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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1812/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
rappresentata e difesa da sé medesima;
Parte_1
RICORRENTE
e
, anche quale mandatario della Controparte_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_2
ER ER, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/05/2020, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420190007137370000, notificato il 06/02/2020, con il quale l' comunicava di aver CP_ provveduto all'iscrizione d'ufficio della stessa alla gestione separata ex art. 2, co. 26, lg. 335/95, determinando l'importo dei contributi dovuti per l'anno d'imposta 2012 in € 4.229.82, comprensivo di sanzioni, interessi ed oneri di riscossione.
La parte ricorrente, iscritta all'Albo degli Avvocati dal 01/07/2002, ha dedotto di aver inviato, in data
30/09/2013, il Modello 5 a comunicando il reddito per l'anno d'imposta 2012, in CP_3 ossequio alle disposizioni della Cassa previdenziale Forense, contestando la nullità dell'avviso di addebito per insussistenza dei presupposti per la richiesta dei contributi alla gestione separata di cui CP_ all'art. 2 co. 26, L 335/1995 e sollevando l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell' ha eccepito, altresì, la prescrizione quinquennale dei crediti pretesi.
Costituitosi in giudizio l , ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per CP_2 scadenza del termine di decadenza di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, ha contestato la domanda della parte ricorrente chiedendone il rigetto;
ha rilevato che, da una verifica d'ufficio, la ricorrente, per l'anno 2012, risulta aver prodotto un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, non assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali e che il versamento del solo contributo integrativo, privo di valore previdenziale, non esclude la necessità dell'iscrizione anche nella Gestione Separata in relazione ai proventi derivanti da lavoro autonomo;
ha rilevato, altresì, ai fini del rispetto dei tempi prescrizionali e della legittimità del calcolo della sanzione, l'occultamento del reddito nei confronti dell'ente
Previdenziale a mezzo dell'omessa compilazione in sede di dichiarazione reddituale del quadro RR.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va vagliata la tempestività del ricorso. L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez.
I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 giorni da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo, ex art. 24, comma 6 D.lgs. 46/99. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007, Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del
14/04/2010). Nel caso di specie, la ricorrente ha proposto opposizione oltre il termine di 40 giorni risultando che l'avviso di addebito sia stato notificato il 6/02/2020 (come dedotto pacificamente dalle parti e CP_ documentato con il deposito in atti della cartolina di ricevimento negli allegati ed il ricorso è stato depositato solo in data 29/05/2020, dunque, tardivamente. Più precisamente, il termine per l'opposizione andava a scadere il 20/05/2020 (tenuto conto della sospensione straordinaria che va dal
9 marzo all' 11 maggio 2020 ex art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020); parte ricorrente ha iscritto a ruolo il ricorso ben oltre il termine del 20 maggio 2020, chiedendo, all'atto dell'iscrizione, la rimessione in termini ed allegando pec di consegna di un deposito (non andato a buon fine) effettuato in data 13/03/2020 di cui omette la produzione della ricevuta di esito controlli automatici
(dalla quale asseritamente si evincerebbe un errore materiale, ovvero il messaggio di: indice busta non trovato, necessario effettuare nuovamente il deposito). Invero, trattasi di errore fatale: eccezione non gestita o non gestibile (non può avvenire materialmente l'accettazione da parte del cancelliere);
l'errore fatale, come noto, non consente materialmente l'accettazione del deposito da parte della cancelleria, la ricevuta di esito dei controlli automatici (di norma recapitata all'indirizzo pec del depositante il medesimo giorno del deposito o quello successivo), comunicante l'errore fatale rilevato, contiene, per come riferito dalla stessa ricorrente, l'invito ad effettuare nuovamente il deposito;
tuttavia, parte ricorrente, dalla ricezione della ricevuta dell'esito dei controlli automatici e sebbene ancora nei termini di legge (il termine per proporre l'opposizione sarebbe scaduto il
20/05/2020), ha tardivamente provveduto ad iscrivere a ruolo il ricorso.
In ragione di quanto appena esposto, il ricorso deve essere rigettato in quanto inammissibile.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze ugualmente formulate dalle parti.
2. Le spese processuali si compensano tra le parti stante l'autodichiarazione reddituale resa dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite.
Castrovillari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
rappresentata e difesa da sé medesima;
Parte_1
RICORRENTE
e
, anche quale mandatario della Controparte_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_2
ER ER, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/05/2020, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420190007137370000, notificato il 06/02/2020, con il quale l' comunicava di aver CP_ provveduto all'iscrizione d'ufficio della stessa alla gestione separata ex art. 2, co. 26, lg. 335/95, determinando l'importo dei contributi dovuti per l'anno d'imposta 2012 in € 4.229.82, comprensivo di sanzioni, interessi ed oneri di riscossione.
La parte ricorrente, iscritta all'Albo degli Avvocati dal 01/07/2002, ha dedotto di aver inviato, in data
30/09/2013, il Modello 5 a comunicando il reddito per l'anno d'imposta 2012, in CP_3 ossequio alle disposizioni della Cassa previdenziale Forense, contestando la nullità dell'avviso di addebito per insussistenza dei presupposti per la richiesta dei contributi alla gestione separata di cui CP_ all'art. 2 co. 26, L 335/1995 e sollevando l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell' ha eccepito, altresì, la prescrizione quinquennale dei crediti pretesi.
Costituitosi in giudizio l , ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per CP_2 scadenza del termine di decadenza di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, ha contestato la domanda della parte ricorrente chiedendone il rigetto;
ha rilevato che, da una verifica d'ufficio, la ricorrente, per l'anno 2012, risulta aver prodotto un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, non assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali e che il versamento del solo contributo integrativo, privo di valore previdenziale, non esclude la necessità dell'iscrizione anche nella Gestione Separata in relazione ai proventi derivanti da lavoro autonomo;
ha rilevato, altresì, ai fini del rispetto dei tempi prescrizionali e della legittimità del calcolo della sanzione, l'occultamento del reddito nei confronti dell'ente
Previdenziale a mezzo dell'omessa compilazione in sede di dichiarazione reddituale del quadro RR.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va vagliata la tempestività del ricorso. L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez.
I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 giorni da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo, ex art. 24, comma 6 D.lgs. 46/99. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007, Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del
14/04/2010). Nel caso di specie, la ricorrente ha proposto opposizione oltre il termine di 40 giorni risultando che l'avviso di addebito sia stato notificato il 6/02/2020 (come dedotto pacificamente dalle parti e CP_ documentato con il deposito in atti della cartolina di ricevimento negli allegati ed il ricorso è stato depositato solo in data 29/05/2020, dunque, tardivamente. Più precisamente, il termine per l'opposizione andava a scadere il 20/05/2020 (tenuto conto della sospensione straordinaria che va dal
9 marzo all' 11 maggio 2020 ex art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020); parte ricorrente ha iscritto a ruolo il ricorso ben oltre il termine del 20 maggio 2020, chiedendo, all'atto dell'iscrizione, la rimessione in termini ed allegando pec di consegna di un deposito (non andato a buon fine) effettuato in data 13/03/2020 di cui omette la produzione della ricevuta di esito controlli automatici
(dalla quale asseritamente si evincerebbe un errore materiale, ovvero il messaggio di: indice busta non trovato, necessario effettuare nuovamente il deposito). Invero, trattasi di errore fatale: eccezione non gestita o non gestibile (non può avvenire materialmente l'accettazione da parte del cancelliere);
l'errore fatale, come noto, non consente materialmente l'accettazione del deposito da parte della cancelleria, la ricevuta di esito dei controlli automatici (di norma recapitata all'indirizzo pec del depositante il medesimo giorno del deposito o quello successivo), comunicante l'errore fatale rilevato, contiene, per come riferito dalla stessa ricorrente, l'invito ad effettuare nuovamente il deposito;
tuttavia, parte ricorrente, dalla ricezione della ricevuta dell'esito dei controlli automatici e sebbene ancora nei termini di legge (il termine per proporre l'opposizione sarebbe scaduto il
20/05/2020), ha tardivamente provveduto ad iscrivere a ruolo il ricorso.
In ragione di quanto appena esposto, il ricorso deve essere rigettato in quanto inammissibile.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze ugualmente formulate dalle parti.
2. Le spese processuali si compensano tra le parti stante l'autodichiarazione reddituale resa dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite.
Castrovillari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021