome e cognome, con l'aggiunta (a volte) dello stato civile di vedova mancando completamente Per_1
materiale comparativo costituito dalla c.d. scritture abituali (lettere, quaderni, cartoline, ricette, ecc.); ma poi giunge a ritenere, contraddittoriamente, sufficiente il materiale a disposizione;
in altri termini, mentre, da un lato, evidenzia la mancanza di adeguate scritture di comparazione e di sottoscrizioni (soprattutto) coeve a quella in esame, esalta poi le sole firme a disposizione per affermare con certezza la falsità del testamento.
e. La CTU, infatti, dopo aver esaminato il testo del testamento con la sottoscrizione apposta in calce, conclude che il testamento è stato redatto dalla stessa e unica mano, su un foglio che ha subito un mutamento di colore, dovuto a un comune processo di invecchiamento della carta;
a quel punto ritiene sufficiente confrontare la firma apposta in calce al testamento con le sottoscrizioni a disposizione:
15 la mancanza di un testo comparativo è un dato pesante in quanto, come la stessa CTU ricorda, la scrittura abituale può essere ben diversa dalla sottoscrizione: La scrittura abituale è quella in cui si evidenzia la naturalezza e la spontaneità del gesto grafico.
Purtroppo [la sottolineatura è dell'estensore] nell'attuale consulenza, la confrontabilità è stata svolta con delle comparative contenenti esclusivamente le sottoscrizioni autentiche della sig.ra non è stato possibile rinvenire nessun documento con la scrittura Parte_4 abituale. Questo è un elemento importante da considerare, in quanto non ci permette di fare un valido confronto con il testo centrale e la data del testamento, al contrario della firma.
f. Proseguendo, con riferimento alla scrittura in esame, la CTU osserva che il testo centrale del testamento (la parte contenente le ultime volontà della testatrice) e la data, oltre la locuzione che la segue, appaiono essere tracciate in modo naturale e spontaneo, con un buon ritmo e velocità, al contrario della sottoscrizione (e il cognome Parte_4
vergato all'inizio del testamento) che appaiono più statiche e meno naturali rispetto il testo.
Si tratta di un dato grafico che ben può trovare spiegazione con la “natura e lo scopo” di un testamento olografo che riveste, per chi lo redige, un carattere in qualche modo solenne dovendo trasfondervi le disposizioni di ultima volontà, per cui può essere riposta particolare attenzione alla firma, dandole una struttura spontaneamente meno scorrevole rispetto al testo: e anche su questo punto la perizia cade in contraddizione perché mentre riconosce il momento “particolare, unico e solenne in cui si produce un atto dell'ultima volontà”, dall'altro “pretende” di rilevare la falsità da una sottoscrizione non “vergata in modo naturale e spontaneo”, rilevando che risulta “più statica e meno naturale rispetto al testo”; nello stesso paragrafo (pag.13) riconosce che la firma ha una struttura e un'origine ben diverse dal testo manoscritto e per questo può apparire totalmente differente rispetto alla scrittura, ma poi si sofferma su singoli dettagli, superando ciò che lei stessa aveva poco prima ammesso come possibile.
Riguardo alla vergatura della firma con tratti frammentati (che la CTU considera segni della falsità) il consulente di parte prof. obietta che possono essere causati non da Per_9 controllo attentivo e artificiosità grafomotoria ma da solennità redazionale che ha compromesso un out-put grafomotorio caratterizzato da alcuni frangenti di frammentarietà, che non è stata considerata dalla CTU.
16 g. Venendo alle firme offerte in comparazione, si rileva che a quelle esaminate dalla PE CTU dott.ssa sono state aggiunte altre dieci firme per un totale di diciassette sottoscrizioni (non tutte autenticate), tratte da documenti datati dal 1968 al 1989.
Anche il dato della distanza temporale (talora notevole) tra le “firme” di comparazione non è stato soppesato a sufficienza dalla CTU, che avrebbe dovuto invece considerare non solo il naturale cambiamento di scrittura, ma persino la postura emotiva della sottoscrivente, che cambia – dato di comune esperienza peraltro ricordato dalla stessa CTU - in relazione alla natura dell'atto che si sta per firmare: altro è scrivere e firmare un testamento (1986) altro sottoscrivere un rogito notarile (vds documenti del 1968 (GD11), del 1980 (GD01),
1981 (GD03), e del 1982 (GD02 e GD04), altro infine firmare mere comunicazioni amministrative come i documenti del 1981 ( , 1982 (GD9), 1985 C.F._3
(GD08), 1989 (GD05); la sottoscrizione, infine, cambia per l'età della scrivente, soprattutto quando, come in questo caso, si tratti di una persona anziana ( era nata il [...] e le firme Pt_4
del 1968 (quando aveva 52 anni) o del 1986 (quando ne aveva settanta) o del 1989 (epoca dell'ultima firma di comparazione quando ne aveva 73) sono per singoli dettagli ictu oculi diverse;
la CTU non ha affatto esaminato l'evoluzione della scrittura, né la variabilità di firme quasi coeve (quelle apposte negli anni 1981-1982) comunque distanti dalla data del testamento); l'evoluzione della scrittura, poi, avrebbe dovuto essere accompagnato da una verifica dello stato clinico della scrivente, per capire se il tratto grafico soprattutto quello del testamento, ma anche quello delle firme di comparazione, poteva o meno essere influenzato dalle condizioni di salute e persino dalla posizione della persona rispetto al foglio (seduta, in piedi, in poltrona, comoda o scomoda), tutti dati che mancano nell'indagine e che i consulenti tentano di trarre con valutazioni di natura presuntivo-probabilistico dal segno grafico giungendo poi a conclusioni diverse.
h. Si consideri anche la diversa valutazione fatta dalla prima CTU, dott.ssa Per_7
nel procedimento di volontaria giurisdizione (eredità giacente-Udine n.700001/94 vds
[...] doc. 8 allegato alla citazione in riassunzione); la stessa aveva ritenuto come la scheda testamentaria fosse stata redatta senza una grande attenzione alla forma, su un foglio di un quaderno a righe utilizzate per le classi elementari, e aveva notato una scrittura “poco
17 accurata, testimoniata dallo scarso rispetto per le righe con un andamento quasi indipendente”; al riguardo la CTU ritiene l'elemento sintomo di falsità perché la testatrice, nata nel 1916, era stata educata a scrivere in bella calligrafia, secondo le usanze dell'epoca; va però osservato come la signora (al di là degli svolazzi della firma) doveva Parte_4 essersi abituata a una scrittura meno accurata perché era una persona che aveva gestito per anni un'azienda (quella del marito, che poi aveva trasformato in impresa individuale – vds doc GD02) e dai rogiti prodotti si nota che aveva acquistato e venduto beni anche immobili tanto da far fruttificare il proprio patrimonio;
insomma, la scrittura del testo poteva denunciare anche il carattere di una persona concreta se solo si fosse potuto confrontarlo PE con altre scritture di comparazione;
la dott.ssa aveva tratto dal testo “un procedere privo di rallentamenti esecutivi o sintomi …e una generale omogeneità di stesura, pur nella variabilità di ogni grafia genuina”; aveva anche rilevato che le firme dei documenti comparativi, presentano una stesura talora sbrigativa, ma sempre meno sciolta
(impressione diversa da quella riscontrata dalla CTU in questo procedimento), dato da cui si potrebbe desumere che la postura della scrivente al momento della firma fosse di maggiore PE concentrazione;
al riguardo la dott.ssa aveva scritto come fosse impossibile verificare se la “minor scioltezza” della sottoscrizione rispetto al testo del testamento fosse una caratteristica che rientra nella medesima personalità grafica, e ciò proprio a cagione della penuria di scritture “abituali” di comparazione;
quanto alla firma dei documenti autografi, deve notarsi che a volte il cognome precede il nome, a volte viene citato solo il nome con cui veniva chiamata “ anziché quello Per_16
PE anagrafico “ ; la dott.ssa inoltre, aveva notato la diversità del verso della Pt_4
scrittura di alcune lettere come una delle caratteristiche che potevano segnalare la falsità
(vds pag. 18 della sua relazione), ma aveva al contempo lealmente notato la eterogeneità persino tra le firme sicuramente autografe (la “a” di ha un verso “orario” salvo Pt_4 in una firma autentica che ha il verso antiorario, come quella del testamento- vds pag 18 della relazione dd 26.2.2015 – doc.8) (lo si coglie, ad esempio, nella firma di cui al documento GD04); al riguardo invece la CTU si è limitata a sottolineare il cambio di verso come univoco e assoluto segno di falsità del testamento, omettendo di considerare che tale
18 cambio di verso apparteneva talora alla mano della (vds anche infra sub l) Parte_4 quanto alla distanza dell'ovale dall'asta); PE la dott.ssa aveva espresso una conclusione in forma dubitativa invocando un giudizio di probabilità, non di certezza, tecnicamente fondato;
la dott.ssa PEona_10 invece, si esprime in termini di certezza sulla falsità del testamento.
Volendo soffermarsi anche su questo punto si rileva - nella risposta alle osservazioni del prof. – che la CTU ha ritenuto doveroso dare al Tribunale una risposta certa, Per_9
perché un giudizio in termini di probabilità equivarrebbe a suo parere a una non-risposta; ritiene, al contrario, questo Collegio che la serietà di un giudizio che si voglia qualificare
“scientifico” (con i limiti intrinseci alla grafologia, ben lungi dall'essere una scienza esatta) deve sapersi fermare alla impossibilità di offrire una risposta certa, quando manchino sufficienti elementi di analisi, come nel caso in esame.
i. La CTU fonda le sue certezze su alcune caratteristiche grafiche delle lettere della firma del testamento stesso;
in particolare scrive: l'esame comparativo tra le firme autentiche e la firma apposta sul testamento in esame, ci ha mostrato con ogni certezza tecnica l'apocrifia della sottoscrizione. Oltre alla presenza di tanti elementi di dissomiglianza, sono stati rilevati i segni di falsificazione che si realizzano durante la falsificazione tramite l'imitazione quali: tremori delle tracce, arresti della penna, sollevamento della penna, rottura e ripresa delle tracce, rettificazione degli sviluppi, ritocco delle lettere, forzature delle curve/angoli, cattiva interpretazione delle gestualità originali, omissione di segni caratteristici e patognomici. La sottoscrizione testamentaria in esame è stata copiata per imitazione, detta anche simulazione.
Il CT di parte convenuta (prof dissente dal giudizio di certezza della falsità Per_9 evidenziando l'impossibilità di esprimerlo proprio a causa della carenza delle scritture di comparazione: il materiale grafico disponibile in riferimento alla testatrice Parte_4
– scrive in grassetto il consulente di parte - costituito da sole firme, non è in alcun
[...]
modo qualitativamente sufficiente per avere contezza della variabilità grafica della defunta
e per cogliere automatismi e personalizzazioni di alto valore identificativo . Il ritmo grafico, altra categoria di valore probatorio significativo in perizia grafica, inteso come successione fasica regolare e ininterrotta degli impulsi antagonisti dell'energia, come insieme di
19 ampiezza (nelle diverse vezioni: verticale, orizzontale, ecc.), velocità esecutiva (indici di accelerazione e di rallentamento), pressione (l'energia scrittoria negli aspetti quantitativi e qualitativi e nelle vezioni) è una categoria di cui non si può avere contezza esaustiva con la sola presenza di firme comparativi. I due punti appena sopra esposti, cioè: - uno metodologico dato che il metodo grafotecnico-scientifico non esiste e che il metodo grafonomico non è stato correttamente applicato e rispettato dato che il presente caso peritale riporta requisiti tecnici (presenza di sole firme comparative e non anche di grafia corrente) idonei per giungere al massimo al grado di giudizio di probabilità; - e uno relativo, oltre che all'assenza di scritture correnti, anche alla presenza di nessuna firma comparativa coeva al testamento in verifica;
SONO PREGIUDIZIEVOLI DELLA
POSSIBILITÀ DI CONCLUDERE L'INDAGINE TECNICA DE QUO CON CERTEZZA
TECNICA.
Il tribunale condivide le censure e le conclusioni del consulente di parte prof Per_9 anche valutando che provengono da professore universitario, docente al corso di grafologia forense all'Accademia grafologica Crotti, alla Scuola forense di grafologia di Napoli, e presidente della commissione tecnica dell'associazione grafologi giudiziari, titoli ed esperienze che conferiscono una innegabile autorevolezza alla sua valutazione.
l. Volendo, infine soffermarsi, sulle differenze molteplici segnalate dalla CTU come segni certi della falsità della sottoscrizione, si ritiene fondato il rilievo del prof. Per_9
anche quanto alla mancanza di uno studio dell'evoluzione nel tempo delle firme poste a confronto. In effetti la CTU ha identificato quelle che riteneva peculiarità della firma in esame, le ha confrontate con quelle comparative, accontentandosi di cogliere la differenza in alcune di queste. Ad esempio, la CTU, esaminando la “G” del nome ci dice “la Pt_4 prima differenza riguarda la distanza tra l'ovale e l'asta della lettera, ove nelle autentiche è sempre ben distante”; tuttavia, non confronta tale dato con tutte le firme a disposizione, ma solo con otto di queste, quelle dirette a provare la sua affermazione;
tralascia però quelle firme che presentano ugualmente l'asta ora ravvicinata ora a distanza (si veda ad esempio nel solo documento GD04 la firma in calce e quelle a margine dell'atto che recano l'una l'ovale ravvicinato e l'altra l'ovale distante dall'asta);
20 l'esempio è sufficiente per contrastare il carattere assoluto delle differenze erroneamente invocato dalla CTU e di ritenere conclusivamente che l'analisi condotta, parziale e priva della verifica di variabilità, indebolisce il giudizio di certezza circa la falsità del testamento, offrendo una ulteriore ragione a questo Collegio per dissentire dalle conclusioni della CTU.
A tutto ciò si aggiunga che la grafologia non è considerata affatto una scienza esatta;
la stessa si basa sull'empirica osservazione che la scrittura di ogni soggetto presenta alcune peculiarità e le tecniche interpretative sono non di rado diverse e contrastanti (come peraltro
è emerso anche dalle differenti valutazioni riportate in questa motivazione tra i Consulenti interpellati);
la certezza avrebbe forse potuto essere offerta dalla datazione chimico-fisica della scheda, non solo della carta da quaderno che poteva essere recuperata da un cassetto (dove era stata lasciata invecchiare secondo la dott.ssa ) ma anche dell'inchiostro (una Per_11
penna biro), accertamento non richiesto dall' , né svolto in alcuno dei Parte_3 procedimenti instaurati a cagione di tale testamento (eredità giacente, procedimento penale, PE giudizio civile); la dott.ssa che avrebbe voluto acquisire questo dato, ha allegato alla propria relazione il parere del prof già ordinario di chimica analitica, alla PEona_8 luce del quale non ha perseguito questo percorso di indagine.
Sulla valenza della perizia grafologica ricorda l' che la Corte di Parte_3
Cassazione ha affermato in più circostanze che per pronunciare la falsità di un testamento olografo è sufficiente poter determinare la sua non genuinità/autenticità in termini di elevato grado di probabilità (Cass. ord. n. 20484/2019; Cass. civ. sez VI, sent. n. 711/2011);
ritiene questo Collegio che non sia stato affatto raggiunto neppure il livello minimo di probabilità che il testamento sia falso.
Ma, quanto al valore della perizia, vale qui richiamare anche le deduzioni di parte
Convenuta: la prova della autenticità o della falsità di un testamento può essere desunta anche da elementi diversi da una perizia, la quale non costringe il Giudice a conformarsi alle conclusioni cui è addivenuto il tecnico, atteso che, come ha ritenuto la Suprema Corte, “la perizia grafologica non costituisce piena prova, ma solo un mero indizio. Ne deriva, allora, che siffatto elemento deve essere valutato alla luce dei criteri stabiliti dalla legge, secondo
21 cui l'esistenza di un fatto può essere desunta da indizi solo se questi sono gravi, precisi e concordanti.”
Volendo allora richiamare il sintagma della prova presuntiva non si può che sottolineare come la perizia grafologica si sia posta completamente al di fuori dal contesto del rinvenimento e dal contenuto della scheda testamentaria, elementi precisi e gravi che concorrono - in un nesso di logica consequenzialità storica e di coerenza rispetto ai rapporti personali tra la testatrice, il beneficiario del lascito e la morte della persona condizionante il tempo della liquidazione - a confermare la provenienza del testamento da
[...]
se, dunque, la perizia costituisce solo un indizio (anche laddove fosse Parte_6
certa falsità, e non lo è) tale indizio si porrebbe in palese dissonanza con gli altri elementi offerti dall'istruttoria sì da venire perciò solo estromesso dal paradigma della prova presuntiva (che richiede indizi gravi, precisi e concordanti) e anche per tale ragione non può vincolare il giudice (Cass. n. 30533 del 4 agosto 2021).
In conclusione – sulla base dei documenti in atti e delle valutazioni peritali svolte – non vi sono elementi per esprimere un giudizio di falsità; anzi, gli elementi offerti dalla istruttoria documentale e orale composti in un mosaico secondo criteri di logica e di prudente apprezzamento, ben potrebbero essere sufficienti per ritenere che detto testamento datato il 27 giugno 1986, che lascia a figlio di e del defunto Parte_1 PEona_1
, duemiliardi di lire da liquidarsi dopo il decesso di , sia autentico e sia stato CP_2 Per_1
scritto di pugno e sottoscritto da vedova Parte_4 Per_1
Ma tale accertamento non è oggetto di questo giudizio, essendo il Tribunale stato chiamato solo a pronunciarsi sulla querela di falso, domanda che va rigettata.
4. Le spese di lite.
Trattandosi di una pronuncia che definisce un giudizio incidentale, le spese vengono liquidate e, secondo il principio della soccombenza, poste totalmente a carico dell
[...]
. Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel giudizio incidentale iscritto al n.2769/2022 instaurato con atto di citazione da
Parte_3
22 Contro
Parte_1
Atto notificato anche al Pubblico Ministero
Rigetta la domanda dell' diretta a dichiarare la falsità del Parte_3 testamento olografo di di data 27 giugno 1986; Parte_4
ordina la restituzione del documento e dispone che a cura del cancelliere sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo.
NN
l' a rifondere le spese di questo giudizio che liquida in euro Parte_3
10.000,00 oltre spese generali IVA e CNA
Pone le spese di CTU a carico dell' . Parte_3
Trieste, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice estensore la Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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