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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1414 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2020, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. REITANO PANDULLO EMILIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa, Controparte_1 dall'avv. RIZZUTI FABIO presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/04/2020 , premettendo Parte_1
di aver contratto matrimonio con a Grodno in Bielorussia il Controparte_1
27/08/2005, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Catanzaro con atto n. 46 parte
2 serie C., rappresentava la volontà di separarsi in quanto il comportamento del marito aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deduceva, inoltre, che il avesse adottato la figlia della nata da precedente CP_1 Pt_1
relazione, oggi maggiorenne.
1 Deduceva che nel 2008 la stessa veniva a conoscenza che il fosse dedito al gioco, CP_1
frequentando assiduamente bar e sala giochi, tanto da diventarne sempre più dipendente con conseguenti mutamenti caratteriali del , causando una perdita di fiducia nei suoi CP_1 confronti dinanzi anche alla negazione del problema da parte dell'odierno resistente.
La dissipazione del patrimonio familiare da parte del minava definitivamente CP_1 all'unione familiare e sulla base di tali presupposti, ritenuti fondanti la crisi matrimoniale, la ormulava le seguenti conclusioni: Pt_1
“Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del Sig. Controparte_1
- assegnare la casa coniugale, sita in Catanzaro alla Via Cilea n. 25 in comproprietà tra i coniugi, alla Sig.ra Parte_1
- Porre a carico del Sig. un assegno mensile di € 350 a titolo di Controparte_1
mantenimento della figlia da corrispondere direttamente alla di lui Persona_1 figlia, nonché un assegno mensile di € 700 per il mantenimento del coniuge;
- con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del costituito difensore ex art 93 c.p.c.…”
Si costituiva con comparsa dell'11 gennaio 2021 il quale, seppur Controparte_1
aderendo alla richiesta pronuncia di separazione, contestava quanto formulato da controparte.
Deduceva, infatti, che la crisi matrimoniale ha origine da comportamenti legati all'infedeltà della moglie, che egli stesso ha sempre tollerato e contestava tutte le asserzioni sostenute da controparte in relazione alla propria presunta dipendenza dal gioco, domandando il rigetto delle richieste formulate in ordine all'addebito nonché a quelle di carattere economico e formulava le seguenti conclusioni:
“Nel merito, a definizione del giudizio, voglia il Tribunale adito:
1) Pronunciare la separazione personale di coniugi, con addebito a carico della ricorrente;
2) Autorizzare ciascuno dei coniugi a stabilire la propria residenza anagrafica ovunque lo riterrà opportuno e necessario, anche all'estero;
3) Condannare la a corrispondere mensilmente in favore del coniuge assegno di Pt_1
mantenimento, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
4) Assegnare l'abitazione della casa coniugale in favore del Sig. Controparte_1
5) Condannare la ricorrente al pagamento di spese e competenze di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore”.
Comparsi i coniugi all'udienza presidenziale del 19 gennaio 2021, e tentato invano la conciliazione delle parti, con ordinanza del 20 gennaio 2021 il Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, disponendo, altresì, assegno di
2 mantenimento a carico del , in favore della per € 200,00, e, in favore della CP_1 Pt_1 figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di € 200,00.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc, e rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 aprile 2024. Con ordinanza del 13 maggio 2024 veniva rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di legge, sebbene nessuna delle parti depositava memorie ex art. 190 cpc.
***
Sulla domanda di separazione dei coniugi
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c. Ritiene il Collegio, infatti, che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, confermata anche dalle reciproche domande di addebito formulate dalle parti, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sulla richiesta di addebito avanzata dalle parti
Sulla domanda di addebito formulata dalla Parte_1
La ricorrente, nel ricorso introduttivo, chiedeva al Tribunale di accertare che la causa della separazione fosse da addebitarsi al marito, il quale nel corso della convivenza aveva violato i doveri coniugali, dissipando il patrimonio familiare a causa della ludopatia.
La domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Sul punto, si osserva che è ormai consolidato il principio secondo il quale affinché si possa giungere ad una pronuncia di separazione con addebito è necessario che venga accertata, in maniera rigorosa, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero del grave pregiudizio all'educazione della prole.
Il comportamento legittimante l'addebito deve essere oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c. anche cosciente e volontario e la violazione deve essere la causa determinante la crisi coniugale.
3 «Ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862;
Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n
7566).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, risulta evidente che la ricorrente non ha provato che la ludopatia è stata la causa che ha determinato l'insorgere della crisi coniugale.
Invero, la difesa di parte ricorrente dichiarava nell'atto introduttivo che la scopriva nel Pt_1
2008 che il marito fosse dedito al gioco ed in particolare alle slot machine. Tuttavia, nonostante la stessa aveva avuto conferma di tale comportamento anche da parte di soggetti terzi, chiedeva la separazione con addebito al marito solo nel 2020, a dimostrazione del fatto che la scoperta di tale comportamento contrario ai doveri coniugali non è stata la causa che ha scatenato la rottura dell'affectio coniugalis, avendo i coniugi continuato a vivere insieme.
Del resto, sebbene parte ricorrente avesse più volte proposto istanza al fine di domandare la revoca dell'ordinanza istruttoria con cui era stata rigettata la prova per testi, è pur vero che una eventuale decisione di segno contrario non avrebbe portato ad un esito diverso, in quanto i capitoli formulati non prevedevano un riferimento spazio-temporale, tale da poter accertare che la ludopatia avesse causato l'insorgenza della crisi coniugale.
Del resto, neanche la prova documentale versata in atti consente al Collegio di ritenere raggiunta la prova in ordine all'addebitabilità della separazione al resistente, in quanto la stessa non è tale da dimostrare l'efficienza causale dell'asserita ludopatia con la rottura dell'affectio coniugalis, posto che sebbene il carteggio prodotto dimostri l'effettivo addebito delle passività economiche al , non può evincersi da tale produzione la finalità per cui è stato fatto accesso al CP_1
credito.
Sulla domanda di addebito proposta dal resistente
Il resistente, nella propria comparsa di costituzione, attribuisce la causa della crisi coniugale alla moglie, deducendo un comportamento della stessa contrario ai doveri coniugali ed in particolar modo al dovere di fedeltà.
Tale domanda deve essere rigettata per mancanza di prova, in quanto il resistente nulla ha allegato in ordine a tale addebitabilità sebbene lo stesso resistente si fosse riservato di produrre
4 gli elementi a sostegno della propria tesi.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza.
Sui provvedimenti di carattere economico
Sulla domanda formulata dalla ricorrente in ordine al mantenimento della figlia maggiorenne
In relazione all'assegno di mantenimento in favore della figlia della coppia, maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, il Tribunale, con ordinanza presidenziale, aveva previsto assegno di mantenimento in suo favore e a carico del padre, pari ad euro 200,00 mensili.
Con le note di trattazione scritte per l'udienza del 24 febbraio 2022, parte resistente deduceva che la figlia da alcuni mesi avesse intrapreso percorso lavorativo presso Persona_1
la struttura Villa S. Anna Spa, raggiungendo l'indipendenza economica.
Tale assunto è rimasto privo di contestazione, posto che la ricorrente nulla ha addotto a contestazione dell'assunto formulato, con la conseguenza che lo stesso può essere considerato pacifico.
Infatti, ai sensi dell'art.115 cpc il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Del resto, la giurisprudenza in merito al principio di non contestazione, ha precisato che devono considerarsi come non contestati e quindi provati i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali la parte ha mantenuto il silenzio:«un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti», l'assunto non si intende come controverso, rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, «in positivo e di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto… e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso» (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761/2002).
Nel caso in esame, non essendoci contestazione in ordine al raggiungimento della indipendenza economica di deve revocarsi l'onere di versamento del dell'assegno di Per_1 CP_1
mantenimento in favore della figlia, non sussistendo più i presupposti previsti dalla legge.
5 In merito all'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente in suo favore
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente, va premesso che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr.
Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr.
Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Applicando i principi esposti al caso in esame, va, innanzitutto, evidenziato che la ricorrente non ha allegato nessun dato e non ha fornito alcuna prova del tenore di vita del nucleo familiare durante la convivenza coniugale.
La stessa ha tuttavia dichiarato e allegato di percepire un reddito da lavoro pari circa a 400, oo euro mensili a fronte dei 1400,00 euro percepiti dal resistente, dalla cui somma occorre scorporare le somme dallo stesso versate per far fronte al pagamento della rata del mutuo per l'acquisto della casa coniugale e per altro debito contratto per la ristrutturazione dell'immobile.
Considerata quindi la disparità reddituale delle parti e rilevato che parte resistente non è più tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della figlia, la quale ha raggiunto l'indipendenza economica e considerato che non sussistono sopravvenienze in ordine alla posizione reddituale della ricorrente, rimasta invariata rispetto alle determinazioni assunte con ordinanza presidenziale, il Collegio ritiene di dover confermare il quantum dell'assegno di
6 mantenimento, precedentemente stabilito, riconoscendo in favore della ricorrente e a carico del resistente un pari ad euro € 200,00 ( duecento/00) da corrispondere alla stessa entro e non oltre il
5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dalla domanda.
Del resto, sebbene il resistente deduca un reddito della proveniente da pensione erogata Pt_1 dall'Autorità Bielorussia e da attività svolta in assenza di contratto regolarmente registrato, nessuna prova è stata fornita a supporto di tale circostanza, tale per cui debba essere considerata invariata la posizione economica della ricorrente nelle more del giudizio.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Val bene ricordare che nel giudizio di separazione e divorzio l'assegnazione della casa coniugale non costituisce una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, come risulta dai previgenti art. 155 c.c. e art. 155 quater c.c., comma 1 (quest'ultimo introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54) e dall'attuale art. 337 sexies c.c., comma 1, (introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) ma misura a tutela dei figli, facendo le norme riferimento all'"interesse dei figli", alla cui presenza, purché trattasi di figli minori o maggiorenni ma economicamente non indipendenti subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale (v. Cass. n.
21334 e n. 18440 del 2013). Nelle determinazioni in ordine alla assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli, il giudice deve avere esclusivo riguardo all'interesse della prole, subordinando a tale interesse le esigenze di vita dell'altro coniuge, anche eventualmente collegate allo svolgimento nell'abitazione familiare di attività lavorativa o imprenditoriale.
Il criterio di assegnazione è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 14553 del 2011) nel loro diritto a conservare l'habitat domestico nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori.
Il legislatore ha, quindi, ancorato l'assegnazione della casa all'affidamento ed alla collocazione dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, escludendo la necessità di provvedere sull'assegnazione negli altri casi.
Nel caso di specie, avendo la figlia della coppia raggiunto l'indipendenza economica non sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, risultando fatto incontestato che anche abbia raggiunto l'indipendenza economica, non sussistono i presupposti Persona_1 per l'assegnazione della casa coniugale che pertanto seguirà la disciplina ordinaria in materia di diritto di proprietà con il conseguente rigetto della domanda di assegnazione formulata da parte
7 ricorrente.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, della soccombenza reciproca, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso di come indicata Parte_1
in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione dei coniugi e Parte_1
(atto n. 46 parte 2 serie C.); Controparte_2
b) rigetta la richiesta di addebito formulate reciprocamente dai coniugi;
c) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, la somma complessiva mensile di euro 200,00 (duecento,00) entro il giorno 10 di ogni mese, detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) revoca l'assegno di mantenimento in favore della figlia posto a carico del Controparte_2
per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
f) nulla dispone in ordine alla casa coniugale;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 2/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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