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Ordinanza 5 aprile 2025
Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 789/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott. Cesare Taraschi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/03/25, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA premesso che, con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 04/02/25, chiedeva Parte_1
dichiararsi l'illegittimità, con conseguente disapplicazione, dell'ordinanza di sgombero del
13/03/24, notificatale in data 20/03/24, adottata dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di
Battipaglia;
considerato che
“In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione comunale di rilascio di immobile occupato senza titolo e di assegnazione in locazione a terzi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale della P.A., la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse e tanto anche qualora l'opponente deduca il possesso dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione, ovvero al solo fine di paralizzare la pretesa di rilascio” (Cass. S.U. n. 24148/17, n. 14956/11); ritenuto che il ricorso sia del tutto privo di “fumus”, in quanto la , senza alcun titolo, ha Pt_1
occupato l'immobile sito in Battipaglia, alla via Calabria n. 6 (piano 2, int. 4), sebbene l'istanza di assegnazione di tale alloggio non fosse stata ancora accolta;
rilevato che l'ordinanza di sgombero, sulla base di una cognizione sommaria, appare legittimamente emessa, in quanto fondata sull'art. 30, co. 2, del Regolamento Regionale n. 11/2019, secondo cui il
Comune territorialmente competente deve disporre, “con proprio provvedimento”, il rilascio degli alloggi di occupati senza titolo, ragion per cui non hanno fondamento le doglianze sollevate CP_1
dalla ricorrente in ordine all'asserito illegittimo esercizio del potere di autotutela da parte dell'ente comunale;
considerato, in particolare, che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente non appare pertinente al caso di specie, in quanto riferita all'ipotesi in cui l'ente comunale adotti un'ordinanza di sgombero in relazione ad un bene appartenente al proprio patrimonio disponibile, anziché al demanio
Pagina 1 pubblico, con conseguente violazione dell'art. 823 c.c.: nel caso in esame, invece, trattasi di immobile pacificamente di proprietà dell in relazione al quale la normativa regionale CP_2
attribuisce proprio all'ente comunale territorialmente competente il potere di adottare il provvedimento di sgombero;
ritenuto che
infondate siano anche le eccezioni relative alle modalità dello sgombero, atteso che dalla documentazione in atti risulta che gli enti resistenti si sono attenuti al procedimento di rilascio di cui al co. 1 del predetto art. 30 del Regolamento Regionale n. 11/2019, ai sensi del quale “L'Ente
Proprietario/Gestore, accertata l'occupazione senza titolo, diffida preventivamente, con lettera raccomandata A/R o PEC l'occupante a rilasciare l'alloggio. Detto provvedimento deve contenere un termine per il rilascio non superiore a 60 giorni e costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del Codice di Procedura Civile, titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo”; Cont rilevato, infine, che l'adozione dell'ordinanza di rilascio di immobile non ha alcun contenuto politico, trattandosi di atto di mera gestione, sicché il relativo provvedimento è legittimamente adottato dal dirigente preposto allo specifico settore, rinvenendosi la fonte del relativo potere nella previsione di cui all'art. 107, co. 2, d.lgs. n. 267/00: in sostanza, l'ordinanza di sgombero degli immobili è una prerogativa del dirigente e non rientra tra le competenze del Sindaco (in tal senso,
Cons. Stato sent. n. 2914 del 23 gennaio 2024); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato, con revoca del decreto “inaudita altera parte” di sospensione dell'11/02/25 e condanna della ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore degli enti resistenti, liquidate secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione indeterminabile basso, da € 26.000,01 ad € 52.000,00), essendosi il giudizio esaurito con un'unica udienza senza svolgimento di attività istruttoria;
P.Q.M.
rigetta il ricorso cautelare e, per l'effetto, revoca il decreto “inaudita altera parte” dell'11/02/25; condanna al pagamento delle spese giudiziali, che si liquidano, in favore di Parte_1 ciascuna parte resistente, ossia ed in € 2.608,00 per compenso Controparte_3 CP_2
professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Salerno, lì 5 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott. Cesare Taraschi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/03/25, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA premesso che, con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 04/02/25, chiedeva Parte_1
dichiararsi l'illegittimità, con conseguente disapplicazione, dell'ordinanza di sgombero del
13/03/24, notificatale in data 20/03/24, adottata dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di
Battipaglia;
considerato che
“In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione comunale di rilascio di immobile occupato senza titolo e di assegnazione in locazione a terzi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale della P.A., la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse e tanto anche qualora l'opponente deduca il possesso dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione, ovvero al solo fine di paralizzare la pretesa di rilascio” (Cass. S.U. n. 24148/17, n. 14956/11); ritenuto che il ricorso sia del tutto privo di “fumus”, in quanto la , senza alcun titolo, ha Pt_1
occupato l'immobile sito in Battipaglia, alla via Calabria n. 6 (piano 2, int. 4), sebbene l'istanza di assegnazione di tale alloggio non fosse stata ancora accolta;
rilevato che l'ordinanza di sgombero, sulla base di una cognizione sommaria, appare legittimamente emessa, in quanto fondata sull'art. 30, co. 2, del Regolamento Regionale n. 11/2019, secondo cui il
Comune territorialmente competente deve disporre, “con proprio provvedimento”, il rilascio degli alloggi di occupati senza titolo, ragion per cui non hanno fondamento le doglianze sollevate CP_1
dalla ricorrente in ordine all'asserito illegittimo esercizio del potere di autotutela da parte dell'ente comunale;
considerato, in particolare, che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente non appare pertinente al caso di specie, in quanto riferita all'ipotesi in cui l'ente comunale adotti un'ordinanza di sgombero in relazione ad un bene appartenente al proprio patrimonio disponibile, anziché al demanio
Pagina 1 pubblico, con conseguente violazione dell'art. 823 c.c.: nel caso in esame, invece, trattasi di immobile pacificamente di proprietà dell in relazione al quale la normativa regionale CP_2
attribuisce proprio all'ente comunale territorialmente competente il potere di adottare il provvedimento di sgombero;
ritenuto che
infondate siano anche le eccezioni relative alle modalità dello sgombero, atteso che dalla documentazione in atti risulta che gli enti resistenti si sono attenuti al procedimento di rilascio di cui al co. 1 del predetto art. 30 del Regolamento Regionale n. 11/2019, ai sensi del quale “L'Ente
Proprietario/Gestore, accertata l'occupazione senza titolo, diffida preventivamente, con lettera raccomandata A/R o PEC l'occupante a rilasciare l'alloggio. Detto provvedimento deve contenere un termine per il rilascio non superiore a 60 giorni e costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del Codice di Procedura Civile, titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo”; Cont rilevato, infine, che l'adozione dell'ordinanza di rilascio di immobile non ha alcun contenuto politico, trattandosi di atto di mera gestione, sicché il relativo provvedimento è legittimamente adottato dal dirigente preposto allo specifico settore, rinvenendosi la fonte del relativo potere nella previsione di cui all'art. 107, co. 2, d.lgs. n. 267/00: in sostanza, l'ordinanza di sgombero degli immobili è una prerogativa del dirigente e non rientra tra le competenze del Sindaco (in tal senso,
Cons. Stato sent. n. 2914 del 23 gennaio 2024); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato, con revoca del decreto “inaudita altera parte” di sospensione dell'11/02/25 e condanna della ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore degli enti resistenti, liquidate secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione indeterminabile basso, da € 26.000,01 ad € 52.000,00), essendosi il giudizio esaurito con un'unica udienza senza svolgimento di attività istruttoria;
P.Q.M.
rigetta il ricorso cautelare e, per l'effetto, revoca il decreto “inaudita altera parte” dell'11/02/25; condanna al pagamento delle spese giudiziali, che si liquidano, in favore di Parte_1 ciascuna parte resistente, ossia ed in € 2.608,00 per compenso Controparte_3 CP_2
professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Salerno, lì 5 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
Pagina 2