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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/11/2024, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2175/2024 promosso da:
( ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Catena;
e
), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Catena;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLIMO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE [E DIVORZIO CONGIUNTO];
CONCLUSIONI:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la sig.ra trasferirà la propria residenza presso l'immobile sito ad Osimo Parte_1
(AN) in V 164, ove abita la propria madre;
la sig.ra preleverà Pt_1 dall'abitazione coniugale, sita ad Osimo (AN) in Via Bartolini n. 4, tutti i beni mobili di sua esclusiva proprietà ed in particolare i seguenti: tapis roulant, lavatrice, forno, pentole, aspirapolvere e bilancia;
3) il sig. continuerà a risiedere nell'abitazione coniugale sita ad Osimo (AN) Controparte_1 in Via Bartolini n. 4 e presenterà all'E.R.A.P. Marche istanza di subentro nell'assegnazione del suddetto alloggio di edilizia residenziale pubblica, chiedendo la voltura a proprio nome del contratto di locazione;
- 1 - 4) la sig.ra con la firma apposta al presente ricorso, dichiara sin d'ora di Parte_1 prestare il proprio consenso al subentro del sig. nell'assegnazione del suddetto alloggio CP_1 di edilizia residenziale pubblica;
5) sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, il sig. si farà carico del CP_1 pagamento del canone di locazione, delle spese condominiali no tte le spese che si rendessero necessarie alla voltura del contratto a proprio nome;
nel caso in cui il sig. CP_1 non si faccia carico di dette spese e/o non le rimborsi alla sig.ra la stessa p Pt_1 formale disdetta e/o recesso anticipato dal contratto di locazione del suddetto alloggio di edilizia residenziale pubblica;
6) il sig. si impegna a chiedere, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione Controparte_1 del presente ricorso, la voltura a proprio nome di tutte le utenze domestiche (acqua, luce, gas, energia elettrica, ecc.) relative all'abitazione sita ad Osimo (AN) in Via Bartolini n. 4; qualora il sig. non provveda entro detto termine, la sig.ra sarà autorizzata a dare CP_1 Pt_1 disdetta delle suddette utenze;
7) i coniugi, ciascuno dotato di reddito da lavoro, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al mantenimento l'uno dall'altra.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Controparte_1 sono sposati ad Osimo (AN) il 18/02/1990, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 02/06/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste ultime di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla deve disporsi con riferimento al figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e
- 2 - dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contatto matrimonio a Osimo (AN) il 18/02/1990, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Osimo (AN) al n. 3, parte 1, serie // dell'anno 1990; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/X/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2175/2024 promosso da:
( ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Catena;
e
), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Catena;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLIMO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE [E DIVORZIO CONGIUNTO];
CONCLUSIONI:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la sig.ra trasferirà la propria residenza presso l'immobile sito ad Osimo Parte_1
(AN) in V 164, ove abita la propria madre;
la sig.ra preleverà Pt_1 dall'abitazione coniugale, sita ad Osimo (AN) in Via Bartolini n. 4, tutti i beni mobili di sua esclusiva proprietà ed in particolare i seguenti: tapis roulant, lavatrice, forno, pentole, aspirapolvere e bilancia;
3) il sig. continuerà a risiedere nell'abitazione coniugale sita ad Osimo (AN) Controparte_1 in Via Bartolini n. 4 e presenterà all'E.R.A.P. Marche istanza di subentro nell'assegnazione del suddetto alloggio di edilizia residenziale pubblica, chiedendo la voltura a proprio nome del contratto di locazione;
- 1 - 4) la sig.ra con la firma apposta al presente ricorso, dichiara sin d'ora di Parte_1 prestare il proprio consenso al subentro del sig. nell'assegnazione del suddetto alloggio CP_1 di edilizia residenziale pubblica;
5) sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, il sig. si farà carico del CP_1 pagamento del canone di locazione, delle spese condominiali no tte le spese che si rendessero necessarie alla voltura del contratto a proprio nome;
nel caso in cui il sig. CP_1 non si faccia carico di dette spese e/o non le rimborsi alla sig.ra la stessa p Pt_1 formale disdetta e/o recesso anticipato dal contratto di locazione del suddetto alloggio di edilizia residenziale pubblica;
6) il sig. si impegna a chiedere, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione Controparte_1 del presente ricorso, la voltura a proprio nome di tutte le utenze domestiche (acqua, luce, gas, energia elettrica, ecc.) relative all'abitazione sita ad Osimo (AN) in Via Bartolini n. 4; qualora il sig. non provveda entro detto termine, la sig.ra sarà autorizzata a dare CP_1 Pt_1 disdetta delle suddette utenze;
7) i coniugi, ciascuno dotato di reddito da lavoro, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al mantenimento l'uno dall'altra.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Controparte_1 sono sposati ad Osimo (AN) il 18/02/1990, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 02/06/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste ultime di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla deve disporsi con riferimento al figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e
- 2 - dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contatto matrimonio a Osimo (AN) il 18/02/1990, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Osimo (AN) al n. 3, parte 1, serie // dell'anno 1990; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/X/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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