Art. 2.
E' vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio burro:
a) che non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo precedente;
b) che non proviene da latte conforme alle disposizioni sanitarie;
c) che contiene materie estranee alla composizione del latte o della crema di latte di provenienza;
d) che contiene agenti di conservazione diversi dal sale comune;
e) che e' colorato con sostanze non consentite dalla legge;
f) che all'esame organolettico e chimico risulta rancido o comunque alterato.
L'impiego di agenti di conservazione diversi da quello indicato nella lettera d) del presente articolo deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
E' vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio burro:
a) che non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo precedente;
b) che non proviene da latte conforme alle disposizioni sanitarie;
c) che contiene materie estranee alla composizione del latte o della crema di latte di provenienza;
d) che contiene agenti di conservazione diversi dal sale comune;
e) che e' colorato con sostanze non consentite dalla legge;
f) che all'esame organolettico e chimico risulta rancido o comunque alterato.
L'impiego di agenti di conservazione diversi da quello indicato nella lettera d) del presente articolo deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.