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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 23/05/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Fermo
R.G. 77-1//2024 in persona dei magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore nel procedimento n. 77-1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da:
( ), con gli avvocati Parte_1 C.F._1
MASSIMO VERRO e LORENZO DONATI, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Oggetto: RICORSO LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
- Visto il ricorso proposto in data 20/11/2024 da Parte_1
per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII, atteso che il ricorrente è residente in Sant'Elpidio a Mare (FM), via Don
Benedetto Berdini n. 54, e che quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Fermo;
- rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- considerato che il ricorrente rientra tra i debitori di cui all'art. 2, comma
1, lett. c), del Codice della Crisi, in quanto, come emergente dai documenti depositati, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;
- atteso che il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della
Crisi in quanto, in ragione dei debiti sullo stesso gravanti (di oltre €
500.000) in rapporto al proprio patrimonio come riscontrato anche dal
Gestore della Crisi, non è in grado di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII, come integrata a seguito di provvedimento del
Giudice, contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda,
l'illustrazione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché, ancora, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo CCII;
- evidenziato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, Codice della Crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali;
- rilevato, ancora, che l'OCC ha attestato che è acquisibile attivo da distribuire ai creditori;
- ritenuto che pertanto la domanda soddisfa i requisiti richiesti dagli artt.
268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile e fondata;
pag. 2/5 - ritenuto, ai fini dell'individuazione della parte di reddito del ricorrente non ricompresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b
CCII, che, in relazione al nucleo familiare del ricorrente, composto dallo stesso e dalla moglie, e tenuto conto che deve presumersi che la moglie, a sua volta percettrice di reddito per circa € 1370 netti mensili, contribuisca in pari misura del ricorrente alle spese familiari, deve fissarsi quale limite di esclusione del reddito del ricorrente dalla liquidazione la somma di €
1070 (cfr. elenco spese mensili, allegato 16.01), congrua anche alla luce della spesa media mensile delle famiglie per numero di componenti come rilevata dall'ISTAT;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 268, 269 e 270 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
);
[...] C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Francesco De Perna e liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott. Per_1
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni entro il quale,
pag. 3/5 a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'art. 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE
L'inserimento della sentenza, a cura del Liquidatore, nel sito internet del
Tribunale con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi a familiari ed a minori;
ORDINA nel caso in cui vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
FISSA ex art. 269, comma 4 CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1070, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
DISPONE che il liquidatore:
- entro 3 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
MANDA
pag. 4/5 alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al
Liquidatore.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Francesco De Perna Sara Marzialetti
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Fermo
R.G. 77-1//2024 in persona dei magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore nel procedimento n. 77-1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da:
( ), con gli avvocati Parte_1 C.F._1
MASSIMO VERRO e LORENZO DONATI, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Oggetto: RICORSO LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
- Visto il ricorso proposto in data 20/11/2024 da Parte_1
per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII, atteso che il ricorrente è residente in Sant'Elpidio a Mare (FM), via Don
Benedetto Berdini n. 54, e che quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Fermo;
- rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- considerato che il ricorrente rientra tra i debitori di cui all'art. 2, comma
1, lett. c), del Codice della Crisi, in quanto, come emergente dai documenti depositati, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;
- atteso che il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della
Crisi in quanto, in ragione dei debiti sullo stesso gravanti (di oltre €
500.000) in rapporto al proprio patrimonio come riscontrato anche dal
Gestore della Crisi, non è in grado di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII, come integrata a seguito di provvedimento del
Giudice, contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda,
l'illustrazione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché, ancora, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo CCII;
- evidenziato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, Codice della Crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali;
- rilevato, ancora, che l'OCC ha attestato che è acquisibile attivo da distribuire ai creditori;
- ritenuto che pertanto la domanda soddisfa i requisiti richiesti dagli artt.
268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile e fondata;
pag. 2/5 - ritenuto, ai fini dell'individuazione della parte di reddito del ricorrente non ricompresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b
CCII, che, in relazione al nucleo familiare del ricorrente, composto dallo stesso e dalla moglie, e tenuto conto che deve presumersi che la moglie, a sua volta percettrice di reddito per circa € 1370 netti mensili, contribuisca in pari misura del ricorrente alle spese familiari, deve fissarsi quale limite di esclusione del reddito del ricorrente dalla liquidazione la somma di €
1070 (cfr. elenco spese mensili, allegato 16.01), congrua anche alla luce della spesa media mensile delle famiglie per numero di componenti come rilevata dall'ISTAT;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 268, 269 e 270 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
);
[...] C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Francesco De Perna e liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott. Per_1
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni entro il quale,
pag. 3/5 a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'art. 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE
L'inserimento della sentenza, a cura del Liquidatore, nel sito internet del
Tribunale con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi a familiari ed a minori;
ORDINA nel caso in cui vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
FISSA ex art. 269, comma 4 CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1070, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
DISPONE che il liquidatore:
- entro 3 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
MANDA
pag. 4/5 alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al
Liquidatore.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Francesco De Perna Sara Marzialetti
pag. 5/5