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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 707/2024 promossa da:
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 707\24 RGL promossa da:
(Cod. Fisc. rappresentata e difesa
Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Ghiselli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a
Rimini in via Andrea Costa n. 3/C
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
Sede di Rimini, in persona del Direttore
[...] pro tempore della Sede Regionale dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo DI GILIO ed elettivamente domiciliato presso la stessa in
Rimini, alla Via Melozzo Da Forlì 1/d
- CONVENUTO -
Oggetto: postumi infortunio
Conclusioni delle parti:
A) Il procuratore della parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo
B) I procuratori delle parti resistenti: si riportano alle rispettive memorie di costituzione. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso conveniva in giudizio l' in persona del
Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro-tempore chiedendo l'accertamento giudiziale che l'evento da lei subito in data 20\09\2022 fosse riconosciuto come infortunio lavorativo e che dallo stesso erano derivati postumi permanenti indennizzabili dall' .
CP_1
In particolare nell'atto introduttivo del giudizio la dinamica del sinistro ( non contest i seguenti termini testuali “ …In data 12.07.2021, la
Parte_1 SI.ra veniva assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla società unipersonale Randstad HR Solutions s.r.l., con sede legale in Milano, via R. Lepetit, 8/10 (P. IVA con la qualifica di P.IVA_1
impiegata e con inquadramento a livello 3 del CCNL (doc. 2); - In data 16.07.2021 veniva stipulato un accordo individuale per Smart Working tra le parti di cui sopra
(doc. 3); - In data 20.09.2022 la SI.ra , avendo regolarmente Parte_1 ottemperato ai doveri lavorativi della fascia mattutina, si allontanava da casa durante la pausa, garantita dalle obbligazioni contrattuali, a mezzo del proprio velocipede, per raggiungere il Garden Sporting Center, al fine di frequentare la lezione di pilates. Tale circostanza è documentata tramite l'orario di ingresso corrispondente alle 13,04 (doc. 4) e dall'abbonamento appositamente sottoscritto per le esigenze familiari (doc. 5). Tuttavia, inaspettatamente, la lezione di pilates alla quale la SI.ra intendeva partecipare non veniva effettuata. A Parte_1 quel punto, la ricorrente, una volta appreso ciò, si accingeva a ritornare presso la propria abitazione, elettivamente scelta quale luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, con l'intenzione attendere alle proprie mansioni pomeridiane di lavoro;
Durante il tragitto di rientro sul luogo di lavoro, alle ore 13:10 circa, la SI. ra era vittima di un grave incidente Parte_1 stradale, dovuto all'impatto avvenuto con l'autovettura Fiat Panda targata CR873LZ, assicurata con polizza n. Controparte_2
1105810301368136590000000, di proprietà di e da lei condotta, P_
(nata a [...], il [...], residente in [...]), mentre percorreva via Euterpe, con direzione Ravenna/Ancona; A seguito di quanto accaduto la SI.ra veniva elitrasportata presso il Pronto Soccorso Parte_1 dell'Ospedale Bufalini di Cesena e ricoverata in regime di prognosi riservata. In data 27.09.2022 veniva quindi trasferita presso l' di Rimini Controparte_4 mantenendo il regime di prognosi riservata. Nella data 8.10.2022 veniva dimessa dall'Ospedale di Rimini e trasferita presso la struttura “Sol et Salus” ove rimaneva degente sino al giorno 9.11.2022 per essere dimessa al proprio domicilio, ove era costretta a un lungo periodo di inabilità (come da relativa documentazione sanitaria doc 6a - doc 6b -doc 6c – doc 6d); A seguito della guarigione, certificata in data 21.09.2023, venivano riconosciuti alla ricorrente postumi permanenti nella misura del 50% (vedi perizia medica) (doc. 7); Veniva aperta la relativa posizione presso l' conseguentemente a regolare denuncia del sinistro da parte del CP_1 datore di lavoro;
Con lettera del 18.02.2023 l' comunicava: “il caso verrà CP_1 segnalato all'Inps per competenza. Non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non si è verificato né sul luogo di lavoro né durante il tragitto di collegamento con il luogo di lavoro” (doc. 8); Con ricorso presentato in data 22.03.2023, la SI. si rivolgeva all' Parte_1 [...]
, sede provinciale di Rimini, per Controparte_1 vedere dichiarato il sinistro sopra descritto come causa di infortunio sul lavoro indennizzabile e conseguentemente vedere costituita in proprio favore una rendita da inabilità permanente, oltre al riconoscimento delle arretrate differenze e degli interessi sui ratei dalle singole scadenze al saldo (doc. 9); Con lettera del
7.04.2023 l' respingeva la richiesta avanzata, ritenendo la fattispecie non CP_1 rientrante nell'infortunio cd. in itinere (doc. 10) …” .
A sostegno delle sue ragioni la parte ricorrente richiamava la sentenza n. 3645/2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano che aveva sostenuto come la fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali non fosse idoneo ad interrompere il nesso causale con l'attività lavorativa “ …atteso che il permesso costituisce una fattispecie di sospensione dell'attività lavorativa nell' interesse del lavoratore che ontologicamente non è differente dalle pause o dai riposi, differenziandosi da questi ultimi soltanto per il suo carattere occasionale ed eventuale a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità che è tipico degli altri, e non potendo logicamente sostenersi che il lavoratore che si allontani dall'azienda e/o vi faccia ritorno in relazione alla necessità di fruire del riposo giornaliero non sia tutelato "durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro", giusta la lettera dell'art. 2, comma 3 T.U.
n. 1124/1965…” .
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della CP_1 domanda sostenendo che l'interruzione e la deviazione previste dall'art. 12 del DL 38/2000 sarebbero tutelabili solo se necessitate in quanto riconducibili “ a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti ”.
Specifiche connotazioni queste di certo non ravvisabili nella scelta della lavoratrice di impiegare la pausa pranzo per recarsi ad un centro sportivo per svolgere una lezione di pilates ed invece rinvenibili nel caso esaminato dal GL di Milano che aveva correttamente riconosciuto la tutela INAIL in favore di una lavoratrice che aveva usufruito di un permesso per andare a prendere la figlia minore a scuola nell'adempimento dei suoi primari doveri genitoriali .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , il ricorso è immeritevole di accoglimento .
Sul piano normativo viene in rilievo l'art. 12 del DL 38/2000 secondo il quale :
“Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato” .
L'art. 23 della L. 81/2017 ha poi esteso al comma 2 la tutela assicurativa al CP_1 lavoratore “agile” prevedendo poi al comma 3 che : “ …Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza …”.
La giurisprudenza di legittimità in tema di infortunio "in itinere" ha poi chiarito che la tutela assicurativa copre i sinistri verificatisi nel normale percorso abitazione-luogo di lavoro anche in caso di fruizione da parte del lavoratore di un permesso per motivi personali che - quale fattispecie di sospensione dell'attività lavorativa ontologicamente non differente dalle pause o dai riposi, da cui si differenzia soltanto per il carattere occasionale ed eventuale, a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità tipico degli altri - non recide il rapporto finalistico con l'attività lavorativa, né concretizza una ipotesi di rischio cd. elettivo ( Cass.
Sez. L. Ordinanza n. 18659 del giorno 08/09/2020 Rv. 658842 - 01) .
Così chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento , nel caso di specie risulta circostanza chiaramente ostativa al riconoscimento della natura professionale dell'infortunio il fatto pacifico che l'allontanamento della lavoratrice dalla sua abitazione − costituente la sede di svolgimento della sua attività lavorativa in regime Smart Working − sia stata del tutto arbitraria e non giustificata da alcuna reale esigenza personale della ricorrente , per il semplice motivo che presso la palestra Garden nell'orario indicato (13,00) non era prevista alcuna lezione di pilates ! .
Apparendo evidente che la ricorrente prima di allontanarsi dal luogo di smart working in pausa pranzo avrebbe dovuto sincerarsi dell'effettivo svolgimento di tale lezione , della cui effettiva esistenza difetta in atti qualsiasi riscontro .
La condotta arbitraria della lavoratrice risulta pertanto eccentrica rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare , ciò che esclude la natura professionale dell'evento infortunistico di cui è causa .
Risultano condivisibili in ogni caso le perplessità espresse dall' in ordine CP_1 alla possibile riconducibilità di una attività semplicemente ludica ad un caso di interruzione e deviazione tutelabile ex art. 12 del DL 38/2000 .
Le spese di lite seguono il criterio generale della soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visti gli artt. 429, 442 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 14\06\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore:
1. Rigetta il ricorso .
2. Condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente CP_1 delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2.588,00 ( di cui euro 338,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 13\02\2024 .
Il Giudice
dott. Lucio Ardigo'