Articolo 4 della Legge 19 ottobre 1998, n. 366
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 novembre 1998
Art. 4. 1. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, acquisito preventivamente il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Dipartimento per le aree urbane, approva la ripartizione della quota annuale del fondo di cui all'articolo 3 tra le regioni. La ripartizione e' effettuata:
a) sulla base dei piani regionali di riparto per la mobilita' ciclistica di cui all'articolo 2 approvati;
b) in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione per le finalita' di cui alla presente legge;
c) sulla base di quanto impegnato nell'esercizio finanziario precedente.
2. Il Ministero dei lavori pubblici ed il Dipartimento per le aree urbane concorrono con proprie risorse al finanziamento del fondo di cui all'articolo 3.
Entrata in vigore il 7 novembre 1998