Articolo 881 del Codice della navigazione
Articolo 871Articolo 882
Versione
21 aprile 1942
Art. 881.
(Pubblicita' della procura).

La procura conferita al caposcalo, con la sottoscrizione autenticata del proponente, e le successive modifiche e la revoca devono essere depositate presso la direzione dell'aeroporto, nella cui circoscrizione il caposcalo deve esplicare le sue attribuzioni, per la pubblicazione nel registro a tal fine tenuto secondo le norme stabilite dal regolamento.

Qualora non sia adempiuta la pubblicita' predetta la rappresentanza del caposcalo si reputa generale entro i limiti stabiliti dall'articolo precedente e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche e la revoca, a meno che il mandante provi che i terzi ne erano conoscenza al momento in cui fu concluso l'affare.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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