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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BALDINI MARIO, Presidente BALBA ANDREA, Relatore GRASSO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1269/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024GE0115405
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il 13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (estinzione a spese compensate per intervenuta conciliazione) Resistente/Appellato: (estinzione a spese compensate per intervenuta conciliazione)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Località_1 Dati anagrafici_1Con ricorso del 29.10.2024 nato ad [...] , residente in [...], Spalto Borgoglio 94, cod. fisc. ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n. 2024GE0115405 notificato da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova – Ufficio Provinciale Territorio in data 26/08/2024, avente ad oggetto la rettifica dei dati di
Indirizzo_1classamento e di rendita catastale dell'unità immobiliare sita in Genova,
Così ricostruiva in fatto l'accertamento:
- l'unità immobiliare oggetto del presente ricorso risultava censita in atti (dall'epoca dell'impianto) al N.C.E.U. di Genova, Sez. GEB, Foglio 58, part. 334, sub. 8, con i seguenti dati di classamento e rendita: Categoria A/1, classe 3, consistenza 6 vani, rendita Euro
2.045,17;
- l'unità immobiliare, in particolare, risultava censita in uno con cantina, sita nel piano seminterrato del medesimo edificio, della consistenza di mq. 4;
- in data 07/08/2023 l'odierno ricorrente, per il tramite di professionista abilitato, presentava dichiarazione di variazione DOCFA prot. n. GE0107378 con la quale:
o la cantina posta al piano seminterrato veniva scorporata, dando vita ad un'autonoma unità immobiliare distintamente censita (sub. 46), che non oggetto del presente ricorso;
o i dati di classamento catastale dell'appartamento (sub. 45) venivano variati come segue: Categoria A/2, Classe 5, consistenza 6 vani, rendita Euro 1.518,38;
˗ in data 26/08/2024 l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Genova - Territorio notificava avviso di accertamento n. 2024GE0115405 con il quale, fermo e confermato lo scorporo della cantina in un'autonoma unità immobiliare (sub 46), rettificava i dati di classamento proposti per
l'appartamento (sub 45), riportandoli a quelli precedentemente in atti e cioè: Categoria A/1, Classe 3, consistenza vani 6, rendita Euro 2.045,17. A sostegno del gravame evidenziava:
1) l'unità immobiliare e il fabbricato in cui essa è ubicata non presentano le caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie delle abitazioni di tipo signorile, presentando, invece, peculiarità e qualità di tipo normale ed ordinario
2) Al contrario, nell'unità immobiliare de quo: a. gli infissi sono in alluminio con vetro singolo, dotati di tapparelle in plastica con cassettoni in legno privi di coibentazione;
b. il pavimento è prevalentemente in graniglia di marmo priva di disegni a decoro, ad eccezione di una camera dove è presente il parquet;
c. la porta di ingresso è in legno tamburato, senza intagli, intarsi o decorazioni, né blindatura;
d. le pareti sono solo tinteggiate, senza rivestimenti in carta da parati e/o in stoffa, né qualsivoglia modanatura o finitura di pregio;
e. i soffitti non sono del tipo a cassettoni e non sono decorati con stucchi o affreschi o dipinti;
f. i radiatori sono quelli originali in acciaio;
g. i bagni sono dotati di apparecchiature di tipo corrente;
h. il condominio non presenta alcuna scala di servizio, né è dotato di montacarichi o ascensore di servizio;
i. la scala principale presenta pareti tinteggiate, non decorate e non rivestite di materiali pregiati o lavorati in modo pregiato;
j. l'appartamento è ubicato al piano terzo dello stabile, è esposto a nord e ad est ed occupa una superficie utile complessiva pari a mq. 97 (superficie lorda, comprensiva di muri, pari a mq. 112);
k. l'edificio non è dotato di piscina o campo da tennis condominiale;
l. l'edificio non è dotato di servizio portineria e/o posti auto condominiali;
con riferimento agli immobili indicati a raffronto gli stessi sono non paragonabili immediatamente, sono inseriti in contesti condominiali con assoluta prevalenza di unità immobiliari A2.
Si costituiva l'amministrazione resistente insistendo per la reiezione della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In data 10.10.25 parte ricorrente depositava memorie integrative ribadendo la propria posizione in fatto ed in diritto.
In particolare ribadiva la legittimità della pratica docfa presentata per richiedere la variazione catastale al fine di adeguare la rendita alla realtà fattuale riscontrabile nei seguenti termini: “In particolare, nei casi in cui una unità immobiliare originaria venga divisa in più unità dotate di autonomia funzionale e reddituale, occorre presentare una pratica di variazione con causale “divisione”, sicché l'unità originaria viene soppressa e vengono costituite le unità derivate, a ciascuna delle quali sono attribuiti identificativi catastali diversi rispetto all'unità originaria. Ed è proprio questo quanto avvenuto nel caso Ricorrente_1in specie: il Sig. con la dichiarazione di variazione DOCFA ha diviso l'unità originaria, censita al N.C.E.U. di Genova, Sez. GEB, Foglio 58, part. 334, sub. 8 con i seguenti dati di classamento e rendita: Categoria A/1, classe 3, consistenza 6 vani, rendita Euro 2.045,17, ora soppressa, dando origine a due nuove unità immobiliare autonome e distinte”.
All'udienza del 11.2.26 le parti chiedevano pronunciarsi cessazione materia del contendere a spese compensate per intervenuta conciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli atti è stata depositata la conciliazione della controversia
Deve quindi essere accolta la domanda congiunta formulata dalle parti.
P.Q.M.
Estingue il giudizio per cessata materia. Spese compensate
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BALDINI MARIO, Presidente BALBA ANDREA, Relatore GRASSO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1269/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024GE0115405
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il 13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (estinzione a spese compensate per intervenuta conciliazione) Resistente/Appellato: (estinzione a spese compensate per intervenuta conciliazione)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Località_1 Dati anagrafici_1Con ricorso del 29.10.2024 nato ad [...] , residente in [...], Spalto Borgoglio 94, cod. fisc. ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n. 2024GE0115405 notificato da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova – Ufficio Provinciale Territorio in data 26/08/2024, avente ad oggetto la rettifica dei dati di
Indirizzo_1classamento e di rendita catastale dell'unità immobiliare sita in Genova,
Così ricostruiva in fatto l'accertamento:
- l'unità immobiliare oggetto del presente ricorso risultava censita in atti (dall'epoca dell'impianto) al N.C.E.U. di Genova, Sez. GEB, Foglio 58, part. 334, sub. 8, con i seguenti dati di classamento e rendita: Categoria A/1, classe 3, consistenza 6 vani, rendita Euro
2.045,17;
- l'unità immobiliare, in particolare, risultava censita in uno con cantina, sita nel piano seminterrato del medesimo edificio, della consistenza di mq. 4;
- in data 07/08/2023 l'odierno ricorrente, per il tramite di professionista abilitato, presentava dichiarazione di variazione DOCFA prot. n. GE0107378 con la quale:
o la cantina posta al piano seminterrato veniva scorporata, dando vita ad un'autonoma unità immobiliare distintamente censita (sub. 46), che non oggetto del presente ricorso;
o i dati di classamento catastale dell'appartamento (sub. 45) venivano variati come segue: Categoria A/2, Classe 5, consistenza 6 vani, rendita Euro 1.518,38;
˗ in data 26/08/2024 l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Genova - Territorio notificava avviso di accertamento n. 2024GE0115405 con il quale, fermo e confermato lo scorporo della cantina in un'autonoma unità immobiliare (sub 46), rettificava i dati di classamento proposti per
l'appartamento (sub 45), riportandoli a quelli precedentemente in atti e cioè: Categoria A/1, Classe 3, consistenza vani 6, rendita Euro 2.045,17. A sostegno del gravame evidenziava:
1) l'unità immobiliare e il fabbricato in cui essa è ubicata non presentano le caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie delle abitazioni di tipo signorile, presentando, invece, peculiarità e qualità di tipo normale ed ordinario
2) Al contrario, nell'unità immobiliare de quo: a. gli infissi sono in alluminio con vetro singolo, dotati di tapparelle in plastica con cassettoni in legno privi di coibentazione;
b. il pavimento è prevalentemente in graniglia di marmo priva di disegni a decoro, ad eccezione di una camera dove è presente il parquet;
c. la porta di ingresso è in legno tamburato, senza intagli, intarsi o decorazioni, né blindatura;
d. le pareti sono solo tinteggiate, senza rivestimenti in carta da parati e/o in stoffa, né qualsivoglia modanatura o finitura di pregio;
e. i soffitti non sono del tipo a cassettoni e non sono decorati con stucchi o affreschi o dipinti;
f. i radiatori sono quelli originali in acciaio;
g. i bagni sono dotati di apparecchiature di tipo corrente;
h. il condominio non presenta alcuna scala di servizio, né è dotato di montacarichi o ascensore di servizio;
i. la scala principale presenta pareti tinteggiate, non decorate e non rivestite di materiali pregiati o lavorati in modo pregiato;
j. l'appartamento è ubicato al piano terzo dello stabile, è esposto a nord e ad est ed occupa una superficie utile complessiva pari a mq. 97 (superficie lorda, comprensiva di muri, pari a mq. 112);
k. l'edificio non è dotato di piscina o campo da tennis condominiale;
l. l'edificio non è dotato di servizio portineria e/o posti auto condominiali;
con riferimento agli immobili indicati a raffronto gli stessi sono non paragonabili immediatamente, sono inseriti in contesti condominiali con assoluta prevalenza di unità immobiliari A2.
Si costituiva l'amministrazione resistente insistendo per la reiezione della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In data 10.10.25 parte ricorrente depositava memorie integrative ribadendo la propria posizione in fatto ed in diritto.
In particolare ribadiva la legittimità della pratica docfa presentata per richiedere la variazione catastale al fine di adeguare la rendita alla realtà fattuale riscontrabile nei seguenti termini: “In particolare, nei casi in cui una unità immobiliare originaria venga divisa in più unità dotate di autonomia funzionale e reddituale, occorre presentare una pratica di variazione con causale “divisione”, sicché l'unità originaria viene soppressa e vengono costituite le unità derivate, a ciascuna delle quali sono attribuiti identificativi catastali diversi rispetto all'unità originaria. Ed è proprio questo quanto avvenuto nel caso Ricorrente_1in specie: il Sig. con la dichiarazione di variazione DOCFA ha diviso l'unità originaria, censita al N.C.E.U. di Genova, Sez. GEB, Foglio 58, part. 334, sub. 8 con i seguenti dati di classamento e rendita: Categoria A/1, classe 3, consistenza 6 vani, rendita Euro 2.045,17, ora soppressa, dando origine a due nuove unità immobiliare autonome e distinte”.
All'udienza del 11.2.26 le parti chiedevano pronunciarsi cessazione materia del contendere a spese compensate per intervenuta conciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli atti è stata depositata la conciliazione della controversia
Deve quindi essere accolta la domanda congiunta formulata dalle parti.
P.Q.M.
Estingue il giudizio per cessata materia. Spese compensate