TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2213 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Zaira D'Alessandro. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Scime'
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata all'esito dell'udienza del 11.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La parte ricorrente con ricorso depositato in data 11.07.2023, rappresentato di aver richiesto all' di conoscere la propria posizione debitoria, Controparte_2 proponeva opposizione all'estratto di ruolo relativamente alla cartella di pagamento n.
05720100051316688001 per sanzioni pecuniarie relativa alla mancata assunzione di lavoratori dipendenti per un totale di € 762.840,72, eccependo la prescrizione della pretesa creditoria sul presupposto della mancata notifica della cartella indicata nonché
l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica della cartella originaria, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione
3. L regolarmente costituitosi in giudizio ha eccepito Controparte_3 preliminarmente la inammissibilità del ricorso per impugnazione del ruolo e nel merito la regolarità della notifica della cartella di pagamento nr. 05720100051316688001, nonché di validi atti successivi interruttivi della prescrizione.
4. Deve preliminarmente rilevarsi che sulla possibilità per il contribuente che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione e ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente attraverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo
(impugnazione c.d. recuperatoria configurata dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
19704/15) ha inciso l'art. 3 bis del d.l. 146/2021, come convertito in L. 215/21 con cui il legislatore ha stabilito che: “1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis.
L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49,Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e fondi, pertanto, un interesse ad agire giuridicamente rilevante.
2 5. In ordine alla applicabilità della sopravvenienza normativa anche ai giudizi in corso sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con sent. 26283/2022 con la pronuncia del seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l.
21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'rt. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestatamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 della Convenzione”. Specifica la Cassazione che l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, assume natura dinamica che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra le varie
Cass. 9094/2017 e Sez. Un. n. 619/201) e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta, argomenta la Corte, si applica allora ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato in quanto, prosegue la Suprema Corte, "sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica (Corte Cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.” La disciplina in questione è scevra da dubbi di costituzionalità in quanto asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso. In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera". (punto n. 20 sent. S.U. 26283/2022).
Nel contempo, però, specifica la Suprema Corte, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni "avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun
3 modo per il recupero delle pretese ad esse sottese..."), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite.
I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri.
Prosegue la Corte chiarendo che l'art. 24 Cost., anche in combinazione con l'art. 113, d'altronde, là dove garantisce l'accesso alla giurisdizione, non predetermina alcuna forma di tutela, né vincola il legislatore sul contenuto dei poteri da attribuire agli organi giurisdizionali: effettività della tutela giurisdizionale non significa che necessariamente deve essere consentito di sperimentare la tutela immediata, ma vuol dire che la pretesa deve trovare, se fondata, la sua concreta soddisfazione (Corte Cost. n. 63/82), senza l'imposizione di oneri o di modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale (Corte Cost., n. 23/15; n. 44/16; n. 121/16); il che è nel caso in esame da escludere, anzitutto perché, almeno quanto al giudizio tributario, si discute di un ampliamento, e non di una compressione della tutela ordinariamente esperibile;
inoltre, perché il potere cautelare del quale sono muniti il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, scongiura il rischio che si configurino zone franche da interventi giurisdizionali. Ed infatti, pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento (Cass., sez. un., n. 959/17; n. 40763/21; tra varie, Cass., sez. un., n. 7822/20, cit.; sez. un., n. 8465/22).
Analogamente, conclude la Corte, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n.
7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).
4 6. Orbene nel caso di specie non ricorre alcuna delle condizioni cui la novella normativa ricollega l'interesse alla impugnazione di cartelle mai notificate;
né l'impugnazione attiene specificamente ad atti successivi della procedura esecutiva.
Dalla stessa lettura del ricorso è chiaro che l'opponente impugna l'estratto di ruolo deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento n.05720100051316688001, di cui assume essere venuto a conoscenza mediante richiesta all' , Controparte_3 eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Attesa l'iscrizione del ricorso in data successiva all'intervento della Suprema Corte, si rileva, infine, che né nell'atto introduttivo, né in sede di note, la difesa attorea ha argomentato in ordine alla sussistenza dei tassativi presupposti cui la legge ricollega l'interesse all'impugnazione, insistendo, al contrario, sull'eccezione di prescrizione.
Ritiene il Tribunale, pertanto, che a fronte della normativa richiamata e attesi i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con riferimento alla stessa, il ricorso deve ritenersi inammissibile.
7. Il ricorso in conclusione deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (scaglione € 520.001 - € 1.000.000) e dell'attività processuale svolta (in assenza di fase istruttoria), da contenersi nei minimi stante il carattere strettamente processuale della pronuncia giudiziaria e della natura processuale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , (R.G.
[...] Controparte_1
2213/2023), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'
[...]
che si liquidano in € 5.936,00 oltre accessori di legge, da distrarsi. CP_3
Così deciso in Latina,12/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
5
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2213 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Zaira D'Alessandro. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Scime'
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata all'esito dell'udienza del 11.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La parte ricorrente con ricorso depositato in data 11.07.2023, rappresentato di aver richiesto all' di conoscere la propria posizione debitoria, Controparte_2 proponeva opposizione all'estratto di ruolo relativamente alla cartella di pagamento n.
05720100051316688001 per sanzioni pecuniarie relativa alla mancata assunzione di lavoratori dipendenti per un totale di € 762.840,72, eccependo la prescrizione della pretesa creditoria sul presupposto della mancata notifica della cartella indicata nonché
l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica della cartella originaria, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione
3. L regolarmente costituitosi in giudizio ha eccepito Controparte_3 preliminarmente la inammissibilità del ricorso per impugnazione del ruolo e nel merito la regolarità della notifica della cartella di pagamento nr. 05720100051316688001, nonché di validi atti successivi interruttivi della prescrizione.
4. Deve preliminarmente rilevarsi che sulla possibilità per il contribuente che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione e ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente attraverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo
(impugnazione c.d. recuperatoria configurata dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
19704/15) ha inciso l'art. 3 bis del d.l. 146/2021, come convertito in L. 215/21 con cui il legislatore ha stabilito che: “1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis.
L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49,Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e fondi, pertanto, un interesse ad agire giuridicamente rilevante.
2 5. In ordine alla applicabilità della sopravvenienza normativa anche ai giudizi in corso sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con sent. 26283/2022 con la pronuncia del seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l.
21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'rt. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestatamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 della Convenzione”. Specifica la Cassazione che l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, assume natura dinamica che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra le varie
Cass. 9094/2017 e Sez. Un. n. 619/201) e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta, argomenta la Corte, si applica allora ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato in quanto, prosegue la Suprema Corte, "sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica (Corte Cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.” La disciplina in questione è scevra da dubbi di costituzionalità in quanto asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso. In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera". (punto n. 20 sent. S.U. 26283/2022).
Nel contempo, però, specifica la Suprema Corte, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni "avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun
3 modo per il recupero delle pretese ad esse sottese..."), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite.
I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri.
Prosegue la Corte chiarendo che l'art. 24 Cost., anche in combinazione con l'art. 113, d'altronde, là dove garantisce l'accesso alla giurisdizione, non predetermina alcuna forma di tutela, né vincola il legislatore sul contenuto dei poteri da attribuire agli organi giurisdizionali: effettività della tutela giurisdizionale non significa che necessariamente deve essere consentito di sperimentare la tutela immediata, ma vuol dire che la pretesa deve trovare, se fondata, la sua concreta soddisfazione (Corte Cost. n. 63/82), senza l'imposizione di oneri o di modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale (Corte Cost., n. 23/15; n. 44/16; n. 121/16); il che è nel caso in esame da escludere, anzitutto perché, almeno quanto al giudizio tributario, si discute di un ampliamento, e non di una compressione della tutela ordinariamente esperibile;
inoltre, perché il potere cautelare del quale sono muniti il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, scongiura il rischio che si configurino zone franche da interventi giurisdizionali. Ed infatti, pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento (Cass., sez. un., n. 959/17; n. 40763/21; tra varie, Cass., sez. un., n. 7822/20, cit.; sez. un., n. 8465/22).
Analogamente, conclude la Corte, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n.
7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).
4 6. Orbene nel caso di specie non ricorre alcuna delle condizioni cui la novella normativa ricollega l'interesse alla impugnazione di cartelle mai notificate;
né l'impugnazione attiene specificamente ad atti successivi della procedura esecutiva.
Dalla stessa lettura del ricorso è chiaro che l'opponente impugna l'estratto di ruolo deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento n.05720100051316688001, di cui assume essere venuto a conoscenza mediante richiesta all' , Controparte_3 eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Attesa l'iscrizione del ricorso in data successiva all'intervento della Suprema Corte, si rileva, infine, che né nell'atto introduttivo, né in sede di note, la difesa attorea ha argomentato in ordine alla sussistenza dei tassativi presupposti cui la legge ricollega l'interesse all'impugnazione, insistendo, al contrario, sull'eccezione di prescrizione.
Ritiene il Tribunale, pertanto, che a fronte della normativa richiamata e attesi i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con riferimento alla stessa, il ricorso deve ritenersi inammissibile.
7. Il ricorso in conclusione deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (scaglione € 520.001 - € 1.000.000) e dell'attività processuale svolta (in assenza di fase istruttoria), da contenersi nei minimi stante il carattere strettamente processuale della pronuncia giudiziaria e della natura processuale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , (R.G.
[...] Controparte_1
2213/2023), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'
[...]
che si liquidano in € 5.936,00 oltre accessori di legge, da distrarsi. CP_3
Così deciso in Latina,12/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
5