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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE
Il Presidente del. Dott. Michele Guernelli
Pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 281/10 c.p.c. promosso da
DORE avv. ANTONELLA (Avv. J. Monducci) Nei confronti di
Controparte_1
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 170 TUSG
Decisa sulle seguenti conclusioni: come da ricorso introduttivo
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'avv. ha proposto ricorso avverso il decreto 24.9.2024 di rigetto della propria istanza Pt_1 di liquidazione del compenso da parte del giudice penale in relazione ad un procedimento relativo all'imputato (svoltosi nel 2018 in dibattimento con 2 udienze e 1 teste), suo CP_2 assistito d'ufficio irreperibile, ex art. 117 TUSG.
Lamenta che il rigetto sia stato motivato dalla mancata prova dell'irreperibilità dell'imputato in quanto assenti gli inerenti allegati 6 e 7 all'istanza di liquidazione riguardanti le ricerche dello stesso imputato, invece presenti;
chiede la liquidazione del compenso nella misura ritenuta di giustizia.
2. Il non si è costituito e ne va qui dichiarata la contumacia. CP_1
Il procedimento si è svolto ex art 127 ter c.p.c..
3. Il ricorso va accolto. In effetti la ricorrente afferma qui d'aver prodotto illo tempore gli allegati 6 e 7 come risulterebbe dal fatto che il suo doc. 1 era quello allora prodotto al giudice penale, essendo stato scaricato dal
1 sito istanzeweb. In realtà il doc 1 qui prodotto contiene il riferimento ad altri soggetti imputati, come da decreto di questo giudice del 5.11.2024 che richiede integrazione documentale.
L'integrazione è stata eseguita il 15 e 20.1.2025 e contiene le richieste al consolato del Marocco, non riscontrata, e all'amministrazione penitenziaria;
la risposta di questa contiene un certificato in cui il soggetto ha 8 alias e una residenza dichiarata nel 2017 a Bologna, ma s.f.d.
Ne consegue la conclusione che l'obbligato sia effettivamente irreperibile di fatto, e che le ricerche eseguite dal difensore - pur se documentate solo in questa sede - siano sufficienti in tal senso.
All'avv. va quindi liquidato il compenso da porre a carico dello Stato, nella misura Pt_1 tuttavia prevista dal protocollo vigente (dibattimentali con istruttoria semplice) in euro 1.060, già ridotto ex art. 106 bis TUSG, oltre 15% SG e accessori.
Le spese del presente procedimento si compensano ex art. 92 c.p.c. e C. Cost. 77/2018, essendo stati prodotti solo in questa fase i necessari documenti inerenti l'irreperibilità dell'imputato, e per la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda istanza ed eccezione disattesa: dichiara la contumacia del;
Controparte_1
in riforma del decreto impugnato, liquida all'avv. ANTONELLA DORE la somma di euro 1.060,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta, in relazione al procedimento di cui sopra.
Spese compensate.
Bologna, 31.1.2025
Il Presidente del. dott. Michele Guernelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE
Il Presidente del. Dott. Michele Guernelli
Pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 281/10 c.p.c. promosso da
DORE avv. ANTONELLA (Avv. J. Monducci) Nei confronti di
Controparte_1
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 170 TUSG
Decisa sulle seguenti conclusioni: come da ricorso introduttivo
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'avv. ha proposto ricorso avverso il decreto 24.9.2024 di rigetto della propria istanza Pt_1 di liquidazione del compenso da parte del giudice penale in relazione ad un procedimento relativo all'imputato (svoltosi nel 2018 in dibattimento con 2 udienze e 1 teste), suo CP_2 assistito d'ufficio irreperibile, ex art. 117 TUSG.
Lamenta che il rigetto sia stato motivato dalla mancata prova dell'irreperibilità dell'imputato in quanto assenti gli inerenti allegati 6 e 7 all'istanza di liquidazione riguardanti le ricerche dello stesso imputato, invece presenti;
chiede la liquidazione del compenso nella misura ritenuta di giustizia.
2. Il non si è costituito e ne va qui dichiarata la contumacia. CP_1
Il procedimento si è svolto ex art 127 ter c.p.c..
3. Il ricorso va accolto. In effetti la ricorrente afferma qui d'aver prodotto illo tempore gli allegati 6 e 7 come risulterebbe dal fatto che il suo doc. 1 era quello allora prodotto al giudice penale, essendo stato scaricato dal
1 sito istanzeweb. In realtà il doc 1 qui prodotto contiene il riferimento ad altri soggetti imputati, come da decreto di questo giudice del 5.11.2024 che richiede integrazione documentale.
L'integrazione è stata eseguita il 15 e 20.1.2025 e contiene le richieste al consolato del Marocco, non riscontrata, e all'amministrazione penitenziaria;
la risposta di questa contiene un certificato in cui il soggetto ha 8 alias e una residenza dichiarata nel 2017 a Bologna, ma s.f.d.
Ne consegue la conclusione che l'obbligato sia effettivamente irreperibile di fatto, e che le ricerche eseguite dal difensore - pur se documentate solo in questa sede - siano sufficienti in tal senso.
All'avv. va quindi liquidato il compenso da porre a carico dello Stato, nella misura Pt_1 tuttavia prevista dal protocollo vigente (dibattimentali con istruttoria semplice) in euro 1.060, già ridotto ex art. 106 bis TUSG, oltre 15% SG e accessori.
Le spese del presente procedimento si compensano ex art. 92 c.p.c. e C. Cost. 77/2018, essendo stati prodotti solo in questa fase i necessari documenti inerenti l'irreperibilità dell'imputato, e per la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda istanza ed eccezione disattesa: dichiara la contumacia del;
Controparte_1
in riforma del decreto impugnato, liquida all'avv. ANTONELLA DORE la somma di euro 1.060,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta, in relazione al procedimento di cui sopra.
Spese compensate.
Bologna, 31.1.2025
Il Presidente del. dott. Michele Guernelli
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