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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/06/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 2276/2023 avente ad oggetto: altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Sabino Carpagnano, presso il cui studio in Barletta, alla via Mariano Sante n. 2, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
pro tempore CP_2
, in persona Controparte_3 del direttore pro tempore tutti rappresentati e difesi dalla dirigente pro tempore dell'Ufficio Scolastico dott.ssa Giuseppina Lotito
RESISTENTI
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., nel termine di 30 giorni dalla data dell'udienza del 5.05.2025.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 28.03.2023 e notificato il 20.04.2023,
dopo aver premesso di aver svolto una serie Parte_1 di incarichi di docenza a tempo determinato dall'a.s. 1987/1988 all'a.s. 1991/1992 e che dal 13.03.1986 al 3.03.1987 ha svolto il servizio di leva obbligatorio (per mesi 11 e giorni 22), ha dedotto: che il 29.09.1992 era assunto in prova con contratto a tempo indeterminato e qualifica di docente di scuola secondaria di secondo grado;
che, successivamente, il 31.08.1993, superava il periodo di prova;
che attualmente presta servizio presso l'
[...] di Andria;
che con decreto n. 2343 del Controparte_4
10.11.2003 il non ha riconosciuto Controparte_1 integralmente il servizio pre ruolo svolto, compreso il periodo di leva e ha proceduto in maniera non corretta all'inquadramento nelle fasce stipendiali;
che tale trattamento è illegittimo ed erroneo;
che, alla data dell'immissione in ruolo, aveva un'anzianità complessiva di 5 anni, 7 mesi e 22 giorni (di cui 4 anni ed 8 mesi per rapporti di lavoro a tempo determinato ed 11 mesi e 22 giorni per il servizio militare di leva); che alla data dell'1.01.1996, aveva un'anzianità complessiva di 8 anni, 10 mesi e 24 giorni con conseguente diritto ad essere inquadrato nella fascia stipendiale da 9 a 14 anni e con conseguente diritto al riconoscimento di ulteriori 4 mesi di anzianità, ai fini economici, al compimento del 16° anno di anzianità, il 6.02.2023; che, quindi, ha diritto al conseguimento delle fasce stipendiali come analiticamente indicato;
che sussiste il diritto al riconoscimento integrale del periodo di 11 mesi e 22 giorni per il quale ha svolto il servizio militare obbligatorio;
che, infine, considerando il solo periodo dall'1.01.2019 al momento del
2 deposito del ricorso, ha diritto a differenze retributive per il conseguimento anticipato delle varie fasce stipendiali rispetto a quello riconosciuto dal per complessivi € 2.142,18. CP_1
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti il diritto alla ricostruzione di carriera per l'intero periodo pre ruolo svolto, con i conseguenti scatti di anzianità come indicati nelle conclusioni e condanni i resistenti a procedere alla ricostruzione della carriera applicando riconoscendo l'anzianità di servizio correttamente e con conseguente condanna alla corresponsione delle differenze stipendiali maturate pari ad € 3.442,47; con vittoria di spese.
Costituitisi in giudizio, i resistenti hanno eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale e decennale delle pretese avanzate. Nel merito, l'infondatezza della domanda, evidenziando la correttezza della ricostruzione di carriera operata. In conseguenza di ciò hanno concluso per il rigetto del ricorso.
LA DECISIONE
1. La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In via di estrema sintesi, il ricorrente ha impugnato il decreto di ricostruzione di carriera emesso dall' Controparte_3
n. 2343 del 10.11.2003, prospettandone la parziale
[...] erroneità e illegittimità in relazione ad alcuni profili specifici con conseguenti ricadute anche sul piano della progressione stipendiale e delle retribuzioni percepite.
In primo luogo, va osservato che i fatti principali oggetto di causa, ossia la prestazione di attività lavorativa svolta in favore del dalla parte ricorrente Controparte_1 con i contratti a tempo determinato prima dell'assunzione a tempo indeterminato non sono stati contestati e in ogni caso risultano documentalmente provati dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. decreto di ricostruzione della carriera,
3 buste paga e copia del foglio matricolare e del certificato del servizio militare svolto).
Più specificamente risulta documentato:
- che il ricorrente è stato assunto in prova il 29.09.2022 a tempo indeterminato e superando il 31.08.1993 il periodo di prova;
- che dal 13.03.1986 al 3.03.1987 (11 mesi e 22 giorni) ha svolto periodo di leva obbligatorio;
- che dall'a.s. 1987/88 all'a.s. 1991/92 ha lavorato alle dipendenze del come docente della Controparte_1 scuola secondaria di II grado, in virtù di una serie di contratti a tempo determinato.
2. Ciò posto, deve osservarsi che, con riferimento alla esclusione dal computo del periodo di servizio pre ruolo del periodo di leva obbligatoria espletato dal ricorrente, la prospettazione di parte ricorrente è corretta.
L'art. 7 della legge n. 412/91, in vigore dal 31.12.1991 al
09.10.2010, che quindi avrebbe dovuto trovare applicazione al momento dell'emissione del decreto di ricostruzione di carriera impugnato in questa sede, perché emesso il 10.11.2003, dispone che “1. Il servizio militare valutabile ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente”.
Quanto alla norma richiamata espressamente dall'art. 7 in esame, l'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 – recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata - prevede che “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
4 Si tratta di una norma che, stante l'espresso riferimento al
"settore pubblico" ricomprende tra i destinatari anche chi, come il ricorrente, è dipendente del Controparte_1
.
[...]
Inoltre, proprio con la legge n. 412 del 30.12.1991, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, il legislatore ha fornito, all'art. 7, primo comma, una interpretazione autentica del citato art. 20 secondo la quale il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge n. 958/1986 “è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge, nonché quello prestato successivamente”, chiarendo, in questo modo che destinatari della disposizione sono i dipendenti pubblici di ruolo assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 (30 gennaio 1987) e che abbiano ultimato il servizio militare di leva dopo questa data.
Nel caso di specie, il periodo di servizio di leva è stato espletato dal ricorrente, come risulta documentalmente, dal 13.03.1986 al
3.03.1987, con la conseguenza che si tratta di un periodo espletato, in conformità a quanto previsto dal citato art. 7 della legge n. 412/91, al momento dell'entrata in vigore della legge n.
958/1986.
Ne consegue, quindi, che il periodo di svolgimento del servizio di leva dal ricorrente va riconosciuto.
Per quanto concerne, poi, l'eccezione sollevata dal CP_1 secondo cui non si dovrebbero considerare i rapporti a tempo determinato antecedenti il 10.07.2001, data di entrata in vigore della direttiva n. 1999/70, deve osservarsi, per un verso, che in realtà tali periodi risultano già riconosciuti dallo stesso nel decreto di ricostruzione carriera impugnato in CP_1 questa sede, tant'è che non è in contestazione, in questa sede, specificamente, la valutazione da parte del periodi CP_5
a tempo determinato, che risulta essere stata effettuata
5 correttamente, come dedotto dalla difesa di parte ricorrente sia nelle successive note (cfr. pag. 3 delle note conclusive depositate il 6.06.2024).
In ogni caso, per completezza motivazionale, deve osservarsi che la Corte di Cassazione sul punto ha specificamente affermato che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina”
(cfr. Cass., sent. n. 15231/2020), con ciò riconoscendo, quindi,
l'applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro anche ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della direttiva.
Ne consegue che l'eccezione sollevata sul punto dal
[...] isulta infondata anche in ordine a tale profilo. Controparte_1
3. Ciò posto, e riconosciuto il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera nei termini evidenziati e quindi con riconoscimento del periodo di leva e valutazione dei rapporti a tempo determinato ante 10.07.2001, deve osservarsi che il ha eccepito l'avvenuta Controparte_1 prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione di carriera e quinquennale del diritto alle differenze retributive, in relazione ai crediti maturati anteriormente al quinquennio antecedente la
6 notifica del ricorso o comunque la prima lettera di messa in mora.
Sul punto va innanzitutto osservato che, come chiarito dall'ordinanza n. 2232 del 30.01.2020 della Corte di Cassazione,
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
Ciò comporta, quindi, che il diritto alla ricostruzione della carriera sub specie di riconoscimento dell'anzianità di servizio non è soggetto a prescrizione;
prescrizione che, invece, astrattamente, opera con riferimento alle differenze retributive.
Nel caso di specie, però, deve osservarsi che l'eccezione di prescrizione quinquennale risulta inconferente, atteso che, come emerge dall'esame del ricorso, parte ricorrente ha già considerato la prescrizione, tant'è che ha limitato la domanda alle sole differenze retributive decorrenti dall'1.01.2019 e considerato che il ricorso è stato notificato il 20.04.2023, quindi, tempestivamente, prima che maturasse la prescrizione quinquennale, considerato il periodo rivendicato.
4. Ciò posto, e riconosciuto il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera nei termini evidenziati, deve osservarsi che nel caso di specie è stato conferito incarico al
7 c.t.u., dott. di procedere alla verifica della Persona_1 pretesa erroneità del decreto di ricostruzione della carriera in ordine agli scatti di anzianità conseguiti e alle conseguenti differenze retributive sulla scorta dei principi innanzi richiamati.
In particolare, deve condividersi l'ipotesi di calcolo definita dal c.t.u. come “elaborato n. 1”, che considera il servizio di leva obbligatoria svolto dal ricorrente e i rapporti a tempo determinato pregressi all'immissione in ruolo, peraltro già considerati correttamente dal . CP_1
In particolare, il consulente d'ufficio ha premesso di aver
“proceduto a calcolare l'anzianità maturata per il servizio di ruolo
e non di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche statali dal prof. dipendente del con contratto di Parte_1 CP_6 lavoro a tempo indeterminato nell'Area Professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti della scuola secondaria superiore laureati, immesso in ruolo l' 1° settembre
1992, alla data di conferma in ruolo dell'1 settembre 1993.
A tal fine, sulla base dello stato matricolare (all. 2 memoria) e della copia del foglio matricolare relativo al servizio militare svolto i certificati di servizio (all. 5 ricorso) per il ricorrente:
- servizio militare di leva dal 13/03/1986 al 03/03/1987;
- servizio non di ruolo in qualità di docente, per supplenze brevi e saltuarie, servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche e supplenze annuali dall' 11/11/1987 al 31/08/1992;
- nomina in ruolo in data 1/9/1992;
- conferma in ruolo in data 1/9/1993”.
(…)
Il risultato ottenuto evidenzia che il ricorrente nel periodo di pre - ruolo ha prestato complessivamente n.
1.345 giorni di servizio nelle scuole statali, calcolati tenendo conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori
8 periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ed escludendo dal calcolo gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo e, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento dell'attività di scrutinio, in ossequio a quanto richiesto nel quesito (Corte di Cassazione - Sentenza n.
31149/2019). Computando per intero l'anzianità di servizio pre- ruolo in considerazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, applicando il criterio di calcolo del divisore 365 giorni per i periodi di servizio prestati a seguito di nomine di
“supplenza annuale” e del divisore 305 giorni (secondo i principi affermati dalla Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, sent. n.
1091/2022 del 26/5/2022) per le nomine diverse dalle supplenze annuali, alla data dell'immissione in ruolo dell'1/9/1992, al prof.
è riconosciuta la seguente anzianità di servizio pre - Pt_1 ruolo: - supplenze brevi (divisore 305): gg. 1.067, corrispondenti ad anni 3, mesi 5, giorni 2 - supplenze annuali (divisore 365): gg.
278, corrispondenti a mesi 9, giorni 3”.
Sulla base di questa premessa, quindi, frutto di una corretta applicazione dei principi consolidati in materia e di quanto risultante dalla documentazione in atti, il consulente d'ufficio ha così concluso con riferimento alla progressione di carriera e alle differenze stipendiali maturate considerando il periodo oggetto di ricorso:
“Complessivamente, alla data del 31/12/1995, il ricorrente ha maturato l'anzianità di servizio pari ad anni 9 mesi 3 e giorni 19, computando sia l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici che quella ai soli fini economici, con l'inquadramento nella terza posizione stipendiale (9 anni) di cui alla tabella B
9 annessa al C.C.N.L. del 4/8/1995, corrispondente all'anzianità di anni 9. Ai sensi dell'art. 66, comma 2, del C.C.N.L. 4/8/1995, la residua anzianità di mesi 3 e giorni 19, trattandosi di frazione di anno inferiore a sei mesi, non è utile al passaggio alla successiva posizione stipendiale.
(…)
Come richiesto dal quesito, sulla base della predetta progressione di carriera, si è proceduto, secondo le tabelle retributive previste dal C.C.N.L. Comparto Scuola, a calcolare le retribuzioni spettanti al prof. con la qualifica di docente di scuola secondaria Pt_1 di secondo grado, per il periodo di lavoro dall'1/1/2019 al
31/3/2023, come richiesto nella domanda, in base a: - inquadramento alla posizione stipendiale “28-35 anni” per il periodo dall'1/1/2019 al 31/12/2022; - passaggio alla posizione
“35 anni” a decorrere dall'1/1/2023. Le retribuzioni annue e mensili lorde spettanti sono state riepilogate nell'allegata Tabella
A. Successivamente nell'allegata Tabella B si è proceduto a calcolare le differenze retributive spettanti al prof. Pt_1
per le mensilità da gennaio 2019 a marzo 2023
[...]
(periodo rivendicato dal ricorrente e ricompreso nel quinquennio), sottraendo dalle retribuzioni mensili di cui alla tabella A quelle percepite desunte dalle buste paga agli atti (all. 1 ricorso), ivi incluse le somme percepite come emolumenti arretrati. Il risultato così ottenuto è pari ad euro 740,97”.
Le conclusioni raggiunte sul punto dal consulente risultano pienamente condivisibili perché puntualmente motivate sulla base della disciplina speciale in materia, come ricostruita e come sintetizzata con precisione anche nella consulenza stessa,
e della documentazione in atti.
Alla luce di ciò, va ordinato al Controparte_1
di modificare il decreto di ricostruzione della carriera
[...] della ricorrente nel senso di riconoscere: Parte_1
10 a) al momento dell'immissione in ruolo (29.9.1992), sia fini giuridici che economici, un'anzianità complessiva di 5 anni, 7 mesi e 22 giorni, di cui 4 anni ed 8 mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi del combinato disposto degli artt.485 e 489 del D. Lgs. n.297/1994, ed 11 mesi e 22 giorni per il servizio militare di leva, ai sensi dell'art.20 della Legge
n.958 del 24.12.1986;
b) alla data del 31.12.1995, ai sensi dell'art.66, comma 2, del
CCNL del 4.8.1995, un'anzianità complessiva, di ruolo e non, pari a 9 anni, 3 mesi e 19 giorni e, quindi, dovendosi arrotondare ad anno intero le frazioni di anno superiori a 6 mesi, un'anzianità complessiva, di ruolo e non, utile sia ai fini giuridici che economici, pari a 9 anni e, quindi, a decorrere dall'1.1.1996, la fascia stipendiale da 9 a 14 anni.
Conseguentemente, a inserirlo nella fascia stipendiale da 9 a 14 anni dall'1.1.1996 al 31.12.2001, nella fascia stipendiale da 15
a 20 anni dall'1.1.2002 al 31.12.2007, nella fascia stipendiale da 21 a 27 anni dall'1.1.2008 al 31.12.2015, nella fascia stipendiale da 28 a 34 anni dall'1.1.2016 al 31.12.2022 e nella fascia stipendiale oltre i 35 dall'1.1.2023, modificando il decreto di ricostruzione di carriera nei termini indicati e corrispondendogli il relativo stipendio annuo lordo come dovuto in conseguenza della ricostruzione di carriera operata in questa sede e dell'attribuzione delle relative fasce stipendiali.
Inoltre, il a condannato al Controparte_1 pagamento di € 740,97 a titolo di differenze stipendiali dovute per effetto della disposta modifica nella progressione stipendiale, ossia nei limiti accertato dal c.t.u. - oltre rivalutazione monetaria e interessi nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
Spese processuali
11 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00) tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e della attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.
Sabino Carpagnano che ne ha fatto richiesta.
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 2276/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara il diritto di alla ricostruzione Parte_1 della carriera nei termini indicati in parte motiva;
2. ordina al di Controparte_1 modificare il decreto di ricostruzione della carriera del ricorrente riconoscendo: Parte_1
a) al momento dell'immissione in ruolo (29.9.1992), sia fini giuridici che economici, un'anzianità complessiva di 5 anni, 7 mesi e 22 giorni, di cui 4 anni ed 8 mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi del combinato disposto degli artt.485 e 489 del D.
Lgs. n.297/1994, ed 11 mesi e 22 giorni per il servizio militare di leva, ai sensi dell'art.20 della
Legge n.958 del 24.12.1986;
b) alla data del 31.12.1995, ai sensi dell'art.66, comma
2, del CCNL del 4.8.1995, un'anzianità complessiva, di ruolo e non, pari a 9 anni, 3 mesi e 19 giorni e, quindi, dovendosi arrotondare ad anno intero le frazioni di anno superiori a 6 mesi, un'anzianità complessiva, di ruolo e non, utile sia ai fini giuridici
12 che economici, pari a 9 anni e, quindi, a decorrere dall'1.1.1996, la fascia stipendiale da 9 a 14 anni;
c) conseguentemente, a inserirlo nella fascia stipendiale da 9 a 14 anni dall'1.1.1996 al 31.12.2001, nella fascia stipendiale da 15 a 20 anni dall'1.1.2002 al
31.12.2007, nella fascia stipendiale da 21 a 27 anni dall'1.1.2008 al 31.12.2015, nella fascia stipendiale da 28 a 34 anni dall'1.1.2016 al 31.12.2022 e nella fascia stipendiale oltre i 35 dall'1.1.2023, modificando il decreto di ricostruzione di carriera nei termini indicati e corrispondendogli il relativo stipendio annuo lordo come dovuto in conseguenza della ricostruzione di carriera operata in questa sede e dell'attribuzione delle relative fasce stipendiali;
3. condanna il al Controparte_1 pagamento di € 740,97 in favore di a Parte_1 titolo di differenze stipendiali dovute per effetto della disposta modifica nella progressione stipendiale, oltre rivalutazione monetaria e interessi nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
4. condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese processuali in favore della ricorrente che liquida in €
49,00 per spese vive ed € 1.800,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Sabino Carpagnano;
5. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del
. Controparte_1
Trani, 3.06.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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