Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3837 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 6413/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in data 28.02.2023, promossa con atto di appello notificato in data 20.02.2023 da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Ariosto n. 15, cod. fiscale , elettivamente domiciliato in Napoli alla via C.F._1
Amato di Montecassino n. 7 presso lo studio dell'Avv. Donato Apolito, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, n. 14, Controparte_1 partita IVA P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 31753/2022 in materia di azione di ripetizione di indebito oggettivo
Conclusioni per l'appellante: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, in parziale riforma della sentenza n.31753-2022 (RG 54350-2020) emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli– Sez. 2 Civile il 14/9/2022 non notificata e depositata in pari data, sentire dichiarare l'antigiuridicità del comportamento del concessionario con condanna dell
[...]
al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria da Controparte_1 calcolarsi sull'importo di euro 1.100,00 a far data dalla domanda ed oltre il risarcimento del danno anche ex art. 96 cpc” da determinarsi in via equitatva;
- riformare, altresì, la sentenza nella parte in cui dispone la totale compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle spese e Controparte_2
1
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 31753/2022, pubblicata in data 14.09.2022 e non notificata, il giudice di pace di Napoli ha condannato l (di seguito, al Controparte_3 CP_2 pagamento, in favore di , di € 1.100,00, a titolo di ripetizione dell'indebito ex Parte_1 art. 2033 cod. civ., ed ha compensato le spese di lite con la seguente motivazione: “Valutata la peculiarità delle questioni esaminate che non hanno trovato una concorde soluzione nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito, ritenuti non sussistenti i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 96 c.p.c., ricorrono i motivi, ex art. 92 comma
2° c.p.c., per compensare integralmente le spese tra le parti”.
L'importo oggetto di ripetizione era stato incamerato dalla convenuta a seguito di pignoramento presso terzi, eseguito in danno del sig. sulla base della cartella Pt_1 esattoriale n. 071/2017/00546325/76/000 di € 6.996,90, relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. La suddetta cartella era stata impugnata dal e Pt_1 poi annullata dal tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 1096/2019 del 17.05.2019, passata in giudicato. Di qui l'azione ex art. 2033 cod. civ. intentata dal sig. al fine di Pt_1 recuperare quanto da lui pagato in assenza di un valido titolo giustificativo.
Il ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace, lamentando: - Pt_1
l'omessa pronunzia in ordine alla domanda di condanna della controparte al pagamento degli interessi e della rivalutazione;
- l'erroneità della statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno per difetto di prova, atteso che il danno era in re ipsa “in considerazione del reiterato ed omissivo comportamento del concessionario”; - la violazione dell'art. 91 c.p.c., stante la compensazione delle spese in assenza dei relativi presupposti. Ciò dedotto, ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
L è rimasta contumace. CP_2
*****
§ 2. Il primo motivo di appello è parzialmente fondato.
Nell'atto di citazione in I grado, l'attore aveva chiesto la restituzione di € 1.100,00, oltre interessi e rivalutazione, proponendo in tal modo una domanda di valore superiore ad €
1.100,00, con conseguente superamento del limite entro cui il giudice di pace decide secondo equità.
Il giudice ha effettivamente ignorato la richiesta del , non pronunziandosi né sugli Pt_1 interessi né sulla rivalutazione, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato (art. 112 c.p.c.).
Gli interessi sono dovuti ex art. 2033 cod. civ., per cui la relativa domanda deve essere accolta. In assenza di prova della mala fede della controparte, gli interessi decorrono a partire dal 07.01.2020, data di ricezione, da parte dell della richiesta di restituzione di quanto CP_2
2 indebitamente incamerato (cfr. doc. 8 fascicolo di I grado appellante). Quanto al tasso, in assenza di specifiche richieste da parte dell'appellante, va applicato quello legale ex art. 1284, comma 1, cod. civ..
La domanda avente ad oggetto la rivalutazione è invece infondata, atteso che il debito avente ad oggetto la restituzione di una somma di denaro indebitamente pagata è un debito di valuta e non di valore.
§ 2. Il secondo motivo di appello è infondato, in quanto il danno non è in re ipsa, ma doveva essere provato dall'attore. In atto di appello quest'ultimo ha affermato di aver dovuto sostenere spese “in ragione della nutrita corrispondenza intrattenuta con il concessionario, per conferire mandato ad un professionista, per le trasferte (e le lunghe file) al fine di conferire con gli sportelli di informazione e, non da ultimo, le spese del giudizio (contributo unificato) anticipate per ottenere la ripetizione delle somme che, si ribadisce, ancora oggi non sono state restituite e ciò a riprova dell'atteggiamento ostruzionistico della PA”.
Orbene, dei suddetti costi non vi è traccia in atti, ad eccezione delle spese per contributo unificato, che rientrano, però, nelle spese di lite, che saranno in seguito liquidate.
Quanto alla richiesta ex art. 96 c.p.c. non risulta che la controparte abbia agito in via esecutiva senza la normale prudenza, anche perché l'erronea iscrizione a ruolo è imputabile al come accertato dalla sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 1096/2019 Controparte_4
(cfr. doc. 6 appellante).
§ 3. Il terzo motivo è fondato, in quanto la soccombenza pende decisamente dalla parte dell la quale ha costretto la controparte a ricorrere al giudice per recuperare l'esigua CP_2 somma indebitamente pagata. Peraltro, non è dato sapere per quale motivo il giudice ha ritenuto la questione esaminata “peculiare”, né quale sarebbe il contrasto di giurisprudenza che avrebbe reso incerto l'esito del giudizio.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di I grado, l va condannata al pagamento degli interessi sulla somma da lei indebitamente CP_2 percepita e delle spese di lite sostenute dalla controparte con riferimento al giudizio di I grado.
Anche le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Le spese in parola, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014
(come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), del quantum riconosciuto in sentenza (che risulta inferiore a € 1.100,00 per quanto riguarda il giudizio di appello), dell'attività difensiva in concreto prestata e del mancato compimento di atti istruttori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Napoli n. 31753/2022, ferma restando la condanna alla restituzione di €
1.100,00, condanna l' a pagare al sig. Controparte_3 Pt_1
3 gli interessi sulla suddetta somma al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ., Pt_1 con decorrenza dal 07.01.2020 e sino al soddisfo;
b) condanna l al rimborso delle spese di lite sostenute Controparte_3 dalla controparte con riferimento al giudizio di I grado, spese liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 633,00 per compenso del difensore (di cui € 118,00 per la fase di studio, €
126,00 per la fase introduttiva, € 176,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 213,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Donato Apolito;
c) condanna l al rimborso delle spese sostenute dalla Controparte_3 controparte con riferimento al presente grado del giudizio, spese liquidate in € 91,50 per esborsi ed € 332,00 per compenso del difensore (di cui € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €
100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Donato Apolito.
Napoli, 17.04.2025
Il Giudice (dott. Ulisse Forziati)
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