Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 16/12/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da LO TA Presidente ANGIONI Roberto Consigliere ALBERGHINI IE Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32453 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 65149, depositato in data 11 marzo 2020, reso da TO IA (c.f. [...]) rappresentata e difesa dall’Avv. NO DI del Foro di Venezia, con studio in Santa Croce n.
468/b, pec: gaetano.guzzardi@venezia.pecavvocati.it;
IA SI (c.f. [...]) nata a [...], il 26 dicembre 1984 e AR TA (c.f. [...]) nata a Padova, il 7 luglio 1972, entrambe rappresentate e difese dall’avv. Ezio ZA (c.f. [...]) del Foro di Venezia, con studio a Santa Maria di Sala, via Gardan 1, con domicilio eletto presso lo studio del difensore e presso l’indirizzo pec: ezio.zanon@venezia.pecavvocati.it;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 9 luglio 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Sostituto
Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo e, per l’agente IA TO, l’Avv. NO Guizzardi, nonché l’Avv. Ezio ZA per gli agenti TA AR e SI IA, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 127 del 10 marzo 2025, il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 65149, depositato in data 11 marzo 2020, reso dagli agenti contabili IA TO, TA AR e SI IA, economi della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenzaordinanza di questa Sezione n. 21 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n.
30873 del registro di Segreteria.
Osservava, in primo luogo, il Magistrato delegato che l’Ente, nel provvedere al deposito presso la Sezione del conto giudiziale in esame, aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all’art 139, comma 2, c.g.c. e che gli agenti avevano tempestivamente provveduto alla ricompilazione del conto utilizzando i prescritti modelli della Delibera della Giunta Regionale n. 2440 del 2002.
Sulla base dell’istruttoria svolta la gestione appariva sostanzialmente regolare, pur non avendo i subagenti compilato un autonomo conto giudiziale ed essendo state effettuate talune spese ritenute dal Magistrato non ammissibili (pagamento di cartelle esattoriali e sanzioni per violazione del Codice della strada).
Tali profili di irregolarità, così come il riversamento delle somme non utilizzate oltre il termine della gestione (in data 10 gennaio 2017), in considerazione dell’assenza di ammanchi, non venivano, tuttavia, ritenuti ostativi al discarico dell’agente e all’approvazione del conto, stante il livello di analiticità delle scritture, che aveva consentito l’imputazione dei fatti di gestione all’agente che li aveva posti in essere.
In data 13 giugno 2025 l’avv. DI depositava, per conto dell’agente TO, una memoria difensiva contestando, sulla base delle indicazioni operative della Regione, la sussistenza dell’obbligo di compilazione di un autonomo conto da parte dei sostituti, essendo tale adempimento posto in capo al solo agente titolare del fondo. Affermava, quindi, la regolarità del conto, escludendo che le spese ritenute inammissibili dal Magistrato delegato potessero originare una irregolarità, trattandosi di spese di carattere occasionale, comunque inerenti, e, perciò stesso, imputabili al fondo economale.
In data 18 giugno 2025 veniva depositata, nell’interesse degli agenti TA AR e SI LI, una memoria difensiva, con la quale si affermava che le due dipendenti evocate in giudizio avevano svolto il ruolo di mere coadiutrici dell’(unico) agente contabile, senza che potesse ritenersi costituito un rapporto agente principale/agente secondario, a ciò ostando non solo l’assenza di un formale incarico, ma anche le istruzioni operative adottate dalla Giunta regionale con la richiamata deliberazione n. 2440 del 2002. In capo alle sostitute, quindi, non poteva configurarsi alcun obbligo di compilazione di un autonomo documento di rendicontazione.
In via subordinata, veniva rappresentato che le spese effettuate per il pagamento di una cartella esattoriale, per sanzioni amministrative e per rimborso di spese amministrative, considerate inammissibili, dovevano ritenersi, al contrario, correttamente poste a carico del fondo economale, stante la necessità di provvedervi con urgenza, onde evitare l’aggravarsi del pregiudizio patrimoniale dell’ente ed essendo, peraltro, connesse ad autoveicoli di proprietà.
Concludeva, quindi, per la dichiarazione di regolarità del conto ed il conseguente discarico.
All’udienza del 9 luglio 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero, l’Avv.
NO DI per IA TO e l’Avv. Ezio ZA per TA AR e SI IA, concludevano come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale n. 65149 reso da IA TO, TA AR e SI IA, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 21 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30873 del registro di Segreteria.
2.Il conto risulta composto da quattro prospetti, e cioè:
1. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere;
2. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità;
3. Il conto di sintesi della gestione per tipologia di spesa che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti riferiti alla tipologia di spesa
(imposta di registro e di bollo, imposte tasse e proventi assimilati a carico dell’ente, carta, cancelleria e stampati, carburanti, combustibili e lubrificanti, manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio, spese postali, altri servizi diversi);
4. Il conto analitico della gestione per tipologia di spesa che indica gli importi spesi raggruppandoli per operazioni di pagamento.
Ciò posto, osserva il Collegio che la rendicontazione fa riferimento all’
ordine di accreditamento n. 11 del 6/04/2016, corrispondente ad una apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere in favore dell’agente per un importo di € 56.000,00.
Unitamente a tale rendicontazione risultano depositati, in conformità a quanto previsto dall’art 139 c.g.c., il DDR n. 4 del 20/02/2020 del Direttore dell’Area delle Risorse Strumentali di approvazione e parifica del conto ricompilato per l’esercizio 2016; la Relazione dell’Organo di controllo interno del 04/03/2020 – U.O. Controlli e attività ispettive, il DDR n. 17 del 10/03/2020 del Direttore dell’Area delle Risorse Strumentali di approvazione definitiva con il quale è stato, inoltre, disposto il deposito del conto tramite l’applicativo SIRECO presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale competente.
Il conto, sottoscritto dall’agente, riporta anche la sottoscrizione dei subagenti sostituti, nominati nel provvedimento di assegnazione del fondo
(Delibera della Giunta Regionale n. 321 del 24.3.2016).
Sostiene la difesa delle agenti AR e IA che le autorizzazioni ad operare sul programma gestionale attribuite loro dalla dirigente titolare del fondo economale, trattandosi di deleghe operative non assistite da autonomia decisionale, non consentirebbero di configurare la qualità di agente contabile, neppure secondario. Tale circostanza troverebbe riscontro nella mancata inclusione delle due dipendenti nella ricognizione degli agenti contabili per gli anni 2016 e 2017, avvenuta con Delibera della Giunta Regionale n. 394/2018.
Ritiene il Collegio che la circostanza che le credenziali di accesso ad un sistema informatico di contabilità siano attribuite dal dirigente (in questo caso, titolare del fondo economale) non implichi affatto, come sembra ritenere la difesa, che vi sia necessariamente - ed unicamente - un sottostante rapporto di mera delega operativa: nella memoria stessa viene dato atto che “utenti” del sistema GEAC (in uso per la gestione, tra l’altro, dei fondi economali) sono tutti i dipendenti regionali che, a vario titolo, sono abilitati ad accedervi.
Nel caso in esame, appare incontestato (e riconosciuto dalla stessa difesa)
che per l’esercizio in esame le due dipendenti potessero firmare i documenti di autorizzazione al pagamento e al prelievo sul conto acceso presso il Tesoriere sul quale era stato accreditato il fondo economale, ingerendosi nella gestione di quest’ultimo.
Del resto, è la stessa Delibera della Giunta Regionale n. 321 del 2016 a qualificare come “sostituti” dell’agente TO, titolare del fondo, le sig.re AR e IA: l’atto non pone alcuna limitazione all’esercizio della funzione di sostituto, né alcuna condizione di operatività (come, ad esempio, un’autorizzazione).
La citata delibera ha attribuito alle due dipendenti, quindi, le medesime funzioni dell’agente TO nella gestione del fondo economale, inequivocabilmente essendo “sostituto” colui il quale fa le veci, esercitando la medesima funzione, di un altro: se, dunque, non vi è dubbio che la d.ssa TO abbia rivestito la qualità di agente contabile, altrettanto indubitabilmente le sue “sostitute”, nell’esercizio della medesima funzione, rivestivano la stessa qualità.
A nulla rileva, dunque, che il sistema gestionale in uso prevedesse un sistema di autorizzazioni a diversi livelli, essendo tipicamente questa l’architettura di ogni sistema gestionale, così come irrilevante è la circostanza che, nel 2018, la Giunta regionale abbia omesso di ricomprendere le agenti AR e IA nella ricognizione degli agenti contabili per i due esercizi precedenti.
Le sig.re AR e IA, contrariamente a quanto ritenuto dalla loro difesa, in virtù dell’attribuzione della funzione di “sostitute” dell’economo titolare del fondo economale con Delibera della Giunta Regionale n.
321/16, hanno invece assunto la qualità di agente contabile di diritto: il rapporto venutosi a determinare tra i sostituti e l’agente titolare del fondo deve, quindi, essere correttamente inquadrato nella fattispecie di cui all’art.
192 r.d. n. 827/24, stante la assoluta fungibilità (in qualità di sostituti) della loro gestione rispetto a quella dell’agente titolare del fondo.
Ciò posto, i documenti di rendicontazione depositati appaiono redatti in conformità alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n.
2440/02 ed ai modelli ivi indicati.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 11/2016 di euro 56.000,00 espone “anticipazioni” per complessivi euro 16.131,60, di cui euro 15.200,00 per buoni di prelevamento ed euro 931,60 per bonifici, a cui corrispondono pagamenti per euro 7.311,94 oltre al riversamento in Tesoreria del residuo di euro 8.819,66.
Il “conto analitico della gestione” relativo al medesimo ordine di accreditamento espone, in ordine cronologico e numerazione progressiva, le anticipazioni (19 operazioni di cui 15 effettuate dalla sostituta SI IA e 4 effettuate dalla sostituta TA AR) per un totale di €
16.131,60, mentre nessuna operazione di prelievo o bonifico risulta essere effettuata dall’agente contabile IA TO.
I pagamenti effettuati consistono in 75 operazioni tutte poste in essere dalle due sostitute, in particolare 26 da SI IA per l’importo totale € 2.331,78 e 48 da TA AR per l’importo totale di € 4.980,16 per la somma complessiva di € 7.311,94, oltre al riversamento finale in Tesoreria del residuo delle anticipazioni, di cui alla quietanza n. 663 del 10/01/2017 con causale: “versamento residuo cassa fondo economale n. 11 anno 2016” per l’importo € 8.819,66 che conduce alla quadratura sostanziale del conto anche se oltre la chiusura dell’esercizio di gestione Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio.
I fatti di gestione sono stati posti in essere esclusivamente dall’una o dall’altra “subagente” che, quindi, non hanno operato saltuariamente in sostituzione dell’agente contabile principale, bensì in via esclusiva rispetto a quest’ultimo, circostanza che avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna delle due gestioni, anche al fine dell’esatta individuazione delle relative responsabilità.
Tuttavia, come rilevato dalla stessa relazione di deferimento, il livello di specificità delle annotazioni contenute nel “conto analitico della gestione”,
sostanzialmente equivalente ad un giornale di cassa, consente non solo l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che, in concreto, li ha posti in essere, ma anche la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla DGRV di autorizzazione (che richiama l’elencazione di cui all’art.
23 della L.R. n. 6/1980, successivamente specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13/09/2002).
La documentazione prodotta in giudizio, infatti, ha consentito di superare i rilievi circa il pagamento della cartella esattoriale (relativa alla sovrattassa di circolazione per un veicolo di proprietà dell’ente), mentre la modesta entità della spesa per sanzione amministrativa e per rimborso di spese amministrative consente di escluderne la rilevanza i fini della regolarità del conto.
Ciò posto, il Collegio ritiene, pur con i rilievi esposti, che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, considerato il livello di analiticità dei documenti depositati (ed in particolare del “conto analitico della gestione”) il quale ha consentito di avere contezza della gestione anche in relazione all’imputabilità dei singoli fatti gestori a ciascuno degli agenti operanti; la gestione del fondo economale è avvenuta, inoltre, in sostanziale conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale.
3. Alla luce di quanto suesposto, in assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti possono essere ammessi a discarico.
4. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32453 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti contabili IA TO, TA AR e SI IA in relazione al conto giudiziale n. 65149, depositato in data 11 marzo 2020, lo dichiara regolare e, per l’effetto, discarica gli agenti.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
IE BE TA NO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)