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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5498/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 11/06/1961), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
POLESE FABRIZIO;
(ROMA (RM), 22/10/1960), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. POLESE FABRIZIO;
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di dichiarare la cessazione Parte_1 Controparte_1
degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2012, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) la casa coniugale sita in Roma, Via Lucio Papirio n.116, che costituisce peraltro alloggio di servizio del Sig. , rimane assegnata allo stesso;
Parte_1
1 2) anche se entrambi i coniugi hanno un lavoro stabile che permette loro di mantenersi autonomamente, il Sig. s'impegna a versare alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1
mese, la somma di Euro 100,00, rivalutata annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 20/06/1991, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5498/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 20/06/1991
tra (ROMA (RM), 11/06/1961) e (ROMA (RM), Parte_1 Controparte_1
22/10/1960) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 00478 Parte 2
, Serie A06, Anno 1991, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2
disp.att. c.p.c.
Roma, 19/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Marta Ienzi
Maria Vittoria Caprara
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5498/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 11/06/1961), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
POLESE FABRIZIO;
(ROMA (RM), 22/10/1960), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. POLESE FABRIZIO;
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di dichiarare la cessazione Parte_1 Controparte_1
degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2012, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) la casa coniugale sita in Roma, Via Lucio Papirio n.116, che costituisce peraltro alloggio di servizio del Sig. , rimane assegnata allo stesso;
Parte_1
1 2) anche se entrambi i coniugi hanno un lavoro stabile che permette loro di mantenersi autonomamente, il Sig. s'impegna a versare alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1
mese, la somma di Euro 100,00, rivalutata annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 20/06/1991, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5498/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 20/06/1991
tra (ROMA (RM), 11/06/1961) e (ROMA (RM), Parte_1 Controparte_1
22/10/1960) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 00478 Parte 2
, Serie A06, Anno 1991, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2
disp.att. c.p.c.
Roma, 19/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Marta Ienzi
Maria Vittoria Caprara
2